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D-4606/2022

D-4606/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-09 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi e per i motivi che seguono, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.2 Alla luce dei considerandi che seguono in relazione all'esecuzione dell'allontanamento e all'accoglimento del ricorso circa la concessione dell'ammissione provvisoria alle ricorrenti, non occorre entrare nel merito delle conclusioni esposte nel gravame in ordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 4.2).

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 4.2 Nella presente disamina, dagli atti all'incarto risulta che alle ricorrenti è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia il (...) (cfr. n. 9/1 e 24/1). Altresì la Grecia, il (...) giugno 2022, ha dichiarato di accettare la riammissione delle insorgenti sul proprio territorio (cfr. n. 24/1). Circostanze che sono peraltro state confermate pure dall'insorgente 1 nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 19/6). Le ricorrenti non hanno inoltre né allegato né sono state in misura di fornire elementi concreti che facciano ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarle verso il loro Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento.

E. 4.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 6.2 Queste tre condizioni - l'impossibilità, l'inesigibilità e l'inammissibilità - che risultano essere ostative all'esecuzione dell'allontanamento, sono di natura alternativa. Allorché una delle condizioni è adempiuta, l'allontanamento è ineseguibile, e le condizioni di soggiorno delle persone toccate sono regolamentate in conformità con le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3194/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 3.5).

E. 6.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Altresì, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3).

E. 6.4.2.1 Il Tribunale ha confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con ulteriore rif. cit.).

E. 6.4.2.2 Segnatamente, nel caso di famiglie con bambini (con uno o entrambi i genitori), le quali sono pure definite come persone vulnerabili, occorrerà effettuare un esame più approfondito. Per le famiglie con bambini, l'esecuzione dell'allontanamento sarà difatti esigibile se sussistono delle condizioni o circostanze favorevoli. Queste ultime possono essere in particolare date se le persone rinviate hanno soggiornato per lungo tempo in Grecia, se dispongono di conoscenze della lingua greca, se in Grecia hanno già esercitato un'attività lucrativa o se possono contare sul supporto di una rete famigliare o sociale. In ogni singola fattispecie, occorrerà tenere conto di tutti gli elementi concreti del caso, quali l'età, lo stato di salute, la formazione, le conoscenze delle lingue straniere e le esperienze lavorative dell'interessato, come anche se e fino a che punto ha intrapreso dei passi esigibili o ha tentato di effettuarli, per richiedere aiuto in Grecia. Soltanto la circostanza che fino ad ora l'integrazione della persona interessata in Grecia è risultata difficile, non comporta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Decisivo è se la persona interessata, nel caso di un ritorno nel Paese, malgrado gli sforzi ragionevoli, con verosimiglianza preponderante verrebbe a trovarsi in un'emergenza esistenziale, la quale non potrebbe essere evitata con le proprie forze (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.2).

E. 6.4.2.3 Non può invece essere mantenuta oltre la presunzione legale dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel caso di persone le quali, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco. Il Tribunale ha in tal senso ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili che hanno diritto alla protezione - quali ad esempio minorenni non accompagnati o persone il quale stato di salute fisico o psichico è compromesso in modo particolarmente grave - in principio è inesigibile a parte se sussistono delle circostanze particolarmente favorevoli, a causa delle quali eccezionalmente si può ritenere data l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Tali circostanze particolarmente favorevoli sono segnatamente date, allorché si può presumere, che le persone estremamente vulnerabili che ritornano nel Paese summenzionato, hanno accesso ad un alloggio adeguato e che disporranno di un'assistenza sanitaria di base, di prestazioni di salute necessarie nonché di aiuto all'integrazione sociale così come economica. L'autorità inferiore è tenuta, nei casi in cui i richiedenti l'asilo rilevano del gruppo di persone succitato, di condurre delle indagini approfondite. Se non fossero dati dei fattori particolarmente favorevoli, allora sarà da ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento delle persone estremamente vulnerabili è inesigibile (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3).

E. 6.4.3.1 A differenza di quanto ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata come pure ribadito nella sua risposta al gravame, il Tribunale è d'avviso che nel caso delle insorgenti non sussistano, in una valutazione globale degli elementi concreti presi in esame, delle circostanze favorevoli che rendano l'esecuzione del loro allontanamento come esigibile ai sensi della giurisprudenza testé citata.

E. 6.4.3.2 Innanzitutto, il Tribunale osserva come non abbia alcun elemento fondato e concreto per dubitare circa la verosimiglianza delle allegazioni delle insorgenti rese nell'ambito del diritto di essere sentito concesso loro durante il colloquio Dublino da parte della ricorrente 1 in ordine al loro soggiorno in Grecia. Quest'ultima, una donna vedova con una bambina, sarebbe arrivata su suolo ellenico il (...) e successivamente avrebbe domandato asilo. Esse sono state riconosciute quali rifugiate in Grecia e dispongono di un permesso di soggiorno valido nel predetto Paese dal (...) al (...). Non appena ottenuta la protezione internazionale, le ricorrenti avrebbero perso ogni sostegno finanziario, ed avrebbero vissuto nel campo dove erano alloggiate ancora per circa (...) mesi. Dopo l'ottenimento dei documenti, due dipendenti del campo ed un interprete, le avrebbero riferito che non poteva più rimanere nel container dove avrebbe vissuto con la bambina fino ad allora, nonché comunicandole che avrebbe ricevuto il cibo, ma soltanto fino ad una settimana dopo il ricevimento della decisione positiva. A seguito dell'abbandono del campo, le insorgenti sarebbero quindi andate ad G._______ ed avrebbero acquistato il biglietto per giungere in Svizzera con le economie da loro messe da parte del finanziamento che ricevevano dalle autorità greche in precedenza. Per quanto la ricorrente paia aver potuto accedere, a differenza di quanto da ella sostenuto (cfr. n. 19/6, pag. 1 seg.), a delle cure per sé stessa, in una clinica presente nel campo, avendo asserito in particolare di aver ricevuto dei calmanti per il mal di testa, i problemi alla schiena ed allo stomaco. Tuttavia, il fatto che ella sia giunta in Svizzera lamentando i medesimi disturbi, per i quali le sono effettivamente stati diagnosticati su suolo elvetico una dispepsia (cfr. n. 17/2) - per i suoi dolori allo stomaco, al momento dagli esami effettuati non è stato rilevato nulla di anomalo, ma gli stessi risultano ancora in accertamento (cfr. n. 28/2, 29/2, 33/2 e 34/2) - nonché una lombalgia con disfunzione L2-L3 con spondilolistesi di I° grado (cfr. n. 17/2 e 26/2); si può giungere alla conclusione che in Grecia ella non sia stata sufficientemente presa in carico medicalmente. Anche alla ricorrente 2, poco dopo essere giunta su suolo elvetico le è stata diagnosticata una polmonite da micoplasma (cfr. n. 16/4) - nel frattempo guarita (cfr. n. 30/2) con tosse importante e catarro da diversi giorni, ciò che fa per lo meno seriamente dubitare che in Grecia - come tra l'altro dalla madre dichiarato (cfr. n. 19/6) - ella non abbia ricevuto le terapie necessarie rispettivamente che la bambina abbia dovuto continuare a vivere in un luogo pregiudizievole per la sua salute. Anche se risulti corretto, come sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, che le ricorrenti abbiano beneficiato sino all'ottenimento dello statuto di rifugiato, di alcune prestazioni materiali, quali un alloggio - un container con un bagno ed una doccia al suo interno - ed il cibo; tuttavia dopo l'ottenimento del predetto, esse si sono ritrovate dapprima senza il sostegno finanziario per (...) mesi, e dopo il ricevimento dei documenti pure senza un alloggio ed il cibo. Seppure la ricorrente 1 abbia d'un canto dichiarato di essersi rivolta soltanto nel campo dove stava per chiedere un aiuto, e non anche all'esterno del medesimo, in particolare dopo averlo lasciato ed essere giunta subito in Svizzera, in quanto non avrebbe conosciuto nessuno a cui chiedere informazioni. D'altro canto, dalle sue stesse allegazioni, si evince come ella non disponesse di alcuna conoscenza della lingua greca e di pochissimo della lingua inglese (cfr. n. 13/10, p.to 1.17.03, pag. 4; n. 19/6), che fosse con una bambina di (...) anni al seguito - la quale non avrebbe neppure appreso alcuna nozione durante la scuola, in quanto avrebbero fatto soltanto disegnare i bambini - senza mezzi finanziari sufficienti, senza alcuna formazione scolastica o lavorativa specifica, nonché con problemi di salute. La ricorrente 1 non ha difatti potuto frequentare alcun corso di lingua in Grecia e non appare dagli atti che ella disponga di una rete sociale o famigliare nel predetto Paese (né altrove - essendo peraltro il marito deceduto), che potesse esserle d'aiuto per la ricerca di un alloggio o per indirizzarsi alle autorità anche al di fuori del campo. Pure dal profilo lavorativo, non poteva essere esatto che ella cercasse attivamente un'occupazione lavorativa dopo aver ottenuto la protezione internazionale. Ciò a causa sia della sua mancanza di conoscenza della lingua greca, sia del fatto che ella abbia soltanto una conoscenza scolastica di base, ma nessuna formazione scolastica specifica o pregresse esperienze lavorative né nel suo paese né in Grecia - ha riferito soltanto di saper cucire (cfr. n. 19/6) - oltreché una bambina ancora piccola che non avrebbe potuto lasciare da nessuna parte e che stava sempre con lei a causa dell'insicurezza del campo. A ciò si aggiunge che dal profilo dello stato di salute, a fianco alle già succitate problematiche somatiche, alla ricorrente 1 è stata diagnosticata recentemente un episodio depressivo di media gravità, con notevoli difficoltà nell'affrontare la vita quotidiana, gravi disturbi del sonno e tendenze suicidarie, provvisoriamente compensate dai suoi compiti quale madre (cfr. certificato medico del 1° novembre 2022 del Dr. med. H._______). Il medico curante psichiatra, sulla base di due consulti, ha al momento concluso come un ritorno della ricorrente 1 in Grecia potrebbe causare un aggravamento del suo stato depressivo, con notevole rischio che ella non sia più in grado di prendersi cura della figlia, con la conseguenza che anche l'ultimo (e più forte) freno alla realizzazione dei suoi istinti suicidari possa venir meno ("Aktuell und bis auf Weiteres ist allein auf Grund der mittelgradigen depressiven Episode Frau A._______ nicht in der Lage, die mit einer Rückführung nach Griechenland verbundenen Belastungen auszuhalten, sie würde noch depressiver, mit dem erheblichen Risiko, gar nicht mehr für ihre Tochter als Mutter zu funktionieren, womit dann der letzte (und stärkste) Schutz realisierter Suizidalität wegbrechen würde", cfr. certificato medico del 1° novembre 2022 del Dr. med. H._______, pag. 2).

E. 6.4.4 Alla luce del quadro testé descritto, il Tribunale ritiene che la ricorrente 1, nell'evenienza di un suo rinvio su suolo ellenico, non possa provvedere con le sue sole forze ad assicurarsi un reddito, che possa coprire i bisogni più elementari suoi e della figlia minorenne. Invero, ella parla unicamente farsi e dari nonché pochissimo inglese, è una madre sola senza alcuna rete sociale che possa esserle di supporto nel caso di un suo ritorno in Grecia vista la situazione economica generalmente difficile ivi presente (per la situazione di accoglienza in Grecia di persone che hanno ottenuto la protezione internazionale, si veda la sentenza di riferimento nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9), nonché soffre di problemi di salute somatici e psichici. Va da sé che non possa essere nell'interesse superiore ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CDF, che l'esecuzione dell'allontanamento di una bambina di (...) anni avvenga nelle misere condizioni di vita previste, con il rischio anche che peggiori lo stato di salute psichico della madre nel caso di un loro rinvio in Grecia. Agli occhi del Tribunale, a differenza quindi di quanto concluso dall'autorità inferiore, non appare esservi agli atti all'inserto alcun elemento favorevole di particolare importanza - salvo il relativo lungo soggiorno in Grecia di quasi (...) anni - che faccia ritenere l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti come esigibile. Al contrario, sono ravvisabili all'incarto sufficienti indizi concreti che rendono credibile, con verosimiglianza preponderante, che le ricorrenti dopo un loro ritorno in Grecia, senza una presa in carico immediata ed il sostegno statale, si ritroverebbero a vivere in condizioni di precarietà esistenziale. Ciò che comporta, nel caso di specie, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 10.2).

E. 7 Visto quanto sopra considerato, il ricorso è quindi accolto, per quanto attiene alla richiesta delle ricorrenti tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Per il resto, il ricorso è respinto, per quanto si debba entrare nel merito dello stesso. I punti 3 e 4 del dispositivo della decisione impugnata della SEM sono annullati e all'autorità inferiore è ordinato di concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera alle ricorrenti.

E. 8 Visto l'esito della procedura - il Tribunale nelle costellazioni come la presente disamina ritiene la parte vincente soltanto per metà - le spese processuali ridotte andrebbero poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 18 ottobre 2022, non sono riscosse spese.

E. 9 Per il resto, essendo le ricorrenti assistite dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che è già indennizzato dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), non è attribuita alcuna indennità (ridotta) per ripetibili.

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4606/2022 Sentenza del 9 dicembre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), (interessata 1, richiedente 1, ricorrente 1 o insorgente 1) con la figlia C._______, nata il (...), alias D._______, nata il (...), (richiedente 2, ricorrente 2 o insorgente 2), Afghanistan, entrambe rappresentate dal signor Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 5 ottobre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, per sé e per la figlia minorenne C._______, il (...) maggio 2022. A.b Dalle investigazioni intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac" il (...) maggio 2022, è risultato che la richiedente 1 aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...), ottenendone la protezione internazionale sussidiaria il (...). A.c Il (...) maggio 2022 si è tenuto con l'interessata 1 un'audizione concernente il rilevamento dei suoi dati personali, nel contesto della quale ella ha segnatamente consegnato le taskara sua e della figlia C._______. A.d Il (...) giugno 2022, la SEM ha svolto con la succitata un colloquio Dublino. Durante il predetto, è stata data l'occasione alla richiedente di essere sentita circa i motivi che si opporrebbero ad un loro rinvio in Grecia, nonché riguardo al loro stato di salute. L'interessata ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato di aver domandato asilo in Grecia e che dopo (...) anni avrebbe ricevuto una risposta positiva. Per la maggior parte del suo soggiorno nel predetto Stato, avrebbe vissuto nel campo di "E._______" vicino alla città di F._______, in un container dove vi sarebbe stato all'interno il bagno e la doccia. Dal secondo mese in cui soggiornava in Grecia, avrebbe percepito un sussidio finanziario da parte delle autorità, che sarebbe cessato però al momento del ricevimento della decisione positiva. In seguito, per (...) mesi, avrebbe vissuto sempre nel campo, ma non avrebbe più percepito l'aiuto finanziario. Allorché sarebbero giunti i loro documenti, avrebbero riferito loro che dovevano lasciare il loro alloggio (il container), e che dalla settimana seguente non avrebbero più neppure ricevuto cibo. La richiedente 1 ha allegato di aver sofferto molto in Grecia, dove non vi sarebbe stato alcun lavoro per lei, né sicurezza. In due occasioni, esse sarebbero state vittime di un tentativo di aggressione nel campo. La seconda volta l'interessata 1 avrebbe chiamato la polizia, che però si sarebbe presentata soltanto il giorno dopo e non avrebbe intrapreso nulla. Ella non avrebbe inoltre imparato la lingua greca durante il suo soggiorno, né la figlia avrebbe appreso alcuna nozione a scuola, in quanto avrebbero soltanto fatto disegnare ai bambini. Per i problemi medici si sarebbe rivolta alla clinica presente nel campo, però non avrebbero mai dato seguito alle sue richieste d'aiuto, consegnandole soltanto alcune volte una ricetta per dei medicinali che doveva comprare personalmente, e dei calmanti per i problemi che l'interessata 1 aveva alla schiena. Ella non si sarebbe rivolta alle autorità greche al di fuori del campo dopo la cessazione delle prestazioni finanziarie, né dopo aver ottenuto i suoi documenti, in quanto non conosceva nessuno. Dopo aver lasciato il campo dove soggiornavano, le interessate si sarebbero recate ad G._______ e dopo aver acquistato il biglietto aereo con i risparmi che sarebbero riuscite a mettere da parte dal sostegno finanziario ricevuto in precedenza, sarebbero giunte in Svizzera. Interrogata sul loro stato di salute, la richiedente 1 ha asserito di avere problemi a due vertebre della schiena, che sarebbero peggiorati in Grecia non avendo ivi ricevuto delle cure. Nel predetto Paese, avrebbe inoltre iniziato ad accusare dolori allo stomaco. Ha inoltre affermato di soffrire di mal di testa molto forte e che non riuscirebbe a sopportare i rumori ed i litigi. La figlia starebbe invece bene di salute, essendo che la problematica ai polmoni, sarebbe nel frattempo stata sanata. A.e La SEM, il (...) giugno 2022, ha presentato alle competenti autorità elleniche una richiesta di riammissione delle richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]). Il (...) giugno 2022, la Grecia ha accettato la riammissione, precisando che alle interessate è stato concesso lo statuto di rifugiato il (...) e che sono titolari del relativo permesso di soggiorno valido dal (...) fino al (...). A.f Con scritto del 19 luglio 2022, il rappresentante legale delle interessate, ha innanzitutto constatato che l'autorità inferiore avrebbe condotto un'accurata istruzione, che le consentirebbe di adottare una decisione, perlomeno nel senso dell'inammissibilità e dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento delle richiedenti. Ha quindi formulato la richiesta alla SEM che adotti tempestivamente una decisione di attribuzione cantonale per le predette, visto lo stato di salute della richiedente 1 e le specifiche esigenze dovute alla giovane età della richiedente 2. A.g Il 3 ottobre 2022, la SEM ha emanato il progetto di decisione negativo, in merito al quale il 5 ottobre 2022, le interessate hanno presentato il loro parere. A.h Agli atti sono inoltre presenti diversi Fogli di trasmissione di informazioni mediche (cosiddetti "F2"), relativi a delle visite mediche effettuate dalle ricorrenti per le loro problematiche di salute, di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 5 ottobre 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. [{...}] 38/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle richiedenti ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia e l'esecuzione della predetta misura. Nella succitata decisione, l'autorità inferiore si è innanzitutto confrontata con il parere delle insorgenti, ritenendo come le condizioni di vita in Grecia da loro vissute non sarebbero state contrarie all'art. 3 CEDU. Difatti non apparirebbe che alle medesime siano state negate delle cure mediche essenziali, o ancora che non abbiano ottenuto vitto e alloggio o che sia stato negato l'accesso alla scolarizzazione alla richiedente 2. Inoltre, lo stato di salute dell'interessata 1 non risulterebbe d'ostacolo ad un loro ritorno in Grecia e spetterebbe a quest'ultima far valere i loro diritti presso le preposte autorità greche e chiedere aiuto alle numerose organizzazioni non governative e internazionali ivi presenti, ciò che ella non avrebbe fatto dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno. Peraltro, l'interesse superiore della richiedente 2 sarebbe quello di rimanere con la madre. Esse potrebbero altresì rientrare in Grecia, senza temere un allontanamento in violazione del principio di non-respingimento. Oltracciò, né dal profilo del loro stato di salute - che sarebbe stato sufficientemente acclarato - né da quello della sicurezza presente nel predetto Paese, risulterebbe che il loro allontanamento sia inesigibile. In merito alla recente sentenza di riferimento del Tribunale nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022, a parere dell'autorità inferiore sussisterebbero d'un canto, nel loro caso specifico, delle circostanze favorevoli. Invero, esse non soffrirebbero di problemi medici particolarmente gravi, avrebbero beneficiato di vitto ed alloggio, nonché di sostegno finanziario e la figlia avrebbe potuto accedere alla scuola durante il loro soggiorno in Grecia; altresì la richiedente 1 non avrebbe mai cercato lavoro ed avrebbe potuto mettere da parte dei risparmi per viaggiare in Svizzera. D'altro canto, non risulterebbe che esse abbiano cercato di ottenere un sostegno da parte delle autorità elleniche una volta ottenuta la protezione internazionale in Grecia ed il relativo permesso di soggiorno. Esse dovrebbero far valere i loro diritti e richiedere aiuto direttamente presso le autorità greche o a degli organismi di natura caritativa presenti su suolo ellenico. Difatti esse possono beneficiare delle prestazioni previste dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), alla quale la Grecia è vincolata. Nulla nelle condizioni personali e di salute dell'interessata 1, permetterebbe di concludere che ella non sia in grado di esigere con le sue forze i diritti che spettano loro nel precitato Stato. Non apparirebbero quindi dagli atti degli elementi concreti atti a concludere come la loro vita si ritroverebbe in pericolo nel caso di un ritorno in Grecia. Infine, la SEM ritiene l'esecuzione del loro allontanamento pure come possibile sia dal profilo tecnico sia da quello pratico. C. Per il tramite del suo ricorso del 12 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali), le interessate sono insorte dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'autorità inferiore ed hanno concluso all'annullamento della stessa e alla restituzione degli atti di causa alla SEM perché effettui l'esame nazionale delle loro domande d'asilo o, in primo subordine, per il completamento dell'istruttoria. In secondo subordine, hanno invece postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, esse hanno pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel loro memoriale ricorsuale, le insorgenti osservano innanzitutto come il loro rinvio in Grecia risulti essere inammissibile ed inesigibile. Invero, essendo il loro nucleo familiare composto da una donna sola con una figlia minorenne, già di per sé sarebbe particolarmente vulnerabile. Riprendendo quanto già esposto nel colloquio Dublino dalla ricorrente 1, circa come avrebbero vissuto in Grecia, ritengono inoltre non esservi le condizioni favorevoli - esposte nella recente sentenza di riferimento del Tribunale succitata - per un loro rinvio nel predetto Paese. Altresì, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, la situazione medica della ricorrente 1, non sarebbe stata ancora accertata in modo esatto e definitivo. Pertanto, oltre a non considerare la severità delle patologie già a ella diagnosticate, l'autorità inferiore avrebbe anche accertato in modo inesatto ed incompleto il suo stato di salute. In caso di ritorno in Grecia, esse si ritroverebbero, con ogni probabilità, in una condizione di emergenza esistenziale, criterio determinante da valutare secondo la succitata sentenza del Tribunale. Invero, le insorgenti, oltre a costituire un nucleo famigliare con una donna sola ed una figlia minorenne, non dispongono in Grecia di un'abitazione in cui vivere. Per di più, la ricorrente 1 non gode di ottima salute, né può fare degli sforzi fisici, se non altro, per i problemi alla colonna vertebrale, non conosce la lingua greca né altre lingue straniere oltre alla sua madrelingua, né risulta che abbia maturato delle esperienze lavorative pregresse. Infine esse non disporrebbero su suolo ellenico di alcuna rete sociale o famigliare. A differenza poi di quanto osservato dalla SEM nella decisione avversata, vi sarebbero comprovati ostacoli a che un beneficiario della protezione internazionale possa accedere al programma Helios, come spiegato in un rapporto del (...) redatto da due organismi non governativi ([...] e [...]). Peraltro, nell'attuale periodo di grave crisi economica, in Grecia nessun'altra organizzazione fornirebbe aiuto all'alloggio o all'assistenza abitativa ai beneficiari di protezione internazionale. Le ricorrenti si troverebbero pertanto senza un'abitazione dove vivere. Altresì, il loro trasferimento in Grecia contrasterebbe con l'interesse superiore della ricorrente 2, principio stabilito all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Citando poi dei rapporti di organizzazioni non governative e di altri organismi, le ricorrenti ritengono esservi delle pessime condizioni di vita in Grecia, nonché note criticità d'accoglienza - che riguarderebbero non soltanto i richiedenti l'asilo ma anche i beneficiari di protezione internazionale - e dell'intero sistema socio-economico del predetto Paese, situazione che starebbe sempre più peggiorando. Segnatamente, in assenza di competenze linguistiche, sarebbe estremamente difficile trovare un lavoro o anche solo richiedere aiuto. Ci sarebbero inoltre numerosi ostacoli amministrativi, che sarebbero quasi impossibili da superare per chi non conosce la lingua greca. Per tutte queste ragioni, le ricorrenti concludono come un loro rinvio in Grecia sarebbe contrario all'art. 3 CEDU e risulterebbe pertanto inammissibile ed inesigibile. Ciò a maggior ragione poiché la SEM non avrebbe né chiesto né ottenuto delle garanzie idonee atte a garantire una presa in carico adeguata delle ricorrenti, sia dal profilo dell'alloggio e del sostegno economico, sia delle cure mediche e dell'accesso all'istruzione per la ricorrente 2. D. Con decisione incidentale del 18 ottobre 2022, il Tribunale ha autorizzato le ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della loro procedura ed ha accolto la loro domanda di assistenza giudiziaria. Ha altresì trasmesso alla SEM copia del ricorso, invitandola ad inoltrare una risposta ai sensi dei considerandi, entro il 28 ottobre 2022. E. Il 26 ottobre 2022, l'autorità inferiore ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, formulando le sue osservazioni responsali, riconfermandosi essenzialmente nelle sue conclusioni e proponendo il respingimento del ricorso. F. Con scritto datato 4 novembre 2022, le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale il rapporto medico del 1° novembre 2022 stilato dal Dr. med. H._______, relativo allo stato di salute psichico della ricorrente 1. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi e per i motivi che seguono, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3.2 Alla luce dei considerandi che seguono in relazione all'esecuzione dell'allontanamento e all'accoglimento del ricorso circa la concessione dell'ammissione provvisoria alle ricorrenti, non occorre entrare nel merito delle conclusioni esposte nel gravame in ordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 4.2). 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 4.2 Nella presente disamina, dagli atti all'incarto risulta che alle ricorrenti è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia il (...) (cfr. n. 9/1 e 24/1). Altresì la Grecia, il (...) giugno 2022, ha dichiarato di accettare la riammissione delle insorgenti sul proprio territorio (cfr. n. 24/1). Circostanze che sono peraltro state confermate pure dall'insorgente 1 nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 19/6). Le ricorrenti non hanno inoltre né allegato né sono state in misura di fornire elementi concreti che facciano ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarle verso il loro Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento. 4.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 6.2 Queste tre condizioni - l'impossibilità, l'inesigibilità e l'inammissibilità - che risultano essere ostative all'esecuzione dell'allontanamento, sono di natura alternativa. Allorché una delle condizioni è adempiuta, l'allontanamento è ineseguibile, e le condizioni di soggiorno delle persone toccate sono regolamentate in conformità con le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3194/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 3.5). 6.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.4 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Altresì, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). 6.4.2 6.4.2.1 Il Tribunale ha confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con ulteriore rif. cit.). 6.4.2.2 Segnatamente, nel caso di famiglie con bambini (con uno o entrambi i genitori), le quali sono pure definite come persone vulnerabili, occorrerà effettuare un esame più approfondito. Per le famiglie con bambini, l'esecuzione dell'allontanamento sarà difatti esigibile se sussistono delle condizioni o circostanze favorevoli. Queste ultime possono essere in particolare date se le persone rinviate hanno soggiornato per lungo tempo in Grecia, se dispongono di conoscenze della lingua greca, se in Grecia hanno già esercitato un'attività lucrativa o se possono contare sul supporto di una rete famigliare o sociale. In ogni singola fattispecie, occorrerà tenere conto di tutti gli elementi concreti del caso, quali l'età, lo stato di salute, la formazione, le conoscenze delle lingue straniere e le esperienze lavorative dell'interessato, come anche se e fino a che punto ha intrapreso dei passi esigibili o ha tentato di effettuarli, per richiedere aiuto in Grecia. Soltanto la circostanza che fino ad ora l'integrazione della persona interessata in Grecia è risultata difficile, non comporta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Decisivo è se la persona interessata, nel caso di un ritorno nel Paese, malgrado gli sforzi ragionevoli, con verosimiglianza preponderante verrebbe a trovarsi in un'emergenza esistenziale, la quale non potrebbe essere evitata con le proprie forze (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.2). 6.4.2.3 Non può invece essere mantenuta oltre la presunzione legale dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel caso di persone le quali, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco. Il Tribunale ha in tal senso ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili che hanno diritto alla protezione - quali ad esempio minorenni non accompagnati o persone il quale stato di salute fisico o psichico è compromesso in modo particolarmente grave - in principio è inesigibile a parte se sussistono delle circostanze particolarmente favorevoli, a causa delle quali eccezionalmente si può ritenere data l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Tali circostanze particolarmente favorevoli sono segnatamente date, allorché si può presumere, che le persone estremamente vulnerabili che ritornano nel Paese summenzionato, hanno accesso ad un alloggio adeguato e che disporranno di un'assistenza sanitaria di base, di prestazioni di salute necessarie nonché di aiuto all'integrazione sociale così come economica. L'autorità inferiore è tenuta, nei casi in cui i richiedenti l'asilo rilevano del gruppo di persone succitato, di condurre delle indagini approfondite. Se non fossero dati dei fattori particolarmente favorevoli, allora sarà da ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento delle persone estremamente vulnerabili è inesigibile (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3). 6.4.3 6.4.3.1 A differenza di quanto ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata come pure ribadito nella sua risposta al gravame, il Tribunale è d'avviso che nel caso delle insorgenti non sussistano, in una valutazione globale degli elementi concreti presi in esame, delle circostanze favorevoli che rendano l'esecuzione del loro allontanamento come esigibile ai sensi della giurisprudenza testé citata. 6.4.3.2 Innanzitutto, il Tribunale osserva come non abbia alcun elemento fondato e concreto per dubitare circa la verosimiglianza delle allegazioni delle insorgenti rese nell'ambito del diritto di essere sentito concesso loro durante il colloquio Dublino da parte della ricorrente 1 in ordine al loro soggiorno in Grecia. Quest'ultima, una donna vedova con una bambina, sarebbe arrivata su suolo ellenico il (...) e successivamente avrebbe domandato asilo. Esse sono state riconosciute quali rifugiate in Grecia e dispongono di un permesso di soggiorno valido nel predetto Paese dal (...) al (...). Non appena ottenuta la protezione internazionale, le ricorrenti avrebbero perso ogni sostegno finanziario, ed avrebbero vissuto nel campo dove erano alloggiate ancora per circa (...) mesi. Dopo l'ottenimento dei documenti, due dipendenti del campo ed un interprete, le avrebbero riferito che non poteva più rimanere nel container dove avrebbe vissuto con la bambina fino ad allora, nonché comunicandole che avrebbe ricevuto il cibo, ma soltanto fino ad una settimana dopo il ricevimento della decisione positiva. A seguito dell'abbandono del campo, le insorgenti sarebbero quindi andate ad G._______ ed avrebbero acquistato il biglietto per giungere in Svizzera con le economie da loro messe da parte del finanziamento che ricevevano dalle autorità greche in precedenza. Per quanto la ricorrente paia aver potuto accedere, a differenza di quanto da ella sostenuto (cfr. n. 19/6, pag. 1 seg.), a delle cure per sé stessa, in una clinica presente nel campo, avendo asserito in particolare di aver ricevuto dei calmanti per il mal di testa, i problemi alla schiena ed allo stomaco. Tuttavia, il fatto che ella sia giunta in Svizzera lamentando i medesimi disturbi, per i quali le sono effettivamente stati diagnosticati su suolo elvetico una dispepsia (cfr. n. 17/2) - per i suoi dolori allo stomaco, al momento dagli esami effettuati non è stato rilevato nulla di anomalo, ma gli stessi risultano ancora in accertamento (cfr. n. 28/2, 29/2, 33/2 e 34/2) - nonché una lombalgia con disfunzione L2-L3 con spondilolistesi di I° grado (cfr. n. 17/2 e 26/2); si può giungere alla conclusione che in Grecia ella non sia stata sufficientemente presa in carico medicalmente. Anche alla ricorrente 2, poco dopo essere giunta su suolo elvetico le è stata diagnosticata una polmonite da micoplasma (cfr. n. 16/4) - nel frattempo guarita (cfr. n. 30/2) con tosse importante e catarro da diversi giorni, ciò che fa per lo meno seriamente dubitare che in Grecia - come tra l'altro dalla madre dichiarato (cfr. n. 19/6) - ella non abbia ricevuto le terapie necessarie rispettivamente che la bambina abbia dovuto continuare a vivere in un luogo pregiudizievole per la sua salute. Anche se risulti corretto, come sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, che le ricorrenti abbiano beneficiato sino all'ottenimento dello statuto di rifugiato, di alcune prestazioni materiali, quali un alloggio - un container con un bagno ed una doccia al suo interno - ed il cibo; tuttavia dopo l'ottenimento del predetto, esse si sono ritrovate dapprima senza il sostegno finanziario per (...) mesi, e dopo il ricevimento dei documenti pure senza un alloggio ed il cibo. Seppure la ricorrente 1 abbia d'un canto dichiarato di essersi rivolta soltanto nel campo dove stava per chiedere un aiuto, e non anche all'esterno del medesimo, in particolare dopo averlo lasciato ed essere giunta subito in Svizzera, in quanto non avrebbe conosciuto nessuno a cui chiedere informazioni. D'altro canto, dalle sue stesse allegazioni, si evince come ella non disponesse di alcuna conoscenza della lingua greca e di pochissimo della lingua inglese (cfr. n. 13/10, p.to 1.17.03, pag. 4; n. 19/6), che fosse con una bambina di (...) anni al seguito - la quale non avrebbe neppure appreso alcuna nozione durante la scuola, in quanto avrebbero fatto soltanto disegnare i bambini - senza mezzi finanziari sufficienti, senza alcuna formazione scolastica o lavorativa specifica, nonché con problemi di salute. La ricorrente 1 non ha difatti potuto frequentare alcun corso di lingua in Grecia e non appare dagli atti che ella disponga di una rete sociale o famigliare nel predetto Paese (né altrove - essendo peraltro il marito deceduto), che potesse esserle d'aiuto per la ricerca di un alloggio o per indirizzarsi alle autorità anche al di fuori del campo. Pure dal profilo lavorativo, non poteva essere esatto che ella cercasse attivamente un'occupazione lavorativa dopo aver ottenuto la protezione internazionale. Ciò a causa sia della sua mancanza di conoscenza della lingua greca, sia del fatto che ella abbia soltanto una conoscenza scolastica di base, ma nessuna formazione scolastica specifica o pregresse esperienze lavorative né nel suo paese né in Grecia - ha riferito soltanto di saper cucire (cfr. n. 19/6) - oltreché una bambina ancora piccola che non avrebbe potuto lasciare da nessuna parte e che stava sempre con lei a causa dell'insicurezza del campo. A ciò si aggiunge che dal profilo dello stato di salute, a fianco alle già succitate problematiche somatiche, alla ricorrente 1 è stata diagnosticata recentemente un episodio depressivo di media gravità, con notevoli difficoltà nell'affrontare la vita quotidiana, gravi disturbi del sonno e tendenze suicidarie, provvisoriamente compensate dai suoi compiti quale madre (cfr. certificato medico del 1° novembre 2022 del Dr. med. H._______). Il medico curante psichiatra, sulla base di due consulti, ha al momento concluso come un ritorno della ricorrente 1 in Grecia potrebbe causare un aggravamento del suo stato depressivo, con notevole rischio che ella non sia più in grado di prendersi cura della figlia, con la conseguenza che anche l'ultimo (e più forte) freno alla realizzazione dei suoi istinti suicidari possa venir meno ("Aktuell und bis auf Weiteres ist allein auf Grund der mittelgradigen depressiven Episode Frau A._______ nicht in der Lage, die mit einer Rückführung nach Griechenland verbundenen Belastungen auszuhalten, sie würde noch depressiver, mit dem erheblichen Risiko, gar nicht mehr für ihre Tochter als Mutter zu funktionieren, womit dann der letzte (und stärkste) Schutz realisierter Suizidalität wegbrechen würde", cfr. certificato medico del 1° novembre 2022 del Dr. med. H._______, pag. 2). 6.4.4 Alla luce del quadro testé descritto, il Tribunale ritiene che la ricorrente 1, nell'evenienza di un suo rinvio su suolo ellenico, non possa provvedere con le sue sole forze ad assicurarsi un reddito, che possa coprire i bisogni più elementari suoi e della figlia minorenne. Invero, ella parla unicamente farsi e dari nonché pochissimo inglese, è una madre sola senza alcuna rete sociale che possa esserle di supporto nel caso di un suo ritorno in Grecia vista la situazione economica generalmente difficile ivi presente (per la situazione di accoglienza in Grecia di persone che hanno ottenuto la protezione internazionale, si veda la sentenza di riferimento nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 9), nonché soffre di problemi di salute somatici e psichici. Va da sé che non possa essere nell'interesse superiore ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CDF, che l'esecuzione dell'allontanamento di una bambina di (...) anni avvenga nelle misere condizioni di vita previste, con il rischio anche che peggiori lo stato di salute psichico della madre nel caso di un loro rinvio in Grecia. Agli occhi del Tribunale, a differenza quindi di quanto concluso dall'autorità inferiore, non appare esservi agli atti all'inserto alcun elemento favorevole di particolare importanza - salvo il relativo lungo soggiorno in Grecia di quasi (...) anni - che faccia ritenere l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti come esigibile. Al contrario, sono ravvisabili all'incarto sufficienti indizi concreti che rendono credibile, con verosimiglianza preponderante, che le ricorrenti dopo un loro ritorno in Grecia, senza una presa in carico immediata ed il sostegno statale, si ritroverebbero a vivere in condizioni di precarietà esistenziale. Ciò che comporta, nel caso di specie, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 10.2).

7. Visto quanto sopra considerato, il ricorso è quindi accolto, per quanto attiene alla richiesta delle ricorrenti tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Per il resto, il ricorso è respinto, per quanto si debba entrare nel merito dello stesso. I punti 3 e 4 del dispositivo della decisione impugnata della SEM sono annullati e all'autorità inferiore è ordinato di concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera alle ricorrenti.

8. Visto l'esito della procedura - il Tribunale nelle costellazioni come la presente disamina ritiene la parte vincente soltanto per metà - le spese processuali ridotte andrebbero poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 18 ottobre 2022, non sono riscosse spese.

9. Per il resto, essendo le ricorrenti assistite dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che è già indennizzato dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), non è attribuita alcuna indennità (ridotta) per ripetibili.

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, per quanto tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera alle ricorrenti per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Per il resto, il ricorso è respinto, nella misura in cui si è entrato nel merito dello stesso.

2. Le cifre 3 e 4 del dispositivo della decisione della SEM del 5 ottobre 2022 sono annullate e la SEM è invitata a concedere alle ricorrenti l'ammissione provvisoria in Svizzera.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si assegnano indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: