Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è parzialmente accolto.
E. 2 I dispositivi n. 3 e 4 della decisione della SEM del 19 luglio 2024 sono annullati. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Non si accordano indennità per spese ripetibili.
E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4768/2024 Sentenza del 17 agosto 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), ricorrente 1, B._______, nata il (...), ricorrente 2, C._______, nata il (...), ricorrente 3, Georgia, tutti patrocinati da Martina Rodrigues Pereira, (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 19 luglio 2024. Visto: la domanda di asilo che gli interessati, cittadini georgiani, hanno presentato in Svizzera il 1° maggio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-3/2, 4/2 e 5/2), i verbali delle audizioni sui motivi d'asilo svolte il 1° e il 3 luglio 2024, la documentazione medica e i mezzi di prova agli atti, la decisione 19 luglio 2024, notificata lo stesso giorno, con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della LAsi (RS 142.31), essendo motivata esclusivamente da ragioni mediche ed economiche, e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 26 luglio 2024, con il quale gli insorgenti avversano la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della stessa, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione; sul piano procedurale, essi presentato altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, con protesta di spese e ripetibili, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF, e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che, in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA); che qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che a sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno sostanzialmente dichiarato di essere originari della città di D._______, dove il ricorrente 1 lavorava come panettiere e la moglie come cuoca, entrambi per un salario di 40 Lari al giorno; che il 30 aprile 2024 sarebbero espatriati esclusivamente in ragione dei problemi medici del ricorrente 1; che nel marzo 2024, egli avrebbe infatti accusato dei forti dolori che lo avrebbero reso incapace di lavorare, a fronte dei quali sarebbe stato poi diagnosticato un tumore maligno al testicolo sinistro; che si sarebbe quindi sottoposto a diversi esami medici nelle città di D._______ e E._______ per valutare la necessità di un intervento chirurgico al quale egli avrebbe voluto sottoporsi, contrariamente al parere contrario dei medici secondo i quali lo stesso non si rivelava urgente; che per poter finanziare le spese mediche in Georgia, il ricorrente avrebbe posto in garanzia il suo appartamento sito a D._______ in cambio di un prestito bancario, con il quale avrebbe parzialmente finanziato anche l'espatrio in Svizzera; che la zia e suo cugino lo aiuterebbero attualmente a rimborsare il prestito bancario contribuendo con 800 Lari mensili; che per lo svolgimento delle analisi mediche egli avrebbe ottenuto dal proprio Comune un aiuto finanziario di soli 200 Lari, dovendosi inoltre rivolgere ad istituiti ospedalieri privati; che l'assicurazione del Universal Health Care Program (UHCP), alla quale non si sarebbe rivolto personalmente, non avrebbe coperto alcuna prestazione sanitaria; che a fronte della necessità di asportare quanto prima il testicolo malato e dell'insostenibilità finanziaria di ulteriori visite mediche, i ricorrenti sarebbero quindi espatriati per assicurarsi un trattamento medico tempestivo e adeguato; che il (...) 2024, il ricorrente 1 si sarebbe sottoposto in Svizzera all'intervento deputato all'asportazione del testicolo; ch'egli dovrebbe attualmente sottoporsi a quattro o cinque cicli di chemioterapia; che nel suo Paese d'origine le cure oncologiche delle quali necessita non sarebbero sostenibili finanziariamente; che in caso di rimpatrio, non avrebbe infatti il denaro sufficiente per sostenere le visite mediche e i trattamenti chemioterapici, esponendosi così ad un rischio di morte, e si vedrebbe inoltre realizzare la propria casa ipotecata (cfr. atti SEM n. 38/13 e 40/14), che nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha dapprima constatato come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta avendo i ricorrenti addotto motivi d'asilo esclusivamente medici ed economici, conseguendone che non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi; che, ciò posto, la SEM non è quindi entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ritenendo altresì ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento in Georgia; che per quanto concerne la condizione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi cum art. 83 cpv. 4 LStrI), l'autorità inferiore ha osservato in particolare che, in Svizzera, l'insorgente 1 ha potuto sottoporsi ad un intervento chirurgico deputato all'asportazione del suo testicolo sinistro con il conseguente avvio di un trattamento chemioterapico; che, ciò posto, egli avrebbe effettivamente evitato di sostenere i costi che temeva di non riuscire ad affrontare in patria; ch'egli potrebbe quindi fare ritorno in Georgia dove, qualora ne avesse ancora bisogno, potrebbe far capo all'assicurazione sanitaria del UHCP indirizzandosi, se necessario, anche alla "Referral Service Commission" che completerebbe le prestazioni erogate dall'UHCP a favore delle famiglie vulnerabili; che, su questo punto, nessun elemento lascerebbe quindi concludere ch'egli non potrà accedere e beneficiare dei programmi d'aiuto sociale georgiani, i quali sarebbero adeguati per garantire il finanziamento delle cure mediche necessarie; che lo stato valetudinario sarebbe stato infine accertato in modo completo; che non sussisterebbero infatti indizi validi per procedere ad ulteriori esami o trattamenti medici, ad esclusione della chemioterapia alla quale egli potrà comunque sottoporsi in Georgia, segnatamente presso la clinica privata "MediClub Georgia (MCG)" oppure presso lo "Tbilisi Cancer Center" entrambi siti a Tbilisi; che l'interessato si sarebbe inoltre già rivolto ai servizi medici georgiani prima dell'espatrio; che, in esito, l'unica questione aperta sarebbe quella di concordare l'esecuzione dell'allontanamento con i cicli di chemioterapia previsti, in modo che quest'ultimi possano essere eseguiti senza interruzioni, che censurando la violazione del diritto federale (art. 83 cpv. 3-4 LStrI [RS 142.20]) ed un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, i ricorrenti contestano unicamente la valutazione della SEM in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, sostenendo in particolare che lo stato di salute dell'insorgente 1 sarebbe stato accertato in maniera incompleta e che lo stesso non sarebbe attualmente tale da rendere ammissibile ed esigibile il suo ritorno in Georgia (cfr. ricorso, pagg. 3-6); che in considerazione della "complessità del caso e della necessità di tenere in considerazione l'incerta salute del ricorrente" la SEM avrebbe inoltre dovuto trattare il caso nella procedura ampliata (idem pagg. 6-8); che la trattazione in procedura celere avrebbe quindi concorso alla violazione del principio inquisitorio, in particolare dal profilo dell'istruzione medica; che, infatti, dagli atti di causa non si evincerebbe con la prognosi medica specifica al caso concreto, se e quali cure si rivelano attualmente necessarie e neppure le possibili conseguenze di un eventuale interruzione (anche temporanea) delle cure in vigore (idem pag. 7); che i referti medici non indicherebbero inoltre quali sarebbero le necessarie cure future e quanti cicli di chemioterapia ancora si imporrebbero; che la SEM avrebbe pertanto dovuto istruire ulteriormente il caso ordinando segnatamente l'allestimento di un rapporto medico dettagliato (formulario F4); che occorrerebbe inoltre considerare la lunga distanza che intercorre tra il suo luogo d'origine (D._______) e i centri di cura ubicati a Tbilisi (citati nel provvedimento avversato), a fronte della quale un malato oncologico sofferente di enormi dolori - come il ricorrente - si vedrebbe ragionevolmente preclusa una concreta possibilità di trattamento, che citando il rapporto dell'OSAR del 23 luglio 2024 intitolato "Georgie: traitements oncologiques" (cfr. allegato n. 4 al ricorso), il ricorrente lamenta dipoi delle difficoltà di accesso alle cure mediche in Georgia, sostenendo anzitutto che la diagnosi e il trattamento di malattie oncologiche sarebbero possibili soltanto in tre città del Paese; che lo Stato non finanzierebbe completamente le relative cure; che nelle zone rurali l'accesso ai trattamenti potrebbe essere altresì limitata; che il finanziamento presso le strutture ospedaliere private, come quelle indicate dalla SEM nella propria decisione, sarebbe inoltre escluso dalle assicurazioni statali; che i farmaci chemioterapici etoposide e cisplatino, deputati alla cura dei cancro ai testicoli, non sarebbero facilmente reperibili in Georgia; che, in ogni caso, il pacchetto standard dell'UHCP non coprirebbe l'acquisto di medicamenti; che i ricorrenti non avrebbero infine il denaro necessario per sopperire ai costi delle cure oncologiche che risulterebbero molto onerose (cfr. ricorso, pagg. 3-6), che va dunque analizzato se l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del principio inquisitorio e abbia correttamente ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che la censura formale relativa al preteso accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, unitamente alla mancata assegnazione della domanda alla procedura ampliata, va tuttavia analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3), che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio secondo cui l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA) e deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e, infine, amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2); che tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1); che i principi suesposti sono applicabili anche alle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 con riferimenti), che l'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore; che l'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, p. 615), che se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1), che, nello specifico, dai referti medici agli atti si evince che, a fronte di svariate visite mediche nell'ambito delle quali è stata diagnosticata di una neoplasia testicolare con una voluminosa lesione espansiva retroperitoneale (cfr. atti SEM n. 26/3, 28/2 e 29/2), il 28 maggio 2024 il ricorrente è stato urgentemente sottoposto in Svizzera ad una orchifunicolectomia sinistra (cfr. atti SEM n. 30/3, 33/2 e 34/4); che l'interessato è stato rilasciato in "buone condizioni, ferita ben adesa, in ordine, con punti riassorbibili in sede, asintomatico", con l'indicazione di "un completamento della stadiazione del tumore testicolare al fine di poter intraprendere una chemioterapia sistemica" (cfr. atto SEM n. 34/4), che il (...) 2024, egli è poi stato visitato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di F._______ a fronte di dolori lombari bilaterali, verosimilmente legati alle adenopatie retroperitoneali descritte nella tomografia assiale computerizzata (TAC) del 10 maggio 2024; ch'egli è stato dimesso il giorno stesso in buone condizioni generali con una specifica cura farmacologica (cfr. atto SEM n. 32/2), che dal (...) 2024 si è svolto un primo ciclo di chemioterapia, resasi necessaria a seguito della raccomandazione di un "trattamento sistemico chemioterapico salvavita secondo schema PEB da iniziare [...] in urgenza in regime di ricovero" (cfr. atto SEM n. 39/2); che la TAC del 26 giugno 2024 ha inoltre attestato un "incremento morfovolumetrico della nota lesione espansiva in sede retroperitoneale ora 11x12 con parziale estensione toracica e paravertebrale. Linfonodi adiacenti con caratteristiche sospette per localizzazioni di malattia" (ibidem), che il rapporto medico relativo al primo ciclo chemioterapico contiene l'indicazione di "redigere diario pressorio quotidiano", "monitorare col curante i valori pressori" e di "mantenere al domicilio l'anticoagulazione profilattica", senza tuttavia alcuna informazione specifica sullo stato di salute del ricorrente, sulle cure future e sulla prognosi (cfr. atto SEM n. 39/2), che (...) 2024, l'interessato si è nuovamente rivolto al Pronto Soccorso per un'algia lombare intermittente unito da un dolore toracico migrante (cfr. atto SEM n. 41/1), che dal (...) 2024, quindi nel momento in cui la SEM ha emesso il provvedimento contestato, si è svolto un secondo ciclo chemioterapico nell'ambito del quale sono state altresì poste le diagnosi di "Tipsi ostinata su oppiacei necessitante terapia lassativa, Ipertensione arteriosa non controllata, Anemia lieve normocromica normocitica su Ad. 1, Eritema volto e torace G1 su steroide e Nause su terapia con citostatici, necessitante di un trattamento farmacologico" (cfr. atto SEM n. 59/5; allegato n. 3 al ricorso), che il rapporto medico relativo a quest'ultimo trattamento contiene l'indicazione di "mantenere anticoagulazione profilattica anche alla dimissione [...], proseguire follow-up ambulatoriale e rivalutare terapia anti-ipertensiva monitorando il diario pressorio del paziente [...]" unitamente ad una prescrizione farmacologica, senza tuttavia alcuna informazione specifica sullo stato di salute del ricorrente, sulle cure future e sulla prognosi (ibidem), che, visto quanto precede, occorre concludere che la SEM non ha valutato in modo sufficientemente dettagliato lo stato valetudinario dell'insorgente e, di riflesso, ha esaminato la questione dell'accesso alle cure oncologiche in Georgia in maniera astratta; ch'essa si è infatti limitata ad affermare, in maniera generale, che detto Paese dispone di un valido programma di cure oncologiche e che i relativi costi sarebbero in gran misura coperte dalle assicurazioni sociali statali, che, tuttavia, occorreva anzitutto stabilire con esattezza lo stato di salute del ricorrente a seguito dell'intervento chirurgico occorso nel maggio 2024, le specificità dell'attuale trattamento oncologico, il tipo di cancro del quale è affetto, la prognosi, le possibili conseguenze in caso di interruzione (anche temporanea) dei trattamenti chemioterapici e, infine, le necessarie cure future per garantire le condizioni esistenziali in Georgia, ch'era inoltre necessario determinare se, a fronte dell'attuale sintomatologia, l'interessato fosse in grado di recarsi con regolarità nei centri ospedalieri georgiani citati dalla SEM per svolgere i trattamenti chemioterapici (cfr. decisione avversata, pag. 6) e se i farmaci impiegati in quest'ultimi fossero direttamente reperibili nei centri ospedalieri pubblici (non soltanto privati) in Georgia, che tali aspetti sono infatti dirimenti per la valutazione dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 3-4 LStrI poiché, in particolare, l'interessato sarebbe originario di un Comune (D._______) posto a più di 240 km di distanza dai centri cittadini che, secondo la SEM, offrirebbero i necessari oncologici necessari all'interessato (cfr. decisione avversata, pag. 6) - peraltro a Tbilisi la famiglia non sembrerebbe avere parenti (cfr. atti SEM n. 40/14 D40-51; n. 38/13 D31-41) - e verserebbe in uno stato valetudinario fragile, che dagli atti di causa non emerge tuttavia una prognosi delle affezioni e neppure una valutazione medica dettagliata che si esprima sugli aspetti medici succitati, segnatamente sul numero di cicli chemioterapici previsti, sulla prognosi e sulle necessarie cure future (cfr. atti SEM n. 26/3, 28/2, 29/2, 30/3, 33/2, 34/4, 39/2, 41/1 e 59/5), che sembrano inoltre sussistere dubbi - che occorre delucidare - sull'immediata reperibilità in Georgia dei farmaci generalmente impiegati per il presunto trattamento chemioterapico PEB impostato in Svizzera (cfr. ricorso, pag. 4; allegato n. 4 al ricorso, pag. 8; atto SEM n. 39/2), il quale consiste generalmente nell'utilizzo di tre farmaci dalle cui iniziali prende il nome ovvero il cisplatino, l'etoposide e la bleomicina; che l'impiego dell'etoposide richiederebbe infatti un'autorizzazione medica specifica (cfr. Georgia Departement of Community Health, Georgia Medicais Fee-for-Service Etoposide PA summary, https://dch.georgia.gov/document/document/etoposide/download, reperito dalla pagina web https://dch.georgia.gov/providers/provider-types/pharmacy/prior-authorization-process-and-criteria, consultato il 12 agosto 2024) e il cisplatino non rientrerebbe nella lista dei medicamenti che lo Stato incoraggia a prescrivere (cfr. Georgia Departement of Community Health, Georgia Mediaid / PeachCare Preferred Drug List, 1° luglio 2024, https://dch.georgia.gov/document/document/pdl-7-1-24-drug-class/download, consultato il 12 agosto 2024), che a fronte di un'istruzione carente in relazione al quadro medico del ricorrente 1, la SEM non poteva pertanto pronunciarsi opportunamente sull'ammissibilità e sull'esigibilità dell'allontanamento, che, ciò posto, l'autorità inferiore è incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; che, di riflesso, la decisione avversata va annullata in materia di esecuzione dell'allontanamento (dispositivi n. 3 e 4) e la causa rinviata alla SEM per nuova istruzione ai sensi dei considerandi e nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA), che, in particolare, la SEM dovrà richiedere un referto medico dettagliato e completo indicante segnatamente i trattamenti essenziali, i farmaci e le cure oncologiche che devono essere continuati e/o introdotti a medio termine; che la stessa dovrà poi verificare la disponibilità in Georgia di trattamenti farmacologici, compresi quelli alternativi (anche se questi ultimi sono meno efficaci sul campo e meno utili), che potrebbero essere prescritti al ricorrente 1 per le sue esigenze chemioterapiche e per le eventuali complicazioni legate alla sua malattia; che sarà inoltre necessario stabilire se il ricorrente 1 e la sua famiglia, originari di D._______, saranno effettivamente in grado di accedere ai farmaci necessari e alle cure essenziali alla luce della loro situazione personale, in modo da evitare qualsiasi interruzione gravemente dannosa per la sua salute, che, in esito, la SEM dovrà nuovamente pronunciarsi sull'esecuzione dell'allontanamento valutandola a fronte delle nuove informazioni ottenute, che ai fini della nuova istruttoria, l'autorità opponente dovrà inoltre preferire la trattazione della domanda d'asilo nella procedura ampliata ai sensi dell'art. 26d LAsi, che, pertanto, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione avversata annullata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (dispositivi n. 3 e 4), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA), che l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è quindi divenuta senza oggetto, che, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono inoltre attribuite indennità ripetibili, in quanto i ricorrenti sono assistiti dalla rappresentanza legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. I dispositivi n. 3 e 4 della decisione della SEM del 19 luglio 2024 sono annullati. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si accordano indennità per spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: