Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5603/2023 Sentenza del 15 gennaio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Walter Lang, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati da Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) senza esecuzione dell'allontanamento (Stato terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 5 ottobre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, madre, e il figlio minorenne B._______, presunti cittadini afgani, hanno presentato il 15 giugno 2023 in Svizzera (cfr. atti SEM n. 1259042-4/2 e 5/2), i documenti di identità della madre e del figlio, validi fino al 6 aprile 2026, e i permessi di soggiorno della madre (valido fino al 22 maggio 2028) e del figlio (valido fino al 22 maggio 2026), in originale, rilasciati dalle autorità greche, in loro possesso al momento dell'arrivo in Svizzera (cfr. atti SEM n. 1/1, 2/1, 19/1 e 20/1), le risultanze Eurodac del 19 giugno 2023 dalle quali risulta che essi sono stati interpellati e hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia il 1° febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. 12/1), la lettera del 22 giugno 2023 con la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha concesso loro il diritto di essere sentiti in merito alla possibilità che venissero allontanati verso la Grecia, Paese in cui avrebbero già ottenuto, visti i permessi di soggiorno in loro possesso, la protezione internazionale (cfr. atto SEM n. 17/3), la richiesta di riammissione del 23 giugno 2023 con cui la SEM ha chiesto alle autorità greche di riammettere gli interessati sul proprio territorio in virtù della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008) e l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 (RS 0.142.113.729; cfr. atto SEM n. 22/7), la presa di posizione del 28 giugno 2023 con cui gli interessati si sono opposti all'allontanamento in Grecia chiedendo alla SEM di entrare nel merito della loro domanda d'asilo, alternativamente di concedere loro l'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. atto SEM n. 24/8), la risposta del 29 giugno 2023 con cui le autorità competenti hanno accettato la riammissione in Grecia degli interessati siccome hanno riconosciuto loro lo statuto di rifugiati il 7 aprile 2023 e concesso un permesso di residenza valido fino al 6 aprile 2026 (cfr. atto SEM n. 26/1), il progetto di decisione del 2 ottobre 2023 con la quale la SEM ha annunciato l'intenzione di non entrare nel merito della loro domanda d'asilo, pronunciare il loro allontanamento verso la Grecia ammettendoli tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'allontanamento in tale Paese (cfr. atto SEM n. 42/5), la presa di posizione del 5 ottobre 2023 con cui gli interessati hanno criticato il summenzionato progetto di decisione in punto alla non entrata in materia e alla pronuncia dell'allontanamento in Grecia (cfr. atto SEM n. 45/3), la decisione del 5 ottobre 2023, notificata agli interessati il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 48/1), con cui la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo (cfr. dispositivo, punto 1), ha pronunciato il loro allontanamento verso la Grecia (cfr. dispositivo, punto 2) ritenendo tuttavia l'esecuzione di tale misura non ragionevolmente esigibile, ammettendoli pertanto provvisoriamente in Svizzera (cfr. dispositivo, punto 3; atto SEM n. 47/9), il ricorso del 13 ottobre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 16 ottobre 2023) con cui gli interessati sono insorti, dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), contro la summenzionata decisione, concludendo all'annullamento dei punti 1 e 2 del dispositivo, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, con contestuale domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, il 17 ottobre 2023, il Tribunale ha accusato ricezione del ricorso, il complemento al ricorso del 19 dicembre 2023 con il quale il ricorrente ha ulteriormente approfondito le proprie allegazioni, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre dunque entrare nel merito del ricorso, che nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia d'asilo, l'autorità di ricorso si limita ad esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo; che non può essere oggetto di impugnazione la concessione dell'asilo, la quale presuppone un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF); che, anche in questo caso, può esimersi dall'effettuare uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che i ricorrenti contestano, innanzitutto, la decisione della SEM di non entrare nel merito della loro domanda d'asilo ex art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (cfr. dispositivo, punto 1); che, in particolare, sostengono che esisterebbero dei casi eccezionali per i quali l'autorità di prima istanza potrebbe decidere di entrare nel merito della domanda d'asilo; che la SEM avrebbe dovuto eccezionalmente entrare nel merito della loro domanda d'asilo visto il loro interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA; che una volta riconosciuto loro lo statuto di rifugiati, essi avrebbero potuto richiedere di essere ricongiunti con C._______, altro figlio minorenne della ricorrente, che si troverebbe attualmente illegalmente in Iran presso la di lui nonna, la quale sarebbe in condizioni di salute precarie; che, in questo modo, l'autorità inferiore avrebbe rispettato il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 RS 0.101, CEDU ) e l'interesse superiore del fanciullo (art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 RS 0.107; di seguito: CDF ); che rinunciando ad entrare nel merito della loro domanda d'asilo, l'autorità avrebbe invece commesso una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro (secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi); che gli Stati terzi sicuri sono Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non respingimento" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2002, Foglio Federale [FF] 2002 6087 ss., 6118 s.); che tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2); che la decisione di non entrata nel merito sottostà infine alla garanzia della riammissione dei richiedenti asilo nel Paese di destinazione (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; Maiani Francesco, in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile (LAsi), 2015, ad art. 31a LAsi, pag. 283), che, in questi casi, l'autorità inferiore entra eccezionalmente nel merito della domanda d'asilo del ricorrente se esistono elementi concreti atti a dimostrare che lo Stato terzo in questione non rispetti de facto il divieto di respingimento (cfr. DTAF 2013/10 consid. 7.6.2), che la giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi), che a parte i casi in cui si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305, di seguito: Accordo rifugiati), non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul proprio territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2), che l'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato ad un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3 e DTAF 2019 VI/1 consid. 5 e 6), che, dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che la responsabilità si considera trasferita allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio; che questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato, che, nella fattispecie, dal fascicolo risulta che i richiedenti hanno ottenuto lo statuto di rifugiati il 7 aprile 2023 in Grecia, uno Stato incluso nell'elenco degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, e che le autorità di tale Paese hanno rilasciato loro dei permessi di soggiorno validi fino al 6 aprile 2026; che la Grecia ha accettato la richiesta di riammissione dei medesimi sul proprio territorio; che è quindi giustificato che la SEM non abbia esaminato nel merito la loro domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, che i ricorrenti non hanno fatto valere alcuna valida eccezione all'applicazione della summenzionata norma; che, in primo luogo, essi non hanno apportato elementi atti a rovesciare la presunzione secondo cui la Grecia, quale Stato terzo sicuro, offra un'effettiva protezione contro il divieto di respingimento (art. 5 LAsi); che il fatto che la SEM abbia riconosciuto loro l'ammissione provvisoria a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, non pone inoltre minimamente in dubbio la presunzione che la Grecia sia ritenuta dal Consiglio federale uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che, in secondo luogo, essendo stato riconosciuto loro lo statuto di rifugiati in Grecia non possono neppure prevalersi dell'art. 31a cpv. 4 LAsi, che, i ricorrenti non adempiono manifestamente né le condizioni previste dall'art. 50 LAsi né quelle poste dall'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, aspetto che non viene neppure messo in discussione dagli stessi, che, inoltre, neppure il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e l'interesse superiore del fanciullo (art. 3 CDF) possono giustificare un'eccezione alla non entrata nel merito della domanda d'asilo; che tali norme vengono piuttosto prese in considerazione nell'esame dell'ammissibilità ed esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-4718/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2), che, per il resto, i ricorrenti sembrano voler usufruire di un trattamento favorevole rispetto al summenzionato disposto legale, il quale non corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore; che tale censura esula chiaramente dall'esame a cui il Tribunale è tenuto in caso di impugnazione di una decisione di non entrata nel merito (cfr. supra), che l'art. 25 cpv. 2 PA, il quale prevede che una domanda di una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione, non fonda dunque alcun diritto per i ricorrenti al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera, che, visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti sulla base dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; che, di conseguenza, la relativa censura dev'essere respinta, che i ricorrenti contestano, infine, la pronuncia del loro allontanamento verso la Grecia (cfr. dispositivo, punto 2), che se non entra nel merito di una domanda d'asilo, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera; che ciò non è il caso se il principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi) o altre circostanze (art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) vi si oppongono, che, nel caso di specie, non esistono motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento in tale Paese, che il Tribunale è quindi tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che avendo il tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, le quali seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la sentenza non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: