Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 4.1 Il ricorrente propone nel suo ricorso, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. In tal senso, egli ritiene come l'autorità inferiore avrebbe dovuto considerare, ai fini di un accertamento completo ed esatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; e per il suo contenuto cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), la predisposizione delle pratiche matrimoniali effettuate dalla compagna presso il comune di M._______, ciò di cui la detta autorità non avrebbe invece tenuto conto nella valutazione effettuata ai sensi dell'art. 8 CEDU.
E. 4.2 Ora, al contrario di quanto motivato dall'insorgente nel suo gravame, si evince in modo limpido dalla decisione avversata, come l'autorità sindacata abbia rettamente tenuto conto nell'analisi effettuata, anche specificatamente sul punto dell'ammissibilità della misura e della valutazione dell'art. 8 CEDU, della volontà espressa dall'insorgente e dalla compagna di voler ufficializzare la loro unione in Svizzera con un matrimonio, introducendo delle pratiche in tal senso (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 5, pag. 7 e pag. 10). Il fatto poi che l'autorità inferiore sia giunta ad una conclusione differente da quella espressa dall'insorgente nel ricorso, riguarda una questione di merito e non formale, e verrà pertanto esaminata dappresso.
E. 4.3 La censura formale mossa dal ricorrente nei confronti del provvedimento avversato, del tutto pretestuosa, deve quindi essere integralmente respinta. Non esiste di conseguenza alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM.
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore nella decisione avversata, il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 5.2 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stata riconosciuta dalla Grecia lo statuto di rifugiato e che egli è in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al (...) (cfr. n. 17/1). Tali circostanze sono peraltro state confermate pure dall'insorgente (cfr. n. 22/7, D1, pag. 1 seg.). Altresì, le autorità elleniche hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. n. 17/1).
E. 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
E. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 6.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Invero, a differenza di quanto il ricorrente argomenta nel suo gravame (cfr. ricorso p.to III, pag. 5 e p.to IV, pag. 7 seg.), come si vedrà di seguito, la relazione che egli intrattiene con C._______, con la quale non coabita, non può essere considerata come stretta ed effettiva ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. infra consid. 7.3.5). Pertanto, egli non può pretendere all'ottenimento di un permesso di soggiorno sulla base della predetta disposizione, mancando una delle tre condizioni cumulative predisposte dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Essendo l'autorità inferiore giunta correttamente alla conclusione che l'art. 8 CEDU non fosse ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Grecia (cfr. p.to III/1, pag. 10 seg. della decisione avversata; infra consid. 7.3.5), non si ravvede come la stessa avrebbe dovuto procedere oltre, come sostenuto dal ricorrente nel gravame, valutando ancora il diritto potenziale dell'interessato al rilascio di un permesso di soggiorno, non adempiendo chiaramente lo stesso le condizioni per l'ottenimento del medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_81/2016 del 15 febbraio 2016 consid. 6.1 con ulteriore rif. cit.; DTAF 2013/37 consid. 4.5 a contrario). Del resto, allo stato attuale, l'interessato segnatamente non essendo sposato e non coabitando con C._______, non può di certo pretendere all'ottenimento né di un permesso di dimora ex art. 44 LStrI (RS 142.20), né men che meno prevalersi legittimamente dell'applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi (per l'applicazione di tale disposizione cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-1093/2023 del 9 marzo 2023 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti citati). Le censure mosse al provvedimento avversato in tal senso, risultano pertanto del tutto ingiustificate e devono essere in toto respinte.
E. 6.3 Pertanto, la decisione della SEM, che pronuncia l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera è fondata ed il Tribunale è tenuto a confermarla.
E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la predetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione d'insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 7.3.2 Altresì, come già osservato sopra (cfr. consid. 5.1), giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 11.2).
E. 7.3.3 Nel suo gravame l'insorgente, invocando la violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), si prevale dell'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia (cfr. p.to IV, pag. 10 del ricorso). In sostanza egli sostiene, citando alcuni rapporti di organizzazioni non governative ([...], [...] e [...]), come questi confermerebbero quanto da egli dichiarato in merito alle difficoltà che si riscontrerebbero in Grecia, segnatamente di accesso a corsi di formazione, all'alloggio, al mercato del lavoro ed alle cure mediche per i beneficiari di protezione internazionale (cfr. ricorso p.to IV, pag. 8 segg.). A tutto ciò si aggiungerebbe che coloro che farebbero rientro in Grecia da un Paese europeo non avrebbero accesso alle poche misure di assistenza di cui avrebbero beneficiato in precedenza e non riceverebbero alcuna informazione in merito alle procedure amministrative da intraprendere o all'accesso ai loro diritti. Pertanto, al momento attuale, rientrare nelle condizioni di criticità del sistema di accoglienza ellenico, comporterebbe per il ricorrente dover patire nuovamente quanto vissuto nel suo precedente soggiorno greco. Proseguendo, egli ritiene come nella sua fattispecie non vi sarebbero delle circostanze particolarmente favorevoli per poterlo rinviare in Grecia, in quanto non disporrebbe di una rete sociale e non avrebbe competenze linguistiche adeguate. Inoltre non beneficerebbe di alcuna formazione scolastica che gli darebbe un vantaggio nel mercato del lavoro ellenico. Peraltro, anche dopo aver ricevuto lo statuto di rifugiato, non gli sarebbe stato possibile trovare sul suolo ellenico un alloggio ed un lavoro. Invero, nonostante i suoi sforzi ed il possesso di documenti, egli avrebbe reperito soltanto un lavoro nell'ambito (...), senza regolare contratto, come pure un appartamento in subaffitto anch'esso senza contratto con altri (...) connazionali, che avrebbe pagato lui per non essere costretto a vivere in strada. Tuttavia, nel caso egli dovesse tornare in Grecia, non vi sarebbe la possibilità di accertare che egli non verserebbe nelle medesime condizioni degradanti già vissute o addirittura peggiori. Concernente poi il fatto che egli non si sia rivolto alle autorità greche o alle associazioni caritatevoli presenti sul suolo ellenico, egli osserva come si sarebbe trovato in una situazione insormontabile a causa della barriera linguistica, non conoscendo la lingua greca, come neppure i suoi diritti. Altresì, le associazioni caritatevoli, come pure programmi come "Helios" - citato dall'autorità inferiore nella decisione avversata - non sarebbero per nulla pubblicizzati, e pertanto risulterebbero di difficile accesso.
E. 7.3.4.1 Occorre dunque determinare se, tenuto conto della situazione generale in Grecia e delle circostanze personali proprie del ricorrente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli si ritroverà esposto ad un rischio reale di subire, come lo sostiene nel suo ricorso, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni internazionali in caso di allontanamento verso il suddetto Paese.
E. 7.3.4.2 Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non sarebbe interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese dove la sua situazione economica sarebbe peggiore che nello Stato contraente che la espelle, non risulta essere sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadine di tale Stato ed alle quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente al fine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85). Sempre secondo la CorteEDU, uno Stato può impegnare la sua responsabilità dal profilo dell'art. 3 CEDU - ciò che renderebbe l'esecuzione dell'allontanamento contrario a tale disposizione - quando pone, con le sue azioni o omissioni, un richiedente l'asilo totalmente dipendente dall'assistenza pubblica, nell'impossibilità di godere in pratica dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai suoi bisogni essenziali, facendolo cadere in una situazione d'indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana (cfr. le sentenze della CorteEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 27 segg.; Tarakhel contro Svizzera [Grande Camera] del 4 novembre 2014, 29217/12, par. 95 segg.; M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09, par. 250 segg. e par. 263). Al contrario, in assenza di considerazioni umanitarie eccezionalmente imperiose, il fatto che nel caso d'espulsione il richiedente andrebbe incontro ad una degradazione importante delle sue condizioni di vita materiali e sociali, non è di per sé sufficiente per comportare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. le sentenze della CorteEDU Mohammed Hussein precitata, par. 71; Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07, par. 281-292; N. contro Regno Unito precitata, par. 42; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.5.1).
E. 7.3.4.3 Il Tribunale non misconosce le informazioni risultanti dai rapporti di più organizzazioni non governative ed organismi, anche menzionati nel ricorso dall'insorgente, relative alla situazione dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, anche se le misure di protezione di cui beneficiano i richiedenti l'asilo non sono più applicabili al ricorrente dal momento in cui gli è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, la Grecia resta per lo meno tenuta, in rispetto al diritto europeo applicabile, ad assumere i suoi obblighi, tra i quali si annoverano segnatamente l'accesso ad un impiego, all'eduzione, alla protezione sociale e alle cure mediche, e di farne beneficiare al ricorrente alle medesime condizioni che i suoi cittadini. La Grecia è inoltre tenuta ad assicurargli l'accesso ad un alloggio e alla libertà di circolazione all'interno del suo territorio, a condizioni equivalenti a quelle concesse a cittadini di Stati terzi risiedenti legalmente nel Paese (cfr. capitolo VII della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011, di seguito: direttiva qualificazione]). Questa giurisprudenza costante, è stata anche confermata più recentemente dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 (consid. 9.1). Nella precitata sentenza, il Tribunale ha proceduto ad un'analisi approfondita della situazione dei beneficiari di una protezione internazionale in Grecia, fondata su una pluralità di fonti attuali, affidabili e pertinenti (cfr. sentenza precitata, consid. 8 segg.). Al termine di tale esame, il Tribunale ha confermato la sua giurisprudenza, secondo la quale non si può concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovano in questo paese, in modo generale (ed indipendentemente dalla fattispecie) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o di carenza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana. I problemi conosciuti e le lacune constatate, pure citate parzialmente nel ricorso dall'insorgente, non hanno quindi un'ampiezza tale che permetterebbero di dedurre che tale Paese, per principio, non avrebbe la volontà o la capacità di riconoscere ai beneficiari di una protezione internazionale i diritti e le prerogative che a loro appartengono, rispettivamente che questi non potrebbero ottenerli per la via giudiziaria (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale succitata consid. 11.2; cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-525/2023 del 13 giugno 2024 consid. 6.5.4, E-2028/2024 del 5 giugno 2024 consid. 5.5.4). Le succitate constatazioni, non impediscono al ricorrente di stabilire che, nel suo caso specifico, l'esecuzione del suo allontanamento è inammissibile. Tuttavia, dovrà apportarne la dimostrazione, rispetto alla sua situazione personale.
E. 7.3.4.4 Nella presente disamina, il ricorrente non ha dimostrato che durante il suo soggiorno in Grecia, quale beneficiario dello statuto di rifugiato, si sarebbe trovato in una situazione di privazione materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Invero, per quanto menzionato già in precedenza, il Tribunale non misconosca che le condizioni per trovare un alloggio ed un lavoro siano difficili in Grecia, tuttavia come da sue dichiarazioni, ripetute anche nel suo ricorso, egli non si sarebbe rivolto ad alcuna autorità greca o organizzazione d'aiuto presente sul suolo ellenico, dopo aver ottenuto lo statuto di rifugiato. Da suoi asserti, egli avrebbe difatti vissuto, dopo l'ottenimento della protezione internazionale in Grecia, per (...) mesi ad G._______, in subaffitto, pagando di tasca propria, con i proventi del lavoro in nero effettuato quale (...) (cfr. n. 22/7, D3 segg., pag. 2 seg.). Il fatto che egli non conoscesse la lingua greca o ancora i suoi diritti, o che le associazioni caritatevoli ed i programmi presenti sul suolo ellenico sarebbero di difficile accesso in quanto non pubblicizzate, come sostenuto nel ricorso, non risultano ragioni sufficienti per scusare il ricorrente, di non aver intrapreso alcun passo per rivolgersi almeno alle organizzazioni caritative presenti sul posto, che possono per lo meno servire quali intermediarie per le procedure amministrative (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3). Pertanto, egli non ha in alcun modo dimostrato di aver esaurito tutte le possibilità di far valere i suoi diritti. Inoltre, anche se la situazione sul mercato del lavoro è difficile, non vi sono indizi agli atti né apportati con il ricorso, che l'insorgente non possa assicurarsi in Grecia il suo sostentamento o perlomeno trovarvi un sostegno. Difatti, a differenza di quanto vorrebbe far credere il ricorrente nel suo gravame, pur non conoscendo la lingua greca, egli dispone invece di buone conoscenze della lingua inglese, ha effettuato (...) anni di scuola nel suo Paese d'origine, ed è stato in misura di assicurarsi un alloggio allorché era in Grecia, nonché di assumersi i costi di un test di depistaggio dell'HIV e le spese del viaggio aereo per giungere in B._______ (cfr. n. 22/7, D5 segg., pag. 2 segg.). Egli è stato pertanto in grado di sopperire ai suoi bisogni, senza richiedere alcun aiuto alle autorità greche o ai vari organismi ed enti presenti sul suolo ellenico (cfr. n. 22/7, D10, pag. 3; D15, pag. 3; D18, pag. 3; D19, pag. 3). Nulla permette quindi agli atti di ritenere, come ha invece argomentato per la prima volta nel suo ricorso l'insorgente, che egli sarebbe stato "sbattuto in strada una volta ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, nonostante le sue richieste di dargli un po' di tempo per organizzarsi" (cfr. ricorso, p.to IV, pag. 10). Allegazioni queste ultime per nulla supportate da elementi concreti e sostanziati e perfino incoerenti rispetto a quanto da lui asserito durante il suo colloquio del (...) giugno 2024 (cfr. n. 22/7, D3 segg., pag. 2), e per questo motivo non credibili.
E. 7.3.4.5 Inoltre, il ricorrente è ancora giovane ed in salute - non essendovi alcun documento medico all'incarto né elementi apportati con il ricorso che andrebbero nel senso contrario (cfr. anche n. 22/7, D1, pag. 1, dove il ricorrente ha dichiarato di stare bene di salute e infra consid. 7.4.3). Il suo stato valetudinario non risulta pertanto ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento giusta l'art. 3 CEDU, al senso restrittivo della giurisprudenza topica applicabile in materia (cfr. sentenze CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o ancora che non gli permetterebbe di esercitare un'attività lavorativa.
E. 7.3.4.6 Sulla scorta di quanto precede, non si può quindi considerare il ricorrente come una persona particolarmente vulnerabile e sprovvista di risorse per poter sopperire ai suoi bisogni ed a far valere i suoi diritti in Grecia. Certo, le sue condizioni di vita materiali su suolo ellenico, quale beneficiario della protezione internazionale, possono essere più precarie rispetto a quelle abituali delle persone riconosciute quali rifugiate in Svizzera. Tuttavia, il ricorrente non ha stabilito che, oggettivamente e secondo ogni probabilità, il suo ritorno in Grecia, lo condurrebbe irrimediabilmente ad uno stato di privazione e di abbandono completo, che implicherebbe in particolare una degradazione grave del suo stato di salute, all'invalidità o alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). Difatti, nessun elemento serio e concreto permette di ritenere che al suo ritorno in Grecia, egli si troverebbe confrontato all'indifferenza sia delle autorità sia di tutte le organizzazioni non governative, presenti sul posto che sono suscettibili di venire in suo aiuto e che non risulta che il ricorrente abbia mai sollecitato neppure in passato. Né dall'incarto né dalle allegazioni del ricorrente, anche ricorsuali, traspaiono quindi degli elementi che facciano giungere alla conclusione che esistano, in casu, delle considerazioni umanitarie imperiose ostative all'esecuzione del suo allontanamento verso lo Stato di destinazione, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o ancora all'art. 4 CartaUE.
E. 7.3.5 L'interessato sostiene inoltre che un suo rinvio in Grecia, sarebbe contrario alla protezione della sua vita famigliare e privata ai sensi dell'art. 8 CEDU, che lo priverebbe di mantenere e realizzare la vita famigliare con la compagna C._______ - con la quale vorrebbe sposarsi ed avrebbe intrapreso dei passi in tal senso in Svizzera - nonché risulterebbe un'ingerenza nella sua vita privata, di mantenere delle relazioni con le persone che fanno parte della sua esistenza, ovvero la compagna ed i suoi fratelli viventi in Svizzera.
E. 7.3.5.1 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, per opporsi all'eventuale separazione dalla sua famiglia, purché intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1 e le referenze citate). Da giurisprudenza costante, le relazioni che rientrano nella protezione dell'art. 8 CEDU, sono soprattutto quelle concernenti la famiglia nucleare, ovvero quelle che esistono tra coniugi così come tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli, ma anche tra fratelli e sorelle) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1 con ulteriori rif. cit.; sentenza della CorteEDU, Moretti e Benedetti contro Italia del 27 aprile 2010, 16318/07, § 46). Riservate delle circostanze particolari, dei concubini non possono quindi invocare validamente l'art. 8 CEDU. Invero, una relazione stretta ed effettiva ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU è in principio presunta nel caso di rapporti intrattenuti nel quadro di una famiglia nel senso stretto (famiglia detta "nucleare" o "Kernfamilie"), ovvero quella che esiste tra coniugi e tra genitori e figli minori che vivono assieme (cfr. in tal senso DTF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il suo partner che giustifichi d'ammettere un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale D-3853/2022 del 23 marzo 2023 consid. 6.7.4 con ulteriore rif. cit.). La CorteEDU, nella sua giurisprudenza, ripresa anche dallo scrivente Tribunale, per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio è equiparabile ad una "vita familiare", tiene conto di un certo numero d'elementi, come il fatto di sapere se la coppia viva assieme, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia [Grande Camera] del 2 novembre 2010, n. 3976/05, §10; cfr. anche DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 e rif. cit.). Il Tribunale federale ha ritenuto che, a tali condizioni, una relazione tra concubini che non aveva stabilito l'esistenza d'indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente, non poteva essere assimilabile ad una vita familiare ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU, a meno dell'esistenza di circostanze particolari che provino la stabilità e l'intensità della loro relazione, come l'esistenza di bambini in comune o una durata molto lunga della vita in comune (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_722/2019 del 2 settembre 2019 consid. 4.1 e giurisprudenza citata; 2C_81/2016 del 15 febbraio 2016 consid. 6.1; 2C_196/2014 del 19 maggio 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1; cfr. anche DTAF 2012/4 consid. 3.3.3; sentenza del Tribunale D-3853/2022 del 23 marzo 2023 consid. 6.7.4). In linea generale, è necessario che le relazioni tra concubini possano, per la loro natura e la loro stabilità, essere assimilabili ad una vera unione coniugale per beneficiare della protezione dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_162/2018 del 25 maggio 2018 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
E. 7.3.5.2 Tornando al caso di specie, per quanto il ricorrente abbia indicato di essere costantemente in contatto con C._______ e di averla incontrata da quando sarebbe giunto in Svizzera, così come di essere rimasto al suo domicilio per il primo giorno in cui è giunto su suolo elvetico (cfr. n. 22/7, D33, pag. 4), salvo quest'unico giorno, non ha mai coabitato con la medesima dall'inizio della loro relazione. L'inizio a partire dal (...) del 2022 ed il mantenimento della loro relazione praticamente esclusivamente per telefono, peraltro anche discontinua nel tempo - del resto circostanze per nulla dimostrate da elementi concreti e probanti - non è neppure dimostrativa di un legame stretto ed effettivo della loro relazione. Inoltre i due non risultano avere dei figli in comune né che si aiutino finanziariamente. Le fotografie che raffigurerebbero il ricorrente con C._______ in atteggiamenti affettuosi e con altre persone (cfr. n. 20/3), non sono in grado di mutare tale conclusione. Il fatto poi che gli interessati abbiano l'intenzione di sposarsi, come pure iniziato le pratiche in vista di un matrimonio civile presso le autorità svizzere, non è in alcun modo determinante, al contrario di quanto vorrebbe far credere il ricorrente nelle sue argomentazioni ricorsuali. Invero, l'eventuale celebrazione del loro matrimonio civile, non appare come imminente, in quanto né le pratiche per la sua tenuta sono state ultimate né la data della celebrazione risulta essere stata fissata. Quest'ultima è del resto del tutto aleatoria, in quanto dipendente dalla comunicazione della chiusura della procedura preparatoria, quest'ultima a sua volta dipendente dal deposito di una domanda d'inizio della procedura preparatoria, con tutti i documenti necessari, e di un'eventuale autentificazione dei documenti stranieri. Il ricorrente, con la produzione con il ricorso di un estratto di un formulario per la domanda di matrimonio al (...) del K._______, come pure con l'inoltro con lo scritto del 23 luglio 2024 del messaggio elettronico del 17 luglio 2024 dell'(...) di L._______, non è di certo riuscito nell'intento di provare né che effettivamente le pratiche per la procedura di matrimonio siano effettivamente iniziate, né men che meno l'imminenza del suo matrimonio con C._______ Per il resto, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche il Tribunale ritiene come l'insorgente possa proseguire la sua relazione anche dalla Grecia, rimanendo in contatto telefonico, tramite (...), o altro social media con C._______, come pure gli stessi possano incontrarsi con dei brevi soggiorni in Svizzera o in Grecia, essendo entrambi beneficiari dello statuto di rifugiato, nonché proseguire in questo modo anche le pratiche matrimoniali, se questo fosse il loro desiderio. In tal senso, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo gravame, non v'è alcun intralcio irrimediabile alla continuazione della sua relazione privata, così come di un'eventuale vita famigliare futura in comune, con C._______ Peraltro, si rammenta come il deposito di una domanda d'asilo in Svizzera, non possa servire per circuire la legislazione sugli stranieri, procedere che risulterebbe altrimenti qualificabile quale abuso di diritto.
E. 7.3.5.3 Sulla scorta di tutti gli elementi succitati, il ricorrente non può prevalersi validamente dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con C._______ e quindi neppure dell'art. 8 CEDU. In tal senso, occorre ancora evidenziare come la decisione della SEM, a prescindere dalla verosimiglianza della relazione amorosa tra il ricorrente ed C._______ - questione che il Tribunale non intende porre in discussione - risulta essere pertanto corretta ed in linea con la giurisprudenza succitata, a differenza di quanto argomentato dall'insorgente nel suo ricorso. L'esecuzione del suo allontanamento, risulta pertanto essere ammissibile in relazione alla suddetta norma.
E. 7.3.5.4 Infine, per quanto attiene alla relazione che lo legherebbe ai fratelli presenti in Svizzera, a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera - o ancora dell'effettivo legame fraterno tra i medesimi, che il Tribunale alla stessa stregua della SEM non ha elementi per mettere in dubbio - il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudicherebbe un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito ad uno dei suoi membri famigliari che soggiornano o risiedono in Svizzera, rispettivamente che sia lui a beneficiare di una tale assistenza da parte loro. Invero, al di là di un legame affettivo fraterno, non è in alcun modo rilevabile che esista tra il ricorrente ed i membri famigliari viventi in Svizzera un particolare legame di dipendenza ai sensi della giurisprudenza topica testé citata (cfr. supra consid. 7.3.5.1). Fra l'altro, anche con i medesimi, egli potrà mantenere se lo desidera contatti telefonici o tramite social media, o anche di persona con visite brevi in Svizzera da parte sua o in Grecia da parte dei suoi famigliari. In tal senso, non si ravvisa quindi neppure alcuna violazione dell'art. 8 CEDU, né dal profilo della vita familiare, né da quello della vita privata.
E. 7.3.6 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). Con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, anche di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 [cause congiunte] del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3).
E. 7.4.2 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva innanzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 8-9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 7.3.4.3 seg.). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. consid. 7.3.4.3), non ci sono indizi nella fattispecie che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. Le criticità del sistema sociale ed economico greco, anche citate nel ricorso, non risultano difatti ostative, di per sé sole, in quanto non sono in grado di realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non sono atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 7.4.3 Infine, riguardo al suo stato di salute, il ricorrente nel corso della sua procedura dinnanzi all'autorità inferiore ha riferito di essere in buona salute (cfr. n. 22/7, D1, pag. 1). Nemmeno dagli atti all'inserto sono evincibili delle problematiche mediche, né del resto con il ricorso egli ne ha fatte valere. Pertanto, si può partire dall'assunto, che neppure da questo profilo esistano degli ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento.
E. 7.4.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.5 Visto quanto sopra rilevato, sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene che il ricorrente sia una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Non vi era pertanto alcuna necessità, come suggerito invece nel ricorso, che la SEM analizzasse in specie l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11).
E. 7.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
E. 8 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che, il ricorso va respinto.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4522/2024 Sentenza del 25 luglio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato da Viviana Lino, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 10 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2024. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 6 giugno 2024, è risultato che il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...). Per questo motivo, l'11 giugno 2024, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dell'interessato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008) e sull'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]). Le preposte autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato, in data 13 giugno 2024, in quanto gli è stato concesso lo statuto di rifugiato in Grecia il (...) ed è stato emesso il relativo permesso di soggiorno valido dal (...) al (...). A.c Il (...) giugno 2024 si è tenuto con il richiedente il colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. In occasione dello stesso, egli ha segnatamente confermato di aver ricevuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed ha riferito di aver lasciato la Grecia, in aereo, alla volta dell'B._______, il (...), munito del titolo di viaggio per rifugiati rilasciatogli dalle autorità greche. Egli ha asserito di avere in Svizzera una compagna, C._______ (dossier della SEM N [...]) - beneficiaria della qualità di rifugiato - nonché due fratelli, D._______ (dossier della SEM N [...], cittadino svizzero) e E._______ (dossier della SEM N [...], titolare di un permesso di soggiorno B) ed una sorella F._______ (dossier della SEM N [...], riconosciuta quale rifugiata e con lo statuto d'asilo in Svizzera). A seguito dell'ottenimento della protezione internazionale in Grecia, egli ha affermato di aver vissuto per (...) mesi in un campo e, dopo l'ottenimento dei documenti, si sarebbe spostato ad G._______, dove avrebbe vissuto per altri (...) mesi in subaffitto, versando (...) mensili per l'affitto e vivendo in un appartamento con altre (...) persone. Egli non avrebbe richiesto alcuna assistenza, né aiuto per delle prestazioni di sostegno o per la ricerca di lavoro alle autorità greche, o ad organizzazioni non governative o altri enti presenti sul territorio greco. Avrebbe lavorato per (...) illegalmente, quale (...), occupandosi (...). Con il salario percepito avrebbe finanziato anche il suo viaggio dalla Grecia alla Svizzera, nonché un esame volontario di depistaggio dell'HIV. Per il resto, non avrebbe avuto necessità di ricevere delle cure mediche su suolo ellenico. Questionato in merito alla relazione con la presunta compagna, ha asserito di averla conosciuta in H._______ nel (...), allorché erano vicini di casa. All'epoca tuttavia ella sarebbe stata sposata e non vi sarebbe stata alcuna relazione amorosa tra di loro. Nel (...) ella sarebbe poi partita per la Svizzera, dove vi soggiornerebbe dal (...) del (...) e nel (...) del (...) si sarebbe separata dal marito. Dal (...) del 2022 con la compagna avrebbero avuto delle conversazioni telefoniche, in quanto ella non stava bene ed era sotto pressione. Avrebbe convissuto con la partner soltanto per un giorno, allorché sarebbe giunto in Svizzera, ma sarebbe sempre in contatto con lei. Questionato in merito alla possibile non entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ai possibili motivi che si opporrebbero ad un suo allontanamento verso la Grecia, egli si è detto contrario a quest'ultimo in quanto in primo luogo non vorrebbe separarsi dalla compagna vivente in Svizzera, in quanto si amerebbero. In secondo luogo, su suolo elvetico vi sarebbero anche dei fratelli, che si sarebbero integrati e lo potrebbero aiutare. Inoltre, allorché si sarebbe trovato in Grecia, durante l'audizione che egli avrebbe fatto in lingua inglese, avrebbe riferito anche alle autorità elleniche che non voleva rimanere in Grecia, bensì che voleva riunirsi alla sua famiglia in Svizzera. Sarebbero state le autorità greche a mettergli pressione ed a forzarlo a registrarsi lì, in quanto altrimenti gli avrebbero riferito lo avrebbero rimandato in I._______, dove però egli non avrebbe voluto tornare, conoscendo già le condizioni di vita in tale Paese. Si è inoltre detto contrario alla separazione del suo incarto da quello della compagna, in quanto avrebbero l'obiettivo di sposarsi. Per il resto, egli ha asserito di essere in contatto con i fratelli in Svizzera, con i quali si vorrebbero bene, ed avrebbe incontrato per ora di persona soltanto la compagna ed un fratello che vivrebbe a J._______. A supporto dei suoi asserti ed agli atti, sono stati depositati: uno scritto del fratello del richiedente D._______ del 4 giugno 2024 dove, dopo aver ripercorso il viaggio effettuato dall'interessato, chiede che il richiedente venga attribuito al (...) o (...), quest'ultimo dove vivrebbe anche la compagna del fratello C._______, cosicché possano supportarsi a vicenda (cfr. atto della SEM n. [(...)]); copia della carta d'identità svizzera del fratello D._______; il permesso di soggiorno del fratello E._______; il permesso di soggiorno ed il contratto di locazione di C._______; il certificato di matrimonio di C._______; uno scritto di C._______ indirizzato alla SEM del 13 giugno 2024 con sei stampe di fotografie dove sono rappresentati assieme al richiedente e ad altre persone. A.d In data 10 luglio 2024 il richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione negativa della SEM dell'8 luglio 2024. B. Con decisione del 10 luglio 2024, notificata il giorno seguente (cfr. n. 27/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione della predetta misura verso la Grecia. C. Tramite il ricorso del 17 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; ed in via subordinata, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Altresì, ha richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuovo documento in copia, è stato annesso un estratto (una pagina) del formulario per la domanda di matrimonio al (...) del K._______ che avrebbe effettuato il ricorrente e C._______. D. Con scritto del 23 luglio 2024 la rappresentante legale dell'insorgente ha trasmesso copia del messaggio elettronico del 17 luglio 2024 che avrebbe inviato l'(...) di L._______ alla consulente del consultorio giuridico di M._______ che seguirebbe C._______. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 4. 4.1 Il ricorrente propone nel suo ricorso, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. In tal senso, egli ritiene come l'autorità inferiore avrebbe dovuto considerare, ai fini di un accertamento completo ed esatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; e per il suo contenuto cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), la predisposizione delle pratiche matrimoniali effettuate dalla compagna presso il comune di M._______, ciò di cui la detta autorità non avrebbe invece tenuto conto nella valutazione effettuata ai sensi dell'art. 8 CEDU. 4.2 Ora, al contrario di quanto motivato dall'insorgente nel suo gravame, si evince in modo limpido dalla decisione avversata, come l'autorità sindacata abbia rettamente tenuto conto nell'analisi effettuata, anche specificatamente sul punto dell'ammissibilità della misura e della valutazione dell'art. 8 CEDU, della volontà espressa dall'insorgente e dalla compagna di voler ufficializzare la loro unione in Svizzera con un matrimonio, introducendo delle pratiche in tal senso (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 5, pag. 7 e pag. 10). Il fatto poi che l'autorità inferiore sia giunta ad una conclusione differente da quella espressa dall'insorgente nel ricorso, riguarda una questione di merito e non formale, e verrà pertanto esaminata dappresso. 4.3 La censura formale mossa dal ricorrente nei confronti del provvedimento avversato, del tutto pretestuosa, deve quindi essere integralmente respinta. Non esiste di conseguenza alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti alla SEM. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore nella decisione avversata, il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.2 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stata riconosciuta dalla Grecia lo statuto di rifugiato e che egli è in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al (...) (cfr. n. 17/1). Tali circostanze sono peraltro state confermate pure dall'insorgente (cfr. n. 22/7, D1, pag. 1 seg.). Altresì, le autorità elleniche hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. n. 17/1). 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 6.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Invero, a differenza di quanto il ricorrente argomenta nel suo gravame (cfr. ricorso p.to III, pag. 5 e p.to IV, pag. 7 seg.), come si vedrà di seguito, la relazione che egli intrattiene con C._______, con la quale non coabita, non può essere considerata come stretta ed effettiva ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. infra consid. 7.3.5). Pertanto, egli non può pretendere all'ottenimento di un permesso di soggiorno sulla base della predetta disposizione, mancando una delle tre condizioni cumulative predisposte dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Essendo l'autorità inferiore giunta correttamente alla conclusione che l'art. 8 CEDU non fosse ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Grecia (cfr. p.to III/1, pag. 10 seg. della decisione avversata; infra consid. 7.3.5), non si ravvede come la stessa avrebbe dovuto procedere oltre, come sostenuto dal ricorrente nel gravame, valutando ancora il diritto potenziale dell'interessato al rilascio di un permesso di soggiorno, non adempiendo chiaramente lo stesso le condizioni per l'ottenimento del medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_81/2016 del 15 febbraio 2016 consid. 6.1 con ulteriore rif. cit.; DTAF 2013/37 consid. 4.5 a contrario). Del resto, allo stato attuale, l'interessato segnatamente non essendo sposato e non coabitando con C._______, non può di certo pretendere all'ottenimento né di un permesso di dimora ex art. 44 LStrI (RS 142.20), né men che meno prevalersi legittimamente dell'applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi (per l'applicazione di tale disposizione cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-1093/2023 del 9 marzo 2023 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti citati). Le censure mosse al provvedimento avversato in tal senso, risultano pertanto del tutto ingiustificate e devono essere in toto respinte. 6.3 Pertanto, la decisione della SEM, che pronuncia l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera è fondata ed il Tribunale è tenuto a confermarla. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la predetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione d'insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.3.2 Altresì, come già osservato sopra (cfr. consid. 5.1), giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 11.2). 7.3.3 Nel suo gravame l'insorgente, invocando la violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), si prevale dell'inammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia (cfr. p.to IV, pag. 10 del ricorso). In sostanza egli sostiene, citando alcuni rapporti di organizzazioni non governative ([...], [...] e [...]), come questi confermerebbero quanto da egli dichiarato in merito alle difficoltà che si riscontrerebbero in Grecia, segnatamente di accesso a corsi di formazione, all'alloggio, al mercato del lavoro ed alle cure mediche per i beneficiari di protezione internazionale (cfr. ricorso p.to IV, pag. 8 segg.). A tutto ciò si aggiungerebbe che coloro che farebbero rientro in Grecia da un Paese europeo non avrebbero accesso alle poche misure di assistenza di cui avrebbero beneficiato in precedenza e non riceverebbero alcuna informazione in merito alle procedure amministrative da intraprendere o all'accesso ai loro diritti. Pertanto, al momento attuale, rientrare nelle condizioni di criticità del sistema di accoglienza ellenico, comporterebbe per il ricorrente dover patire nuovamente quanto vissuto nel suo precedente soggiorno greco. Proseguendo, egli ritiene come nella sua fattispecie non vi sarebbero delle circostanze particolarmente favorevoli per poterlo rinviare in Grecia, in quanto non disporrebbe di una rete sociale e non avrebbe competenze linguistiche adeguate. Inoltre non beneficerebbe di alcuna formazione scolastica che gli darebbe un vantaggio nel mercato del lavoro ellenico. Peraltro, anche dopo aver ricevuto lo statuto di rifugiato, non gli sarebbe stato possibile trovare sul suolo ellenico un alloggio ed un lavoro. Invero, nonostante i suoi sforzi ed il possesso di documenti, egli avrebbe reperito soltanto un lavoro nell'ambito (...), senza regolare contratto, come pure un appartamento in subaffitto anch'esso senza contratto con altri (...) connazionali, che avrebbe pagato lui per non essere costretto a vivere in strada. Tuttavia, nel caso egli dovesse tornare in Grecia, non vi sarebbe la possibilità di accertare che egli non verserebbe nelle medesime condizioni degradanti già vissute o addirittura peggiori. Concernente poi il fatto che egli non si sia rivolto alle autorità greche o alle associazioni caritatevoli presenti sul suolo ellenico, egli osserva come si sarebbe trovato in una situazione insormontabile a causa della barriera linguistica, non conoscendo la lingua greca, come neppure i suoi diritti. Altresì, le associazioni caritatevoli, come pure programmi come "Helios" - citato dall'autorità inferiore nella decisione avversata - non sarebbero per nulla pubblicizzati, e pertanto risulterebbero di difficile accesso. 7.3.4 7.3.4.1 Occorre dunque determinare se, tenuto conto della situazione generale in Grecia e delle circostanze personali proprie del ricorrente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli si ritroverà esposto ad un rischio reale di subire, come lo sostiene nel suo ricorso, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni internazionali in caso di allontanamento verso il suddetto Paese. 7.3.4.2 Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non sarebbe interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese dove la sua situazione economica sarebbe peggiore che nello Stato contraente che la espelle, non risulta essere sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadine di tale Stato ed alle quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente al fine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85). Sempre secondo la CorteEDU, uno Stato può impegnare la sua responsabilità dal profilo dell'art. 3 CEDU - ciò che renderebbe l'esecuzione dell'allontanamento contrario a tale disposizione - quando pone, con le sue azioni o omissioni, un richiedente l'asilo totalmente dipendente dall'assistenza pubblica, nell'impossibilità di godere in pratica dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai suoi bisogni essenziali, facendolo cadere in una situazione d'indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana (cfr. le sentenze della CorteEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 27 segg.; Tarakhel contro Svizzera [Grande Camera] del 4 novembre 2014, 29217/12, par. 95 segg.; M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09, par. 250 segg. e par. 263). Al contrario, in assenza di considerazioni umanitarie eccezionalmente imperiose, il fatto che nel caso d'espulsione il richiedente andrebbe incontro ad una degradazione importante delle sue condizioni di vita materiali e sociali, non è di per sé sufficiente per comportare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. le sentenze della CorteEDU Mohammed Hussein precitata, par. 71; Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07, par. 281-292; N. contro Regno Unito precitata, par. 42; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 5.5.1). 7.3.4.3 Il Tribunale non misconosce le informazioni risultanti dai rapporti di più organizzazioni non governative ed organismi, anche menzionati nel ricorso dall'insorgente, relative alla situazione dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, anche se le misure di protezione di cui beneficiano i richiedenti l'asilo non sono più applicabili al ricorrente dal momento in cui gli è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato, la Grecia resta per lo meno tenuta, in rispetto al diritto europeo applicabile, ad assumere i suoi obblighi, tra i quali si annoverano segnatamente l'accesso ad un impiego, all'eduzione, alla protezione sociale e alle cure mediche, e di farne beneficiare al ricorrente alle medesime condizioni che i suoi cittadini. La Grecia è inoltre tenuta ad assicurargli l'accesso ad un alloggio e alla libertà di circolazione all'interno del suo territorio, a condizioni equivalenti a quelle concesse a cittadini di Stati terzi risiedenti legalmente nel Paese (cfr. capitolo VII della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011, di seguito: direttiva qualificazione]). Questa giurisprudenza costante, è stata anche confermata più recentemente dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 (consid. 9.1). Nella precitata sentenza, il Tribunale ha proceduto ad un'analisi approfondita della situazione dei beneficiari di una protezione internazionale in Grecia, fondata su una pluralità di fonti attuali, affidabili e pertinenti (cfr. sentenza precitata, consid. 8 segg.). Al termine di tale esame, il Tribunale ha confermato la sua giurisprudenza, secondo la quale non si può concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovano in questo paese, in modo generale (ed indipendentemente dalla fattispecie) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o di carenza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana. I problemi conosciuti e le lacune constatate, pure citate parzialmente nel ricorso dall'insorgente, non hanno quindi un'ampiezza tale che permetterebbero di dedurre che tale Paese, per principio, non avrebbe la volontà o la capacità di riconoscere ai beneficiari di una protezione internazionale i diritti e le prerogative che a loro appartengono, rispettivamente che questi non potrebbero ottenerli per la via giudiziaria (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale succitata consid. 11.2; cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-525/2023 del 13 giugno 2024 consid. 6.5.4, E-2028/2024 del 5 giugno 2024 consid. 5.5.4). Le succitate constatazioni, non impediscono al ricorrente di stabilire che, nel suo caso specifico, l'esecuzione del suo allontanamento è inammissibile. Tuttavia, dovrà apportarne la dimostrazione, rispetto alla sua situazione personale. 7.3.4.4 Nella presente disamina, il ricorrente non ha dimostrato che durante il suo soggiorno in Grecia, quale beneficiario dello statuto di rifugiato, si sarebbe trovato in una situazione di privazione materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Invero, per quanto menzionato già in precedenza, il Tribunale non misconosca che le condizioni per trovare un alloggio ed un lavoro siano difficili in Grecia, tuttavia come da sue dichiarazioni, ripetute anche nel suo ricorso, egli non si sarebbe rivolto ad alcuna autorità greca o organizzazione d'aiuto presente sul suolo ellenico, dopo aver ottenuto lo statuto di rifugiato. Da suoi asserti, egli avrebbe difatti vissuto, dopo l'ottenimento della protezione internazionale in Grecia, per (...) mesi ad G._______, in subaffitto, pagando di tasca propria, con i proventi del lavoro in nero effettuato quale (...) (cfr. n. 22/7, D3 segg., pag. 2 seg.). Il fatto che egli non conoscesse la lingua greca o ancora i suoi diritti, o che le associazioni caritatevoli ed i programmi presenti sul suolo ellenico sarebbero di difficile accesso in quanto non pubblicizzate, come sostenuto nel ricorso, non risultano ragioni sufficienti per scusare il ricorrente, di non aver intrapreso alcun passo per rivolgersi almeno alle organizzazioni caritative presenti sul posto, che possono per lo meno servire quali intermediarie per le procedure amministrative (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3). Pertanto, egli non ha in alcun modo dimostrato di aver esaurito tutte le possibilità di far valere i suoi diritti. Inoltre, anche se la situazione sul mercato del lavoro è difficile, non vi sono indizi agli atti né apportati con il ricorso, che l'insorgente non possa assicurarsi in Grecia il suo sostentamento o perlomeno trovarvi un sostegno. Difatti, a differenza di quanto vorrebbe far credere il ricorrente nel suo gravame, pur non conoscendo la lingua greca, egli dispone invece di buone conoscenze della lingua inglese, ha effettuato (...) anni di scuola nel suo Paese d'origine, ed è stato in misura di assicurarsi un alloggio allorché era in Grecia, nonché di assumersi i costi di un test di depistaggio dell'HIV e le spese del viaggio aereo per giungere in B._______ (cfr. n. 22/7, D5 segg., pag. 2 segg.). Egli è stato pertanto in grado di sopperire ai suoi bisogni, senza richiedere alcun aiuto alle autorità greche o ai vari organismi ed enti presenti sul suolo ellenico (cfr. n. 22/7, D10, pag. 3; D15, pag. 3; D18, pag. 3; D19, pag. 3). Nulla permette quindi agli atti di ritenere, come ha invece argomentato per la prima volta nel suo ricorso l'insorgente, che egli sarebbe stato "sbattuto in strada una volta ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, nonostante le sue richieste di dargli un po' di tempo per organizzarsi" (cfr. ricorso, p.to IV, pag. 10). Allegazioni queste ultime per nulla supportate da elementi concreti e sostanziati e perfino incoerenti rispetto a quanto da lui asserito durante il suo colloquio del (...) giugno 2024 (cfr. n. 22/7, D3 segg., pag. 2), e per questo motivo non credibili. 7.3.4.5 Inoltre, il ricorrente è ancora giovane ed in salute - non essendovi alcun documento medico all'incarto né elementi apportati con il ricorso che andrebbero nel senso contrario (cfr. anche n. 22/7, D1, pag. 1, dove il ricorrente ha dichiarato di stare bene di salute e infra consid. 7.4.3). Il suo stato valetudinario non risulta pertanto ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento giusta l'art. 3 CEDU, al senso restrittivo della giurisprudenza topica applicabile in materia (cfr. sentenze CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o ancora che non gli permetterebbe di esercitare un'attività lavorativa. 7.3.4.6 Sulla scorta di quanto precede, non si può quindi considerare il ricorrente come una persona particolarmente vulnerabile e sprovvista di risorse per poter sopperire ai suoi bisogni ed a far valere i suoi diritti in Grecia. Certo, le sue condizioni di vita materiali su suolo ellenico, quale beneficiario della protezione internazionale, possono essere più precarie rispetto a quelle abituali delle persone riconosciute quali rifugiate in Svizzera. Tuttavia, il ricorrente non ha stabilito che, oggettivamente e secondo ogni probabilità, il suo ritorno in Grecia, lo condurrebbe irrimediabilmente ad uno stato di privazione e di abbandono completo, che implicherebbe in particolare una degradazione grave del suo stato di salute, all'invalidità o alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). Difatti, nessun elemento serio e concreto permette di ritenere che al suo ritorno in Grecia, egli si troverebbe confrontato all'indifferenza sia delle autorità sia di tutte le organizzazioni non governative, presenti sul posto che sono suscettibili di venire in suo aiuto e che non risulta che il ricorrente abbia mai sollecitato neppure in passato. Né dall'incarto né dalle allegazioni del ricorrente, anche ricorsuali, traspaiono quindi degli elementi che facciano giungere alla conclusione che esistano, in casu, delle considerazioni umanitarie imperiose ostative all'esecuzione del suo allontanamento verso lo Stato di destinazione, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o ancora all'art. 4 CartaUE. 7.3.5 L'interessato sostiene inoltre che un suo rinvio in Grecia, sarebbe contrario alla protezione della sua vita famigliare e privata ai sensi dell'art. 8 CEDU, che lo priverebbe di mantenere e realizzare la vita famigliare con la compagna C._______ - con la quale vorrebbe sposarsi ed avrebbe intrapreso dei passi in tal senso in Svizzera - nonché risulterebbe un'ingerenza nella sua vita privata, di mantenere delle relazioni con le persone che fanno parte della sua esistenza, ovvero la compagna ed i suoi fratelli viventi in Svizzera. 7.3.5.1 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, per opporsi all'eventuale separazione dalla sua famiglia, purché intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1 e le referenze citate). Da giurisprudenza costante, le relazioni che rientrano nella protezione dell'art. 8 CEDU, sono soprattutto quelle concernenti la famiglia nucleare, ovvero quelle che esistono tra coniugi così come tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli, ma anche tra fratelli e sorelle) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1 con ulteriori rif. cit.; sentenza della CorteEDU, Moretti e Benedetti contro Italia del 27 aprile 2010, 16318/07, § 46). Riservate delle circostanze particolari, dei concubini non possono quindi invocare validamente l'art. 8 CEDU. Invero, una relazione stretta ed effettiva ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU è in principio presunta nel caso di rapporti intrattenuti nel quadro di una famiglia nel senso stretto (famiglia detta "nucleare" o "Kernfamilie"), ovvero quella che esiste tra coniugi e tra genitori e figli minori che vivono assieme (cfr. in tal senso DTF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il suo partner che giustifichi d'ammettere un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale D-3853/2022 del 23 marzo 2023 consid. 6.7.4 con ulteriore rif. cit.). La CorteEDU, nella sua giurisprudenza, ripresa anche dallo scrivente Tribunale, per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio è equiparabile ad una "vita familiare", tiene conto di un certo numero d'elementi, come il fatto di sapere se la coppia viva assieme, da quanto tempo e se vi sono dei bambini in comune (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia [Grande Camera] del 2 novembre 2010, n. 3976/05, §10; cfr. anche DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 e rif. cit.). Il Tribunale federale ha ritenuto che, a tali condizioni, una relazione tra concubini che non aveva stabilito l'esistenza d'indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente, non poteva essere assimilabile ad una vita familiare ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU, a meno dell'esistenza di circostanze particolari che provino la stabilità e l'intensità della loro relazione, come l'esistenza di bambini in comune o una durata molto lunga della vita in comune (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_722/2019 del 2 settembre 2019 consid. 4.1 e giurisprudenza citata; 2C_81/2016 del 15 febbraio 2016 consid. 6.1; 2C_196/2014 del 19 maggio 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1; cfr. anche DTAF 2012/4 consid. 3.3.3; sentenza del Tribunale D-3853/2022 del 23 marzo 2023 consid. 6.7.4). In linea generale, è necessario che le relazioni tra concubini possano, per la loro natura e la loro stabilità, essere assimilabili ad una vera unione coniugale per beneficiare della protezione dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_162/2018 del 25 maggio 2018 consid. 4.1 e giurisprudenza citata). 7.3.5.2 Tornando al caso di specie, per quanto il ricorrente abbia indicato di essere costantemente in contatto con C._______ e di averla incontrata da quando sarebbe giunto in Svizzera, così come di essere rimasto al suo domicilio per il primo giorno in cui è giunto su suolo elvetico (cfr. n. 22/7, D33, pag. 4), salvo quest'unico giorno, non ha mai coabitato con la medesima dall'inizio della loro relazione. L'inizio a partire dal (...) del 2022 ed il mantenimento della loro relazione praticamente esclusivamente per telefono, peraltro anche discontinua nel tempo - del resto circostanze per nulla dimostrate da elementi concreti e probanti - non è neppure dimostrativa di un legame stretto ed effettivo della loro relazione. Inoltre i due non risultano avere dei figli in comune né che si aiutino finanziariamente. Le fotografie che raffigurerebbero il ricorrente con C._______ in atteggiamenti affettuosi e con altre persone (cfr. n. 20/3), non sono in grado di mutare tale conclusione. Il fatto poi che gli interessati abbiano l'intenzione di sposarsi, come pure iniziato le pratiche in vista di un matrimonio civile presso le autorità svizzere, non è in alcun modo determinante, al contrario di quanto vorrebbe far credere il ricorrente nelle sue argomentazioni ricorsuali. Invero, l'eventuale celebrazione del loro matrimonio civile, non appare come imminente, in quanto né le pratiche per la sua tenuta sono state ultimate né la data della celebrazione risulta essere stata fissata. Quest'ultima è del resto del tutto aleatoria, in quanto dipendente dalla comunicazione della chiusura della procedura preparatoria, quest'ultima a sua volta dipendente dal deposito di una domanda d'inizio della procedura preparatoria, con tutti i documenti necessari, e di un'eventuale autentificazione dei documenti stranieri. Il ricorrente, con la produzione con il ricorso di un estratto di un formulario per la domanda di matrimonio al (...) del K._______, come pure con l'inoltro con lo scritto del 23 luglio 2024 del messaggio elettronico del 17 luglio 2024 dell'(...) di L._______, non è di certo riuscito nell'intento di provare né che effettivamente le pratiche per la procedura di matrimonio siano effettivamente iniziate, né men che meno l'imminenza del suo matrimonio con C._______ Per il resto, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche il Tribunale ritiene come l'insorgente possa proseguire la sua relazione anche dalla Grecia, rimanendo in contatto telefonico, tramite (...), o altro social media con C._______, come pure gli stessi possano incontrarsi con dei brevi soggiorni in Svizzera o in Grecia, essendo entrambi beneficiari dello statuto di rifugiato, nonché proseguire in questo modo anche le pratiche matrimoniali, se questo fosse il loro desiderio. In tal senso, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo gravame, non v'è alcun intralcio irrimediabile alla continuazione della sua relazione privata, così come di un'eventuale vita famigliare futura in comune, con C._______ Peraltro, si rammenta come il deposito di una domanda d'asilo in Svizzera, non possa servire per circuire la legislazione sugli stranieri, procedere che risulterebbe altrimenti qualificabile quale abuso di diritto. 7.3.5.3 Sulla scorta di tutti gli elementi succitati, il ricorrente non può prevalersi validamente dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con C._______ e quindi neppure dell'art. 8 CEDU. In tal senso, occorre ancora evidenziare come la decisione della SEM, a prescindere dalla verosimiglianza della relazione amorosa tra il ricorrente ed C._______ - questione che il Tribunale non intende porre in discussione - risulta essere pertanto corretta ed in linea con la giurisprudenza succitata, a differenza di quanto argomentato dall'insorgente nel suo ricorso. L'esecuzione del suo allontanamento, risulta pertanto essere ammissibile in relazione alla suddetta norma. 7.3.5.4 Infine, per quanto attiene alla relazione che lo legherebbe ai fratelli presenti in Svizzera, a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera - o ancora dell'effettivo legame fraterno tra i medesimi, che il Tribunale alla stessa stregua della SEM non ha elementi per mettere in dubbio - il ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudicherebbe un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito ad uno dei suoi membri famigliari che soggiornano o risiedono in Svizzera, rispettivamente che sia lui a beneficiare di una tale assistenza da parte loro. Invero, al di là di un legame affettivo fraterno, non è in alcun modo rilevabile che esista tra il ricorrente ed i membri famigliari viventi in Svizzera un particolare legame di dipendenza ai sensi della giurisprudenza topica testé citata (cfr. supra consid. 7.3.5.1). Fra l'altro, anche con i medesimi, egli potrà mantenere se lo desidera contatti telefonici o tramite social media, o anche di persona con visite brevi in Svizzera da parte sua o in Grecia da parte dei suoi famigliari. In tal senso, non si ravvisa quindi neppure alcuna violazione dell'art. 8 CEDU, né dal profilo della vita familiare, né da quello della vita privata. 7.3.6 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.4 7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). Con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, anche di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 [cause congiunte] del 28 marzo 2022 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3). 7.4.2 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva innanzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 8-9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 7.3.4.3 seg.). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. consid. 7.3.4.3), non ci sono indizi nella fattispecie che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. Le criticità del sistema sociale ed economico greco, anche citate nel ricorso, non risultano difatti ostative, di per sé sole, in quanto non sono in grado di realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non sono atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 7.4.3 Infine, riguardo al suo stato di salute, il ricorrente nel corso della sua procedura dinnanzi all'autorità inferiore ha riferito di essere in buona salute (cfr. n. 22/7, D1, pag. 1). Nemmeno dagli atti all'inserto sono evincibili delle problematiche mediche, né del resto con il ricorso egli ne ha fatte valere. Pertanto, si può partire dall'assunto, che neppure da questo profilo esistano degli ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento. 7.4.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.5 Visto quanto sopra rilevato, sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene che il ricorrente sia una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Non vi era pertanto alcuna necessità, come suggerito invece nel ricorso, che la SEM analizzasse in specie l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11). 7.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
8. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che, il ricorso va respinto.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: