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D-1354/2023

D-1354/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-04 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 5 Preliminarmente, il Tribunale osserva sebbene abbia formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata, secondo il senso letterale del petitum, essa ha contestato unicamente l'esecuzione dell'allontanamento e dunque i punti 3 e 4 del dispositivo del suddetto provvedimento. Oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.

E. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile in quanto non vi sarebbero indizi per ritenere un "real risk" di essere sottoposta a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. L'eventuale rischio di vivere in condizioni precarie in Grecia ed in condizioni di accoglienza non comparabili a quelle ottenibili in Svizzera non costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU. In secondo luogo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile. Invero, le condizioni di vita difficili in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità. Peraltro, non risulterebbe che ella avrebbe intrapreso delle misure concrete per ottenere il sostegno da parte delle autorità una volta ottenuta la protezione internazionale in Grecia ed il relativo permesso di soggiorno. Sarebbe dunque compito dell'interessata far valere i suoi diritti. Altresì, i problemi medici di cui soffrirebbe - sufficientemente acclarati da parte della SEM - non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021del 28 marzo 2022 e non apparterrebbe dunque alla categoria di persone particolarmente vulnerabili.

E. 6.2 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene innanzitutto l'accertamento dello stato di salute sarebbe stato inesatto ed incompleto giacché farebbe difetto un rapporto medico specialistico ed esaustivo in grado di indicare la gravità e l'estensione dei disturbi che la affliggerebbero ed i rischi rispetto all'interruzione o alla mera discontinuità dell'attuale trattamento farmacologico e del consulto psichiatrico. In seguito, la ricorrente rileva che avrebbe spiegato di aver avuto accesso alle visite mediche in Grecia con notevoli difficoltà. Le stesse si sarebbero svolte con irregolarità e non le sarebbe stato prescritto alcun farmaco. Ella fa poi riferimento a diversi rapporti di organizzazioni non governative che evidenzierebbero un quadro drammatico quanto all'accesso di servizi di cura per la salute mentale e la riabilitazione. Altresì, il sistema di accoglienza greco sarebbe caratterizzato da gravi problematiche. La ricorrente ha dichiarato che non appena avrebbe ricevuto i documenti sarebbe stata obbligata a lasciare l'alloggio senza che alcuna informazione venisse fornita in merito agli enti preposti dello Stato o associazioni caritatevoli che potessero aiutare a trovare una sistemazione alternativa. Ella richiama poi la giurisprudenza del Tribunale e rileva che oltre alle difficili condizioni in Grecia, non avrebbe ricevuto alcuna formazione linguistica e professionale, alcun supporto di orientamento o di integrazione. Questa carenza del sistema di accoglienza greco determinerebbe ulteriori difficoltà, se non impossibilità, per i beneficiari di protezione internazionale di integrarsi, trovare un lavoro e dunque una situazione abitativa. Se l'insorgente e la sorella fossero rimaste in Grecia sarebbero state costrette a vivere per strada, senza alcuna persona di riferimento o mezzo economico di sussistenza, ovvero in condizioni inumane e degradanti e dunque contrarie all'art. 3 CEDU ed all'art. 4 Carta UE. Di conseguenza, sulla base della situazione fattuale dell'accesso alle cure mediche e del sistema di accoglienza e della particolare vulnerabilità, a suo dire il trasferimento in Grecia apparirebbe come inammissibile ed inesigibile.

E. 7.1 Nel caso in narrativa viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute della ricorrente. Il quadro clinico non sarebbe stato definito in modo completo in quanto difetterebbe un rapporto medico specialistico in punto al suo stato di salute.

E. 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191,). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). I principi esposti suesposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 ed ulteriori riferimenti).

E. 7.3 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente. Infatti, in data 10 novembre 2022 la ricorrente è stata sottoposta ad un consulto ginecologico e le è stata diagnosticata un'oligomenorrea per la quale le è stata prescritta una pillola anticoncezionale per sei mesi, degli accertamenti ormonali ed è inoltre stato ritenuto necessario un consulto psichiatrico (cfr. atto SEM 21/2). Il 17 novembre 2022 ella è poi stata visitata da un medico dentista per un ascesso parodontale per il quale le è stato prescritto un antibiotico (cfr. atto SEM 24/3). In seguito, in data 13 dicembre 2022, nell'ambito di un consulto psichiatrico, all'interessata è stato diagnosticato un (...) per la quale è stata prevista una presa a carico psicologica e prescritta una terapia con (...), (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM 25/2). Tale diagnosi è stata confermata dalle visite susseguenti del 3 gennaio 2023, del 19 gennaio 2023, del 30 gennaio 2023 e del 21 febbraio 2023 (cfr. atto SEM 27/2, 28/2, 30/2, 40/52), le quali hanno anche riportato un miglioramento del riposo notturno grazie alla terapia e non hanno riscontrato una progettualità anticonservativa né suicidalità attiva. A causa dei disturbi ormonali l'insorgente è stata altresì sottoposta ad una risonanza magnetica dell'ipofisi in data 22 dicembre 2022 e ad una visita ambulatoriale endocrinologica in data 17 febbraio 2023. L'esame radiologico ha rilevato un (...) di max. (...) di diametro con contestuale (...), possibile ipotiroidismo centrale e senza indizi per altri deficit ipofisari, per il quale le è stata prescritta una terapia con (...) a basso dosaggio per la durata di 3-5 anni (cfr. atti SEM 26/1, 29/3 e 32/3).

E. 7.4 Ferme queste premesse, la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto più dettagliato ("formulario F4"). Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute non può essere ammessa.

E. 8 Occorre ora verificare se la SEM a giusto titolo ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che ella correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposta, nel Paese verso il quale sarà allontanata, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).

E. 9.2 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che ella sarebbe esposta al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.

E. 9.2.1 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione in questp Paese nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [pubblicata come quale sentenza di riferimento] consid. 11.2). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento è, dal profilo dell'ammissibilità, ritenuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative - peraltro citati in sede ricorsuale - relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, nonostante un certo numero di carenze sia stato rilevato nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o che confrontati ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per la via giudiziaria. Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 9.2.2 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Greca in data 9 giugno 2022 e che è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dalla medesima data all'8 giugno 2025 (cfr. atti SEM 16/1 e 22/1). Di conseguenza, in qualità di beneficiaria della protezione internazionale può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Invero, malgrado ella abbia evidenziato come all'incirca due settimane dopo il conferimento dello statuto di rifugiato non avrebbe più ricevuto un sostegno finanziario ed avrebbe dovuto lasciare l'alloggio che le era stato assegnato insieme alla sorella (cfr. atto SEM 18/7, D15, D16 e D22), non ha mai allegato in corso di procedura, né men che meno in fase ricorsuale, di essersi effettivamente rivolta alle autorità greche per far valere i suoi diritti in quanto gli stessi sarebbero stati in concreto violati (cfr. atto SEM 18/7, D23). La ricorrente, essendo partita immediatamente dopo l'ottenimento della protezione, non ha neppure dimostrato di essersi particolarmente adoperata a cercare una sistemazione alternativa. Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allontanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Non dimostra neppure che, in quanto beneficiaria di tale statuto, ella si sia trovata in Grecia completamente dipendente dall'aiuto pubblico, confrontata all'indifferenza delle autorità, né che si sia infine trovata in una situazione di privazione incompatibile con la dignità umana che l'avrebbe spinta a lasciare tale Paese. Difatti, al contrario delle sue argomentazioni ricorsuali, risulta come ella, fintantoché avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato avrebbe soggiornato in un appartamento insieme alla sorella ed avrebbe ricevuto mensilmente 150 Euro, a volte anche 120 Euro o 130 Euro (cfr. atto SEM 16/6, D20). Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.

E. 9.2.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 10.2.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 9.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3).

E. 10.2.1 Nel caso in disamina, in primo luogo il Tribunale osserva che le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui la ricorrente fa riferimento nel suo gravame alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 9.2.2). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, in specie, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 9.2.1), non ci sono indicazioni che la ricorrente verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia.

E. 10.2.2 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessata, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie.

E. 10.2.3 Come rilevato in precedenza (sub. consid. 7.3), le patologie di cui soffre l'insorgente possono essere riassunte come segue: all'interessata è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress in trattamento con (...), (...), (...) e (...) in riserva e un (...) in trattamento con (...) a basso dosaggio (1/2 pastiglia alla settimana) per 3-5 anni, dopodiché andrebbe effettuata una nuova risonanza magnetica dell'ipofisi e valutata un'eventuale interruzione del (...). Un follow up endocrinologico specialistico è altresì stato consigliato. Per quanto riguarda la situazione psichiatrica, dopo l'emissione della decisione, l'ultimo consulto del 16 marzo 2023 riferisce un miglioramento del quadro psichico, riscontrabile anche oggettivamente, con tono dell'umore in asse, assente ansia, tensione angoscia e non presente progettualità anticonservativa né suicidalità attiva (cfr. atto SEM 44/2).

E. 10.2.4 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non sono riconoscibili ulteriori indicatori di vulnerabilità (cfr. per la questione la sentenza del Tribunale D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4) ed è pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione della ricorrente non rientrasse nel profilo di particolare vulnerabilità stabilito dalla giurisprudenza. Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Peraltro, contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale, ella ha beneficiato di diverse visite mediche in Grecia, anche in presenza di un interprete (cfr. atto SEM 18/7, D32 segg., in particolare D 41) e le sue allegazioni in merito alla scarsa qualità delle cure non risulta essere corroborata da alcun mezzo di prova.

E. 10.2.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.

E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1354/2023 Sentenza del 4 aprile 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata da Bianca Sonnini, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 1° marzo 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadina afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 7 ottobre 2022 insieme alla sorella B._______, oggetto di una procedura separata. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 14 gennaio 2022. A.c Il 21 ottobre 2022 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha presentato alle autorità greche una richiesta di informazioni giusta l'art. 34 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). A.d Le autorità greche hanno risposto alla richiesta con scritto del 27 ottobre 2022 ed hanno riferito che la richiedente ha ricevuto lo statuto di rifugiato in Grecia in data 9 giugno 2022 e che dispone di un permesso di soggiorno valido dal 9 giugno 2022 all'8 giugno 2025. A.e Il 4 novembre 2022 la SEM ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. In occasione dello stesso, alla richiedente è stato concesso il diritto di essere sentita in merito alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed all'allontanamento verso la Grecia. A.f In data 8 novembre 2022 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Le suddette autorità hanno accettato la richiesta in data 11 novembre 2022. A.g Con scritto del 1° marzo 2023 la richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM trasmessa il 27 febbraio 2023. A.h In corso di procedura l'interessata è stata sottoposta a diverse visite mediche. B. Con decisione del 1°marzo 2023, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso la Grecia. C. Con ricorso del 9 marzo 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione menzionata chiedendo, in via principale, l'annullamento e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo, in via subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria ed in via ancor più subordinata, la restituzione degli atti per complemento istruttorio. Altresì, essa ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

5. Preliminarmente, il Tribunale osserva sebbene abbia formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata, secondo il senso letterale del petitum, essa ha contestato unicamente l'esecuzione dell'allontanamento e dunque i punti 3 e 4 del dispositivo del suddetto provvedimento. Oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 6. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile in quanto non vi sarebbero indizi per ritenere un "real risk" di essere sottoposta a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. L'eventuale rischio di vivere in condizioni precarie in Grecia ed in condizioni di accoglienza non comparabili a quelle ottenibili in Svizzera non costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU. In secondo luogo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile. Invero, le condizioni di vita difficili in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità. Peraltro, non risulterebbe che ella avrebbe intrapreso delle misure concrete per ottenere il sostegno da parte delle autorità una volta ottenuta la protezione internazionale in Grecia ed il relativo permesso di soggiorno. Sarebbe dunque compito dell'interessata far valere i suoi diritti. Altresì, i problemi medici di cui soffrirebbe - sufficientemente acclarati da parte della SEM - non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021del 28 marzo 2022 e non apparterrebbe dunque alla categoria di persone particolarmente vulnerabili. 6.2 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene innanzitutto l'accertamento dello stato di salute sarebbe stato inesatto ed incompleto giacché farebbe difetto un rapporto medico specialistico ed esaustivo in grado di indicare la gravità e l'estensione dei disturbi che la affliggerebbero ed i rischi rispetto all'interruzione o alla mera discontinuità dell'attuale trattamento farmacologico e del consulto psichiatrico. In seguito, la ricorrente rileva che avrebbe spiegato di aver avuto accesso alle visite mediche in Grecia con notevoli difficoltà. Le stesse si sarebbero svolte con irregolarità e non le sarebbe stato prescritto alcun farmaco. Ella fa poi riferimento a diversi rapporti di organizzazioni non governative che evidenzierebbero un quadro drammatico quanto all'accesso di servizi di cura per la salute mentale e la riabilitazione. Altresì, il sistema di accoglienza greco sarebbe caratterizzato da gravi problematiche. La ricorrente ha dichiarato che non appena avrebbe ricevuto i documenti sarebbe stata obbligata a lasciare l'alloggio senza che alcuna informazione venisse fornita in merito agli enti preposti dello Stato o associazioni caritatevoli che potessero aiutare a trovare una sistemazione alternativa. Ella richiama poi la giurisprudenza del Tribunale e rileva che oltre alle difficili condizioni in Grecia, non avrebbe ricevuto alcuna formazione linguistica e professionale, alcun supporto di orientamento o di integrazione. Questa carenza del sistema di accoglienza greco determinerebbe ulteriori difficoltà, se non impossibilità, per i beneficiari di protezione internazionale di integrarsi, trovare un lavoro e dunque una situazione abitativa. Se l'insorgente e la sorella fossero rimaste in Grecia sarebbero state costrette a vivere per strada, senza alcuna persona di riferimento o mezzo economico di sussistenza, ovvero in condizioni inumane e degradanti e dunque contrarie all'art. 3 CEDU ed all'art. 4 Carta UE. Di conseguenza, sulla base della situazione fattuale dell'accesso alle cure mediche e del sistema di accoglienza e della particolare vulnerabilità, a suo dire il trasferimento in Grecia apparirebbe come inammissibile ed inesigibile. 7. 7.1 Nel caso in narrativa viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute della ricorrente. Il quadro clinico non sarebbe stato definito in modo completo in quanto difetterebbe un rapporto medico specialistico in punto al suo stato di salute. 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191,). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). I principi esposti suesposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 ed ulteriori riferimenti). 7.3 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente. Infatti, in data 10 novembre 2022 la ricorrente è stata sottoposta ad un consulto ginecologico e le è stata diagnosticata un'oligomenorrea per la quale le è stata prescritta una pillola anticoncezionale per sei mesi, degli accertamenti ormonali ed è inoltre stato ritenuto necessario un consulto psichiatrico (cfr. atto SEM 21/2). Il 17 novembre 2022 ella è poi stata visitata da un medico dentista per un ascesso parodontale per il quale le è stato prescritto un antibiotico (cfr. atto SEM 24/3). In seguito, in data 13 dicembre 2022, nell'ambito di un consulto psichiatrico, all'interessata è stato diagnosticato un (...) per la quale è stata prevista una presa a carico psicologica e prescritta una terapia con (...), (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM 25/2). Tale diagnosi è stata confermata dalle visite susseguenti del 3 gennaio 2023, del 19 gennaio 2023, del 30 gennaio 2023 e del 21 febbraio 2023 (cfr. atto SEM 27/2, 28/2, 30/2, 40/52), le quali hanno anche riportato un miglioramento del riposo notturno grazie alla terapia e non hanno riscontrato una progettualità anticonservativa né suicidalità attiva. A causa dei disturbi ormonali l'insorgente è stata altresì sottoposta ad una risonanza magnetica dell'ipofisi in data 22 dicembre 2022 e ad una visita ambulatoriale endocrinologica in data 17 febbraio 2023. L'esame radiologico ha rilevato un (...) di max. (...) di diametro con contestuale (...), possibile ipotiroidismo centrale e senza indizi per altri deficit ipofisari, per il quale le è stata prescritta una terapia con (...) a basso dosaggio per la durata di 3-5 anni (cfr. atti SEM 26/1, 29/3 e 32/3). 7.4 Ferme queste premesse, la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto più dettagliato ("formulario F4"). Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute non può essere ammessa.

8. Occorre ora verificare se la SEM a giusto titolo ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che ella correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposta, nel Paese verso il quale sarà allontanata, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 9.2 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che ella sarebbe esposta al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 9.2.1 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione in questp Paese nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [pubblicata come quale sentenza di riferimento] consid. 11.2). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento è, dal profilo dell'ammissibilità, ritenuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative - peraltro citati in sede ricorsuale - relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, nonostante un certo numero di carenze sia stato rilevato nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o che confrontati ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per la via giudiziaria. Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 9.2.2 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Greca in data 9 giugno 2022 e che è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dalla medesima data all'8 giugno 2025 (cfr. atti SEM 16/1 e 22/1). Di conseguenza, in qualità di beneficiaria della protezione internazionale può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Invero, malgrado ella abbia evidenziato come all'incirca due settimane dopo il conferimento dello statuto di rifugiato non avrebbe più ricevuto un sostegno finanziario ed avrebbe dovuto lasciare l'alloggio che le era stato assegnato insieme alla sorella (cfr. atto SEM 18/7, D15, D16 e D22), non ha mai allegato in corso di procedura, né men che meno in fase ricorsuale, di essersi effettivamente rivolta alle autorità greche per far valere i suoi diritti in quanto gli stessi sarebbero stati in concreto violati (cfr. atto SEM 18/7, D23). La ricorrente, essendo partita immediatamente dopo l'ottenimento della protezione, non ha neppure dimostrato di essersi particolarmente adoperata a cercare una sistemazione alternativa. Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allontanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Non dimostra neppure che, in quanto beneficiaria di tale statuto, ella si sia trovata in Grecia completamente dipendente dall'aiuto pubblico, confrontata all'indifferenza delle autorità, né che si sia infine trovata in una situazione di privazione incompatibile con la dignità umana che l'avrebbe spinta a lasciare tale Paese. Difatti, al contrario delle sue argomentazioni ricorsuali, risulta come ella, fintantoché avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato avrebbe soggiornato in un appartamento insieme alla sorella ed avrebbe ricevuto mensilmente 150 Euro, a volte anche 120 Euro o 130 Euro (cfr. atto SEM 16/6, D20). Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 9.2.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 10.2.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 9.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3). 10.2 10.2.1 Nel caso in disamina, in primo luogo il Tribunale osserva che le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui la ricorrente fa riferimento nel suo gravame alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 9.2.2). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, in specie, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 9.2.1), non ci sono indicazioni che la ricorrente verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. 10.2.2 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessata, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. 10.2.3 Come rilevato in precedenza (sub. consid. 7.3), le patologie di cui soffre l'insorgente possono essere riassunte come segue: all'interessata è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress in trattamento con (...), (...), (...) e (...) in riserva e un (...) in trattamento con (...) a basso dosaggio (1/2 pastiglia alla settimana) per 3-5 anni, dopodiché andrebbe effettuata una nuova risonanza magnetica dell'ipofisi e valutata un'eventuale interruzione del (...). Un follow up endocrinologico specialistico è altresì stato consigliato. Per quanto riguarda la situazione psichiatrica, dopo l'emissione della decisione, l'ultimo consulto del 16 marzo 2023 riferisce un miglioramento del quadro psichico, riscontrabile anche oggettivamente, con tono dell'umore in asse, assente ansia, tensione angoscia e non presente progettualità anticonservativa né suicidalità attiva (cfr. atto SEM 44/2). 10.2.4 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non sono riconoscibili ulteriori indicatori di vulnerabilità (cfr. per la questione la sentenza del Tribunale D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4) ed è pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione della ricorrente non rientrasse nel profilo di particolare vulnerabilità stabilito dalla giurisprudenza. Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Peraltro, contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale, ella ha beneficiato di diverse visite mediche in Grecia, anche in presenza di un interprete (cfr. atto SEM 18/7, D32 segg., in particolare D 41) e le sue allegazioni in merito alla scarsa qualità delle cure non risulta essere corroborata da alcun mezzo di prova. 10.2.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.

12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. 14.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Sebastiana Bosshardt