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D-9144/2025

D-9144/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-19 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, gli insorgenti contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento, nonostante postulino l'annullamento integrale della decisione avversata. L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica.

E. 1.4 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che il Consiglio federale avrebbe designato la Germania come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che detto Paese avrebbe accettato la domanda della loro riammissione sul proprio territorio. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, tenuto conto delle informazioni mediche agli atti, i richiedenti potrebbero rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Infine, il fatto che il signor C._______ risieda in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, poiché assente sia un matrimonio civile con la ricorrente sia una relazione stretta ed effettiva. L'esecuzione del loro allontanamento sarebbe quindi ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe adeguatamente considerato le allegazioni della ricorrente circa la presenza del Signor C._______ in Svizzera, violando le garanzie predisposte dall'art. 8 CEDU e il principio dell'interesse superiore del fanciullo.

E. 4.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale osserva anzitutto che le allegazioni sollevate circa una valutazione parziale della situazione del Signor C._______ riguardino in realtà il merito della vertenza. Infatti non vi è un problema di mancato rispetto del principio inquisitorio, posto che la SEM ha raccolto le informazioni necessarie per emettere una decisione e ha tenuto conto di tali elementi nella decisione del 18 novembre 2025, determinandosi anche sull'art. 8 CEDU e sul principio dell'interesse superiore del fanciullo. Nello specifico i ricorrenti rimproverano il mancato riconoscimento dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con il Signor C._______, in considerazione dell'art. 8 CEDU e dell'interesse superiore del fanciullo, senza però sollevare alcuna critica formale, ma censurando piuttosto l'apprezzamento della SEM. Conseguentemente tali aspetti verranno trattati in seguito.

E. 4.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata.

E. 5.1 Nel merito, i ricorrenti si limitano a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Germania alla luce del loro rapporto con il Signor C._______, violando il principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU e il principio dell'interesse superiore del fanciullo secondo l'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Nello specifico, i rapporti tra i ricorrenti e il Signor C._______ non si sarebbero mai interrotti nonostante la distanza fisica. Pertanto, dovrebbe ritenersi sussistente un nucleo familiare meritevole di tutela ai sensi degli artt. 8 CEDU e 3 CDF.

E. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, segnatamente l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 5.3.2.1 Nel caso concreto, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. In Germania, i ricorrenti hanno inoltre ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). In particolare, essi potranno godere di diritti quali l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In questo senso essi potranno rivolgersi alle competenti autorità tedesche per far valere i diritti che spettano loro, rispettivamente, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, potranno adire i tribunali tedeschi e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 5.3.2.2 5.3.2.2.1 Il Tribunale non rileva nemmeno una violazione dell'art. 8 CEDU, con la conseguenza che l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera del Signor C._______. La questione dell'interesse superiore del minore verrà invece analizzata sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2). Orbene, l'art. 8 CEDU protegge anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In assenza di un matrimonio validamente contratto, occorre esaminare se la persona interessata intrattenga una relazione stabile con il partner, tale da giustificare il riconoscimento di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-4522/2024 del 25 luglio 2024 consid. 7.3.5.1 con ulteriore rif. cit.). La nozione di "famiglia" prevista dall'articolo 8 CEDU non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimonio, ma può estendersi anche a legami "famigliari" de facto, qualora le parti convivano al di fuori di qualsiasi legame coniugale (cfr. Corte EDU, Moretti e Benedetti contro Italia del 27 aprile 2010, 16318/07, §45). 5.3.2.2.2 Nello specifico, il Tribunale rileva anzitutto che il matrimonio religioso avvenuto in D._______ non può essere riconosciuto in Svizzera (art. 45 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 [LDIP, RS 291]). Agli atti non risultano inoltre esservi riscontri documentali volti a comprovare un imminente matrimonio civile in Svizzera, essendosi la ricorrente unicamente limitata a produrre la lista dei documenti richiesti da parte dell'Ufficio di Stato civile per la richiesta di preparazione al matrimonio (cfr. atto TAF n. 3) (cfr. in questo senso la sentenza del TAF F-5937/2025 del 14 agosto 2025 consid. 3.3.2). 5.3.2.2.3 In assenza di un valido vincolo matrimoniale, occorre ancora esaminare se gli interessati e il Signor C._______ possano vantare una relazione stretta ed effettiva tutelata dall'art. 8 CEDU. In proposito, lo straniero deve comprovare, non solo la presenza di una "relazione" stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure esistere, per quest'ultima, un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1), nonché dimostrare come non gli sia possibile rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). 5.3.2.2.4 Nel caso di specie, risulta che i partner vivano separati da ormai tre anni e che gli insorgenti si sarebbero recati in Svizzera solo alcune volte a far visita al Signor C._______ in ragione del suo stato di salute, mantenendo per il resto esclusivamente contatti telefonici. Peraltro, non emergono motivi oggettivi idonei a giustificare tale separazione, la quale appare piuttosto riconducibile a una scelta volontaria intervenuta quando il Signor C._______ sarebbe stato fatto scendere dal treno diretto verso la Germania. È inoltre da osservare che, qualora avessero realmente inteso condurre una vita comune, gli insorgenti avrebbero potuto richiedere un ricongiungimento familiare ai sensi della LStrl. Alla luce di tali circostanze, non può pertanto ritenersi sussistente tra i ricorrenti e il Signor C._______ una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che dalle dichiarazioni dell'interessata emerge la volontà di stabilirsi in Svizzera insieme alla propria famiglia. Ne consegue che il suo reale intento appare essere quello di richiedere un ricongiungimento familiare, e non quello di ottenere l'esame della propria domanda d'asilo. In tal senso, può pertanto essere preteso che i ricorrenti si rivolgano alle competenti autorità svizzere per inoltrare la richiesta di ricongiungimento familiare e che essi attendano l'esito di tale procedura in Germania. Invero, la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non può in alcun caso essere utilizzata per aggirare i disposti legali della LStrI (cfr. sentenze del TAF D-805/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 5.1.2.3; E-5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1).

E. 5.3.2.3 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.

E. 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3).

E. 5.4.3 Nel caso concreto, tenuto conto dei problemi di salute che emergono dagli atti di causa, il Tribunale giudica che la situazione medica degli insorgenti non è ostativa ad un trasferimento verso la Germania dal profilo della sua esigibilità (art. 83 cpv. 4 LStrI). Infatti, le affezioni emerse non risultano essere di una gravità tale da porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute degli interessati a breve termine in caso di ritorno in Germania, dove l'infrastruttura medica è notoriamente sufficiente per curare le malattie addotte (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. ex plurimis sentenza del TAF D-5792/2023 del 31 ottobre 2023 pag. 10).

E. 5.4.4.1 Il Tribunale non rileva infine una violazione del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 CDF.

E. 5.4.4.2 Secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, l'interesse superiore del fanciullo, derivante in particolare dall'art. 3 par. 1 CDF, può risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del minore, e rendere tale misura inesigibile. I criteri da esaminare, nel quadro di una ponderazione degli interessi, sono: l'età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione), l'impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime, lo stato e le prospettive del suo sviluppo e della sua formazione scolastica, rispettivamente professionale, il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 5.4.4.3 Nel caso concreto, il benessere del figlio non risulta essere compromesso in caso di rientro in Germania, avendo egli vissuto la quasi totalità della sua esistenza con la madre in detto Paese, la quale potrà continuare ad occuparsi di lui sia dal profilo educativo che affettivo. A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva inoltre che l'allontanamento del ricorrente in Germania non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il padre, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità di visitarlo in Svizzera, essendo l'interessato beneficiario di uno statuto di rifugiato in Germania, e quindi potendo richiedere il rispettivo titolo di viaggio (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 8.4.5).

E. 5.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 5.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità tedesche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio.

E. 5.6 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi).

E. 5.7 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

E. 6 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 8 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-9144/2025 Sentenza del 19 gennaio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), con il figlio B._______, nato il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati da Elena Formisano, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 18 novembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini afghani, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) rispettivamente il (...) marzo 2016. Tale procedura si è conclusa con una decisione dell'(...) marzo 2018 di concessione dell'ammissione provvisoria, misura estintasi in data (...) agosto 2022. A.b Essi hanno depositato una seconda domanda d'asilo in Svizzera l'8 settembre 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-3/2 e 4/2). A.c Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'essi avevano già depositato una domanda d'asilo in Germania il 31 agosto 2022, ottenendo la protezione internazionale il 28 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. 11/1). A.d Il 23 settembre 2025 la SEM ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale le è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute e a quello del figlio, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Germania (cfr. atto SEM n. 17/4). In tale occasione, ella ha specificato di essersi recata in Svizzera poiché vi risiederebbe suo marito, il Signor C._______, titolare di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F). I coniugi si sarebbero conosciuti circa 13-14 anni fa in D._______, dove si sarebbero sposati religiosamente il (...) 2012, e sarebbero successivamente espatriati insieme nel 2016. Essi avrebbero vissuto in Svizzera dal 2016 al 2022, dove sarebbe nato il figlio. A causa di minacce ricevute dal passatore che li avrebbe assistiti nell'espatrio dall'D._______ per il mancato pagamento della somma dovuta, la famiglia avrebbe deciso di lasciare la Svizzera e recarsi in Germania; tuttavia, durante il viaggio in treno, il Signor C._______ sarebbe stato fatto scendere e rimandato in Svizzera per motivi non noti, mentre madre e figlio sarebbero giunti in Germania. A.e Il 2 ottobre 2025 la richiedente ha trasmesso al Tribunale la copia del certificato di matrimonio con il Signor C._______ e dieci fotografie raffiguranti gli interessati insieme a quest'ultimo (cfr. atto SEM n. 21/2). A.f Il 7 ottobre 2025 la SEM ha trasmesso alla Germania una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), al fine di verificare l'effettiva concessione della protezione internazionale agli interessati (cfr. atto SEM n. 25/3). Con comunicazione del 9 ottobre 2025, le competenti autorità tedesche hanno confermato che ai richiedenti era stato riconosciuto lo statuto di rifugiati (cfr. atti SEM n. 28/3). A.g Il 15 ottobre 2025 la SEM ha presentato alle citate autorità una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riaccettazione tra la Germania e la Svizzera (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata [RS 0.142.111.368]) (cfr. atto SEM n. 29/8). A.h In medesima data la Germania ha accettato la riammissione degli interessati sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 31/1). A.i Il 17 ottobre 2025, i richiedenti hanno trasmesso ulteriori mezzi di prova volti a dimostrare il legame con il Signor C._______, tra cui il test di paternità attestante la filiazione biologica del minore e una lettera da lui redatta (cfr. atto SEM n. 33/2). B. Con decisione del 18 novembre 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera (verso la Germania), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atti SEM n. 43/16 e 44/1). C. Con ricorso del 26 novembre 2025, gli interessati hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, principalmente, all'annullamento della stessa e alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, essi hanno chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. D. Lo scritto del 29 dicembre 2025, con cui la ricorrente ha trasmesso la lista dei documenti richiesti da parte dell'Ufficio di Stato civile di E._______ per la richiesta di preparazione al matrimonio con il Signor C.______ (cfr. atto TAF n. 3). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo il senso e i motivi del ricorso, gli insorgenti contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento, nonostante postulino l'annullamento integrale della decisione avversata. L'oggetto della lite si limita, pertanto, a tale questione giuridica. 1.4 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che il Consiglio federale avrebbe designato la Germania come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che detto Paese avrebbe accettato la domanda della loro riammissione sul proprio territorio. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, tenuto conto delle informazioni mediche agli atti, i richiedenti potrebbero rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Infine, il fatto che il signor C._______ risieda in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, poiché assente sia un matrimonio civile con la ricorrente sia una relazione stretta ed effettiva. L'esecuzione del loro allontanamento sarebbe quindi ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe adeguatamente considerato le allegazioni della ricorrente circa la presenza del Signor C._______ in Svizzera, violando le garanzie predisposte dall'art. 8 CEDU e il principio dell'interesse superiore del fanciullo. 4.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale osserva anzitutto che le allegazioni sollevate circa una valutazione parziale della situazione del Signor C._______ riguardino in realtà il merito della vertenza. Infatti non vi è un problema di mancato rispetto del principio inquisitorio, posto che la SEM ha raccolto le informazioni necessarie per emettere una decisione e ha tenuto conto di tali elementi nella decisione del 18 novembre 2025, determinandosi anche sull'art. 8 CEDU e sul principio dell'interesse superiore del fanciullo. Nello specifico i ricorrenti rimproverano il mancato riconoscimento dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con il Signor C._______, in considerazione dell'art. 8 CEDU e dell'interesse superiore del fanciullo, senza però sollevare alcuna critica formale, ma censurando piuttosto l'apprezzamento della SEM. Conseguentemente tali aspetti verranno trattati in seguito. 4.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata. 5. 5.1 Nel merito, i ricorrenti si limitano a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso la Germania alla luce del loro rapporto con il Signor C._______, violando il principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU e il principio dell'interesse superiore del fanciullo secondo l'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Nello specifico, i rapporti tra i ricorrenti e il Signor C._______ non si sarebbero mai interrotti nonostante la distanza fisica. Pertanto, dovrebbe ritenersi sussistente un nucleo familiare meritevole di tutela ai sensi degli artt. 8 CEDU e 3 CDF. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.3 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, segnatamente l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 5.3.2 5.3.2.1 Nel caso concreto, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. In Germania, i ricorrenti hanno inoltre ottenuto la protezione internazionale a fronte della loro qualità di rifugiati. Essi possono quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). In particolare, essi potranno godere di diritti quali l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In questo senso essi potranno rivolgersi alle competenti autorità tedesche per far valere i diritti che spettano loro, rispettivamente, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, potranno adire i tribunali tedeschi e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 5.3.2.2 5.3.2.2.1 Il Tribunale non rileva nemmeno una violazione dell'art. 8 CEDU, con la conseguenza che l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera del Signor C._______. La questione dell'interesse superiore del minore verrà invece analizzata sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2). Orbene, l'art. 8 CEDU protegge anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In assenza di un matrimonio validamente contratto, occorre esaminare se la persona interessata intrattenga una relazione stabile con il partner, tale da giustificare il riconoscimento di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-4522/2024 del 25 luglio 2024 consid. 7.3.5.1 con ulteriore rif. cit.). La nozione di "famiglia" prevista dall'articolo 8 CEDU non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimonio, ma può estendersi anche a legami "famigliari" de facto, qualora le parti convivano al di fuori di qualsiasi legame coniugale (cfr. Corte EDU, Moretti e Benedetti contro Italia del 27 aprile 2010, 16318/07, §45). 5.3.2.2.2 Nello specifico, il Tribunale rileva anzitutto che il matrimonio religioso avvenuto in D._______ non può essere riconosciuto in Svizzera (art. 45 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 [LDIP, RS 291]). Agli atti non risultano inoltre esservi riscontri documentali volti a comprovare un imminente matrimonio civile in Svizzera, essendosi la ricorrente unicamente limitata a produrre la lista dei documenti richiesti da parte dell'Ufficio di Stato civile per la richiesta di preparazione al matrimonio (cfr. atto TAF n. 3) (cfr. in questo senso la sentenza del TAF F-5937/2025 del 14 agosto 2025 consid. 3.3.2). 5.3.2.2.3 In assenza di un valido vincolo matrimoniale, occorre ancora esaminare se gli interessati e il Signor C._______ possano vantare una relazione stretta ed effettiva tutelata dall'art. 8 CEDU. In proposito, lo straniero deve comprovare, non solo la presenza di una "relazione" stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure esistere, per quest'ultima, un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1), nonché dimostrare come non gli sia possibile rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). 5.3.2.2.4 Nel caso di specie, risulta che i partner vivano separati da ormai tre anni e che gli insorgenti si sarebbero recati in Svizzera solo alcune volte a far visita al Signor C._______ in ragione del suo stato di salute, mantenendo per il resto esclusivamente contatti telefonici. Peraltro, non emergono motivi oggettivi idonei a giustificare tale separazione, la quale appare piuttosto riconducibile a una scelta volontaria intervenuta quando il Signor C._______ sarebbe stato fatto scendere dal treno diretto verso la Germania. È inoltre da osservare che, qualora avessero realmente inteso condurre una vita comune, gli insorgenti avrebbero potuto richiedere un ricongiungimento familiare ai sensi della LStrl. Alla luce di tali circostanze, non può pertanto ritenersi sussistente tra i ricorrenti e il Signor C._______ una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che dalle dichiarazioni dell'interessata emerge la volontà di stabilirsi in Svizzera insieme alla propria famiglia. Ne consegue che il suo reale intento appare essere quello di richiedere un ricongiungimento familiare, e non quello di ottenere l'esame della propria domanda d'asilo. In tal senso, può pertanto essere preteso che i ricorrenti si rivolgano alle competenti autorità svizzere per inoltrare la richiesta di ricongiungimento familiare e che essi attendano l'esito di tale procedura in Germania. Invero, la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e non può in alcun caso essere utilizzata per aggirare i disposti legali della LStrI (cfr. sentenze del TAF D-805/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 5.1.2.3; E-5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1). 5.3.2.3 In esito, non si può ammettere che gli interessati saranno confrontati con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposti a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 5.4 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). 5.4.3 Nel caso concreto, tenuto conto dei problemi di salute che emergono dagli atti di causa, il Tribunale giudica che la situazione medica degli insorgenti non è ostativa ad un trasferimento verso la Germania dal profilo della sua esigibilità (art. 83 cpv. 4 LStrI). Infatti, le affezioni emerse non risultano essere di una gravità tale da porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute degli interessati a breve termine in caso di ritorno in Germania, dove l'infrastruttura medica è notoriamente sufficiente per curare le malattie addotte (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. ex plurimis sentenza del TAF D-5792/2023 del 31 ottobre 2023 pag. 10). 5.4.4 5.4.4.1 Il Tribunale non rileva infine una violazione del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 CDF. 5.4.4.2 Secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, l'interesse superiore del fanciullo, derivante in particolare dall'art. 3 par. 1 CDF, può risultare ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del minore, e rendere tale misura inesigibile. I criteri da esaminare, nel quadro di una ponderazione degli interessi, sono: l'età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione), l'impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime, lo stato e le prospettive del suo sviluppo e della sua formazione scolastica, rispettivamente professionale, il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). 5.4.4.3 Nel caso concreto, il benessere del figlio non risulta essere compromesso in caso di rientro in Germania, avendo egli vissuto la quasi totalità della sua esistenza con la madre in detto Paese, la quale potrà continuare ad occuparsi di lui sia dal profilo educativo che affettivo. A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva inoltre che l'allontanamento del ricorrente in Germania non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il padre, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità di visitarlo in Svizzera, essendo l'interessato beneficiario di uno statuto di rifugiato in Germania, e quindi potendo richiedere il rispettivo titolo di viaggio (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 8.4.5). 5.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità tedesche hanno accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio. 5.6 Per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi). 5.7 In esito, la richiesta di giudizio tendente alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera va respinta poiché infondata.

6. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

8. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione