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D-918/2022

D-918/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-19 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 6). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 2.2 A tal proposito, le conclusioni prese, formulate esplicitamente o che risultano chiaramente dalla motivazione dell'atto depositato (cfr. DTF 136 II 132 consid. 2.1; 123 V 335 consid. 1a), hanno come effetto di delimitare l'oggetto del litigio, ovvero il rapporto giuridico in ragione del quale la parte solleva le proprie pretese (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed., 2013, n. 1.56, pag. 25). A parte nel caso di disposizione contraria, l'autorità adita non può uscire dal quadro tracciato dalla parte, per riconoscerle qualcosa alla quale ella non ha preteso (cfr. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3a ed., 2011, pag. 807). Pertanto, il potere decisionale del Tribunale, resta in principio limitato dall'oggetto della domanda, così come delimitato dalle conclusioni (cfr. Moor/Poltier, op. cit., pag. 823). In altri termini, il quadro dell'oggetto della richiesta impedisce al Tribunale di statuire ultra petita (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-1473/2021 del 19 aprile 2021; F-1345/2021 del 1° aprile 2021).

E. 2.3 Altresì, il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2 con ulteriori rif. cit.). Un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito può richiedere soltanto che sia effettuata la procedura d'asilo in Svizzera, ma non che sia accordata la protezione alla persona interessata (cfr. Constantin Hruschka in: Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [ed.], 3a ed., 2022, pag. 136 con riferimenti citati alla nota n. 5).

E. 2.4.1 Preliminarmente si rileva come le ricorrenti, nel loro ricorso del 25 febbraio 2022, si sono prevalse essenzialmente di una carenza di motivazione da parte della SEM della decisione avversata circa alcune allegazioni rese dall'insorgente 1 sulle violenze subite in Grecia come pure sulle condizioni d'accoglienza che avrebbero ricevuto nel medesimo Paese ed il respingimento illegale che avrebbero subito verso la C._______. Altresì, hanno sollevato una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente 1 sui predetti fatti, la quale si è dichiarata disposta ad essere sentita in un'audizione personale per provare la verosimiglianza dei suoi asserti. L'autorità inferiore, così facendo, avrebbe violato il principio inquisitorio, scadendo in un'istruzione incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, così come in un apprezzamento contrario al diritto di questi fatti. Tuttavia, tali motivazioni e richieste di causa non sono più state ripetute dalle ricorrenti dopo il riesame parziale della decisione avversata da parte dell'autorità inferiore con decisione del 18 agosto 2022. Difatti, dopo che è stata loro offerta dal Tribunale la possibilità di pronunciarsi circa se ed in che misura intendessero mantenere il loro ricorso, esse non si sono più prevalse degli argomenti addotti nel loro ricorso - neppure delle censure formali sopra evocate - ma hanno sostanzialmente ritenuto che la SEM debba entrare nel merito della loro domanda d'asilo, ovvero riconoscendole quali rifugiate al beneficio dell'asilo - e non soltanto concedendo loro l'ammissione provvisoria - in quanto altrimenti esse si ritroverebbero in una posizione di svantaggio rispetto allo statuto che spetterebbe loro di diritto e risulterebbe in contrasto con disposizioni di diritto internazionale e con il principio della parità di trattamento (cfr. scritti delle ricorrenti del 6 settembre 2022 e del 29 settembre 2022). Vista l'assenza chiara di ogni motivazione in rapporto con le precedenti censure formali addotte nel loro atto ricorsuale del 25 febbraio 2022, il Tribunale ritiene che le stesse non siano più state mantenute dalle medesime. Di conseguenza, le medesime non verranno analizzate dal Tribunale, e quest'ultimo si limiterà all'esame delle censure che sono state sollevate dalle insorgenti nei loro scritti del 6 settembre 2022 rispettivamente del 29 settembre 2022, in relazione a quanto fatto valere nel loro ricorso del 25 febbraio 2022 ove il caso, ai sensi dei considerandi che seguono.

E. 2.4.2 Inoltre, poiché a seguito della decisione di riesame parziale della SEM del 18 agosto 2022, alle ricorrenti è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, le contestazioni contenute nel gravame circa le cifre 3 e 4 del dispositivo della decisione della SEM del 17 febbraio 2022, sono divenute prive d'oggetto.

E. 2.4.3 Ne discende che, oggetto del presente esame, sarà esclusivamente la questione della non entrata nel merito nella domanda d'asilo delle insorgenti e la pronuncia del loro allontanamento, secondo quanto sopra delimitato rispetto alle censure sollevate dalle ricorrenti (cfr. supra consid. 2.4.1).

E. 3.1 Nel loro ricorso del 25 febbraio 2022 e nella replica del 13 aprile 2022, in sunto e per quanto qui di rilievo, le insorgenti si sono prevalse per l'entrata nel merito della loro domanda d'asilo da parte della Svizzera sia degli atti di violenza sessuale che la ricorrente 1 avrebbe subito da parte di agenti di polizia greci dopo essere entrata la prima volta su suolo ellenico, e prima del deposito della domanda d'asilo in Grecia, sia del pushback che le ricorrenti avrebbero subito dai medesimi agenti verso la C._______, prima di ritornare in Grecia una seconda volta e depositarvi la domanda d'asilo. Infatti tali atti, sarebbero a mente loro ed a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, impossibili da ricondurre ad "un unico episodio isolato", ma molto gravi e compiuti da persone che rappresentano l'autorità. Inoltre, data la concatenazione successiva degli eventi, esisterebbe una responsabilità potenziale dello Stato greco rispetto a tali circostanze. Altresì, vi sarebbe il rischio di ri-traumatizzazione della ricorrente 1 nel caso di una sua effettiva riammissione in Grecia, come pure delle difficoltà di accesso a dei rimedi di diritto efficaci, nonché l'assenza di protezione, cure e assistenza per la violenza sessuale subita dai poliziotti greci.

E. 3.2 Nella risposta al ricorso dell'11 marzo 2022, l'autorità inferiore ha denotato in merito alle predette evenienze come gran parte delle allegazioni rese dall'insorgente 1, sarebbero riferite ad episodi successi prima dell'ottenimento della protezione internazionale in Grecia (accoglienza sulle isole greche), o addirittura prima del deposito della domanda d'asilo in Grecia (pushbacks, episodio di violenza sessuale), e non corrisponderebbero quindi alla situazione alla quale sarebbero confrontate al loro ritorno su suolo ellenico, dove ora beneficiano dello statuto di rifugiato. Non risulterebbe inoltre, dalle dettagliate dichiarazioni dell'insorgente 1, che essa abbia intrapreso delle misure concrete per chiedere aiuto alle autorità greche sia per l'ottenimento di prestazioni essenziali sia per denunciare la violenza subita ad opera di poliziotti greci nell'esercizio delle loro funzioni.

E. 3.3 Nei loro scritti del 6 settembre 2022 rispettivamente del 18 ottobre 2022, le ricorrenti hanno sostanzialmente ritenuto come la concessione della sola ammissione provvisoria in Svizzera, le porrebbe in una situazione di netto svantaggio rispetto allo statuto che spetterebbe loro di diritto, quali rifugiate al beneficio dell'asilo. Ciò sarebbe, a parer loro, in contrasto sia con le disposizioni contenute nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito Conv. rifugiati), sia con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Invero, esse sarebbero state riconosciute quali rifugiate in Grecia, e dovrebbero quindi poter godere su suolo elvetico di una posizione giuridica almeno paragonabile a quella concessa formalmente agli altri rifugiati riconosciuti in Svizzera. Essendo invece che nel precitato Paese è stata concessa loro soltanto l'ammissione provvisoria, non verrebbe garantito loro il rispetto del principio della parità di trattamento. Inoltre, la notevole differenza nei diritti associati a tale statuto, rispetto a quelli invece dei rifugiati riconosciuti in Svizzera, sarebbe pregiudizievole alle ricorrenti in relazione alle disposizioni pertinenti della Conv. rifugiati. In tale contesto, le insorgenti rammentano quanto previsto all'art. 2 dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305, di seguito: Accordo rifugiati). Citando anche della giurisprudenza del Tribunale, ritengono come la SEM, analogamente a quanto disposto per gli apolidi già riconosciuti come rifugiati in un altro Paese, debba chinarsi sul punto della valutazione dell'interesse degno di protezione, al fine di consentire alle ricorrenti di raggiungere una posizione giuridica più vantaggiosa. Nel loro scritto del 18 ottobre 2022, segnalano inoltre come il marito dell'insorgente 1 e padre dell'insorgente 2, dopo essere finalmente riuscito a giungere in Svizzera dalla Grecia, sarebbe deceduto il (...). Pertanto, la condizione delle ricorrenti, già prima di estrema vulnerabilità, risulterebbe aggravata in ragione di tale inaspettato lutto. A tal proposito, hanno presentato la lista aggiornata dei trattamenti medici seguiti dalla ricorrente 1. Per tutti questi motivi, ritengono come l'autorità inferiore non dovrebbe esimersi dall'entrare nel merito dei loro motivi d'asilo per limitarsi a concedere loro unicamente l'ammissione provvisoria, ma nel rispetto della parità di trattamento, debba concedere loro l'asilo.

E. 3.4 Dal canto suo, l'autorità inferiore nelle sue osservazioni del 29 settembre 2022 ha sottolineato come risulterebbe indiscusso che il Consiglio federale abbia designato la Grecia quale Stato terzo sicuro. Inoltre, avendo quest'ultimo Paese esplicitamente accettato la riammissione delle ricorrenti sul suo territorio, nonché confermato di aver già riconosciuto loro protezione contro le persecuzioni, un interesse degno di protezione per il riconoscimento dello statuto di rifugiato in Svizzera non sussisterebbe. Altresì, la SEM ha precisato di non aver mai ritenuto che la Grecia non conceda protezione contro le persecuzioni e non rispetti il principio di non-respingimento. Ciò non sarebbe inoltre stato validamente messo in discussione neppure dalle insorgenti né dal Tribunale in relazione ai rinvii in Grecia. Invero, nella recente giurisprudenza del Tribunale - di cui alle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 - ci si riferirebbe esclusivamente alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento in Grecia e non si metterebbe invece in dubbio la protezione dalle persecuzioni che in tale Stato sussisterebbe. Pertanto, non risulterebbe alcun motivo giuridicamente valido per entrare nel merito delle domande d'asilo delle insorgenti o per trasporre in Svizzera lo statuto che esse hanno ottenuto in Grecia, dato che pure i criteri esposti all'art. 2 dell'Accordo rifugiati non sarebbero in specie soddisfatti. Nello scritto del 2 novembre 2022, l'autorità inferiore ha ribadito la sua posizione in merito al respingimento del ricorso. Inoltre ha ritenuto come il decesso del marito, rispettivamente padre, delle ricorrenti non abbia alcuna pertinenza dal profilo giuridico per rivedere la decisione avversata. Anche le condizioni di salute della ricorrente 1, risulterebbero essere irrilevanti ai fini della concessione dell'asilo, essendo come le stesse rientrerebbero invece nella valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che è però già stata ritenuta inesigibile dall'autorità inferiore.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. Foglio federale [FF] 2002 6087, 6125).

E. 4.2 Certo, l'espressione "di norma", contenuta all'art. 31a cpv. 1 LAsi, indica come delle eccezioni siano possibili. Nel suo messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha del resto menzionato come la SEM sia "libera di trattare in procedura materiale, nel quadro della procedura Dublino, la domanda d'asilo di persone provenienti da Stati terzi sicuri", per esempio allorché, in un caso specifico, il diritto costituzionale o il diritto internazionale si opporrebbero all'allontanamento (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, specialmente pag. 3928). Il Consiglio federale ha altresì aggiunto, sempre nel medesimo contesto, che occorre esaminare sistematicamente l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in conformità all'art. 44 LAsi (il quale rinvia agli art. 83 e 84 LStrI [RS 142.20]). Tale verifica da parte della SEM ha tuttavia luogo nel quadro dell'esame individuale della domanda d'asilo della persona interessata, nell'esercizio della sua competenza prevista all'art. 6a cpv. 1 LAsi. Non ha invece come oggetto la questione della designazione dello Stato di rinvio ritenuto quale Stato terzo sicuro previsto al cpv. 2 della medesima disposizione (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3.1). La giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). A parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2).

E. 4.3 L'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa norma cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche DTAF 2019/12 consid. 5 e 6). Dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio. Questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato (cfr. art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati).

E. 4.4 Come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), il Consiglio federale ha inserito la Grecia, il 14 dicembre 2007, nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. il comunicato del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 14.12.2007 reperibile online al sito: < https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/attualita/news/2007/2007-12-142.html >, consultato da ultimo il 13 gennaio 2023), per il quale esiste una presunzione di rispetto del principio di non-respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 4.5.1 Nel caso in parola, dagli atti all'inserto risulta che alle ricorrenti è stato riconosciuto lo statuto di rifugiate in Grecia il (...) e che esse sono beneficiarie di un permesso di soggiorno valido dal (...) fino all'(...) (cfr. n. 15/1, 16/1 e 34/1). Circostanze che sono fra l'altro pure state confermate dall'insorgente 1 nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 23/4). La Grecia ha inoltre accettato di riammetterle sul suo territorio (cfr. n. 34/1 e supra lett. A.d).

E. 4.5.2 Le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova, né indicazione concreta, secondo la quale le autorità greche non rispetterebbero i loro obblighi internazionali rinviandole nel loro Paese d'origine, in spregio alla protezione che è stata loro accordata e contravvenendo quindi al principio di non-respingimento. Anche se l'evenienza di essere state rinviate in C._______ la prima volta che erano giunte in Grecia nel (...) (cfr. n. 23/4) fosse ritenuta verosimile dal Tribunale, ciò non toglie che allorché esse sono ritornate in Grecia la seconda volta nel (...) del (...) e vi hanno depositato una domanda d'asilo, le autorità elleniche le hanno accolte sul loro territorio, in seguito concedendo loro la protezione internazionale. Tali circostanze, oltre al fatto che le autorità greche hanno espressamente riammesso le insorgenti sul loro territorio, esclude un rischio concreto per le ricorrenti che esse siano nuovamente rinviate nel loro Paese d'origine o in altro Stato, dove la loro vita, integrità fisica o libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 5 cpv. 1 LAsi). Peraltro, come a ragione denotato dall'autorità inferiore nelle sue osservazioni del 29 settembre 2022, in contrasto con quanto invece addotto dalle insorgenti nelle loro osservazioni del 6 settembre 2022, il fatto che la SEM abbia loro riconosciuto l'ammissione provvisoria in Svizzera a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, non pone minimamente in dubbio la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo ritenuto tutt'ora sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi da parte del Consiglio federale. Ciò che fra l'altro non è stato posto in discussione neppure dallo scrivente Tribunale, anche nella sua più recente giurisprudenza (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-5797/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 7; D-5551/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 5; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 4; E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3; E-1088/2022 del 7 novembre 2022 consid. 7). Neppure le asserite violenze subite dalle ricorrenti da parte di poliziotti greci al momento della loro entrata in Grecia la prima volta, e la mancanza di sostegno successiva a tali violenze, sono atte a ribaltare tale conclusione. Le argomentazioni e censure mosse in tale contesto da parte delle insorgenti, rilevano in realtà dell'aspetto dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e poiché le condizioni esposte all'art. 83 LStrI sono alternative ed avendo già le ricorrenti ottenuto l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, tale aspetto non deve essere esaminato dal Tribunale. Tuttavia, a titolo abbondanziale e per buona pace delle insorgenti, il Tribunale osserva che, malgrado le violenze subite dalle insorgenti in territorio greco siano state rese verosimili da esse, nonché che siano delle azioni abiette ed odiose tanto più poiché compiute da agenti statali che sarebbero invece tenuti a proteggere le persone, lo scrivente Tribunale rileva come le ricorrenti non abbiano stabilito in modo soddisfacente che sarebbero state private di ogni protezione contro tali comportamenti, se denunciati, da parte delle autorità di polizia. Nulla indica agli atti inoltre che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato in relazione con stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire tale genere di comportamento e a fornire il relativo supporto. Inoltre, non v'è alcuna ragione di pensare che le ricorrenti, che hanno vissuto indisturbate sotto tale aspetto nei successivi (...) trascorsi in Grecia dopo la presentazione della domanda d'asilo, rischino di essere confrontate con le medesime persone in caso di ritorno su suolo ellenico. Per il resto, le ulteriori considerazioni ed argomentazioni addotte dalle insorgenti, sia in relazione allo stato di salute dell'insorgente 1 - e ciò anche in merito agli ulteriori mezzi di prova prodotti nel corso della procedura ricorsuale a supporto - sia rispetto al decesso del marito, rispettivamente padre, delle ricorrenti, non risultano essere rilevanti nell'ambito dell'esame della non entrata nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, bensì sono afferenti ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti. Essendo tuttavia che le ricorrenti sono state ammesse provvisoriamente in Svizzera, per inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, anche tali ulteriori circostanze esulano chiaramente dall'esame della presente disamina.

E. 4.5.3 Le ricorrenti non adempiono poi né le condizioni previste dall'art. 50 LAsi né quelle poste all'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati (cfr. supra consid. 4.3). Non possono quindi prevalersi a ragione di tale ultima disposizione neppure per analogia. La Svizzera non è quindi in alcun modo tenuta ad accordare l'asilo alle insorgenti ai sensi dell'art. 2 LAsi, come da esse richiesto. Per il resto, le ricorrenti con le loro argomentazioni, vogliono in realtà ottenere un trattamento più favorevole rispetto al dispositivo legale previsto in materia, che però non corrisponde alle normative vigenti ed alla volontà espressa dal legislatore in proposito (cfr. supra consid. 4.1-4.2). In tale contesto, una violazione del principio della parità di trattamento non può quindi trovare alcun fondamento. Non si entrerà pertanto ulteriormente nel merito delle censure avanzate dalle ricorrenti - peraltro soltanto dopo il riesame parziale della decisione da parte della SEM - e che appaiono esulare chiaramente dall'esame a cui il Tribunale è tenuto nel caso d'impugnazioni di una decisione di non entrata nel merito, in quanto tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera (cfr. supra consid. 2.3).

E. 4.5.4 Ne discende quindi che le condizioni poste dall'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano essere soddisfatte ed è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento delle ricorrenti.

E. 6 Alla luce di quanto sopra considerato, le cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione avversata, non violano il diritto federale; i fatti giuridicamente rilevanti di quest'ultima risultano inoltre essere stati accertati in modo esatto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. in proposito supra consid. 2.4.1 e 2.4.3) e altresì, per quanto censurabile, essa è adeguata (art. 49 PA). Pertanto il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto (cfr. supra consid. 2.4.2), deve essere respinto per quanto si debba entrare nel merito dello stesso.

E. 7.1 Le spese processuali, di regola sono poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 5 TS-TAF).

E. 7.2 La questione di sapere se ed in che misura debbano essere addossate spese processuali deve essere analizzata alla luce di criteri materiali e delle peculiarità del caso concreto (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 4.56, pag. 260). In altre parole, ci si deve chiedere quale sia il motivo di fondo che ha portato all'emanazione della decisione formale, il che significa che non è decisivo chi ha compiuto l'atto processuale che conduce allo stralcio (cfr. sentenza del TF 2C_564/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 2.4 con rif. cit.). Il motivo è imputabile all'autorità quando quest'ultima riesamina la decisione impugnata perché giunta a suo miglior convincimento, poiché ad esempio riconosce che dal principio la decisione era errata. L'esito non sarà invece imputabile alle parti, allorché la causa è divenuta priva d'oggetto senza che ciò sia riconducibile ad una loro responsabilità (cfr. sentenza del TF 8C_60/2010 del 4 maggio 2010 consid. 4.2.1 con ulteriori riferimenti citati; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-6609/2020 del 20 settembre 2022 consid. 8.2).

E. 7.3 Nella fattispecie, il riesame parziale della decisione della SEM, è avvenuto a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti verso la Grecia. Per prassi, la causa è divenuta priva d'oggetto a causa del comportamento dell'autorità inferiore (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale D-6609/2020 succitata consid. 8.2). Al contrario, per quanto concerne le questioni della non entrata nel merito e dell'allontanamento (cfr. le cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata), il ricorso va respinto nella misura in cui si è entrato nel merito dello stesso. V'è pertanto da ritenere, per prassi, soltanto una vincita parziale - pari alla metà - della causa da parte delle ricorrenti.

E. 8.1 Visto l'esito della procedura, la metà delle spese processuali, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF). Tuttavia, essendo che il Tribunale con decisione incidentale del 2 marzo 2022 ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria delle insorgenti, nonché che non vi sono elementi per ritenere che il loro stato d'indigenza si sia nel frattempo modificato, v'è luogo di dispensarle dal pagamento delle spese (ridotte) processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 8.2 Per il resto, essendo le ricorrenti assistite dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che è già indennizzata dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), non è attribuita alcuna indennità (ridotta) per ripetibili.

E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-918/2022 Sentenza del 19 aprile 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), (richiedente 1, insorgente 1 o ricorrente 1) con la figlia B._______, nata il (...), (richiedente 2, insorgente 2 o ricorrente 2), Afghanistan, entrambe rappresentate dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 17 febbraio 2022 / N (...). Fatti: A. A.a Le interessate hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2021. Da ricerche intraprese dall'autorità inferiore il 27 ottobre 2021 nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che le richiedenti l'asilo avevano depositato una pregressa domanda d'asilo in Grecia il (...), ottenendo protezione in data (...). A.b Il (...) novembre 2021 si è tenuta con la richiedente 1 un'audizione relativa al rilevamento dei suoi dati personali, allorché invece il (...) novembre 2021 ella ha sostenuto il colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Il 10 novembre 2021 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni circa il diritto di essere sentito concesso loro dalla SEM. A.d L'11 novembre 2021 l'autorità elvetica competente ha presentato alla sua omologa greca, una richiesta di riammissione delle interessate in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]). Il 15 novembre 2021, la Grecia ha accettato la riammissione, precisando che alle interessate è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato il (...) e che sono titolari di un permesso di soggiorno valido dal (...) fino all'(...). A.e Il 17 febbraio 2022 le richiedenti hanno inoltrato il proprio parere in risposta al progetto di decisione negativo della SEM del 15 febbraio 2022. B. Con decisione del 17 febbraio 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. [{...}]-46/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle insorgenti e ha pronunciato l'allontanamento delle medesime dalla Svizzera verso la Grecia, ordinandone contestualmente l'esecuzione. C. Tramite plico raccomandato del 25 febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali), le insorgenti hanno inoltrato ricorso avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, oltreché di statuire che l'esecuzione dell'allontanamento è inammissibile ed inesigibile e la restituzione degli atti alla SEM al fine del completamento dell'istruttoria. Contestualmente, hanno formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 2 marzo 2022, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalle insorgenti, nonché ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 17 marzo 2022. La SEM ha inoltrato quanto richiesto in data 11 marzo 2022. E. Il 28 marzo 2022 le ricorrenti hanno presentato uno scritto con allegato un documento medico. Il 13 aprile 2022, hanno invece colto l'occasione per inoltrare la loro replica con annessi quali nuovi documenti il rapporto di (...) e (...) del (...), intitolato: "(...)"; nonché il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 30 marzo 2022. F. Con ordinanza del 20 maggio 2022, il giudice istruttore della causa, vista la nuova giurisprudenza resa dallo scrivente Tribunale nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022, ha invitato la SEM a presentare la sua duplica, tenendo in particolare conto nelle sue osservazioni della giurisprudenza testé citata. G. L'autorità inferiore, con osservazioni di duplica del 7 luglio 2022, si è riconfermata nelle motivazioni e conclusioni della decisione presa. H. Le ricorrenti, con scritto del 3 agosto 2022 ed allegati un nuovo rapporto medico del 19 luglio 2022 inerente lo stato di salute dell'insorgente 1 nonché copia di due documenti croati del presunto marito rispettivamente padre delle ricorrenti, hanno presentato le loro osservazioni di triplica. I. Per mezzo della decisione del 18 agosto 2022 - notificata alle ricorrenti il medesimo giorno (cfr. n. 81/1) - l'autorità inferiore ha deciso di riesaminare parzialmente la sua decisione del 17 febbraio 2022, annullando i punti 3 e 4 del dispositivo della stessa, concedendo l'ammissione provvisoria alle ricorrenti, in quanto l'esecuzione del loro allontanamento non risulta essere attualmente ragionevolmente esigibile. J. Con decisione incidentale del 24 agosto 2022 il Tribunale, prendendo atto di quanto sopra, ha dapprima osservato che il ricorso interposto dalle ricorrenti il 25 febbraio 2022, è divenuto privo d'oggetto per la sua conclusione principale tendente alla pronuncia dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In seguito, il Tribunale ha tuttavia ritenuto opportuno concedere alle ricorrenti un termine scadente il 7 settembre 2022, per comunicargli se ed in che misura, intendessero mantenere il ricorso ai sensi dei considerandi. K. Per mezzo della missiva del 6 settembre 2022, le insorgenti hanno informato il Tribunale della loro intenzione di mantenere il ricorso in merito ai punti 1 e 2 del dispositivo della decisione avversata, relativi alla non entrata nel merito della loro domanda d'asilo e alla pronuncia dell'allontanamento dalla Svizzera. L. Il 29 settembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato le sue osservazioni in merito, ove ha concluso al respingimento del ricorso. M. Tramite lo scritto del 18 ottobre 2022, le ricorrenti hanno colto l'occasione di presentare le loro osservazioni circa il parere negativo espresso dall'autorità inferiore il 29 settembre 2022. Quest'ultima ha replicato il 2 novembre 2022. Tale missiva è stata inviata per conoscenza alle ricorrenti dal Tribunale con ordinanza dell'8 novembre 2022, che nel medesimo contesto ha pure statuito la chiusura dello scambio di scritti. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 6). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 2.2 A tal proposito, le conclusioni prese, formulate esplicitamente o che risultano chiaramente dalla motivazione dell'atto depositato (cfr. DTF 136 II 132 consid. 2.1; 123 V 335 consid. 1a), hanno come effetto di delimitare l'oggetto del litigio, ovvero il rapporto giuridico in ragione del quale la parte solleva le proprie pretese (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed., 2013, n. 1.56, pag. 25). A parte nel caso di disposizione contraria, l'autorità adita non può uscire dal quadro tracciato dalla parte, per riconoscerle qualcosa alla quale ella non ha preteso (cfr. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3a ed., 2011, pag. 807). Pertanto, il potere decisionale del Tribunale, resta in principio limitato dall'oggetto della domanda, così come delimitato dalle conclusioni (cfr. Moor/Poltier, op. cit., pag. 823). In altri termini, il quadro dell'oggetto della richiesta impedisce al Tribunale di statuire ultra petita (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-1473/2021 del 19 aprile 2021; F-1345/2021 del 1° aprile 2021). 2.3 Altresì, il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2 con ulteriori rif. cit.). Un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito può richiedere soltanto che sia effettuata la procedura d'asilo in Svizzera, ma non che sia accordata la protezione alla persona interessata (cfr. Constantin Hruschka in: Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [ed.], 3a ed., 2022, pag. 136 con riferimenti citati alla nota n. 5). 2.4 2.4.1 Preliminarmente si rileva come le ricorrenti, nel loro ricorso del 25 febbraio 2022, si sono prevalse essenzialmente di una carenza di motivazione da parte della SEM della decisione avversata circa alcune allegazioni rese dall'insorgente 1 sulle violenze subite in Grecia come pure sulle condizioni d'accoglienza che avrebbero ricevuto nel medesimo Paese ed il respingimento illegale che avrebbero subito verso la C._______. Altresì, hanno sollevato una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente 1 sui predetti fatti, la quale si è dichiarata disposta ad essere sentita in un'audizione personale per provare la verosimiglianza dei suoi asserti. L'autorità inferiore, così facendo, avrebbe violato il principio inquisitorio, scadendo in un'istruzione incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, così come in un apprezzamento contrario al diritto di questi fatti. Tuttavia, tali motivazioni e richieste di causa non sono più state ripetute dalle ricorrenti dopo il riesame parziale della decisione avversata da parte dell'autorità inferiore con decisione del 18 agosto 2022. Difatti, dopo che è stata loro offerta dal Tribunale la possibilità di pronunciarsi circa se ed in che misura intendessero mantenere il loro ricorso, esse non si sono più prevalse degli argomenti addotti nel loro ricorso - neppure delle censure formali sopra evocate - ma hanno sostanzialmente ritenuto che la SEM debba entrare nel merito della loro domanda d'asilo, ovvero riconoscendole quali rifugiate al beneficio dell'asilo - e non soltanto concedendo loro l'ammissione provvisoria - in quanto altrimenti esse si ritroverebbero in una posizione di svantaggio rispetto allo statuto che spetterebbe loro di diritto e risulterebbe in contrasto con disposizioni di diritto internazionale e con il principio della parità di trattamento (cfr. scritti delle ricorrenti del 6 settembre 2022 e del 29 settembre 2022). Vista l'assenza chiara di ogni motivazione in rapporto con le precedenti censure formali addotte nel loro atto ricorsuale del 25 febbraio 2022, il Tribunale ritiene che le stesse non siano più state mantenute dalle medesime. Di conseguenza, le medesime non verranno analizzate dal Tribunale, e quest'ultimo si limiterà all'esame delle censure che sono state sollevate dalle insorgenti nei loro scritti del 6 settembre 2022 rispettivamente del 29 settembre 2022, in relazione a quanto fatto valere nel loro ricorso del 25 febbraio 2022 ove il caso, ai sensi dei considerandi che seguono. 2.4.2 Inoltre, poiché a seguito della decisione di riesame parziale della SEM del 18 agosto 2022, alle ricorrenti è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, le contestazioni contenute nel gravame circa le cifre 3 e 4 del dispositivo della decisione della SEM del 17 febbraio 2022, sono divenute prive d'oggetto. 2.4.3 Ne discende che, oggetto del presente esame, sarà esclusivamente la questione della non entrata nel merito nella domanda d'asilo delle insorgenti e la pronuncia del loro allontanamento, secondo quanto sopra delimitato rispetto alle censure sollevate dalle ricorrenti (cfr. supra consid. 2.4.1). 3. 3.1 Nel loro ricorso del 25 febbraio 2022 e nella replica del 13 aprile 2022, in sunto e per quanto qui di rilievo, le insorgenti si sono prevalse per l'entrata nel merito della loro domanda d'asilo da parte della Svizzera sia degli atti di violenza sessuale che la ricorrente 1 avrebbe subito da parte di agenti di polizia greci dopo essere entrata la prima volta su suolo ellenico, e prima del deposito della domanda d'asilo in Grecia, sia del pushback che le ricorrenti avrebbero subito dai medesimi agenti verso la C._______, prima di ritornare in Grecia una seconda volta e depositarvi la domanda d'asilo. Infatti tali atti, sarebbero a mente loro ed a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, impossibili da ricondurre ad "un unico episodio isolato", ma molto gravi e compiuti da persone che rappresentano l'autorità. Inoltre, data la concatenazione successiva degli eventi, esisterebbe una responsabilità potenziale dello Stato greco rispetto a tali circostanze. Altresì, vi sarebbe il rischio di ri-traumatizzazione della ricorrente 1 nel caso di una sua effettiva riammissione in Grecia, come pure delle difficoltà di accesso a dei rimedi di diritto efficaci, nonché l'assenza di protezione, cure e assistenza per la violenza sessuale subita dai poliziotti greci. 3.2 Nella risposta al ricorso dell'11 marzo 2022, l'autorità inferiore ha denotato in merito alle predette evenienze come gran parte delle allegazioni rese dall'insorgente 1, sarebbero riferite ad episodi successi prima dell'ottenimento della protezione internazionale in Grecia (accoglienza sulle isole greche), o addirittura prima del deposito della domanda d'asilo in Grecia (pushbacks, episodio di violenza sessuale), e non corrisponderebbero quindi alla situazione alla quale sarebbero confrontate al loro ritorno su suolo ellenico, dove ora beneficiano dello statuto di rifugiato. Non risulterebbe inoltre, dalle dettagliate dichiarazioni dell'insorgente 1, che essa abbia intrapreso delle misure concrete per chiedere aiuto alle autorità greche sia per l'ottenimento di prestazioni essenziali sia per denunciare la violenza subita ad opera di poliziotti greci nell'esercizio delle loro funzioni. 3.3 Nei loro scritti del 6 settembre 2022 rispettivamente del 18 ottobre 2022, le ricorrenti hanno sostanzialmente ritenuto come la concessione della sola ammissione provvisoria in Svizzera, le porrebbe in una situazione di netto svantaggio rispetto allo statuto che spetterebbe loro di diritto, quali rifugiate al beneficio dell'asilo. Ciò sarebbe, a parer loro, in contrasto sia con le disposizioni contenute nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito Conv. rifugiati), sia con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Invero, esse sarebbero state riconosciute quali rifugiate in Grecia, e dovrebbero quindi poter godere su suolo elvetico di una posizione giuridica almeno paragonabile a quella concessa formalmente agli altri rifugiati riconosciuti in Svizzera. Essendo invece che nel precitato Paese è stata concessa loro soltanto l'ammissione provvisoria, non verrebbe garantito loro il rispetto del principio della parità di trattamento. Inoltre, la notevole differenza nei diritti associati a tale statuto, rispetto a quelli invece dei rifugiati riconosciuti in Svizzera, sarebbe pregiudizievole alle ricorrenti in relazione alle disposizioni pertinenti della Conv. rifugiati. In tale contesto, le insorgenti rammentano quanto previsto all'art. 2 dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305, di seguito: Accordo rifugiati). Citando anche della giurisprudenza del Tribunale, ritengono come la SEM, analogamente a quanto disposto per gli apolidi già riconosciuti come rifugiati in un altro Paese, debba chinarsi sul punto della valutazione dell'interesse degno di protezione, al fine di consentire alle ricorrenti di raggiungere una posizione giuridica più vantaggiosa. Nel loro scritto del 18 ottobre 2022, segnalano inoltre come il marito dell'insorgente 1 e padre dell'insorgente 2, dopo essere finalmente riuscito a giungere in Svizzera dalla Grecia, sarebbe deceduto il (...). Pertanto, la condizione delle ricorrenti, già prima di estrema vulnerabilità, risulterebbe aggravata in ragione di tale inaspettato lutto. A tal proposito, hanno presentato la lista aggiornata dei trattamenti medici seguiti dalla ricorrente 1. Per tutti questi motivi, ritengono come l'autorità inferiore non dovrebbe esimersi dall'entrare nel merito dei loro motivi d'asilo per limitarsi a concedere loro unicamente l'ammissione provvisoria, ma nel rispetto della parità di trattamento, debba concedere loro l'asilo. 3.4 Dal canto suo, l'autorità inferiore nelle sue osservazioni del 29 settembre 2022 ha sottolineato come risulterebbe indiscusso che il Consiglio federale abbia designato la Grecia quale Stato terzo sicuro. Inoltre, avendo quest'ultimo Paese esplicitamente accettato la riammissione delle ricorrenti sul suo territorio, nonché confermato di aver già riconosciuto loro protezione contro le persecuzioni, un interesse degno di protezione per il riconoscimento dello statuto di rifugiato in Svizzera non sussisterebbe. Altresì, la SEM ha precisato di non aver mai ritenuto che la Grecia non conceda protezione contro le persecuzioni e non rispetti il principio di non-respingimento. Ciò non sarebbe inoltre stato validamente messo in discussione neppure dalle insorgenti né dal Tribunale in relazione ai rinvii in Grecia. Invero, nella recente giurisprudenza del Tribunale - di cui alle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 - ci si riferirebbe esclusivamente alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento in Grecia e non si metterebbe invece in dubbio la protezione dalle persecuzioni che in tale Stato sussisterebbe. Pertanto, non risulterebbe alcun motivo giuridicamente valido per entrare nel merito delle domande d'asilo delle insorgenti o per trasporre in Svizzera lo statuto che esse hanno ottenuto in Grecia, dato che pure i criteri esposti all'art. 2 dell'Accordo rifugiati non sarebbero in specie soddisfatti. Nello scritto del 2 novembre 2022, l'autorità inferiore ha ribadito la sua posizione in merito al respingimento del ricorso. Inoltre ha ritenuto come il decesso del marito, rispettivamente padre, delle ricorrenti non abbia alcuna pertinenza dal profilo giuridico per rivedere la decisione avversata. Anche le condizioni di salute della ricorrente 1, risulterebbero essere irrilevanti ai fini della concessione dell'asilo, essendo come le stesse rientrerebbero invece nella valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che è però già stata ritenuta inesigibile dall'autorità inferiore. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. Foglio federale [FF] 2002 6087, 6125). 4.2 Certo, l'espressione "di norma", contenuta all'art. 31a cpv. 1 LAsi, indica come delle eccezioni siano possibili. Nel suo messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha del resto menzionato come la SEM sia "libera di trattare in procedura materiale, nel quadro della procedura Dublino, la domanda d'asilo di persone provenienti da Stati terzi sicuri", per esempio allorché, in un caso specifico, il diritto costituzionale o il diritto internazionale si opporrebbero all'allontanamento (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, specialmente pag. 3928). Il Consiglio federale ha altresì aggiunto, sempre nel medesimo contesto, che occorre esaminare sistematicamente l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in conformità all'art. 44 LAsi (il quale rinvia agli art. 83 e 84 LStrI [RS 142.20]). Tale verifica da parte della SEM ha tuttavia luogo nel quadro dell'esame individuale della domanda d'asilo della persona interessata, nell'esercizio della sua competenza prevista all'art. 6a cpv. 1 LAsi. Non ha invece come oggetto la questione della designazione dello Stato di rinvio ritenuto quale Stato terzo sicuro previsto al cpv. 2 della medesima disposizione (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3.1). La giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). A parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2). 4.3 L'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa norma cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche DTAF 2019/12 consid. 5 e 6). Dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio. Questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato (cfr. art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati). 4.4 Come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), il Consiglio federale ha inserito la Grecia, il 14 dicembre 2007, nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. il comunicato del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 14.12.2007 reperibile online al sito: , consultato da ultimo il 13 gennaio 2023), per il quale esiste una presunzione di rispetto del principio di non-respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 4.5 4.5.1 Nel caso in parola, dagli atti all'inserto risulta che alle ricorrenti è stato riconosciuto lo statuto di rifugiate in Grecia il (...) e che esse sono beneficiarie di un permesso di soggiorno valido dal (...) fino all'(...) (cfr. n. 15/1, 16/1 e 34/1). Circostanze che sono fra l'altro pure state confermate dall'insorgente 1 nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 23/4). La Grecia ha inoltre accettato di riammetterle sul suo territorio (cfr. n. 34/1 e supra lett. A.d). 4.5.2 Le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova, né indicazione concreta, secondo la quale le autorità greche non rispetterebbero i loro obblighi internazionali rinviandole nel loro Paese d'origine, in spregio alla protezione che è stata loro accordata e contravvenendo quindi al principio di non-respingimento. Anche se l'evenienza di essere state rinviate in C._______ la prima volta che erano giunte in Grecia nel (...) (cfr. n. 23/4) fosse ritenuta verosimile dal Tribunale, ciò non toglie che allorché esse sono ritornate in Grecia la seconda volta nel (...) del (...) e vi hanno depositato una domanda d'asilo, le autorità elleniche le hanno accolte sul loro territorio, in seguito concedendo loro la protezione internazionale. Tali circostanze, oltre al fatto che le autorità greche hanno espressamente riammesso le insorgenti sul loro territorio, esclude un rischio concreto per le ricorrenti che esse siano nuovamente rinviate nel loro Paese d'origine o in altro Stato, dove la loro vita, integrità fisica o libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 5 cpv. 1 LAsi). Peraltro, come a ragione denotato dall'autorità inferiore nelle sue osservazioni del 29 settembre 2022, in contrasto con quanto invece addotto dalle insorgenti nelle loro osservazioni del 6 settembre 2022, il fatto che la SEM abbia loro riconosciuto l'ammissione provvisoria in Svizzera a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, non pone minimamente in dubbio la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo ritenuto tutt'ora sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi da parte del Consiglio federale. Ciò che fra l'altro non è stato posto in discussione neppure dallo scrivente Tribunale, anche nella sua più recente giurisprudenza (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-5797/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 7; D-5551/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 5; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 4; E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3; E-1088/2022 del 7 novembre 2022 consid. 7). Neppure le asserite violenze subite dalle ricorrenti da parte di poliziotti greci al momento della loro entrata in Grecia la prima volta, e la mancanza di sostegno successiva a tali violenze, sono atte a ribaltare tale conclusione. Le argomentazioni e censure mosse in tale contesto da parte delle insorgenti, rilevano in realtà dell'aspetto dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e poiché le condizioni esposte all'art. 83 LStrI sono alternative ed avendo già le ricorrenti ottenuto l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, tale aspetto non deve essere esaminato dal Tribunale. Tuttavia, a titolo abbondanziale e per buona pace delle insorgenti, il Tribunale osserva che, malgrado le violenze subite dalle insorgenti in territorio greco siano state rese verosimili da esse, nonché che siano delle azioni abiette ed odiose tanto più poiché compiute da agenti statali che sarebbero invece tenuti a proteggere le persone, lo scrivente Tribunale rileva come le ricorrenti non abbiano stabilito in modo soddisfacente che sarebbero state private di ogni protezione contro tali comportamenti, se denunciati, da parte delle autorità di polizia. Nulla indica agli atti inoltre che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato in relazione con stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire tale genere di comportamento e a fornire il relativo supporto. Inoltre, non v'è alcuna ragione di pensare che le ricorrenti, che hanno vissuto indisturbate sotto tale aspetto nei successivi (...) trascorsi in Grecia dopo la presentazione della domanda d'asilo, rischino di essere confrontate con le medesime persone in caso di ritorno su suolo ellenico. Per il resto, le ulteriori considerazioni ed argomentazioni addotte dalle insorgenti, sia in relazione allo stato di salute dell'insorgente 1 - e ciò anche in merito agli ulteriori mezzi di prova prodotti nel corso della procedura ricorsuale a supporto - sia rispetto al decesso del marito, rispettivamente padre, delle ricorrenti, non risultano essere rilevanti nell'ambito dell'esame della non entrata nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, bensì sono afferenti ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti. Essendo tuttavia che le ricorrenti sono state ammesse provvisoriamente in Svizzera, per inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, anche tali ulteriori circostanze esulano chiaramente dall'esame della presente disamina. 4.5.3 Le ricorrenti non adempiono poi né le condizioni previste dall'art. 50 LAsi né quelle poste all'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati (cfr. supra consid. 4.3). Non possono quindi prevalersi a ragione di tale ultima disposizione neppure per analogia. La Svizzera non è quindi in alcun modo tenuta ad accordare l'asilo alle insorgenti ai sensi dell'art. 2 LAsi, come da esse richiesto. Per il resto, le ricorrenti con le loro argomentazioni, vogliono in realtà ottenere un trattamento più favorevole rispetto al dispositivo legale previsto in materia, che però non corrisponde alle normative vigenti ed alla volontà espressa dal legislatore in proposito (cfr. supra consid. 4.1-4.2). In tale contesto, una violazione del principio della parità di trattamento non può quindi trovare alcun fondamento. Non si entrerà pertanto ulteriormente nel merito delle censure avanzate dalle ricorrenti - peraltro soltanto dopo il riesame parziale della decisione da parte della SEM - e che appaiono esulare chiaramente dall'esame a cui il Tribunale è tenuto nel caso d'impugnazioni di una decisione di non entrata nel merito, in quanto tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera (cfr. supra consid. 2.3). 4.5.4 Ne discende quindi che le condizioni poste dall'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano essere soddisfatte ed è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento delle ricorrenti.

6. Alla luce di quanto sopra considerato, le cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione avversata, non violano il diritto federale; i fatti giuridicamente rilevanti di quest'ultima risultano inoltre essere stati accertati in modo esatto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. in proposito supra consid. 2.4.1 e 2.4.3) e altresì, per quanto censurabile, essa è adeguata (art. 49 PA). Pertanto il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto (cfr. supra consid. 2.4.2), deve essere respinto per quanto si debba entrare nel merito dello stesso. 7. 7.1 Le spese processuali, di regola sono poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 5 TS-TAF). 7.2 La questione di sapere se ed in che misura debbano essere addossate spese processuali deve essere analizzata alla luce di criteri materiali e delle peculiarità del caso concreto (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 4.56, pag. 260). In altre parole, ci si deve chiedere quale sia il motivo di fondo che ha portato all'emanazione della decisione formale, il che significa che non è decisivo chi ha compiuto l'atto processuale che conduce allo stralcio (cfr. sentenza del TF 2C_564/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 2.4 con rif. cit.). Il motivo è imputabile all'autorità quando quest'ultima riesamina la decisione impugnata perché giunta a suo miglior convincimento, poiché ad esempio riconosce che dal principio la decisione era errata. L'esito non sarà invece imputabile alle parti, allorché la causa è divenuta priva d'oggetto senza che ciò sia riconducibile ad una loro responsabilità (cfr. sentenza del TF 8C_60/2010 del 4 maggio 2010 consid. 4.2.1 con ulteriori riferimenti citati; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-6609/2020 del 20 settembre 2022 consid. 8.2). 7.3 Nella fattispecie, il riesame parziale della decisione della SEM, è avvenuto a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti verso la Grecia. Per prassi, la causa è divenuta priva d'oggetto a causa del comportamento dell'autorità inferiore (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale D-6609/2020 succitata consid. 8.2). Al contrario, per quanto concerne le questioni della non entrata nel merito e dell'allontanamento (cfr. le cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata), il ricorso va respinto nella misura in cui si è entrato nel merito dello stesso. V'è pertanto da ritenere, per prassi, soltanto una vincita parziale - pari alla metà - della causa da parte delle ricorrenti. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, la metà delle spese processuali, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF). Tuttavia, essendo che il Tribunale con decisione incidentale del 2 marzo 2022 ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria delle insorgenti, nonché che non vi sono elementi per ritenere che il loro stato d'indigenza si sia nel frattempo modificato, v'è luogo di dispensarle dal pagamento delle spese (ridotte) processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 8.2 Per il resto, essendo le ricorrenti assistite dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che è già indennizzata dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), non è attribuita alcuna indennità (ridotta) per ripetibili.

9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli, per quanto tendente all'annullamento della decisione impugnata attinente alle cifre 3 e 4 del dispositivo. Per il resto, il ricorso è respinto, nella misura in cui si è entrato nel merito dello stesso.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: