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D-1688/2025

D-1688/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-20 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 1.4 Il Tribunale giudica preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente - affiancato dalla sua rappresentanza legale - ha contestato unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento (punti 3 e 4 del dispositivo), nonostante abbia richiesto annullamento integrale della decisione della SEM (cfr. ricorso, pagg. 5-12). L'oggetto del contendere si limita pertanto a questa tematica.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno poiché riconosciuto come rifugiato e che, il 22 dicembre 2024, detto Paese avrebbe accettato la sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Considerate le dichiarazioni concernenti il suo stato valetudinario e le vicende occorse durante il suo precedente soggiorno in Grecia, il richiedente potrebbe farvi ritorno senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. In particolare, non sussisterebbe un rischio reale di tratta secondaria di esseri umani ("re-trafficking"). Inoltre, l'interessato non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, posto che le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, egli potrebbe rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica o per denunciare le infrazioni penali di cui ritiene di essere stato vittima. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe svolto delle indagini complete sullo stato valetudinario del ricorrente e sulla sua vulnerabilità quale vittima di tratta di esseri umani, senza esaminare adeguatamente le conseguenze di un eventuale rinvio in Grecia nonostante il perdurare di una condizione psichica fortemente compromessa. La decisione impugnata si fonderebbe quindi su un'istruttoria lacunosa, priva di un'analisi approfondita del rischio concreto di una nuova traumatizzazione e della possibile violazione dell'art. 3 CEDU in caso di allontanamento (cfr. ricorso, pagg. 6-8).

E. 4.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. ex plurimis sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3).

E. 4.3.1 Nel caso concreto, il Tribunale osserva anzitutto che, al momento dell'emanazione della decisione, l'incarto della SEM conteneva diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessato. Questi sono stati debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pag. 12-13; atti SEM n. (...) -13/2, 26/2, 33/4, 35/3 e 37/4). La documentazione medica, che attestava in particolare la diagnosi di reazione acuta da stress per la quale non era stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 26/2), appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Dall'ultimo referto agli atti non emergono poi indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente. Del resto, non risulta nuova documentazione medica successiva alla decisione impugnata, né l'insorgente chiarisce quali ulteriori atti istruttori sarebbero stati concretamente necessari. Considerate le diagnosi conclusive indicate nei referti disponibili, la SEM non era quindi tenuta a condurre ulteriori investigazioni sullo stato valetudinario del ricorrente in relazione al suo allontanamento verso la Grecia (su quest'ultimo aspetto, cfr. consid. 5.4 infra).

E. 4.3.2 In secondo luogo, la SEM ha esaminato attentamente le allegazioni dell'insorgente e la situazione d'accoglienza in Grecia, motivando in modo dettagliato le considerazioni che hanno condotto alle sue conclusioni (cfr. decisione avversata, pagg. 6-10). Essa ha poi correttamente adempiuto agli impegni derivanti dalla Conv. tratta in virtù della giurisprudenza del Tribunale di cui alla DTAF 2016/27 (identificazione del ricorrente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani nell'ambito di uno sfruttamento lavorativo; informazione del suo diritto ad un periodo di recupero e riflessione; segnalazione del caso alle autorità giudiziarie svizzere; informazione preventiva alle autorità greche della problematica di tratta di esseri umani). L'autorità inferiore non era quindi obbligata a svolgere ulteriori accertamenti presso le autorità giudiziarie competenti (cfr. ex plurimis sentenza del TAF D-7414/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 6). Il fatto che la SEM sia giunta a una conclusione diversa da quella attesa dal ricorrente sul rischio legato alla sua condizione di potenziale vittima di tratta nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento rappresenta una questione di merito, che sarà esaminata nei paragrafi seguenti.

E. 4.4 Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va respinta poiché infondata.

E. 5.1 Nel merito, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia alla luce delle sue condizioni di particolare vulnerabilità. Richiamando alcuni rapporti di organizzazioni internazionali, egli evidenzia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco che, a suo dire, non garantirebbe un accesso effettivo all'alloggio, alle cure mediche e all'assistenza sociale per i beneficiari di protezione internazionale. Egli sarebbe quindi esposto al rischio concreto di una re-traumatizzazione, di precarietà estrema e di nuove forme di sfruttamento a causa dell'assenza di una protezione adeguata a favore delle vittime di tratta di esseri umani. Infine, le autorità greche non offrirebbero un supporto specifico per il reinserimento sociale ed economico dei rifugiati, rendendo di fatto impossibile una vita dignitosa ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. ricorso, pagg. 6-11).

E. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).

E. 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 5.3.3.2 Le censure proposte nel gravame (cfr. ricorso, pag. 8-10), non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 5.3.2 supra). In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano - tra cui il rilascio dei documenti ai fini dell'ottenimento del numero AMKA necessario per l'accesso alle cure (cfr. ricorso, pag. 10). In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, si rileva che i rapporti citati nel ricorso non modificano l'attuale valutazione del Tribunale nell'ambito condotta nell'ambito della giurisprudenza succiata (cfr. consid. 5.3.2 supra).

E. 5.3.3.3 La circostanza per cui il ricorrente possa essere stato vittima di tratta di esseri umani in Grecia in passato non è sufficiente per rendere inammissibile il suo allontanamento. A tale proposito, si rileva che, nel 2016, la Grecia ha introdotto il National Referral Mechanism for Victims and Presumed Victims of Human Trafficking (NRM), nell'ambito del quale è stata attivata una hotline per le persone coinvolte nonché un elenco raccoglie le organizzazioni e le istituzioni impegnate nell'identificazione, protezione e assistenza delle potenziali vittime di tratta di esseri umani (cfr. sentenza D-7414/2024 consid. 5.1 cum 7.2.3). Nello specifico, la SEM ha inoltre informato le omologhe autorità greche che l'interessato è stato identificato come potenziale vittima di tratta di esseri umani per infrazioni commesse in Grecia. Spetterà quindi al ricorrente rivolgersi alle autorità greche per denunciare lo sfruttamento subìto. Inoltre, non si ravvisano validi elementi per ammettere un rischio concreto di "re-trafficking", posto segnatamente che l'interessato non ha più alcun contatto con il suo sfruttatore, non dispone di un numero di telefono (o di un dispositivo) per rintracciarlo e non è legato a lui da alcun vincolo di dipendenza economica (cfr. atto SEM n. 23/11 D33, D51 e D64). Posto che la Grecia dispone di un'infrastruttura di protezione funzionante e di meccanismi specifici per la tutela delle potenziali vittime di tratta, egli ha altresì la possibilità di rivolgersi in qualsiasi momento alle autorità greche competenti qualora si sentisse minacciato da terzi (cfr. sentenze del TAF D-7414/2024 consid. 7.2.3; E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7). Del resto, l'insorgente non spiega per quali ragioni - specifiche al suo caso personale - gli verrebbe negata la protezione necessaria o la possibilità di presentare denuncia, tanto più ch'egli non si è mai rivolto alle autorità locali per segnalare il suo presunto coinvolgimento nella tratta di esseri umani, né per far valere i suoi diritti di rifugiato (cfr. atti SEM n. 15/6 D20; n. 23/11 D61-62).

E. 5.3.3.4 In esito, non si può ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.

E. 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3).

E. 5.4.3 Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non gli garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto (cfr. atto SEM n. 15/16 D10 e D23). Inoltre, con riferimento alla sua affezione psichiatrica (reazione acuta da stress per la quale non è stata prescritta una terapia farmacologica [cfr. atti SEM n. 26/2 e 37/4]), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrire eventuali trattamenti necessari al suo stato psicologico. Egli ha infatti accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex plurimis sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato non è inoltre suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare il ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Del resto, l'ultimo referto medico agli atti attesta un miglioramento del suo stato psicologico e, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non indica un rischio concreto di re-traumatizzazione in caso di rinvio (cfr. atto SEM n. 37/4). Infine, il fatto che l'interessato possa essere stato vittima di tratta di esseri umani in Grecia (sfruttamento lavorativo), non consente di concludere per una condizione di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.4.2 supra). Invero, dagli atti di causa non risulta ch'egli è così indifeso da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che gli spettano, rischiando così di ritrovarsi in una grave situazione di necessità e indigenza estrema (in questo senso, cfr. sentenza D-7414/2024 consid. 7.3.4). Qualora dovesse sentirsi minacciato da terzi potrà rivolgersi - come già menzionato - alle autorità greche competenti, ritenute generalmente in grado e disposte a offrire un'adeguata protezione (cfr. consid. 5.3.3.2-5.3.3.3 supra).

E. 5.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

E. 5.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI.

E. 5.6 Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti nonché alle ampie motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).

E. 6 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto.

E. 7 Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. Per contro, la richiesta procedurale deputata alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso si rivela inammissibile poiché il gravame ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato tolto dalla SEM nei dispositivi della decisione impugnata.

E. 8 La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo.

E. 9 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1688/2025 Sentenza del 20 marzo 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Mathias Lanz; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Federica Torta, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 4 marzo 2025 / N (...). Fatti: A. Il 18 novembre 2024, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che, il 22 aprile 2024, aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia, ottenendo la protezione internazionale il 30 maggio successivo. Il 5 dicembre 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso il diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute nonché alle informazioni contenute in Eurodac. Il 16 dicembre 2024, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una domanda di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Lo stesso giorno, l'interessato ha sostenuto un'audizione relativa alla tratta di esseri umani (TEU) a seguito della quale è stato riconosciuto come potenziale vittima del reato di tratta di essere umani ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543; di seguito: Conv. tratta); in tale sede, gli è stato poi concesso il diritto di essere sentito in relazione alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Il 22 dicembre successivo, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato confermando che, il 30 maggio 2024, quest'ultimo ha ottenuto lo statuto di rifugiato unitamente a un permesso di soggiorno valido fino 29 maggio 2027. Il 16 gennaio 2025 - scaduto il termine di riflessione di 30 giorni ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta - il richiedente ha trasmesso alla SEM la dichiarazione di collaborazione con le autorità penali per eventuali indagini in relazione al reato di tratta. Il 28 gennaio successivo, la SEM ha informato le omologhe autorità greche che l'interessato è stato identificato come potenziale vittima di tratta di esseri umani per reati commessi in Grecia; quest'ultima ha confermato la ricezione della comunicazione succitata il 26 febbraio 2025. Infine, con scritto del 4 marzo successivo, la rappresentanza legale si è espressa in merito al progetto di decisione negativa dell'autorità inferiore. B. Con decisione del 4 marzo 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso dell'11 marzo 2025, l'insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa, all'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, egli chiede il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4. Il Tribunale giudica preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, l'insorgente - affiancato dalla sua rappresentanza legale - ha contestato unicamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento (punti 3 e 4 del dispositivo), nonostante abbia richiesto annullamento integrale della decisione della SEM (cfr. ricorso, pagg. 5-12). L'oggetto del contendere si limita pertanto a questa tematica. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno poiché riconosciuto come rifugiato e che, il 22 dicembre 2024, detto Paese avrebbe accettato la sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Considerate le dichiarazioni concernenti il suo stato valetudinario e le vicende occorse durante il suo precedente soggiorno in Grecia, il richiedente potrebbe farvi ritorno senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. In particolare, non sussisterebbe un rischio reale di tratta secondaria di esseri umani ("re-trafficking"). Inoltre, l'interessato non apparterrebbe alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, posto che le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, egli potrebbe rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica o per denunciare le infrazioni penali di cui ritiene di essere stato vittima. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4. 4.1. Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe svolto delle indagini complete sullo stato valetudinario del ricorrente e sulla sua vulnerabilità quale vittima di tratta di esseri umani, senza esaminare adeguatamente le conseguenze di un eventuale rinvio in Grecia nonostante il perdurare di una condizione psichica fortemente compromessa. La decisione impugnata si fonderebbe quindi su un'istruttoria lacunosa, priva di un'analisi approfondita del rischio concreto di una nuova traumatizzazione e della possibile violazione dell'art. 3 CEDU in caso di allontanamento (cfr. ricorso, pagg. 6-8). 4.2. Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi succitati sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. ex plurimis sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3). 4.3. 4.3.1. Nel caso concreto, il Tribunale osserva anzitutto che, al momento dell'emanazione della decisione, l'incarto della SEM conteneva diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessato. Questi sono stati debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pag. 12-13; atti SEM n. (...) -13/2, 26/2, 33/4, 35/3 e 37/4). La documentazione medica, che attestava in particolare la diagnosi di reazione acuta da stress per la quale non era stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 26/2), appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Dall'ultimo referto agli atti non emergono poi indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente. Del resto, non risulta nuova documentazione medica successiva alla decisione impugnata, né l'insorgente chiarisce quali ulteriori atti istruttori sarebbero stati concretamente necessari. Considerate le diagnosi conclusive indicate nei referti disponibili, la SEM non era quindi tenuta a condurre ulteriori investigazioni sullo stato valetudinario del ricorrente in relazione al suo allontanamento verso la Grecia (su quest'ultimo aspetto, cfr. consid. 5.4 infra). 4.3.2. In secondo luogo, la SEM ha esaminato attentamente le allegazioni dell'insorgente e la situazione d'accoglienza in Grecia, motivando in modo dettagliato le considerazioni che hanno condotto alle sue conclusioni (cfr. decisione avversata, pagg. 6-10). Essa ha poi correttamente adempiuto agli impegni derivanti dalla Conv. tratta in virtù della giurisprudenza del Tribunale di cui alla DTAF 2016/27 (identificazione del ricorrente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani nell'ambito di uno sfruttamento lavorativo; informazione del suo diritto ad un periodo di recupero e riflessione; segnalazione del caso alle autorità giudiziarie svizzere; informazione preventiva alle autorità greche della problematica di tratta di esseri umani). L'autorità inferiore non era quindi obbligata a svolgere ulteriori accertamenti presso le autorità giudiziarie competenti (cfr. ex plurimis sentenza del TAF D-7414/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 6). Il fatto che la SEM sia giunta a una conclusione diversa da quella attesa dal ricorrente sul rischio legato alla sua condizione di potenziale vittima di tratta nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento rappresenta una questione di merito, che sarà esaminata nei paragrafi seguenti. 4.4. Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va respinta poiché infondata. 5. 5.1. Nel merito, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia alla luce delle sue condizioni di particolare vulnerabilità. Richiamando alcuni rapporti di organizzazioni internazionali, egli evidenzia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco che, a suo dire, non garantirebbe un accesso effettivo all'alloggio, alle cure mediche e all'assistenza sociale per i beneficiari di protezione internazionale. Egli sarebbe quindi esposto al rischio concreto di una re-traumatizzazione, di precarietà estrema e di nuove forme di sfruttamento a causa dell'assenza di una protezione adeguata a favore delle vittime di tratta di esseri umani. Infine, le autorità greche non offrirebbero un supporto specifico per il reinserimento sociale ed economico dei rifugiati, rendendo di fatto impossibile una vita dignitosa ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. ricorso, pagg. 6-11). 5.2. L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.3. 5.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 5.3.2. In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). 5.3.3. 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 5.3.3.2 Le censure proposte nel gravame (cfr. ricorso, pag. 8-10), non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 5.3.2 supra). In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano - tra cui il rilascio dei documenti ai fini dell'ottenimento del numero AMKA necessario per l'accesso alle cure (cfr. ricorso, pag. 10). In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, si rileva che i rapporti citati nel ricorso non modificano l'attuale valutazione del Tribunale nell'ambito condotta nell'ambito della giurisprudenza succiata (cfr. consid. 5.3.2 supra). 5.3.3.3 La circostanza per cui il ricorrente possa essere stato vittima di tratta di esseri umani in Grecia in passato non è sufficiente per rendere inammissibile il suo allontanamento. A tale proposito, si rileva che, nel 2016, la Grecia ha introdotto il National Referral Mechanism for Victims and Presumed Victims of Human Trafficking (NRM), nell'ambito del quale è stata attivata una hotline per le persone coinvolte nonché un elenco raccoglie le organizzazioni e le istituzioni impegnate nell'identificazione, protezione e assistenza delle potenziali vittime di tratta di esseri umani (cfr. sentenza D-7414/2024 consid. 5.1 cum 7.2.3). Nello specifico, la SEM ha inoltre informato le omologhe autorità greche che l'interessato è stato identificato come potenziale vittima di tratta di esseri umani per infrazioni commesse in Grecia. Spetterà quindi al ricorrente rivolgersi alle autorità greche per denunciare lo sfruttamento subìto. Inoltre, non si ravvisano validi elementi per ammettere un rischio concreto di "re-trafficking", posto segnatamente che l'interessato non ha più alcun contatto con il suo sfruttatore, non dispone di un numero di telefono (o di un dispositivo) per rintracciarlo e non è legato a lui da alcun vincolo di dipendenza economica (cfr. atto SEM n. 23/11 D33, D51 e D64). Posto che la Grecia dispone di un'infrastruttura di protezione funzionante e di meccanismi specifici per la tutela delle potenziali vittime di tratta, egli ha altresì la possibilità di rivolgersi in qualsiasi momento alle autorità greche competenti qualora si sentisse minacciato da terzi (cfr. sentenze del TAF D-7414/2024 consid. 7.2.3; E-8131/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 9.6; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7). Del resto, l'insorgente non spiega per quali ragioni - specifiche al suo caso personale - gli verrebbe negata la protezione necessaria o la possibilità di presentare denuncia, tanto più ch'egli non si è mai rivolto alle autorità locali per segnalare il suo presunto coinvolgimento nella tratta di esseri umani, né per far valere i suoi diritti di rifugiato (cfr. atti SEM n. 15/6 D20; n. 23/11 D61-62). 5.3.3.4 In esito, non si può ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 5.4. 5.4.1. Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.4.2. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). 5.4.3. Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non gli garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto (cfr. atto SEM n. 15/16 D10 e D23). Inoltre, con riferimento alla sua affezione psichiatrica (reazione acuta da stress per la quale non è stata prescritta una terapia farmacologica [cfr. atti SEM n. 26/2 e 37/4]), occorre rilevare che lo Stato in parola dispone di strutture mediche sufficienti che possono offrire eventuali trattamenti necessari al suo stato psicologico. Egli ha infatti accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex plurimis sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato non è inoltre suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare il ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Del resto, l'ultimo referto medico agli atti attesta un miglioramento del suo stato psicologico e, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non indica un rischio concreto di re-traumatizzazione in caso di rinvio (cfr. atto SEM n. 37/4). Infine, il fatto che l'interessato possa essere stato vittima di tratta di esseri umani in Grecia (sfruttamento lavorativo), non consente di concludere per una condizione di estrema vulnerabilità ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.4.2 supra). Invero, dagli atti di causa non risulta ch'egli è così indifeso da non essere in grado di far valere autonomamente i diritti che gli spettano, rischiando così di ritrovarsi in una grave situazione di necessità e indigenza estrema (in questo senso, cfr. sentenza D-7414/2024 consid. 7.3.4). Qualora dovesse sentirsi minacciato da terzi potrà rivolgersi - come già menzionato - alle autorità greche competenti, ritenute generalmente in grado e disposte a offrire un'adeguata protezione (cfr. consid. 5.3.3.2-5.3.3.3 supra). 5.4.4. Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 5.5. Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. 5.6. Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti nonché alle ampie motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 6. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto. 7. Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. Per contro, la richiesta procedurale deputata alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso si rivela inammissibile poiché il gravame ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato tolto dalla SEM nei dispositivi della decisione impugnata. 8. La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo. 9. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: