Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, la Grecia avrebbe già accettato la domanda di riammissione del ricorrente sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni del ricorrente, nelle precedenti occasioni e nel parere sulla bozza, egli non avrebbe provato l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che, con il rinvio in Grecia, correrà un rischio reale ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico cui la Svizzera è firmataria. In aggiunta, egli non è stato in grado dimostrare che, a causa di circostanze individuali di natura sociale o economica, il suo ritorno in Grecia lo esporrebbe ad una situazione di emergenza esistenziale. Pur ammettendo che possa incontrare degli ostacoli, questi non sarebbero insormontabili qualora decidesse di adoperarsi in modo ragionevole. Pertanto, la SEM ha deciso per la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Per quanto riguarda l'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia, questa risulta ammissibile poiché, qualora al rientro dovesse trovarsi in una situazione di grave disagio o dovessero essere violati i propri diritti di assistenza o diritti fondamentali, sarebbe suo compito farli valere direttamente dinanzi alle competenti autorità greche. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe poi anche ragionevolmente esigibile, considerato che né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi si opporrebbero all'esecuzione del rinvio in tale Stato. Per quanto riguardo l'accesso all'assistenza sanitaria - sia per la cura di malattie fisiche che psichiche - i beneficiari di protezione internazionale avrebbero gli stessi diritti concessi ad ogni cittadino greco. Inoltre, in caso di difficoltà economica, egli potrebbe richiedere allo Stato ellenico un reddito minimo garantito (detto "reddito di solidarietà sociale"), mentre diversi centri di integrazione per migranti e ONG lo potrebbero aiutare in merito all'alloggio. In generale, non parrebbe invece che l'interessato si sia prodigato particolarmente per ottenere gli aiuti assistenziali a lui spettanti, come da lui ammesso. Per quanto concerne lo stato di salute dell'insorgente, valutati i diversi accertamenti medici ed effettuato un consulting che ha confermato la disponibilità di medicinali adeguati per la cura di persone sieropositive, la SEM ritiene che esso non sia di gravità tale da comportare - in caso di rinvio in Grecia - un rischio di deterioramento grave, rapido e irreversibile delle sue condizioni cliniche. Pertanto, egli non verserebbe in uno stato di straordinaria vulnerabilità medica e non apparterrebbe alla categoria di persone affette da gravi patologie, ai sensi delle sentenze E-3427/2021 e E-3431/2021 (cause riunite). Da ultimo, nulla osterebbe nemmeno dal punto di vista della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe considerato la situazione individuale di vulnerabilità del ricorrente e le condizioni sistemiche in Grecia che renderebbero il rinvio inammissibile ed inesigibile ex art. 3 CEDU. Infatti, l'autorità inferiore non avrebbe fatto eseguire una valutazione medica complessiva sullo stato di salute del ricorrente da parte di uno specialista (certificato F4) al fine di determinare gli effetti di un'eventuale interruzione del trattamento. Di conseguenza, l'interessato solleva una violazione dell'obbligo istruttorio e di motivazione da parte dell'autorità inferiore ai sensi degli artt. 29 cpv. 2 Cost. e 12 PA.
E. 4.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dal ricorrente, in quanto non vi sono dubbi circa un effettivo accertamento completo e puntuale della situazione medica dello stesso. Nello specifico, sin dal suo arrivo in Svizzera, egli è stato ricoverato, visitato numerose volte presso i punti medici degli ospedali regionali ed esaminato presso diversi specialisti atti a valutarne con precisione le patologie (cfr. atti SEM n. 11, 18, 21, 22, 26, 29-40, 45, 46, 49, 56-59). Quest'ultime sono state in seguito rilevate correttamente e considerate anche dall'autorità inferiore, la quale ha analizzato la situazione individuale di vulnerabilità dell'interessato non ritenendo necessaria - a ragione, come si vedrà in seguito - un'ulteriore valutazione medica complessiva. In aggiunta, essa ha fatto eseguire anche un consulting medico per rilevare la disponibilità dei farmaci essenziali alla cura dell'insorgente, le condizioni d'accesso al trattamento per i rifugiati e le prestazioni di sostegno fornite a cui avrebbe diritto in Grecia (cfr. atto SEM n. 51). Di conseguenza, non si ravvisano violazioni da parte dell'autorità inferiore nell'accertamento dei fatti rilevanti, come neppure dell'obbligo istruttorio e di motivazione che le incombeva.
E. 4.4 Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione (cfr. ricorso, pto. 3 del petitum) va respinta poiché infondata.
E. 5.1 Nel merito, l'interessato rileva che l'esecuzione del suo rinvio sarebbe inammissibile, considerate le sue condizioni di salute ed essendo egli affetto da HIV in fase avanzata, tubercolosi linfonodale attiva, sindrome da immunoricostituzione (IRIS), malnutrizione severa (BMI 17), da una ferita chirurgica non guarita ed essendo egli stato ospedalizzato a lungo (marzo-giugno 2025); in aggiunta, egli soffrirebbe anche di insonnia severa causata da un disturbo post-traumatico da stress (in seguito: PTSD). Si tratterebbe quindi di un soggetto gravemente vulnerabile il cui trasferimento all'estero non dovrebbe essere autorizzato. Le cure alle quali ha accesso in Svizzera non potrebbero essere garantite in Grecia ed un'interruzione o irregolarità nella somministrazione delle stesse comporterebbe un pericolo immediato per la sua salute. A suo dire, la Grecia non disporrebbe infatti di un'infrastruttura medica sufficiente ed i mesi ivi trascorsi senza accesso effettivo alle cure, ad un sostegno finanziario, all'alloggio ed al cibo sarebbero una conferma dell'inadeguato sostegno delle autorità greche. Pertanto, un rinvio sarebbe inammissibile e/o inesigibile, poiché vi sarebbe un rischio reale e concreto di deterioramento grave, rapido e irreversibile dello stato di salute del ricorrente, in contrasto evidente con l'art. 3 CEDU.
E. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).
E. 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 5.3.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la succitata giurisprudenza di riferimento (cfr. consid. 5.3.2 supra). In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il ricorrente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che egli abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti (cfr. atto SEM n. 14). La difficile situazione vissuta nei mesi precedenti l'arrivo in Svizzera risulta imputabile principalmente ad una scarsa capacità di iniziativa da parte sua - senz'altro coadiuvata dal suo precario stato di salute - e non a carenze imputabili allo Stato greco. Si osserva infine che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato avrebbe diritto ad adire ai tribunali greci e, in ultima istanza, alla Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 5.3.3.3 In esito, non si può ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.
E. 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Considerata nello specifico la situazione della Grecia, il Tribunale ha statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne in gravidanza o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati).
E. 5.4.3.1 Nel caso concreto, il ricorrente presenta uno stato di salute complesso, accertato in prevalenza durante il suo soggiorno in Svizzera. Allo stato attuale, come si evince dall'ultimo rapporto medico specialistico del 14 ottobre 2025, egli soffrirebbe delle seguenti patologie: infezione da HIV allo stadio C3, tubercolosi extrapolmonare (linfonodale), PTSD, gastrite e calazio della palpebra inferiore destra (cfr. atto SEM n. 59). Si tratta, soprattutto nel caso delle prime due infezioni citate, di affezioni serie che richiedono una valutazione ponderata della situazione in essere.
E. 5.4.3.2 In proposito il Tribunale applica da lungo tempo una prassi consolidata riguardo all'esigibilità dell'esecuzione del rinvio (allontanamento) di richiedenti asilo affetti da HIV cui sia stato negato l'asilo. Secondo tale prassi, l'allontanamento è generalmente ritenuto esigibile fintanto che l'infezione da HIV non abbia progredito fino allo stadio C, ovvero finché la malattia non si sia effettivamente manifestata come AIDS. Oltre allo stadio dell'infezione da HIV, nella valutazione della questione dell'esigibilità, devono essere tuttavia sempre considerate anche la situazione concreta nel Paese di origine o di provenienza della persona interessata, in particolare l'assistenza medica, la situazione della sicurezza ed il contesto personale dell'interessato. Pertanto - a seconda delle circostanze del caso concreto - il raggiungimento dello stadio B2 o B3 può già far apparire inesigibile l'esecuzione del rinvio, mentre, al contrario, la comparsa di un'infezione definente l'AIDS, dunque lo stadio C, non rende l'esecuzione di detta misura necessariamente inesigibile (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.4 e relativi riferimenti; sentenza del TAF E-3169/2025 del 20 agosto 2025, consid. 8.5.1).
E. 5.4.3.3 Ora, il ricorrente presenta un'infezione da HIV corrispondente allo stadio C3, indubitabilmente corrispondente all'AIDS. Ciononostante, considerate tutte le terapie (compresi i ricoveri) a cui ha aderito durante il soggiorno in Svizzera - che ne hanno significativamente migliorato lo stato di salute generale - non si può ritenere che la condizione in cui versa attualmente sia grave ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. supra, consid. 5.4.2). Ciò in virtù del fatto che egli ha avuto accesso - ed avrà accesso anche in Grecia (cfr. consulting medico, atto SEM n. 51) - ai medicinali antiretrovirali necessari per la continuazione di una vita in condizioni complessivamente normali e dignitose. Il suo quadro clinico risulta adeguatamente documentato ed i medici ellenici disporranno degli elementi necessari per definire le terapie ed i farmaci più idonei per il continuo delle sue cure. In aggiunta, la terapia antitubercolare, alla quale è stato sottoposto per guarire dalla tubercolosi extrapolmonare, terminerà nel mese di dicembre 2025; di conseguenza, a partire dal 2026 la malattia dovrebbe presentarsi nella sua forma "latente" ed egli necessiterebbe unicamente dei farmaci per il trattamento dell'HIV (cfr. atto SEM n. 59, pagg. 2 e 3). Non si può dare seguito alla tesi ricorsuale nemmeno per quanto riguarda la sussistenza di un possibile pericolo di interruzione o irregolarità nella somministrazione delle cure; e ciò in virtù del fatto che - come surriferito - egli farebbe ritorno con diagnosi precise ed indicazioni terapiche puntuali, il che ne agevolerà un'immediata presa a carico in Grecia. Per quanto attiene alle restanti condizioni mediche (PTSD, gastrite e calazio della palpebra inferiore destra) anch'esse possono essere trattate senza difficoltà su suolo greco. La Grecia dispone segnatamente di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire eventuali trattamenti necessari in relazione allo stato psicologico dell'interessato, peraltro accessibili alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato non è pertanto suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine dell'interessato in caso di rinvio. Tantomeno, si può ritenere che egli corra il rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i propri diritti, soprattutto alla luce di quanto esposto sulla situazione attuale nello stato ellenico (cfr. supra, consid. 5.4.2). Da ultimo, quanto alla tesi ricorsuale relativa alla differenza tra il sistema sanitario svizzero e quello greco, si ricorda all'interessato che l'art. 83 cpv. 4 LStrI non può costituire fondamento giuridico per il riconoscimento di un diritto di soggiorno in Svizzera unicamente perché le infrastrutture ospedaliere o gli standard medici del Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il livello elevato di quelli elvetici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).
E. 5.4.4 Considerato quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 5.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.
E. 5.6 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi).
E. 5.7 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.
E. 6 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 8 Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: fattura)
- SEM, per l'incarto [...] (in copia)
- Autorità cantonale competente (in copia)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8743/2025 Sentenza del 1° febbraio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Sudan, patrocinato da Federica Torta, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 6 novembre 2025. Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino sudanese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 5 marzo 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. (...)-4/1). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 29 novembre 2024, ottenendo la protezione internazionale quale rifugiato (cfr. atto SEM n. 8). A.c Il 14 marzo 2025 la SEM ha effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 14). Lo stesso giorno, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 15). A.d Il 28 marzo 2025, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiato a far tempo dal 29 novembre 2024, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno fino al 28 novembre 2027 (cfr. atto SEM n. 19). A.e Nel corso della procedura l'interessato si è sottoposto a numerose visite mediche di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione 6 novembre 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso la Grecia, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atti SEM n. 62 e 63). C. Con ricorso del 13 novembre 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa ed alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. In subordine, postula la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, egli chiede gli sia concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, la Grecia avrebbe già accettato la domanda di riammissione del ricorrente sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato detto Paese come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni del ricorrente, nelle precedenti occasioni e nel parere sulla bozza, egli non avrebbe provato l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che, con il rinvio in Grecia, correrà un rischio reale ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico cui la Svizzera è firmataria. In aggiunta, egli non è stato in grado dimostrare che, a causa di circostanze individuali di natura sociale o economica, il suo ritorno in Grecia lo esporrebbe ad una situazione di emergenza esistenziale. Pur ammettendo che possa incontrare degli ostacoli, questi non sarebbero insormontabili qualora decidesse di adoperarsi in modo ragionevole. Pertanto, la SEM ha deciso per la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Per quanto riguarda l'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia, questa risulta ammissibile poiché, qualora al rientro dovesse trovarsi in una situazione di grave disagio o dovessero essere violati i propri diritti di assistenza o diritti fondamentali, sarebbe suo compito farli valere direttamente dinanzi alle competenti autorità greche. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe poi anche ragionevolmente esigibile, considerato che né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi si opporrebbero all'esecuzione del rinvio in tale Stato. Per quanto riguardo l'accesso all'assistenza sanitaria - sia per la cura di malattie fisiche che psichiche - i beneficiari di protezione internazionale avrebbero gli stessi diritti concessi ad ogni cittadino greco. Inoltre, in caso di difficoltà economica, egli potrebbe richiedere allo Stato ellenico un reddito minimo garantito (detto "reddito di solidarietà sociale"), mentre diversi centri di integrazione per migranti e ONG lo potrebbero aiutare in merito all'alloggio. In generale, non parrebbe invece che l'interessato si sia prodigato particolarmente per ottenere gli aiuti assistenziali a lui spettanti, come da lui ammesso. Per quanto concerne lo stato di salute dell'insorgente, valutati i diversi accertamenti medici ed effettuato un consulting che ha confermato la disponibilità di medicinali adeguati per la cura di persone sieropositive, la SEM ritiene che esso non sia di gravità tale da comportare - in caso di rinvio in Grecia - un rischio di deterioramento grave, rapido e irreversibile delle sue condizioni cliniche. Pertanto, egli non verserebbe in uno stato di straordinaria vulnerabilità medica e non apparterrebbe alla categoria di persone affette da gravi patologie, ai sensi delle sentenze E-3427/2021 e E-3431/2021 (cause riunite). Da ultimo, nulla osterebbe nemmeno dal punto di vista della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 4. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe considerato la situazione individuale di vulnerabilità del ricorrente e le condizioni sistemiche in Grecia che renderebbero il rinvio inammissibile ed inesigibile ex art. 3 CEDU. Infatti, l'autorità inferiore non avrebbe fatto eseguire una valutazione medica complessiva sullo stato di salute del ricorrente da parte di uno specialista (certificato F4) al fine di determinare gli effetti di un'eventuale interruzione del trattamento. Di conseguenza, l'interessato solleva una violazione dell'obbligo istruttorio e di motivazione da parte dell'autorità inferiore ai sensi degli artt. 29 cpv. 2 Cost. e 12 PA. 4.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale non può dare seguito a quanto sostenuto dal ricorrente, in quanto non vi sono dubbi circa un effettivo accertamento completo e puntuale della situazione medica dello stesso. Nello specifico, sin dal suo arrivo in Svizzera, egli è stato ricoverato, visitato numerose volte presso i punti medici degli ospedali regionali ed esaminato presso diversi specialisti atti a valutarne con precisione le patologie (cfr. atti SEM n. 11, 18, 21, 22, 26, 29-40, 45, 46, 49, 56-59). Quest'ultime sono state in seguito rilevate correttamente e considerate anche dall'autorità inferiore, la quale ha analizzato la situazione individuale di vulnerabilità dell'interessato non ritenendo necessaria - a ragione, come si vedrà in seguito - un'ulteriore valutazione medica complessiva. In aggiunta, essa ha fatto eseguire anche un consulting medico per rilevare la disponibilità dei farmaci essenziali alla cura dell'insorgente, le condizioni d'accesso al trattamento per i rifugiati e le prestazioni di sostegno fornite a cui avrebbe diritto in Grecia (cfr. atto SEM n. 51). Di conseguenza, non si ravvisano violazioni da parte dell'autorità inferiore nell'accertamento dei fatti rilevanti, come neppure dell'obbligo istruttorio e di motivazione che le incombeva. 4.4 Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione (cfr. ricorso, pto. 3 del petitum) va respinta poiché infondata. 5. 5.1 Nel merito, l'interessato rileva che l'esecuzione del suo rinvio sarebbe inammissibile, considerate le sue condizioni di salute ed essendo egli affetto da HIV in fase avanzata, tubercolosi linfonodale attiva, sindrome da immunoricostituzione (IRIS), malnutrizione severa (BMI 17), da una ferita chirurgica non guarita ed essendo egli stato ospedalizzato a lungo (marzo-giugno 2025); in aggiunta, egli soffrirebbe anche di insonnia severa causata da un disturbo post-traumatico da stress (in seguito: PTSD). Si tratterebbe quindi di un soggetto gravemente vulnerabile il cui trasferimento all'estero non dovrebbe essere autorizzato. Le cure alle quali ha accesso in Svizzera non potrebbero essere garantite in Grecia ed un'interruzione o irregolarità nella somministrazione delle stesse comporterebbe un pericolo immediato per la sua salute. A suo dire, la Grecia non disporrebbe infatti di un'infrastruttura medica sufficiente ed i mesi ivi trascorsi senza accesso effettivo alle cure, ad un sostegno finanziario, all'alloggio ed al cibo sarebbero una conferma dell'inadeguato sostegno delle autorità greche. Pertanto, un rinvio sarebbe inammissibile e/o inesigibile, poiché vi sarebbe un rischio reale e concreto di deterioramento grave, rapido e irreversibile dello stato di salute del ricorrente, in contrasto evidente con l'art. 3 CEDU. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.3 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito tale conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 5.3.3 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 5.3.3.2 Le censure proposte nel gravame non sono in grado di sovvertire la succitata giurisprudenza di riferimento (cfr. consid. 5.3.2 supra). In Grecia, il ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiato. Egli può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Il ricorrente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Peraltro, dagli atti di causa non risulta che egli abbia richiesto il sostegno delle autorità elleniche, né che tale supporto gli sia stato negato o che gli siano state rifiutate le condizioni minime di vita a lui spettanti (cfr. atto SEM n. 14). La difficile situazione vissuta nei mesi precedenti l'arrivo in Svizzera risulta imputabile principalmente ad una scarsa capacità di iniziativa da parte sua - senz'altro coadiuvata dal suo precario stato di salute - e non a carenze imputabili allo Stato greco. Si osserva infine che, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato avrebbe diritto ad adire ai tribunali greci e, in ultima istanza, alla Corte EDU (art. 34 CEDU). 5.3.3.3 In esito, non si può ammettere che l'interessato sarà confrontato con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposto a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 5.4 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Considerata nello specifico la situazione della Grecia, il Tribunale ha statuito che l'esecuzione dell'allontanamento di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne in gravidanza o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). Tale analisi, nella misura in cui riguarda le persone sole affette da problemi di salute, non è stata modificata dalla sentenza D-2590/2025 succitata (cfr. consid. 8.2), nella quale il Tribunale ha ribadito che i beneficiari di uno statuto di protezione in Grecia hanno diritto all'assistenza medica alle stesse condizioni previste per i cittadini greci e che, in caso di emergenza, tutte le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente le cure mediche di prima necessità e a dispensare i farmaci necessari, indipendentemente dalla presentazione di un numero di previdenza sociale (cfr. consid. 9.7.1 e riferimenti citati). 5.4.3 5.4.3.1 Nel caso concreto, il ricorrente presenta uno stato di salute complesso, accertato in prevalenza durante il suo soggiorno in Svizzera. Allo stato attuale, come si evince dall'ultimo rapporto medico specialistico del 14 ottobre 2025, egli soffrirebbe delle seguenti patologie: infezione da HIV allo stadio C3, tubercolosi extrapolmonare (linfonodale), PTSD, gastrite e calazio della palpebra inferiore destra (cfr. atto SEM n. 59). Si tratta, soprattutto nel caso delle prime due infezioni citate, di affezioni serie che richiedono una valutazione ponderata della situazione in essere. 5.4.3.2 In proposito il Tribunale applica da lungo tempo una prassi consolidata riguardo all'esigibilità dell'esecuzione del rinvio (allontanamento) di richiedenti asilo affetti da HIV cui sia stato negato l'asilo. Secondo tale prassi, l'allontanamento è generalmente ritenuto esigibile fintanto che l'infezione da HIV non abbia progredito fino allo stadio C, ovvero finché la malattia non si sia effettivamente manifestata come AIDS. Oltre allo stadio dell'infezione da HIV, nella valutazione della questione dell'esigibilità, devono essere tuttavia sempre considerate anche la situazione concreta nel Paese di origine o di provenienza della persona interessata, in particolare l'assistenza medica, la situazione della sicurezza ed il contesto personale dell'interessato. Pertanto - a seconda delle circostanze del caso concreto - il raggiungimento dello stadio B2 o B3 può già far apparire inesigibile l'esecuzione del rinvio, mentre, al contrario, la comparsa di un'infezione definente l'AIDS, dunque lo stadio C, non rende l'esecuzione di detta misura necessariamente inesigibile (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.4 e relativi riferimenti; sentenza del TAF E-3169/2025 del 20 agosto 2025, consid. 8.5.1). 5.4.3.3 Ora, il ricorrente presenta un'infezione da HIV corrispondente allo stadio C3, indubitabilmente corrispondente all'AIDS. Ciononostante, considerate tutte le terapie (compresi i ricoveri) a cui ha aderito durante il soggiorno in Svizzera - che ne hanno significativamente migliorato lo stato di salute generale - non si può ritenere che la condizione in cui versa attualmente sia grave ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. supra, consid. 5.4.2). Ciò in virtù del fatto che egli ha avuto accesso - ed avrà accesso anche in Grecia (cfr. consulting medico, atto SEM n. 51) - ai medicinali antiretrovirali necessari per la continuazione di una vita in condizioni complessivamente normali e dignitose. Il suo quadro clinico risulta adeguatamente documentato ed i medici ellenici disporranno degli elementi necessari per definire le terapie ed i farmaci più idonei per il continuo delle sue cure. In aggiunta, la terapia antitubercolare, alla quale è stato sottoposto per guarire dalla tubercolosi extrapolmonare, terminerà nel mese di dicembre 2025; di conseguenza, a partire dal 2026 la malattia dovrebbe presentarsi nella sua forma "latente" ed egli necessiterebbe unicamente dei farmaci per il trattamento dell'HIV (cfr. atto SEM n. 59, pagg. 2 e 3). Non si può dare seguito alla tesi ricorsuale nemmeno per quanto riguarda la sussistenza di un possibile pericolo di interruzione o irregolarità nella somministrazione delle cure; e ciò in virtù del fatto che - come surriferito - egli farebbe ritorno con diagnosi precise ed indicazioni terapiche puntuali, il che ne agevolerà un'immediata presa a carico in Grecia. Per quanto attiene alle restanti condizioni mediche (PTSD, gastrite e calazio della palpebra inferiore destra) anch'esse possono essere trattate senza difficoltà su suolo greco. La Grecia dispone segnatamente di strutture mediche sufficienti, in grado di garantire eventuali trattamenti necessari in relazione allo stato psicologico dell'interessato, peraltro accessibili alle stesse condizioni previste per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Lo stato valetudinario succitato non è pertanto suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine dell'interessato in caso di rinvio. Tantomeno, si può ritenere che egli corra il rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i propri diritti, soprattutto alla luce di quanto esposto sulla situazione attuale nello stato ellenico (cfr. supra, consid. 5.4.2). Da ultimo, quanto alla tesi ricorsuale relativa alla differenza tra il sistema sanitario svizzero e quello greco, si ricorda all'interessato che l'art. 83 cpv. 4 LStrI non può costituire fondamento giuridico per il riconoscimento di un diritto di soggiorno in Svizzera unicamente perché le infrastrutture ospedaliere o gli standard medici del Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il livello elevato di quelli elvetici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 5.4.4 Considerato quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 5.6 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi). 5.7 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.
6. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
8. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: fattura)
- SEM, per l'incarto [...] (in copia)
- Autorità cantonale competente (in copia)