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D-4110/2023

D-4110/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).

E. 4 Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.

E. 5.1 Nel colloquio Dublino il ricorrente ha affermato di aver lasciato la Turchia nel 2018 per entrare illegalmente in Grecia, precisamente ad C._______. Precedentemente egli avrebbe già tentato, in due occasioni, di entrate su suolo ellenico, rispettivamente nel 2015 e nel 2016, ma sarebbe stato deportato entrambe le volte e in seguito incarcerato e torturato in Turchia. Inoltre, egli ha dichiarato che nonostante la sua domanda d'asilo in Grecia, in data 16 novembre 2018, non sarebbe mai stata sua intenzione domandare asilo in tale Paese avendo una figlia in Austria. Altresì, egli ha asserito di aver ricevuto dalle autorità greche un documento dove gli veniva intimato di lasciare la Grecia entro 15 giorni. Tuttavia, egli sarebbe rimasto a vivere in un piccolo appartamento ad C._______ per quattro anni. Prima di trasferirsi in tale alloggio, il richiedente ha specificato di aver vissuto, per un anno, in una casa ad C._______ appartenente allo Stato greco con altre dieci persone. Dipoi, l'interessato ha riferito di esser stato ascoltato per la prima volta solamente nove mesi fa da parte delle autorità greche, di aver ottenuto la protezione internazionale l'8 settembre 2022 e un permesso di soggiorno valido dal 15 dicembre 2022 al 14 dicembre 2027. A tal proposito, ha aggiunto che due mesi prima dell'ottenimento della protezione internazionale, egli avrebbe rischiato di essere deportato un'altra volta. Invero, egli sarebbe stato incarcerato e avrebbe tentato di togliersi la vita, ma grazie all'intervento di un procuratore pubblico sarebbe stato salvato. Dopo un ricovero in un Centro a D._______ egli avrebbe potuto tornare ad C._______. Successivamente, l'interessato è stato questionato in modo approfondito in merito al suo soggiorno, alla sua situazione lavorativa/professionale, alle conoscenze linguistiche e all'accesso alle cure mediche. Infine, nell'ambito del diritto di essere sentito, in merito ad eventuali motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio verso la Grecia, il richiedente l'asilo ha asserito di non volerci fare ritorno, in quanto lo Stato in questione non elargirebbe nessun aiuto e non vi sarebbero le cure per i problemi medici di cui egli sarebbe affetto. Inoltre, egli non avrebbe mai voluto vivere in Grecia, ma vorrebbe poter essere più vicino alla figlia per poterla vedere più spesso. Altresì, lo stipendio che egli percepiva su suolo ellenico sarebbe stato sufficiente solamente per il suo mantenimento e non gli avrebbe permesso di visitare la figlia.

E. 5.2 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto che né le difficili condizioni di vita in Grecia, né le sue allegazioni e neppure quanto espresso dalla rappresentante legale con gli scritti dell'1° e dell'8 marzo 2023 sono sufficienti per dimostrare che il ricorrente correrebbe un pericolo immediato in caso di ritorno in Grecia. Inoltre, il Paese in questione è uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante. Pertanto, in caso di rimostranze in merito alla conduzione della sua procedura d'asilo sarebbe dovere del ricorrente farle valere direttamente presso le autorità greche. Proseguendo, l'autorità di prima istanza, ha ritenuto che anche l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. Inoltre, la SEM ha ricordato che, secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia è di principio esigibile anche per le persone vulnerabili, come per esempio donne incinte o persone la cui salute mentale o fisica non è compromessa in modo particolarmente grave. Pertanto, la nuova sentenza non permetterebbe di mettere in discussione l'esigibilità dell'allontanamento in quanto il ricorrente non soffrirebbe di problemi medici particolarmente gravi e la sua situazione medica risulterebbe chiara e acclarata. Altresì, la SEM sottolinea come dalle dichiarazioni dell'interessato sarebbe emerso in modo inequivocabile che il medesimo avrebbe avuto accesso alle cure mediche quando si sarebbe trovato su suolo ellenico. Mentre, per quanto concerne le condizioni di accoglienza in Grecia, l'autorità inferiore ha evidenziato come le condizioni di vita difficili non sarebbero un motivo di inesigibilità del rinvio dell'interessato. A tal proposito, ha osservato come il richiedente avrebbe beneficiato di un appartamento statale e successivamente sarebbe anche stato in grado di mantenersi e pagare un affitto lavorando, oltre a mettere da parte dei risparmi per il viaggio fino in Svizzera. Infine, l'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla riammissione sul loro territorio.

E. 5.3 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente evidenzia principalmente il carattere inammissibile e non ragionevolmente esigibile dell'esecuzione del suo rinvio in Grecia. Egli sottolinea la sua situazione di particolare vulnerabilità e censura un accertamento inesatto e incompleto del suo stato di salute e rispettivamente una violazione del principio inquisitorio. Infatti, la decisione impugnata oltre ad aver trascurato le sue severe patologie, sarebbe altresì viziata dall'inesattezza ed incompletezza dell'accertamento medico difettando peraltro di un rapporto medico completo ("F4"). Inoltre, egli osserva come non si potrebbe escludere che anche una breve interruzione della necessaria terapia potrebbe portare a una messa in pericolo della sua integrità psico-fisica. Altresì, egli ricorda le carenze del sistema d'asilo greco, da lui ampiamente sperimentate, come la mancanza di cure, il "lavoro in nero" a cui sarebbe stato costretto a sottostare e il respingimento delle sue numerose richieste. Pertanto, in caso di rinvio in Grecia egli riceverebbe gli stessi degradanti trattamenti, poiché il paese in questione non avrebbe una strategia a lungo termine per l'integrazione e il sostegno dei beneficiari di protezione internazionale. Con ogni probabilità, egli si troverebbe in una condizione di "existenzielle Notlage", senza un luogo in cui dormire, senza lavoro, senza sostegno economico e senza alcun parente, amico o conoscente che lo potrebbe aiutare.

E. 5.4 Nel proprio atto responsivo la SEM costata innanzitutto come il ricorrente non abbia presentato alcun mezzo di prova in grado di giustificare una modifica della valutazione già intrapresa. In merito alla situazione medica aggiornata, l'autorità di prima istanza osserva come anche dai nuovi atti medici non emergerebbero problematiche mediche di una gravità tale da rimettere in discussione l'ammissibilità e l'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia, ciò anche considerando come le "nuove" terapie prescritte non rappresenterebbero dei trattamenti particolarmente specifici o complessi. Inoltre, l'autorità inferiore osserva come dal referto medico del 26 luglio 2023 emergerebbe che il ricorrente stesso abbia affermato di stare molto meglio dopo l'intervento subito e di non aver più i precedenti disturbi. Dall'anamnesi, si evincerebbe anche che il diabete sarebbe ben controllato e che egli non soffrirebbe più di pirosi gastrica. Altresì, la SEM, con riferimento a quanto concluso dalla Dr. E._______, afferma che la maggiore difficoltà ad ottenere delle cure in Grecia rispetto che in Svizzera non significherebbe che ciò sia impossibile. A tal proposito, l'autorità inferiore rammenta che il ricorrente avrà in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni dei cittadini greci e come la Grecia disporrebbe delle strutture mediche sufficienti atte a curare tutti i tipi di malattie fisiche e anche psichiatriche. Oltretutto, lo stesso richiedente avrebbe anche già avuto accesso alle cure mediche quando si trovava sul territorio ellenico. Pertanto, la SEM con le osservazioni respinge le censure mosse in sede ricorsuale e in particolar modo quella relativa alla violazione del principio inquisitorio e all'omissione dell'effettiva vulnerabilità del richiedente, avendo accertato in modo esatto e completo i fatti basandosi su dati oggettivi e concreti, forniti da medici. Di conseguenza, avrebbe anche a giusta ragione respinto la richiesta della rappresentante legale dell'acquisizione di un rapporto medico completo ("F4").

E. 5.5 Con replica, il ricorrente confuta ulteriormente le argomentazioni della SEM. In particolare, egli sostiene che l'autorità intimata si sarebbe limitata ad elencare le sue informazioni mediche senza però apprezzarle giuridicamente. Infatti, nonostante l'elencazione delle diverse diagnosi e terapie prescritte, l'autorità di prima istanza non avrebbe svolto alcun tipo di accertamento in merito al fatto che le stesse gli saranno poi garantite in caso di trasferimento. Pertanto, egli sottolinea come spetterebbe alla SEM richiedere alle autorità greche adeguate garanzie circa la continuità delle cure in Grecia. Oltretutto a maggior ragione dopo l'osservazione della Dr. E._______, la quale ritiene che le cure continuative e vitali di cui egli necessita difficilmente potranno venirgli erogate in altri Paesi. Inoltre, l'insorgente ribadisce il suo timore di trovarsi con ogni buona probabilità in una condizione di "existenzielle Notlage" in caso di ritorno in Grecia. Infine, in risposta a quanto osservato dalla SEM in merito al suo accesso alle cure in Grecia, il ricorrente sottolinea come egli avrebbe si potuto visitare una volta al mese il medico, ma unicamente per la problematica del diabete, peraltro assumendosi i costi in ragione del 50%, ciò che avrebbe contribuito al peggioramento del proprio stato di salute.

E. 5.6 In sede di duplica la SEM costata come anche la replica non conterebbe alcun fatto o nuovo mezzo di prova che potrebbe giustificare una modifica della propria posizione. Inoltre, l'autorità intimata ribadisce come dall'esposizione e dalla consultazione di tutti gli atti medici all'incarto emergerebbe un quadro clinico stabile e acclarato. Le diagnosi sarebbero chiare ma soprattutto invariate se confrontate con i recenti atti medici così come i relativi trattamenti necessari. La SEM ribadisce come le autorità greche saranno debitamente informate sulla sua situazione medica, sulle diagnosi nonché sui relativi trattamenti in corso o ancora dovuti. Altresì, ricorda come sarebbe dovere delle stesse assicurare la presa a carico medica dell'insorgente, nonché responsabilità di quest'ultimo di far valere i suoi diritti presso le autorità competenti. Infine, l'autorità di prima istanza reitera gli obblighi della Grecia derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari della protezione, quali la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione.

E. 6.1 Nel caso in narrativa viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute del ricorrente, rispettivamente una violazione del principio inquisitorio. Il quadro clinico non sarebbe stato definito in modo completo e difetterebbe un rapporto medico completo ("F4") in punto al suo stato di salute.

E. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191,). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). I principi suesposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 ed ulteriori riferimenti).

E. 6.3 Al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute dell'insorgente. Infatti, in data 15 febbraio 2023 il ricorrente è stato sottoposto ad una visita medica e gli è stato diagnosticato diabete mellito insulinorichiedente, ipertiroidismo in terapia con antitiroidei, esiti di trauma cranico, disturbi del sonno DD su gd 2 di origine psichica, condilomi genitali. Sulla base dell'anamnesi e dell'esito della visita sono state inoltre previste: la sostituzione dell'insulina e la continuazione delle correzioni, una dieta diabetica adeguata, una valutazione da parte di un endocrinologo, una TAC, una presa a carico psichiatrica e una visita dermatologica (cfr. atto SEM 11/2). Inoltre, in data 13 marzo 2023 è stata drenata una cisti sebacea sottomentoniera (cfr. atti SEM 27/2, 28/2). Altresì, l'interessato è stato visitato per un sospetto esoftalmo da parte di uno specialista il quale gli ha prescritto degli occhiali, oltre a raccomandare una valutazione endocrinologica (cfr. atto SEM 30/2). In seguito, con visita specialistica del 13 aprile 2023 è stato diagnosticato al ricorrente il morbo di Basedow non ben controllato da terapia medica con oftalmopatia endocrina e una cisti del dotto tireoglosso da rimuovere se possibile nell'indicata tirodectomia totale (cfr. atto SEM 31/2). Di conseguenza, in data 26 aprile 2023, il ricorrente si è sottoposto ad una valutazione ORL pre-operatoria (cfr. atto SEM 37/2). In data 8 maggio 2023, si è poi dovuto sottoporre a un drenaggio di ascesso a livello della cisti del dotto tireoglosso (cfr. atto SEM 40/2). In seguito, si sono susseguite diverse visite di controllo prima dell'intervento chirurgico del 16 giugno 2023 di tirodectomia totale e escissione di cisti del dotto tireoglosso (cfr. atti SEM 41/2, 42/2, 46/2, 48/2, 52/3). Altresì, il 23 maggio 2023 il richiedente è stato anche visitato da uno specialista per il controllo dell'insulinoterapia (cfr. atto SEM 43/2). In data 21 giugno 2023 il richiedente è stato visitato nuovamente per un controllo di decorso dopo l'intervento (cfr. atto SEM 49/2). Dal referto è risultato in particolare che l'interessato era in buone condizioni di salute, che i dolori erano controllati, che non vi erano sintomi di ipocalcemia, assenza di febbre e altri disturbi a parte un lieve bruciore epigastrico. È stata pertanto costatata un'evoluzione favorevole. Con consultazione del 30 giugno 2023, anche il capoclina in chirurgia endocrina ha riscontrato un buon recupero ed ha informato il richiedente dell'esame istologico che conferma una ghiandola tiroidea con infiammazione cronica compatibile con morbo di Basedow e dotto tireoglosso con alterazioni flogistiche. Inoltre ha ordinato di procedere con la terapia tiroidea sostitutiva con Tirosint, una compressa al giorno e un controllo a 6 settimane. Altresì, lo specialista ha dato il suo via libero ad un eventuale trasferimento in un altro Cantone (cfr. atto SEM 53/2). Infine, nella lettera 14 luglio 2023 relativa alla visita ambulatoriale del 10 luglio 2023, sono state riassunte le principali diagnosi e le comorbidità, quanto intrapreso dall'inizio delle cure ed è stato stabilito il procedere e la terapia farmacologica (cfr. atto SEM 58/3). Mentre dal punto di vista psichiatrico all'interessato, in data 20 marzo 2023, è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1) per il quale è stata prescritta una terapia a base di Zoloft 50 mg, Sequase 25 mg, Temesta in caso di ansia e Sequase 25 mg in caso di tensione/insossia (cfr. atto SEM 29/2). Successivamente a intervalli regolari ha sostenuto altre visite di continuità; la diagnosi è rimasta invariata e la terapia ha subito alcuni adattamenti (cfr. atti SEM 33/2, 39/2, 45/2, 50/2). Inoltre, l'ultimo referto, precedente la decisione, indica in particolare che il richiedente non risulta aggressivo, né reattivo, né discontrollato e non è presente progettualità anticonservativa, né suicidalità attiva (cfr. atto SEM 50/2).

E. 6.4 Ferme queste premesse, la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto medico più dettagliato ("F4"). Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio non può essere ammessa.

E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 9.1; D-347/2023 del 27 gennaio 2023 consid. 9.2).

E. 8.2 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.

E. 8.2.1 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenze di riferimento del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità, unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative - peraltro citati in sede ricorsuale - relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9), il Tribunale ha non ritenuto che i beneficiari di protezione internazionale presenti in tale Paese, e genericamente (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, si trovino confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontati ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). I problemi noti in Grecia non permettono infatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per la via giudiziaria. Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 8.2.2 Nella fattispecie, il (...) settembre 2022, il ricorrente ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido sino al 27 settembre 2025 (cfr. atto SEM 24/1), ciò che gli permette quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, in caso di un suo allontanamento verso la Grecia, corrano un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Il ricorrente non ha dimostrato di essersi trovato in condizioni di dipendenza completa dall'aiuto pubblico o di essersi confrontato con l'indifferenza delle autorità, come neppure di essersi trovato in una situazione di privazione incompatibile con la dignità umana, che l'avrebbe costretto a lasciare tale Paese. Infatti, il ricorrente, ottenuto l'asilo, ha alloggiato in un appartamento statale, condiviso con altre dieci persone, a F._______ (C._______) senza pagare un affitto e percependo dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 145 Euro per il vitto (cfr. atto SEM 18/5). Altresì, grazie alle sue competenze sarebbe sempre riuscito a lavorare durante il periodo trascorso su suolo ellenico, nonostante vari licenziamenti. Egli avrebbe infatti denunciato a più riprese il suo datore di lavoro all'ufficio tassazione in quanto le sue condizioni di lavoro non sarebbero state in regola. Nell'ultimo posto di lavoro avrebbe lavorato per un anno continuativo, sino al 3 febbraio 2023, percependo un salario di 195 Euro alla settimana (cfr. atto SEM 18/5). Il salario percepito e la condivisione di un appartamento con una ragazza (...), gli avrebbero inoltre permesso di raccogliere un importo sufficiente per acquistare un biglietto aereo C._______-G._______ (cfr. atto SEM 18/5). Alla luce di quanto precedentemente considerato, non appare quindi che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.

E. 8.2.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 9.3), sufficientemente acclarato in sede di prima istanza (cfr. anche supra consid. 6.4), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 8.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre recentemente confermato che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche se vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, non tali però da essere considerate come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, sentenza del TAF D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3).

E. 9.2.1 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento a precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 8.2.2). Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del TAF D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). A tal proposito, si osserva anche che l'interessato ha già esercitato per ben quattro anni un'attività lavorativa in Grecia e inoltre possiede pure delle conoscenze di lingua greca (cfr. atto SEM 18/5). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 8.2.1), non ci sono indicazioni nella fattispecie che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia.

E. 9.2.2 Inoltre per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se vengono essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif., cfr. anche supra consid. 8.2.3). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie.

E. 9.2.3 Come rilevato (sub. consid. 6.3), le patologie di cui soffre l'insorgente segnatamente diabete mellito di tipo 1b, morbo di Basedow e cisti del dotto tireoglosso, pirosi gastrica con probabile reflusso gastro-esofageo, disturbi del sonno e condilomi genitali, non sono tali da porlo nelle condizioni sopra descritte. Per quanto riguarda la più recente situazione medica, dopo la decisione di prima istanza, non vi sono inoltre elementi tali da riconoscere un aggravio delle proprie condizioni di salute, anzi dalla visita del 26 luglio 2023 e dal conseguente referto medico, emerge un miglioramento dopo l'intervento chirurgico, in particolare egli non soffrirebbe più dei precedenti disturbi, si sentirebbe meno stanco, meno nervoso e non avrebbe più dolori muscolari (cfr. atto SEM 64/3). Per quanto riguarda la situazione psichiatrica, l'ultimo consulto del 24 luglio 2023 rimane in linea con i precedenti, viene riadeguata la terapia e fissata una nuova visita di continuità (cfr. atto SEM 63/3). Infine, con scritto del 25 settembre 2023 il ricorrente informa di essere stato trasferito a H._______ e trasmette un ultimo referto medico del 30 agosto 2023, nel quale si evincono nuove preoccupazioni da parte del ricorrente, in particolare legate alla figlia (cfr. allegato allo scritto del 25 settembre 2023), ma dal quale emerge unicamente una prosecuzione del trattamento farmacologico con Trittico 50 mg, Seresta 15 mg, Sequase 100 mg, Stilnox 10 mg, Tresiba, Insulin Novo Rapid, Psychopay gocce 20 ml e Neo Mercazole 5 mg.

E. 9.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre il ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso e nei successivi scritti, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non sono riconoscibili ulteriori indicatori di vulnerabilità (cfr. per la questione la sentenza del TAF D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4) ed è pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione del ricorrente non rientrasse nel profilo di particolare vulnerabilità stabilito dalla giurisprudenza. Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone di strutture mediche sufficienti, anche in campo psichiatrico, tali da rispondere alle necessarie cure e trattamenti (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. la sentenza del TAF E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.3). Peraltro, contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale, egli ha potuto beneficiare di diverse visite mediche in Grecia (cfr. atti SEM 18/5).

E. 9.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

E. 10 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 2 agosto 2023, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4110/2023 Sentenza dell'8 febbraio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Grégory Sauder, Chiara Piras, cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Patrizia Aspromonte, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 17 luglio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a In data (...) febbraio 2023 A._______, cittadino turco, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo EURODAC è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) novembre 2018, conseguentemente alla quale, in data (...) settembre 2022, aveva ivi ottenuto la protezione internazionale. A.c Il 16 febbraio 2023 il richiedente ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. A.d Il 23 febbraio 2023 si è svolto il colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013). A.e Con scritto del 1° marzo 2023 il richiedente ha informato la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) di soffrire delle seguenti patologie: diabete mellito insulinorichiedente, ipertiroidismo in terapia con antitiroidei, disturbi del sonno DD su dg 2 di origine psichica, cefalea da due mesi a seguito di un trauma cranico e condilomi genitali (cfr. atto SEM 51/3). Egli ha pertanto evidenziato la sua particolare situazione di vulnerabilità citando la sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022, chiedendo una rinuncia alla riammissione in Grecia e allo svolgimento di un esame nazionale della sua domanda d'asilo. In subordine, egli ha richiesto l'ammissione provvisoria in Svizzera e, in secondo subordine, un accertamento completo della sua situazione clinica tramite l'acquisizione di un rapporto medico completo (cosiddetto "F4"). A.f Il 6 marzo 2023 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 7 marzo 2023 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessato, indicando che allo stesso è stato accordato lo statuto di rifugiato in data 8 settembre 2022, nonché l'esistenza di un permesso di soggiorno valido dal 28 settembre 2022 al 27 settembre 2025. A.g Con ulteriore scritto dell'8 marzo 2023 l'interessato ha fatto nuovamente presente alla SEM i suoi problemi di salute, specificando di essere ancora in attesa di una visita psicologica in ragione del suo forte malessere psicofisico (cfr. atto SEM 26/2). Inoltre, ha tenuto a precisare per quale motivo egli avesse rinunciato ad assumere le cure mediche consigliate da Medic-Help. Infine, oltre a chiedere all'autorità inferiore di sollecitare l'attivazione di misure terapeutiche, ha reiterato la richiesta di un rapporto medico completo ("F4"). A.h In corso di procedura l'interessato ha beneficiato di numerose visite mediche (cfr. atti SEM 11/2, 27/2, 28/2, 30/2, 31/2, 37/2, 40/2, 41/2, 42/2, 43/2, 46/2, 47/2, 48/2, 49/2, 52/3, 53/2) e di consulti psichiatrici (cfr. atti SEM 29/2, 33/2, 39/2, 45/2, 50/2). B. B.a Il 14 luglio 2023 la SEM ha trasmesso il progetto decisionale al richiedente, il quale ha preso posizione sullo stesso il 17 luglio 2023. B.b Con decisione del 17 luglio 2023, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso del richiedente verso la Grecia. C. Con ricorso del 25 luglio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 luglio 2023), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la summenzionata decisione ed ha concluso in via principale all'accoglimento del ricorso, all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo; in via subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Al gravame l'insorgente ha allegato numerosa documentazione medica (cfr. allegati ricorsuali n. 3-20). D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 agosto 2023, ha autorizzato l'interessato ad attendere l'esito della procedura ricorsuale in Svizzera ed ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso di concedere l'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. La SEM, con risposta dell'8 agosto 2023, ha preso posizione ed ha proposto il respingimento dello stesso, rispettivamente la conferma della decisione avversata. F. Con decisione incidentale dell'11 agosto 2023 la SEM ha informato il ricorrente della sua attribuzione al Cantone B._______. G. Il ricorrente ha replicato con osservazioni del 21 agosto 2023 allegando quali mezzi di prova:

- lettera punto medico del 26 luglio 2023;

- referto medico "F2" del 24 luglio 2023 - consultazione psichiatrica;

- lettera ambulatoriale del 14 luglio 2023. H. La SEM, il 18 settembre 2023, ha presentato una duplica, la quale è stata trasmessa al ricorrente per informazione in data 20 settembre 2023. I. In data 25 settembre 2023 il ricorrente ha aggiornato il Tribunale in merito al suo stato di salute, trasmettendo un nuovo documento medico relativo alla visita del 30 agosto 2023. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).

4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 5. 5.1 Nel colloquio Dublino il ricorrente ha affermato di aver lasciato la Turchia nel 2018 per entrare illegalmente in Grecia, precisamente ad C._______. Precedentemente egli avrebbe già tentato, in due occasioni, di entrate su suolo ellenico, rispettivamente nel 2015 e nel 2016, ma sarebbe stato deportato entrambe le volte e in seguito incarcerato e torturato in Turchia. Inoltre, egli ha dichiarato che nonostante la sua domanda d'asilo in Grecia, in data 16 novembre 2018, non sarebbe mai stata sua intenzione domandare asilo in tale Paese avendo una figlia in Austria. Altresì, egli ha asserito di aver ricevuto dalle autorità greche un documento dove gli veniva intimato di lasciare la Grecia entro 15 giorni. Tuttavia, egli sarebbe rimasto a vivere in un piccolo appartamento ad C._______ per quattro anni. Prima di trasferirsi in tale alloggio, il richiedente ha specificato di aver vissuto, per un anno, in una casa ad C._______ appartenente allo Stato greco con altre dieci persone. Dipoi, l'interessato ha riferito di esser stato ascoltato per la prima volta solamente nove mesi fa da parte delle autorità greche, di aver ottenuto la protezione internazionale l'8 settembre 2022 e un permesso di soggiorno valido dal 15 dicembre 2022 al 14 dicembre 2027. A tal proposito, ha aggiunto che due mesi prima dell'ottenimento della protezione internazionale, egli avrebbe rischiato di essere deportato un'altra volta. Invero, egli sarebbe stato incarcerato e avrebbe tentato di togliersi la vita, ma grazie all'intervento di un procuratore pubblico sarebbe stato salvato. Dopo un ricovero in un Centro a D._______ egli avrebbe potuto tornare ad C._______. Successivamente, l'interessato è stato questionato in modo approfondito in merito al suo soggiorno, alla sua situazione lavorativa/professionale, alle conoscenze linguistiche e all'accesso alle cure mediche. Infine, nell'ambito del diritto di essere sentito, in merito ad eventuali motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio verso la Grecia, il richiedente l'asilo ha asserito di non volerci fare ritorno, in quanto lo Stato in questione non elargirebbe nessun aiuto e non vi sarebbero le cure per i problemi medici di cui egli sarebbe affetto. Inoltre, egli non avrebbe mai voluto vivere in Grecia, ma vorrebbe poter essere più vicino alla figlia per poterla vedere più spesso. Altresì, lo stipendio che egli percepiva su suolo ellenico sarebbe stato sufficiente solamente per il suo mantenimento e non gli avrebbe permesso di visitare la figlia. 5.2 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto che né le difficili condizioni di vita in Grecia, né le sue allegazioni e neppure quanto espresso dalla rappresentante legale con gli scritti dell'1° e dell'8 marzo 2023 sono sufficienti per dimostrare che il ricorrente correrebbe un pericolo immediato in caso di ritorno in Grecia. Inoltre, il Paese in questione è uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante. Pertanto, in caso di rimostranze in merito alla conduzione della sua procedura d'asilo sarebbe dovere del ricorrente farle valere direttamente presso le autorità greche. Proseguendo, l'autorità di prima istanza, ha ritenuto che anche l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. Inoltre, la SEM ha ricordato che, secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia è di principio esigibile anche per le persone vulnerabili, come per esempio donne incinte o persone la cui salute mentale o fisica non è compromessa in modo particolarmente grave. Pertanto, la nuova sentenza non permetterebbe di mettere in discussione l'esigibilità dell'allontanamento in quanto il ricorrente non soffrirebbe di problemi medici particolarmente gravi e la sua situazione medica risulterebbe chiara e acclarata. Altresì, la SEM sottolinea come dalle dichiarazioni dell'interessato sarebbe emerso in modo inequivocabile che il medesimo avrebbe avuto accesso alle cure mediche quando si sarebbe trovato su suolo ellenico. Mentre, per quanto concerne le condizioni di accoglienza in Grecia, l'autorità inferiore ha evidenziato come le condizioni di vita difficili non sarebbero un motivo di inesigibilità del rinvio dell'interessato. A tal proposito, ha osservato come il richiedente avrebbe beneficiato di un appartamento statale e successivamente sarebbe anche stato in grado di mantenersi e pagare un affitto lavorando, oltre a mettere da parte dei risparmi per il viaggio fino in Svizzera. Infine, l'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla riammissione sul loro territorio. 5.3 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente evidenzia principalmente il carattere inammissibile e non ragionevolmente esigibile dell'esecuzione del suo rinvio in Grecia. Egli sottolinea la sua situazione di particolare vulnerabilità e censura un accertamento inesatto e incompleto del suo stato di salute e rispettivamente una violazione del principio inquisitorio. Infatti, la decisione impugnata oltre ad aver trascurato le sue severe patologie, sarebbe altresì viziata dall'inesattezza ed incompletezza dell'accertamento medico difettando peraltro di un rapporto medico completo ("F4"). Inoltre, egli osserva come non si potrebbe escludere che anche una breve interruzione della necessaria terapia potrebbe portare a una messa in pericolo della sua integrità psico-fisica. Altresì, egli ricorda le carenze del sistema d'asilo greco, da lui ampiamente sperimentate, come la mancanza di cure, il "lavoro in nero" a cui sarebbe stato costretto a sottostare e il respingimento delle sue numerose richieste. Pertanto, in caso di rinvio in Grecia egli riceverebbe gli stessi degradanti trattamenti, poiché il paese in questione non avrebbe una strategia a lungo termine per l'integrazione e il sostegno dei beneficiari di protezione internazionale. Con ogni probabilità, egli si troverebbe in una condizione di "existenzielle Notlage", senza un luogo in cui dormire, senza lavoro, senza sostegno economico e senza alcun parente, amico o conoscente che lo potrebbe aiutare. 5.4 Nel proprio atto responsivo la SEM costata innanzitutto come il ricorrente non abbia presentato alcun mezzo di prova in grado di giustificare una modifica della valutazione già intrapresa. In merito alla situazione medica aggiornata, l'autorità di prima istanza osserva come anche dai nuovi atti medici non emergerebbero problematiche mediche di una gravità tale da rimettere in discussione l'ammissibilità e l'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia, ciò anche considerando come le "nuove" terapie prescritte non rappresenterebbero dei trattamenti particolarmente specifici o complessi. Inoltre, l'autorità inferiore osserva come dal referto medico del 26 luglio 2023 emergerebbe che il ricorrente stesso abbia affermato di stare molto meglio dopo l'intervento subito e di non aver più i precedenti disturbi. Dall'anamnesi, si evincerebbe anche che il diabete sarebbe ben controllato e che egli non soffrirebbe più di pirosi gastrica. Altresì, la SEM, con riferimento a quanto concluso dalla Dr. E._______, afferma che la maggiore difficoltà ad ottenere delle cure in Grecia rispetto che in Svizzera non significherebbe che ciò sia impossibile. A tal proposito, l'autorità inferiore rammenta che il ricorrente avrà in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni dei cittadini greci e come la Grecia disporrebbe delle strutture mediche sufficienti atte a curare tutti i tipi di malattie fisiche e anche psichiatriche. Oltretutto, lo stesso richiedente avrebbe anche già avuto accesso alle cure mediche quando si trovava sul territorio ellenico. Pertanto, la SEM con le osservazioni respinge le censure mosse in sede ricorsuale e in particolar modo quella relativa alla violazione del principio inquisitorio e all'omissione dell'effettiva vulnerabilità del richiedente, avendo accertato in modo esatto e completo i fatti basandosi su dati oggettivi e concreti, forniti da medici. Di conseguenza, avrebbe anche a giusta ragione respinto la richiesta della rappresentante legale dell'acquisizione di un rapporto medico completo ("F4"). 5.5 Con replica, il ricorrente confuta ulteriormente le argomentazioni della SEM. In particolare, egli sostiene che l'autorità intimata si sarebbe limitata ad elencare le sue informazioni mediche senza però apprezzarle giuridicamente. Infatti, nonostante l'elencazione delle diverse diagnosi e terapie prescritte, l'autorità di prima istanza non avrebbe svolto alcun tipo di accertamento in merito al fatto che le stesse gli saranno poi garantite in caso di trasferimento. Pertanto, egli sottolinea come spetterebbe alla SEM richiedere alle autorità greche adeguate garanzie circa la continuità delle cure in Grecia. Oltretutto a maggior ragione dopo l'osservazione della Dr. E._______, la quale ritiene che le cure continuative e vitali di cui egli necessita difficilmente potranno venirgli erogate in altri Paesi. Inoltre, l'insorgente ribadisce il suo timore di trovarsi con ogni buona probabilità in una condizione di "existenzielle Notlage" in caso di ritorno in Grecia. Infine, in risposta a quanto osservato dalla SEM in merito al suo accesso alle cure in Grecia, il ricorrente sottolinea come egli avrebbe si potuto visitare una volta al mese il medico, ma unicamente per la problematica del diabete, peraltro assumendosi i costi in ragione del 50%, ciò che avrebbe contribuito al peggioramento del proprio stato di salute. 5.6 In sede di duplica la SEM costata come anche la replica non conterebbe alcun fatto o nuovo mezzo di prova che potrebbe giustificare una modifica della propria posizione. Inoltre, l'autorità intimata ribadisce come dall'esposizione e dalla consultazione di tutti gli atti medici all'incarto emergerebbe un quadro clinico stabile e acclarato. Le diagnosi sarebbero chiare ma soprattutto invariate se confrontate con i recenti atti medici così come i relativi trattamenti necessari. La SEM ribadisce come le autorità greche saranno debitamente informate sulla sua situazione medica, sulle diagnosi nonché sui relativi trattamenti in corso o ancora dovuti. Altresì, ricorda come sarebbe dovere delle stesse assicurare la presa a carico medica dell'insorgente, nonché responsabilità di quest'ultimo di far valere i suoi diritti presso le autorità competenti. Infine, l'autorità di prima istanza reitera gli obblighi della Grecia derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari della protezione, quali la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. 6. 6.1 Nel caso in narrativa viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute del ricorrente, rispettivamente una violazione del principio inquisitorio. Il quadro clinico non sarebbe stato definito in modo completo e difetterebbe un rapporto medico completo ("F4") in punto al suo stato di salute. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191,). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). I principi suesposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3 ed ulteriori riferimenti). 6.3 Al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute dell'insorgente. Infatti, in data 15 febbraio 2023 il ricorrente è stato sottoposto ad una visita medica e gli è stato diagnosticato diabete mellito insulinorichiedente, ipertiroidismo in terapia con antitiroidei, esiti di trauma cranico, disturbi del sonno DD su gd 2 di origine psichica, condilomi genitali. Sulla base dell'anamnesi e dell'esito della visita sono state inoltre previste: la sostituzione dell'insulina e la continuazione delle correzioni, una dieta diabetica adeguata, una valutazione da parte di un endocrinologo, una TAC, una presa a carico psichiatrica e una visita dermatologica (cfr. atto SEM 11/2). Inoltre, in data 13 marzo 2023 è stata drenata una cisti sebacea sottomentoniera (cfr. atti SEM 27/2, 28/2). Altresì, l'interessato è stato visitato per un sospetto esoftalmo da parte di uno specialista il quale gli ha prescritto degli occhiali, oltre a raccomandare una valutazione endocrinologica (cfr. atto SEM 30/2). In seguito, con visita specialistica del 13 aprile 2023 è stato diagnosticato al ricorrente il morbo di Basedow non ben controllato da terapia medica con oftalmopatia endocrina e una cisti del dotto tireoglosso da rimuovere se possibile nell'indicata tirodectomia totale (cfr. atto SEM 31/2). Di conseguenza, in data 26 aprile 2023, il ricorrente si è sottoposto ad una valutazione ORL pre-operatoria (cfr. atto SEM 37/2). In data 8 maggio 2023, si è poi dovuto sottoporre a un drenaggio di ascesso a livello della cisti del dotto tireoglosso (cfr. atto SEM 40/2). In seguito, si sono susseguite diverse visite di controllo prima dell'intervento chirurgico del 16 giugno 2023 di tirodectomia totale e escissione di cisti del dotto tireoglosso (cfr. atti SEM 41/2, 42/2, 46/2, 48/2, 52/3). Altresì, il 23 maggio 2023 il richiedente è stato anche visitato da uno specialista per il controllo dell'insulinoterapia (cfr. atto SEM 43/2). In data 21 giugno 2023 il richiedente è stato visitato nuovamente per un controllo di decorso dopo l'intervento (cfr. atto SEM 49/2). Dal referto è risultato in particolare che l'interessato era in buone condizioni di salute, che i dolori erano controllati, che non vi erano sintomi di ipocalcemia, assenza di febbre e altri disturbi a parte un lieve bruciore epigastrico. È stata pertanto costatata un'evoluzione favorevole. Con consultazione del 30 giugno 2023, anche il capoclina in chirurgia endocrina ha riscontrato un buon recupero ed ha informato il richiedente dell'esame istologico che conferma una ghiandola tiroidea con infiammazione cronica compatibile con morbo di Basedow e dotto tireoglosso con alterazioni flogistiche. Inoltre ha ordinato di procedere con la terapia tiroidea sostitutiva con Tirosint, una compressa al giorno e un controllo a 6 settimane. Altresì, lo specialista ha dato il suo via libero ad un eventuale trasferimento in un altro Cantone (cfr. atto SEM 53/2). Infine, nella lettera 14 luglio 2023 relativa alla visita ambulatoriale del 10 luglio 2023, sono state riassunte le principali diagnosi e le comorbidità, quanto intrapreso dall'inizio delle cure ed è stato stabilito il procedere e la terapia farmacologica (cfr. atto SEM 58/3). Mentre dal punto di vista psichiatrico all'interessato, in data 20 marzo 2023, è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1) per il quale è stata prescritta una terapia a base di Zoloft 50 mg, Sequase 25 mg, Temesta in caso di ansia e Sequase 25 mg in caso di tensione/insossia (cfr. atto SEM 29/2). Successivamente a intervalli regolari ha sostenuto altre visite di continuità; la diagnosi è rimasta invariata e la terapia ha subito alcuni adattamenti (cfr. atti SEM 33/2, 39/2, 45/2, 50/2). Inoltre, l'ultimo referto, precedente la decisione, indica in particolare che il richiedente non risulta aggressivo, né reattivo, né discontrollato e non è presente progettualità anticonservativa, né suicidalità attiva (cfr. atto SEM 50/2). 6.4 Ferme queste premesse, la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto medico più dettagliato ("F4"). Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio non può essere ammessa. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 9.1; D-347/2023 del 27 gennaio 2023 consid. 9.2). 8.2 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che egli sarebbe esposto al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 8.2.1 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha esaminato la situazione nel dettaglio ed ha ritenuto che essendo lo stesso firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), si può partire dal presupposto che essa rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenze di riferimento del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Con riferimento ai beneficiari di protezione internazionale, si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità, unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative - peraltro citati in sede ricorsuale - relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia. Tuttavia, nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9), il Tribunale ha non ritenuto che i beneficiari di protezione internazionale presenti in tale Paese, e genericamente (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, si trovino confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontati ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]). I problemi noti in Grecia non permettono infatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per la via giudiziaria. Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 8.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 8.2.2 Nella fattispecie, il (...) settembre 2022, il ricorrente ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido sino al 27 settembre 2025 (cfr. atto SEM 24/1), ciò che gli permette quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, in caso di un suo allontanamento verso la Grecia, corrano un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Il ricorrente non ha dimostrato di essersi trovato in condizioni di dipendenza completa dall'aiuto pubblico o di essersi confrontato con l'indifferenza delle autorità, come neppure di essersi trovato in una situazione di privazione incompatibile con la dignità umana, che l'avrebbe costretto a lasciare tale Paese. Infatti, il ricorrente, ottenuto l'asilo, ha alloggiato in un appartamento statale, condiviso con altre dieci persone, a F._______ (C._______) senza pagare un affitto e percependo dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 145 Euro per il vitto (cfr. atto SEM 18/5). Altresì, grazie alle sue competenze sarebbe sempre riuscito a lavorare durante il periodo trascorso su suolo ellenico, nonostante vari licenziamenti. Egli avrebbe infatti denunciato a più riprese il suo datore di lavoro all'ufficio tassazione in quanto le sue condizioni di lavoro non sarebbero state in regola. Nell'ultimo posto di lavoro avrebbe lavorato per un anno continuativo, sino al 3 febbraio 2023, percependo un salario di 195 Euro alla settimana (cfr. atto SEM 18/5). Il salario percepito e la condivisione di un appartamento con una ragazza (...), gli avrebbero inoltre permesso di raccogliere un importo sufficiente per acquistare un biglietto aereo C._______-G._______ (cfr. atto SEM 18/5). Alla luce di quanto precedentemente considerato, non appare quindi che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 8.2.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 9.3), sufficientemente acclarato in sede di prima istanza (cfr. anche supra consid. 6.4), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre recentemente confermato che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche se vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, non tali però da essere considerate come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, sentenza del TAF D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3). 9.2 9.2.1 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento a precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 8.2.2). Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del TAF D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). A tal proposito, si osserva anche che l'interessato ha già esercitato per ben quattro anni un'attività lavorativa in Grecia e inoltre possiede pure delle conoscenze di lingua greca (cfr. atto SEM 18/5). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 8.2.1), non ci sono indicazioni nella fattispecie che il ricorrente verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. 9.2.2 Inoltre per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se vengono essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif., cfr. anche supra consid. 8.2.3). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. 9.2.3 Come rilevato (sub. consid. 6.3), le patologie di cui soffre l'insorgente segnatamente diabete mellito di tipo 1b, morbo di Basedow e cisti del dotto tireoglosso, pirosi gastrica con probabile reflusso gastro-esofageo, disturbi del sonno e condilomi genitali, non sono tali da porlo nelle condizioni sopra descritte. Per quanto riguarda la più recente situazione medica, dopo la decisione di prima istanza, non vi sono inoltre elementi tali da riconoscere un aggravio delle proprie condizioni di salute, anzi dalla visita del 26 luglio 2023 e dal conseguente referto medico, emerge un miglioramento dopo l'intervento chirurgico, in particolare egli non soffrirebbe più dei precedenti disturbi, si sentirebbe meno stanco, meno nervoso e non avrebbe più dolori muscolari (cfr. atto SEM 64/3). Per quanto riguarda la situazione psichiatrica, l'ultimo consulto del 24 luglio 2023 rimane in linea con i precedenti, viene riadeguata la terapia e fissata una nuova visita di continuità (cfr. atto SEM 63/3). Infine, con scritto del 25 settembre 2023 il ricorrente informa di essere stato trasferito a H._______ e trasmette un ultimo referto medico del 30 agosto 2023, nel quale si evincono nuove preoccupazioni da parte del ricorrente, in particolare legate alla figlia (cfr. allegato allo scritto del 25 settembre 2023), ma dal quale emerge unicamente una prosecuzione del trattamento farmacologico con Trittico 50 mg, Seresta 15 mg, Sequase 100 mg, Stilnox 10 mg, Tresiba, Insulin Novo Rapid, Psychopay gocce 20 ml e Neo Mercazole 5 mg. 9.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre il ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso e nei successivi scritti, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). A ciò si aggiunge il fatto che nella fattispecie non sono riconoscibili ulteriori indicatori di vulnerabilità (cfr. per la questione la sentenza del TAF D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4) ed è pertanto a giusto titolo che la SEM ha considerato che la situazione del ricorrente non rientrasse nel profilo di particolare vulnerabilità stabilito dalla giurisprudenza. Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone di strutture mediche sufficienti, anche in campo psichiatrico, tali da rispondere alle necessarie cure e trattamenti (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. la sentenza del TAF E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.3). Peraltro, contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale, egli ha potuto beneficiare di diverse visite mediche in Grecia (cfr. atti SEM 18/5). 9.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

10. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.

11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 2 agosto 2023, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: