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D-2449/2021

D-2449/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-01 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadino siriano di etnia araba, il 1° aprile 2021 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) - in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC (banca dati centrale dell'Unione europea delle impronte digitali nel settore dell'asilo) - è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Germania il 12 gennaio 2015 e nei Paesi Bassi il 1° agosto 2020 (cfr. atto SEM (...)-11/1). Nel corso del colloquio Dublino del 23 aprile 2021 l'interessato ha confermato di aver depositato a due riprese una domanda d'asilo nei Paesi Bassi, entrambe le volte respinte, e di aver ricevuto l'asilo in Germania così come un permesso di soggiorno ed un titolo di viaggio scaduti il 3 luglio 2020 (cfr. atto SEM 17/3). C. Il 23 aprile 2021, conformemente all'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la SEM ha presentato alle autorità tedesche una richiesta di informazioni (cfr. atto SEM 23/5). D. Le autorità tedesche hanno risposto alla suddetta richiesta con scritto del 4 maggio 2021 e confermato quanto riferito dall'interessato (cfr. atto SEM 28/2). Segnatamente, il 9 febbraio 2015 egli avrebbe ricevuto protezione internazionale (statuto di rifugiato, "Flüchtlingsschutz"). E. Alla luce di tali informazioni, il medesimo giorno la SEM ha presentato alle autorità germaniche una richiesta di riammissione dell'interessato (cfr. atto SEM 29/7) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno), dell'Accordo bilaterale tra Germania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata (di seguito: accordo riaccettazione, RS 0.142.111.368) e dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (RS 0.12.305). F. ln data 4 maggio 2021, le autorità tedesche hanno inizialmente respinto la richiesta della autorità svizzere (cfr. atto SEM 33/1). L'indomani la SEM ha tuttavia trasmesso una richiesta di riesame (cfr. atto SEM 35/2). G. Con scritto del 5 maggio 2021 le suddette autorità hanno da una parte nuovamente respinto la richiesta conformemente all'art. 4 par. 2 dell'accordo europeo e dall'altra hanno accolto il trasferimento dell'interessato conformemente all'art. 2 cpv. 1 accordo riaccettazione. H. Il 5 maggio 2021 la SEM ha pure concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed allontanamento in Germania (cfr. atto SEM 36/1). Con scritto del 10 maggio 2021 l'interessato, per il tramite del suo rappresentante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni. Egli ha in particolare rilevato di non voler fa ritorno in Germania poiché in tale Paese avrebbe subìto numerosi episodi di discriminazione legati alla sua provenienza, alla sua appartenenza etnica, alla sua fede religiosa ed anche al suo stesso nome. In Germania egli avrebbe incontrato molte difficoltà a trovare un alloggio adeguato ed un lavoro stabile nonostante i suoi sforzi. Altresì, il permesso di soggiorno ed il documento di viaggio ottenuti in Germania sarebbero scaduti ed egli avrebbe lasciato tale Paese già dal 30 marzo 2019. I. Con scritto del 14 maggio 2021 il richiedente ha inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del medesimo giorno (cfr. atto SEM 45/7). Egli ha in particolar osservato che la SEM non avrebbe debitamente considerato le difficoltà sofferte in Germania. J. Con decisione del 14 maggio 2021 la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Germania. L'autorità inferiore ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Germania come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In tale Paese egli avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato e le autorità tedesche avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione. La SEM ha in seguito considerato che non vi fossero ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non vi sarebbero infatti indizi che permetterebbero di ritenere che la Germania non gli offrirebbe la protezione adeguata contro le discriminazioni. Altresì la Germania sarebbe vincolata dalla direttiva qualifiche per quanto riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno, l'alloggio e l'assistenza sociale. K. Con ricorso del 25 maggio 2021, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM concludendo al suo annullamento, alla constatazione della competenza della Svizzera ed al trattamento materiale della domanda d'asilo; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il ricorrente censura innanzitutto un'errata applicazione delle pertinenti norme giuridiche. In ogni caso concreto andrebbe effettuato un esame del rischio reale ("real risk") di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di trasferimento e ciò non soltanto nei casi di trasferimenti Dublino, ma bensì anche nel quadro di trasferimenti in Stati terzi sicuri. Nel caso in disamina l'insorgente andrebbe riconosciuto quale persona vulnerabile. Le sue allegazioni in merito alle discriminazioni sarebbero verosimili e non ci si potrebbe attendere che egli si sottoponga nuovamente a tali umiliazioni. Senza sufficienti mezzi finanziari gli sarebbe stato impossibile far valere i suoi diritti davanti alle istanze tedesche. Il trasferimento dell'insorgente in Germania violerebbe dunque l'art. 3 CEDU. In seguito, la SEM avrebbe pure accertato in maniera incompleta i fatti giuridicamente rilevanti. Segnatamente, l'autorità inferiore non avrebbe preso posizione in merito al fatto che la Germania avrebbe respinto la riaccettazione dell'interessato basata sull'art. 4 par. 2 dell'Accordo europeo ed avrebbe unicamente accettato il trasferimento dell'interessato sull'art. 2 par. 1 dell'Accordo di riaccettazione. In questo caso non risulterebbe altresì chiaro quale statuto possiede il ricorrente in Germania. Un trasferimento conformemente all'art. 2 dell'accordo di riaccettazione non potrebbe essere effettuato qualora egli non possieda più lo statuto di rifugiato in Germania. Gli atti andrebbero dunque ritornati alla SEM per completamento dell'istruttoria.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).

E. 4.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Germania, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 5 Essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre anzitutto esaminare se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto allo statuto di cui dispone in Germania e all'accettazione della richiesta di trasferimento sia stato o meno esaustivo.

E. 5.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191; sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).

E. 5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato ed è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno in Germania scaduto il 3 luglio 2020. Dagli atti non risultano tuttavia elementi che permettano di ritenere che lo statuto di rifugiato gli sia stato ritirato o che una procedura sia stata in tal senso aperta. Le autorità tedesche inoltre, su esplicita richiesta della SEM, hanno confermato che su richiesta dell'insorgente egli dovrebbe essere nuovamente messo al beneficio di un permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 41/2). Tale rinnovo del permesso di soggiorno è altresì previsto dall'art. 24 par. 1 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifiche). A ciò si aggiunge inoltre il fatto che le stesse autorità hanno esplicitamente accolto la richiesta di trasferimento dell'interessato. Il fatto che tale accettazione sia avvenuta sulla base dell'accordo bilaterale di riaccettazione in quanto l'Accordo europeo non risultava nella fattispecie applicabile non permette una diversa valutazione, essendo unicamente determinante l'esistenza della garanzia di riammissione (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2).

E. 5.3 Di conseguenza non vi è modo di ritenere un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore.

E. 6 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha contestato di aver ricevuto lo statuto di rifugiato in Germania e non ha nemmeno riferito di rischiare di venire allontanato in Siria. Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 9.2 Il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). La CorteEDU ha a più riprese osservato che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'articolo 3, che tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. decisione della CorteEDU Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia n. 27725/10 del 2 aprile 2013, §§ 70-71 con ulteriori riferimenti).

E. 9.3 Nella fattispecie, il ricorrente stato riconosciuto beneficiario dello statuto di rifugiato ("Flüchtlingsschutz") in Germania in data 9 febbraio 2015, di conseguenza egli può rivolgersi alle competenti autorità tedesche per far valere i diritti che gli spettano. Altresì, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Germania le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Da una parte risulta che le condizioni di vita invocate dal ricorrente e le discriminazioni subite non sono supportate da alcun indizio oggettivo, concreto e serio e dall'altra non risulta che egli si sia rivolto alle autorità per denunciare tali condizioni.

E. 9.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Germania è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019).

E. 10.2 Nella fattispecie l'insorgente non ha fornito indizi seri per sovvertire la suddetta presunzione di esigibilità. Non vi sono infatti indizi per ritenere che la Germania - stato di diritto - non gli offrirebbe la protezione adeguata contro le discriminazioni. Per quanto riguarda invece le condizioni di vita, alloggio e lavoro in tale Paese, il Tribunale rileva che la Germania è vincolata alla direttiva qualifiche. In particolare, gli art. 24, 25, 26, 29, 32 e 34 di questa direttiva autorizzano i beneficiari dello status di rifugiato ad ottenere o ricevere il rinnovo del permesso di soggiorno o di un titolo di viaggio, ad avere accesso alla protezione sociale e all'alloggio, a ricevere programmi di integrazione e ad aver riconosciuto il diritto all'accesso al mercato del lavoro.

E. 10.3 Alla luce di quanto precede, il ricorrente può dunque rivolgersi alle autorità competenti per ottenere il rinnovo dei documenti precedentemente citati, un alloggio, un'assistenza sociale, un programma integrativo o se desidera beneficiare di un aiuto per la ricerca di un impiego.

E. 10.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

E. 11 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità tedesche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.

E. 12 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 15 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2449/2021 Sentenza del 1° giugno 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Déborah D'Aveni, Walter Lang, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato dal lic. iur. Michael Adamczyk, Caritas Schweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 14 maggio 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino siriano di etnia araba, il 1° aprile 2021 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) - in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC (banca dati centrale dell'Unione europea delle impronte digitali nel settore dell'asilo) - è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Germania il 12 gennaio 2015 e nei Paesi Bassi il 1° agosto 2020 (cfr. atto SEM (...)-11/1). Nel corso del colloquio Dublino del 23 aprile 2021 l'interessato ha confermato di aver depositato a due riprese una domanda d'asilo nei Paesi Bassi, entrambe le volte respinte, e di aver ricevuto l'asilo in Germania così come un permesso di soggiorno ed un titolo di viaggio scaduti il 3 luglio 2020 (cfr. atto SEM 17/3). C. Il 23 aprile 2021, conformemente all'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la SEM ha presentato alle autorità tedesche una richiesta di informazioni (cfr. atto SEM 23/5). D. Le autorità tedesche hanno risposto alla suddetta richiesta con scritto del 4 maggio 2021 e confermato quanto riferito dall'interessato (cfr. atto SEM 28/2). Segnatamente, il 9 febbraio 2015 egli avrebbe ricevuto protezione internazionale (statuto di rifugiato, "Flüchtlingsschutz"). E. Alla luce di tali informazioni, il medesimo giorno la SEM ha presentato alle autorità germaniche una richiesta di riammissione dell'interessato (cfr. atto SEM 29/7) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno), dell'Accordo bilaterale tra Germania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata (di seguito: accordo riaccettazione, RS 0.142.111.368) e dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (RS 0.12.305). F. ln data 4 maggio 2021, le autorità tedesche hanno inizialmente respinto la richiesta della autorità svizzere (cfr. atto SEM 33/1). L'indomani la SEM ha tuttavia trasmesso una richiesta di riesame (cfr. atto SEM 35/2). G. Con scritto del 5 maggio 2021 le suddette autorità hanno da una parte nuovamente respinto la richiesta conformemente all'art. 4 par. 2 dell'accordo europeo e dall'altra hanno accolto il trasferimento dell'interessato conformemente all'art. 2 cpv. 1 accordo riaccettazione. H. Il 5 maggio 2021 la SEM ha pure concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed allontanamento in Germania (cfr. atto SEM 36/1). Con scritto del 10 maggio 2021 l'interessato, per il tramite del suo rappresentante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni. Egli ha in particolare rilevato di non voler fa ritorno in Germania poiché in tale Paese avrebbe subìto numerosi episodi di discriminazione legati alla sua provenienza, alla sua appartenenza etnica, alla sua fede religiosa ed anche al suo stesso nome. In Germania egli avrebbe incontrato molte difficoltà a trovare un alloggio adeguato ed un lavoro stabile nonostante i suoi sforzi. Altresì, il permesso di soggiorno ed il documento di viaggio ottenuti in Germania sarebbero scaduti ed egli avrebbe lasciato tale Paese già dal 30 marzo 2019. I. Con scritto del 14 maggio 2021 il richiedente ha inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del medesimo giorno (cfr. atto SEM 45/7). Egli ha in particolar osservato che la SEM non avrebbe debitamente considerato le difficoltà sofferte in Germania. J. Con decisione del 14 maggio 2021 la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Germania. L'autorità inferiore ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Germania come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In tale Paese egli avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato e le autorità tedesche avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione. La SEM ha in seguito considerato che non vi fossero ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, non vi sarebbero infatti indizi che permetterebbero di ritenere che la Germania non gli offrirebbe la protezione adeguata contro le discriminazioni. Altresì la Germania sarebbe vincolata dalla direttiva qualifiche per quanto riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno, l'alloggio e l'assistenza sociale. K. Con ricorso del 25 maggio 2021, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM concludendo al suo annullamento, alla constatazione della competenza della Svizzera ed al trattamento materiale della domanda d'asilo; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il ricorrente censura innanzitutto un'errata applicazione delle pertinenti norme giuridiche. In ogni caso concreto andrebbe effettuato un esame del rischio reale ("real risk") di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di trasferimento e ciò non soltanto nei casi di trasferimenti Dublino, ma bensì anche nel quadro di trasferimenti in Stati terzi sicuri. Nel caso in disamina l'insorgente andrebbe riconosciuto quale persona vulnerabile. Le sue allegazioni in merito alle discriminazioni sarebbero verosimili e non ci si potrebbe attendere che egli si sottoponga nuovamente a tali umiliazioni. Senza sufficienti mezzi finanziari gli sarebbe stato impossibile far valere i suoi diritti davanti alle istanze tedesche. Il trasferimento dell'insorgente in Germania violerebbe dunque l'art. 3 CEDU. In seguito, la SEM avrebbe pure accertato in maniera incompleta i fatti giuridicamente rilevanti. Segnatamente, l'autorità inferiore non avrebbe preso posizione in merito al fatto che la Germania avrebbe respinto la riaccettazione dell'interessato basata sull'art. 4 par. 2 dell'Accordo europeo ed avrebbe unicamente accettato il trasferimento dell'interessato sull'art. 2 par. 1 dell'Accordo di riaccettazione. In questo caso non risulterebbe altresì chiaro quale statuto possiede il ricorrente in Germania. Un trasferimento conformemente all'art. 2 dell'accordo di riaccettazione non potrebbe essere effettuato qualora egli non possieda più lo statuto di rifugiato in Germania. Gli atti andrebbero dunque ritornati alla SEM per completamento dell'istruttoria. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 4.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Germania, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

5. Essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre anzitutto esaminare se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto allo statuto di cui dispone in Germania e all'accettazione della richiesta di trasferimento sia stato o meno esaustivo. 5.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191; sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). 5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato ed è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno in Germania scaduto il 3 luglio 2020. Dagli atti non risultano tuttavia elementi che permettano di ritenere che lo statuto di rifugiato gli sia stato ritirato o che una procedura sia stata in tal senso aperta. Le autorità tedesche inoltre, su esplicita richiesta della SEM, hanno confermato che su richiesta dell'insorgente egli dovrebbe essere nuovamente messo al beneficio di un permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 41/2). Tale rinnovo del permesso di soggiorno è altresì previsto dall'art. 24 par. 1 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualifiche). A ciò si aggiunge inoltre il fatto che le stesse autorità hanno esplicitamente accolto la richiesta di trasferimento dell'interessato. Il fatto che tale accettazione sia avvenuta sulla base dell'accordo bilaterale di riaccettazione in quanto l'Accordo europeo non risultava nella fattispecie applicabile non permette una diversa valutazione, essendo unicamente determinante l'esistenza della garanzia di riammissione (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2). 5.3 Di conseguenza non vi è modo di ritenere un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore.

6. Proseguendo nell'analisi, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha contestato di aver ricevuto lo statuto di rifugiato in Germania e non ha nemmeno riferito di rischiare di venire allontanato in Siria. Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.2 Il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). La CorteEDU ha a più riprese osservato che il semplice fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall'articolo 3, che tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. decisione della CorteEDU Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia n. 27725/10 del 2 aprile 2013, §§ 70-71 con ulteriori riferimenti). 9.3 Nella fattispecie, il ricorrente stato riconosciuto beneficiario dello statuto di rifugiato ("Flüchtlingsschutz") in Germania in data 9 febbraio 2015, di conseguenza egli può rivolgersi alle competenti autorità tedesche per far valere i diritti che gli spettano. Altresì, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Germania le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Da una parte risulta che le condizioni di vita invocate dal ricorrente e le discriminazioni subite non sono supportate da alcun indizio oggettivo, concreto e serio e dall'altra non risulta che egli si sia rivolto alle autorità per denunciare tali condizioni. 9.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Germania è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019). 10.2 Nella fattispecie l'insorgente non ha fornito indizi seri per sovvertire la suddetta presunzione di esigibilità. Non vi sono infatti indizi per ritenere che la Germania - stato di diritto - non gli offrirebbe la protezione adeguata contro le discriminazioni. Per quanto riguarda invece le condizioni di vita, alloggio e lavoro in tale Paese, il Tribunale rileva che la Germania è vincolata alla direttiva qualifiche. In particolare, gli art. 24, 25, 26, 29, 32 e 34 di questa direttiva autorizzano i beneficiari dello status di rifugiato ad ottenere o ricevere il rinnovo del permesso di soggiorno o di un titolo di viaggio, ad avere accesso alla protezione sociale e all'alloggio, a ricevere programmi di integrazione e ad aver riconosciuto il diritto all'accesso al mercato del lavoro. 10.3 Alla luce di quanto precede, il ricorrente può dunque rivolgersi alle autorità competenti per ottenere il rinnovo dei documenti precedentemente citati, un alloggio, un'assistenza sociale, un programma integrativo o se desidera beneficiare di un aiuto per la ricerca di un impiego. 10.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità tedesche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.

12. Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

15. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: