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D-6690/2023

D-6690/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-01 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, cittadino russo con ultimo domicilio a B._______ (Re- pubblica di C._______), ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 9 gennaio 2023.

A.b Il 5 settembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto un’audizione approfondita sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31).

A sostegno della propria domanda, il richiedente, laureato in giurispru- denza, ha sostanzialmente addotto di non essere mai stato un sostenitore delle autorità del suo Paese d’origine e di avere, il (…) gennaio 2021, par- tecipato ad una manifestazione pacifica nella città di D._______ a soste- gno della causa di Alexeey Navalny. In tale occasione sarebbe stato fer- mato da agenti di polizia, interrogato e posto in detenzione per un giorno, per poi essere condotto dinnanzi ad un tribunale che lo avrebbe condan- nato ad una sanzione pecuniaria di circa 15'000 rubli. Il (…) gennaio se- guente, sarebbe stato inoltre convocato nell’ufficio del dirigente della pro- pria facoltà dove alcuni agenti del servizio federale di polizia lo avrebbero trasferito presso gli uffici federali, interrogandolo sino a notte inoltrata in merito ai motivi della sua partecipazione alla manifestazione tenutasi qual- che giorno prima: in questo contesto egli sarebbe stato avvertito, in tono minatorio, delle conseguenze che sarebbero sorte nel caso in cui avesse proseguito con le sue attività di opposizione. Ciò posto, avrebbe quindi di- chiarato di voler porre fine alle stesse, con la sua conseguente liberazione nel corso della stessa notte. Così, l’interessato non avrebbe più svolto pub- bliche attività di opposizione, dovendo però, a fronte della mobilitazione militare avvenuta in Russia il 21 settembre 2022, successivamente espa- triare poiché contrario al conflitto armato in Ucraina e renitente ad un suo eventuale arruolamento. Il 27 settembre 2022 sarebbe quindi espatriato verso il Tagikistan, dove i genitori – rimasti in Russia – lo avrebbero infor- mato di una convocazione militare, quale riservista, che gli imponeva di presentarsi il 30 settembre 2022 presso il commissariato militare di E._______, alla quale non ha mai dato seguito. Infine, nell’ottobre 2022, alcune persone avrebbero svolto una perquisizione presso il suo domicilio russo, chiedendo ai suoi famigliari dove si trovasse (cfr. atto SEM n. […]- 27/12; mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-8).

D-6690/2023 Pagina 3 L’interessato ha depositato agli atti la seguente documentazione in copia:

– Convocazione militare per il (…) (mdp SEM n. 1); – Raccomandazione militare del (…) (mdp SEM n. 2); – Carta di servizio militare (mdp SEM n. 3); – Attestato di servizio militare (mdp SEM n. 4); – Verbale amministrativo del (…) (mdp SEM n. 5); – Articolo di giornale relativo alle manifestazioni del (…) a favore di Alexsej Naval’nyj (mdp SEM n. 6); – Denuncia di scomparsa del (…) promossa dalla madre (mdp SEM n. 7); – Verbale di perquisizione domiciliare del (…) (mdp SEM n. 8).

A.c Con decisione del 22 settembre 2023, la SEM ha assegnato la do- manda d’asilo alla procedura ampliata, mentre con decisione del seguente 25 settembre, ha destinato il ricorrente al Cantone di Svitto (cfr. atti SEM

n. 30/2 e 33/2). A.d Con scritti del 4 e 20 ottobre 2024, il ricorrente ha informato la SEM che il plico contenente gli originali dei mezzi di prova, giunto con invio rac- comandato all’ufficio postale di Chiasso – in ragione del suo soggiorno, a quel tempo ancora al Centro federale d’asilo (CFA) – non sarebbe mai stato ritirato, rispettivamente consegnato al destinatario. Dopo un periodo di gia- cenza di quattro giorni, esso sarebbe quindi ritornato in Russia, rimanendo bloccato per 10 giorni presso le dogane del Paese (cfr. atti SEM n. 38/5 e 41/9). B. Con decisione del 30 ottobre 2023, notificata il 2 novembre seguente, la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, in- caricando il Cantone di F._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.

C. C.a Con ricorso del 24 novembre 2023, l’insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale) concludendo principalmente all’annullamento della stessa, al ricono- scimento della qualità di rifugiato e all’accoglimento della domanda d’asilo nonché, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istru- zione. Sul piano procedurale, egli presenta un’istanza di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio unitamente al relativo anticipo.

D-6690/2023 Pagina 4 C.b Con decisione incidentale del 17 aprile 2024, il Tribunale ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, nominando quale patrocinatrice la signora Patrizia Testori (Caritas Svizzera). Nel contempo, il giudice istruttore ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso entro il 2 maggio 2024 e ad esprimersi sulla pretesa renitenza del ricorrente nonché sulla ricezione postale in Svizzera dei documenti in originale, uni- tamente al loro (mancato) inoltro all’interessato (atto TAF n. 3).

C.c Con osservazioni del 2 maggio 2024, trasmesse per conoscenza al ricorrente il 7 maggio 2024, l’autorità inferiore si è integralmente confer- mata nella propria decisione e ha postulato il respingimento del ricorso. Il 16 maggio successivo, il ricorrente ha presentato una replica spontanea (atti TAF n. 4-6).

C.d Con ordinanza del 14 giugno 2024, il Tribunale ha quindi trasmesso una copia della replica spontanea alla SEM, invitandola a presentare una duplica entro il 1° luglio 2024 (dispositivo n. 2) e ad esprimersi sulle cen- sure relative agli effetti giuridici in Russia in punto alla pretesa renitenza del ricorrente, nonché al mancato ritiro postale dei mezzi di prova originali pervenuti in Svizzera, unitamente al loro (mancato) inoltro al destinatario (dispositivo n. 3; atto TAF n. 7). Il 18 giugno 2024, la SEM ha presentato le osservazioni di duplica che sono state trasmesse per conoscenza all’insor- gente il 2 ottobre 2024.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche

D-6690/2023 Pagina 5 della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i motivi d’asilo riguardanti la presunta renitenza dell’interessato non siano perti- nenti ai sensi dell’art. 3 LAsi, poiché la convocazione militare del settembre 2022, notificata ai genitori, non gli sarebbe stata consegnata personal- mente su controfirma così come prescritto dall’art. 31 della Legge federale [russa] n. 53-FS del 28 marzo 1998 sul servizio militare obbligatorio e sul servizio militare (Федеральный закон - О воинской обязанности и военной службе, in vigore il 30 settembre 2022; di seguito: Legge federale russa n. 53-FS del 28 marzo 1998). Tale convocazione non risulterebbe quindi legalmente vincolante e, di riflesso, la sua validità potrebbe essere contestata dinanzi ai tribunali russi (cfr. decisione avversata, pagg. 3-4). L’atto in oggetto non sarebbe inoltre “suscettibile di alcuna valutazione in merito alla sua autenticità, posto che ne è stata presentata solo una foto- grafia, nonostante la richiesta di presentare l’originale. Il medesimo argo- mento è valido anche per quanto riguarda il verbale di perquisizione domi- ciliare datato (…)” (idem pag. 4). L’autorità inferiore ritiene inoltre che, con- siderata la distanza temporale degli eventi, le persecuzioni subite da parte delle autorità russe in ragione della partecipazione alla manifestazione del gennaio 2021 non avrebbero alcun nesso di causalità con l’espatrio. In esito, non sussisterebbero indizi seri e concreti per concludere che l’insor- gente sia attualmente nel collimatore delle autorità russe a causa della sua attività d’opposizione e ch’egli abbia un fondato timore di persecuzione in caso di rimpatrio, ciò “anche tenuto conto della sua posizione di riservista” (ibidem). Infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe possibile, am- missibile e ragionevolmente esigibile (idem pag. 5).

E. 3.2.1 Con il ricorso il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), rispettivamente la conseguente violazione dell’obbligo di motivazione in capo alla SEM, nella misura in cui quest’ultima avrebbe analizzato la vali- dità della convocazione militare “senza affrontare le questioni preliminari della legittimità o meno dell’arruolamento […] della guerra contro l’Ucraina […] e delle sanzioni a causa del politmalus a cui andrebbe in contro il ricor- rente a causa della renitenza” (cfr. ricorso pagg. 5-7). In maniera contrad- dittoria, l’autorità inferiore avrebbe puntualmente esaminato la questione della validità della convocazione militare malgrado la stessa sarebbe rile- vante per il diritto dell’asilo “solo se si giudica l’arruolamento come

D-6690/2023 Pagina 6 illegittimo o si teme che in caso di renitenza il ricorrente possa essere espo- sto a un politmalus” (idem pag. 6). La SEM si sarebbe pertanto limitata a considerazioni formali sulla convocazione militare senza però valutare il rischio di persecuzione per il ricorrente in caso di ritorno in Russia, omet- tendo segnatamente di analizzare “la possibilità effettiva per i renitenti di proporre efficacemente ricorso contro le convocazioni notificate in loro as- senza” e trascurando “il fatto che il ricorrente una volta tornato in patria si troverà nuovamente confrontato con l’obbligo dell’arruolamento come ri- servista e gli verrà sicuramente notificata un’altra convocazione vincolante” (ibidem). Occorrerebbe quindi valutare se, a fronte delle modifiche legisla- tive russe adottate nell’aprile 2023, si possa ancora efficacemente proporre ricorso contro le convocazioni militari emesse in data precedente (idem pag. 7).

E. 3.2.2 L’insorgente sottolinea dipoi che i motivi d’asilo afferenti alla sua re- nitenza sarebbero rilevanti per l’asilo. Essendo un obiettore di coscienza e già stato inviso dalle autorità russe in ragione della sua attività d’opposi- zione, occorrerebbe infatti ammettere un politmalus sulla stessa scorta della giurisprudenza federale relativa alla Siria (cfr. DTAF 2020 VI/4); nello specifico, sussisterebbe un rischio effettivo ch’egli sia schedato come op- positore politico e che, in caso di renitenza o rifiuto di combattere, gli venga comminata una pena maggiore di quella applicata agli altri renitenti (cfr. ricorso, pagg. 8-9). Inoltre, richiamata la dottrina e la giurisprudenza rela- tiva alla repressione basata sull’insubordinazione e sulla diserzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002/19 consid. 6c), la SEM avrebbe dovuto rico- noscere l’illegittimità dell’arruolamento militare forzato nell’ambito della guerra russa contro l’Ucraina. In particolare, la stessa sarebbe giustificata dal fatto che, il 2 marzo 2022, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite avrebbe approvato una risoluzione che riconosce l’aggressione perpetrata dalla Russia e che, il 26 marzo successivo, la Corte Internazionale di Giu- stizia delle Nazioni Unite (CIG) avrebbe stabilito l’illegittimità – sotto il pro- filo dei princìpi e delle regole del diritto internazionale – delle azioni belliche russe intraprese in Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 (idem pagg. 9- 11). In questo contesto, anche una sanzione statale russa per diserzione o insubordinazione risulterebbe illegittima e, di conseguenza, rilevante ai sensi della LAsi (idem pag. 11).

E. 3.2.3 Per il resto, l’insorgente ribadisce la verosimiglianza delle proprie al- legazioni e afferma che l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe am- missibile e ragionevolmente esigibile (cfr. ricorso, pagg. 12-14).

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E. 3.3 Nelle proprie osservazioni, la SEM evidenzia segnatamente che “dal momento che […] non è stata inviata al richiedente alcuna convocazione legalmente vincolante per servire nella guerra in Ucraina, non vi è alcuna necessità di chinarsi sulla questione a sapere se un eventuale rifiuto di servire militarmente […] sia rilevante o meno ai sensi della legge sull’asilo” (cfr. atto TAF n. 4). L’autorità opponente non si esprime tuttavia sulla pre- tesa renitenza del ricorrente e neppure sulla ricezione postale dei docu- menti in originale, unitamente al loro (mancato) inoltro all’interessato (ibi- dem). In sede di replica, l’insorgente insiste che la SEM avrebbe dovuto indagare sull’effettiva facoltà d’impugnare la convocazione militare. Egli ha inoltre informato il Tribunale che gli originali dei mezzi di prova, giunti alle poste di Chiasso e poi rispediti in Russia (cfr. A.d supra), sarebbero scom- parsi poiché, secondo il relativo tracciamento postale, non risultano ancora ritornati al mittente (cfr. atto TAF n. 6). In duplica, la SEM si riconferma nella propria posizione, senza entrare nel merito delle censure sulle quali il Tri- bunale l’ha invitata ad esprimersi (cfr. atto TAF n. 8).

E. 4.1 La censura formale relativa all’accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. consid. 3.2.1 supra), unitamente alla vio- lazione dell’obbligo di motivazione, va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 4.2.1 Nelle procedure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa, si applica il principio inquisitorio secondo cui l’autorità compe- tente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA) e, inoltre, deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e, infine, amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti e, in modo partico- lare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà nonché quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.2.2 L’accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fat- tuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L’accertamento è invece inesatto al- lorquando quest’ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato

D-6690/2023 Pagina 8 dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; sen- tenza del TAF D-4768/2024 del 17 agosto 2024 pag. 6; BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, 2a ed. 2015, p. 615). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa proce- dere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.2.3 Con riferimento all’obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., va poi osservato che l’autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomenta- zioni addotte, ma deve menzionare, almeno brevemente, i motivi sui quali fonda la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprez- zarne la portata e di eventualmente impugnarla con cognizione di causa (cfr. ex pluris DTF 148 III 30 consid. 3.1; 139 V 496 consid. 5.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; 2011/22 consid. 5).

E. 4.3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include inoltre il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.3.2.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pre- giudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua defini- zione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un ele- mento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

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E. 4.3.2.2 Sul piano soggettivo, deve essere quindi tenuto conto degli antece- denti della persona interessata, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).

E. 4.3.2.3 Va poi rilevato che, giusta l’art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiate le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di es- servi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver diser- tato; è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). L’imposizione di sanzioni penali o disciplinari per garantire l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare rientra infatti nei legittimi diritti di uno Stato (cfr. GICRA n. 2004/2 consid. 6b/aa). Tuttavia, secondo la dottrina e la concorde giurisprudenza federale, le san- zioni comminate per la diserzione e la renitenza assumono una rilevanza per l’asilo se, alternativamente, il richiedente ha un fondato timore di subire una pena sproporzionatamente elevata o severa, rispettivamente maltrat- tamenti durante la detenzione per uno dei motivi di persecuzione rilevanti per l’asilo (politmalus; cfr. GICRA n. 2006/3 consid. 4.2, DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.2; 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9), s’egli è chiamato a prestare un servizio militare per compiere atti vietati dal diritto internazionale pubblico (cfr. GICRA n. 2002/19 consid. 6d), oppure se l’obbligo militare implica una discriminazione sistematica e gravemente disumana (cfr. GICRA n. 2008/8 consid. 6).

E. 4.3.3 Infine, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro- vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suf- ficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, infine, plausibili. Il richiedente dev’essere, inoltre, credibile (per i dettagli, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

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E. 4.4.1 Nel caso in esame, il ricorrente ha segnatamente addotto – corrobo- rando le proprie allegazioni con conferenti mezzi di prova – di aver svolto, tra l’aprile 2018 e l’aprile 2019, il servizio militare obbligatorio in Russia e di aver raggiunto il grado di appuntato, svolgendo la funzione di mitraglia- tore/fuciliere e maturando una particolare esperienza nella sorveglianza degli impianti strategici militari con l’uso delle armi (cfr. atto SEM n. 27/12 D18, D22-26, D28-35; mdp SEM n. 2-4). Egli ha poi affermato di essere espatriato poiché contrario al conflitto bellico in Ucraina e, di riflesso, al prospettato arruolamento militare in ragione della mobilitazione parziale decretata nel settembre 2022. In particolare, durante il suo soggiorno in Tagikistan, i genitori lo avrebbero informato della notifica di una convoca- zione militare che, in virtù della mobilitazione succitata, gli ordinava di pre- sentarsi il 30 settembre 2022 presso il commissariato militare di E._______ (cfr. atto SEM n. 27/12 D18 pag. 6; mdp SEM n. 1). A fronte delle pregresse attività d’opposizione e della sua esperienza militare, egli teme quindi di subire delle repressioni statali in caso di rimpatrio, segnatamente di essere torturato ed esposto a maltrattamenti degradanti, generalmente applicati alle persone renitenti come lui (cfr. atto SEM n. 27/12 D51).

E. 4.4.2.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che la SEM non ha valutato in modo completo la verosimiglianza delle allegazioni, rispettivamente la rilevanza dei motivi d’asilo in relazione alla presunta renitenza del ricorrente. Essa si è infatti limitata ad affermare che la convocazione a comparire dinanzi al commissariato militare non sarebbe legalmente vincolante poiché notifi- cata in contrasto con l’art. 31 della Legge federale russa n. 53-FS del 28 marzo 1998, circostanza che precluderebbe la rilevanza delle allegazioni ai sensi dell’art. 3 LAsi, senza tuttavia considerare le collaterali circostanze fattuali e i mezzi di prova dirimenti per la valutazione della qualità di rifu- giato (cfr. decisione avversata, pag. 4; atto TAF n. 4).

E. 4.4.2.2 In primo luogo, l’autorità inferiore non ha determinato se, tenuto conto del tempo trascorso nonché delle successive modifiche legislative sul servizio militare in vigore dal 14 aprile 2023, il rimedio giuridico deputato alla contestazione della convocazione militare risulta ancora in essere, se- gnatamente in relazione ai termini di ricorso e alle nuove modalità di noti- fica (cfr. decisione avversata, pag. 4; Rossijskaja Gazeta [in russo Российская газета, RGRU], Федеральный закон от 14 апреля 2023 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [Legge federale del 14 aprile 2023 N 127-FZ “Modifica di alcune leggi legislative della Federazione Russa”],

D-6690/2023 Pagina 11 https://rg.ru/documents/2023/04/17/document-127-fz.html, consultato il 1° novembre 2024). Questo aspetto assume infatti una cardinale importanza per il giudizio nella misura in cui, qualora fossero precluse le condizioni di ricevibilità dell’impugnazione, la convocazione in oggetto potrebbe essere cresciuta in giudicato e aver assunto piena validità. In tal caso, se am- messa la verosimiglianza delle allegazioni, la SEM dovrebbe conseguen- temente analizzare l’eventuale sussistenza di fondati timori per il ricorrente di essere esposto a seri pregiudizi futuri in ragione della sua renitenza (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tal fine, occorrerà segnatamente accertare se, con riferi- mento al caso concreto, le attuali sanzioni comminate per la diserzione e la renitenza in Russia assumono una rilevanza per l’asilo ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 4.3.2.3 supra), esaminando in parti- colare le eventuali conseguenze amministrative e penali della mancata comparizione alla convocazione del 30 settembre 2022, nonché la con- creta probabilità ch’egli venga nuovamente riconvocato ai fini dell’arruola- mento nel conflitto in Ucraina. Difatti, l’insorgente ha addotto validi elementi riguardanti la sua formazione militare (cfr. consid. 4.4.1 supra) che confer- merebbero la sua qualità di riservista nonché l’idoneità all’arruolamento nel contesto della mobilitazione parziale russa ordinata nel settembre 2022 in relazione alla guerra contro l’Ucraina (cfr. Decreto presidenziale russo n. 647 del 21 settembre 2022 sulla “Dichiarazione di mobilitazione parziale nella Federazione Russa” [Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 “Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"]; art. 53 cpv. 3 della Legge federale russa n. 53- FS del 28 marzo 1998, https://legalacts.ru/doc/FZ-o-voinskoj-objazan- nosti-i-voennoj-sluzhbe/, consultato il 1° novembre 2024; European Union Agency for Asylum [EUAA], The Russian Federation – Military service, dicembre 2022, pagg. 14, 17, 22-25; Bundesamt für Fre- mdwesen und Asyl (Austria), Themenberichte: Russische Föderation - Militärdienst vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, 2 aprile 2024, pagg. 6, 10-11, 32-33, https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/2106853/2024-04-02_COI_CMS_Themenberichte_Russi- sche_F%C3%B6deration_-_Milit%C3%A4rdienst_vor_dem_Hin- tergrund_des_Ukraine-Kriegs%2C_Version_1-e8fc.pdf, consultato il 1° novembre 2024; Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Briefing Notes del 24 luglio 2023, pag. 9, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informa- tionszentrum/BriefingNotes/2023/briefingnotes-kw30- 2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4, consultato il 1° novembre 2024; sentenza del Tribunale amministrativo supremo della Bulga- ria n. 4026 del 3 aprile 2024, https://info-adc.justice.bg/courts/por- tal/edis.nsf/e_act.xsp?id=2324897&code=vas&guid=1361587816,

D-6690/2023 Pagina 12 consultato il 1° novembre 2024). Occorrerà inoltre considerare gli ante- cedenti del richiedente, segnatamente l’asserita attività d’opposizione poli- tica e le presunte perquisizioni domiciliari già svolte dalle autorità russe in seguito alla convocazione militare (cfr. consid. 4.3.2.2 supra). In questo senso, la breve motivazione contenuta nel provvedimento querelato non è ragionevolmente sufficiente per negare la qualità di rifugiato.

E. 4.4.2.3 In secondo luogo, l’argomentazione della SEM si rivela contraddit- toria. Essa indica infatti che la convocazione militare non sarebbe suscet- tibile di alcuna valutazione in merito alla sua autenticità, poiché presentata soltanto in fotografia nonostante sia stato richiesto di fornirla in originale (cfr. decisione avversata, pag. 4, punto 1, ultimo paragrafo; mdp SEM n. 1), ma nel contempo sviluppa un’analisi puntuale della rilevanza proprio in re- lazione a tale mezzo di prova (idem, pag. 3-4). Sussiste quindi un’incon- gruenza logica che si confonde tra considerazioni afferenti alla verosimi- glianza delle allegazioni – autenticità dei mezzi di prova (art. 7 LAsi) – e alla rilevanza del loro contenuto (art. 3 LAsi), con la conseguenza che ri- sulta difficile apprezzare l’effettiva portata della decisione avversata (cfr. consid. 4.2.3 supra).

Ad ogni buon conto, anche su questo punto emergono delle evidenti ca- renze istruttorie. Già nell’ambito della procedura dinanzi all’autorità infe- riore, l’insorgente ha infatti allegato di essersi fatto inviare dalla Russia gli originali dei mezzi di prova anticipati in copia, informando nel contempo la SEM della prospettata notifica (cfr. atti SEM n. 37/1, 38/5 e 41/9, unita- mente al tracciamento dell’invio). Il plico raccomandato giunto al CFA di Chiasso non sarebbe stato però ritirato e consegnato al ricorrente poiché, nel frattempo, quest’ultimo sarebbe stato attribuito al Cantone di F._______ (cfr. atto SEM n. 30/2 e 33/2). Tuttavia, l’impostazione dell’invio dalla Rus- sia sarebbe avvenuta il 7 settembre 2023, ovvero quando l’interessato al- loggiava ancora presso il centro di accoglienza in Ticino (cfr. tracciamento invio di cui agli atti SEM n. 38/5 e 41/9). Dopo un periodo di giacenza di quattro giorni, l’invio sarebbe quindi ritornato al mittente in Russia “poiché nessuno lo ha ritirato controfirmando la notifica” (cfr. ricorso pag. 4).

Nonostante il duplice invito da parte del Tribunale ad esprimersi su tali cir- costanze, in sede di ricorso la SEM non ha però espresso alcuna conside- razione di merito (cfr. atti TAF n. 3-4 e 7-8). Ciò giustifica ulteriormente la necessità di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità opponente affinché la stessa compia i dovuti accertamenti e adatti even- tualmente la propria valutazione in punto all’obbligo di collaborazione del ricorrente (cfr. decisione avversata, pag. 4). Infatti, qualora emergessero

D-6690/2023 Pagina 13 difetti procedurali da parte della SEM, quest’ultima non potrebbe di princi- pio dedurre alcun svantaggio giuridico per l’insorgente in ragione della mancata presentazione dei mezzi di prova in originale fatti pervenire dalla Russia.

E. 4.5 Posta l’incompleta istruzione in relazione alle allegazioni del richie- dente e la carente motivazione contenuta nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata, pagg. 3-4), lesiva del diritto di essere sentito (cfr. con- sid. 4.2.3 supra), il Tribunale conclude quindi che la SEM non poteva pro- nunciarsi opportunatamente sulla rilevanza dei motivi d’asilo.

E. 5 Visto quanto precede, l’autorità inferiore è incorsa in un accertamento in- completo ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Di riflesso, il ricorso va accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda, in termini ragione- voli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l’istruttoria e pronunciare una nuova istruzione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).

E. 6 Visto l’esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).

E. 7.1 Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il Tribunale può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). La parte vincente ha infatti diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF).

E. 7.2 Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l’in- dennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nello specifico il ricorrente, patroci- nato in questa sede dalla sua rappresentante legale, non ha postulato espressamente la rifusione di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Egli ne hanno tuttavia diritto (art. 7 cpv. 1 TS-TAF).

D-6690/2023 Pagina 14

E. 7.3 Giusta l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per i rappresentanti pro- fessionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. Con il ricorso è stato presen- tato un conteggio delle spese necessarie per un totale di CHF 2'537.50, corrispondenti a 13 ore lavorative, unitamente a disborsi e IVA (cfr. allegato al ricorso n. 3). Nel corso dello scambio di scritti non sono stati prodotti nuove note d’onorario. Sulla base degli atti di causa e della complessità della vertenza, il Tribunale ritiene tuttavia adeguato condannare l’autorità inferiore al versamento in favore del ricorrente di un’indennità per spese ripetibili di complessivi CHF 1000.– corrispondenti a dieci ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.– (disborsi e indennità supplementare in rap- porto all’IVA compresi; cfr. artt. 7 cpv. 1, 9 e 14 cpv. 2 TS-TAF).

E. 8 Questa sentenza non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6690/2023 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 30 ottobre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all’autorità inferiore per nuova istruttoria e decisione ai sensi dei considerandi della presente sentenza. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 1000.– a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6690/2023 Sentenza del 1° novembre 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Daniele Cattaneo, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Russia, patrocinato da Patrizia Testori, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 ottobre 2023. Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino russo con ultimo domicilio a B._______ (Repubblica di C._______), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 9 gennaio 2023. A.b Il 5 settembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto un'audizione approfondita sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). A sostegno della propria domanda, il richiedente, laureato in giurisprudenza, ha sostanzialmente addotto di non essere mai stato un sostenitore delle autorità del suo Paese d'origine e di avere, il (...) gennaio 2021, partecipato ad una manifestazione pacifica nella città di D._______ a sostegno della causa di Alexeey Navalny. In tale occasione sarebbe stato fermato da agenti di polizia, interrogato e posto in detenzione per un giorno, per poi essere condotto dinnanzi ad un tribunale che lo avrebbe condannato ad una sanzione pecuniaria di circa 15'000 rubli. Il (...) gennaio seguente, sarebbe stato inoltre convocato nell'ufficio del dirigente della propria facoltà dove alcuni agenti del servizio federale di polizia lo avrebbero trasferito presso gli uffici federali, interrogandolo sino a notte inoltrata in merito ai motivi della sua partecipazione alla manifestazione tenutasi qualche giorno prima: in questo contesto egli sarebbe stato avvertito, in tono minatorio, delle conseguenze che sarebbero sorte nel caso in cui avesse proseguito con le sue attività di opposizione. Ciò posto, avrebbe quindi dichiarato di voler porre fine alle stesse, con la sua conseguente liberazione nel corso della stessa notte. Così, l'interessato non avrebbe più svolto pubbliche attività di opposizione, dovendo però, a fronte della mobilitazione militare avvenuta in Russia il 21 settembre 2022, successivamente espatriare poiché contrario al conflitto armato in Ucraina e renitente ad un suo eventuale arruolamento. Il 27 settembre 2022 sarebbe quindi espatriato verso il Tagikistan, dove i genitori - rimasti in Russia - lo avrebbero informato di una convocazione militare, quale riservista, che gli imponeva di presentarsi il 30 settembre 2022 presso il commissariato militare di E._______, alla quale non ha mai dato seguito. Infine, nell'ottobre 2022, alcune persone avrebbero svolto una perquisizione presso il suo domicilio russo, chiedendo ai suoi famigliari dove si trovasse (cfr. atto SEM n. [...]-27/12; mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-8). L'interessato ha depositato agli atti la seguente documentazione in copia:

- Convocazione militare per il (...) (mdp SEM n. 1);

- Raccomandazione militare del (...) (mdp SEM n. 2);

- Carta di servizio militare (mdp SEM n. 3);

- Attestato di servizio militare (mdp SEM n. 4);

- Verbale amministrativo del (...) (mdp SEM n. 5);

- Articolo di giornale relativo alle manifestazioni del (...) a favore di Alexsej Naval'nyj (mdp SEM n. 6);

- Denuncia di scomparsa del (...) promossa dalla madre (mdp SEM n. 7);

- Verbale di perquisizione domiciliare del (...) (mdp SEM n. 8). A.c Con decisione del 22 settembre 2023, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata, mentre con decisione del seguente 25 settembre, ha destinato il ricorrente al Cantone di Svitto (cfr. atti SEM n. 30/2 e 33/2). A.d Con scritti del 4 e 20 ottobre 2024, il ricorrente ha informato la SEM che il plico contenente gli originali dei mezzi di prova, giunto con invio raccomandato all'ufficio postale di Chiasso - in ragione del suo soggiorno, a quel tempo ancora al Centro federale d'asilo (CFA) - non sarebbe mai stato ritirato, rispettivamente consegnato al destinatario. Dopo un periodo di giacenza di quattro giorni, esso sarebbe quindi ritornato in Russia, rimanendo bloccato per 10 giorni presso le dogane del Paese (cfr. atti SEM n. 38/5 e 41/9). B. Con decisione del 30 ottobre 2023, notificata il 2 novembre seguente, la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di F._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. C.a Con ricorso del 24 novembre 2023, l'insorgente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo principalmente all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiato e all'accoglimento della domanda d'asilo nonché, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, egli presenta un'istanza di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio unitamente al relativo anticipo. C.b Con decisione incidentale del 17 aprile 2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, nominando quale patrocinatrice la signora Patrizia Testori (Caritas Svizzera). Nel contempo, il giudice istruttore ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso entro il 2 maggio 2024 e ad esprimersi sulla pretesa renitenza del ricorrente nonché sulla ricezione postale in Svizzera dei documenti in originale, unitamente al loro (mancato) inoltro all'interessato (atto TAF n. 3). C.c Con osservazioni del 2 maggio 2024, trasmesse per conoscenza al ricorrente il 7 maggio 2024, l'autorità inferiore si è integralmente confermata nella propria decisione e ha postulato il respingimento del ricorso. Il 16 maggio successivo, il ricorrente ha presentato una replica spontanea (atti TAF n. 4-6). C.d Con ordinanza del 14 giugno 2024, il Tribunale ha quindi trasmesso una copia della replica spontanea alla SEM, invitandola a presentare una duplica entro il 1° luglio 2024 (dispositivo n. 2) e ad esprimersi sulle censure relative agli effetti giuridici in Russia in punto alla pretesa renitenza del ricorrente, nonché al mancato ritiro postale dei mezzi di prova originali pervenuti in Svizzera, unitamente al loro (mancato) inoltro al destinatario (dispositivo n. 3; atto TAF n. 7). Il 18 giugno 2024, la SEM ha presentato le osservazioni di duplica che sono state trasmesse per conoscenza all'insorgente il 2 ottobre 2024. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che i motivi d'asilo riguardanti la presunta renitenza dell'interessato non siano pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, poiché la convocazione militare del settembre 2022, notificata ai genitori, non gli sarebbe stata consegnata personalmente su controfirma così come prescritto dall'art. 31 della Legge federale [russa] n. 53-FS del 28 marzo 1998 sul servizio militare obbligatorio e sul servizio militare ( - , in vigore il 30 settembre 2022; di seguito: Legge federale russa n. 53-FS del 28 marzo 1998). Tale convocazione non risulterebbe quindi legalmente vincolante e, di riflesso, la sua validità potrebbe essere contestata dinanzi ai tribunali russi (cfr. decisione avversata, pagg. 3-4). L'atto in oggetto non sarebbe inoltre "suscettibile di alcuna valutazione in merito alla sua autenticità, posto che ne è stata presentata solo una fotografia, nonostante la richiesta di presentare l'originale. Il medesimo argomento è valido anche per quanto riguarda il verbale di perquisizione domiciliare datato (...)" (idem pag. 4). L'autorità inferiore ritiene inoltre che, considerata la distanza temporale degli eventi, le persecuzioni subite da parte delle autorità russe in ragione della partecipazione alla manifestazione del gennaio 2021 non avrebbero alcun nesso di causalità con l'espatrio. In esito, non sussisterebbero indizi seri e concreti per concludere che l'insorgente sia attualmente nel collimatore delle autorità russe a causa della sua attività d'opposizione e ch'egli abbia un fondato timore di persecuzione in caso di rimpatrio, ciò "anche tenuto conto della sua posizione di riservista" (ibidem). Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (idem pag. 5). 3.2 3.2.1 Con il ricorso il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), rispettivamente la conseguente violazione dell'obbligo di motivazione in capo alla SEM, nella misura in cui quest'ultima avrebbe analizzato la validità della convocazione militare "senza affrontare le questioni preliminari della legittimità o meno dell'arruolamento [...] della guerra contro l'Ucraina [...] e delle sanzioni a causa del politmalus a cui andrebbe in contro il ricorrente a causa della renitenza" (cfr. ricorso pagg. 5-7). In maniera contraddittoria, l'autorità inferiore avrebbe puntualmente esaminato la questione della validità della convocazione militare malgrado la stessa sarebbe rilevante per il diritto dell'asilo "solo se si giudica l'arruolamento come illegittimo o si teme che in caso di renitenza il ricorrente possa essere esposto a un politmalus" (idem pag. 6). La SEM si sarebbe pertanto limitata a considerazioni formali sulla convocazione militare senza però valutare il rischio di persecuzione per il ricorrente in caso di ritorno in Russia, omettendo segnatamente di analizzare "la possibilità effettiva per i renitenti di proporre efficacemente ricorso contro le convocazioni notificate in loro assenza" e trascurando "il fatto che il ricorrente una volta tornato in patria si troverà nuovamente confrontato con l'obbligo dell'arruolamento come riservista e gli verrà sicuramente notificata un'altra convocazione vincolante" (ibidem). Occorrerebbe quindi valutare se, a fronte delle modifiche legislative russe adottate nell'aprile 2023, si possa ancora efficacemente proporre ricorso contro le convocazioni militari emesse in data precedente (idem pag. 7). 3.2.2 L'insorgente sottolinea dipoi che i motivi d'asilo afferenti alla sua renitenza sarebbero rilevanti per l'asilo. Essendo un obiettore di coscienza e già stato inviso dalle autorità russe in ragione della sua attività d'opposizione, occorrerebbe infatti ammettere un politmalus sulla stessa scorta della giurisprudenza federale relativa alla Siria (cfr. DTAF 2020 VI/4); nello specifico, sussisterebbe un rischio effettivo ch'egli sia schedato come oppositore politico e che, in caso di renitenza o rifiuto di combattere, gli venga comminata una pena maggiore di quella applicata agli altri renitenti (cfr. ricorso, pagg. 8-9). Inoltre, richiamata la dottrina e la giurisprudenza relativa alla repressione basata sull'insubordinazione e sulla diserzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002/19 consid. 6c), la SEM avrebbe dovuto riconoscere l'illegittimità dell'arruolamento militare forzato nell'ambito della guerra russa contro l'Ucraina. In particolare, la stessa sarebbe giustificata dal fatto che, il 2 marzo 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite avrebbe approvato una risoluzione che riconosce l'aggressione perpetrata dalla Russia e che, il 26 marzo successivo, la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite (CIG) avrebbe stabilito l'illegittimità - sotto il profilo dei princìpi e delle regole del diritto internazionale - delle azioni belliche russe intraprese in Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 (idem pagg. 9-11). In questo contesto, anche una sanzione statale russa per diserzione o insubordinazione risulterebbe illegittima e, di conseguenza, rilevante ai sensi della LAsi (idem pag. 11). 3.2.3 Per il resto, l'insorgente ribadisce la verosimiglianza delle proprie allegazioni e afferma che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile (cfr. ricorso, pagg. 12-14). 3.3 Nelle proprie osservazioni, la SEM evidenzia segnatamente che "dal momento che [...] non è stata inviata al richiedente alcuna convocazione legalmente vincolante per servire nella guerra in Ucraina, non vi è alcuna necessità di chinarsi sulla questione a sapere se un eventuale rifiuto di servire militarmente [...] sia rilevante o meno ai sensi della legge sull'asilo" (cfr. atto TAF n. 4). L'autorità opponente non si esprime tuttavia sulla pretesa renitenza del ricorrente e neppure sulla ricezione postale dei documenti in originale, unitamente al loro (mancato) inoltro all'interessato (ibidem). In sede di replica, l'insorgente insiste che la SEM avrebbe dovuto indagare sull'effettiva facoltà d'impugnare la convocazione militare. Egli ha inoltre informato il Tribunale che gli originali dei mezzi di prova, giunti alle poste di Chiasso e poi rispediti in Russia (cfr. A.d supra), sarebbero scomparsi poiché, secondo il relativo tracciamento postale, non risultano ancora ritornati al mittente (cfr. atto TAF n. 6). In duplica, la SEM si riconferma nella propria posizione, senza entrare nel merito delle censure sulle quali il Tribunale l'ha invitata ad esprimersi (cfr. atto TAF n. 8). 4. 4.1 La censura formale relativa all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. consid. 3.2.1 supra), unitamente alla violazione dell'obbligo di motivazione, va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2 4.2.1 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio secondo cui l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA) e, inoltre, deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e, infine, amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà nonché quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.2 L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; sentenza del TAF D-4768/2024 del 17 agosto 2024 pag. 6; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, p. 615). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.2.3 Con riferimento all'obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost., va poi osservato che l'autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, ma deve menzionare, almeno brevemente, i motivi sui quali fonda la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata e di eventualmente impugnarla con cognizione di causa (cfr. ex pluris DTF 148 III 30 consid. 3.1; 139 V 496 consid. 5.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; 2011/22 consid. 5). 4.3 4.3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include inoltre il diritto di risiedere in Svizzera. 4.3.2 4.3.2.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 4.3.2.2 Sul piano soggettivo, deve essere quindi tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 4.3.2.3 Va poi rilevato che, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiate le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato; è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). L'imposizione di sanzioni penali o disciplinari per garantire l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare rientra infatti nei legittimi diritti di uno Stato (cfr. GICRA n. 2004/2 consid. 6b/aa). Tuttavia, secondo la dottrina e la concorde giurisprudenza federale, le sanzioni comminate per la diserzione e la renitenza assumono una rilevanza per l'asilo se, alternativamente, il richiedente ha un fondato timore di subire una pena sproporzionatamente elevata o severa, rispettivamente maltrattamenti durante la detenzione per uno dei motivi di persecuzione rilevanti per l'asilo (politmalus; cfr. GICRA n. 2006/3 consid. 4.2, DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.2; 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9), s'egli è chiamato a prestare un servizio militare per compiere atti vietati dal diritto internazionale pubblico (cfr. GICRA n. 2002/19 consid. 6d), oppure se l'obbligo militare implica una discriminazione sistematica e gravemente disumana (cfr. GICRA n. 2008/8 consid. 6). 4.3.3 Infine, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, infine, plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile (per i dettagli, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.4 4.4.1 Nel caso in esame, il ricorrente ha segnatamente addotto - corroborando le proprie allegazioni con conferenti mezzi di prova - di aver svolto, tra l'aprile 2018 e l'aprile 2019, il servizio militare obbligatorio in Russia e di aver raggiunto il grado di appuntato, svolgendo la funzione di mitragliatore/fuciliere e maturando una particolare esperienza nella sorveglianza degli impianti strategici militari con l'uso delle armi (cfr. atto SEM n. 27/12 D18, D22-26, D28-35; mdp SEM n. 2-4). Egli ha poi affermato di essere espatriato poiché contrario al conflitto bellico in Ucraina e, di riflesso, al prospettato arruolamento militare in ragione della mobilitazione parziale decretata nel settembre 2022. In particolare, durante il suo soggiorno in Tagikistan, i genitori lo avrebbero informato della notifica di una convocazione militare che, in virtù della mobilitazione succitata, gli ordinava di presentarsi il 30 settembre 2022 presso il commissariato militare di E._______ (cfr. atto SEM n. 27/12 D18 pag. 6; mdp SEM n. 1). A fronte delle pregresse attività d'opposizione e della sua esperienza militare, egli teme quindi di subire delle repressioni statali in caso di rimpatrio, segnatamente di essere torturato ed esposto a maltrattamenti degradanti, generalmente applicati alle persone renitenti come lui (cfr. atto SEM n. 27/12 D51). 4.4.2 4.4.2.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che la SEM non ha valutato in modo completo la verosimiglianza delle allegazioni, rispettivamente la rilevanza dei motivi d'asilo in relazione alla presunta renitenza del ricorrente. Essa si è infatti limitata ad affermare che la convocazione a comparire dinanzi al commissariato militare non sarebbe legalmente vincolante poiché notificata in contrasto con l'art. 31 della Legge federale russa n. 53-FS del 28 marzo 1998, circostanza che precluderebbe la rilevanza delle allegazioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, senza tuttavia considerare le collaterali circostanze fattuali e i mezzi di prova dirimenti per la valutazione della qualità di rifugiato (cfr. decisione avversata, pag. 4; atto TAF n. 4). 4.4.2.2 In primo luogo, l'autorità inferiore non ha determinato se, tenuto conto del tempo trascorso nonché delle successive modifiche legislative sul servizio militare in vigore dal 14 aprile 2023, il rimedio giuridico deputato alla contestazione della convocazione militare risulta ancora in essere, segnatamente in relazione ai termini di ricorso e alle nuove modalità di notifica (cfr. decisione avversata, pag. 4; Rossijskaja Gazeta [in russo , RGRU], 14 2023 . N 127- " " [Legge federale del 14 aprile 2023 N 127-FZ "Modifica di alcune leggi legislative della Federazione Russa"], https://rg.ru/documents/2023/04/17/document-127-fz.html, consultato il 1° novembre 2024). Questo aspetto assume infatti una cardinale importanza per il giudizio nella misura in cui, qualora fossero precluse le condizioni di ricevibilità dell'impugnazione, la convocazione in oggetto potrebbe essere cresciuta in giudicato e aver assunto piena validità. In tal caso, se ammessa la verosimiglianza delle allegazioni, la SEM dovrebbe conseguentemente analizzare l'eventuale sussistenza di fondati timori per il ricorrente di essere esposto a seri pregiudizi futuri in ragione della sua renitenza (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tal fine, occorrerà segnatamente accertare se, con riferimento al caso concreto, le attuali sanzioni comminate per la diserzione e la renitenza in Russia assumono una rilevanza per l'asilo ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 4.3.2.3 supra), esaminando in particolare le eventuali conseguenze amministrative e penali della mancata comparizione alla convocazione del 30 settembre 2022, nonché la concreta probabilità ch'egli venga nuovamente riconvocato ai fini dell'arruolamento nel conflitto in Ucraina. Difatti, l'insorgente ha addotto validi elementi riguardanti la sua formazione militare (cfr. consid. 4.4.1 supra) che confermerebbero la sua qualità di riservista nonché l'idoneità all'arruolamento nel contesto della mobilitazione parziale russa ordinata nel settembre 2022 in relazione alla guerra contro l'Ucraina (cfr. Decreto presidenziale russo n. 647 del 21 settembre 2022 sulla "Dichiarazione di mobilitazione parziale nella Federazione Russa" [ 21.09.2022 647 " "]; art. 53 cpv. 3 della Legge federale russa n. 53-FS del 28 marzo 1998, https://legalacts.ru/doc/FZ-o-voinskoj-objazannosti-i-voennoj-sluzhbe/, consultato il 1° novembre 2024; European Union Agency for Asylum [EUAA], The Russian Federation - Military service, dicembre 2022, pagg. 14, 17, 22-25; Bundesamt für Fremdwesen und Asyl (Austria), Themenberichte: Russische Föderation - Militärdienst vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, 2 aprile 2024, pagg. 6, 10-11, 32-33, https://www.ecoi.net/en/file/local/2106853/2024-04-02_COI_CMS_Themenberichte_Russische_F%C3%B6deration_-_Milit%C3%A4rdienst_vor_dem_Hintergrund_des_Ukraine-Kriegs%2C_Version_1-e8fc.pdf, consultato il 1° novembre 2024; Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Briefing Notes del 24 luglio 2023, pag. 9, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2023/briefingnotes-kw30-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4, consultato il 1° novembre 2024; sentenza del Tribunale amministrativo supremo della Bulgaria n. 4026 del 3 aprile 2024, https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=2324897&code=vas&guid=1361587816, consultato il 1° novembre 2024). Occorrerà inoltre considerare gli antecedenti del richiedente, segnatamente l'asserita attività d'opposizione politica e le presunte perquisizioni domiciliari già svolte dalle autorità russe in seguito alla convocazione militare (cfr. consid. 4.3.2.2 supra). In questo senso, la breve motivazione contenuta nel provvedimento querelato non è ragionevolmente sufficiente per negare la qualità di rifugiato. 4.4.2.3 In secondo luogo, l'argomentazione della SEM si rivela contraddittoria. Essa indica infatti che la convocazione militare non sarebbe suscettibile di alcuna valutazione in merito alla sua autenticità, poiché presentata soltanto in fotografia nonostante sia stato richiesto di fornirla in originale (cfr. decisione avversata, pag. 4, punto 1, ultimo paragrafo; mdp SEM n. 1), ma nel contempo sviluppa un'analisi puntuale della rilevanza proprio in relazione a tale mezzo di prova (idem, pag. 3-4). Sussiste quindi un'incongruenza logica che si confonde tra considerazioni afferenti alla verosimiglianza delle allegazioni - autenticità dei mezzi di prova (art. 7 LAsi) - e alla rilevanza del loro contenuto (art. 3 LAsi), con la conseguenza che risulta difficile apprezzare l'effettiva portata della decisione avversata (cfr. consid. 4.2.3 supra). Ad ogni buon conto, anche su questo punto emergono delle evidenti carenze istruttorie. Già nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità inferiore, l'insorgente ha infatti allegato di essersi fatto inviare dalla Russia gli originali dei mezzi di prova anticipati in copia, informando nel contempo la SEM della prospettata notifica (cfr. atti SEM n. 37/1, 38/5 e 41/9, unitamente al tracciamento dell'invio). Il plico raccomandato giunto al CFA di Chiasso non sarebbe stato però ritirato e consegnato al ricorrente poiché, nel frattempo, quest'ultimo sarebbe stato attribuito al Cantone di F._______ (cfr. atto SEM n. 30/2 e 33/2). Tuttavia, l'impostazione dell'invio dalla Russia sarebbe avvenuta il 7 settembre 2023, ovvero quando l'interessato alloggiava ancora presso il centro di accoglienza in Ticino (cfr. tracciamento invio di cui agli atti SEM n. 38/5 e 41/9). Dopo un periodo di giacenza di quattro giorni, l'invio sarebbe quindi ritornato al mittente in Russia "poiché nessuno lo ha ritirato controfirmando la notifica" (cfr. ricorso pag. 4). Nonostante il duplice invito da parte del Tribunale ad esprimersi su tali circostanze, in sede di ricorso la SEM non ha però espresso alcuna considerazione di merito (cfr. atti TAF n. 3-4 e 7-8). Ciò giustifica ulteriormente la necessità di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità opponente affinché la stessa compia i dovuti accertamenti e adatti eventualmente la propria valutazione in punto all'obbligo di collaborazione del ricorrente (cfr. decisione avversata, pag. 4). Infatti, qualora emergessero difetti procedurali da parte della SEM, quest'ultima non potrebbe di principio dedurre alcun svantaggio giuridico per l'insorgente in ragione della mancata presentazione dei mezzi di prova in originale fatti pervenire dalla Russia. 4.5 Posta l'incompleta istruzione in relazione alle allegazioni del richiedente e la carente motivazione contenuta nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata, pagg. 3-4), lesiva del diritto di essere sentito (cfr. consid. 4.2.3 supra), il Tribunale conclude quindi che la SEM non poteva pronunciarsi opportunatamente sulla rilevanza dei motivi d'asilo. 5. Visto quanto precede, l'autorità inferiore è incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Di riflesso, il ricorso va accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria e pronunciare una nuova istruzione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA). 6. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 7. 7.1 Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il Tribunale può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). La parte vincente ha infatti diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). 7.2 Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nello specifico il ricorrente, patrocinato in questa sede dalla sua rappresentante legale, non ha postulato espressamente la rifusione di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Egli ne hanno tuttavia diritto (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). 7.3 Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. Con il ricorso è stato presentato un conteggio delle spese necessarie per un totale di CHF 2'537.50, corrispondenti a 13 ore lavorative, unitamente a disborsi e IVA (cfr. allegato al ricorso n. 3). Nel corso dello scambio di scritti non sono stati prodotti nuove note d'onorario. Sulla base degli atti di causa e della complessità della vertenza, il Tribunale ritiene tuttavia adeguato condannare l'autorità inferiore al versamento in favore del ricorrente di un'indennità per spese ripetibili di complessivi CHF 1000.- corrispondenti a dieci ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; cfr. artt. 7 cpv. 1, 9 e 14 cpv. 2 TS-TAF). 8. Questa sentenza non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 30 ottobre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per nuova istruttoria e decisione ai sensi dei considerandi della presente sentenza.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 1000.- a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: