opencaselaw.ch

D-1758/2022

D-1758/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-07 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso, per quanto non sia divenuto privo di oggetto, è respinto.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1758/2022 Sentenza del 7 marzo 2024 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), C._______, nata il (...), Afghanistan, tutti patrocinati da Simona Cautela, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 5 aprile 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ con il compagno B._______ e la figlia C._______, cittadini afghani, hanno presentato in Svizzera in data 6 dicembre 2021, le consultazioni del sistema EURODAC effettuate dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il 9 dicembre 2021, dalle quali risultava che i richiedenti avevano depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) gennaio 2019 e che avevano ottenuto protezione in data (...) novembre 2020, la procura conferita dagli interessati il 13 dicembre 2021 alla rappresentanza legale della Regione (...), i verbali di rilevamento dei dati personali (RD) di A._______ e di B._______ del 14 dicembre 2021 e dei colloqui personali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) del 17 dicembre 2021, la richiesta di riammissione presentata dalla SEM alle competenti autorità greche il 17 dicembre 2021 in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]), la concessione il, 20 dicembre 2021, del diritto di essere sentiti in merito alla possibile non entrata nel merito della loro domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed all'allontanamento in Grecia, l'accettazione della richiesta di riammissione da parte delle autorità greche del 21 dicembre 2021, le osservazioni degli interessati del 24 dicembre 2021 in merito al diritto di essere sentiti, le visite mediche a cui sono stati sottoposti A._______ e B._______ in corso di procedura, il parere dei richiedenti del 5 aprile 2022 in merito alla bozza di decisione della SEM, la decisione del 5 aprile 2022, notificata il giorno seguente, per mezzo della quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia, il ricorso del 13 aprile 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 aprile 2022) per il tramite del quale gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni affinché sia effettuato un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, per complemento istruttorio; in ulteriore subordine, essi hanno richiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria e protestate tasse e spese, la decisione incidentale del Tribunale del 20 aprile 2022 che autorizzava gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e accoglieva l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, l'ordinanza del Tribunale del 9 maggio 2022 che invitava la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso, la decisione dell'8 giugno 2022 per il mezzo della quale la SEM ha annullato i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 5 aprile 2022 inerenti all'esecuzione dell'allontanamento concedendo, di conseguenza, ai ricorrenti l'ammissione provvisoria, poiché l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe attualmente ragionevolmente esigibile, l'ordinanza del 13 giugno 2022 che invitava gli insorgenti ad informare il Tribunale se ed in che misura intendessero mantenere il ricorso, la conferma di mantenimento del ricorso del 24 giugno 2022, la domanda multipla del 5 ottobre 2023 depositata dalla ricorrente dinanzi alla SEM, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti, che occorre dunque entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che nel caso in disamina, invitata a presentare una risposta al ricorso, l'autorità inferiore, con decisione dell'8 giugno 2022, ha parzialmente riesaminato la decisione del 5 aprile 2022 ed ha ammesso provvisoriamente in Svizzera i ricorrenti per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che giusta l'art. 58 cpv. 3 PA l'autorità di ricorso continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione, che ai sensi della giurisprudenza, nel caso in cui l'autorità inferiore emani una nuova decisione il ricorso è da considerarsi divenuto privo di oggetto solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni invocate dal ricorrente (cfr. DTF 107 V 250 consid. 3), che la lite permane sulle domande insoddisfatte del ricorrente e l'autorità di ricorso è tenuta ad entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto che il ricorrente abbia o meno impugnato formalmente la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237 consid. 1a; sentenza del TAF E-5798/2012 del 20 dicembre 2012), che con la decisione della SEM dell'8 giugno 2022, lo scrivente Tribunale constata come solo i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione del 5 aprile 2022 sono stati annullati, che invitati ad esprimersi in merito, gli insorgenti hanno dichiarato di voler mantenere il ricorso in merito ai punti 1 e 2 del dispositivo della decisione del 5 aprile 2022, relativi all'entrata nel merito della domanda d'asilo e all'allontanamento dalla Svizzera, che di conseguenza, tali punti risultano tuttora pendenti, che oggetto della presente procedura ricorsuale risulta, dunque, essere esclusivamente la questione se l'autorità inferiore non è entrata a giusto titolo nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti del 6 dicembre 2021 e la pronuncia dell'allontanamento, che segnatamente, il Tribunale non è tenuto a pronunciarsi in merito ai motivi di asilo presentati dalla ricorrente dinanzi alla SEM con istanza del 5 ottobre 2023 (domanda multipla), che nella decisione impugnata, la SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che tale Stato avrebbe inoltre accettato la richiesta di riammissione degli interessati indicando che gli stessi sarebbero stati riconosciuti quali rifugiati; che sussisterebbero degli elementi che indicherebbero che essi adempirebbero i criteri per la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi essendo stato loro riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia; che in questo contesto, la SEM fa riferimento all'art. 25 cpv. 2 PA secondo cui la Svizzera dovrebbe accogliere una richiesta di riconoscimento dello statuto di rifugiato soltanto quando sia provato un interesse degno di protezione; che non potrebbe tuttavia essere provato se uno Stato terzo ha già riconosciuto la qualità di rifugiato a un richiedente asilo e gli ha già concesso protezione contro le persecuzioni; che essendo questo il caso nella fattispecie, i richiedenti potrebbero fare ritorno in Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non-refoulement, che in sede di ricorso, gli insorgenti rilevano che laddove le autorità saprebbero o potrebbero sapere che un provvedimento di allontanamento verso un Paese dell'Unione europea, preso nei confronti di una persona totalmente dipendente dall'assistenza pubblica, comporterebbe un rischio reale che l'interessato si ritrovi in una situazione di privazione materiale tale da sottoporlo ad un trattamento degradante o disumano vietato dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), le autorità sarebbero tenute a rinunciare a siffatto rinvio, che la Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) avrebbe già avuto modo di esprimersi in casistiche analoghe, stabilendo che non potrebbe essere predisposto il rinvio di un beneficiario di protezione internazionale in un Paese europeo, laddove ciò comporterebbe un rischio serio e concreto che l'interessato subisca trattamenti disumani, in violazione dell'art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), che numerosi Tribunali avrebbero riconosciuto il rischio che beneficiari di protezione internazionale in condizioni di estrema vulnerabilità e dipendenti totalmente dall'assistenza pubblica si ritrovino in condizioni di estrema privazione materiale al ritorno in Grecia, tali da costituire un trattamento disumano o degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU; che anche codesto Tribunale sarebbe a conoscenza di tali problemi in Grecia, che per tali ragioni la decisione di non entrare nel merito della domanda d'asilo sarebbe meritevole di annullamento, in quanto attualmente la situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia non permetterebbe di considerare questo Stato, almeno per questa categoria di persone, come uno Stato terzo sicuro, e questo tenuto conto del fatto che nel caso di specie i ricorrenti avrebbero saputo fornire molti e concordanti elementi che evidenzierebbero come la loro vita, la loro integrità fisica e la loro libertà sarebbero messe concretamente a rischio in caso di rinvio in Grecia, che con scritto di mantenimento del ricorso gli insorgenti hanno altresì rilevato che ferma l'incompatibilità della loro condizione personale con un trasferimento in Grecia (e la conseguente concessione da parte della SEM dell'ammissione provvisoria), la limitatezza dell'attuale statuto accordato in Svizzera inficerebbe in maniera notevole sull'accesso per i ricorrenti ai diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30); che la concessione della sola ammissione provvisoria in Svizzera porrebbe i ricorrenti, già riconosciuti come rifugiati in Grecia, in una posizione di netto svantaggio rispetto allo statuto che spetterebbe loro di diritto (come rifugiati a beneficio dell'asilo) in contrasto con il tenore delle disposizioni stabilite dalla Conv. rifugiati e dalla della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107); che con il riesame della decisione impugnata, la SEM avrebbe indirettamente riconosciuto che la Grecia non sarebbe più in grado di fornire l'opportuna protezione ai rifugiati; che sarebbe dunque diritto dei ricorrenti non restare sprovvisti di protezione pur trovandosi in Svizzera, che inoltre, l'art. 2 cpv. 1 dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (di seguito: Accordo rifugiati; RS 0.142.305) prevedrebbe il trasferimento della responsabilità dopo un periodo di due anni di permanenza, che nel caso specifico i ricorrenti - riconosciuti come rifugiati in Grecia - dal momento che viene loro accordata un'autorizzazione di permanenza, dovrebbero comunque godere in Svizzera di una posizione giuridica almeno paragonabile a quella riconosciuta formalmente agli altri rifugiati riconosciuti e non inferiore agli standard minimi europei e soprattutto a quelli fissati dalla Conv. rifugiati, che l'autorità non potrebbe esimersi dall'entrare nel merito dei motivi d'asilo per limitarsi a concedere l'ammissione provvisoria, ma dovrebbe adeguatamente considerarli nell'ottica di un corretto riconoscimento della qualità di rifugiato non solo a livello formale, ma anche a livello sostanziale; che analogamente, la notevole differenza nei diritti associati all'ammissione provvisoria rispetto a quelli connaturati allo status di rifugiato sarebbe pregiudizievole, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non respingimento" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, che tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), della Conv. rifugiati; o di norme giuridiche equivalenti (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2002, Foglio Federale [FF] 2002 6087 ss., 6118 s.; cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che l'espressione "di norma", contenuta all'art. 31a cpv. 1 LAsi, indica come delle eccezioni siano possibili; che nel suo messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha del resto menzionato come la SEM sia "libera di trattare in procedura materiale, nel quadro della procedura Dublino, la domanda d'asilo di persone provenienti da Stati terzi sicuri", per esempio allorché, in un caso specifico, il diritto costituzionale o il diritto internazionale si opporrebbero all'allontanamento (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, specialmente pag. 3928), che la giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi), che a parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2), che l'art. 50 LAsi ("secondo asilo"), dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche 2019/12 consid. 5 e 6), che dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio; che questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato (cfr. art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Grecia come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di "non respingimento" (art. 5 cpv. 1 LAsi), che nel caso in disamina, dagli atti risulta che ai ricorrenti è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia, con relativo permesso di soggiorno valido dal (...) novembre 2020 al (...) novembre 2023, che altresì la Grecia, in data 21 dicembre 2021, ha dichiarato di riaccettare i medesimi sul proprio territorio, essendo essi al beneficio dello statuto di rifugiati (cfr. atto SEM 42/1), che con il riconoscimento dello statuto di rifugiato in Grecia ed il rilascio di un permesso di soggiorno (rinnovabile), le autorità greche hanno garantito ai ricorrenti protezione dalle persecuzioni, in modo da poter tornare in tale Paese senza dover temere un respingimento nel loro paese d'origine, in violazione del principio di non-respingimento, che né dinanzi alla SEM, né in sede di ricorso e di mantenimento dello stesso, gli insorgenti hanno mai sostenuto che rischierebbero di subire un tale respingimento, che il fatto poi che essi beneficino attualmente dell'ammissione provvisoria in Svizzera, a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Grecia, non pone minimamente in dubbio la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo ritenuto tutt'ora sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che ciò non è fra l'altro neppure stato posto in discussione dallo scrivente Tribunale, anche nella sua più recente giurisprudenza (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-6388/2023 del 1° febbraio 2024 consid. 5; E-54/2024 del 10 gennaio 2024 consid. 4; D-5603/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 6), che inoltre, le loro condizioni di vita in Grecia non sono tali da esporli a privazioni materiali estreme, al punto che si deve ammettere che la protezione che hanno ottenuto in quel paese non sia efficace (in questo senso, cfr. sentenza della CGUE del 19 marzo 2019 nei casi congiunti C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17 e sentenza del Tribunale E-5904/2020 del 19 aprile 2022 consid. 3.3.4), che il fatto che il permesso di soggiorno dei ricorrenti sia, nel frattempo, scaduto non significa neppure che la Grecia non garantisce loro protezione (cfr. per analogia quanto previsto per la possibilità di rinnovare un'autorizzazione di soggiorno scaduta per le persone che beneficiano di una protezione internazionale nelle sentenze D-4718/2021 del 3 febbraio 2023 del consid. 5.5.1 e relativi riferimenti), che invero, non vi sono elementi che permettano di ritenere che le autorità greche negherebbero il rinnovo dello stesso in violazione dell'art. 24 par. 1 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione]; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011), che essi non adempiendo poi né alle condizioni previste dall'art. 50 LAsi né a quelle poste all'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, non possono prevalersi di tali norme neppure per analogia, e la Svizzera non è pertanto in alcun modo tenuta ad accordare l'asilo agli insorgenti ai sensi dell'art. 2 LAsi (cfr. per casi analoghi le sentenze del Tribunale D-5603/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 6; D-918/2022 del 19 aprile 2023 consid. 4.5.3; D-4718/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 5.5.1), che per il resto, i ricorrenti appaiono con le loro argomentazioni volere in realtà usufruire di un trattamento più favorevole rispetto al dispositivo legale previsto in materia, che però non corrisponde alle normative vigenti ed alla volontà espressa dal legislatore in proposito, che pertanto, è ancor più evidente che nel caso di specie i ricorrenti non hanno dimostrato alcun interesse attuale a che si entri nel merito della loro domanda d'asilo (cfr. anche nel senso le sentenze del Tribunale D-5603/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 6; D-918/2022 del 19 aprile 2023 consid. 4.5.4; D-4433/2021 del 16 febbraio 2023 pag. 8 e relativi riferimenti; D-4718/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 5.5.1) e ne discende che è a giusto titolo che la SEM applicato l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che se non entra nel merito di una domanda d'asilo, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera; che ciò non è il caso se il principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi) o altre circostanze (art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) vi si oppongono, che nel caso di specie, non esistono motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento verso la Grecia, che il Tribunale è quindi tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che visto quanto precede, il ricorso relativo alla non entrata nel merito della domanda d'asilo ed alla pronuncia dell'allontanamento, in quanto non ancora divenuto privo di oggetto per effetto della decisione di riesame della SEM dell'8 giugno 2022, deve essere respinto e i punti 1 e 2 del dispositivo della decisione della SEM del 5 aprile 2022 confermati, che visto l'esito della procedura, le spese processuali parziali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 20 aprile 2022, non si prelevano spese processuali, che in seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto i ricorrenti sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso, per quanto non sia divenuto privo di oggetto, è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: