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D-3906/2024

D-3906/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-07 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).

E. 3 In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente ed ha escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non parrebbero esservi problemi medici ostativi al trasferimento dell'interessata e la sua situazione medica risulterebbe chiara. In seguito, per quanto concerne l'identificazione della richiedente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, la SEM ha rilevato che la Croazia avrebbe ratificato la Conv. tratta e sarebbe già stata informata, e lo sarà nuovamente al momento del trasferimento, della condizione dell'interessata. Spetterà dunque alla richiedente riferire alle autorità croate i fatti di cui sostiene essere vittima, avendo peraltro la possibilità di rivolgersi a diverse organizzazioni di sostegno alle vittime presenti sul territorio croato. In aggiunta, non vi sarebbero elementi concreti che permetterebbero di considerare che ella potrebbe essere esposta in caso di trasferimento in Croazia a danni seri o trattamenti contrari agli artt. 3 e 4 CEDU, né ad un rischio di rivittimizzazione (cosiddetto "re-trafficking"). Invero, il tentativo di sfruttamento non sarebbe avvenuto in Croazia ed inoltre ella non sarebbe in grado di stimare a quando risalirebbero gli eventi relativi allo sfruttamento. A ciò si aggiungerebbe il fatto che ella non avrebbe avuto più alcun contatto con le persone che avrebbero voluto sfruttarla in B._______ e le stesse non avrebbero possibilità di contattarla. Di conseguenza, il rinvio sarebbe lecito. Attualmente non sarebbe neppure prevista l'apertura di un'inchiesta o procedura penale in Svizzera, per il che la presenza dell'interessata sul territorio elvetico non sarebbe necessaria.

E. 4.2 Con l'impugnativa, l'insorgente censura sostanzialmente una violazione del diritto federale e internazionale, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito - in riferimento sia al suo stato valetudinario sia alle condizioni di accoglienza in Croazia.

E. 5.1 L'insorgente rimprovera anzitutto alla SEM di aver accertato in maniera erronea ed incompleta i fatti dirimenti per il giudizio, in particolare le condizioni d'accoglienza in Croazia - non riconoscendo l'esistenza di carenze sistemiche - nonché il suo stato di salute. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe violato il principio inquisitorio, poiché non avrebbe valutato se, nel caso concreto, tutti i trattamenti e i medicamenti necessari alla ricorrente siano effettivamente a disposizione nei centri di accoglienza croati. Peraltro l'autorità inferiore non avrebbe sufficientemente chiarito la sua condizione di salute, in quanto le visite mediche si sarebbero svolte senza interpreti e il trattamento psicologico da lei richiesto non sarebbe stato avviato, violando in tal modo pure il suo diritto di essere sentita. Infine la SEM non avrebbe sufficientemente tenuto conto della particolare vulnerabilità della ricorrente in quanto vittima di TEU.

E. 5.2.1 Tali censure di natura formale vanno analizzate preliminarmente poiché sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; ex pluris sentenza del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1).

E. 5.2.2 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Va inoltre osservato che l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può simultaneamente comportare la violazione del diritto di essere sentito che costituisce una delle garanzie procedurali generali previste dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTAF 2016/2 consid. 4.2; sentenza del TAF D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e riferimenti). I principi suesposti sono applicabili anche nel contesto delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 con rif.).

E. 5.2.3 Il diritto di essere sentito, ancorato per quanto concerne la procedura amministrativa federale all'art. 29 PA e segg., non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).

E. 5.3.1 Nel caso concreto, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la SEM si è ampiamente confrontata con la situazione generale dei richiedenti d'asilo in Croazia, concludendo in particolare che, in considerazione dei ripetuti accertamenti svolti dall'Ambasciata svizzera in Croazia (l'ultima volta nel gennaio 2023), non sussistono lacune generali nel sistema d'asilo e d'accoglienza. La stessa non ha inoltre ravvisato validi elementi per concludere che il Paese in oggetto non rispetti i suoi obblighi internazionali e non attui correttamente le procedure d'asilo e di allontanamento. A tale proposito, le censure presentate si confondono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in punto alla situazione d'accoglienza in Croazia. Il fatto che la SEM abbia valutato in maniera differente dalla ricorrente la situazione dell'apparato migratorio croato, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio.

E. 5.3.2 In secondo luogo, si osserva che agli atti vi sono diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessata (cfr. atti SEM n. 23/3, 24/3, 25/1, 26/1, 27/2, 29/2, 30/3, 31/2, 32/2 e 35/2). Tale documentazione appare sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti e dell'ampiezza delle indagini effettuate. Nonostante siano state riportate delle difficoltà di comunicazione dovute all'assenza di un interprete durante i consulti medici, la ricorrente è stata ad ogni modo in grado di esprimersi in merito alla propria condizione di salute. Dagli atti emerge infatti che i medici hanno avuto modo di effettuare un'approfondita disamina delle problematiche che la interessano malgrado le riferite barriere linguistiche. Inoltre, per quanto attiene al consulto psicologico richiesto, il Tribunale osserva che esso è avvenuto il 27 giugno 2024 alla presenza di un interprete (cfr. atto SEM n. 57/4). Ad ogni buon conto, come si dirà meglio in seguito (cfr. infra consid. 9.3), ella potrà avere accesso all'assistenza medica e psichica necessaria in Croazia (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita va pertanto anch'essa respinta.

E. 5.4 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito, risulta infondata. Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va integralmente respinta.

E. 6.1 Nel merito, in punto alla questione dalla tratta di essere umani, la ricorrente adduce implicitamente una lesione agli obblighi imposti in materia ed un rischio di violazione degli artt. 3 e 4 CEDU in caso di trasferimento in Croazia.

E. 6.2.1 Per costante giurisprudenza, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta). Le autorità preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (cpv. 1 e 2) Conv. tratta (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta).

E. 6.2.2 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo "reclutamento" o di rappresaglie è reso verosimile. Tali obblighi si impongono a tutte le autorità che hanno contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante la sentenza del TAF D-3595/ 2022 del 4 ottobre 2022 consid. 6.2 e relativi riferimenti; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).

E. 6.3 Nel caso in narrativa la SEM, dopo aver dato all'interessata la facoltà di esercitare il suo diritto di essere sentita (cfr. atti SEM n. 33/2 e 36/3), l'ha identificata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani e le ha concesso un periodo di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta (cfr. atto SEM 37/3). La ricorrente è stata informata inoltre che i dipendenti della citata autorità sono tenuti per legge a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione (art. 22a della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale [LPers, RS 172.220.1)]. In proposito, Fedpol ha rilevato di non disporre di sufficienti informazioni concrete sull'autore e/o sul luogo del reato e conseguentemente non avrebbe effettuato ulteriori approfondimenti, rilevando però che l'interessata aveva diritto in ogni momento a costituirsi quale vittima di TEU presso la polizia cantonale competente.

E. 6.4 Ciò detto, in assenza di ulteriori accertamenti da svolgere sul territorio elvetico, si deve dunque partire dall'assunto che gli obblighi che si imponevano all'autorità competente in materia d'asilo siano stati ossequiati.

E. 7 Ciò detto, occorre determinare se la SEM abbia violato il diritto federale non entrando nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della stessa.

E. 8.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 8.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina quindi la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Infatti, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7-15). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2; 2015/41 consid. 3.1).

E. 8.3.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni dell'interessata, hanno rivelato che quest'ultima è entrata illegalmente in Croazia dove ha lasciato le proprie impronte digitali (cfr. atti SEM n. 9/2 e 15/3). Il 14 febbraio 2024, l'autorità inferiore ha quindi presentato all'autorità croata competente una richiesta di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 16/5). Il 28 febbraio 2024, essa è stata accettata dalle autorità croate (cfr. atto SEM n. 21/2), con la conseguenza che la Croazia risulta di principio competente per condurre il seguito della procedura d'asilo dell'insorgente.

E. 8.3.2 In proposito, per costante giurisprudenza la comunicazione alle autorità croate circa lo stato valetudinario dei ricorrenti non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione del loro trasferimento (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 5.3.1; D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7), conseguentemente le allegazioni della ricorrente su tale punto vanno respinte.

E. 8.3.3 Anche il presunto obbligo di prelievo delle impronte digitali contro la propria volontà, asserito dalla ricorrente, poco muta. Da una parte, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]) e dall'altra, essa non dispone di una scelta autonoma dello Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 8.4.1 In relazione al trasferimento in Croazia, si tratta ora di determinare se in questo Paese, esistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: Carta UE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).

E. 8.4.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ritenuto altamente probabile che, nei confronti dei richiedenti d'asilo entranti per la prima volta sul territorio croato, possano prodursi dei respingimenti illeciti alla frontiera, così come dei respingimenti senza esame individuale ("hot returns"), e pure delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Sennonché per coloro che sono trasferiti sulla base del RD III, vi è un effettivo accesso alla procedura d'asilo. Conseguentemente le persone trasferite nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") o in una di ripresa in carico ("take back"), non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Si deve quindi negare l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Il Tribunale ha inoltre precisato che si deve rinunciare all'esecuzione di un trasferimento solo in casi eccezionali, ovvero quando il richiedente dimostra, con degli elementi e delle motivazioni fondati non ravvisabili nel caso concreto, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 consid. 9.5; cfr. sentenze del TAF D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Circostanze non date nella fattispecie. Ciò detto le allegazioni in merito alle condizioni d'accoglienza durante la sua permanenza in Croazia, nonché i diversi rapporti citati nel ricorso, non modificano la predetta conclusione in quanto non adducono e comprovano alcun cambiamento notevole delle circostanze.

E. 8.4.3 Occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessata, alla luce delle asserite allegazioni di lesione degli artt. 3 e 4 CEDU.

E. 9.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale della ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Ciò con particolare riferimento alla questione delle garanzie d'accesso ad un alloggio ed a delle cure adeguate in Croazia, come pure in considerazione dello stato di potenziale vittima di TEU. L'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Inoltre se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, segnatamente la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2).

E. 9.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, l'insorgente si prevale sia delle carenti condizioni del sistema d'accoglienza croato sia del suo fragile stato di salute. In particolare, non sussisterebbe alcuna garanzia da parte delle autorità croate circa l'idoneità delle strutture d'alloggio con riferimento alle sue specifiche condizioni mediche. Inoltre, la violenza subita comproverebbe le carenze da cui è affetto il sistema croato. Il trasferimento verso la Croazia andrebbe inoltre considerato come una violazione dell'art. 3 CEDU, che risulterebbe aggravata dalla condizione di vulnerabilità dedotta dai suoi problemi di salute e dalla sua qualità di vittima di TEU (cfr. infra consid. 9.3). L'insorgente ritiene poi che, in qualità di vittima di TEU, vi sarebbe un alto rischio di "re-trafficking". È dunque d'uopo esaminare la conformità del trasferimento della ricorrente verso la Croazia, riconosciuta quale vittima potenziale di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a Conv. tratta, con gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera, ed in particolare con gli artt. 3 e 4 CEDU (cfr. infra consid. 9.4).

E. 9.3.1 Ora, il Tribunale non misconosce che le condizioni di accoglienza in Croazia possano rivelarsi problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, un suo trasferimento, nonostante le lunghe attese ai posti di polizia e i comportamenti adottati dagli agenti, non risulta essere lesivo dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). In primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta per concludere che un trasferimento in Croazia, esplicitamente accettato da parte delle autorità croate, rischierebbe di esporre l'interessata ad una situazione di violenza simile a quella che avrebbe già subìto in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre, contrariamente a quanto censurato, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto che dispone di un sistema giudiziario funzionante, al quale l'insorgente può rivolgersi per denunciare le violenze che avrebbe subìto da parte di alcuni funzionari e, se del caso, per segnalare ogni eventuale futura violazione dei suoi diritti, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato, come correttamente concluso dalla SEM (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; ex pluris sentenze del TAF F-2159/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.2; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 8.3). In secondo luogo, la ricorrente non ha dimostrato, in alcun modo, di essere stata precedentemente obbligata a lasciare il territorio croato e neppure che la Croazia non sia intenzionata a trattare correttamente la sua domanda d'asilo. Né dall'incarto della SEM né dal gravame, si ravvisano inoltre validi elementi suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio di non-respingimento e che, di riflesso, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando l'interessata in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbe di essere respinta in un tale Paese.

E. 9.3.2.1 In merito allo stato di salute della ricorrente, va detto inoltre che il respingimento forzato di persone affette da problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Una violazione dell'art. 3 CEDU può anche essere riconosciuta qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §180-193).

E. 9.3.2.2 Nel corso del colloquio Dublino, la ricorrente ha affermato di soffrire di attacchi di panico e di insonnia, come pure di problemi di udito, mal di testa ed assenza di appetito. La stessa avrebbe inoltre avuto un'infezione polmonare con tosse (cfr. atto SEM n. 15/3). Il formulario F2 del 9 febbraio 2024 indica infatti che a tale momento la ricorrente aveva mal di gola, mal di pancia, catarro e febbre da una settimana, con fasi alterne di diarrea e stitichezza; in terapia con i farmaci Algifor 400 mg e Imovane 7,5 mg (cfr. atto SEM n. 14/2). Dipoi, il formulario F2 del 22 marzo 2024 rileva la presenza di sifilide in stato di latenza, per la quale sono stati prescritti Magnesium Diasporal 300 mg, Redormin 500 mg e Irfen 400 mg (cfr. atto SEM n. 24/3). Dagli atti emerge poi che, dalla visita medica del 26 marzo 2024, all'interessata sono state diagnosticate le seguenti patologie: dolore cervicale e lombo vertebrale, disturbo post-traumatico da stress, sifilide (lues), rilevazione sierologica di anticorpi nel sangue che provano un'infezione scaduta e candidosi vulvovaginale (cfr. atto SEM n. 26/1). Il medico curante le ha prescritto Gyno Tardyferon 100 pezzi e delle sedute di fisioterapia (cfr. atti SEM n. 25/1 e 28/1). La diagnosi relativa alle indagini infettivologiche del 3 aprile 2024 riporta inoltre la presenza di sifilide in fase latente (cfr. atto SEM n. 30/3). In tale occasione, alla ricorrente è stata somministrata una dose di penicillina benzatina 2,4 milioni UI e le è stata prescritta Bilastina 20 mg (cfr. atto SEM n. 30/3). L'8 e 10 aprile 2024 l'interessata si è poi sottoposta a delle sedute di fisioterapia, al termine delle quali le è stata diagnosticata un'ipertensione alla schiena, al collo e alla muscolatura del braccio. Per tali problematiche ella ha ricevuto un trattamento di alleviamento della tensione dei muscoli (cfr. atti SEM n. 31/2 e 32/2). Infine, il 27 giugno 2024, la ricorrente si è sottoposta ad una seduta psicoterapeutica, in occasione di cui le è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress e un disturbo da panico (cfr. atto SEM n. 57/4). La psicoterapeuta ritiene indicato un trattamento psichiatrico-psicoterapeutico e, a lungo termine, vi sarebbe l'opzione di disporre un ricovero in una clinica.

E. 9.3.2.3 Ora, a fronte di quanto esposto, le allegazioni circa la straordinaria vulnerabilità medica della ricorrente e il rischio di una sua traumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia, non trovano riscontro. Infatti, gli stati di salute testé descritti, pur non volendo in alcun modo minimizzarli, non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere trattati in Croazia, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato croato dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate, anche dal profilo psichiatrico (cfr. sentenze del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1; D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Inoltre, la giurisprudenza ha già stabilito che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative presenti sul territorio permette di supplire alle eventuali lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze del TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Ne consegue che per il prosieguo degli attuali trattamenti farmacologici e di fisioterapia, o qualora si imponessero ulteriori cure anche psicoterapeutiche, la ricorrente potrà fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia.

E. 9.3.2.4 In altri termini, i disturbi in parola non raggiungono un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido e irreversibile dello stato di salute della ricorrente comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, la cura per i dolori cervicali e lombovertebrali, per il disturbo post-traumatico da stress, per il disturbo da panico, per la sifilide (lues) e per la candidosi vulvovaginale sarà garantito anche in Croazia.

E. 9.3.2.5 Ciò posto, non sussiste quindi alcuna valida ragione per domandare delle specifiche garanzie alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente. Per invalsa giurisprudenza, le autorità svizzere non sono tenute a richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali sull'accesso ad un alloggio adeguato, alle prestazioni materiali oppure alle cure mediche. Infatti, i ricorrenti possono indirizzarsi alle autorità croate per procedere al deposito delle loro domande d'asilo e richiedere l'erogazione delle prestazioni alle quali la direttiva accoglienza concede loro un diritto - eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Ad ogni buon conto, occorre ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del TAF D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2).

E. 9.4.1 Quo ai timori ed alle rimostranze eccepite dalla richiedente in merito alla problematica della TEU, giova rammentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è necessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del TAF D-3595/2022 del 4 ottobre 2022 consid. 12.1 e relativo riferimento).

E. 9.4.2 In primo luogo, va rilevato come all'occorrenza la Croazia ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica le normative. Inoltre, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge.

E. 9.4.3 Dati tali presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità croate, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. Oltretutto, l'insorgente ha ugualmente la possibilità di rivolgersi a diverse organizzazioni di sostegno alle vittime sul territorio croato. Azioni che, a suo dire, non avrebbe ancora fatto. Nulla permette inoltre di ritenere che la Croazia abbia violato gli obblighi sanciti dalla Conv. tratta né che non terrà conto della condizione di potenziale vittima di esseri umani dell'insorgente nel rispetto della suddetta convenzione. Il Tribunale rileva poi che la ricorrente non ha dimostrato, anche alla luce dei rapporti menzionati nel ricorso, l'esistenza di indizi concreti che permettano di considerare che potrebbe essere nuovamente esposta, in caso di trasferimento in Croazia, a danni seri o trattamenti contrari agli artt. 3 e 4 CEDU. In particolare, lo sfruttamento da ella subìto si sarebbe verificato in B._______, la cui vicinanza territoriale con la Croazia non costituisce un motivo sufficiente per far valere l'esistenza di un rischio reale di re-trafficking. Aggiungasi infatti che ella non è più in contatto da tempo con le persone che l'avrebbero sfruttata in B._______, non possedendo nemmeno più i loro contatti e viceversa. Non avendo peraltro addotto dei mezzi di prova in merito, ne discende che non vi sono ragioni per considerare che i suoi aguzzini avrebbero la possibilità di rimettersi in contatto con la ricorrente.

E. 9.4.4 Sicché, in casu, malgrado la condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani, un trasferimento in Croazia non configura una violazione degli artt. 3 e 4 CEDU, così come neppure del diritto internazionale. In merito al rischio di rivittimizzazione, il Tribunale osserva inoltre che non v'era neppure alcuna necessità, da parte della SEM, di richiedere delle garanzie specifiche supplementari alle autorità croate.

E. 9.4.5 A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non vi sono indizi per ritenere che la domanda venga trattata in modo lacunoso e che lo Stato di destinazione non rispetti il principio del divieto di respingimento. In tutta evidenza, il trasferimento della ricorrente in Croazia non la espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate.

E. 9.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Croazia si conferma competente per la presa in carico della ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.

E. 10 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'interessata non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le richieste di giudizio d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 aprile 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 14 Il presente giudizio non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3906/2024 Sentenza del 7 agosto 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Susanne Genner, Yanick Felley, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata dall'avv. Eliane Schmid, Rechtsanwältin, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 giugno 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 4 febbraio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-3/2). A.b Da ricerche intraprese il 6 febbraio 2024 nella banca dati europea "Eurodac" è risultato ch'ella aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Croazia il (...) (cfr. atto SEM n. 9/2). A.c Il 14 febbraio 2024 si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) (cfr. atto SEM n. 15/3). In tale ambito, la ricorrente è stata sentita riguardo al suo stato di salute nonché agli eventuali motivi che si opporrebbero alla competenza della Croazia per la trattazione della sua domanda d'asilo, rispettivamente all'eventuale decisione di non entrata nel merito della sua richiesta d'asilo in Svizzera in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il conseguente trasferimento in Croazia. In quest'ambito, la ricorrente ha dichiarato di non voler tornare in Croazia perché, dopo essere entrata illegalmente in detto Paese, sarebbe stata obbligata a lasciare le impronte digitali e avrebbe subito un trattamento brutale da parte degli agenti di polizia. In particolare, sarebbe stata costretta ad attendere "in un posto chiuso nel posto di polizia insieme agli afghani e pachistani abbandonata lì (...) in un posto al buio e senza aria (...) dalla mattina alla notte senza ricevere né cibo né acqua", in seguito sarebbe stata condotta in un altro posto di polizia e successivamente rilasciata durante la notte. Ella ha inoltre precisato che si sarebbe inizialmente recata legalmente in B._______ dalla Turchia e che avrebbe in seguito tentato di entrare in Croazia tre volte. In occasione di tali tentativi, le forze di polizia le avrebbero puntato le armi, facendola stendere a terra con le mani dietro alla schiena e le avrebbero distrutto il telefono cellulare. In due episodi sarebbe stata "trasferita da un'auto all'altra" da parte di agenti di polizia, i quali "l'avrebbero abbandonata in B._______ in un posto molto lontano dal confine e [sarebbe] dovuta tornare al confine in taxi". L'interessata ha consegnato all'autorità inferiore la sua carta d'identità turca originale valevole sino al (...) (cfr. ID-001/2). A.d Lo stesso giorno, la SEM ha quindi richiesto alle autorità croate la ripresa in carico dell'interessata sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto SEM n. 16/5); domanda esplicitamente accolta il 28 febbraio 2024 (cfr. atto SEM n. 21/2). A.e L'(...)la rappresentante legale dell'interessata ha trasmesso all'autorità inferiore una descrizione di avvenimenti da quest'ultima vissuti in B._______, concludendo circa la presenza di elementi che la identificherebbero quale vittima del reato di tratta di esseri umani (di seguito anche: TEU) ai sensi dell'art. 4 lett. a della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543) (cfr. atto SEM n. 22/3). A.f Il (...) la SEM ha concesso all'interessata il diritto di essere sentita in merito ad una possibile situazione di TEU ai sensi dell'art. 4 lett. a Conv. tratta (cfr. atto SEM n. 33/2). Facoltà da quest'ultima esercitata tramite scritto del (...) (cfr. atto SEM n. 36/3). A.g Con decisione del (...), la SEM ha riconosciuto l'interessata quale vittima potenziale del reato di tratta di esseri umani e le ha concesso un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni, dal (...) al (...) (cfr. atto SEM n. 37/3). A.h Lo stesso giorno, l'autorità inferiore ha informato le autorità croate che l'interessata è stata indentificata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani e ha invitato le stesse a prenderne nota (cfr. atto SEM n. 38/1). A.i Con scritto datato (...), l'interessata ha rinunciato al diritto di presentare una denuncia penale, in ragione di timori per possibili ripercussioni da parte dei suoi aguzzini in caso di rinvio in Croazia (cfr. atti SEM n. 42/2 e 43/1). A.j Il (...) la SEM ha segnalato l'interessata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani all'Ufficio federale di polizia (di seguito: Fedpol) (cfr. atti SEM n. 44/2 e 45/1), il quale in data (...) ha risposto che, dopo i dovuti accertamenti, non erano stati intrapresi ulteriori passi procedurali, restando però sempre aperta la possibilità per l'interessata di costituirsi quale vittima TEU presso il competente posto di polizia cantonale (cfr. atto SEM n. 46/2). A.k Agli atti vi sono anche diversi fogli d'informazione medica (F2) e documenti relativi alla situazione di salute dell'insorgente di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atti SEM n. 23/3, 24/3, 25/1, 26/1, 27/2, 29/2, 30/3, 31/2, 32/2, 35/2 e 57/4). B. Con decisione del 10 giugno 2024, notificata il 13 giugno 2024 (cfr. atto SEM n. 50/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento (recte: trasferimento) della richiedente verso la Croazia, incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione della misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atto SEM n. 49/22). C. Con gravame datato 20 giugno 2024, l'interessata (di seguito: ricorrente o insorgente) avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della stessa nonché alla restituzione degli atti alla SEM per procedere all'esame nazionale della domanda d'asilo o ad un completamento dell'istruttoria; in subordine chiede il riconoscimento della necessità di richiedere delle garanzie alle autorità croate circa la presa in carico in un programma di protezione. Sul piano procedurale, la ricorrente chiede la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione, nonché la concessione dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. D. In data 25 giugno 2024, il Tribunale ha ordinato, a titolo supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata (cfr. atto TAF n. 2). E. La ricorrente ha trasmesso, in data 23 luglio 2024, il formulario F2 del 27 giugno 2024 relativo ad una seduta psicoterapeutica (cfr. atto TAF n. 5). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare rilevanti per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).

3. In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente ed ha escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non parrebbero esservi problemi medici ostativi al trasferimento dell'interessata e la sua situazione medica risulterebbe chiara. In seguito, per quanto concerne l'identificazione della richiedente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, la SEM ha rilevato che la Croazia avrebbe ratificato la Conv. tratta e sarebbe già stata informata, e lo sarà nuovamente al momento del trasferimento, della condizione dell'interessata. Spetterà dunque alla richiedente riferire alle autorità croate i fatti di cui sostiene essere vittima, avendo peraltro la possibilità di rivolgersi a diverse organizzazioni di sostegno alle vittime presenti sul territorio croato. In aggiunta, non vi sarebbero elementi concreti che permetterebbero di considerare che ella potrebbe essere esposta in caso di trasferimento in Croazia a danni seri o trattamenti contrari agli artt. 3 e 4 CEDU, né ad un rischio di rivittimizzazione (cosiddetto "re-trafficking"). Invero, il tentativo di sfruttamento non sarebbe avvenuto in Croazia ed inoltre ella non sarebbe in grado di stimare a quando risalirebbero gli eventi relativi allo sfruttamento. A ciò si aggiungerebbe il fatto che ella non avrebbe avuto più alcun contatto con le persone che avrebbero voluto sfruttarla in B._______ e le stesse non avrebbero possibilità di contattarla. Di conseguenza, il rinvio sarebbe lecito. Attualmente non sarebbe neppure prevista l'apertura di un'inchiesta o procedura penale in Svizzera, per il che la presenza dell'interessata sul territorio elvetico non sarebbe necessaria. 4.2 Con l'impugnativa, l'insorgente censura sostanzialmente una violazione del diritto federale e internazionale, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito - in riferimento sia al suo stato valetudinario sia alle condizioni di accoglienza in Croazia. 5. 5.1 L'insorgente rimprovera anzitutto alla SEM di aver accertato in maniera erronea ed incompleta i fatti dirimenti per il giudizio, in particolare le condizioni d'accoglienza in Croazia - non riconoscendo l'esistenza di carenze sistemiche - nonché il suo stato di salute. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe violato il principio inquisitorio, poiché non avrebbe valutato se, nel caso concreto, tutti i trattamenti e i medicamenti necessari alla ricorrente siano effettivamente a disposizione nei centri di accoglienza croati. Peraltro l'autorità inferiore non avrebbe sufficientemente chiarito la sua condizione di salute, in quanto le visite mediche si sarebbero svolte senza interpreti e il trattamento psicologico da lei richiesto non sarebbe stato avviato, violando in tal modo pure il suo diritto di essere sentita. Infine la SEM non avrebbe sufficientemente tenuto conto della particolare vulnerabilità della ricorrente in quanto vittima di TEU. 5.2 5.2.1 Tali censure di natura formale vanno analizzate preliminarmente poiché sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; ex pluris sentenza del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1). 5.2.2 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Va inoltre osservato che l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può simultaneamente comportare la violazione del diritto di essere sentito che costituisce una delle garanzie procedurali generali previste dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTAF 2016/2 consid. 4.2; sentenza del TAF D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e riferimenti). I principi suesposti sono applicabili anche nel contesto delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 con rif.). 5.2.3 Il diritto di essere sentito, ancorato per quanto concerne la procedura amministrativa federale all'art. 29 PA e segg., non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). 5.3 5.3.1 Nel caso concreto, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la SEM si è ampiamente confrontata con la situazione generale dei richiedenti d'asilo in Croazia, concludendo in particolare che, in considerazione dei ripetuti accertamenti svolti dall'Ambasciata svizzera in Croazia (l'ultima volta nel gennaio 2023), non sussistono lacune generali nel sistema d'asilo e d'accoglienza. La stessa non ha inoltre ravvisato validi elementi per concludere che il Paese in oggetto non rispetti i suoi obblighi internazionali e non attui correttamente le procedure d'asilo e di allontanamento. A tale proposito, le censure presentate si confondono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in punto alla situazione d'accoglienza in Croazia. Il fatto che la SEM abbia valutato in maniera differente dalla ricorrente la situazione dell'apparato migratorio croato, non risulta essere lesivo del principio inquisitorio. 5.3.2 In secondo luogo, si osserva che agli atti vi sono diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessata (cfr. atti SEM n. 23/3, 24/3, 25/1, 26/1, 27/2, 29/2, 30/3, 31/2, 32/2 e 35/2). Tale documentazione appare sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti e dell'ampiezza delle indagini effettuate. Nonostante siano state riportate delle difficoltà di comunicazione dovute all'assenza di un interprete durante i consulti medici, la ricorrente è stata ad ogni modo in grado di esprimersi in merito alla propria condizione di salute. Dagli atti emerge infatti che i medici hanno avuto modo di effettuare un'approfondita disamina delle problematiche che la interessano malgrado le riferite barriere linguistiche. Inoltre, per quanto attiene al consulto psicologico richiesto, il Tribunale osserva che esso è avvenuto il 27 giugno 2024 alla presenza di un interprete (cfr. atto SEM n. 57/4). Ad ogni buon conto, come si dirà meglio in seguito (cfr. infra consid. 9.3), ella potrà avere accesso all'assistenza medica e psichica necessaria in Croazia (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita va pertanto anch'essa respinta. 5.4 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito, risulta infondata. Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va integralmente respinta. 6. 6.1 Nel merito, in punto alla questione dalla tratta di essere umani, la ricorrente adduce implicitamente una lesione agli obblighi imposti in materia ed un rischio di violazione degli artt. 3 e 4 CEDU in caso di trasferimento in Croazia. 6.2 6.2.1 Per costante giurisprudenza, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta). Le autorità preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (cpv. 1 e 2) Conv. tratta (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). 6.2.2 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo "reclutamento" o di rappresaglie è reso verosimile. Tali obblighi si impongono a tutte le autorità che hanno contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante la sentenza del TAF D-3595/ 2022 del 4 ottobre 2022 consid. 6.2 e relativi riferimenti; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 6.3 Nel caso in narrativa la SEM, dopo aver dato all'interessata la facoltà di esercitare il suo diritto di essere sentita (cfr. atti SEM n. 33/2 e 36/3), l'ha identificata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani e le ha concesso un periodo di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta (cfr. atto SEM 37/3). La ricorrente è stata informata inoltre che i dipendenti della citata autorità sono tenuti per legge a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione (art. 22a della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale [LPers, RS 172.220.1)]. In proposito, Fedpol ha rilevato di non disporre di sufficienti informazioni concrete sull'autore e/o sul luogo del reato e conseguentemente non avrebbe effettuato ulteriori approfondimenti, rilevando però che l'interessata aveva diritto in ogni momento a costituirsi quale vittima di TEU presso la polizia cantonale competente. 6.4 Ciò detto, in assenza di ulteriori accertamenti da svolgere sul territorio elvetico, si deve dunque partire dall'assunto che gli obblighi che si imponevano all'autorità competente in materia d'asilo siano stati ossequiati.

7. Ciò detto, occorre determinare se la SEM abbia violato il diritto federale non entrando nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della stessa. 8. 8.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 8.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina quindi la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Infatti, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7-15). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2; 2015/41 consid. 3.1). 8.3 8.3.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni dell'interessata, hanno rivelato che quest'ultima è entrata illegalmente in Croazia dove ha lasciato le proprie impronte digitali (cfr. atti SEM n. 9/2 e 15/3). Il 14 febbraio 2024, l'autorità inferiore ha quindi presentato all'autorità croata competente una richiesta di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 16/5). Il 28 febbraio 2024, essa è stata accettata dalle autorità croate (cfr. atto SEM n. 21/2), con la conseguenza che la Croazia risulta di principio competente per condurre il seguito della procedura d'asilo dell'insorgente. 8.3.2 In proposito, per costante giurisprudenza la comunicazione alle autorità croate circa lo stato valetudinario dei ricorrenti non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione del loro trasferimento (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 5.3.1; D-6058/2020 del 9 dicembre 2020 consid. 7), conseguentemente le allegazioni della ricorrente su tale punto vanno respinte. 8.3.3 Anche il presunto obbligo di prelievo delle impronte digitali contro la propria volontà, asserito dalla ricorrente, poco muta. Da una parte, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]) e dall'altra, essa non dispone di una scelta autonoma dello Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). 8.4 8.4.1 In relazione al trasferimento in Croazia, si tratta ora di determinare se in questo Paese, esistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: Carta UE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 8.4.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ritenuto altamente probabile che, nei confronti dei richiedenti d'asilo entranti per la prima volta sul territorio croato, possano prodursi dei respingimenti illeciti alla frontiera, così come dei respingimenti senza esame individuale ("hot returns"), e pure delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Sennonché per coloro che sono trasferiti sulla base del RD III, vi è un effettivo accesso alla procedura d'asilo. Conseguentemente le persone trasferite nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") o in una di ripresa in carico ("take back"), non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Si deve quindi negare l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Il Tribunale ha inoltre precisato che si deve rinunciare all'esecuzione di un trasferimento solo in casi eccezionali, ovvero quando il richiedente dimostra, con degli elementi e delle motivazioni fondati non ravvisabili nel caso concreto, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 consid. 9.5; cfr. sentenze del TAF D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Circostanze non date nella fattispecie. Ciò detto le allegazioni in merito alle condizioni d'accoglienza durante la sua permanenza in Croazia, nonché i diversi rapporti citati nel ricorso, non modificano la predetta conclusione in quanto non adducono e comprovano alcun cambiamento notevole delle circostanze. 8.4.3 Occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessata, alla luce delle asserite allegazioni di lesione degli artt. 3 e 4 CEDU. 9. 9.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale della ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Ciò con particolare riferimento alla questione delle garanzie d'accesso ad un alloggio ed a delle cure adeguate in Croazia, come pure in considerazione dello stato di potenziale vittima di TEU. L'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Inoltre se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, segnatamente la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). 9.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, l'insorgente si prevale sia delle carenti condizioni del sistema d'accoglienza croato sia del suo fragile stato di salute. In particolare, non sussisterebbe alcuna garanzia da parte delle autorità croate circa l'idoneità delle strutture d'alloggio con riferimento alle sue specifiche condizioni mediche. Inoltre, la violenza subita comproverebbe le carenze da cui è affetto il sistema croato. Il trasferimento verso la Croazia andrebbe inoltre considerato come una violazione dell'art. 3 CEDU, che risulterebbe aggravata dalla condizione di vulnerabilità dedotta dai suoi problemi di salute e dalla sua qualità di vittima di TEU (cfr. infra consid. 9.3). L'insorgente ritiene poi che, in qualità di vittima di TEU, vi sarebbe un alto rischio di "re-trafficking". È dunque d'uopo esaminare la conformità del trasferimento della ricorrente verso la Croazia, riconosciuta quale vittima potenziale di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a Conv. tratta, con gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera, ed in particolare con gli artt. 3 e 4 CEDU (cfr. infra consid. 9.4). 9.3 9.3.1 Ora, il Tribunale non misconosce che le condizioni di accoglienza in Croazia possano rivelarsi problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, un suo trasferimento, nonostante le lunghe attese ai posti di polizia e i comportamenti adottati dagli agenti, non risulta essere lesivo dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). In primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta per concludere che un trasferimento in Croazia, esplicitamente accettato da parte delle autorità croate, rischierebbe di esporre l'interessata ad una situazione di violenza simile a quella che avrebbe già subìto in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre, contrariamente a quanto censurato, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto che dispone di un sistema giudiziario funzionante, al quale l'insorgente può rivolgersi per denunciare le violenze che avrebbe subìto da parte di alcuni funzionari e, se del caso, per segnalare ogni eventuale futura violazione dei suoi diritti, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato, come correttamente concluso dalla SEM (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; ex pluris sentenze del TAF F-2159/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.2; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 8.3). In secondo luogo, la ricorrente non ha dimostrato, in alcun modo, di essere stata precedentemente obbligata a lasciare il territorio croato e neppure che la Croazia non sia intenzionata a trattare correttamente la sua domanda d'asilo. Né dall'incarto della SEM né dal gravame, si ravvisano inoltre validi elementi suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio di non-respingimento e che, di riflesso, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando l'interessata in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbe di essere respinta in un tale Paese. 9.3.2 9.3.2.1 In merito allo stato di salute della ricorrente, va detto inoltre che il respingimento forzato di persone affette da problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Una violazione dell'art. 3 CEDU può anche essere riconosciuta qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §180-193). 9.3.2.2 Nel corso del colloquio Dublino, la ricorrente ha affermato di soffrire di attacchi di panico e di insonnia, come pure di problemi di udito, mal di testa ed assenza di appetito. La stessa avrebbe inoltre avuto un'infezione polmonare con tosse (cfr. atto SEM n. 15/3). Il formulario F2 del 9 febbraio 2024 indica infatti che a tale momento la ricorrente aveva mal di gola, mal di pancia, catarro e febbre da una settimana, con fasi alterne di diarrea e stitichezza; in terapia con i farmaci Algifor 400 mg e Imovane 7,5 mg (cfr. atto SEM n. 14/2). Dipoi, il formulario F2 del 22 marzo 2024 rileva la presenza di sifilide in stato di latenza, per la quale sono stati prescritti Magnesium Diasporal 300 mg, Redormin 500 mg e Irfen 400 mg (cfr. atto SEM n. 24/3). Dagli atti emerge poi che, dalla visita medica del 26 marzo 2024, all'interessata sono state diagnosticate le seguenti patologie: dolore cervicale e lombo vertebrale, disturbo post-traumatico da stress, sifilide (lues), rilevazione sierologica di anticorpi nel sangue che provano un'infezione scaduta e candidosi vulvovaginale (cfr. atto SEM n. 26/1). Il medico curante le ha prescritto Gyno Tardyferon 100 pezzi e delle sedute di fisioterapia (cfr. atti SEM n. 25/1 e 28/1). La diagnosi relativa alle indagini infettivologiche del 3 aprile 2024 riporta inoltre la presenza di sifilide in fase latente (cfr. atto SEM n. 30/3). In tale occasione, alla ricorrente è stata somministrata una dose di penicillina benzatina 2,4 milioni UI e le è stata prescritta Bilastina 20 mg (cfr. atto SEM n. 30/3). L'8 e 10 aprile 2024 l'interessata si è poi sottoposta a delle sedute di fisioterapia, al termine delle quali le è stata diagnosticata un'ipertensione alla schiena, al collo e alla muscolatura del braccio. Per tali problematiche ella ha ricevuto un trattamento di alleviamento della tensione dei muscoli (cfr. atti SEM n. 31/2 e 32/2). Infine, il 27 giugno 2024, la ricorrente si è sottoposta ad una seduta psicoterapeutica, in occasione di cui le è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress e un disturbo da panico (cfr. atto SEM n. 57/4). La psicoterapeuta ritiene indicato un trattamento psichiatrico-psicoterapeutico e, a lungo termine, vi sarebbe l'opzione di disporre un ricovero in una clinica. 9.3.2.3 Ora, a fronte di quanto esposto, le allegazioni circa la straordinaria vulnerabilità medica della ricorrente e il rischio di una sua traumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia, non trovano riscontro. Infatti, gli stati di salute testé descritti, pur non volendo in alcun modo minimizzarli, non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere trattati in Croazia, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato croato dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate, anche dal profilo psichiatrico (cfr. sentenze del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1; D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Inoltre, la giurisprudenza ha già stabilito che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative presenti sul territorio permette di supplire alle eventuali lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze del TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Ne consegue che per il prosieguo degli attuali trattamenti farmacologici e di fisioterapia, o qualora si imponessero ulteriori cure anche psicoterapeutiche, la ricorrente potrà fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia. 9.3.2.4 In altri termini, i disturbi in parola non raggiungono un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido e irreversibile dello stato di salute della ricorrente comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, la cura per i dolori cervicali e lombovertebrali, per il disturbo post-traumatico da stress, per il disturbo da panico, per la sifilide (lues) e per la candidosi vulvovaginale sarà garantito anche in Croazia. 9.3.2.5 Ciò posto, non sussiste quindi alcuna valida ragione per domandare delle specifiche garanzie alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente. Per invalsa giurisprudenza, le autorità svizzere non sono tenute a richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali sull'accesso ad un alloggio adeguato, alle prestazioni materiali oppure alle cure mediche. Infatti, i ricorrenti possono indirizzarsi alle autorità croate per procedere al deposito delle loro domande d'asilo e richiedere l'erogazione delle prestazioni alle quali la direttiva accoglienza concede loro un diritto - eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Ad ogni buon conto, occorre ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del TAF D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2). 9.4 9.4.1 Quo ai timori ed alle rimostranze eccepite dalla richiedente in merito alla problematica della TEU, giova rammentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è necessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del TAF D-3595/2022 del 4 ottobre 2022 consid. 12.1 e relativo riferimento). 9.4.2 In primo luogo, va rilevato come all'occorrenza la Croazia ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica le normative. Inoltre, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. 9.4.3 Dati tali presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità croate, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. Oltretutto, l'insorgente ha ugualmente la possibilità di rivolgersi a diverse organizzazioni di sostegno alle vittime sul territorio croato. Azioni che, a suo dire, non avrebbe ancora fatto. Nulla permette inoltre di ritenere che la Croazia abbia violato gli obblighi sanciti dalla Conv. tratta né che non terrà conto della condizione di potenziale vittima di esseri umani dell'insorgente nel rispetto della suddetta convenzione. Il Tribunale rileva poi che la ricorrente non ha dimostrato, anche alla luce dei rapporti menzionati nel ricorso, l'esistenza di indizi concreti che permettano di considerare che potrebbe essere nuovamente esposta, in caso di trasferimento in Croazia, a danni seri o trattamenti contrari agli artt. 3 e 4 CEDU. In particolare, lo sfruttamento da ella subìto si sarebbe verificato in B._______, la cui vicinanza territoriale con la Croazia non costituisce un motivo sufficiente per far valere l'esistenza di un rischio reale di re-trafficking. Aggiungasi infatti che ella non è più in contatto da tempo con le persone che l'avrebbero sfruttata in B._______, non possedendo nemmeno più i loro contatti e viceversa. Non avendo peraltro addotto dei mezzi di prova in merito, ne discende che non vi sono ragioni per considerare che i suoi aguzzini avrebbero la possibilità di rimettersi in contatto con la ricorrente. 9.4.4 Sicché, in casu, malgrado la condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani, un trasferimento in Croazia non configura una violazione degli artt. 3 e 4 CEDU, così come neppure del diritto internazionale. In merito al rischio di rivittimizzazione, il Tribunale osserva inoltre che non v'era neppure alcuna necessità, da parte della SEM, di richiedere delle garanzie specifiche supplementari alle autorità croate. 9.4.5 A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non vi sono indizi per ritenere che la domanda venga trattata in modo lacunoso e che lo Stato di destinazione non rispetti il principio del divieto di respingimento. In tutta evidenza, il trasferimento della ricorrente in Croazia non la espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate. 9.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Croazia si conferma competente per la presa in carico della ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.

10. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'interessata non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le richieste di giudizio d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

13. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 aprile 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

14. Il presente giudizio non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM è tenuta ad informare, prima del trasferimento ed in modo dettagliato e completo, le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche dell'insorgente.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: