Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca, chiedendo che la procedura ricorsuale venisse trattata in tale idioma. Tuttavia, non avendo presentato alcuna motivazione a supporto di tale richiesta, ed essendo la decisione impugnata stata redatta in italiano, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.
E. 3 Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 5 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, le censure iniziali dei ricorrenti circa l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, come pure la derivante lesione del principio inquisitorio da parte della medesima autorità (cfr. ricorso, lett. B, p.to 1, pag. 2), non trovano alcun riscontro nelle motivazioni ricorsuali successive, che in realtà intendono rimettere in causa l'apprezzamento effettuato dalla SEM, rilevando quindi del merito della vertenza. Visto quanto precede, non si entrerà quindi maggiormente in merito delle predette immotivate censure formali.
E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento.
E. 6.2 Nel caso in parola, essendo che le richieste di ripresa in carico presentate dalla SEM in data 22 aprile 2024 e fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 27/10 e 30/10), non hanno ricevuto risposta entro il termine regolamentare ex art. 25 par. 1 RD III, la stessa equivale ad un'accettazione implicita delle richieste da parte della Croazia (art. 25 par. 2 RD III), come tra l'altro comunicato a ragione dalla SEM al predetto Stato membro (cfr. n. 33/1). Ciò comporta l'obbligo per la Croazia di riprendere in carico gli interessati, compreso l'obbligo di adottare disposizioni all'arrivo degli stessi secondo l'art. 25 par. 2 RD III. Di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data.
E. 6.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale, non sono atte ad inficiare la predetta conclusione.
E. 6.3.1 Innanzitutto, circa la presenza in Svizzera dei famigliari - genitori, fratelli e sorelle - della ricorrente (cfr. n. 24/3 e 25/3), di cui si prevalgono gli insorgenti anche in fase ricorsuale per opporsi ad un loro trasferimento verso la Croazia, il Tribunale osserva, come già constatato rettamente dalla SEM nella decisione avversata, che gli stessi non risultano rientrare nella definizione di membri della famiglia dell'insorgente ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. Inoltre, gli asserti generici ricorsuali degli insorgenti, circa i timori e lo stato di salute psichico della ricorrente, che necessiterebbe della presenza della sua famiglia risiedente sul suolo elvetico, non trovano alcun riscontro concreto e circostanziato agli atti di causa. Si evidenzia in tale contesto come, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico per la stessa - come è quanto risulterebbe dalle allegazioni degli insorgenti - non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza per poter applicare l'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Il Tribunale non intravvede quindi neppure alcuna relazione stretta ed effettiva o ancora di particolare dipendenza ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1, 139 I 330 consid. 2.1 con rif. cit., 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3, D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1), perché la ricorrente - e men che meno il ricorrente - possano prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o dell'art. 8 par. 1 CEDU, tra l'altro norme che non citano nel loro gravame, per opporsi ad un loro trasferimento verso la Croazia.
E. 6.3.2 In secondo luogo, le circostanze sollevate nel ricorso dagli insorgenti, che loro non avrebbero presentato alcuna domanda d'asilo nel succitato Paese, ma che sarebbero soltanto stati registrati obbligatoriamente nello stesso da parte delle autorità croate, in quanto la loro meta non sarebbe stata la Croazia, bensì la Svizzera, risultano essere ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Difatti, tali asserti si scontrano in modo chiaro con i dati evincibili dagli estratti Eurodac del 9 aprile 2024, dove vi è registrata non soltanto la data del prelevamento delle loro impronte dattiloscopiche, bensì pure quella di deposito della domanda d'asilo in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1, 8/1, 13/1 e 14/1). A tal proposito si rammenta inoltre ai ricorrenti, che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (cfr. art. 7 par. 2 RD III) e che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple ("asylum shopping"). I ricorrenti, non hanno pertanto la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Inoltre, circa la registrazione involontaria delle loro impronte digitali in Croazia, si rammenta che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). In proposito, anche le affermazioni del tutto generiche e per nulla sostanziate del ricorrente, che in Croazia avrebbero loro detto che dovevano andare via (cfr. n. 25/3), reiterate anche nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 3), non sono in grado di mutare le succitate conclusioni del Tribunale.
E. 6.3.3 In terzo ed ultimo luogo, a differenza di quanto argomentato nel gravame dagli insorgenti, come a ragione già motivato in modo completo e convincente nella decisione avversata dall'autorità sindacata - alla quale per questo si rinvia per quanto non verrà esplicitato dappresso ed onde evitare inutili ridondanze (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata) - anche agli occhi del Tribunale, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare con i loro generici asserti nonché la presentazione di copie di documenti (un contratto di affitto [...] e due biglietti di bus nominali), che essi abbiano soggiornato al di fuori del territorio degli Stati membri Dublino per almeno tre mesi (cfr. art. 19 par. 2 RD III). Nel loro ricorso, essi non hanno neppure sostanziato meglio o corroborato tali loro asserti con degli indizi o documenti concreti e circostanziati (cfr. a tal proposito l'Allegato II del Regolamento di esecuzione [UE] N. 118/20214 della Commissione del 30 gennaio 2014 che modifica il regolamento [CE] n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento [CE] n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 39/1 dell'8 febbraio 2014). Altresì, non si possono in alcun modo seguire gli asserti ricorsuali degli insorgenti, allorché ravvedono nell'inazione della Croazia una sua implicita espressione d'incompetenza a causa della loro permanenza in C._______ per più di (...) mesi. Invero, la Croazia disponeva di tutti gli elementi per determinarsi sulla sua competenza, anche ed in particolare riguardo alle informazioni e documenti relativi al loro asserito soggiorno in C._______; ma tuttavia non ha stabilito in alcun modo che essi si sarebbero allontanati dallo Spazio Dublino per almeno tre mesi, come esatto dall'art. 19 par. 2 RD III. Quindi, nemmeno queste loro dichiarazioni ricorsuali, sono in grado di far cessare la competenza della Croazia.
E. 7.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come lo ritengono i ricorrenti nel loro gravame chiedendo l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE).
E. 7.2 Come i ricorrenti evidenziano nelle loro allegazioni ricorsuali, anche il Tribunale, nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") che di una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbe apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5).
E. 7.3 Ora, i ricorrenti, con le loro del tutto generiche argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 4), non fondate in alcun modo sulla loro esperienza personale, non sono in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Invero, dalle dichiarazioni da loro rese nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come essi abbiano potuto entrare al primo tentativo in Croazia e di aver rilasciato le loro impronte digitali, nonché di essere potuti ripartire in piena libertà, dopo (...) o (...) giorni di permanenza sul suolo croato (cfr. n. 24/3 e 25/3). In tal senso, non si può dare alcun credito alle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, laddove in modo del tutto generale, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presentano la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera, e delle condizioni d'esistenza minime lacunose e carenti.
E. 7.4 Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8.1 Occorre ancora esaminare se, come lo richiedono gli insorgenti nel ricorso (cfr. p.to 4, pag. 5 e p.to 5, pag. 6), nella fattispecie risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Quest'ultima disposizione prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 8.2 Innanzitutto, e visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza degli asserti resi dagli insorgenti nel loro gravame, essi non hanno fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Croazia li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). Gli insorgenti non hanno peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi concreti e sostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderli in carico e che non porterebbero a termine l'esame della loro domanda d'asilo, in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Inoltre, essi non hanno fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che la Croazia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandoli verso un paese dove, la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbero di essere obbligati a recarsi in un tale paese. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che gli insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenessero che la loro domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza.
E. 8.3 Proseguendo nell'analisi, per quanto concerne gli asserti ricorsuali degli insorgenti che essi in Croazia non si sentirebbero al sicuro, in quanto potrebbe ivi raggiungerli un (...) della ricorrente che vorrebbe uccidere quest'ultima a causa del fatto che non lo avrebbe sposato (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3), gli stessi risultano essere delle mere ipotesi ed illazioni, non fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. In merito, apparterrà a loro indirizzarsi alle autorità di polizia e di perseguimento competenti croate, alle quali non risulta si siano mai rivolti in passato, per richiedere protezione contro delle eventuali concrete azioni o minacce future dirette contro di loro da parte di terze persone. Ciò essendo che le autorità croate sono in principio disposte, ed in grado di offrire l'adeguata protezione in tal senso, se richiesta.
E. 8.4 Infine, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica da impedirne il loro trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Difatti, rappresentano delle allegazioni del tutto nuove e non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, che la ricorrente sarebbe affetta psichicamente, addirittura andando ad ipotizzare, in quanto senza alcun documento medico attestante lo stesso, che ella avrebbe sintomi di una sindrome post-traumatica da stress, ansia e depressione (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3). Al contrario, dagli atti all'inserto si evince come entrambi i ricorrenti abbiano riferito di stare bene di salute (cfr. n. 24/3 e n. 25/3), e non abbiano mai dichiarato - né ai documenti all'incarto sono presenti dei documenti che attesterebbero dello stesso - di essere traumatizzati in qualsivoglia modo. L'unica visita medica effettuata dalla ricorrente, referta esclusivamente una leggera faringite d'origine virale, per la quale le era stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 36/2). Il fatto poi che ella abbia potuto accedere ad un medico in Svizzera, senza esporre neppure in tale contesto altre lamentele e problematiche, contrasta quanto genericamente asserito soltanto nel loro gravame dagli insorgenti, che la ricorrente avrebbe difficoltà a trovare uno specialista per i suoi supposti problemi psicologici e psichiatrici (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3 seg.). A tal proposito, vale ancora la pena evidenziare, come è responsabilità della ricorrente di consultare l'infermeria del Centro federale dove si trova alloggiata, per segnalare qualsiasi problematica medica. Non avendolo fatto in passato, e non supportando i ricorrenti i loro nuovi asserti ricorsuali con degli elementi o prove concreti, gli stessi paiono essere meramente pretestuosi. Del resto, se essi in futuro dovessero necessitare di cure mediche, potranno senz'altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche per la cura di eventuali patologie psichiatriche (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-4732/2022 del 31 ottobre 2022 consid. 6.3.4). Se i ricorrenti dovessero ritenere che i loro diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a loro adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 8.5 Visto quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare o a rendere verosimile che un loro trasferimento in Croazia li esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali.
E. 8.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico degli insorgenti in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 10 In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda degli insorgenti tendente alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presunte spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
E. 12 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3160/2024 Sentenza del 27 maggio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Senza nazionalità, alias A._______, nato il (...), Siria, alias A._______, nato il (...), Apolide, con la moglie B._______, nata il (...), Senza nazionalità, alias B._______, nata il (...), Siria, alias B._______, nata il (...), Apolide, entrambi rappresentati da Idris Hajo, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 maggio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) aprile 2024. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 9 aprile 2024, è risultato che i richiedenti avevano depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...). A.b In data (...) aprile 2024, si è tenuto con entrambi gli interessati un colloquio personale fondato sull'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In tale ambito essi sono in particolare stati sentiti circa i motivi che si opporrebbero alla trattazione della loro domanda d'asilo da parte della Croazia, nonché rispetto al loro stato di salute. Segnatamente, in tale contesto essi hanno riportato che, dopo aver trascorso (...) o (...) giorni in Croazia, sarebbero tornati in C._______ dove avrebbero soggiornato per (...) o (...) mesi rispettivamente (...) o (...) mesi, prima d'intraprendere nuovamente il viaggio verso la Svizzera, dove già si troverebbero tutti i famigliari della richiedente. Per provare tali loro asserti, hanno prodotto, in copia, un contratto d'affitto (...) e due biglietti del bus per la tratta D._______-E._______. A.c Il 22 aprile 2024, la SEM ha presentato all'autorità croata preposta, due domande separate di ripresa in carico dei richiedenti, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Non avendo risposto entro il termine regolamentare, con messaggio elettronico del 7 maggio 2024, l'autorità elvetica competente ha informato la sua omologa croata, che la Svizzera riteneva la Croazia, a partire dal 7 maggio 2024, lo Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo degli interessati. Altresì, sulla base dei due certificati di riconoscimento presentati dai richiedenti, la SEM in data 10 maggio 2024, ha modificato la loro nazionalità principale, registrandoli come "senza nazionalità". B. Con decisione del 14 maggio 2024 - notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-41/1) con pure la sottoscrizione della cessazione del mandato di rappresentanza legale da parte di entrambi i richiedenti (cfr. n. 42/1 e 43/1) - la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento dei medesimi verso la Croazia ed esecuzione della predetta misura. C. Tramite il ricorso del 21 maggio 2024, in tedesco (cfr. risultanze processuali), gli interessati hanno impugnato il suddetto provvedimento dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e d'altro canto, alla trattazione della procedura in lingua tedesca. Nel merito, essi hanno postulato l'annullamento della decisione avversata, l'accertamento della competenza della Svizzera alla trattazione della loro domanda d'asilo e l'esame della stessa in procedura nazionale. Al ricorso, è stato annesso quale nuovo documento, la copia della procura con il quale si è legittimato il nuovo rappresentante legale dei ricorrenti. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca, chiedendo che la procedura ricorsuale venisse trattata in tale idioma. Tuttavia, non avendo presentato alcuna motivazione a supporto di tale richiesta, ed essendo la decisione impugnata stata redatta in italiano, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.
3. Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
5. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, le censure iniziali dei ricorrenti circa l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, come pure la derivante lesione del principio inquisitorio da parte della medesima autorità (cfr. ricorso, lett. B, p.to 1, pag. 2), non trovano alcun riscontro nelle motivazioni ricorsuali successive, che in realtà intendono rimettere in causa l'apprezzamento effettuato dalla SEM, rilevando quindi del merito della vertenza. Visto quanto precede, non si entrerà quindi maggiormente in merito delle predette immotivate censure formali. 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. 6.2 Nel caso in parola, essendo che le richieste di ripresa in carico presentate dalla SEM in data 22 aprile 2024 e fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 27/10 e 30/10), non hanno ricevuto risposta entro il termine regolamentare ex art. 25 par. 1 RD III, la stessa equivale ad un'accettazione implicita delle richieste da parte della Croazia (art. 25 par. 2 RD III), come tra l'altro comunicato a ragione dalla SEM al predetto Stato membro (cfr. n. 33/1). Ciò comporta l'obbligo per la Croazia di riprendere in carico gli interessati, compreso l'obbligo di adottare disposizioni all'arrivo degli stessi secondo l'art. 25 par. 2 RD III. Di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data. 6.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale, non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. 6.3.1 Innanzitutto, circa la presenza in Svizzera dei famigliari - genitori, fratelli e sorelle - della ricorrente (cfr. n. 24/3 e 25/3), di cui si prevalgono gli insorgenti anche in fase ricorsuale per opporsi ad un loro trasferimento verso la Croazia, il Tribunale osserva, come già constatato rettamente dalla SEM nella decisione avversata, che gli stessi non risultano rientrare nella definizione di membri della famiglia dell'insorgente ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. Inoltre, gli asserti generici ricorsuali degli insorgenti, circa i timori e lo stato di salute psichico della ricorrente, che necessiterebbe della presenza della sua famiglia risiedente sul suolo elvetico, non trovano alcun riscontro concreto e circostanziato agli atti di causa. Si evidenzia in tale contesto come, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico per la stessa - come è quanto risulterebbe dalle allegazioni degli insorgenti - non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza per poter applicare l'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 6.4 con ulteriore rif. cit.). Il Tribunale non intravvede quindi neppure alcuna relazione stretta ed effettiva o ancora di particolare dipendenza ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1, 139 I 330 consid. 2.1 con rif. cit., 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3, D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1), perché la ricorrente - e men che meno il ricorrente - possano prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o dell'art. 8 par. 1 CEDU, tra l'altro norme che non citano nel loro gravame, per opporsi ad un loro trasferimento verso la Croazia. 6.3.2 In secondo luogo, le circostanze sollevate nel ricorso dagli insorgenti, che loro non avrebbero presentato alcuna domanda d'asilo nel succitato Paese, ma che sarebbero soltanto stati registrati obbligatoriamente nello stesso da parte delle autorità croate, in quanto la loro meta non sarebbe stata la Croazia, bensì la Svizzera, risultano essere ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Difatti, tali asserti si scontrano in modo chiaro con i dati evincibili dagli estratti Eurodac del 9 aprile 2024, dove vi è registrata non soltanto la data del prelevamento delle loro impronte dattiloscopiche, bensì pure quella di deposito della domanda d'asilo in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1, 8/1, 13/1 e 14/1). A tal proposito si rammenta inoltre ai ricorrenti, che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (cfr. art. 7 par. 2 RD III) e che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple ("asylum shopping"). I ricorrenti, non hanno pertanto la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Inoltre, circa la registrazione involontaria delle loro impronte digitali in Croazia, si rammenta che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). In proposito, anche le affermazioni del tutto generiche e per nulla sostanziate del ricorrente, che in Croazia avrebbero loro detto che dovevano andare via (cfr. n. 25/3), reiterate anche nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 3), non sono in grado di mutare le succitate conclusioni del Tribunale. 6.3.3 In terzo ed ultimo luogo, a differenza di quanto argomentato nel gravame dagli insorgenti, come a ragione già motivato in modo completo e convincente nella decisione avversata dall'autorità sindacata - alla quale per questo si rinvia per quanto non verrà esplicitato dappresso ed onde evitare inutili ridondanze (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata) - anche agli occhi del Tribunale, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare con i loro generici asserti nonché la presentazione di copie di documenti (un contratto di affitto [...] e due biglietti di bus nominali), che essi abbiano soggiornato al di fuori del territorio degli Stati membri Dublino per almeno tre mesi (cfr. art. 19 par. 2 RD III). Nel loro ricorso, essi non hanno neppure sostanziato meglio o corroborato tali loro asserti con degli indizi o documenti concreti e circostanziati (cfr. a tal proposito l'Allegato II del Regolamento di esecuzione [UE] N. 118/20214 della Commissione del 30 gennaio 2014 che modifica il regolamento [CE] n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento [CE] n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 39/1 dell'8 febbraio 2014). Altresì, non si possono in alcun modo seguire gli asserti ricorsuali degli insorgenti, allorché ravvedono nell'inazione della Croazia una sua implicita espressione d'incompetenza a causa della loro permanenza in C._______ per più di (...) mesi. Invero, la Croazia disponeva di tutti gli elementi per determinarsi sulla sua competenza, anche ed in particolare riguardo alle informazioni e documenti relativi al loro asserito soggiorno in C._______; ma tuttavia non ha stabilito in alcun modo che essi si sarebbero allontanati dallo Spazio Dublino per almeno tre mesi, come esatto dall'art. 19 par. 2 RD III. Quindi, nemmeno queste loro dichiarazioni ricorsuali, sono in grado di far cessare la competenza della Croazia. 7. 7.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come lo ritengono i ricorrenti nel loro gravame chiedendo l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE). 7.2 Come i ricorrenti evidenziano nelle loro allegazioni ricorsuali, anche il Tribunale, nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") che di una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbe apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5). 7.3 Ora, i ricorrenti, con le loro del tutto generiche argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 4), non fondate in alcun modo sulla loro esperienza personale, non sono in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Invero, dalle dichiarazioni da loro rese nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come essi abbiano potuto entrare al primo tentativo in Croazia e di aver rilasciato le loro impronte digitali, nonché di essere potuti ripartire in piena libertà, dopo (...) o (...) giorni di permanenza sul suolo croato (cfr. n. 24/3 e 25/3). In tal senso, non si può dare alcun credito alle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, laddove in modo del tutto generale, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presentano la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera, e delle condizioni d'esistenza minime lacunose e carenti. 7.4 Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Occorre ancora esaminare se, come lo richiedono gli insorgenti nel ricorso (cfr. p.to 4, pag. 5 e p.to 5, pag. 6), nella fattispecie risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Quest'ultima disposizione prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 Innanzitutto, e visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza degli asserti resi dagli insorgenti nel loro gravame, essi non hanno fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Croazia li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). Gli insorgenti non hanno peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi concreti e sostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderli in carico e che non porterebbero a termine l'esame della loro domanda d'asilo, in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Inoltre, essi non hanno fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che la Croazia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandoli verso un paese dove, la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbero di essere obbligati a recarsi in un tale paese. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che gli insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenessero che la loro domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza. 8.3 Proseguendo nell'analisi, per quanto concerne gli asserti ricorsuali degli insorgenti che essi in Croazia non si sentirebbero al sicuro, in quanto potrebbe ivi raggiungerli un (...) della ricorrente che vorrebbe uccidere quest'ultima a causa del fatto che non lo avrebbe sposato (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3), gli stessi risultano essere delle mere ipotesi ed illazioni, non fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. In merito, apparterrà a loro indirizzarsi alle autorità di polizia e di perseguimento competenti croate, alle quali non risulta si siano mai rivolti in passato, per richiedere protezione contro delle eventuali concrete azioni o minacce future dirette contro di loro da parte di terze persone. Ciò essendo che le autorità croate sono in principio disposte, ed in grado di offrire l'adeguata protezione in tal senso, se richiesta. 8.4 Infine, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica da impedirne il loro trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Difatti, rappresentano delle allegazioni del tutto nuove e non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, che la ricorrente sarebbe affetta psichicamente, addirittura andando ad ipotizzare, in quanto senza alcun documento medico attestante lo stesso, che ella avrebbe sintomi di una sindrome post-traumatica da stress, ansia e depressione (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3). Al contrario, dagli atti all'inserto si evince come entrambi i ricorrenti abbiano riferito di stare bene di salute (cfr. n. 24/3 e n. 25/3), e non abbiano mai dichiarato - né ai documenti all'incarto sono presenti dei documenti che attesterebbero dello stesso - di essere traumatizzati in qualsivoglia modo. L'unica visita medica effettuata dalla ricorrente, referta esclusivamente una leggera faringite d'origine virale, per la quale le era stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. n. 36/2). Il fatto poi che ella abbia potuto accedere ad un medico in Svizzera, senza esporre neppure in tale contesto altre lamentele e problematiche, contrasta quanto genericamente asserito soltanto nel loro gravame dagli insorgenti, che la ricorrente avrebbe difficoltà a trovare uno specialista per i suoi supposti problemi psicologici e psichiatrici (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3 seg.). A tal proposito, vale ancora la pena evidenziare, come è responsabilità della ricorrente di consultare l'infermeria del Centro federale dove si trova alloggiata, per segnalare qualsiasi problematica medica. Non avendolo fatto in passato, e non supportando i ricorrenti i loro nuovi asserti ricorsuali con degli elementi o prove concreti, gli stessi paiono essere meramente pretestuosi. Del resto, se essi in futuro dovessero necessitare di cure mediche, potranno senz'altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche per la cura di eventuali patologie psichiatriche (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-4732/2022 del 31 ottobre 2022 consid. 6.3.4). Se i ricorrenti dovessero ritenere che i loro diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a loro adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 8.5 Visto quanto precede, i ricorrenti non sono riusciti a provare o a rendere verosimile che un loro trasferimento in Croazia li esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali. 8.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico degli insorgenti in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
10. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda degli insorgenti tendente alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presunte spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
12. Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: