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D-3595/2022

D-3595/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-04 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (47 Absätze)

E. 5.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

E. 5.4 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 5.5 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'interessata in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, che dalla motivazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'hanno portata a concludere che nella fattispecie non risultano esserci motivi che giustifichino l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione all'art. 17 cpv. 1 Regolamento Dublino III. Anche sotto l'aspetto dello stato di salute dell'interessata, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso la Spagna ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione allo stato valetudinario della ricorrente (cfr. decisione SEM pag. 4-8). I referti medici (...) la decisione riportano in sostanza sempre la medesima diagnosi e un peggioramento significativo, come sostenuto dalla ricorrente, non era riconoscibile (cfr. atti SEM 46/2; 53/2; 55/2; 66/2). In nessun modo l'autorità inferiore poteva prevedere il decesso del fratello - del quale nemmeno si conosceva l'esistenza non essendo mai stato nominato precedentemente al ricorso - e il conseguente tracollo della ricorrente. Non ravvisa pertanto una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità di prima istanza.

E. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali mosse dall'interessata nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. Un annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per complemento dell'istruzione e una nuova valutazione in merito alla sussistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, rispettivamente dell'art. 17 Regolamento Dublino III, non trova quindi alcun fondamento. La conclusione formulata in tal senso nel ricorso, va quindi respinta.

E. 6.1 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (cpv. 1 e 2) Conv. tratta (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta).

E. 6.2 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F-2487/2021 del 3 giungo 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).

E. 6.3 Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto SEM 19/3) e ha svolto un' ulteriore audizione (cfr. atto SEM 27/15) davanti ad un team del suo stesso genere, concedendole al termine della stessa un termine di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta (cfr. atto SEM 28/2). Inoltre, la ricorrente è stata informata sul fatto che gli impiegati della SEM sono tenuti per legge a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione (art. 22° della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale [LPers; RS 172.220.1)]. La fedpol, sulla base delle dichiarazioni della ricorrente, ha rimesso il caso all'autorità di polizia cantonale competente e ha indicato che verrà presentata una relazione informativa alla Spagna segnalando che la potenziale vittima TEU si è rifugiata inizialmente su suolo ispanico a causa delle minacce nel suo Paese d'origine da parte di C._______ e che la stessa sarebbe stata vittima di un abuso sessuale, a B._______, da parte di due uomini che avrebbero agito per conto di quest'ultimo. In data 11 luglio 2022, le competenti autorità di polizia cantonali, dopo un'analisi del caso, hanno informato la fedpol di aver preso atto che l'interessata ha firmato una dichiarazione di non collaborazione con le autorità di perseguimento penale per paura che i suoi figli e il suo compagno possano essere oggetto di rappresaglie. Altresì, hanno asserito - in relazione al sospetto di reato di TEU - di non ravvedere indizi di reato per cui sia necessaria l'apertura di un procedimento penale. In particolare, la richiedente non si sarebbe dovuta prostituire, poiché C._______ l'avrebbe voluta per sé ed ella avrebbe inoltre già denunciato i fatti in Ecuador anche se le sue denunce non avrebbero avuto un seguito. Infine, la polizia ha rilevato come il riferito abuso sessuale subito in Spagna, i quali autori sarebbero stati mandati da C._______, non ricadrebbe nella loro competenza in quanto il reato sarebbe avvenuto all'estero (in Spagna) e non sarebbe noto se gli autori si trovino in Svizzera.

E. 6.4 Pertanto, in assenza di ulteriori accertamenti da svolgere sul territorio elvetico, si deve dunque partire dall'assunto che gli obblighi che si imponevano all'autorità competente in materia d'asilo siano stati ossequiati.

E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 7.5 Ai sensi dell'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. In tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. A norma dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Altresì, secondo l'art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del precitato Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro.

E. 8 Nel caso in rassegna alla luce del visto rilasciato dalle autorità spagnole e dell'accettazione, da parte di quest'ultime, della domanda di ammissione presentata dalla Svizzera (cfr. supra lett. C e D), la competenza del Spagna è da considerarsi di principio data.

E. 9.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Spagna, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III).

E. 9.2 La Spagna è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, RS 0.101, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Spagna è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 9.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 9.4 Nel caso di specie, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dalla ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Inoltre, l'interessata non ha fornito alcun elemento concreto e circostanziato suscettibile di stabilire che le autorità spagnole rifiuterebbero di prenderla in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non-respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazionali rinviandola in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretta a recarsi in un Paese di tal genere.

E. 9.5 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 10.1 Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 10.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 10.3 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4).

E. 10.4 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 11.1 Con il ricorso, la richiedente lamenta un elevato rischio di "re-trafficking" o di pregiudizi per la sua incolumità per il caso in cui facesse ritorno in Spagna. La stessa asserisce innanzitutto che la SEM non avrebbe ottenuto dagli omologhi spagnoli alcuna garanzia circa la sua presa a carico. A suo dire, l'assenza di indicazioni da parte delle autorità spagnole, in particolare in merito alla possibilità di accedere ad un alloggio protetto - al fine di mettersi al riparo da ulteriori tentativi di localizzazione da parte del suo persecutore - la esporrebbe ad un'elevata situazione di pericolo. Invero, la probabilità di poter finire nuovamente nel mirino dei membri o complici della "(...)" sarebbe estremamente elevata. Pertanto, ella sollecita l'applicazione della clausola di sovranità prevista all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 Regolamento Dublino III.

E. 11.2 Considerata tale censura ricorsuale, e ritenuto che la richiedente è stata riconosciuta quale vittima potenziale di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a Conv. tratta, è d'uopo esaminare la conformità del suo trasferimento verso la Spagna con gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera, ed in particolare con l'art. 3 CEDU (cfr. nello stesso senso anche sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 6.2).

E. 12.1 Quo ai timori e alle rimostranze eccepite dalla richiedente, giova rammentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è necessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 7.2).

E. 12.2 In primo luogo, va rilevato come l'autorità inferiore ha preso quale misura precauzionale - tenendo conto dell'aggressione avvenuta a B._______ - di trasferire la ricorrente a D._______ (cfr. atto SEM 61/1). Inoltre, all'occorrenza la Spagna ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica le normative. Inoltre, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge.

E. 12.3 Su questi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità spagnole, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. Oltretutto - ponendo anche la mente al fatto che per sua stessa ammissione l'interessata non ha mai domandato protezione alle autorità spagnole (cfr. atto SEM 19/3) nulla permette di ritenere che la Spagna non esaminerà la sua domanda d'asilo nel rispetto della Conv. tratta, garantendone la sicurezza e la dignità.

E. 12.4 Sicché, in casu malgrado la condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani, un trasferimento in Spagna non configura una violazione dell'art. 3 CEDU, così come neppure del diritto internazionale.

E. 13.1 Rimane da chiarire se i problemi medici, in particolare i disturbi psicologici, dei quali la ricorrente sarebbe affetta siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Spagna contrario all'art. 3 CEDU.

E. 13.2 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può, però, anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). Nel caso di specie, il quadro clinico dell'interessata risultava al momento della decisione impugnata sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti oltre a non essere stato contraddistinto da affezioni tali da porre l'interessata gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento verso la Spagna, luogo dove sono peraltro notoriamente disponibili infrastrutture mediche equiparabili a quelle Svizzere (cfr. supra 6.5). Tuttavia, avendo il Tribunale appreso del ricovero della ricorrente a seguito del tracollo psicologico dovuto, in particolare, alla notizia del decesso del fratello, ha ordinato misure istruttorie ed ha invitato la ricorrente a fornire una descrizione dettagliata del suo attuale stato di salute e ad informarlo in merito alla sua eventuale dimessa dalla (...). Dalla lettera di dimissione della (...) del (...) settembre 2022 si evince che l'interessata vi era stata ricoverata in seguito alla notizia dell'uccisione del fratello. Ella avrebbe interrotto l'alimentazione, percorso frequenti crisi di pianto e riferito idee di morte e sentimenti di colpa. In data 7 settembre 2022, nel contesto di (...), la ricorrente si sarebbe procurata una ferita (...) e sarebbe stata trasferita in urgenza presso il pronto soccorso dell'(...). In data 9 settembre 2022 sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico di (...) presso l'(...). Inoltre, tale documentazione riporta quale diagnosi alla dimissione una (...), con prevalente (...) emozionali ([...]), (...) ([...]) e, quale diagnosi somatica, (...) (parte non specificata; [...]), (...) non specificato ([...]) e (...) ([...]). Alla dimissione le è stata prescritta come terapia farmacologica: (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...) e (...) (cfr. lettera di dimissione del [...] settembre 2022).

E. 13.3 Pertanto, senza sminuire le problematiche in essere, non si può che constatare come le stesse non siano manifestamente tali da pregiudicare l'esecuzione del rinvio. In particolare, dalla lettera di dimissione del (...) settembre 2022, non si evince che ella dovrà fare ritorno in (...) una volta operata ai (...). Ad ogni modo si evidenzia come la Spagna in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Sarà, altresì, premura dell'autorità inferiore informare le autorità spagnole al momento del trasferimento della ricorrente sulla sua situazione medica ed in merito ai trattamenti necessari.

E. 13.4 Inoltre, si osserva che la comunicazione dello stato di salute dell'insorgente alle autorità spagnole, come pure delle cure e dei trattamenti di cui ella eventualmente necessiterà in futuro, avverrà per il resto prima del suo trasferimento da parte della Svizzera, come previsto dagli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III. Altresì, l'interessata potrà ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferita con una riserva sufficiente.

E. 13.5 Infine, la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.

E. 13.6 Alla luce di quanto sopra, non è dunque neppure ravvisabile la necessità di ottenere delle garanzie individuali e concrete da parte delle autorità spagnole quanto all'accesso ad un alloggio protetto e all'assistenza medica come richiesto dalla ricorrente.

E. 13.7 Di conseguenza, la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Spagna. Ad ogni modo, se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà alla ricorrente medesima sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza).

E. 14.1 Non si ravvisa pertanto alcun obbligo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 14.2 Infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM.

E. 14.3 In mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Spagna è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.

E. 15 Ne discende che è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento conformemente all'art. 44 LAsi.

E. 16 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 17 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessata dalla Svizzera verso la Spagna, confermata.

E. 18 Le misure supercautelari del 22 agosto 2022 e cautelari del 24 agosto 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2° ed. 2016, n. 54-56 PA).

E. 19 Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 24 agosto 2022, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.

E. 20 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3595/2022 Sentenza del 4 ottobre 2022 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nata il (...), Ecuador, patrocinata dalla MLaw Zoe Cometti, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 9 agosto 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, di nazionalità ecuadoriana, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2022. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo il sistema centrale d'informazione sui visti "CS-VIS" la richiedente l'asilo aveva beneficiato di un visto rilasciato dalle autorità spagnole e valido dal (...) febbraio 2022 al (...) aprile 2022. C. Il 28 marzo 2022, basandosi su quanto precede, la SEM ha inoltrato una domanda di ammissione alle autorità spagnole in base all'art. 12 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). D. In data 29 marzo 2022, le autorità spagnole hanno espressamente accettato di prendere in carico la richiedente l'asilo. E. Con procura del 30 marzo 2022, la richiedente ha conferito mandato alla rappresentante legale assegnatagli. F. Il 21 aprile 2022 si è svolto con l'interessata il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Dublino III. In tale occasione, sono emersi indizi relativi al reato di tratta di esseri umani (TEU). G. Il 4 maggio 2022 la richiedente l'asilo ha sostenuto un'ulteriore audizione quale potenziale vittima di tratta degli esseri umani davanti ad un team del suo stesso sesso. In tale contesto, le è stato altresì concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità della Spagna per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del Regolamento Dublino III. H. In medesima data, l'autorità inferiore, ritenendo dati sufficienti indizi di tratta giusta l'art. 4 lett. a della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543), ha concesso alla richiedente un periodo di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 della della Conv. tratta. I. In data 3 giugno 2022 l'interessata ha sottoscritto il documento "dichiarazione", indicando di non acconsentire ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale. La rappresentante legale, con scritto del 7 giugno 2022, ha trasmesso alla SEM il summenzionato documento assieme a molteplici mezzi di prova proponendo l'esame materiale dei motivi d'asilo in Svizzera. J. In stessa data l'autorità inferiore ha segnalato alla policy TEU il caso della richiedente, la quale a sua volta l'ha segnalato al Commissariato di coordinazione 2 dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) in data 8 giugno 2022. K. In data 5 luglio 2022 fedpol ha comunicato di aver trasmesso le dichiarazioni dettagliate dell'interessata alle autorità di polizia cantonale competenti e ha indicato che verrà presentata una relazione informativa alla Spagna. L. Le competenti autorità di polizia cantonale, in data 11 luglio 2022, dopo l'analisi del caso, hanno informato fedpol che non rilevano la necessità di avviare una procedura penale. M. Con scritto del 29 luglio 2022, la rappresentante legale ha trasmesso alla SEM un sollecito in vista dell'applicazione della clausola di sovranità. N. L'autorità inferiore, in data 9 agosto 2022, ha informato le autorità spagnole del fatto che l'interessata è stata indentificata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani per fatti avvenuti in Ecuador e che la stessa ha inoltre indicato di essere stata vittima di uno stupro a B._______ a marzo 2022. O. Con decisione del 9 agosto 2022, notificata il 10 agosto 2022, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso la Spagna. P. Il 18 agosto 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 22 agosto 2022) la richiedente è insorta contro la decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha anzitutto richiesto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la concessione dell'effetto sospensivo. In seguito ha concluso all'accoglimento del ricorso, all'annullamento della decisione avversata e alla restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo o procedere con i necessari complementi istruttori. Altresì, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Al ricorso sono stati allegati ulteriori nuovi mezzi di prova. Q. Il 22 agosto 2022 il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare. R. L'interessata ha effettuato numerose visite mediche (cfr. documentazione agli atti) ed è stata ricoverata presso la (...) in data 11 agosto 2022. S. Con decisione incidentale del 24 agosto 2022 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. Le osservazioni dell'autorità inferiore, del 30 agosto 2022, sono state trasmesse con ordinanza del 6 settembre alla ricorrente con possibilità di esprimersi entro il termine fissato. T. In data 14 settembre 2022 la ricorrente, tramite la sua rappresentante legale, ha presentato la replica ed il giorno seguente ha fatto pervenire al Tribunale uno scritto integrativo alla replica assieme alla lettera di dimissione dalla (...) del 14 settembre 2022. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2). 4. 4.1 Nel colloquio Dublino la ricorrente ha dichiarato anzitutto di non stare bene di salute e di essere in attesa di un colloquio psicologico e di una visita ginecologica a causa dell'abuso sessuale subito. Successivamente, ella ha confermato di aver ottenuto un visto Schengen di tipo C per entrate multiple rilasciato dalla Spagna, valido dal (...) febbraio 2022 al (...) aprile 2022, e di aver consegnato il suo passaporto originale sul quale figurerebbe il timbro d'uscita dell'Ecuador del (...) marzo 2022 e di entrata in Spagna del (...) marzo 2022. Inoltre, l'interessata ha asserito di aver contattato personalmente un'agenzia di viaggio per la prenotazione dell'appuntamento per l'ottenimento del visto. Altresì, ha dichiarato di essere rimasta in Spagna fino al 23 marzo 2022 e di aver viaggiato in autobus fino in Svizzera, dove avrebbe chiesto subito asilo. In merito alla richiesta da parte della Protezione giuridica di un team di genere femminile per i colloqui e le audizioni, la richiedente ha spiegato di essere stata vittima di un abuso sessuale il (...) marzo 2022, mentre si trovava in un parco di notte a B._______ e che l'aggressione sarebbe avvenuta su ordine del signor C._______, il quale da tempo starebbe minacciando lei e la sua famiglia in Ecuador. Invero, quest'ultimo sarebbe un agente segreto che lavorerebbe sotto copertura nella polizia nazionale in Ecuador, la quale collaborerebbe con il gruppo criminale denominato "(...)". Le due persone che avrebbero abusato di lei nel parco sarebbero state mandate da quest'uomo, in quanto avrebbero detto frasi del tipo: "(...)", soprannome di C._______ Dopo lo stupro ella sarebbe stata abbandonata nel parco e non avrebbe denunciato il fatto alla polizia, ma avrebbe deciso il giorno seguente di partire per la Svizzera. Infine, la richiedente ha affermato che sua mamma l'avrebbe venduta all'età di 13 anni a questo gruppo per farla prostituire, che C._______ si sarebbe però innamorato di lei e quindi non avrebbe mai lavorato come prostituta, ma sarebbe stata costretta a vivere con lui rinchiusa in casa, e che egli avrebbe abusato di lei. 4.2 Nell'ambito di un'audizione TEU, oltre ad approfondire gli elementi TEU rilevati dalle sue dichiarazioni, la SEM le ha concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale responsabilità della Spagna per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento in virtù del Regolamento Dublino III. A tal proposito, l'insorgente ha affermato di aver paura che in Spagna le succederebbero le stesse cose già vissute in Ecuador, in quanto la banda opererebbe anche sul suolo ispanico. Infatti, nei pochi giorni che lei sarebbe stata in Spagna, C._______ le avrebbe mandato un messaggio tramite le sue persone, le quali l'avrebbero violentata. Inoltre, la ricorrente ha aggiunto di voler che i suoi figli siano protetti, che se dovesse chiedere asilo in Spagna, la troverebbero sicuramente e, di conseguenza, sarebbero in pericolo anche loro. 4.3 Nella decisione avversata l'autorità inferiore ha in primo luogo osservato che la richiedente sarebbe titolare di un visto valido dal (...) febbraio 2022 al (...) aprile 2022 rilasciato dalla Spagna. Inoltre, in data 30 marzo 2022, le autorità spagnole avrebbero accolto la richiesta di ammissione ex art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, di conseguenza la SEM ha ritenuto data la competenza della Spagna per condurre il seguito della procedura di asilo e di allontanamento dell'interessata. A questo titolo, l'autorità di prima istanza ha osservato come si potrebbe partire dal presupposto che la richiedente non verrebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) in caso di trasferimento. In specie non vi sarebbero neppure dei motivi giustificanti l'applicazione degli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, nonché dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha in particolare osservato, dopo un'attenta analisi, come non vi sarebbe per la richiedente un rischio reale di tratta secondaria di essere umani (re-trafficking) in Spagna. Inoltre, considerando che l'asserito stupro avrebbe avuto luogo a B._______, le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento sarebbero state informate di effettuare il trasferimento della richiedente su D._______. Altresì, l'autorità inferiore ha rilevato come il suo statuto in Spagna non sarebbe illegale, essendo stata accettata la sua riammissione e come la ricorrente al suo ritorno in tale Paese potrà presentare una domanda d'asilo per ricevere la necessaria protezione da parte delle autorità spagnole. Di conseguenza, non avrebbe da temere nessuna conseguenza e avrebbe la possibilità di rivolgersi alla polizia spagnola per denunciare il reato di tratta di esseri umani e la violenza sessuale subita. Infine, l'autorità di prima istanza ha constatato come le condizioni di salute dell'interessata non sarebbero di una gravità tale da renderne inesigibile il suo rinvio, considerando che la Spagna disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente e che al momento del trasferimento le autorità spagnole verrebbero informate sulla situazione medica e in merito ai trattamenti necessari. 4.4 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, la richiedente riferisce innanzitutto nuovi fatti emersi in prossimità ed in seguito alla notifica della decisione impugnata. In particolare, riferisce dell'aggressione fatale di cui sarebbe stato vittima suo fratello il (...) luglio 2022 e del fatto di esserne venuta al corrente solamente in data 8 agosto 2022, allegando il suo certificato di morte. In seguito, ella riferisce che in data (...) agosto 2022 il compagno avrebbe ricevuto un ulteriore audio contenente minacce di morte e di poter fornire su richiesta anche questo ulteriore mezzo di prova. Dipoi, ella sottolinea come l'assenza di indicazioni da parte dell'autorità spagnole in merito alla possibilità di accedere ad un alloggio protetto, una volta giunta in Spagna, al fine di mettersi al riparo da ulteriori tentativi di localizzazione da parte del suo persecutore, la esporrebbe ad un'elevata situazione di pericolo. La ricorrente ritiene il rischio di poter finire nuovamente nel mirino dei membri o complici di membri della "(...)", qualora ritornasse in Spagna, estremamente elevato. Pertanto, il suo rinvio in detto Paese la confronterebbe con un altrettanto elevato rischio di ri-vittimizzazione o di pregiudizi per la sua incolumità, esponendola ad un trattamento proibito dall'art. 4 CEDU e quindi anche dall'art. 3 CEDU. Per quanto concerne la sua situazione medica, ella rimprovera all'autorità inferiore di non aver accertato in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti. In ragione del suo grave peggioramento antecedente la decisione, il quale sarebbe stato segnalato dai referti medici agli atti e dalla sua rappresentante legale, la SEM avrebbe dovuto procedere all'allestimento di un rapporto medico dettagliato (cosiddetto F4). Infine, ella ritiene che la decisione impugnata sia in contrasto con l'onere di motivazione avendo l'autorità di prima istanza omesso di considerare, nell'ambito di applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, i fattori stabiliti dalla giurisprudenza in materia. A suo dire, nel caso di specie, si ravviserebbero elementi di tale eccezionalità in base ai quali la SEM avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza di motivi umanitari. 4.5 Con le proprie osservazioni di risposta al ricorso la SEM costata come il ricorso non conterrebbe atti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione in merito alla decisione. In primo luogo, ribadisce che l'interessata verrebbe rinviata in Spagna e non in Ecuador. Pertanto, sia l'aggressione subita dal fratello della ricorrente in Ecuador e il suo conseguente decesso, sia le minacce di morte ricevute dal compagno non permetterebbero di giungere alla conclusione che la sicurezza della richiedente non sarebbe garantita in Spagna o che le autorità svizzere sarebbero in grado di influenzare in qualche modo questa drammatica situazione, ritenuto che tali eventi sarebbero avvenuti proprio mentre l'interessata si sarebbe trovata in Svizzera. In secondo luogo, l'autorità intimata osserva come l'accertamento dei fatti medici rilevanti avrebbe preso debitamente e dettagliatamente in conto la situazione medica dell'interessata. Inoltre, la SEM asserisce di non ravvedere agli atti alcun elemento che attesterebbe l'asserito "grave peggioramento della situazione medica della ricorrente nelle settimane antecedenti la decisione". Tale periodo, a dire dell'autorità, sarebbe stato caratterizzato da una ripetuta conferma della diagnosi e della terapia dell'interessata. Infine, l'autorità di prima istanza prende atto del ricovero della ricorrente a seguito del tragico decesso del fratello in Ecuador, osservando, tuttavia, come sarebbe avvenuto a seguito della notifica della decisione e pertanto non avrebbe potuto tenerne conto. Ad ogni modo, afferma come il tracollo psicologico conseguente al lutto di un parente non avrebbe alcuna influenza sulla valutazione relativa all'esigibilità del rinvio dell'interessata in Spagna. 4.6 4.6.1 Con replica del 14 settembre 2022 la rappresentante della ricorrente ribadisce come la SEM sarebbe incorsa in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ed a seguito della notizia del suo ricovero in clinica psichiatrica avrebbe dovuto procedere con l'allestimento di un rapporto medico dettagliato (cosiddetto F4). In particolare, la patrocinatrice rileva come sarebbe sorprendente che l'autorità inferiore avrebbe concluso che il ricovero non sarebbe in grado di modificare il suo esame circa il trasferimento in Spagna della richiedente, ciò senza conoscere il rapporto della degenza. Inoltre, la rappresentante legale dichiara di aver contattato la richiedente telefonicamente e di aver appreso che ella avrebbe avuto (...). A causa di una (...) avrebbe riportato delle ferite sull'(...) che le avrebbero causato la (...). Di conseguenza, sarebbe stato necessario sottoporla ad un'(...). Altresì, la patrocinatrice, riaffermando le conclusioni ricorsuali, in particolare l'applicazione della clausola di sovranità alla fattispecie, informa il Tribunale sulla trasmissione a breve della documentazione relativa al ricovero. 4.6.2 Con scritto integrativo del 15 settembre 2022, trasmettendo la lettera di dimissioni dell'insorgente (...), la rappresentante legale precisa come la ricorrente sarebbe stata ricoverata presso l'(...) per l'intervento di (...). 5. 5.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 5.4 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.5 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'interessata in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, che dalla motivazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'hanno portata a concludere che nella fattispecie non risultano esserci motivi che giustifichino l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione all'art. 17 cpv. 1 Regolamento Dublino III. Anche sotto l'aspetto dello stato di salute dell'interessata, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima ha del resto esposto nel provvedimento avversato in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso la Spagna ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione allo stato valetudinario della ricorrente (cfr. decisione SEM pag. 4-8). I referti medici (...) la decisione riportano in sostanza sempre la medesima diagnosi e un peggioramento significativo, come sostenuto dalla ricorrente, non era riconoscibile (cfr. atti SEM 46/2; 53/2; 55/2; 66/2). In nessun modo l'autorità inferiore poteva prevedere il decesso del fratello - del quale nemmeno si conosceva l'esistenza non essendo mai stato nominato precedentemente al ricorso - e il conseguente tracollo della ricorrente. Non ravvisa pertanto una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità di prima istanza. 5.6 Ne discende quindi che le censure formali mosse dall'interessata nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. Un annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per complemento dell'istruzione e una nuova valutazione in merito alla sussistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, rispettivamente dell'art. 17 Regolamento Dublino III, non trova quindi alcun fondamento. La conclusione formulata in tal senso nel ricorso, va quindi respinta. 6. 6.1 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (cpv. 1 e 2) Conv. tratta (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). 6.2 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F-2487/2021 del 3 giungo 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 6.3 Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto SEM 19/3) e ha svolto un' ulteriore audizione (cfr. atto SEM 27/15) davanti ad un team del suo stesso genere, concedendole al termine della stessa un termine di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta (cfr. atto SEM 28/2). Inoltre, la ricorrente è stata informata sul fatto che gli impiegati della SEM sono tenuti per legge a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione (art. 22° della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale [LPers; RS 172.220.1)]. La fedpol, sulla base delle dichiarazioni della ricorrente, ha rimesso il caso all'autorità di polizia cantonale competente e ha indicato che verrà presentata una relazione informativa alla Spagna segnalando che la potenziale vittima TEU si è rifugiata inizialmente su suolo ispanico a causa delle minacce nel suo Paese d'origine da parte di C._______ e che la stessa sarebbe stata vittima di un abuso sessuale, a B._______, da parte di due uomini che avrebbero agito per conto di quest'ultimo. In data 11 luglio 2022, le competenti autorità di polizia cantonali, dopo un'analisi del caso, hanno informato la fedpol di aver preso atto che l'interessata ha firmato una dichiarazione di non collaborazione con le autorità di perseguimento penale per paura che i suoi figli e il suo compagno possano essere oggetto di rappresaglie. Altresì, hanno asserito - in relazione al sospetto di reato di TEU - di non ravvedere indizi di reato per cui sia necessaria l'apertura di un procedimento penale. In particolare, la richiedente non si sarebbe dovuta prostituire, poiché C._______ l'avrebbe voluta per sé ed ella avrebbe inoltre già denunciato i fatti in Ecuador anche se le sue denunce non avrebbero avuto un seguito. Infine, la polizia ha rilevato come il riferito abuso sessuale subito in Spagna, i quali autori sarebbero stati mandati da C._______, non ricadrebbe nella loro competenza in quanto il reato sarebbe avvenuto all'estero (in Spagna) e non sarebbe noto se gli autori si trovino in Svizzera. 6.4 Pertanto, in assenza di ulteriori accertamenti da svolgere sul territorio elvetico, si deve dunque partire dall'assunto che gli obblighi che si imponevano all'autorità competente in materia d'asilo siano stati ossequiati. 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 7.5 Ai sensi dell'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. In tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato. A norma dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Altresì, secondo l'art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del precitato Regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro.

8. Nel caso in rassegna alla luce del visto rilasciato dalle autorità spagnole e dell'accettazione, da parte di quest'ultime, della domanda di ammissione presentata dalla Svizzera (cfr. supra lett. C e D), la competenza del Spagna è da considerarsi di principio data. 9. 9.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Spagna, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). 9.2 La Spagna è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, RS 0.101, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Spagna è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 9.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 9.4 Nel caso di specie, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dalla ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Inoltre, l'interessata non ha fornito alcun elemento concreto e circostanziato suscettibile di stabilire che le autorità spagnole rifiuterebbero di prenderla in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non-respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazionali rinviandola in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretta a recarsi in un Paese di tal genere. 9.5 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 10. 10.1 Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1. 10.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 10.3 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4). 10.4 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 11. 11.1 Con il ricorso, la richiedente lamenta un elevato rischio di "re-trafficking" o di pregiudizi per la sua incolumità per il caso in cui facesse ritorno in Spagna. La stessa asserisce innanzitutto che la SEM non avrebbe ottenuto dagli omologhi spagnoli alcuna garanzia circa la sua presa a carico. A suo dire, l'assenza di indicazioni da parte delle autorità spagnole, in particolare in merito alla possibilità di accedere ad un alloggio protetto - al fine di mettersi al riparo da ulteriori tentativi di localizzazione da parte del suo persecutore - la esporrebbe ad un'elevata situazione di pericolo. Invero, la probabilità di poter finire nuovamente nel mirino dei membri o complici della "(...)" sarebbe estremamente elevata. Pertanto, ella sollecita l'applicazione della clausola di sovranità prevista all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 Regolamento Dublino III. 11.2 Considerata tale censura ricorsuale, e ritenuto che la richiedente è stata riconosciuta quale vittima potenziale di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a Conv. tratta, è d'uopo esaminare la conformità del suo trasferimento verso la Spagna con gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera, ed in particolare con l'art. 3 CEDU (cfr. nello stesso senso anche sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 6.2). 12. 12.1 Quo ai timori e alle rimostranze eccepite dalla richiedente, giova rammentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è necessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 7.2). 12.2 In primo luogo, va rilevato come l'autorità inferiore ha preso quale misura precauzionale - tenendo conto dell'aggressione avvenuta a B._______ - di trasferire la ricorrente a D._______ (cfr. atto SEM 61/1). Inoltre, all'occorrenza la Spagna ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica le normative. Inoltre, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. 12.3 Su questi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità spagnole, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. Oltretutto - ponendo anche la mente al fatto che per sua stessa ammissione l'interessata non ha mai domandato protezione alle autorità spagnole (cfr. atto SEM 19/3) nulla permette di ritenere che la Spagna non esaminerà la sua domanda d'asilo nel rispetto della Conv. tratta, garantendone la sicurezza e la dignità. 12.4 Sicché, in casu malgrado la condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani, un trasferimento in Spagna non configura una violazione dell'art. 3 CEDU, così come neppure del diritto internazionale. 13. 13.1 Rimane da chiarire se i problemi medici, in particolare i disturbi psicologici, dei quali la ricorrente sarebbe affetta siano atte a rendere il suo trasferimento verso la Spagna contrario all'art. 3 CEDU. 13.2 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può, però, anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). Nel caso di specie, il quadro clinico dell'interessata risultava al momento della decisione impugnata sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti oltre a non essere stato contraddistinto da affezioni tali da porre l'interessata gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento verso la Spagna, luogo dove sono peraltro notoriamente disponibili infrastrutture mediche equiparabili a quelle Svizzere (cfr. supra 6.5). Tuttavia, avendo il Tribunale appreso del ricovero della ricorrente a seguito del tracollo psicologico dovuto, in particolare, alla notizia del decesso del fratello, ha ordinato misure istruttorie ed ha invitato la ricorrente a fornire una descrizione dettagliata del suo attuale stato di salute e ad informarlo in merito alla sua eventuale dimessa dalla (...). Dalla lettera di dimissione della (...) del (...) settembre 2022 si evince che l'interessata vi era stata ricoverata in seguito alla notizia dell'uccisione del fratello. Ella avrebbe interrotto l'alimentazione, percorso frequenti crisi di pianto e riferito idee di morte e sentimenti di colpa. In data 7 settembre 2022, nel contesto di (...), la ricorrente si sarebbe procurata una ferita (...) e sarebbe stata trasferita in urgenza presso il pronto soccorso dell'(...). In data 9 settembre 2022 sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico di (...) presso l'(...). Inoltre, tale documentazione riporta quale diagnosi alla dimissione una (...), con prevalente (...) emozionali ([...]), (...) ([...]) e, quale diagnosi somatica, (...) (parte non specificata; [...]), (...) non specificato ([...]) e (...) ([...]). Alla dimissione le è stata prescritta come terapia farmacologica: (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...) e (...) (cfr. lettera di dimissione del [...] settembre 2022). 13.3 Pertanto, senza sminuire le problematiche in essere, non si può che constatare come le stesse non siano manifestamente tali da pregiudicare l'esecuzione del rinvio. In particolare, dalla lettera di dimissione del (...) settembre 2022, non si evince che ella dovrà fare ritorno in (...) una volta operata ai (...). Ad ogni modo si evidenzia come la Spagna in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Sarà, altresì, premura dell'autorità inferiore informare le autorità spagnole al momento del trasferimento della ricorrente sulla sua situazione medica ed in merito ai trattamenti necessari. 13.4 Inoltre, si osserva che la comunicazione dello stato di salute dell'insorgente alle autorità spagnole, come pure delle cure e dei trattamenti di cui ella eventualmente necessiterà in futuro, avverrà per il resto prima del suo trasferimento da parte della Svizzera, come previsto dagli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III. Altresì, l'interessata potrà ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferita con una riserva sufficiente. 13.5 Infine, la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 13.6 Alla luce di quanto sopra, non è dunque neppure ravvisabile la necessità di ottenere delle garanzie individuali e concrete da parte delle autorità spagnole quanto all'accesso ad un alloggio protetto e all'assistenza medica come richiesto dalla ricorrente. 13.7 Di conseguenza, la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Spagna. Ad ogni modo, se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà alla ricorrente medesima sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 14. 14.1 Non si ravvisa pertanto alcun obbligo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 14.2 Infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM. 14.3 In mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Spagna è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.

15. Ne discende che è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento conformemente all'art. 44 LAsi.

16. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

17. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessata dalla Svizzera verso la Spagna, confermata.

18. Le misure supercautelari del 22 agosto 2022 e cautelari del 24 agosto 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2° ed. 2016, n. 54-56 PA).

19. Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 24 agosto 2022, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.

20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: