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D-6176/2024

D-6176/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-08 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, cittadino turco di etnia curda e originario della provincia di B._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 14 luglio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. […]-2/2). A.b Il 10 settembre 2024 la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 22/15). Egli ha in so- stanza riferito di essere espatriato a causa di problematiche insorte con alcuni familiari. In particolare, egli ha dichiarato che, circa sei o sette mesi prima di lasciare il Paese, avrebbe confidato per la prima volta alla sorella il proprio orientamento sessuale. Tale confidenza sarebbe stata successi- vamente da lei riferita ad altri membri della famiglia, i quali avrebbero rea- gito con insulti e minacce nei confronti del richiedente. A seguito di tale episodio, alcuni mesi più tardi, uno dei fratelli si sarebbe recato presso la sua abitazione, aggredendolo fisicamente. Il richiedente avrebbe sporto denuncia contro il fratello autore dell’aggressione, nonché contro altri familiari autori di messaggi contenenti insulti e minacce. Con- seguentemente, in data 28 maggio 2024, il Tribunale di B.______ avrebbe disposto una misura di protezione a suo favore, la quale a suo avviso si sarebbe rivelata tuttavia un provvedimento inadeguato per una sua tutela effettiva, così che avrebbe deciso di lasciare il Paese. Egli ha inoltre riferito che all’età di circa quindici anni, trovandosi solo in casa, avrebbe indossato una gonna appartenente alla sorella. Sorpreso dal fratello maggiore, sarebbe stato da quest’ultimo dapprima insultato e, suc- cessivamente, ferito alla spalla con un colpo d’arma da fuoco. E ancora, in epoca antecedente al servizio militare obbligatorio, un altro fratello lo avrebbe colpito ai genitali nel corso di un alterco, scaturito dal fatto che egli risultava essere l’unico componente della famiglia a non essersi ancora sposato. B. Con decisione del 20 settembre 2024, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 30/1), la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato all’interes- sato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM

n. 29/11)

D-6176/2024 Pagina 3 C. Con ricorso del 30 settembre 2024 (cfr. tracciamento dell’invio; data d’en- trata: 1° ottobre 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale (di seguito: il Tribunale o TAF), il ricorrente ha postulato, in via princi- pale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello sta- tuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per dei complementi istruttori e l’emis- sione di una nuova decisione; e, in via ancor più sussidiaria, l’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Egli ha altresì presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. D. Con scritti del 21 ottobre 2024 (cfr. atto TAF n. 3), del 14 gennaio 2025 (cfr. atto TAF n. 4) e del 21 maggio 2025 (cfr. atto TAF n. 5), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale documentazione relativa alla propria situazione di salute. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.

E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48

D-6176/2024 Pagina 4 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima.

E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Oc- corre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 5).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto sostanzialmente che le dichiarazioni del richiedente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi. In partico- lare, tra gli ultimi due episodi menzionati dal ricorrente e l’espatrio non sus- sisterebbe un nesso di causalità materiale e temporale. Per quanto attiene invece alle minacce, insulti e violenze subite dai familiari a seguito della scoperta del proprio orientamento sessuale, la SEM osserva come il richie- dente avrebbe già potuto avvalersi di una tutela effettiva, concreta ed effi- cace da parte delle competenti autorità turche, le quali risulterebbero infatti aver adottato nei suoi confronti una misura di protezione.

E. 4.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha censurato anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio, nella misura in cui la SEM avrebbe trascurato molti dettagli del suo rac- conto spontaneo. In particolare, le persecuzioni subite sarebbero rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto generanti una pressione psichica insop- portabile, ritenuto anche il contesto di intolleranza e violenza contro gli omosessuali in Turchia. Infine, la SEM non avrebbe neppure accertato in

D-6176/2024 Pagina 5 modo completo ed esatto la condizione di salute del ricorrente nell’ambito dell’analisi dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.

E. 5.1.1 La censura formale relativa all’accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché su- scettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 5.1.2 Nelle procedure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa, si applica il principio inquisitorio secondo cui l’autorità compe- tente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA) e, inoltre, deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e, infine, amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti e, in modo partico- lare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà nonché quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.1.3 L’accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fat- tuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall’autorità inferiore. L’accertamento è invece inesatto al- lorquando quest’ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell’am- ministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell’incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; sentenza del TAF D-4768/2024 del 17 agosto 2024 pag. 6; BENOÎT BOVAY, Procédure admi- nistrative, 2a ed. 2015, p. 615). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 5.2 Il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali dell’in- sorgente, che la SEM abbia correttamente tenuto conto nella propria deci- sione degli aspetti pertinenti sollevati da quest’ultimo. Essa ha infatti pun- tualmente considerato le contestazioni dell’interessato nonché le basi

D-6176/2024 Pagina 6 legali e giurisprudenziali pertinenti. Tale censura si confonde in realtà con il merito, ovvero è rivolta contro l’apprezzamento svolto dall’autorità infe- riore in punto al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. Il Tribunale rileva inoltre che agli atti vi sono attualmente diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell’interessato (cfr. atti SEM

n. 17/2, 18/3, 19/3, 20/3, 23/3, 26/2; atti TAF n. 3-5). Tale documentazione appare sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti e dell’ampiezza delle indagini effet- tuate.

E. 5.3 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti risulta infondata. Per- tanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per una nuova istruzione va respinta.

E. 6.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.1.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.1.3 Vi pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag- giungono un’intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l’unico modo per sottrarsi a tale situa- zione forzata risulta essere la fuga all’estero (cfr. DTAF 2010/28 con- sid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

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E. 6.1.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esi- stere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l’ultima persecuzione subìta e l’espatrio, è trascorso un lasso di tempo re- lativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere rico- nosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustifi- care una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale tempo- rale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di prote- zione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronun- cia della decisione, nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ra- gioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili

D-6176/2024 Pagina 8 alle persecuzioni subìte sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 6.2 Nel caso di specie, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore, in quanto le persecuzioni riferite non permettono di rico- noscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 6.2.1 Anzitutto, il Tribunale rileva che non sussiste un nesso di causalità temporale e materiale tra l’espatrio e gli episodi in cui l’interessato avrebbe indossato la gonna della sorella e sarebbe stato successivamente ferito con un’arma da un fratello, nonché quello in cui, prima di adempiere al servizio militare obbligatorio, un altro fratello gli avrebbe causato delle le- sioni in quanto non ancora sposato. Tali eventi si collocano infatti nella sua adolescenza, mentre l’espatrio risulterebbe essere avvenuto soltanto nel maggio 2024, all’età di (…). Non risulta inoltre dagli atti di causa che tali fatti siano stati portati alla conoscenza delle competenti autorità turche, avendo egli rinunciato a sporgere denuncia. Parimenti, non emergono dagli atti elementi idonei a corroborare l’assunto secondo cui le forze dell’ordine non avrebbero avuto interesse a indagare sulla vicenda. Tali motivi d’asilo non possono essere pertanto ritenuti rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 6.2.2 Anche in punto all’aggressione perpetrata da un fratello e ai mes- saggi di minacce e insulti trasmessi da alcuni familiari a seguito della sco- perta della di lui omosessualità va esclusa ogni loro pertinenza per il rico- noscimento della qualità di rifugiato. Le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono infatti un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato sol- tanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione neces- saria alla persona interessata. Invero, secondo il principio della sussidia- rietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecu- zioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garan- zia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non sta- tali. Nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualun- que momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed

D-6176/2024 Pagina 9 efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente or- gani di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità e volontà di pro- tezione (cfr. sentenze del TAF E-150/2024 del 18 gennaio 2024 con- sid. 6.2.1 con riferimenti; D-6350/2023 del 4 gennaio 2024; D-6123/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.2; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 con- sid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). Nel caso concreto, il ricorrente avrebbe denunciato tali fatti alle competenti autorità turche, ottenendo in data 28 maggio 2024 una decisione di prote- zione da parte del Tribunale di B.______ nei confronti dei familiari da lui indicati come responsabili. A seguito dell’adozione di tale misura e fino al momento dell’espatrio avvenuto il 30 giugno 2024, egli ha dichiarato di non aver subito ulteriori comportamenti lesivi, precisando che i familiari non avrebbero potuto avvicinarsi a lui in virtù del provvedimento di protezione emesso. L’argomento ricorsuale secondo cui nulla gli sarebbe accaduto unicamente in ragione del ristretto lasso di tempo intercorso tra l’adozione della misura e l’espatrio non risulta essere pertinente, trattandosi di una mera supposizione dell’interessato, il quale non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare l’inefficacia del provvedimento in questione. Ne con- segue che egli ha potuto beneficiare di una tutela giuridica concreta, effet- tiva ed efficace da parte delle competenti autorità turche.

E. 6.2.3 A titolo abbondanziale, la giurisprudenza relativa alla teoria della pro- tezione (“Schutztheorie”) ha stabilito che si può ammettere un’alternativa di rifugio interna al Paese se, nel luogo di rifugio, esiste sostanzialmente un’infrastruttura di protezione funzionante ed efficiente e, nel contempo, lo Stato è disposto a garantire protezione ad una persona perseguitata in un’altra parte del Paese. In quest’ambito, vanno considerate le condizioni generali del luogo di rifugio e le circostanze personali della persona inte- ressata, valutando se per quest’ultima sia ragionevolmente esigibile stabi- lirsi e costruire una nuova vita (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 e 8.5- 8.6). A tale riguardo, va rilevato che in Turchia l’omosessualità è legale, rispetti- vamente non penalizzata. Nonostante le discriminazioni e le ostilità riscon- trate nei confronti della comunità LGBTQ+, non sussiste inoltre una perse- cuzione collettiva delle persone appartenenti a tale comunità (cfr. ex pluris

D-6176/2024 Pagina 10 sentenze del TAF E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3; D- 3424/2021 del 31 agosto 2021 consid. 5.3.1; D-4039/2020 del 17 novem- bre 2020 consid. 6 e 7.7). Ad ogni modo, la situazione è meno grave nelle grandi città turche come Ankara, Istanbul e Smirne, dove esistono comu- nità omosessuali e diverse associazioni private che supportano la comu- nità LGBTQ+ (cfr. sentenze del TAF D-608/2024 del 13 febbraio 2024 con- sid. 7.2; E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3.2). Nel caso concreto, le problematiche riscontrare dal ricorrente sono circo- scritte principalmente al suo ambiente familiare. Pertanto, contrariamente a quanto sollevato nel ricorso, anche in assenza dell’efficace provvedi- mento di protezione ottenuto, egli avrebbe potuto optare per un luogo di residenza alternativo all’interno del Paese. A tal proposito, si rileva che il ricorrente avrebbe già in passato vissuto in varie città della Turchia. L’ar- gomento secondo cui i familiari riuscirebbero a trovarlo in qualsiasi regione del Paese risulta essere peraltro una sua mera supposizione.

E. 6.2.4 Infine, il ricorrente solleva in fase ricorsuale l’argomento secondo cui la prospettiva di un matrimonio forzato sarebbe stato un ulteriore elemento determinante per l’espatrio. Tale assunto non può tuttavia essere seguito, poiché non si può ritenere sussistente un timore fondato futuro di matrimo- nio forzato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. Non risulta infatti esservi stata alcuna coercizione nei confronti dell’interessato in tal senso, come neppure alcun preparativo che possa far presumere l’esistenza di un progetto di matrimonio imposto.

E. 6.3 In esito, le dichiarazioni dell’insorgente non soddisfano le condizioni ri- chieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ferme queste premesse, la decisione impugnata va pertanto confer- mata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo.

E. 7.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia di principio l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

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E. 7.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.

E. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento, contestata dal ricorrente, è regola- mentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 8.2.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.

E. 8.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, l’ammissibilità del suo rinvio verso la Turchia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità prepon- derante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105).

E. 8.2.3 L’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Turchia ri- sulta pertanto ammissibile.

E. 8.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 8.3.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud- est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al

D-6176/2024 Pagina 12 tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). A conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/interna- tional/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consul- tato il 25 luglio 2025).

E. 8.3.3 Inoltre l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nelle undici province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1 [sentenza di riferimento]).

E. 8.3.4 Pur provenendo l’interessato da una delle suddette province, non ri- sultano sussistere motivi ostativi individuali che si opporrebbero al suo al- lontanamento verso la Turchia. Egli è un infatti uomo giovane che è sempre stato in grado di mantenersi autonomamente svolgendo la professione di (…). In patria egli potrà contare sul supporto dei propri amici, con i quali si è sempre sentito libero di affrontare apertamente qualsivoglia argomento. Inoltre egli versa in una condizione di salute che non risulta ostativa all’ese- cuzione dell’allontanamento: agli atti vi sono invero vari rapporti medici at- testanti segnatamente una diagnosi di episodio depressivo di media gravità e sospetto disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 17/2, 18/3, 19/3, 20/3, 23/3, 26/2; atti TAF n. 3-5). Il rapporto medico del 21 marzo 2025 esclude inoltre verosimilmente pensieri suicidari acuti o intenzioni sui- cidarie pianificate (cfr. atto TAF n. 5). Ad ogni modo, le menzionate proble- matiche psicologiche potranno essere pacificamente trattate anche in Tur- chia dove risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psi- chiatrica (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-806/2024 del 5 marzo 2024 consid. 10.3.2; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Infine, le ulteriori censure sollevate nel ricorso dall’insorgente non sono in grado di mutare le conclusioni del Tribunale.

E. 8.3.5 L’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

D-6176/2024 Pagina 13

E. 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 8.5 Di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.

E. 9 In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso dev’es- sere pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda relativa all'e- senzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva d’oggetto.

E. 11 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6176/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6176/2024 Sentenza dell'8 agosto 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Daniele Cattaneo, Gérald Bovier, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______ nato il (...), Turchia, patrocinato da Cristina Tosone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 20 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino turco di etnia curda e originario della provincia di B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 luglio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-2/2). A.b Il 10 settembre 2024 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 22/15). Egli ha in sostanza riferito di essere espatriato a causa di problematiche insorte con alcuni familiari. In particolare, egli ha dichiarato che, circa sei o sette mesi prima di lasciare il Paese, avrebbe confidato per la prima volta alla sorella il proprio orientamento sessuale. Tale confidenza sarebbe stata successivamente da lei riferita ad altri membri della famiglia, i quali avrebbero reagito con insulti e minacce nei confronti del richiedente. A seguito di tale episodio, alcuni mesi più tardi, uno dei fratelli si sarebbe recato presso la sua abitazione, aggredendolo fisicamente. Il richiedente avrebbe sporto denuncia contro il fratello autore dell'aggressione, nonché contro altri familiari autori di messaggi contenenti insulti e minacce. Conseguentemente, in data 28 maggio 2024, il Tribunale di B.______ avrebbe disposto una misura di protezione a suo favore, la quale a suo avviso si sarebbe rivelata tuttavia un provvedimento inadeguato per una sua tutela effettiva, così che avrebbe deciso di lasciare il Paese. Egli ha inoltre riferito che all'età di circa quindici anni, trovandosi solo in casa, avrebbe indossato una gonna appartenente alla sorella. Sorpreso dal fratello maggiore, sarebbe stato da quest'ultimo dapprima insultato e, successivamente, ferito alla spalla con un colpo d'arma da fuoco. E ancora, in epoca antecedente al servizio militare obbligatorio, un altro fratello lo avrebbe colpito ai genitali nel corso di un alterco, scaturito dal fatto che egli risultava essere l'unico componente della famiglia a non essersi ancora sposato. B. Con decisione del 20 settembre 2024, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 30/1), la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 29/11) C. Con ricorso del 30 settembre 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 1° ottobre 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), il ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per dei complementi istruttori e l'emissione di una nuova decisione; e, in via ancor più sussidiaria, l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. D. Con scritti del 21 ottobre 2024 (cfr. atto TAF n. 3), del 14 gennaio 2025 (cfr. atto TAF n. 4) e del 21 maggio 2025 (cfr. atto TAF n. 5), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale documentazione relativa alla propria situazione di salute. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto sostanzialmente che le dichiarazioni del richiedente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi. In particolare, tra gli ultimi due episodi menzionati dal ricorrente e l'espatrio non sussisterebbe un nesso di causalità materiale e temporale. Per quanto attiene invece alle minacce, insulti e violenze subite dai familiari a seguito della scoperta del proprio orientamento sessuale, la SEM osserva come il richiedente avrebbe già potuto avvalersi di una tutela effettiva, concreta ed efficace da parte delle competenti autorità turche, le quali risulterebbero infatti aver adottato nei suoi confronti una misura di protezione. 4.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha censurato anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio, nella misura in cui la SEM avrebbe trascurato molti dettagli del suo racconto spontaneo. In particolare, le persecuzioni subite sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto generanti una pressione psichica insopportabile, ritenuto anche il contesto di intolleranza e violenza contro gli omosessuali in Turchia. Infine, la SEM non avrebbe neppure accertato in modo completo ed esatto la condizione di salute del ricorrente nell'ambito dell'analisi dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 5. 5.1 5.1.1 La censura formale relativa all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). 5.1.2 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio secondo cui l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA) e, inoltre, deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e, infine, amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà nonché quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.1.3 L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; sentenza del TAF D-4768/2024 del 17 agosto 2024 pag. 6; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2a ed. 2015, p. 615). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 5.2 Il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali dell'insorgente, che la SEM abbia correttamente tenuto conto nella propria decisione degli aspetti pertinenti sollevati da quest'ultimo. Essa ha infatti puntualmente considerato le contestazioni dell'interessato nonché le basi legali e giurisprudenziali pertinenti. Tale censura si confonde in realtà con il merito, ovvero è rivolta contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in punto al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Il Tribunale rileva inoltre che agli atti vi sono attualmente diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessato (cfr. atti SEM n. 17/2, 18/3, 19/3, 20/3, 23/3, 26/2; atti TAF n. 3-5). Tale documentazione appare sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti e dell'ampiezza delle indagini effettuate. 5.3 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti risulta infondata. Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per una nuova istruzione va respinta. 6. 6.1 6.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.1.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.1.3 Vi pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, tanto che l'unico modo per sottrarsi a tale situazione forzata risulta essere la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 6.1.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l'ultima persecuzione subìta e l'espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subìte sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 6.2 Nel caso di specie, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, in quanto le persecuzioni riferite non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.2.1 Anzitutto, il Tribunale rileva che non sussiste un nesso di causalità temporale e materiale tra l'espatrio e gli episodi in cui l'interessato avrebbe indossato la gonna della sorella e sarebbe stato successivamente ferito con un'arma da un fratello, nonché quello in cui, prima di adempiere al servizio militare obbligatorio, un altro fratello gli avrebbe causato delle lesioni in quanto non ancora sposato. Tali eventi si collocano infatti nella sua adolescenza, mentre l'espatrio risulterebbe essere avvenuto soltanto nel maggio 2024, all'età di (...). Non risulta inoltre dagli atti di causa che tali fatti siano stati portati alla conoscenza delle competenti autorità turche, avendo egli rinunciato a sporgere denuncia. Parimenti, non emergono dagli atti elementi idonei a corroborare l'assunto secondo cui le forze dell'ordine non avrebbero avuto interesse a indagare sulla vicenda. Tali motivi d'asilo non possono essere pertanto ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.2.2 Anche in punto all'aggressione perpetrata da un fratello e ai messaggi di minacce e insulti trasmessi da alcuni familiari a seguito della scoperta della di lui omosessualità va esclusa ogni loro pertinenza per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono infatti un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali. Nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità e volontà di protezione (cfr. sentenze del TAF E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; D-6350/2023 del 4 gennaio 2024; D-6123/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.2; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). Nel caso concreto, il ricorrente avrebbe denunciato tali fatti alle competenti autorità turche, ottenendo in data 28 maggio 2024 una decisione di protezione da parte del Tribunale di B.______ nei confronti dei familiari da lui indicati come responsabili. A seguito dell'adozione di tale misura e fino al momento dell'espatrio avvenuto il 30 giugno 2024, egli ha dichiarato di non aver subito ulteriori comportamenti lesivi, precisando che i familiari non avrebbero potuto avvicinarsi a lui in virtù del provvedimento di protezione emesso. L'argomento ricorsuale secondo cui nulla gli sarebbe accaduto unicamente in ragione del ristretto lasso di tempo intercorso tra l'adozione della misura e l'espatrio non risulta essere pertinente, trattandosi di una mera supposizione dell'interessato, il quale non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare l'inefficacia del provvedimento in questione. Ne consegue che egli ha potuto beneficiare di una tutela giuridica concreta, effettiva ed efficace da parte delle competenti autorità turche. 6.2.3 A titolo abbondanziale, la giurisprudenza relativa alla teoria della protezione ("Schutztheorie") ha stabilito che si può ammettere un'alternativa di rifugio interna al Paese se, nel luogo di rifugio, esiste sostanzialmente un'infrastruttura di protezione funzionante ed efficiente e, nel contempo, lo Stato è disposto a garantire protezione ad una persona perseguitata in un'altra parte del Paese. In quest'ambito, vanno considerate le condizioni generali del luogo di rifugio e le circostanze personali della persona interessata, valutando se per quest'ultima sia ragionevolmente esigibile stabilirsi e costruire una nuova vita (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 e 8.5-8.6). A tale riguardo, va rilevato che in Turchia l'omosessualità è legale, rispettivamente non penalizzata. Nonostante le discriminazioni e le ostilità riscontrate nei confronti della comunità LGBTQ+, non sussiste inoltre una persecuzione collettiva delle persone appartenenti a tale comunità (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3; D-3424/2021 del 31 agosto 2021 consid. 5.3.1; D-4039/2020 del 17 novembre 2020 consid. 6 e 7.7). Ad ogni modo, la situazione è meno grave nelle grandi città turche come Ankara, Istanbul e Smirne, dove esistono comunità omosessuali e diverse associazioni private che supportano la comunità LGBTQ+ (cfr. sentenze del TAF D-608/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 7.2; E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3.2). Nel caso concreto, le problematiche riscontrare dal ricorrente sono circoscritte principalmente al suo ambiente familiare. Pertanto, contrariamente a quanto sollevato nel ricorso, anche in assenza dell'efficace provvedimento di protezione ottenuto, egli avrebbe potuto optare per un luogo di residenza alternativo all'interno del Paese. A tal proposito, si rileva che il ricorrente avrebbe già in passato vissuto in varie città della Turchia. L'argomento secondo cui i familiari riuscirebbero a trovarlo in qualsiasi regione del Paese risulta essere peraltro una sua mera supposizione. 6.2.4 Infine, il ricorrente solleva in fase ricorsuale l'argomento secondo cui la prospettiva di un matrimonio forzato sarebbe stato un ulteriore elemento determinante per l'espatrio. Tale assunto non può tuttavia essere seguito, poiché non si può ritenere sussistente un timore fondato futuro di matrimonio forzato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. Non risulta infatti esservi stata alcuna coercizione nei confronti dell'interessato in tal senso, come neppure alcun preparativo che possa far presumere l'esistenza di un progetto di matrimonio imposto. 6.3 In esito, le dichiarazioni dell'insorgente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ferme queste premesse, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 7.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 7.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.2 8.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Turchia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). 8.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta pertanto ammissibile. 8.3 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). A conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 25 luglio 2025). 8.3.3 Inoltre l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nelle undici province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1 [sentenza di riferimento]). 8.3.4 Pur provenendo l'interessato da una delle suddette province, non risultano sussistere motivi ostativi individuali che si opporrebbero al suo allontanamento verso la Turchia. Egli è un infatti uomo giovane che è sempre stato in grado di mantenersi autonomamente svolgendo la professione di (...). In patria egli potrà contare sul supporto dei propri amici, con i quali si è sempre sentito libero di affrontare apertamente qualsivoglia argomento. Inoltre egli versa in una condizione di salute che non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento: agli atti vi sono invero vari rapporti medici attestanti segnatamente una diagnosi di episodio depressivo di media gravità e sospetto disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 17/2, 18/3, 19/3, 20/3, 23/3, 26/2; atti TAF n. 3-5). Il rapporto medico del 21 marzo 2025 esclude inoltre verosimilmente pensieri suicidari acuti o intenzioni suicidarie pianificate (cfr. atto TAF n. 5). Ad ogni modo, le menzionate problematiche psicologiche potranno essere pacificamente trattate anche in Turchia dove risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-806/2024 del 5 marzo 2024 consid. 10.3.2; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Infine, le ulteriori censure sollevate nel ricorso dall'insorgente non sono in grado di mutare le conclusioni del Tribunale. 8.3.5 L'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.

9. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso dev'essere pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva d'oggetto.

11. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: