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D-5243/2024

D-5243/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (54 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, come nella fattispecie, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 5.1 Nell'ambito del colloquio Dublino e dell'audizione TEU, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'interessata ha fatto valere quanto segue. In merito al suo viaggio d'espatrio, ha allegato di essere espatriata in data 28 gennaio 2023 per via aerea dal Congo e di essere giunta in Bielorussia tramite un visto. Il viaggio sarebbe stato organizzato gratuitamente dal compagno della madre e dai passatori. A fine agosto del 2023, ella sarebbe giunta in Lituania, dove, a seguito di un controllo, sarebbe stata trattenuta in detenzione per circa un mese. In data 3 ottobre 2023, sarebbe poi stata accompagnata dalle forze dell'ordine lituane al confine con la Lettonia, dove sarebbe stata obbligata a rilasciare le impronte digitali e non avrebbe sostenuto alcuna audizione durante la sua permanenza di circa un mese nel centro lettone per richiedenti asilo (cfr. atto SEM 34/17, D56-59). Verso la fine di ottobre 2023, i passatori che l'avrebbero condotta dal Congo in Bielorussia sarebbero riusciti a trovarla in Lettonia, localizzandola attraverso il suo cellulare, e, al terzo tentativo, l'avrebbero prelevata presso una fermata del bus per portarla in Italia, dove l'avrebbero obbligata a prostituirsi. Dopo circa sette mesi di reclusione e sfruttamento, sarebbe riuscita a fuggire dall'Italia per giungere in Svizzera, approfittando di talune circostanze favorevoli e con l'aiuto di alcune donne conosciute in Lettonia. In merito al suo stato di salute, durante il colloquio Dublino la richiedente ha dichiarato che starebbe abbastanza bene, che le farebbe male il (...) (mostrando la cicatrice al [...]) e che dovrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico. Tale cicatrice le sarebbe stata procurata dai passatori con un coltello durante il secondo tentativo di rapimento. Ella ha poi affermato che avrebbe avuto anche una visita ginecologica per dei dolori alla pancia, che a volte non riuscirebbe a dormire e che starebbe prendendo dei farmaci contro l'insonnia (cfr. atto SEM 26/3, pag. 1). Durante l'audizione TEU, ha ribadito segnatamente che avrebbe un forte dolore al (...) e comunicato che starebbe assumendo dei medicamenti prescritti, anche per l'insonnia (cfr. atto SEM 34/17, D2-D5). Circa la possibile competenza della Lettonia per il trattamento della sua domanda d'asilo, l'interessata ha indicato di non voler fare ritorno in tale Paese poiché avrebbe paura di rincontrare i passatori che l'avrebbero ferita al (...) con l'intento di ucciderla. Ella ha aggiunto che, in Lettonia, non avrebbe ricevuto cure mediche adeguate e che avrebbe anche pensato di suicidarsi, dal momento che la sua vita era in pericolo e non sarebbe stata protetta (cfr. atto SEM 34/17, D110-D111).

E. 5.2 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Lettonia per il seguito della procedura di asilo e di allontanamento, basandosi in sintesi sulle seguenti considerazioni. La SEM ha infatti escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari agli artt. 3 o 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 Oasi 1. L'autorità di prima istanza ha inoltre constatato che, non essendo prevista l'apertura di un'inchiesta o di una procedura penale in Svizzera (cfr. atto SEM 55/16, pag 9), la presenza della ricorrente non sarebbe necessaria. La Lettonia avrebbe ratificato la Conv. tratta e pertanto spetterebbe alla ricorrente riferire alle autorità lettoni i fatti di cui sostiene essere vittima. In merito all'ammissibilità dell'allontanamento sotto il profilo medico, la SEM ha ritenuto che non sarebbe necessario attendere gli esiti dei consulti psichiatrici programmati, in quanto si tratterebbe di visite di continuità e la diagnosi medica sarebbe chiara. Dal momento che tutti gli Stati membri firmatari del Regolamento Dublino rispetterebbero gli standard minimi di presa a carico dei richiedenti l'asilo, la SEM si riterrebbe legittimata a presumere il rispetto di tali obblighi da parte della Lettonia. Peraltro i problemi medici della ricorrente non sarebbero ostativi al trasferimento. L'allegazione per cui ella avrebbe maturato pensieri suicidali in Lettonia, infine, non sarebbe atta influenzare il convincimento dell'autorità. Un allontanamento verso la Lettonia sarebbe pertanto conforme al diritto internazionale. Inoltre, non sussisterebbe il rischio di tratta secondaria di esseri umani (re-trafficking) in caso di trasferimento in Lettonia, in quanto i presunti sfruttatori non avrebbero la possibilità di localizzare la richiedente. Ella potrebbe comunque chiedere protezione alle autorità lettoni competenti. La Lettonia sarebbe, infatti, uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e in grado di offrire un'adeguata protezione. Non sussisterebbe quindi neanche sotto tale aspetto, un rischio reale di violazione dell'art. 3 CEDU.

E. 5.3 In sede di ricorso, l'insorgente censura un accertamento incompleto e inesatto della possibilità concreta di ottenere assistenza medica in Lettonia, essendosi la SEM limitata a presumere che uno Stato membro del sistema Dublino fornisca le cure mediche adeguate. Infatti, alla luce dei rapporti citati e delle allegazioni rese sul proprio vissuto, ci sarebbero fondati motivi di ritenere che sussisterebbero carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Lettonia ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. L'autorità di prima istanza avrebbe accertato, inoltre, in modo incompleto e inesatto i fatti rilevanti in merito alla liceità del trasferimento verso la Lettonia, nella misura in cui non avrebbe considerato le allegazioni sul vissuto in tale Paese. Infatti, il trasferimento verso la Lettonia, in assenza di garanzie individuali, comporterebbe un rischio di re-trafficking, e quindi una violazione delle disposizioni della Conv. tratta e delle norme CEDU rilevanti. In risposta alla statuizione della SEM sulla possibilità di rivolgersi alle autorità lettoni di polizia in caso di esposizione a delle minacce concrete, la ricorrente allega di avere difficoltà nel denunciare qualsiasi situazione alle autorità, poiché non parlerebbe la lingua del Paese. Ella avrebbe, infatti, chiesto aiuto al personale del campo invano. Ella avrebbe inoltre indicato come i passatori, appostati fuori dai Centri in Lettonia, aspettino le potenziali vittime di tratta. La SEM avrebbe dovuto quindi applicare la clausola discrezionale ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino.

E. 6.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali (accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, cfr. ricorso pag. 7, 10, 13) in quanto, qualora si manifestassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA e art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 6.3 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.49, pag. 26). Essi tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2; D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

E. 6.4 Nella fattispecie, la ricorrente lamenta un accertamento incompleto e inesatto dei fatti rilevanti nell'ambito dell'ammissibilità del trasferimento in Lettonia, alla luce del rischio di re-trafficking (cfr. ricorso, pag. 10), con riferimento al suo "delicato stato di salute" (id., pag. 3), nonché in merito all'effettivo accesso all'assistenza medica in tale Paese (id., pag. 8).

E. 6.5 Nel caso in parola, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già un'ampia documentazione medica, dalla quale sono evincibili in modo chiaro ed esaustivo le diagnosi e i trattamenti seguiti, nonché le cure a ella prescritte (cfr. pagg. 4-6 della decisione impugnata). Come rilevabile dalla decisione avversata, nella parte dedicata alla situazione medica, l'autorità inferiore, al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile, da essa debitamente e regolarmente considerato, per statuire con piena cognizione di causa (ibid.). La sola circostanza che a seguito dell'emissione della decisione avversata, la ricorrente abbia reiterato idee di morte, rendendo necessario il suo ricovero dal 20 al 28 agosto 2024 presso la (...) di C._______, con una conseguente modifica della terapia farmacologica (cfr. rapporto di dimissioni della (...) di C._______ del 30 settembre 2024), non è in grado di mutare la suddetta conclusione. Del resto, trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, le argomentazioni dell'insorgente circa la sua situazione medica sono piuttosto riferibili al merito della questione. Esse verranno pertanto trattate successivamente (cfr. infra consid. 9.6 e 10).

E. 6.6 Oltre a ciò, la ricorrente ritiene che l'autorità inferiore non avrebbe debitamente valutato il suo rischio di re-trafficking in Lettonia. Invero, la SEM, nell'ambito del suo reale e insindacabile potere d'apprezzamento, ha doverosamente e regolarmente considerato, a tal proposito, che l'interessata non sarebbe più in contatto con i suoi passatori, che questi non avrebbero verosimilmente alcuna possibilità di geolocalizzarla e che, inoltre, ella non si sarebbe rivolta alle autorità competenti, giungendo alla conclusione per cui non sussisterebbe un rischio reale di re-trafficking in caso di trasferimento in Lettonia. Poiché anche tale censura riguarda, per il resto, aspetti materiali, e non formali, il Tribunale la tratterà in seguito.

E. 6.7 Infine, circa la censura relativa al mancato accertamento dell'effettivo accesso all'assistenza medica in Lettonia da parte della SEM, occorre osservare che l'autorità procedente ha doverosamente e regolarmente considerato tale questione e le relative allegazioni di parte, rilevando che la Lettonia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. decisione, pag. 6). A tal proposito, la SEM ha inoltre rilevato che in Lettonia non sussistono carenze sistemiche, escludendo l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. decisione, pag. 4). Il fatto che la ricorrente non condivida la conclusione alla quale l'autorità è pervenuta attiene al merito della decisione, che verrà pertanto trattato nei considerano seguenti (cfr. infra consid. 8 e 9.6).

E. 6.8 Ne discende che le censure formali vanno respinte.

E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, della richiesta di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

E. 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 7.4 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III).

E. 7.5 Nel caso in disamina, la ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Lettonia in data 3 ottobre 2023 (cfr. atto SEM 8/1). La SEM, il 1° luglio 2024, ha presentato una richiesta di ripresa in carico della richiedente alle autorità lettoni, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, comunicando, inoltre, che la richiedente è stata individuata quale potenziale vittima TEU (cfr. atto SEM 37/5). Le suddette autorità hanno accettato la richiesta in data 15 luglio 2024, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 71/3). Di conseguenza, la competenza della Lettonia risulta di principio data.

E. 8.1 È quindi d'uopo verificare se vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Lettonia, come censurato nel ricorso.

E. 8.2 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 Carta UE, lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 8.3 A tal proposito giova osservare che la Lettonia è legata alla Carta UE ed è parte firmataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), e ne applica le disposizioni.

E. 8.4 Di conseguenza, si può presumere che la Lettonia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e che sia quindi garantita una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 8.5 Il Tribunale, così come la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), negano ad oggi l'esistenza di fondati motivi di ritenere che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Lettonia presentino delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. fra le tante, la recente sentenza del Tribunale F-6172/2024 dell'8 ottobre 2024 consid. 2.1).

E. 8.6 La ricorrente non ha apportato indizi concreti che dimostrino che sarebbe privata del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegne presso il "Paese Dublino" di destinazione. Invero, dopo il suo ritorno in Lettonia, avrà la possibilità di depositare una (nuova) domanda d'asilo e ottenere in questo modo accesso alle strutture e alle prestazioni di accoglienza di tale Paese. Alla luce di quanto precede, i diversi rapporti e articoli online citati nel ricorso, come la sentenza del Tribunale amministrativo di Braunschweig (Germania) - non solo non vincolante per lo scrivente Tribunale, ma anche fondata evidentemente su fatti diametralmente opporti a quelli della presente fattispecie, avendo la ricorrente, al contrario, dichiarato di non essere stata detenuta nel centro lettone (cfr. atti SEM 26/3 pag. 2 e 34/17, D115) - non sono atti a giustificare una valutazione differente.

E. 8.7 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 9.1 È ora necessario esaminare se la SEM abbia esercitato il proprio potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, scegliendo di non applicare le clausole discrezionali di cui agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 9.3 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativo a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) secondo il quale, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenza del Tribunale D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3 per ulteriori dettagli in merito alla nozione di motivi umanitari ed al potere di apprezzamento). Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 9.4.1 Con il ricorso, la richiedente lamenta un elevato rischio di re-trafficking o di pregiudizi per la sua incolumità nel caso in cui facesse ritorno in Lettonia, motivo per cui sarebbe da applicare la clausola di sovranità (cfr. ricorso, pag. 9).

E. 9.4.2 Occorre dunque, a questo punto, esaminare la conformità del trasferimento verso la Lettonia dell'insorgente, riconosciuta quale vittima potenziale di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a Conv. tratta, con gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera.

E. 9.4.3 Nel valutare la sussistenza di rischi legati a un trasferimento Dublino, giova rammentare che è necessario constatare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro il rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-3595/2022 del 4 ottobre 2022 consid. 12.1 e relativo riferimento).

E. 9.4.4 A tal proposito va rilevato che la Lettonia ha ratificato la Conv. tratta e ne applica le disposizioni. Inoltre, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge (cfr. la sentenza del Tribunale F-2440/2023 dell'8 maggio 2023 consid. 8.3).

E. 9.4.5 In conclusione, nulla permette di ritenere che la Lettonia abbia violato o intenda violare, nel caso di specie, gli obblighi sanciti dalla Conv. tratta, né che non terrà conto della condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani dell'insorgente nel rispetto della suddetta convenzione. Su questi presupposti, malgrado le allegazioni di parte (supra consid. 5.3), ci si può quindi attendere dalla ricorrente ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità lettoni, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed emanare gli opportuni provvedimenti. Oltretutto, come constatato dalla SEM nella decisione impugnata, l'interessata non ha mai domandato protezione alle autorità lettoni, ma solo al personale del campo (cfr. atto SEM 47/6, pag. 4), circostanza comunque non corroborata da alcuna prova.

E. 9.4.6 Alla luce di quanto sopra, la condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani il trasferimento della ricorrente verso la Lettonia non comporta una violazione della CEDU o degli altri obblighi internazionali della Svizzera.

E. 9.5.1 In merito allo stato di salute della ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 9.5.2 In sintesi, alla ricorrente è stato diagnosticato un disturbo postraumatico da stress, un traumatismo superficiale di parti del (...), un'adenomiosi uterina, e una cisti della ghiandola (...) (...) asintomatica, problematiche relativamente stabili, trattate farmacologicamente, chirurgicamente e con sostegno psicologico (cfr. segnatamente atti SEM 21/2, 44/2, 22/2, 42/3 e rapporto operatorio del 17 settembre 2024). Per quanto riguarda in particolare lo stato psichico della ricorrente, si evince dal rapporto di dimissione dalla (...) di C._______ del 30 settembre 2024 che ella è stata ricoverata dal 20 al 28 agosto 2024 per accertamenti in merito a una probabile crisi conversiva e per il rischio di agiti anticonservativi. Dallo stesso si legge anche che, in considerazione della risoluzione dell'acuzie psichiatrica, la ricorrente veniva dimessa con prosecuzione delle cure farmacologiche in regime ambulatoriale. Sulla base dei rapporti medici dei consulti psichiatrici successivi, si constata che la diagnosi e la condizione psichica dell'interessata risultano relativamente stabili (cfr. consulti psichiatrici del 4, del 9 e del 12 settembre 2024, rapporto di dimissioni del (...) di C._______ del 30 settembre 2024, consulti psichiatrici del 7, del 14 e del 23 ottobre 2024). Infine, più recentemente, è emerso il sospetto di un'infezione latente di tubercolosi (cfr. lettera ambulatoriale dell'Ospedale Regionale di Mendrisio del 25 settembre 2024 e rapporto medico del 4 ottobre 2024), confermata nel rapporto medico del 16 ottobre 2024, per la quale è stata prescritta una terapia antibiotica preventiva della durata di (...) mesi (cfr. rapporto medico del 16 ottobre 2024).

E. 9.5.3 Senza sminuire le problematiche in essere della ricorrente, non sono emersi pertanto fatti che, in accordo con la richiamata giurisprudenza in materia, determinino una riconsiderazione della statuizione sul punto effettuata dall'autorità inferiore. A tal proposito, si rileva che anche la ricorrente ha confermato di avere in passato ricevuto cure mediche in Lettonia, ossia quando sarebbe stata ricoverata per due settimane dopo aver subito un (...) (cfr. ricorso pag. 3). Non vi è agli atti, inoltre, alcun indizio concreto per cui le autorità lettoni negherebbero in futuro all'interessata le cure mediche necessarie, anche di tipo psichiatrico e/o psicologico. Neanche la diagnosticata tubercolosi latente costituisce, nella fattispecie, un ostacolo all'allontanamento (cfr. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, "Informazione per i medici che hanno in cura pazienti affetti da tubercolosi nel settore dell'asilo: le terapie contro la tubercolosi devono essere portate a termine in Svizzera" del 12 novembre 2018, https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/tuberkulose.html , consultato il 25.10.2024), non essendo una persona affetta da tubercolosi latente contagiosa o ammalata e potendo proseguire il trattamento anche nel Paese di destinazione (cfr. anche sentenza del Tribunale E-2543/2024 del 29 aprile 2024 pag. 6).

E. 9.5.4 Inoltre, si evidenzia come la Lettonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. anche sentenza del Tribunale E-4413/2023 consid. 6.4). Dopo il deposito di una nuova domanda d'asilo in tale Paese, dunque, se la ricorrente dovesse ritenere che in questo ambito i suoi diritti vengano violati dalle autorità lettoni, apparterrà a lei adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 9.5.5 Sempre in quest'ambito, si deve inoltre ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente - come anche nel caso di specie (cfr. ricorso, pag. 4) - e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative. Nell'ambito della preparazione del trasferimento della richiedente, è responsabilità delle autorità incaricate dell'esecuzione prendere le dovute precauzioni, in collaborazione con i medici curanti (cfr. anche, tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4413/2023 del 29 agosto 2023 consid. 8.2.3 e D-5349/2024 del 30 agosto 2024 pag. 6 con riferimenti citati).

E. 9.5.6 Infine, qualora necessario, prima dell'esecuzione del trasferimento, sarà premura delle autorità svizzere competenti informare in maniera precisa e completa le autorità lettoni dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III). Altresì, ella potrà ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che le sono stati prescritti venendo trasferita con una riserva sufficiente.

E. 9.6 In conclusione dunque, la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, agli artt. 3 e 4 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Lettonia e non risultano esserci indizi per cui la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (art. 29a cpv. 3 OAsi 1). Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 10 Alla luce di quanto precede, non si giustifica, nella fattispecie, nemmeno l'ottenimento di garanzie individuali da parte delle autorità lettoni (cfr. ricorso, pag. 10), motivo per cui la relativa censura va respinta.

E. 11 Di conseguenza, la Lettonia è lo Stato membro competente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprendere in carico l'interessata.

E. 12 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 13 Alla luce di quanto precede, la SEM è dunque a giusto titolo non entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente e decretatone l'allontanamento verso la Lettonia, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.

E. 14 Il ricorso va quindi respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 15 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e dell'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza oggetto.

E. 16 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 agosto 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 55 ad art. 56 PA).

E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, viene accolta la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 18 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5243/2024 Sentenza del 15 novembre 2024 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch, Thomas Segessenmann, cancelliere Salvatore Crisogianni. Parti A._______, nata il (...), Congo (Kinshasa), patrocinata dall'avv. Alice Rossi,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 13 agosto 2024 / N (...). Fatti: A. A.a La ricorrente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 22 maggio 2024. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 24 maggio 2024 risulta che l'interessata ha già presentato una domanda d'asilo in Lettonia il (...) ottobre 2023. A.c In data 28 maggio 2024 la ricorrente ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.d In data 12 giugno 2024 la ricorrente ha sostenuto il colloquio personale, che conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). A.e In data 13 giugno 2024 la rappresentanza legale ha trasmesso un rapporto relativo alla ricorrente, redatto da MayDay il 12 giugno 2024, in merito alla sua situazione personale e familiare in Congo (Kinshasa), al suo trasferimento in Bielorussia, al suo trasporto in Lettonia, al suo sfruttamento in Italia e quindi alla sua fuga e al suo arrivo in Svizzera. A.f La SEM ha svolto un'audizione tratta di esseri umani (TEU) il 1° luglio 2024 con la richiedente, nell'ambito della quale le è stato concesso anche il diritto di essere sentito in merito alla possibile competenza della Lettonia per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del Regolamento Dublino III. In tale sede, l'autorità di prima istanza ha identificato l'interessata quale potenziale vittima del reato di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di essere umani (Conv. tratta; RS 0.311.543) e concesso di conseguenza un periodo di riflessione e recupero di 30 giorni, dal 1° luglio 2024 al 2 agosto 2024, ai sensi dell'art. 13 della Conv. tratta. A.g Il medesimo giorno, la SEM ha presentato domanda di ripresa in carico della richiedente alle competenti autorità lettoni sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, informandole inoltre in merito al fatto che la richiedente è stata identificata quale potenziale vittima TEU. A.h Le autorità lettoni hanno accettato la suddetta richiesta in data 15 luglio 2024, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III. A.i Con scritto del 2 agosto 2024, la richiedente ha manifestato il suo consenso a essere contattata dall'autorità di perseguimento penale qualora fosse necessario e richiesto l'applicazione della clausola di sovranità. A.j L'interessata è stata sottoposta durante la procedura di prima istanza a diverse visite mediche. B. Con decisione del 13 agosto 2024, notificata il giorno seguente, la SEM, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), non è entrata nel merito della domanda d'asilo della richiedente e ha pronunciato il trasferimento verso la Lettonia, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione della misura. C. Con ricorso del 22 agosto 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 agosto 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, l'insorgente - per il tramite della sua rappresentante legale - ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il complemento dell'istruzione. Infine ha presentato istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. D. In data 23 agosto 2024, con misura supercautelare, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento. E. E.a In data 3 settembre 2024, il Tribunale ha invitato la ricorrente a produrre, entro 5 giorni lavorativi, un rapporto medico di dimissione e altri eventuali rapporti medici successivi al deposito del ricorso. E.b Con scritto del medesimo giorno, la ricorrente ha inoltrato al Tribunale ulteriori osservazioni a complemento del ricorso, allegando due referti medici, datati rispettivamente 20 e 30 agosto 2024. E.c Con scritto dell'11 settembre 2024, l'insorgente ha comunicato al Tribunale di non essere ancora in possesso del rapporto medico di dimissioni sollecitato e chiesto una proroga del termine assegnato, allegando copia della comunicazione effettuata il 9 settembre 2024 alla (...) (di seguito: [...]) di C._______, nonché dello scambio di e-mail avvenuto in merito fra la Protezione giuridica e Medic Help il 4 e il 9 settembre 2024, e una copia di due referti medici del 4 settembre 2024. E.d Con scritto del 12 settembre 2024, la ricorrente ha inoltrato al Tribunale un rapporto del 6 settembre 2024 dell'Ospedale Regionale di C._______ e un referto medico del 9 settembre 2024. E.e Con scritto del 23 settembre 2024, l'interessata ha trasmesso copia del referto medico del 12 settembre 2024, della lettera ambulatoriale del 16 settembre 2024 e del rapporto operatorio del 17 settembre 2024 dell'Ospedale Regionale di C._______. E.f Con scritto del 4 ottobre 2024, l'insorgente ha trasmesso copia del rapporto di dimissione del 30 settembre 2024 dalla (...) di C._______ e diversi atti medici del 23, 24, 25, 27 settembre e 1° ottobre 2024. E.g Con scritto del 18 ottobre 2024, la ricorrente ha trasmesso copia degli atti medici del 4, 7 e 14 ottobre 2024. E.h Con scritto del 28 ottobre 2024, l'interessata ha trasmesso i referti medici del 16 e 23 ottobre 2024. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, come nella fattispecie, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nell'ambito del colloquio Dublino e dell'audizione TEU, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'interessata ha fatto valere quanto segue. In merito al suo viaggio d'espatrio, ha allegato di essere espatriata in data 28 gennaio 2023 per via aerea dal Congo e di essere giunta in Bielorussia tramite un visto. Il viaggio sarebbe stato organizzato gratuitamente dal compagno della madre e dai passatori. A fine agosto del 2023, ella sarebbe giunta in Lituania, dove, a seguito di un controllo, sarebbe stata trattenuta in detenzione per circa un mese. In data 3 ottobre 2023, sarebbe poi stata accompagnata dalle forze dell'ordine lituane al confine con la Lettonia, dove sarebbe stata obbligata a rilasciare le impronte digitali e non avrebbe sostenuto alcuna audizione durante la sua permanenza di circa un mese nel centro lettone per richiedenti asilo (cfr. atto SEM 34/17, D56-59). Verso la fine di ottobre 2023, i passatori che l'avrebbero condotta dal Congo in Bielorussia sarebbero riusciti a trovarla in Lettonia, localizzandola attraverso il suo cellulare, e, al terzo tentativo, l'avrebbero prelevata presso una fermata del bus per portarla in Italia, dove l'avrebbero obbligata a prostituirsi. Dopo circa sette mesi di reclusione e sfruttamento, sarebbe riuscita a fuggire dall'Italia per giungere in Svizzera, approfittando di talune circostanze favorevoli e con l'aiuto di alcune donne conosciute in Lettonia. In merito al suo stato di salute, durante il colloquio Dublino la richiedente ha dichiarato che starebbe abbastanza bene, che le farebbe male il (...) (mostrando la cicatrice al [...]) e che dovrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico. Tale cicatrice le sarebbe stata procurata dai passatori con un coltello durante il secondo tentativo di rapimento. Ella ha poi affermato che avrebbe avuto anche una visita ginecologica per dei dolori alla pancia, che a volte non riuscirebbe a dormire e che starebbe prendendo dei farmaci contro l'insonnia (cfr. atto SEM 26/3, pag. 1). Durante l'audizione TEU, ha ribadito segnatamente che avrebbe un forte dolore al (...) e comunicato che starebbe assumendo dei medicamenti prescritti, anche per l'insonnia (cfr. atto SEM 34/17, D2-D5). Circa la possibile competenza della Lettonia per il trattamento della sua domanda d'asilo, l'interessata ha indicato di non voler fare ritorno in tale Paese poiché avrebbe paura di rincontrare i passatori che l'avrebbero ferita al (...) con l'intento di ucciderla. Ella ha aggiunto che, in Lettonia, non avrebbe ricevuto cure mediche adeguate e che avrebbe anche pensato di suicidarsi, dal momento che la sua vita era in pericolo e non sarebbe stata protetta (cfr. atto SEM 34/17, D110-D111). 5.2 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Lettonia per il seguito della procedura di asilo e di allontanamento, basandosi in sintesi sulle seguenti considerazioni. La SEM ha infatti escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari agli artt. 3 o 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 Oasi 1. L'autorità di prima istanza ha inoltre constatato che, non essendo prevista l'apertura di un'inchiesta o di una procedura penale in Svizzera (cfr. atto SEM 55/16, pag 9), la presenza della ricorrente non sarebbe necessaria. La Lettonia avrebbe ratificato la Conv. tratta e pertanto spetterebbe alla ricorrente riferire alle autorità lettoni i fatti di cui sostiene essere vittima. In merito all'ammissibilità dell'allontanamento sotto il profilo medico, la SEM ha ritenuto che non sarebbe necessario attendere gli esiti dei consulti psichiatrici programmati, in quanto si tratterebbe di visite di continuità e la diagnosi medica sarebbe chiara. Dal momento che tutti gli Stati membri firmatari del Regolamento Dublino rispetterebbero gli standard minimi di presa a carico dei richiedenti l'asilo, la SEM si riterrebbe legittimata a presumere il rispetto di tali obblighi da parte della Lettonia. Peraltro i problemi medici della ricorrente non sarebbero ostativi al trasferimento. L'allegazione per cui ella avrebbe maturato pensieri suicidali in Lettonia, infine, non sarebbe atta influenzare il convincimento dell'autorità. Un allontanamento verso la Lettonia sarebbe pertanto conforme al diritto internazionale. Inoltre, non sussisterebbe il rischio di tratta secondaria di esseri umani (re-trafficking) in caso di trasferimento in Lettonia, in quanto i presunti sfruttatori non avrebbero la possibilità di localizzare la richiedente. Ella potrebbe comunque chiedere protezione alle autorità lettoni competenti. La Lettonia sarebbe, infatti, uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e in grado di offrire un'adeguata protezione. Non sussisterebbe quindi neanche sotto tale aspetto, un rischio reale di violazione dell'art. 3 CEDU. 5.3 In sede di ricorso, l'insorgente censura un accertamento incompleto e inesatto della possibilità concreta di ottenere assistenza medica in Lettonia, essendosi la SEM limitata a presumere che uno Stato membro del sistema Dublino fornisca le cure mediche adeguate. Infatti, alla luce dei rapporti citati e delle allegazioni rese sul proprio vissuto, ci sarebbero fondati motivi di ritenere che sussisterebbero carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Lettonia ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. L'autorità di prima istanza avrebbe accertato, inoltre, in modo incompleto e inesatto i fatti rilevanti in merito alla liceità del trasferimento verso la Lettonia, nella misura in cui non avrebbe considerato le allegazioni sul vissuto in tale Paese. Infatti, il trasferimento verso la Lettonia, in assenza di garanzie individuali, comporterebbe un rischio di re-trafficking, e quindi una violazione delle disposizioni della Conv. tratta e delle norme CEDU rilevanti. In risposta alla statuizione della SEM sulla possibilità di rivolgersi alle autorità lettoni di polizia in caso di esposizione a delle minacce concrete, la ricorrente allega di avere difficoltà nel denunciare qualsiasi situazione alle autorità, poiché non parlerebbe la lingua del Paese. Ella avrebbe, infatti, chiesto aiuto al personale del campo invano. Ella avrebbe inoltre indicato come i passatori, appostati fuori dai Centri in Lettonia, aspettino le potenziali vittime di tratta. La SEM avrebbe dovuto quindi applicare la clausola discrezionale ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino. 6. 6.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali (accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, cfr. ricorso pag. 7, 10, 13) in quanto, qualora si manifestassero fondate, potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA e art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 6.3 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 1.49, pag. 26). Essi tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2; D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 6.4 Nella fattispecie, la ricorrente lamenta un accertamento incompleto e inesatto dei fatti rilevanti nell'ambito dell'ammissibilità del trasferimento in Lettonia, alla luce del rischio di re-trafficking (cfr. ricorso, pag. 10), con riferimento al suo "delicato stato di salute" (id., pag. 3), nonché in merito all'effettivo accesso all'assistenza medica in tale Paese (id., pag. 8). 6.5 Nel caso in parola, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già un'ampia documentazione medica, dalla quale sono evincibili in modo chiaro ed esaustivo le diagnosi e i trattamenti seguiti, nonché le cure a ella prescritte (cfr. pagg. 4-6 della decisione impugnata). Come rilevabile dalla decisione avversata, nella parte dedicata alla situazione medica, l'autorità inferiore, al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile, da essa debitamente e regolarmente considerato, per statuire con piena cognizione di causa (ibid.). La sola circostanza che a seguito dell'emissione della decisione avversata, la ricorrente abbia reiterato idee di morte, rendendo necessario il suo ricovero dal 20 al 28 agosto 2024 presso la (...) di C._______, con una conseguente modifica della terapia farmacologica (cfr. rapporto di dimissioni della (...) di C._______ del 30 settembre 2024), non è in grado di mutare la suddetta conclusione. Del resto, trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, le argomentazioni dell'insorgente circa la sua situazione medica sono piuttosto riferibili al merito della questione. Esse verranno pertanto trattate successivamente (cfr. infra consid. 9.6 e 10). 6.6 Oltre a ciò, la ricorrente ritiene che l'autorità inferiore non avrebbe debitamente valutato il suo rischio di re-trafficking in Lettonia. Invero, la SEM, nell'ambito del suo reale e insindacabile potere d'apprezzamento, ha doverosamente e regolarmente considerato, a tal proposito, che l'interessata non sarebbe più in contatto con i suoi passatori, che questi non avrebbero verosimilmente alcuna possibilità di geolocalizzarla e che, inoltre, ella non si sarebbe rivolta alle autorità competenti, giungendo alla conclusione per cui non sussisterebbe un rischio reale di re-trafficking in caso di trasferimento in Lettonia. Poiché anche tale censura riguarda, per il resto, aspetti materiali, e non formali, il Tribunale la tratterà in seguito. 6.7 Infine, circa la censura relativa al mancato accertamento dell'effettivo accesso all'assistenza medica in Lettonia da parte della SEM, occorre osservare che l'autorità procedente ha doverosamente e regolarmente considerato tale questione e le relative allegazioni di parte, rilevando che la Lettonia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. decisione, pag. 6). A tal proposito, la SEM ha inoltre rilevato che in Lettonia non sussistono carenze sistemiche, escludendo l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. decisione, pag. 4). Il fatto che la ricorrente non condivida la conclusione alla quale l'autorità è pervenuta attiene al merito della decisione, che verrà pertanto trattato nei considerano seguenti (cfr. infra consid. 8 e 9.6). 6.8 Ne discende che le censure formali vanno respinte. 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, della richiesta di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 7.4 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III). 7.5 Nel caso in disamina, la ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Lettonia in data 3 ottobre 2023 (cfr. atto SEM 8/1). La SEM, il 1° luglio 2024, ha presentato una richiesta di ripresa in carico della richiedente alle autorità lettoni, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, comunicando, inoltre, che la richiedente è stata individuata quale potenziale vittima TEU (cfr. atto SEM 37/5). Le suddette autorità hanno accettato la richiesta in data 15 luglio 2024, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 71/3). Di conseguenza, la competenza della Lettonia risulta di principio data. 8. 8.1 È quindi d'uopo verificare se vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Lettonia, come censurato nel ricorso. 8.2 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 Carta UE, lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 8.3 A tal proposito giova osservare che la Lettonia è legata alla Carta UE ed è parte firmataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), e ne applica le disposizioni. 8.4 Di conseguenza, si può presumere che la Lettonia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e che sia quindi garantita una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 8.5 Il Tribunale, così come la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), negano ad oggi l'esistenza di fondati motivi di ritenere che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Lettonia presentino delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. fra le tante, la recente sentenza del Tribunale F-6172/2024 dell'8 ottobre 2024 consid. 2.1). 8.6 La ricorrente non ha apportato indizi concreti che dimostrino che sarebbe privata del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegne presso il "Paese Dublino" di destinazione. Invero, dopo il suo ritorno in Lettonia, avrà la possibilità di depositare una (nuova) domanda d'asilo e ottenere in questo modo accesso alle strutture e alle prestazioni di accoglienza di tale Paese. Alla luce di quanto precede, i diversi rapporti e articoli online citati nel ricorso, come la sentenza del Tribunale amministrativo di Braunschweig (Germania) - non solo non vincolante per lo scrivente Tribunale, ma anche fondata evidentemente su fatti diametralmente opporti a quelli della presente fattispecie, avendo la ricorrente, al contrario, dichiarato di non essere stata detenuta nel centro lettone (cfr. atti SEM 26/3 pag. 2 e 34/17, D115) - non sono atti a giustificare una valutazione differente. 8.7 Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 È ora necessario esaminare se la SEM abbia esercitato il proprio potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, scegliendo di non applicare le clausole discrezionali di cui agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.3 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativo a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) secondo il quale, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenza del Tribunale D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3 per ulteriori dettagli in merito alla nozione di motivi umanitari ed al potere di apprezzamento). Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9.4 9.4.1 Con il ricorso, la richiedente lamenta un elevato rischio di re-trafficking o di pregiudizi per la sua incolumità nel caso in cui facesse ritorno in Lettonia, motivo per cui sarebbe da applicare la clausola di sovranità (cfr. ricorso, pag. 9). 9.4.2 Occorre dunque, a questo punto, esaminare la conformità del trasferimento verso la Lettonia dell'insorgente, riconosciuta quale vittima potenziale di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a Conv. tratta, con gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera. 9.4.3 Nel valutare la sussistenza di rischi legati a un trasferimento Dublino, giova rammentare che è necessario constatare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro il rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-3595/2022 del 4 ottobre 2022 consid. 12.1 e relativo riferimento). 9.4.4 A tal proposito va rilevato che la Lettonia ha ratificato la Conv. tratta e ne applica le disposizioni. Inoltre, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge (cfr. la sentenza del Tribunale F-2440/2023 dell'8 maggio 2023 consid. 8.3). 9.4.5 In conclusione, nulla permette di ritenere che la Lettonia abbia violato o intenda violare, nel caso di specie, gli obblighi sanciti dalla Conv. tratta, né che non terrà conto della condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani dell'insorgente nel rispetto della suddetta convenzione. Su questi presupposti, malgrado le allegazioni di parte (supra consid. 5.3), ci si può quindi attendere dalla ricorrente ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità lettoni, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed emanare gli opportuni provvedimenti. Oltretutto, come constatato dalla SEM nella decisione impugnata, l'interessata non ha mai domandato protezione alle autorità lettoni, ma solo al personale del campo (cfr. atto SEM 47/6, pag. 4), circostanza comunque non corroborata da alcuna prova. 9.4.6 Alla luce di quanto sopra, la condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani il trasferimento della ricorrente verso la Lettonia non comporta una violazione della CEDU o degli altri obblighi internazionali della Svizzera. 9.5 9.5.1 In merito allo stato di salute della ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 9.5.2 In sintesi, alla ricorrente è stato diagnosticato un disturbo postraumatico da stress, un traumatismo superficiale di parti del (...), un'adenomiosi uterina, e una cisti della ghiandola (...) (...) asintomatica, problematiche relativamente stabili, trattate farmacologicamente, chirurgicamente e con sostegno psicologico (cfr. segnatamente atti SEM 21/2, 44/2, 22/2, 42/3 e rapporto operatorio del 17 settembre 2024). Per quanto riguarda in particolare lo stato psichico della ricorrente, si evince dal rapporto di dimissione dalla (...) di C._______ del 30 settembre 2024 che ella è stata ricoverata dal 20 al 28 agosto 2024 per accertamenti in merito a una probabile crisi conversiva e per il rischio di agiti anticonservativi. Dallo stesso si legge anche che, in considerazione della risoluzione dell'acuzie psichiatrica, la ricorrente veniva dimessa con prosecuzione delle cure farmacologiche in regime ambulatoriale. Sulla base dei rapporti medici dei consulti psichiatrici successivi, si constata che la diagnosi e la condizione psichica dell'interessata risultano relativamente stabili (cfr. consulti psichiatrici del 4, del 9 e del 12 settembre 2024, rapporto di dimissioni del (...) di C._______ del 30 settembre 2024, consulti psichiatrici del 7, del 14 e del 23 ottobre 2024). Infine, più recentemente, è emerso il sospetto di un'infezione latente di tubercolosi (cfr. lettera ambulatoriale dell'Ospedale Regionale di Mendrisio del 25 settembre 2024 e rapporto medico del 4 ottobre 2024), confermata nel rapporto medico del 16 ottobre 2024, per la quale è stata prescritta una terapia antibiotica preventiva della durata di (...) mesi (cfr. rapporto medico del 16 ottobre 2024). 9.5.3 Senza sminuire le problematiche in essere della ricorrente, non sono emersi pertanto fatti che, in accordo con la richiamata giurisprudenza in materia, determinino una riconsiderazione della statuizione sul punto effettuata dall'autorità inferiore. A tal proposito, si rileva che anche la ricorrente ha confermato di avere in passato ricevuto cure mediche in Lettonia, ossia quando sarebbe stata ricoverata per due settimane dopo aver subito un (...) (cfr. ricorso pag. 3). Non vi è agli atti, inoltre, alcun indizio concreto per cui le autorità lettoni negherebbero in futuro all'interessata le cure mediche necessarie, anche di tipo psichiatrico e/o psicologico. Neanche la diagnosticata tubercolosi latente costituisce, nella fattispecie, un ostacolo all'allontanamento (cfr. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, "Informazione per i medici che hanno in cura pazienti affetti da tubercolosi nel settore dell'asilo: le terapie contro la tubercolosi devono essere portate a termine in Svizzera" del 12 novembre 2018, https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/tuberkulose.html , consultato il 25.10.2024), non essendo una persona affetta da tubercolosi latente contagiosa o ammalata e potendo proseguire il trattamento anche nel Paese di destinazione (cfr. anche sentenza del Tribunale E-2543/2024 del 29 aprile 2024 pag. 6). 9.5.4 Inoltre, si evidenzia come la Lettonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva; cfr. anche sentenza del Tribunale E-4413/2023 consid. 6.4). Dopo il deposito di una nuova domanda d'asilo in tale Paese, dunque, se la ricorrente dovesse ritenere che in questo ambito i suoi diritti vengano violati dalle autorità lettoni, apparterrà a lei adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 9.5.5 Sempre in quest'ambito, si deve inoltre ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente - come anche nel caso di specie (cfr. ricorso, pag. 4) - e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative. Nell'ambito della preparazione del trasferimento della richiedente, è responsabilità delle autorità incaricate dell'esecuzione prendere le dovute precauzioni, in collaborazione con i medici curanti (cfr. anche, tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4413/2023 del 29 agosto 2023 consid. 8.2.3 e D-5349/2024 del 30 agosto 2024 pag. 6 con riferimenti citati). 9.5.6 Infine, qualora necessario, prima dell'esecuzione del trasferimento, sarà premura delle autorità svizzere competenti informare in maniera precisa e completa le autorità lettoni dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III). Altresì, ella potrà ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che le sono stati prescritti venendo trasferita con una riserva sufficiente. 9.6 In conclusione dunque, la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, agli artt. 3 e 4 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Lettonia e non risultano esserci indizi per cui la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (art. 29a cpv. 3 OAsi 1). Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

10. Alla luce di quanto precede, non si giustifica, nella fattispecie, nemmeno l'ottenimento di garanzie individuali da parte delle autorità lettoni (cfr. ricorso, pag. 10), motivo per cui la relativa censura va respinta.

11. Di conseguenza, la Lettonia è lo Stato membro competente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprendere in carico l'interessata.

12. In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

13. Alla luce di quanto precede, la SEM è dunque a giusto titolo non entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente e decretatone l'allontanamento verso la Lettonia, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.

14. Il ricorso va quindi respinto e la decisione della SEM confermata. 15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e dell'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza oggetto.

16. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 agosto 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 55 ad art. 56 PA).

17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, viene accolta la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

18. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La SEM è tenuta ad informare, prima del trasferimento e nelle modalità opportune, le autorità lettoni in merito alle specifiche condizioni di salute e le esigenze della ricorrente.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Giulia Marelli Salvatore Crisogianni Data di spedizione: