Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a In data 25 aprile 2025 A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 29 aprile 2025 è risultato che il ricorrente era stato interpellato in Grecia in data (...) dicembre 2024, depositando domanda d'asilo il (...) dicembre 2024, e che in data (...) febbraio 2025 aveva ricevuto protezione. A.c In data 2 maggio 2025 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnata della Regione (...). A.d Con scritto del 12 maggio 2025, il richiedente ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore), per il tramite della sua rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-6). A.e In data 14 maggio 2025 egli è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA). Nel corso della stessa al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso la Grecia, in merito alla minore età ed in merito al suo stato di salute. A.f Con scritto del 21 maggio 2025, il rappresentante legale del ricorrente ha richiesto lo svolgimento di una perizia medico legale volta all'accertamento dell'età del suo assistito. A.g In data 23 maggio 2025 la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) in (...) (con contestazione). A.h In data 26 maggio 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di presa a carico del richiedente in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.i In data 4 luglio 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato, poiché gli è stato concesso lo statuto di rifugiato in data (...) febbraio 2025 ed ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2025 al (...) febbraio 2028. A.j In data 9 settembre 2025 il richiedente, per il tramite della sua rappresentanza legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 5 (recte: 8) settembre 2025. A.k In corso di procedura l'interessato è stato sottoposto a visite mediche. B. Con decisione datata 9 settembre 2025, notificata all'interessato il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Grecia, incaricando il cantone B._______ con l'esecuzione della misura. C. Con ricorso inoltrato in data 17 settembre 2025, l'interessato è insorto dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo al suo annullamento ed alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine al rinvio degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; con contestuale richiesta processuale di esenzione dal versamento delle spese processuali, compreso il relativo anticipo.
Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso l'insorgente, seppur abbia formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso p. 12), ha al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. id.).
E. 5 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
E. 6.1 In sede di PA-RMNA, l'interessato ha dichiarato di essere nato il (...) secondo il calendario afghano, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano, e di avere (...) anni (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.06). Egli ha riferito di conoscere la propria data di nascita grazie alla tessera di vaccinazione ricevuta alla nascita e della quale possiede una foto sul proprio telefono (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.06). Interrogato in merito a tale tessera, ha indicato che su di essa figura la data del (...), che egli considera corrispondente alla propria data di nascita. Ha precisato di non saper leggere, ma di aver appreso la data da amici e, più recentemente, dalla sua ragazza, che si troverebbe a C._______ (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.06). Sempre grazie ad un amico sarebbe riuscito a compilare il modulo per la registrazione consegnatogli al suo arrivo al Centro Federale d'Asilo (CFA) di D._______. Il richiedente ha dichiarato di non essere mai andato a scuola, spiegando che, dopo l'uccisione del padre da parte dei Mullah del villaggio, avrebbe dovuto lavorare come pastore per sostenere la famiglia (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.17.04). Infine, ha riferito che dopo il rilascio del permesso e l'obbligo di lasciare il centro nel quale risiedeva in Grecia, non avrebbe più ricevuto alcun sostegno. Ha dichiarato di aver deciso di venire in Svizzera perché la sua ragazza si trova qui e perché desidera costruire con lei una vita e una famiglia (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.06). In seguito, l'interessato ha ribadito di essere nato il (...) e di non essere in grado di fornire ulteriori documenti d'identità poiché la propria tazkira sarebbe rimasta in possesso della madre, mentre gli altri suoi effetti personali li avrebbe persi durante il viaggio in Europa (cfr. atto SEM 14/13, pti. 1.06, 8.01). Per quanto riguarda la diversa data di nascita dichiarata alle autorità greche, l'interessato non ha negato di aver fornito un'età da maggiorenne, ma ha spiegato che tale scelta sarebbe stata motivata dalla necessità di ottenere il permesso di soggiorno e di poter lasciare il centro d'accoglienza, altrimenti riservato ai minori (cfr. atto SEM 14/13, pto. 8.01). Egli ha infine osservato che un suo eventuale rinvio in Grecia non sarebbe sostenibile, poiché in detto Paese non avrebbe avuto accesso né all'istruzione né al lavoro, né avrebbe ricevuto alcun sostegno materiale da parte delle autorità. La rappresentante legale, richiamando la tessera vaccinale presentata, ha sottolineato la coerenza tra le dichiarazioni dell'interessato e la data (...) ivi indicata, chiedendo pertanto che l'età venga accertata mediante perizia medico legale.
E. 6.2 Nella decisione avversata, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti non emergerebbero elementi sufficienti a ritenere che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non garantendo la necessaria protezione o esponendo il ricorrente a condizioni di vita disumane, né che egli potrebbe trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale per circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. Inoltre, la SEM ha rilevato che dagli atti non risulterebbe che il ricorrente si sia rivolto alle autorità greche per ottenere alloggio, sostegno o lavoro, e non vi sarebbero pertanto prove concrete che tali diritti gli sarebbero stati negati. In merito all'esigibilità dell'allontanamento, la SEM ha innanzitutto rilevato che il richiedente non avrebbe reso verosimile la sua minore età, avendo fornito dichiarazioni incongruenti, imprecise e inconsistenti. Ha rimproverato altresì al ricorrente di aver violato il suo obbligo di collaborare, in quanto non avrebbe consegnato alcun documento originale atto a comprovare la sua identità. L'autorità inferiore, avendo nel corso della procedura modificato la data di nascita in (...), ha pertanto ritenuto che non vi fosse la necessità di ulteriori accertamenti per valutare l'esigibilità del suo rinvio in Grecia in relazione alla presenza di un membro della sua famiglia, di un tutore o di una struttura di accoglienza specifica per minorenni. In merito alla presenza della compagna dell'interessato in Svizzera, la SEM ha rilevato che la loro relazione non sarebbe da considerarsi né come stretta, né come effettiva, motivo per il quale un suo trasferimento in Grecia non costituirebbe una violazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). La SEM ha altresì rammentato che tale Paese garantirebbe l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sociale, all'istruzione e all'alloggio secondo la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), nonché alle cure mediche tramite il sistema sanitario nazionale, compreso l'accesso a diversi programmi di sostegno. Oltre a ciò, in Grecia vi sarebbero diverse organizzazioni caritatevoli alle quali il ricorrente potrebbe chiedere un aiuto temporaneo. Pertanto, spetterebbe al medesimo far valere i propri diritti direttamente presso le autorità competenti, incluse eventuali vie legali, qualora dovesse riscontrare difficoltà. Per quanto concerne invece la situazione medica del richiedente, l'autorità inferiore ha rilevato che la stessa non sarebbe ostativa all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 6.3 In sede ricorsuale, il richiedente contesta la decisione della SEM di considerarlo maggiorenne in assenza di una perizia medica che ne attesti con un sufficiente grado di certezza scientifica l'età e in presenza di prove che attesterebbero la sua minore età. Chiede pertanto un riesame della sua domanda d'asilo considerando il fatto che sarebbe minorenne. In merito alla verosimiglianza della sua minore età, egli non condivide l'affermazione della SEM secondo cui avrebbe violato il proprio obbligo di collaborare, sostenendo di essersi impegnato a fornire quanto in suo possesso sin dall'inizio della procedura per comprovare la propria identità. Egli mette altresì in discussione l'esame della verosimiglianza delle sue dichiarazioni effettuato dall'autorità inferiore, sostenendo che le sue difficoltà espositive siano da contestualizzare alla luce della sua presunta minore età e della traumaticità delle esperienze che avrebbe vissuto. In merito all'esecuzione del suo allontanamento, egli sostiene anzitutto che il rapporto con la sua compagna sarebbe protetto dall'art. 8 CEDU, in quanto entrambi avrebbero manifestato l'intenzione di sposarsi non appena raggiunta la maggiore età. La valutazione effettuata dall'autorità inferiore in merito al loro rapporto affettivo violerebbe il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), l'obbligo di motivazione e, di conseguenza, il suo diritto di essere sentito. Oltre a ciò, in Grecia non avrebbe accesso a nessuna forma di aiuto, a causa delle carenze del sistema di asilo greco, motivo per il quale un suo eventuale rientro in detto Paese costituirebbe un rischio predominante di violazione dell'art. 3 CEDU. Infine, la decisione avversata violerebbe il principio inquisitorio (art. 12 PA e art. 6 LAsi), avendo la SEM effettuato una valutazione unicamente parziale dei fatti.
E. 7.1 Nel caso in narrativa viene censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Ciò in quanto la SEM avrebbe argomentato come i titolari di protezione internazionale possono usufruire del programma HELIOS+ nei Migrant Integration Centers, quando in realtà il programma HELIOS sarebbe in fase di dismissione. Per di più, l'autorità inferiore non avrebbe accertato in modo esatto e completo i fatti riguardanti la minore età dell'insorgente, avendo omesso di sottoporlo ad una perizia medica, atta a stabilire una stima scientifica della sua età anagrafica. Infine, l'interessato sostiene che l'autorità inferiore sarebbe incorsa in una violazione del principio di proporzionalità, del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione in merito alla valutazione del rapporto affettivo con la sua compagna.
E. 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA e art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 7.3 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).
E. 7.4 L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio. Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 7.5 Per quanto concerne la censura ricorsuale relativa ad un accertamento inesatto o incompleto dei fatti in merito al programma HELIOS+, si rileva che la SEM nella decisione impugnata non si è limitata a menzionare tale programma come unica possibilità per il ricorrente di trovare alloggio. Invero, l'autorità inferiore ha correttamente osservato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione, la quale prevede una serie di garanzie per i beneficiari di protezione internazionale, tra le quali l'accesso all'alloggio. Oltre a ciò, ha giustamente rilevato come l'insorgente abbia infine la possibilità di rivolgersi ad ulteriori organizzazioni umanitarie e caritatevoli in caso di bisogno (cfr. decisione impugnata, pagg. 13-15; cfr. in merito anche la sentenza di riferimento del Tribunale D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 consid. 9.3.2). Di conseguenza, risulta dalla decisione impugnata che l'autorità inferiore abbia tenuto in considerazione tutti i fatti inerenti alla situazione del ricorrente e le sue effettive possibilità di ricevere aiuto in Grecia in caso di un suo rientro. Ne discende che l'autorità inferiore non ha violato il principio inquisitorio.
E. 7.6 In seguito, per quanto attiene alla censura formale inerente ad un'asserita violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentito del ricorrente, nonché del principio della proporzionalità, l'interessato sembra trovarsi piuttosto in disaccordo con la valutazione nel merito effettuata dalla SEM, la quale verrà esaminata nei considerandi seguenti (cfr. consid. 8 e segg.) Infine, l'insorgente ha potuto presentare un ricorso dettagliato e fornire le proprie argomentazioni a proposito del suo rapporto con la compagna.
E. 7.7.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo quindi considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti).
E. 7.7.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Anche il risultato di una perizia volta alla determinazione dell'età costituisce un elemento da prendere in considerazione, nell'ambito di una valutazione complessiva, ai fini dell'esame della verosimiglianza della minorità addotta (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).
E. 7.7.3 Nella fattispecie presente è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Egli ha fornito soltanto la fotografia di una tessera vaccinale rinvenuta sul suo telefono, la quale non presenta alcuna caratteristica di sicurezza verificabile, motivo per cui ha un valore probatorio ridotto. Inoltre, sempre in merito alla fotografia della tessera vaccinale, si osserva che - come correttamente rilevato dalla SEM - la data ivi riportata, e meglio (...), risulta essere la data di vaccinazione del ricorrente, e non la data di nascita di quest'ultimo.
E. 7.7.4 Per quanto attiene alle dichiarazioni dell'insorgente inerenti alla sua data di nascita, si osserva che le stesse risultano vaghe, imprecise ed a tratti contradditorie. In particolare, in sede di PA-RMNA ha dichiarato di essere a conoscenza della sua data di nascita grazie alla sua ragazza, la quale l'avrebbe letta dalla sua tessera vaccinale. Tuttavia, egli ha fornito dichiarazioni piuttosto vaghe in merito a come sarebbe riuscito ad ottenere la fotografia della tessera vaccinale, sostenendo di non ricordarsi con precisione quando la stessa sarebbe stata scattata. In seguito, confrontato in merito al fatto che tale tessera vaccinale riporti la data in cui si sarebbe vaccinato, l'interessato si è limitato a ribadire che tale documento riporterebbe la data (...), la quale corrisponderebbe a suo avviso alla sua data di nascita e che quindi avrebbe (...) anni (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.06). Si osserva altresì che per quanto concerne tale discrepanza - di un'importanza non trascurabile in quanto tale documento secondo l'interessato è l'unico mezzo di prova in suo possesso a favore della sua asserita minore età - il richiedente non ha fornito alcuna giustificazione nemmeno in sede ricorsuale. Nel corso dell'audizione l'insorgente ha riferito di aver lavorato come pastore quando era "molto piccolo" a seguito della morte del padre, sostenendo di non ricordare quanti anni avesse quando la stessa è avvenuta, salvo solo in seguito precisare che avrebbe avuto otto o nove anni. Confrontato in merito a tale cambiamento di versione dei fatti, l'interessato non è riuscito nuovamente a fornire una spiegazione convincente (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.17.04). Le dichiarazioni concernenti la durata del soggiorno nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.01), l'età dei fratelli e la differenza di età tra loro (cfr. atto SEM 14/13, pto. 3.01), nonché le informazioni riguardanti la tazkira (cfr. atto SEM 14/13, pto. 4.03), si sono rivelate ugualmente vaghe ed imprecise. L'interessato non ha saputo indicare quando avrebbe ottenuto la tazkira né se fosse stato lui stesso a richiederla, spiegando che, non avendo frequentato la scuola, avrebbe difficoltà a ricordare date e anni (cfr. atto SEM 14/13, pto. 4.03). Anche in relazione alle circostanze della partenza dal Paese d'origine, egli ha potuto unicamente affermare che sarebbe avvenuta "alla fine della scorsa estate", senza tuttavia essere in grado di precisare l'età che aveva al momento dell'espatrio (cfr. atto SEM 14/13, pto. 5.01). Circa il basso livello di alfabetizzazione sollevato dal ricorrente si osserva che nel corso della PA-RMNA - come rettamente rilevato dalla SEM - l'insorgente sia stato in grado di indicare, ad esempio, quanto tempo fosse stato in Iran e in Turchia nonché a fornire riferimenti temporali relativi al suo soggiorno in Grecia (cfr. atto SEM 14/13, pto. 5.02). Per tale motivo, nemmeno tale giustificazione può essere considerata sufficiente per spiegare le vaghezze ed imprecisioni riscontrate nelle sue dichiarazioni.
E. 7.7.5 Va altresì rilevato che il richiedente nel corso della PA-RMNA ha ammesso di aver dichiarato una data di nascita diversa alle autorità greche, indicandone una da maggiorenne, circostanza che indebolisce la credibilità delle sue affermazioni. Al riguardo, egli ha invocato la necessità di poter lasciare il centro per minori e ottenere maggiore libertà. Inoltre, pure l'allegazione secondo cui non avrebbe più con sé i documenti d'identità greci - in quanto li avrebbe buttati una volta arrivato in Svizzera - mina ulteriormente la verosimiglianza delle sue allegazioni (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.06). Oltre a ciò, in merito alla discrepanza fra la data di nascita rilevata dalle autorità greche e quella rilevata dalle autorità svizzere, il ricorrente sostiene in sede ricorsuale che ciò non sarebbe sufficiente per dubitare della credibilità delle sue dichiarazioni, menzionando in questo senso la giurisprudenza del Tribunale. A tal proposito si rileva tuttavia come tale giurisprudenza, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non si applica alla presente fattispecie in quanto in tale costellazione il ricorrente ha dichiarato di aver riferito alle autorità croate di essere minorenne (cfr. sentenza del Tribunale E-4108/2023 dell'8 settembre 2023 consid. 4.5). Al contrario, nel caso cui ci occupa, l'interessato ha sin dall'inizio riferito alle autorità greche di essere maggiorenne (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.06). Ne consegue che, come menzionato in precedenza, ciò risulta essere un ulteriore elemento a favore della maggiore età del ricorrente. Oltre a ciò, si rileva che nemmeno le ulteriori allegazioni ricorsuali dell'interessato inerenti alla sua asserita minore età risultano atte ad inficiare la valutazione fin qui esposta. Egli ha infatti fornito giustificazioni scarne e troppo poco circostanziate, le quali pertanto non spiegano in alcun modo le contraddizioni precedentemente menzionate (cfr. supra consid. 7.7.4) nelle quali è incorso in sede di PA-RMNA.
E. 7.7.6 Alla luce di tali elementi, non vi è alcun indizio concreto né mezzo di prova che potrebbe mettere seriamente mettere in dubbio la maggiore età del ricorrente, e che avrebbe reso opportuno o necessario procedere ad ulteriori misure d'istruzione. Per tale motivo, contrariamente a quanto sollevato nel ricorso, si considera che a giusto titolo l'autorità inferiore abbia ritenuto non necessario procedere ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica, per accertare l'età dell'insorgente (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-5337/2024 del 28 ottobre 2024 consid. 4.3.4 con riferimenti). Invero, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311; in combinato disposto con gli artt. 17 cpv. 3bis, 26 cpv. 2 LAsi), la SEM può chiarire tramite metodi scientifici l'età dichiarata da una persona; non sussiste un obbligo in tal senso, segnatamente in assenza di dubbi concreti, come nella fattispecie. Infatti, alla luce di quanto precede, la maggiore età registrata è il risultato di una ponderazione di tutti gli elementi all'incarto.
E. 7.8 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, le censure formali sollevate in sede ricorsuale dall'insorgente vanno respinte in quanto infondate.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 8.2 Circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale di regola lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU).
E. 9.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento.
E. 9.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi sia un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale - indipendentemente dalla situazione concreta - di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella nuova sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).
E. 9.4.1 Di seguito, occorre verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese, confutando la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 9.2).
E. 9.4.2 Nella fattispecie, il ricorrente il (...) febbraio 2025 ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2025 al (...) febbraio 2028.
E. 9.4.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come l'interessato, quale beneficiario della protezione internazionale, possa contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di violazione dei suoi diritti, egli potrà adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 9.4.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Sulla base degli atti, non si può partire dal presupposto che egli sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. Le argomentazioni contenute nel gravame, così come le fonti citate dal ricorrente, sono di carattere generale e non hanno un legame concreto e diretto con la situazione del ricorrente. Infine, lo scrivente Tribunale condivide altresì la valutazione effettuata dalla SEM in merito ai mezzi di prova inoltrati dal ricorrente, e meglio i video che ritarerebbero le condizioni di vita dell'interessato mentre si trovava nel Centro di accoglienza in Grecia. Anche a mente del Tribunale gli stessi non sono atti ad inficiare la valutazione sopraesposta, posto come dai medesimi non è dato sapere se gli stessi siano effettivamente stati girati in Grecia e se pertanto ritraggono effettivamente le condizioni di vita dell'interessato in tale Paese. Inoltre, anche nell' ipotesi in cui tali immagini ritraessero le condizioni di vita dell'insorgente nel Centro di accoglienza in Grecia, si rileva che l'interessato in caso di rimpatrio non si ritroverebbe a vivere nelle medesime condizioni, in quanto egli avrà la possibilità di trovare un alloggio avendo ricevuto la protezione internazionale dalle autorità elleniche.
E. 9.4.5 Per quanto attiene allo stato di salute del ricorrente, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.). Senza voler sminuire i problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. in merito anche infra, consid. 10.6).
E. 9.4.6.1 In sede ricorsuale il ricorrente censura altresì una violazione dell'art. 8 CEDU in caso di un suo rimpatrio in Grecia. Egli sostiene che un suo rientro in territorio ellenico sarebbe in contrasto con tale disposizione, in quanto egli avrebbe una compagna in Svizzera con la quale avrebbe una relazione stretta ed effettiva, la quale avrebbe intenzione di sposare.
E. 9.4.6.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, per opporsi all'eventuale separazione dalla sua famiglia, purché intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1 e rif. cit.). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l'ammissione di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-4522/2024 del 25 luglio 2024 consid. 7.3.5.1 con ulteriore rif. cit.). A tal proposito, la Corte EDU nella sua giurisprudenza, ripresa anche dal Tribunale federale e dallo scrivente Tribunale, per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio è equiparabile ad una "vita familiare", tiene conto di un certo numero d'elementi. Tra gli indizi di tali relazioni vi sono la convivenza (e la sua durata), la dipendenza economica, i legami familiari particolarmente stretti, i contatti regolari o l'assunzione di responsabilità per un'altra persona, o se vi sono figli in comune.
E. 9.4.6.3 Nella fattispecie presente il ricorrente dichiarato in sede di PA-RMNA che la sua ragazza si troverebbe in Svizzera, e che con la medesima desidererebbe costruire una famiglia (cfr. atto SEM 14/13, pto 2.06; cfr. anche ricorso p. 8). In merito alla loro relazione l'interessato ha riferito che con la medesima non ha mai convissuto e si sono visti una o due volte quando erano piccoli in Afghanistan, e che sono in contatto solo per telefono (cfr. atto SEM 14/13, pag. 6, "Domande supplementari"). Di conseguenza, si rileva che la relazione tra l'interessato e la sua ragazza non è protetta dall'art. 8 CEDU (cfr. supra consid. 9.4.6.2). Nemmeno il mezzo di prova consegnato dal ricorrente, e meglio una lettera della sua ragazza nella quale la stessa conferma l'intenzione di sposare il ricorrente, può essere ritenuta sufficiente per inficiare la valutazione sopraesposta. Infine, a titolo abbondanziale, il Tribunale constata che il ritorno dell'interessato in Grecia non preclude la continuazione della relazione, in quanto la fidanzata dell'interessato potrà visitarlo in Grecia, e quest'ultimo potrà senz'altro richiedere alle autorità greche che gli vengano consegnati dei nuovi documenti di viaggio - siccome stando a quanto da egli asserito li avrebbe buttati una volta arrivato in Svizzera (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.06) - al fine di poterla visitare in Svizzera. Per di più, ad oggi, il loro principale mezzo di comunicazione è il telefono (cfr. atto SEM 14/13, pag. 6, "Domande supplementari").
E. 9.5 In conclusione, l'insorgente non riesce a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 9.2) e l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 10.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. Spetta ai richiedenti confutare tale presunzione legale che si applica, in linea di massima, anche alle persone vulnerabili.
E. 10.3 Per quanto riguarda la Grecia, con la sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha infatti ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (consid. 11.5.3). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che - nonostante il sostentamento e l'integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio - l'esecuzione dell'allontanamento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli in caso di persone vulnerabili, unicamente qualora non fossero riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in detto Paese. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.4).
E. 10.4 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopramenzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene sottolineare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 9.4.3). Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione). Inoltre, vi sono attualmente diversi programmi ed organizzazioni alle quali il ricorrente potrà rivolgersi per ricevere (ulteriore) assistenza in tali ambiti.
E. 10.5 Nella fattispecie, l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Senza ignorare il fatto che l'interessato possa vedersi confrontato con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, va segnatamente sottolineato che il medesimo è un giovane uomo dal quale ci si può attendere più sforzi d'integrazione, così come anche richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, segnatamente cercando attivamente un alloggio ed un lavoro, rivolgendosi alle autorità competenti (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 consid. 9.4). Nel caso che ci concerne, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha dimostrato di aver effettuato tali sforzi, avendo lasciato la Grecia circa un mese e mezzo dopo aver ottenuto i documenti di viaggio (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.06) e dunque senza essersi sforzato a sufficienza e nella misura del possibile per costruirsi una vita in detto Paese e garantirsi condizioni di esistenza durature.
E. 10.6.1 In merito allo stato di salute dell'insorgente, dai referti medici risultava che al medesimo fossero stati diagnosticati dolori al torace e tracce di sangue nel catarro quando tossisce (cfr. rapporto medico del 17 settembre 2025 [atto SEM 40/2]). È stata pertanto effettuata una radiografia del torace del ricorrente, la quale tuttavia non mostra infiammazioni, infiltrati o altre anomalie (cfr. atto SEM 44/1). Le diagnosi sopramenzionate sono state successivamente confermate dal rapporto medico più recente agli atti (cfr. rapporto medico del 29 settembre 2025 [atto SEM 45/2]). Dal punto di vista psicologico, l'insorgente soffre - secondo il parere del medico del CFA Glaubenberg - di un disturbo post-traumatico da stress (PTSD) e di un disturbo dell'elaborazione con (...). L'interessato ha espresso il desiderio di consultare uno psichiatra, motivo per il quale è stato inviato per una visita psichiatrica e gli sono stati prescritti i farmaci (...) e (...) (cfr. rapporto medico del 17 settembre 2025 [atto SEM 40/2]).
E. 10.6.2 Alla luce delle diagnosi sopra esposte risulta che lo stato di salute del ricorrente non è ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. Lo stesso potrà, in caso di bisogno, beneficiare delle cure necessarie in Grecia, in quanto tale Paese dispone di strutture mediche sufficienti.
E. 10.7 Ciò posto, il ricorrente non è riuscito a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 9.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-secuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione del ricorrente, il quale dispone di un permesso di soggiorno valido in Grecia.
E. 12 Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge.
E. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione: Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente<xxx> (raccomandata) - SEM, per l'incarto N (...) (in copia) - Ufficio della migrazione del cantone Lucerna, No. di ref. (...) (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7129/2025 Sentenza del 15 dicembre 2025 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Thomas Segessenmann; cancelliere Randy Mulangala. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Pietro Gerundino, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 9 settembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a In data 25 aprile 2025 A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 29 aprile 2025 è risultato che il ricorrente era stato interpellato in Grecia in data (...) dicembre 2024, depositando domanda d'asilo il (...) dicembre 2024, e che in data (...) febbraio 2025 aveva ricevuto protezione. A.c In data 2 maggio 2025 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnata della Regione (...). A.d Con scritto del 12 maggio 2025, il richiedente ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore), per il tramite della sua rappresentante legale, dei mezzi di prova di cui si dirà se del caso - per quanto rilevante nella presente procedura - in seguito nei considerandi in diritto (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-6). A.e In data 14 maggio 2025 egli è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA). Nel corso della stessa al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso la Grecia, in merito alla minore età ed in merito al suo stato di salute. A.f Con scritto del 21 maggio 2025, il rappresentante legale del ricorrente ha richiesto lo svolgimento di una perizia medico legale volta all'accertamento dell'età del suo assistito. A.g In data 23 maggio 2025 la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) in (...) (con contestazione). A.h In data 26 maggio 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di presa a carico del richiedente in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.i In data 4 luglio 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato, poiché gli è stato concesso lo statuto di rifugiato in data (...) febbraio 2025 ed ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2025 al (...) febbraio 2028. A.j In data 9 settembre 2025 il richiedente, per il tramite della sua rappresentanza legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 5 (recte: 8) settembre 2025. A.k In corso di procedura l'interessato è stato sottoposto a visite mediche. B. Con decisione datata 9 settembre 2025, notificata all'interessato il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Grecia, incaricando il cantone B._______ con l'esecuzione della misura. C. Con ricorso inoltrato in data 17 settembre 2025, l'interessato è insorto dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo al suo annullamento ed alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in subordine al rinvio degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; con contestuale richiesta processuale di esenzione dal versamento delle spese processuali, compreso il relativo anticipo. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso l'insorgente, seppur abbia formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso p. 12), ha al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. id.).
5. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 6. 6.1 In sede di PA-RMNA, l'interessato ha dichiarato di essere nato il (...) secondo il calendario afghano, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano, e di avere (...) anni (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.06). Egli ha riferito di conoscere la propria data di nascita grazie alla tessera di vaccinazione ricevuta alla nascita e della quale possiede una foto sul proprio telefono (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.06). Interrogato in merito a tale tessera, ha indicato che su di essa figura la data del (...), che egli considera corrispondente alla propria data di nascita. Ha precisato di non saper leggere, ma di aver appreso la data da amici e, più recentemente, dalla sua ragazza, che si troverebbe a C._______ (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.06). Sempre grazie ad un amico sarebbe riuscito a compilare il modulo per la registrazione consegnatogli al suo arrivo al Centro Federale d'Asilo (CFA) di D._______. Il richiedente ha dichiarato di non essere mai andato a scuola, spiegando che, dopo l'uccisione del padre da parte dei Mullah del villaggio, avrebbe dovuto lavorare come pastore per sostenere la famiglia (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.17.04). Infine, ha riferito che dopo il rilascio del permesso e l'obbligo di lasciare il centro nel quale risiedeva in Grecia, non avrebbe più ricevuto alcun sostegno. Ha dichiarato di aver deciso di venire in Svizzera perché la sua ragazza si trova qui e perché desidera costruire con lei una vita e una famiglia (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.06). In seguito, l'interessato ha ribadito di essere nato il (...) e di non essere in grado di fornire ulteriori documenti d'identità poiché la propria tazkira sarebbe rimasta in possesso della madre, mentre gli altri suoi effetti personali li avrebbe persi durante il viaggio in Europa (cfr. atto SEM 14/13, pti. 1.06, 8.01). Per quanto riguarda la diversa data di nascita dichiarata alle autorità greche, l'interessato non ha negato di aver fornito un'età da maggiorenne, ma ha spiegato che tale scelta sarebbe stata motivata dalla necessità di ottenere il permesso di soggiorno e di poter lasciare il centro d'accoglienza, altrimenti riservato ai minori (cfr. atto SEM 14/13, pto. 8.01). Egli ha infine osservato che un suo eventuale rinvio in Grecia non sarebbe sostenibile, poiché in detto Paese non avrebbe avuto accesso né all'istruzione né al lavoro, né avrebbe ricevuto alcun sostegno materiale da parte delle autorità. La rappresentante legale, richiamando la tessera vaccinale presentata, ha sottolineato la coerenza tra le dichiarazioni dell'interessato e la data (...) ivi indicata, chiedendo pertanto che l'età venga accertata mediante perizia medico legale. 6.2 Nella decisione avversata, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti non emergerebbero elementi sufficienti a ritenere che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non garantendo la necessaria protezione o esponendo il ricorrente a condizioni di vita disumane, né che egli potrebbe trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale per circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. Inoltre, la SEM ha rilevato che dagli atti non risulterebbe che il ricorrente si sia rivolto alle autorità greche per ottenere alloggio, sostegno o lavoro, e non vi sarebbero pertanto prove concrete che tali diritti gli sarebbero stati negati. In merito all'esigibilità dell'allontanamento, la SEM ha innanzitutto rilevato che il richiedente non avrebbe reso verosimile la sua minore età, avendo fornito dichiarazioni incongruenti, imprecise e inconsistenti. Ha rimproverato altresì al ricorrente di aver violato il suo obbligo di collaborare, in quanto non avrebbe consegnato alcun documento originale atto a comprovare la sua identità. L'autorità inferiore, avendo nel corso della procedura modificato la data di nascita in (...), ha pertanto ritenuto che non vi fosse la necessità di ulteriori accertamenti per valutare l'esigibilità del suo rinvio in Grecia in relazione alla presenza di un membro della sua famiglia, di un tutore o di una struttura di accoglienza specifica per minorenni. In merito alla presenza della compagna dell'interessato in Svizzera, la SEM ha rilevato che la loro relazione non sarebbe da considerarsi né come stretta, né come effettiva, motivo per il quale un suo trasferimento in Grecia non costituirebbe una violazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). La SEM ha altresì rammentato che tale Paese garantirebbe l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sociale, all'istruzione e all'alloggio secondo la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), nonché alle cure mediche tramite il sistema sanitario nazionale, compreso l'accesso a diversi programmi di sostegno. Oltre a ciò, in Grecia vi sarebbero diverse organizzazioni caritatevoli alle quali il ricorrente potrebbe chiedere un aiuto temporaneo. Pertanto, spetterebbe al medesimo far valere i propri diritti direttamente presso le autorità competenti, incluse eventuali vie legali, qualora dovesse riscontrare difficoltà. Per quanto concerne invece la situazione medica del richiedente, l'autorità inferiore ha rilevato che la stessa non sarebbe ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. 6.3 In sede ricorsuale, il richiedente contesta la decisione della SEM di considerarlo maggiorenne in assenza di una perizia medica che ne attesti con un sufficiente grado di certezza scientifica l'età e in presenza di prove che attesterebbero la sua minore età. Chiede pertanto un riesame della sua domanda d'asilo considerando il fatto che sarebbe minorenne. In merito alla verosimiglianza della sua minore età, egli non condivide l'affermazione della SEM secondo cui avrebbe violato il proprio obbligo di collaborare, sostenendo di essersi impegnato a fornire quanto in suo possesso sin dall'inizio della procedura per comprovare la propria identità. Egli mette altresì in discussione l'esame della verosimiglianza delle sue dichiarazioni effettuato dall'autorità inferiore, sostenendo che le sue difficoltà espositive siano da contestualizzare alla luce della sua presunta minore età e della traumaticità delle esperienze che avrebbe vissuto. In merito all'esecuzione del suo allontanamento, egli sostiene anzitutto che il rapporto con la sua compagna sarebbe protetto dall'art. 8 CEDU, in quanto entrambi avrebbero manifestato l'intenzione di sposarsi non appena raggiunta la maggiore età. La valutazione effettuata dall'autorità inferiore in merito al loro rapporto affettivo violerebbe il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), l'obbligo di motivazione e, di conseguenza, il suo diritto di essere sentito. Oltre a ciò, in Grecia non avrebbe accesso a nessuna forma di aiuto, a causa delle carenze del sistema di asilo greco, motivo per il quale un suo eventuale rientro in detto Paese costituirebbe un rischio predominante di violazione dell'art. 3 CEDU. Infine, la decisione avversata violerebbe il principio inquisitorio (art. 12 PA e art. 6 LAsi), avendo la SEM effettuato una valutazione unicamente parziale dei fatti. 7. 7.1 Nel caso in narrativa viene censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Ciò in quanto la SEM avrebbe argomentato come i titolari di protezione internazionale possono usufruire del programma HELIOS+ nei Migrant Integration Centers, quando in realtà il programma HELIOS sarebbe in fase di dismissione. Per di più, l'autorità inferiore non avrebbe accertato in modo esatto e completo i fatti riguardanti la minore età dell'insorgente, avendo omesso di sottoporlo ad una perizia medica, atta a stabilire una stima scientifica della sua età anagrafica. Infine, l'interessato sostiene che l'autorità inferiore sarebbe incorsa in una violazione del principio di proporzionalità, del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione in merito alla valutazione del rapporto affettivo con la sua compagna. 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA e art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 7.3 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 7.4 L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio. Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2). 7.5 Per quanto concerne la censura ricorsuale relativa ad un accertamento inesatto o incompleto dei fatti in merito al programma HELIOS+, si rileva che la SEM nella decisione impugnata non si è limitata a menzionare tale programma come unica possibilità per il ricorrente di trovare alloggio. Invero, l'autorità inferiore ha correttamente osservato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione, la quale prevede una serie di garanzie per i beneficiari di protezione internazionale, tra le quali l'accesso all'alloggio. Oltre a ciò, ha giustamente rilevato come l'insorgente abbia infine la possibilità di rivolgersi ad ulteriori organizzazioni umanitarie e caritatevoli in caso di bisogno (cfr. decisione impugnata, pagg. 13-15; cfr. in merito anche la sentenza di riferimento del Tribunale D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 consid. 9.3.2). Di conseguenza, risulta dalla decisione impugnata che l'autorità inferiore abbia tenuto in considerazione tutti i fatti inerenti alla situazione del ricorrente e le sue effettive possibilità di ricevere aiuto in Grecia in caso di un suo rientro. Ne discende che l'autorità inferiore non ha violato il principio inquisitorio. 7.6 In seguito, per quanto attiene alla censura formale inerente ad un'asserita violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentito del ricorrente, nonché del principio della proporzionalità, l'interessato sembra trovarsi piuttosto in disaccordo con la valutazione nel merito effettuata dalla SEM, la quale verrà esaminata nei considerandi seguenti (cfr. consid. 8 e segg.) Infine, l'insorgente ha potuto presentare un ricorso dettagliato e fornire le proprie argomentazioni a proposito del suo rapporto con la compagna. 7.7 7.7.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo quindi considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 7.7.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Anche il risultato di una perizia volta alla determinazione dell'età costituisce un elemento da prendere in considerazione, nell'ambito di una valutazione complessiva, ai fini dell'esame della verosimiglianza della minorità addotta (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 7.7.3 Nella fattispecie presente è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Egli ha fornito soltanto la fotografia di una tessera vaccinale rinvenuta sul suo telefono, la quale non presenta alcuna caratteristica di sicurezza verificabile, motivo per cui ha un valore probatorio ridotto. Inoltre, sempre in merito alla fotografia della tessera vaccinale, si osserva che - come correttamente rilevato dalla SEM - la data ivi riportata, e meglio (...), risulta essere la data di vaccinazione del ricorrente, e non la data di nascita di quest'ultimo. 7.7.4 Per quanto attiene alle dichiarazioni dell'insorgente inerenti alla sua data di nascita, si osserva che le stesse risultano vaghe, imprecise ed a tratti contradditorie. In particolare, in sede di PA-RMNA ha dichiarato di essere a conoscenza della sua data di nascita grazie alla sua ragazza, la quale l'avrebbe letta dalla sua tessera vaccinale. Tuttavia, egli ha fornito dichiarazioni piuttosto vaghe in merito a come sarebbe riuscito ad ottenere la fotografia della tessera vaccinale, sostenendo di non ricordarsi con precisione quando la stessa sarebbe stata scattata. In seguito, confrontato in merito al fatto che tale tessera vaccinale riporti la data in cui si sarebbe vaccinato, l'interessato si è limitato a ribadire che tale documento riporterebbe la data (...), la quale corrisponderebbe a suo avviso alla sua data di nascita e che quindi avrebbe (...) anni (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.06). Si osserva altresì che per quanto concerne tale discrepanza - di un'importanza non trascurabile in quanto tale documento secondo l'interessato è l'unico mezzo di prova in suo possesso a favore della sua asserita minore età - il richiedente non ha fornito alcuna giustificazione nemmeno in sede ricorsuale. Nel corso dell'audizione l'insorgente ha riferito di aver lavorato come pastore quando era "molto piccolo" a seguito della morte del padre, sostenendo di non ricordare quanti anni avesse quando la stessa è avvenuta, salvo solo in seguito precisare che avrebbe avuto otto o nove anni. Confrontato in merito a tale cambiamento di versione dei fatti, l'interessato non è riuscito nuovamente a fornire una spiegazione convincente (cfr. atto SEM 14/13, pto. 1.17.04). Le dichiarazioni concernenti la durata del soggiorno nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.01), l'età dei fratelli e la differenza di età tra loro (cfr. atto SEM 14/13, pto. 3.01), nonché le informazioni riguardanti la tazkira (cfr. atto SEM 14/13, pto. 4.03), si sono rivelate ugualmente vaghe ed imprecise. L'interessato non ha saputo indicare quando avrebbe ottenuto la tazkira né se fosse stato lui stesso a richiederla, spiegando che, non avendo frequentato la scuola, avrebbe difficoltà a ricordare date e anni (cfr. atto SEM 14/13, pto. 4.03). Anche in relazione alle circostanze della partenza dal Paese d'origine, egli ha potuto unicamente affermare che sarebbe avvenuta "alla fine della scorsa estate", senza tuttavia essere in grado di precisare l'età che aveva al momento dell'espatrio (cfr. atto SEM 14/13, pto. 5.01). Circa il basso livello di alfabetizzazione sollevato dal ricorrente si osserva che nel corso della PA-RMNA - come rettamente rilevato dalla SEM - l'insorgente sia stato in grado di indicare, ad esempio, quanto tempo fosse stato in Iran e in Turchia nonché a fornire riferimenti temporali relativi al suo soggiorno in Grecia (cfr. atto SEM 14/13, pto. 5.02). Per tale motivo, nemmeno tale giustificazione può essere considerata sufficiente per spiegare le vaghezze ed imprecisioni riscontrate nelle sue dichiarazioni. 7.7.5 Va altresì rilevato che il richiedente nel corso della PA-RMNA ha ammesso di aver dichiarato una data di nascita diversa alle autorità greche, indicandone una da maggiorenne, circostanza che indebolisce la credibilità delle sue affermazioni. Al riguardo, egli ha invocato la necessità di poter lasciare il centro per minori e ottenere maggiore libertà. Inoltre, pure l'allegazione secondo cui non avrebbe più con sé i documenti d'identità greci - in quanto li avrebbe buttati una volta arrivato in Svizzera - mina ulteriormente la verosimiglianza delle sue allegazioni (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.06). Oltre a ciò, in merito alla discrepanza fra la data di nascita rilevata dalle autorità greche e quella rilevata dalle autorità svizzere, il ricorrente sostiene in sede ricorsuale che ciò non sarebbe sufficiente per dubitare della credibilità delle sue dichiarazioni, menzionando in questo senso la giurisprudenza del Tribunale. A tal proposito si rileva tuttavia come tale giurisprudenza, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non si applica alla presente fattispecie in quanto in tale costellazione il ricorrente ha dichiarato di aver riferito alle autorità croate di essere minorenne (cfr. sentenza del Tribunale E-4108/2023 dell'8 settembre 2023 consid. 4.5). Al contrario, nel caso cui ci occupa, l'interessato ha sin dall'inizio riferito alle autorità greche di essere maggiorenne (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.06). Ne consegue che, come menzionato in precedenza, ciò risulta essere un ulteriore elemento a favore della maggiore età del ricorrente. Oltre a ciò, si rileva che nemmeno le ulteriori allegazioni ricorsuali dell'interessato inerenti alla sua asserita minore età risultano atte ad inficiare la valutazione fin qui esposta. Egli ha infatti fornito giustificazioni scarne e troppo poco circostanziate, le quali pertanto non spiegano in alcun modo le contraddizioni precedentemente menzionate (cfr. supra consid. 7.7.4) nelle quali è incorso in sede di PA-RMNA. 7.7.6 Alla luce di tali elementi, non vi è alcun indizio concreto né mezzo di prova che potrebbe mettere seriamente mettere in dubbio la maggiore età del ricorrente, e che avrebbe reso opportuno o necessario procedere ad ulteriori misure d'istruzione. Per tale motivo, contrariamente a quanto sollevato nel ricorso, si considera che a giusto titolo l'autorità inferiore abbia ritenuto non necessario procedere ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica, per accertare l'età dell'insorgente (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-5337/2024 del 28 ottobre 2024 consid. 4.3.4 con riferimenti). Invero, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311; in combinato disposto con gli artt. 17 cpv. 3bis, 26 cpv. 2 LAsi), la SEM può chiarire tramite metodi scientifici l'età dichiarata da una persona; non sussiste un obbligo in tal senso, segnatamente in assenza di dubbi concreti, come nella fattispecie. Infatti, alla luce di quanto precede, la maggiore età registrata è il risultato di una ponderazione di tutti gli elementi all'incarto. 7.8 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, le censure formali sollevate in sede ricorsuale dall'insorgente vanno respinte in quanto infondate. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale di regola lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU). 9.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento. 9.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi sia un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale - indipendentemente dalla situazione concreta - di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella nuova sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 9.4 9.4.1 Di seguito, occorre verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese, confutando la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 9.2). 9.4.2 Nella fattispecie, il ricorrente il (...) febbraio 2025 ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2025 al (...) febbraio 2028. 9.4.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come l'interessato, quale beneficiario della protezione internazionale, possa contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di violazione dei suoi diritti, egli potrà adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 9.4.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Sulla base degli atti, non si può partire dal presupposto che egli sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. Le argomentazioni contenute nel gravame, così come le fonti citate dal ricorrente, sono di carattere generale e non hanno un legame concreto e diretto con la situazione del ricorrente. Infine, lo scrivente Tribunale condivide altresì la valutazione effettuata dalla SEM in merito ai mezzi di prova inoltrati dal ricorrente, e meglio i video che ritarerebbero le condizioni di vita dell'interessato mentre si trovava nel Centro di accoglienza in Grecia. Anche a mente del Tribunale gli stessi non sono atti ad inficiare la valutazione sopraesposta, posto come dai medesimi non è dato sapere se gli stessi siano effettivamente stati girati in Grecia e se pertanto ritraggono effettivamente le condizioni di vita dell'interessato in tale Paese. Inoltre, anche nell' ipotesi in cui tali immagini ritraessero le condizioni di vita dell'insorgente nel Centro di accoglienza in Grecia, si rileva che l'interessato in caso di rimpatrio non si ritroverebbe a vivere nelle medesime condizioni, in quanto egli avrà la possibilità di trovare un alloggio avendo ricevuto la protezione internazionale dalle autorità elleniche. 9.4.5 Per quanto attiene allo stato di salute del ricorrente, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.). Senza voler sminuire i problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. in merito anche infra, consid. 10.6). 9.4.6 9.4.6.1 In sede ricorsuale il ricorrente censura altresì una violazione dell'art. 8 CEDU in caso di un suo rimpatrio in Grecia. Egli sostiene che un suo rientro in territorio ellenico sarebbe in contrasto con tale disposizione, in quanto egli avrebbe una compagna in Svizzera con la quale avrebbe una relazione stretta ed effettiva, la quale avrebbe intenzione di sposare. 9.4.6.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, per opporsi all'eventuale separazione dalla sua famiglia, purché intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1 e rif. cit.). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giustificante l'ammissione di un concubinato assimilabile ad una "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-4522/2024 del 25 luglio 2024 consid. 7.3.5.1 con ulteriore rif. cit.). A tal proposito, la Corte EDU nella sua giurisprudenza, ripresa anche dal Tribunale federale e dallo scrivente Tribunale, per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio è equiparabile ad una "vita familiare", tiene conto di un certo numero d'elementi. Tra gli indizi di tali relazioni vi sono la convivenza (e la sua durata), la dipendenza economica, i legami familiari particolarmente stretti, i contatti regolari o l'assunzione di responsabilità per un'altra persona, o se vi sono figli in comune. 9.4.6.3 Nella fattispecie presente il ricorrente dichiarato in sede di PA-RMNA che la sua ragazza si troverebbe in Svizzera, e che con la medesima desidererebbe costruire una famiglia (cfr. atto SEM 14/13, pto 2.06; cfr. anche ricorso p. 8). In merito alla loro relazione l'interessato ha riferito che con la medesima non ha mai convissuto e si sono visti una o due volte quando erano piccoli in Afghanistan, e che sono in contatto solo per telefono (cfr. atto SEM 14/13, pag. 6, "Domande supplementari"). Di conseguenza, si rileva che la relazione tra l'interessato e la sua ragazza non è protetta dall'art. 8 CEDU (cfr. supra consid. 9.4.6.2). Nemmeno il mezzo di prova consegnato dal ricorrente, e meglio una lettera della sua ragazza nella quale la stessa conferma l'intenzione di sposare il ricorrente, può essere ritenuta sufficiente per inficiare la valutazione sopraesposta. Infine, a titolo abbondanziale, il Tribunale constata che il ritorno dell'interessato in Grecia non preclude la continuazione della relazione, in quanto la fidanzata dell'interessato potrà visitarlo in Grecia, e quest'ultimo potrà senz'altro richiedere alle autorità greche che gli vengano consegnati dei nuovi documenti di viaggio - siccome stando a quanto da egli asserito li avrebbe buttati una volta arrivato in Svizzera (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.06) - al fine di poterla visitare in Svizzera. Per di più, ad oggi, il loro principale mezzo di comunicazione è il telefono (cfr. atto SEM 14/13, pag. 6, "Domande supplementari"). 9.5 In conclusione, l'insorgente non riesce a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 9.2) e l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. Spetta ai richiedenti confutare tale presunzione legale che si applica, in linea di massima, anche alle persone vulnerabili. 10.3 Per quanto riguarda la Grecia, con la sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha infatti ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (consid. 11.5.3). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che - nonostante il sostentamento e l'integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio - l'esecuzione dell'allontanamento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli in caso di persone vulnerabili, unicamente qualora non fossero riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in detto Paese. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.4). 10.4 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopramenzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene sottolineare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 9.4.3). Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione). Inoltre, vi sono attualmente diversi programmi ed organizzazioni alle quali il ricorrente potrà rivolgersi per ricevere (ulteriore) assistenza in tali ambiti. 10.5 Nella fattispecie, l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Senza ignorare il fatto che l'interessato possa vedersi confrontato con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, va segnatamente sottolineato che il medesimo è un giovane uomo dal quale ci si può attendere più sforzi d'integrazione, così come anche richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, segnatamente cercando attivamente un alloggio ed un lavoro, rivolgendosi alle autorità competenti (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 consid. 9.4). Nel caso che ci concerne, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha dimostrato di aver effettuato tali sforzi, avendo lasciato la Grecia circa un mese e mezzo dopo aver ottenuto i documenti di viaggio (cfr. atto SEM 14/13, pto. 2.06) e dunque senza essersi sforzato a sufficienza e nella misura del possibile per costruirsi una vita in detto Paese e garantirsi condizioni di esistenza durature. 10.6 10.6.1 In merito allo stato di salute dell'insorgente, dai referti medici risultava che al medesimo fossero stati diagnosticati dolori al torace e tracce di sangue nel catarro quando tossisce (cfr. rapporto medico del 17 settembre 2025 [atto SEM 40/2]). È stata pertanto effettuata una radiografia del torace del ricorrente, la quale tuttavia non mostra infiammazioni, infiltrati o altre anomalie (cfr. atto SEM 44/1). Le diagnosi sopramenzionate sono state successivamente confermate dal rapporto medico più recente agli atti (cfr. rapporto medico del 29 settembre 2025 [atto SEM 45/2]). Dal punto di vista psicologico, l'insorgente soffre - secondo il parere del medico del CFA Glaubenberg - di un disturbo post-traumatico da stress (PTSD) e di un disturbo dell'elaborazione con (...). L'interessato ha espresso il desiderio di consultare uno psichiatra, motivo per il quale è stato inviato per una visita psichiatrica e gli sono stati prescritti i farmaci (...) e (...) (cfr. rapporto medico del 17 settembre 2025 [atto SEM 40/2]). 10.6.2 Alla luce delle diagnosi sopra esposte risulta che lo stato di salute del ricorrente non è ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. Lo stesso potrà, in caso di bisogno, beneficiare delle cure necessarie in Grecia, in quanto tale Paese dispone di strutture mediche sufficienti. 10.7 Ciò posto, il ricorrente non è riuscito a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 9.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-secuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione del ricorrente, il quale dispone di un permesso di soggiorno valido in Grecia. 12. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge. 13. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
14. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata)
- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)
- Ufficio della migrazione del cantone Lucerna, No. di ref. (...) (in copia)