Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile in quanto non vi sarebbero indizi per ritenere di essere sottoposta a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. In secondo luogo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile. Infatti, le condizioni di vita difficili in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità. Circa l'asserita impossibilità di studiare, la SEM ha indicato che la ricorrente non ha indicato di aver fatto domanda di poter accedere a degli studi dopo aver ottenuto la protezione internazionale. Circo l'insicurezza percepita al campo, la SEM rimarca che la Grecia è uno stato di diritto funzionante, con degli organi di polizia a cui potrà rivolgersi in caso di problematiche. Altresì, i problemi medici di cui soffrirebbe - sufficientemente acclarati da parte della SEM - non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021del 28 marzo 2022 e non apparterrebbe dunque alla categoria di persone particolarmente vulnerabili.
E. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene innanzitutto che l'accertamento dello stato di salute sarebbe stato inesatto ed incompleto giacché farebbe difetto un rapporto medico specialistico ed esaustivo in grado di indicare la gravità e l'estensione dei disturbi che la affliggerebbero. In seguito, la ricorrente ritiene di presentare un profilo di particolare vulnerabilità e che, non sussisterebbero delle circostanze particolarmente favorevoli ("besonders begünsigende Umstände"), ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022). Inoltre, ella fa poi riferimento a diversi rapporti di organizzazioni non governative che evidenzierebbero come il sistema di accoglienza greco sarebbe caratterizzato da gravi problematiche in diversi ambiti. Dipoi, l'interessata indica che non sarebbe chiaro se la ricorrente avrà accesso ad un alloggio adeguato, a cure mediche di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica, visto che ella non conoscerebbe la lingua greca, in quanto le sarebbe stato negato l'accesso a corsi in tal senso. Di conseguenza, sulla base della situazione fattuale e della particolare vulnerabilità, a suo dire il trasferimento in Grecia apparirebbe come inammissibile ed inesigibile.
E. 6.1 Nel caso in narrativa viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute della ricorrente. Il quadro clinico non sarebbe stato definito in modo completo in quanto difetterebbe un rapporto medico (F4) in punto al suo stato di salute.
E. 6.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). I principi suesposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 ed ulteriori riferimenti).
E. 6.3 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva alcuni mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente. Il (...) dicembre 2023, nel preavviso speciale al cantone venivano indicate quali possibili problematiche mediche un'ipoacusia con otorrea dx, oltre che un probabile PTSD (cfr. atto SEM n. [{...}]-12/1). Il (...) dicembre 2023 l'interessata è stata visitata presso il punto medico dell'Ospedale Regionale di B._______ e le sono state diagnosticate le patologie di Cefalea di NDD, probabile PTSD e Ipoacusia con otorrea dx non obiettivata, in tale sede la ricorrente ha indicato che avrebbe voluto essere presa a carico da uno psicologo (in quanto già seguita in Grecia). In tale sede le sono stati prescritti i farmaci Brufen, Dafalgan e ReDormin. Per il proseguo delle cure, il medico ha indicato una vista da uno psicologo e una valutazione ORL (cfr. atto SEM n.14/2). Il seguente (...) gennaio 2024, la ricorrente è stata vistata da un otorinolaringoiatra, il quale ha effettuato degli esami specialistici, risultati nei limiti. Ha indicato che ulteriori controlli o rivalutazioni sarebbero avvenuti al bisogno (cfr. atto SEM 20/2). Il giorno seguente, l'interessata è stata nuovamente visitata presso l'ospedale Regionale di B._______, ivi, i medici hanno constatato che gli esami dell'otorinolaringoiatra siano risultati nella norma ed hanno modificato la posologia farmacologica in Riopan, Magnesiocard, Riboflavine e Dafalgan, visto che hanno constatato una epigastralgia su assunzione di FANS. Quale procedere hanno unicamente indicato che in caso di persistenza delle cefalee e dopo valutazione psichiatrica, sarebbero stati nuovamente a disposizione (cfr. atto SEM n. 21/2). Il (...) febbraio 2024, l'autorità inferiore ha fatto richiesta al servizio MedicHelp della tabella degli appuntamenti medici effettuati e programmati, ivi sono risultate le 3 visite sopra indicate ed un appuntamento presso uno psichiatra annullato (cfr. atto SEM n. 27/1). Non risultano ulteriori atti medici agli atti e non risultano ulteriori visite mediche programmate. La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Tale conclusione risulta valida nonostante l'assenza della visita psichiatrica annullata, in quanto la stessa non era neppure stata ordinata da un medico, bensì unicamente "indicata" (cfr. atto SEM n. 14/2). Inoltre, a titolo meramente abbondanziale, si osserva che l'insorgente stessa, nelle proprie osservazioni del 29 febbraio 2024 ha indicato che la sua situazione medica e psicologica si sarebbe stabilizzata a Glaubenberg (cfr. atto SEM n. 29/5 pag.4). Nemmeno nell'allegato ricorsuale è stato indicato che sarebbero previste ulteriori visite mediche. Alla luce degli atti, non vi sono indizi per ritenere indispensabile una visita specialistica o d'urgenza.
E. 6.4 Ferme queste premesse, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto più dettagliato ("formulario F4"). Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute non può essere ammessa.
E. 7.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).
E. 7.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 7.3 In casu, la Grecia ha riconosciuto alla richiedente la protezione internazionale. L'(...) gennaio 2024 le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM 22/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun elemento suscettibile di ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento.
E. 7.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In casu, posta che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.
E. 9 Occorre ora verificare se la SEM ha a giusto titolo ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrart. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che ella correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposta, nel Paese verso il quale sarà allontanata, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).
E. 10.2 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che ella sarebbe esposta al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.
E. 10.2.1 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione in questo Paese nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [pubblicata come quale sentenza di riferimento] consid. 11.2). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento è, dal profilo dell'ammissibilità, ritenuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative - peraltro citati in sede ricorsuale - relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, nonostante un certo numero di carenze sia stato rilevato nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o che confrontati ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per via giudiziaria. Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 10.2.2 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia in data (...) settembre 2023 e che è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) settembre 2023 al (...) settembre 2026 (cfr. atto SEM 22/1). Di conseguenza, in qualità di beneficiaria della protezione internazionale può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Invero, malgrado ella abbia evidenziato di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dello stato ellenico una volta ricevuto il permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 15/7, D15), non ha mai allegato in corso di procedura, né men che meno in fase ricorsuale, di essersi effettivamente rivolta alle autorità greche per far valere i suoi diritti in quanto gli stessi sarebbero stati in concreto violati (cfr. atto SEM 15/7, D16 segg., DD11 - D19, D27 - D28). Al contrario, la ricorrente ha indicato in modo molto chiaro di essere espatriata immediatamente dopo aver ottenuto la protezione internazionale, (cfr. atto SEM n. 15/7, D3 - D6) e di aver lasciato lo stato ellenico anche su consiglio di altri richiedenti l'asilo (cfr. atto SEM n. 15/7, D11). Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allontanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Difatti, al contrario delle sue argomentazioni ricorsuali, risulta come ella, fintantoché avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato avrebbe soggiornato presso un campo di accoglienza, dove avrebbe ricevuto assistenza medica psicologica, durante la quale le sarebbe stata fornita una cura farmacologica (cfr. atto SEM 15/7, D30-D32). Nemmeno, gli asseriti lanci di "sassolini" verso il proprio box presso il campo e il fatto che ragazzi ubriachi la disturbassero, oltre che l'asserito episodio di un ragazzo (...) che avrebbe bussato alla sua tenda armato di pistola - nessuno dei quali comprovati - è in grado di sovvertire tale valutazione. Non risulta peraltro che ella si sia rivolta alle autorità di polizia al fine di denunciare tali accaduti. Dipoi, al suo ritorno in Grecia non dovrà più vivere presso un campo, in quanto ella ha ottenuto lo statuto di rifugiato. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.
E. 10.2.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.2.3 seg.), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 10.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3).
E. 11.2.1 Nel caso in disamina, in primo luogo il Tribunale osserva che le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui la ricorrente fa riferimento nel suo gravame alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.2.2). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, in specie, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 10.2.1), non ci sono indicazioni che la ricorrente verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia.
E. 11.2.2 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessata, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. Come rilevato in precedenza (sub. consid. 6.3) lo stato di salute della ricorrente può essere riassunto come segue: cefalea, ipoacusia anamnestica con otorrea destra non obiettivata, probabile PTSD e epigastralgia.
E. 11.2.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non sono riconoscibili ulteriori indicatori di vulnerabilità (cfr. per la questione la sentenza del Tribunale D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4) ed è pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione della ricorrente non rientrasse nel profilo di particolare vulnerabilità stabilito dalla giurisprudenza. Per quanto concerne invece la mancata conoscenza del greco e una formazione incompleta, tali elementi non risultano sufficienti per qualificarla come particolarmente vulnerabile. Infatti, ai sensi della sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, la formazione e le conoscenze linguistiche vanno prese in considerazione nel caso in cui si dovesse constatare che l'interessata sia qualificabile come persona particolarmente vulnerabile, eventualità in casu non data. Dipoi, sempre ai sensi della sentenza di cui copra, va valutato in tal senso se l'interessata ha effettuato dei ragionevoli sforzi per ottenere aiuto dallo stato greco, sforzi che la ricorrente ha negato in sede di audizione (cfr. atto SEM n. 15/7 D12 segg.). In tale contesto, risulta determinante se, nonostante sforzi ragionevoli, l'interessata si ritroverebbe con ogni probabilità in una situazione di emergenza esistenziale, che non sarebbe in grado di affrontare da sola (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2). Dagli atti e come rilevato in precedenza tale probabilità non è data. La ricorrente, infatti, ha indicato in modo chiaro di non aver neppure fatto richiesta per ottenere aiuto dallo stato greco e di aver lasciato il Paese non appena ottenuta la protezione internazionale (cfr. atto SEM n. 15/7, D5). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti eventualmente necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Peraltro, ella ha già beneficiato di visite mediche in Grecia (cfr. atto SEM 15/7, D30). Il Tribunale osserva infine che la ricorrente non ha fatto richiesta alle autorità di proseguire i propri studi successivamente all'ottenimento della protezione internazionale (cfr. atto SEM n. 15/7, D26). Spetterà pertanto alla stessa attivarsi in tal senso una volta tornata in Grecia.
E. 11.2.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.
E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali oltre che di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sono divenute senza oggetto.
E. 15.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1522/2024 Sentenza del 14 marzo 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata da Rosa Maisto, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 1° marzo 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...) dicembre 2023. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) febbraio 2023, ottenendo protezione internazionale il (...) settembre 2023. A.c In data (...) gennaio 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. In occasione dello stesso, alla richiedente è stato concesso il diritto di essere sentita in merito alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed all'allontanamento verso la Grecia. A.d Il (...) gennaio 2024 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Le suddette autorità hanno accettato la richiesta in data 11 gennaio 2024. A.e Con scritto del (...) febbraio 2024 la richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM trasmessa il (...) febbraio 2024. A.f In corso di procedura l'interessata è stata sottoposta ad alcune visite mediche. B. Con decisione del 1° marzo 2024, notificata in medesima data, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso la Grecia. C. Con ricorso dell'(...) marzo 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione menzionata e chiedendo, preliminarmente la sospensione dell'allontanamento, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera ed in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per effettuare i necessari complementi istruttori. Altresì, essa ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al ricorso ella ha allegato la procura, la decisione impugnata, la ricevuta della ricezione della stessa, una lettera di accesso agli atti del (...) marzo 2024 e una lettera dell'autorità inferiore del (...) marzo 2024. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile in quanto non vi sarebbero indizi per ritenere di essere sottoposta a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. In secondo luogo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile. Infatti, le condizioni di vita difficili in Grecia non costituirebbero un motivo d'inesigibilità. Circa l'asserita impossibilità di studiare, la SEM ha indicato che la ricorrente non ha indicato di aver fatto domanda di poter accedere a degli studi dopo aver ottenuto la protezione internazionale. Circo l'insicurezza percepita al campo, la SEM rimarca che la Grecia è uno stato di diritto funzionante, con degli organi di polizia a cui potrà rivolgersi in caso di problematiche. Altresì, i problemi medici di cui soffrirebbe - sufficientemente acclarati da parte della SEM - non sarebbero particolarmente gravi ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021del 28 marzo 2022 e non apparterrebbe dunque alla categoria di persone particolarmente vulnerabili. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene innanzitutto che l'accertamento dello stato di salute sarebbe stato inesatto ed incompleto giacché farebbe difetto un rapporto medico specialistico ed esaustivo in grado di indicare la gravità e l'estensione dei disturbi che la affliggerebbero. In seguito, la ricorrente ritiene di presentare un profilo di particolare vulnerabilità e che, non sussisterebbero delle circostanze particolarmente favorevoli ("besonders begünsigende Umstände"), ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022). Inoltre, ella fa poi riferimento a diversi rapporti di organizzazioni non governative che evidenzierebbero come il sistema di accoglienza greco sarebbe caratterizzato da gravi problematiche in diversi ambiti. Dipoi, l'interessata indica che non sarebbe chiaro se la ricorrente avrà accesso ad un alloggio adeguato, a cure mediche di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica, visto che ella non conoscerebbe la lingua greca, in quanto le sarebbe stato negato l'accesso a corsi in tal senso. Di conseguenza, sulla base della situazione fattuale e della particolare vulnerabilità, a suo dire il trasferimento in Grecia apparirebbe come inammissibile ed inesigibile. 6. 6.1 Nel caso in narrativa viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute della ricorrente. Il quadro clinico non sarebbe stato definito in modo completo in quanto difetterebbe un rapporto medico (F4) in punto al suo stato di salute. 6.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). I principi suesposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 ed ulteriori riferimenti). 6.3 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva alcuni mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente. Il (...) dicembre 2023, nel preavviso speciale al cantone venivano indicate quali possibili problematiche mediche un'ipoacusia con otorrea dx, oltre che un probabile PTSD (cfr. atto SEM n. [{...}]-12/1). Il (...) dicembre 2023 l'interessata è stata visitata presso il punto medico dell'Ospedale Regionale di B._______ e le sono state diagnosticate le patologie di Cefalea di NDD, probabile PTSD e Ipoacusia con otorrea dx non obiettivata, in tale sede la ricorrente ha indicato che avrebbe voluto essere presa a carico da uno psicologo (in quanto già seguita in Grecia). In tale sede le sono stati prescritti i farmaci Brufen, Dafalgan e ReDormin. Per il proseguo delle cure, il medico ha indicato una vista da uno psicologo e una valutazione ORL (cfr. atto SEM n.14/2). Il seguente (...) gennaio 2024, la ricorrente è stata vistata da un otorinolaringoiatra, il quale ha effettuato degli esami specialistici, risultati nei limiti. Ha indicato che ulteriori controlli o rivalutazioni sarebbero avvenuti al bisogno (cfr. atto SEM 20/2). Il giorno seguente, l'interessata è stata nuovamente visitata presso l'ospedale Regionale di B._______, ivi, i medici hanno constatato che gli esami dell'otorinolaringoiatra siano risultati nella norma ed hanno modificato la posologia farmacologica in Riopan, Magnesiocard, Riboflavine e Dafalgan, visto che hanno constatato una epigastralgia su assunzione di FANS. Quale procedere hanno unicamente indicato che in caso di persistenza delle cefalee e dopo valutazione psichiatrica, sarebbero stati nuovamente a disposizione (cfr. atto SEM n. 21/2). Il (...) febbraio 2024, l'autorità inferiore ha fatto richiesta al servizio MedicHelp della tabella degli appuntamenti medici effettuati e programmati, ivi sono risultate le 3 visite sopra indicate ed un appuntamento presso uno psichiatra annullato (cfr. atto SEM n. 27/1). Non risultano ulteriori atti medici agli atti e non risultano ulteriori visite mediche programmate. La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Tale conclusione risulta valida nonostante l'assenza della visita psichiatrica annullata, in quanto la stessa non era neppure stata ordinata da un medico, bensì unicamente "indicata" (cfr. atto SEM n. 14/2). Inoltre, a titolo meramente abbondanziale, si osserva che l'insorgente stessa, nelle proprie osservazioni del 29 febbraio 2024 ha indicato che la sua situazione medica e psicologica si sarebbe stabilizzata a Glaubenberg (cfr. atto SEM n. 29/5 pag.4). Nemmeno nell'allegato ricorsuale è stato indicato che sarebbero previste ulteriori visite mediche. Alla luce degli atti, non vi sono indizi per ritenere indispensabile una visita specialistica o d'urgenza. 6.4 Ferme queste premesse, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto più dettagliato ("formulario F4"). Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute non può essere ammessa. 7. 7.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 7.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 7.3 In casu, la Grecia ha riconosciuto alla richiedente la protezione internazionale. L'(...) gennaio 2024 le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM 22/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun elemento suscettibile di ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento. 7.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In casu, posta che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.
9. Occorre ora verificare se la SEM ha a giusto titolo ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrart. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che ella correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposta, nel Paese verso il quale sarà allontanata, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 10.2 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che ella sarebbe esposta al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 10.2.1 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione in questo Paese nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [pubblicata come quale sentenza di riferimento] consid. 11.2). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento è, dal profilo dell'ammissibilità, ritenuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative - peraltro citati in sede ricorsuale - relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, nonostante un certo numero di carenze sia stato rilevato nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o che confrontati ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per via giudiziaria. Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.2.2 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia in data (...) settembre 2023 e che è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) settembre 2023 al (...) settembre 2026 (cfr. atto SEM 22/1). Di conseguenza, in qualità di beneficiaria della protezione internazionale può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Invero, malgrado ella abbia evidenziato di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dello stato ellenico una volta ricevuto il permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 15/7, D15), non ha mai allegato in corso di procedura, né men che meno in fase ricorsuale, di essersi effettivamente rivolta alle autorità greche per far valere i suoi diritti in quanto gli stessi sarebbero stati in concreto violati (cfr. atto SEM 15/7, D16 segg., DD11 - D19, D27 - D28). Al contrario, la ricorrente ha indicato in modo molto chiaro di essere espatriata immediatamente dopo aver ottenuto la protezione internazionale, (cfr. atto SEM n. 15/7, D3 - D6) e di aver lasciato lo stato ellenico anche su consiglio di altri richiedenti l'asilo (cfr. atto SEM n. 15/7, D11). Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allontanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Difatti, al contrario delle sue argomentazioni ricorsuali, risulta come ella, fintantoché avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato avrebbe soggiornato presso un campo di accoglienza, dove avrebbe ricevuto assistenza medica psicologica, durante la quale le sarebbe stata fornita una cura farmacologica (cfr. atto SEM 15/7, D30-D32). Nemmeno, gli asseriti lanci di "sassolini" verso il proprio box presso il campo e il fatto che ragazzi ubriachi la disturbassero, oltre che l'asserito episodio di un ragazzo (...) che avrebbe bussato alla sua tenda armato di pistola - nessuno dei quali comprovati - è in grado di sovvertire tale valutazione. Non risulta peraltro che ella si sia rivolta alle autorità di polizia al fine di denunciare tali accaduti. Dipoi, al suo ritorno in Grecia non dovrà più vivere presso un campo, in quanto ella ha ottenuto lo statuto di rifugiato. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 10.2.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.2.3 seg.), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3). 11.2 11.2.1 Nel caso in disamina, in primo luogo il Tribunale osserva che le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui la ricorrente fa riferimento nel suo gravame alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.2.2). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, in specie, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 10.2.1), non ci sono indicazioni che la ricorrente verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. 11.2.2 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessata, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. Come rilevato in precedenza (sub. consid. 6.3) lo stato di salute della ricorrente può essere riassunto come segue: cefalea, ipoacusia anamnestica con otorrea destra non obiettivata, probabile PTSD e epigastralgia. 11.2.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non sono riconoscibili ulteriori indicatori di vulnerabilità (cfr. per la questione la sentenza del Tribunale D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4) ed è pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione della ricorrente non rientrasse nel profilo di particolare vulnerabilità stabilito dalla giurisprudenza. Per quanto concerne invece la mancata conoscenza del greco e una formazione incompleta, tali elementi non risultano sufficienti per qualificarla come particolarmente vulnerabile. Infatti, ai sensi della sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, la formazione e le conoscenze linguistiche vanno prese in considerazione nel caso in cui si dovesse constatare che l'interessata sia qualificabile come persona particolarmente vulnerabile, eventualità in casu non data. Dipoi, sempre ai sensi della sentenza di cui copra, va valutato in tal senso se l'interessata ha effettuato dei ragionevoli sforzi per ottenere aiuto dallo stato greco, sforzi che la ricorrente ha negato in sede di audizione (cfr. atto SEM n. 15/7 D12 segg.). In tale contesto, risulta determinante se, nonostante sforzi ragionevoli, l'interessata si ritroverebbe con ogni probabilità in una situazione di emergenza esistenziale, che non sarebbe in grado di affrontare da sola (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2). Dagli atti e come rilevato in precedenza tale probabilità non è data. La ricorrente, infatti, ha indicato in modo chiaro di non aver neppure fatto richiesta per ottenere aiuto dallo stato greco e di aver lasciato il Paese non appena ottenuta la protezione internazionale (cfr. atto SEM n. 15/7, D5). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti eventualmente necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Peraltro, ella ha già beneficiato di visite mediche in Grecia (cfr. atto SEM 15/7, D30). Il Tribunale osserva infine che la ricorrente non ha fatto richiesta alle autorità di proseguire i propri studi successivamente all'ottenimento della protezione internazionale (cfr. atto SEM n. 15/7, D26). Spetterà pertanto alla stessa attivarsi in tal senso una volta tornata in Grecia. 11.2.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.
13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali oltre che di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sono divenute senza oggetto. 15. 15.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)
- autorità cantonale competente (in copia)