Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 1.4 Il Tribunale rileva preliminarmente che la richiesta procedurale deputata alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso si rivela inammissibile, poiché il gravame ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato tolto dalla SEM nel dispositivo della decisione impugnata.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 4 luglio 2025, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative al suo stato valetudinario e alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, il richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli non apparterrebbe poi alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe poi rivolgersi alle competenti autorità greche reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.
E. 3.2 Nel suo ricorso, l'insorgente ricorrente chiede sostanzialmente che la sua domanda d'asilo venga trattata in Svizzera in virtù della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Inoltre, in Grecia la sua incolumità sarebbe gravemente a rischio poiché, durante il suo precedente soggiorno, avrebbe vissuto in condizioni estremamente precarie, caratterizzate da gravi carenze igienico-sanitarie e dalla mancanza di un adeguato supporto medico. Egli richiama diverse sentenze del TAF, nonché rapporti di organizzazioni internazionali e non governative, che attesterebbero le carenze sistemiche del sistema d'accoglienza greco. Riferisce poi di essere stato aggredito fisicamente da un cugino, senza avere la possibilità di denunciare l'accaduto presso le autorità di polizia greche (cfr. ricorso, pag. 2). Il provvedimento impugnato sarebbe quindi contrario "ai principi di umanità proporzionalità e buona fede" (idem pag. 3).
E. 3.3.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha poi precisato come non v'è luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo - o una protezione effettiva comparabile - in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
E. 3.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che, l'11 aprile 2025, la Grecia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato, concedendogli la protezione internazionale unitamente ad un permesso di soggiorno valido fino al 15 aprile 2028. Il 4 luglio seguente, su richiesta della Svizzera, ha inoltre accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. [...]-20/1). Tali elementi non sono stati contestati nel ricorso.
E. 3.3.3 Il Tribunale rileva inoltre che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiato, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo - quali il RD III - non risultano pertinenti per valutazione della sua domanda d'asilo in Svizzera.
E. 3.3.4 Ciò posto, le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
E. 4 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.
E. 5.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 5.2 In punto all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente non formula censure puntuali, limitandosi ad affermare, in termini generici, che il trasferimento verso la Grecia comporterebbe un rischio concreto di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU e sarebbe contrario al principio di "non refoulement" (cfr. ricorso, pagg. 1-2). Su questo punto, si rinvia pertanto ai corretti accertamenti e alle ampie motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA; cfr. decisione avversata, pagg. 6-13).
E. 5.3 Ad ogni buon conto, si rileva che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). Le vaghe censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire l'invalsa giurisprudenza del Tribunale, secondo cui l'allontanamento verso la Grecia può essere ostacolato solo in presenza di condizioni particolarmente severe, atteso che, pur riconoscendo talune carenze nel sistema di accoglienza, la Grecia è ritenuta rispettosa, in linea di principio, degli obblighi internazionali e non risulta adottare pratiche sistematiche di discriminazione o determinare, in via generale, situazioni di privazione o mancanza di assistenza incompatibili con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9 e 11.2 [sentenza di riferimento]). In Grecia, l'interessato ha ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Pertanto, il richiedente potrà rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano - tra cui il rilascio dei documenti ai fini dell'ottenimento del numero AMKA necessario per l'accesso alle cure (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-7313/2024 del 29 novembre 2024 consid. 8.2.2). Peraltro, non si può ritenere ch'egli abbia fatto tutto quanto ragionevolmente esigibile per ottenere aiuto dalle autorità, né che gli sia stato costantemente rifiutato qualsiasi sostegno o siano state negate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Infatti, pur conoscendo l'esistenza di programmi di supporto, si è limitato ad un contatto occasionale con una ONG senza intraprendere ulteriori passi per ottenere assistenza (cfr. atto SEM n. 18/7 D29-32 e D37) e, quanto alla ricerca di lavoro, ha riferito di essersi rivolto solo a due aziende nei pressi del centro di accoglienza senza svolgere altre ricerche (idem D36). Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Inoltre, le presunte aggressioni subite dall'interessato per mano di un cugino - mai riportate dinanzi alla SEM e non imputabili ad organi statali - potranno essere eventualmente denunciate alle autorità di polizia e giudiziarie greche al fine di ottenere protezione, considerate funzionanti ed efficaci nella repressione delle infrazioni penali (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1688/2025 del 20 marzo 2025 consid. 5.3.3.3; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7). Nel caso concreto non è stata poi dimostrata con sufficienti elementi probatori un'effettiva impossibilità di presentare denuncia (cfr. ricorso, pag. 2). In questo senso, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, nella misura in cui non comporta alcuna violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI).
E. 5.4 Infine, va pure confermata la valutazione sull'esigibilità dell'allontanamento (art. 83 cpv. 4 e 5 LStrI; decisione avversata, pagg. 10-13), posto che i referti medici allestiti dopo il deposito del ricorso non modificano sostanzialmente il quadro clinico già considerato dalla SEM (disturbo da stress post-traumatico, psicosi e dolori alla spalla), limitandosi a segnalare un aggiustamento della terapia farmacologica per le affezioni psichiche (ora comprendente [...]), l'assenza di una concreta progettualità suicidaria nonché la rimozione di un ascesso dentale avvenuto il 6 agosto 2025 (cfr. atti SEM n. 32/4 e 33/4). Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche adeguate, in grado di garantire eventuali trattamenti necessari in relazione allo stato di salute dell'interessato, ai quali vi ha accesso alle medesime condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Le affezioni succitate non sono inoltre suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia. Del resto, i referti medici agli atti non indicano un rischio di estremo peggioramento in caso di rinvio e neppure la stretta necessità di svolgere dei trattamenti medici in Svizzera poiché sarebbero impraticabili sul territorio greco (cfr. atti SEM n. 14/2, 16/1, 17/4, 22/2, 32/4 e 33/4). Come giustamente rilevato dalla SEM, non sussistono quindi elementi sufficienti per considerare l'insorgente come una persona estremamente vulnerabile e incapace d'integrarsi nel sistema sociale ed economico greco ai sensi dell'invalsa giurisprudenza del Tribunale illustrata nel provvedimento impugnato (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9, 11.3 e 11.5.1-11.5.3).
E. 6 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto.
E. 7 La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo.
E. 8 Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5962/2025 Sentenza del 18 agosto 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lukas Müller; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 31 luglio 2025 / N (...) Fatti: A. L'11 giugno 2025, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che, il 24 ottobre 2024, aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia, ottenendo la protezione internazionale l'11 aprile 2025. Il 16 giugno 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha quindi presentato alle competenti autorità greche una domanda di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 4 luglio successivo, essa ha poi effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in relazione al loro stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Lo stesso giorno, la Grecia ha accettato la riammissione del richiedente sul proprio territorio, confermando di avergli riconosciuto lo statuto di rifugiato e di avergli rilasciato un permesso di soggiorno valido fino al 15 aprile 2028. Con scritto del 30 luglio 2025, la rappresentanza legale si è infine pronunciata sul progetto di decisione della SEM. B. Con decisione del 31 luglio 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, incaricandone l'esecuzione al Cantone Lucerna e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorso del 7 agosto 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) chiedendo di "annullare la decisione [...] del 20 gennaio 2025 [recte: 31 luglio 2025]" e di "disporre l'esame della [sua] domanda d'asilo in Svizzera in applicazione della clausola di sovranità prevista all'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino" (cfr. ricorso, pag. 3). Sul piano procedurale, postula la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4 Il Tribunale rileva preliminarmente che la richiesta procedurale deputata alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso si rivela inammissibile, poiché il gravame ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato tolto dalla SEM nel dispositivo della decisione impugnata. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 4 luglio 2025, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative al suo stato valetudinario e alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, il richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli non apparterrebbe poi alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché le sue affezioni non sarebbero gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. L'insorgente potrebbe poi rivolgersi alle competenti autorità greche reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 Nel suo ricorso, l'insorgente ricorrente chiede sostanzialmente che la sua domanda d'asilo venga trattata in Svizzera in virtù della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Inoltre, in Grecia la sua incolumità sarebbe gravemente a rischio poiché, durante il suo precedente soggiorno, avrebbe vissuto in condizioni estremamente precarie, caratterizzate da gravi carenze igienico-sanitarie e dalla mancanza di un adeguato supporto medico. Egli richiama diverse sentenze del TAF, nonché rapporti di organizzazioni internazionali e non governative, che attesterebbero le carenze sistemiche del sistema d'accoglienza greco. Riferisce poi di essere stato aggredito fisicamente da un cugino, senza avere la possibilità di denunciare l'accaduto presso le autorità di polizia greche (cfr. ricorso, pag. 2). Il provvedimento impugnato sarebbe quindi contrario "ai principi di umanità proporzionalità e buona fede" (idem pag. 3). 3.3 3.3.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (art. 2 cpv. 2 unitamente all'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che lo Stato in esame abbia garantito la riammissione della persona interessata nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). La giurisprudenza ha poi precisato come non v'è luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo - o una protezione effettiva comparabile - in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 3.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che, l'11 aprile 2025, la Grecia ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato, concedendogli la protezione internazionale unitamente ad un permesso di soggiorno valido fino al 15 aprile 2028. Il 4 luglio seguente, su richiesta della Svizzera, ha inoltre accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. [...]-20/1). Tali elementi non sono stati contestati nel ricorso. 3.3.3 Il Tribunale rileva inoltre che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiato, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo - quali il RD III - non risultano pertinenti per valutazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. 3.3.4 Ciò posto, le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 4. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo. 5. 5.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.2 In punto all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente non formula censure puntuali, limitandosi ad affermare, in termini generici, che il trasferimento verso la Grecia comporterebbe un rischio concreto di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU e sarebbe contrario al principio di "non refoulement" (cfr. ricorso, pagg. 1-2). Su questo punto, si rinvia pertanto ai corretti accertamenti e alle ampie motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA; cfr. decisione avversata, pagg. 6-13). 5.3 Ad ogni buon conto, si rileva che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). Le vaghe censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire l'invalsa giurisprudenza del Tribunale, secondo cui l'allontanamento verso la Grecia può essere ostacolato solo in presenza di condizioni particolarmente severe, atteso che, pur riconoscendo talune carenze nel sistema di accoglienza, la Grecia è ritenuta rispettosa, in linea di principio, degli obblighi internazionali e non risulta adottare pratiche sistematiche di discriminazione o determinare, in via generale, situazioni di privazione o mancanza di assistenza incompatibili con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9 e 11.2 [sentenza di riferimento]). In Grecia, l'interessato ha ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Pertanto, il richiedente potrà rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano - tra cui il rilascio dei documenti ai fini dell'ottenimento del numero AMKA necessario per l'accesso alle cure (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-7313/2024 del 29 novembre 2024 consid. 8.2.2). Peraltro, non si può ritenere ch'egli abbia fatto tutto quanto ragionevolmente esigibile per ottenere aiuto dalle autorità, né che gli sia stato costantemente rifiutato qualsiasi sostegno o siano state negate le condizioni minime di vita a lui spettanti. Infatti, pur conoscendo l'esistenza di programmi di supporto, si è limitato ad un contatto occasionale con una ONG senza intraprendere ulteriori passi per ottenere assistenza (cfr. atto SEM n. 18/7 D29-32 e D37) e, quanto alla ricerca di lavoro, ha riferito di essersi rivolto solo a due aziende nei pressi del centro di accoglienza senza svolgere altre ricerche (idem D36). Si osserva altresì che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Inoltre, le presunte aggressioni subite dall'interessato per mano di un cugino - mai riportate dinanzi alla SEM e non imputabili ad organi statali - potranno essere eventualmente denunciate alle autorità di polizia e giudiziarie greche al fine di ottenere protezione, considerate funzionanti ed efficaci nella repressione delle infrazioni penali (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1688/2025 del 20 marzo 2025 consid. 5.3.3.3; E-6870/2024 del 7 gennaio 2025 consid. 7.1.1; D-7503/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 9.7). Nel caso concreto non è stata poi dimostrata con sufficienti elementi probatori un'effettiva impossibilità di presentare denuncia (cfr. ricorso, pag. 2). In questo senso, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, nella misura in cui non comporta alcuna violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI). 5.4 Infine, va pure confermata la valutazione sull'esigibilità dell'allontanamento (art. 83 cpv. 4 e 5 LStrI; decisione avversata, pagg. 10-13), posto che i referti medici allestiti dopo il deposito del ricorso non modificano sostanzialmente il quadro clinico già considerato dalla SEM (disturbo da stress post-traumatico, psicosi e dolori alla spalla), limitandosi a segnalare un aggiustamento della terapia farmacologica per le affezioni psichiche (ora comprendente [...]), l'assenza di una concreta progettualità suicidaria nonché la rimozione di un ascesso dentale avvenuto il 6 agosto 2025 (cfr. atti SEM n. 32/4 e 33/4). Infatti, la Grecia dispone di strutture mediche adeguate, in grado di garantire eventuali trattamenti necessari in relazione allo stato di salute dell'interessato, ai quali vi ha accesso alle medesime condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e lett. g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Le affezioni succitate non sono inoltre suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Grecia. Del resto, i referti medici agli atti non indicano un rischio di estremo peggioramento in caso di rinvio e neppure la stretta necessità di svolgere dei trattamenti medici in Svizzera poiché sarebbero impraticabili sul territorio greco (cfr. atti SEM n. 14/2, 16/1, 17/4, 22/2, 32/4 e 33/4). Come giustamente rilevato dalla SEM, non sussistono quindi elementi sufficienti per considerare l'insorgente come una persona estremamente vulnerabile e incapace d'integrarsi nel sistema sociale ed economico greco ai sensi dell'invalsa giurisprudenza del Tribunale illustrata nel provvedimento impugnato (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9, 11.3 e 11.5.1-11.5.3). 6. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto. 7. La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta poiché le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo. 8. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: