Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5792/2023 Sentenza del 31 ottobre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato dall'avv. Salvatore Crisogianni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 16 ottobre 2023 / N (...). Visto la domanda di asilo che ha presentato A._______, cittadino siriano, in Svizzera il 18 giugno 2023, le investigazioni effettuate dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), in particolare la consultazione del sistema EURODAC, dalla quale è risultato che in data 13 aprile 2016 il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Germania, che in data 26 maggio 2020 tale Stato gli ha concesso la protezione e che in data 13 giugno 2023 è successivamente entrato illegalmente in Italia (cfr. atto SEM [...] n.10/1), il verbale del colloquio personale svolto in virtù dell'art. 5. del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (di seguito: RD III) (cfr. atto SEM n. 16/4), la richiesta di riammissione presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche il 14 luglio 2023 in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riaccettazione tra la Germania e la Svizzera (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata [RS 0.142.111.368]) (cfr. atto SEM n. 23/15), l'accettazione della richiesta di riammissione del richiedente da parte delle autorità tedesche datata 14 luglio 2023 (cfr. atto SEM n. 25/1), la concessione il 12 ottobre 2023 del diritto di essere sentito in merito alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo da parte della SEM ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed all'allontanamento in Grecia, il parere della protezione giuridica del 13 ottobre 2023 in relazione alla bozza di decisione della SEM (cfr. atto SEM n. 40/2), la decisione del 16 ottobre 2023, notificata il giorno stesso, per mezzo della quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento del richiedente verso la Germania e la sua esecuzione (cfr. atto SEM n. 43/11), il ricorso del 23 ottobre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 ottobre 2023) per il tramite del quale il rappresentante legale dell'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti, che occorre dunque entrare nel merito del ricorso, che con il ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia in concreto allo scambio degli scritti, che nella decisione impugnata la SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Germania come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che tale Stato avrebbe inoltre accettato la richiesta di riammissione dell'interessato indicando che allo stesso sarebbe stata riconosciuta la protezione sussidiaria; che, tenendo conto di tutte le informazioni mediche agli, egli potrebbe rientrare in Germania senza temere né trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, né un respingimento in violazione del principio di non-refoulement; che, pertanto, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, che, in sede di ricorso, l'insorgente censura tuttavia la violazione del diritto federale nonché un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti operato dall'autorità inferiore; in particolare, egli contesta il considerando della decisione avversata nel quale la SEM ha indicato che lo statuto del ricorrente in Germania è "implicito sia nell'accettazione del suo trasferimento in virtù della Direttiva ritorno, che con l'ulteriore scambio di corrispondenza con le omologhe autorità tedesche" (cfr. atto SEM n. 43/11 pag. 5), ritenendolo errato e privo di fondamento in quanto l'unità Dublino tedesca non avrebbe mai affermato nulla in merito all'attuale statuto del richiedente in Germania, ma si sarebbe unicamente limitata a comunicare che, il 9 giugno 2017, l'interessato è stato riconosciuto come rifugiato e che il suo ultimo permesso di soggiorno è scaduto in data 15 agosto 2019; che la SEM non si sarebbe neppure "chinata sul fatto che il richiedente non sia in possesso di un permesso di soggiorno valido ed ha pure trasmesso informazioni del richiedente (copia dei passaporti siriani) che creano altresì motivi di revoca di un eventuale status riconosciuto" (cfr. ricorso pag. 4); che, considerata la scadenza del suo permesso di soggiorno in Germania e il suo ritorno in Siria nel 2019, non ci sarebbe inoltre la garanzia che le autorità tedesche gli riconoscano nuovamente la protezione, anche in considerazione del fatto che per ottenerla nel 2017 egli ha dovuto interporre ricorso; che la SEM avrebbe pertanto dovuto accertare meglio lo statuto del richiedente in Germania poiché tale questione influirebbe sul tipo di procedura da applicare in Svizzera; che, in ogni caso, la procedura percorsa dall'autorità inferiore "pare non essere la decisione adeguata e corrispondente all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi poiché il richiedente non è in possesso di un permesso di soggiorno valido, è nel frattempo tornato al Paese d'origine e la SEM ha informato la Germania circa questo ultimo fatto che conduce, qualora il richiedente fosse davvero riconosciuto come rifugiato in Germania, alla revoca dello statuto (cfr. artt. 11 e 14 della Direttiva Qualifiche)" (cfr. ricorso pag. 5), che la tesi ricorsuale non può tuttavia essere seguita; che le motivazioni contenute nel gravame non sono infatti tali da rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e l'applicazione del diritto svolta dall'autorità inferiore, che nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio, il quale impone alla SEM l'obbligo di procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2); che nella determinazione dei fatti e nell'applicazione della legge è anzitutto significativo il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Baley, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA); che i fatti non rilevanti per la decisione, o quelli che l'autorità è convinta siano già stati provati oppure che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Baley in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA); che, allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana direttamente la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno stato terzo sicuro (secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi) nel quale aveva soggiornato precedentemente; che gli stati terzi sicuri sono Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non respingimento" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2002, Foglio Federale [FF] 2002 6087 ss., 6118 s.); che tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Germania come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste peraltro una presunzione di rispetto del principio di "non respingimento" (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in concreto, nel corso del colloquio Dublino svolto il 6 luglio 2023, lo stesso insorgente ha dichiarato di essere entrato in Germania il 20 novembre 2015 e di aver ottenuto la protezione internazionale da tale Stato; ch'egli avrebbe vissuto in Germania per tre anni e quattro mesi; che il 15 febbraio 2019 avrebbe lasciato il Paese d'accoglienza per ritornare in Siria al fine di assistere la sua madre malata, specificando che era comunque sua intenzione ritornare in Siria una volta terminata la guerra dato ch'egli non era del resto ricercato dalle autorità siriane; che il 7 aprile 2023 avrebbe lasciato nuovamente la Siria ed sarebbe entrato in Europa per l'Italia, Paese in cui sarebbe rimasto circa una settimana prima di giungere in Svizzera (cfr. atto SEM n. 16/4 pag. 1), che, a fronte della precedente protezione dell'interessato in Germania, in data 7 luglio 2023 la SEM ha illustrato nel dettaglio alle autorità tedesche le circostanze relative all'attuale domanda di asilo in Svizzera - evidenziando anche il ritorno dell'interessato in Siria - e chiesto loro delucidazioni sullo statuto dell'interessato in Germania (cfr. atto SEM n. 18/3), che, con scritto datato 11 luglio 2023, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ha risposto alla richiesta d'informazioni succitata indicando che il ricorrente ha effettivamente chiesto asilo in Germania in data 13 aprile 2016, che ha ottenuto lo statuto di rifugiato in data 9 giugno 2017 (a seguito di una procedura di ricorso) nonché un permesso di soggiorno valido fino al 15 agosto 2019, e che in data 14 febbraio 2019 egli ha lasciato il territorio tedesco (cfr. atto SEM n. 22/3 pag. 3), che, ciò considerato, sia il soggiorno dell'interessato in Germania sia la precedente concessione dell'asilo da parte di detto Paese - fatti incontestati dal ricorrente - risultano quindi pienamente comprovati (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), che, con scritto del 14 luglio 2023, il Bundespolizeipräsidium tedesco ha accettato la riammissione dell'insorgente in Germania specificando che a questi è stata accordata la protezione sussidiaria (cfr. atto SEM n. 25/1: "Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit stimme ich der Überstellung von A._______ nach der oben genannten Richtlinie zu. Der Person wurde in Deutschland ein subsidiärer Schutzstatus zuerkannt. [...]"), che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 4), il documento succitato risulta inequivocabile in merito alla volontà delle autorità tedesche di riammettere nuovamente il richiedente e permettergli di sottoporsi alla protezione della Germania, che mediante la decisione di riammissione e il riconoscimento della protezione sussidiaria in Germania (cfr. atto SEM n. 25/1) le autorità tedesche hanno quindi garantito al ricorrente una protezione dalle persecuzioni, in modo da poter tornare in tale Paese senza dover temere un respingimento nel proprio Paese d'origine, in violazione del principio di "non respingimento"; che, del resto, né dinanzi alla SEM né in sede di ricorso egli ha mai sostenuto che rischierebbe di subire un tale respingimento da parte della Germania, che, tuttavia, richiamando la successiva corrispondenza intercorsa tra la SEM e le autorità tedesche, il ricorrente ritiene che non sussista alcuna certezza in merito all'attuale statuto in Germania, ciò che imporrebbe un complemento istruttorio, che, a tale riguardo, occorre rilevare che in data 5 ottobre 2023 la SEM ha in effetti chiesto nuovamente al Bundespolizeipräsidium quale fosse lo statuto attuale del ricorrente in Germania, posto che - a mente dell'autorità inferiore - l'indicazione contenuta nell'accettazione di riammissione del 14 luglio 2023, per cui all'interessato sarebbe stata concessa la protezione sussidiaria (cfr. atto SEM n. 25/1), si poneva in contrasto con le informazioni ricevute in data 11 luglio 2023 dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (cfr. atto SEM n. 22/3), secondo cui al ricorrente sarebbe già stata riconosciuta la qualità di rifugiato nel 2017 (cfr. atto SEM n. 37/2: "Am 14. Juli 2023 haben Sie der Rückübernahme der betroffenen Person zugestimmt mit dem Hinweis, der Person sei subsidiärer Schutz gewährt worden. Der beigelegten Antwort des BAMF ist indessen zu entnehmen, dass Person nach dem Beschwerdeentscheid im Jahre 2017 die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde. Bitte bestätigen Sie uns, den aktuellen Status der Person [...]"), che in risposta alla richiesta succitata il Bundespolizeipräsidium si è pronunciato come segue: "Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Information ist im aktuellen AZR-Auszug nicht hinterlegt; da sie jedoch direkt vom BAMF als zuständige Behörde kommt, ist davon auszugehen, dass sie korrekt ist und der Person der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde." (cfr. atto SEM n. 37/2), che, ciò posto, il Tribunale giudica che la corrispondenza succitata non imponga lo svolgimento di ulteriori accertamenti circa lo statuto dell'interessato in Germania essendo che i fatti giuridicamente rilevanti per il giudizio sono stati correttamente e sufficientemente accertati, che, infatti, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, è unicamente determinante l'esistenza della garanzia di riammissione del richiedente da parte dello Stato richiesto (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; Maiani Francesco, in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile (LAsi), 2015, art. 31a LAsi, pag. 283), unitamente alla sicurezza dello stato terzo (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), che, per invalsa giurisprudenza, nell'ambito dell'allontanamento verso uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale è determinante che il richiedente abbia soggiornato in precedenza in tale Stato terzo; che la durata del soggiorno o un legame particolarmente stresso del richiedente con lo Stato terzo non sono decisivi per l'ordine di allontanamento; che, inoltre, non riveste importanza neppure il fatto che nello Stato terzo sia pendente o sia già stata conclusa una procedura d'asilo; che per poter ritornare in uno Stato terzo designato come sicuro si presuppone tuttavia che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2 e 5.2.3; sentenza del Tribunale D-2449/2021 consid. 5.2; Messaggio del Consiglio federale, già citato, FF 2002 6087, pag. 6125), che nella fattispecie, in data 14 luglio 2023 le autorità tedesche, debitamente informate del ritorno in Siria dell'interessato e del suo recente percorso migratorio, hanno accettato la sua riammissione in Germania indicando l'avvenuta concessione della protezione sussidiaria; che a fronte di tale accettazione risulta pertanto chiaramente adempiuta la principale condizione, stabilita dal legislatore e confermata dalla giurisprudenza, relativa alla garanzia di riammissione del richiedente da parte dello Stato terzo richiesto (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), che, di riflesso, la pretesa incertezza circa lo statuto dell'interessato in Germania - qualità di rifugiato o protezione sussidiaria (cfr. ricorso pagg. 4-5) - non è costituiva di un accertamento errato e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti o di una violazione del diritto poiché, in concreto, trattasi di un aspetto non dirimente per il giudizio, che, ad ogni buon conto, sia lo status di rifugiato sia quello della protezione sussidiaria conferiscono generalmente il diritto di ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 24 par.1 e 2 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione), che, inoltre, il fatto che il permesso di soggiorno in Germania sia nel frattempo scaduto non significa che la Germania non garantisca la protezione al ricorrente; che invero, non vi sono validi elementi agli atti che permettono di ritenere che le autorità tedesche, a seguito della loro accettazione di riammissione (cfr. atto SEM n. 25/1), neghino la protezione specificata, revochino lo statuto a causa del ritorno dell'insorgente in Siria, oppure rifiutino il rilascio del permesso di soggiorno in violazione dell'art. 24 della direttiva qualificazione, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che nella fattispecie l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), che il Tribunale è quindi tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, infine, in relazione all'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi cum art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20]), occorre rilevare che l'insorgente non ha sollevato alcuna censura, sicché non v'è motivo di analizzare nel dettaglio questo aspetto; che, comunque, tenuto conto dei recenti trattamenti ambulatoriali e dei problemi di salute che emergono dagli atti di causa, il Tribunale giudica che la situazione medica dell'insorgente non è ostativa ad un trasferimento verso la Germania dal profilo della sua esigibilità (art. 83 cpv. 4 LStrI); che, infatti, le affezioni di anemia ferroprivo cronica, sindrome ansiosa depressiva, insonnia e incubi, non risultano essere di una gravità tale da porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute dell'interessato a breve termine in caso di ritorno in Germania, dove l'infrastruttura medica è notoriamente sufficiente a curare tutti i tipi di malattie, comprese quelle succitate (cfr. atti SEM n. 21/7, 27/2, 28/2, 29/2, 30/1, 32/2, 3372, 34/2, 39/2); che, pertanto, la decisione avversata va quindi confermata anche su questo punto, che, visto quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; che, di riflesso, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM del 16 ottobre 2023 confermata, che avendo il tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, che la sentenza non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: