Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).
E. 4 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 5 Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale gli insorgenti non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della loro domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.
E. 6.1 Nel colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo i coniugi hanno entrambi confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) giugno 2021 e di aver ottenuto la protezione internazionale e il relativo permesso di soggiorno greco. Inoltre, i richiedenti hanno dichiarato di aver dovuto aspettare diversi mesi, dopo la risposta positiva alla loro domanda d'asilo, prima di ottenere i documenti. A tal proposito, B._______ ha affermato che avrebbe ottenuto i documenti circa una settimana prima della sua partenza dalla Grecia verso la Francia, avvenuta l'8 novembre 2022, mentre A._______ ha dichiarato di aver lasciato la Grecia il 21 novembre 2022 e di aver ottenuto i documenti circa tre settimane prima. Altresì, gli interessati hanno allegato di aver viaggiato in aereo legalmente, muniti della loro carta d'identità greca, dalla Grecia alla Francia e di essere poi venuti in treno in Svizzera. A._______ ha inoltre specificato che il viaggio sarebbe stato finanziato tramite il fratello, il quale gli avrebbe inviato dei soldi. In Francia B._______ avrebbe smarrito il suo zaino contenete tutti i documenti. Successivamente, entrambi sono stati questionati in modo approfondito relativamente al loro soggiorno, al loro statuto in Grecia, alla loro situazione lavorativa/professionale, alle conoscenze linguistiche e all'accesso alle cure mediche. Infine, gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad eventuali motivi che si opporrebbero ad un loro rinvio verso la Grecia. B._______, ha segnalato come durante il soggiorno in Grecia ella non si sarebbe sentita bene emotivamente e non sarebbe mai stata aiutata da nessuno. Ella non avrebbe potuto continuare a vivere in quella condizione senza poter né lavorare né studiare e ciò pensando in particolare ad un futuro figlio. Inoltre, ha affermato che in Grecia sarebbe sempre stata in ansia in quanto avrebbe appreso che (...) sarebbe sulle loro tracce e gli vorrebbe ammazzare. A._______ ha invece fatto valere di opporsi ad un rinvio in Grecia, in quanto in tale Paese non ci sarebbe sicurezza per i migranti. Ad esempio, egli sarebbe stato più volte avvicinato e molestato da persone che in cambio di 5-10 Euro avrebbero voluto dei rapporti sessuali con lui. Infine, ha asserito di avere molte immagini brutte del vissuto su suolo ellenico e perciò egli non potrebbe più farvi ritorno ed inoltre egli desidererebbe poter continuare a studiare.
E. 6.2 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato come i ricorrenti avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, nonché che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla loro riammissione in data 7 dicembre 2022. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del punto di vista della SEM. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'esecuzione, l'autorità di prima istanza ha constatato come i richiedenti non avrebbero presentato alcun mezzo di prova concreto che gli concerne a sostegno delle allegazioni in merito alle loro condizioni di vita in Grecia. Proseguendo, l'autorità di prima istanza, ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. In particolare, in merito alle asserite minacce da parte (...) e le asserite molestie verbali, la SEM ha sottolineato che la Grecia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire una protezione adeguata. Inoltre, non sussisterebbero indizi atti a sostenere che le autorità greche non siano in grado di offrire agli interessati la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi o che rinunciano in modo sistematico a perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Dipoi, la SEM ha ricordato che, secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia è in principio esigibile anche per le persone vulnerabili, come per esempio donne incinte o per persone che soffrono di problemi medici non classificabili come malattie gravi. Pertanto, la nuova sentenza non permetterebbe di mettere in discussione l'esigibilità dell'allontanamento, in quanto entrambi non soffrirebbero di problemi medici gravi e la loro situazione medica risulterebbe chiara ed acclarata. Altresì, l'autorità inferiore ha rilevato come dalle dichiarazioni degli interessati non risulterebbe che quest'ultimi abbiano intrapreso delle misure concrete per ottenere il sostegno da parte delle autorità una volta ottenuta la protezione internazionale e il relativo permesso di soggiorno in Grecia. Pertanto, ha ricordato come spetterebbe ai ricorrenti rivolgersi alle autorità preposte per ottenere l'aiuto necessario in legame con il loro nuovo statuto di rifugiati. Infine, l'allontanamento dei richiedenti sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo in particolare le autorità elleniche dato il loro accordo alla loro riammissione sul loro territorio.
E. 6.3 Dal canto loro, nel memoriale ricorsuale, gli insorgenti evidenziano principalmente il carattere inammissibile e non ragionevolmente esigibile dell'esecuzione del loro rinvio in Grecia. Essi ritengono che l'autorità di prima istanza non avrebbe esaminato in modo esaustivo tutti gli elementi della fattispecie giuridicamente rilevanti. Inoltre, la SEM - non avendo chiarito sufficientemente la loro situazione, nonché le condizioni di accoglienza per i titolari di protezione internazionale in Grecia - non avrebbe adempiuto ai suoi obblighi di diritto internazionale e questo anche alla luce delle notorie carenze del sistema di accoglienza greco. A tal proposito, sottolineano come il rischio di riscontrare problemi nell'accesso all'assistenza sociale, all'alloggio, al cibo, all'assistenza medica, al mercato del lavoro, nonché alle misure di integrazione, tale da costituire un trattamento disumano e/o degradante, sarebbe corroborato anche da diversi studi internazionali. Pertanto, la gravità della condizione di abbandono assistenziale e materiale nella quale si ritroverebbero a vivere metterebbe a repentaglio la possibilità di una vita dignitosa.
E. 7.1 Preliminarmente occorre chiedersi se l'autorità inferiore abbia violato o meno il principio inquisitorio (cfr. supra consid. 6.3).
E. 7.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 7.3 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dagli insorgenti in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, che dalla motivazione adottata dall'autorità inferiore, che la predetta si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere nel caso concreto per l'inesistenza di un rischio serio di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ritorno dei ricorrenti in Grecia. Il fatto che l'autorità di prima istanza abbia ritenuto le allegazioni dei richiedenti circa le difficili condizioni nelle quali si sarebbero trovati in Grecia semplici allegazioni di parte - riportando però nella decisione impugnata ampiamente le dichiarazioni fatte dagli insorgenti in merito ed indicando sufficientemente i motivi per i quali le loro allegazioni avrebbero condotto l'autorità a tale conclusione (cfr. p.to I e II, pag. 3 segg. della decisione impugnata) - non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore ma piuttosto dall'apprezzamento svolto dalla SEM nel caso dei ricorrenti. In tale contesto, occorre sottolineare come gli interessati abbiano avuto ampio modo di esporre le vicissitudini vissute in Grecia, come pure gli ostacoli che si opporrebbero ad un loro rinvio, dinnanzi all'autorità inferiore, e ciò in particolare durante il colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atti SEM 22/7 D36 e 23/6 D31-41), o ancora presentando il parere alla bozza di decisione negativa (cfr. atto SEM 39/3). Anche sotto l'aspetto del loro stato di salute, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima nel provvedimento sindacato ha del resto esposto in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche in relazione alle loro condizioni mediche rispettivamente alla loro vulnerabilità.
E. 7.4 Ne discende quindi che, tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era sufficientemente delineato per giudicare il trasferimento degli interessati in Grecia, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell art. 44 LAsi, dall art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi agli interessati sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).
E. 9.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto anche nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi (tenuto anche conto delle informazioni risultanti da rapporti di organizzazioni non governative, in particolare di quelli dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], di Pro Asyl e della Refugee Support Aegean [RSA], ai quali gli interessati si riferiscono nel loro parere, rispettivamente nel loro ricorso) che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che nonostante ci siano un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 9), non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.2). Al riguardo occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).
E. 9.4.1 Nella fattispecie, B._______ ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia in data 18 aprile 2022 ed è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 18 aprile 2022 fino al 17 aprile 2025. Parimenti, A._______ ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia in data 20 aprile 2022 ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 20 aprile 2022 fino al 19 aprile 2025 (cfr. atto SEM 30/1).
E. 9.4.2 Si osserva in primo luogo che, perciò, i ricorrenti posso rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Si osserva che gli interessati, malgrado abbiano affermato che dopo l'ottenimento dello statuto di rifugiati sarebbero stati esortati a lasciare il Centro di accoglienza, non hanno tuttavia mai addotto di aver richiesto aiuto per ottenere segnatamente un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali alle autorità greche. Invero, hanno dichiarato che non sapendo dovere andare, avrebbero deciso di partire dalla Grecia con un volo verso la Francia (cfr. atti SEM 22/7 D4 e 23/6 D5), asserendo in modo molto generale che una volta ottenuto i documenti greci nessuno sarebbe più stato disposto ad aiutarli (cfr. atto SEM 22/7 D21). Inoltre, per quanto concerne le minacce temute e le molestie vissute, il Tribunale ritiene che non si possa partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Pertanto, anche in questa eventualità è compito dei ricorrenti rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che gli insorgenti, nel caso di un loro ritorno in Grecia, saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.
E. 9.4.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute dei ricorrenti (cfr. anche infra consid. 10.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 9.4.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1).
E. 10.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbero trovati i ricorrenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del loro allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali rifugiati riconosciuti, i richiedenti hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Pertanto, si ribadisce come sarà dovere degli insorgenti quello di rivolgersi alla polizia per chiedere protezione in caso di ulteriori minacce e molestie. Inoltre, visto che entrambi dispongono di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). A tal proposito, si osserva anche che entrambi possiedono una solida formazione scolastica (cfr. atti SEM 22/7 D20 e 23/6 D19). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che gli interessati verrebbero esposti ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2).
E. 10.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute degli insorgenti si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, ciò non appare essere il caso di specie.
E. 10.3.2 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, B._______ ha affermato di soffrire molto (...) (cfr. atto SEM 22/7 D1 e D28). A._______ in stessa sede, ha dichiarato di avere (...) (cfr. atto SEM 23/6 D1).
E. 10.3.3 Dai documenti medici all'inserto, risulta inoltre che B._______ è stata visitata da un medico in data 28 novembre 2022 (cfr. atto SEM 21/2). Alla stessa è stata diagnosticata (...) e gli è stato prescritto quale trattamento (...), (...). Inoltre, ella ha espresso durante la medesima visita la necessità di avere un supporto psicologico/psichiatrico. Altresì, l'interessata si è sottoposta ad (...), in data 9 gennaio 2023, per (...). Il controllo è risultato nella norma ed è stato eseguito (...) (cfr. atto SEM 37/2). Mentre per quanto concerne lo stato di salute di A._______ dall'analisi dell'incarto non risultano esserci atti medici. Pertanto, si deduce che i menzionati (...) si siano attenuati (cfr. atto SEM 23/6).
E. 10.3.4 Inoltre, il Tribunale constata che il 17 gennaio 2023, la ricorrente ha potuto beneficiare di un consulto psichiatrico (cfr. allegato ricorsuale; atto SEM 43/2). Dal referto medico si evince un (...) e un adattamento della terapia con (...), (...). Una visita di continuità è stata fissata per il 3 febbraio 2023.
E. 10.3.5 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffrono i ricorrenti, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità dei ricorrenti di far valere i loro diritti presso le autorità greche.
E. 10.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11 Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritengono essere i ricorrenti delle persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del loro allontanamento in Grecia.
E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti.
E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che, per quanto ammissibile, il ricorso va respinto.
E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 15 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-347/2023 Sentenza del 27 gennaio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Afghanistan, entrambi patrocinati dalla MLaw Tindara Santoro, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 16 gennaio 2023 / N (...). Fatti: A. A._______ e B._______, cittadini afghani, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022 (cfr. atti SEM 2/2 e 3/2). B. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che gli interessati aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) giugno 2021 e che entrambi avevano ottenuto la protezione internazionale in tale Paese, B._______ il 18 aprile 2022 mentre A._______ il 21 aprile 2022 (cfr. atti SEM 13/1 e 15/1). C. Il 25 novembre 2022 i richiedenti hanno conferito procura alla rappresentanza legale assegnatale (cfr. atti SEM 17/1 e 18/1). D. In data 2 dicembre 2022, si è tenuto con gli interessati un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atti SEM 22/7 e 23/6). E. Il 6 dicembre 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti (cfr. atto SEM 28/2) conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). F. Il 7 dicembre 2022 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione degli interessati ed hanno indicato che a B._______ è stato accordato lo statuto di rifugiata in data 18 aprile 2022 e che ella dispone di un permesso di soggiorno valido dal 18 aprile 2022 al 17 aprile 2025, mentre a A._______ è stato accordato lo statuto di rifugiato in data 20 aprile 2022 e che egli dispone di un permesso di soggiorno valido dal 20 aprile 2022 al 19 aprile 2025 (cfr. atto SEM 30/1). G. In corso di procedura, B._______ ha beneficiato di un consulto medico (cfr. 21/2) e di una visita (...) (cfr. atto SEM 37/2). H. Il 13 gennaio 2023 i richiedenti hanno inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del 12 gennaio 2023. I. Con decisione del 16 gennaio 2023, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia. J. Con ricorso del 20 gennaio 2023, gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Altresì, hanno domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Al ricorso è stato allegato il referto medico del consulto psichiatrico inerente B._______ del 17 gennaio 2023. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).
4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
5. Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale gli insorgenti non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della loro domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 6. 6.1 Nel colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo i coniugi hanno entrambi confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) giugno 2021 e di aver ottenuto la protezione internazionale e il relativo permesso di soggiorno greco. Inoltre, i richiedenti hanno dichiarato di aver dovuto aspettare diversi mesi, dopo la risposta positiva alla loro domanda d'asilo, prima di ottenere i documenti. A tal proposito, B._______ ha affermato che avrebbe ottenuto i documenti circa una settimana prima della sua partenza dalla Grecia verso la Francia, avvenuta l'8 novembre 2022, mentre A._______ ha dichiarato di aver lasciato la Grecia il 21 novembre 2022 e di aver ottenuto i documenti circa tre settimane prima. Altresì, gli interessati hanno allegato di aver viaggiato in aereo legalmente, muniti della loro carta d'identità greca, dalla Grecia alla Francia e di essere poi venuti in treno in Svizzera. A._______ ha inoltre specificato che il viaggio sarebbe stato finanziato tramite il fratello, il quale gli avrebbe inviato dei soldi. In Francia B._______ avrebbe smarrito il suo zaino contenete tutti i documenti. Successivamente, entrambi sono stati questionati in modo approfondito relativamente al loro soggiorno, al loro statuto in Grecia, alla loro situazione lavorativa/professionale, alle conoscenze linguistiche e all'accesso alle cure mediche. Infine, gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad eventuali motivi che si opporrebbero ad un loro rinvio verso la Grecia. B._______, ha segnalato come durante il soggiorno in Grecia ella non si sarebbe sentita bene emotivamente e non sarebbe mai stata aiutata da nessuno. Ella non avrebbe potuto continuare a vivere in quella condizione senza poter né lavorare né studiare e ciò pensando in particolare ad un futuro figlio. Inoltre, ha affermato che in Grecia sarebbe sempre stata in ansia in quanto avrebbe appreso che (...) sarebbe sulle loro tracce e gli vorrebbe ammazzare. A._______ ha invece fatto valere di opporsi ad un rinvio in Grecia, in quanto in tale Paese non ci sarebbe sicurezza per i migranti. Ad esempio, egli sarebbe stato più volte avvicinato e molestato da persone che in cambio di 5-10 Euro avrebbero voluto dei rapporti sessuali con lui. Infine, ha asserito di avere molte immagini brutte del vissuto su suolo ellenico e perciò egli non potrebbe più farvi ritorno ed inoltre egli desidererebbe poter continuare a studiare. 6.2 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato come i ricorrenti avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, nonché che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla loro riammissione in data 7 dicembre 2022. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del punto di vista della SEM. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'esecuzione, l'autorità di prima istanza ha constatato come i richiedenti non avrebbero presentato alcun mezzo di prova concreto che gli concerne a sostegno delle allegazioni in merito alle loro condizioni di vita in Grecia. Proseguendo, l'autorità di prima istanza, ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. In particolare, in merito alle asserite minacce da parte (...) e le asserite molestie verbali, la SEM ha sottolineato che la Grecia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire una protezione adeguata. Inoltre, non sussisterebbero indizi atti a sostenere che le autorità greche non siano in grado di offrire agli interessati la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi o che rinunciano in modo sistematico a perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Dipoi, la SEM ha ricordato che, secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia è in principio esigibile anche per le persone vulnerabili, come per esempio donne incinte o per persone che soffrono di problemi medici non classificabili come malattie gravi. Pertanto, la nuova sentenza non permetterebbe di mettere in discussione l'esigibilità dell'allontanamento, in quanto entrambi non soffrirebbero di problemi medici gravi e la loro situazione medica risulterebbe chiara ed acclarata. Altresì, l'autorità inferiore ha rilevato come dalle dichiarazioni degli interessati non risulterebbe che quest'ultimi abbiano intrapreso delle misure concrete per ottenere il sostegno da parte delle autorità una volta ottenuta la protezione internazionale e il relativo permesso di soggiorno in Grecia. Pertanto, ha ricordato come spetterebbe ai ricorrenti rivolgersi alle autorità preposte per ottenere l'aiuto necessario in legame con il loro nuovo statuto di rifugiati. Infine, l'allontanamento dei richiedenti sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo in particolare le autorità elleniche dato il loro accordo alla loro riammissione sul loro territorio. 6.3 Dal canto loro, nel memoriale ricorsuale, gli insorgenti evidenziano principalmente il carattere inammissibile e non ragionevolmente esigibile dell'esecuzione del loro rinvio in Grecia. Essi ritengono che l'autorità di prima istanza non avrebbe esaminato in modo esaustivo tutti gli elementi della fattispecie giuridicamente rilevanti. Inoltre, la SEM - non avendo chiarito sufficientemente la loro situazione, nonché le condizioni di accoglienza per i titolari di protezione internazionale in Grecia - non avrebbe adempiuto ai suoi obblighi di diritto internazionale e questo anche alla luce delle notorie carenze del sistema di accoglienza greco. A tal proposito, sottolineano come il rischio di riscontrare problemi nell'accesso all'assistenza sociale, all'alloggio, al cibo, all'assistenza medica, al mercato del lavoro, nonché alle misure di integrazione, tale da costituire un trattamento disumano e/o degradante, sarebbe corroborato anche da diversi studi internazionali. Pertanto, la gravità della condizione di abbandono assistenziale e materiale nella quale si ritroverebbero a vivere metterebbe a repentaglio la possibilità di una vita dignitosa. 7. 7.1 Preliminarmente occorre chiedersi se l'autorità inferiore abbia violato o meno il principio inquisitorio (cfr. supra consid. 6.3). 7.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 7.3 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dagli insorgenti in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, che dalla motivazione adottata dall'autorità inferiore, che la predetta si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere nel caso concreto per l'inesistenza di un rischio serio di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ritorno dei ricorrenti in Grecia. Il fatto che l'autorità di prima istanza abbia ritenuto le allegazioni dei richiedenti circa le difficili condizioni nelle quali si sarebbero trovati in Grecia semplici allegazioni di parte - riportando però nella decisione impugnata ampiamente le dichiarazioni fatte dagli insorgenti in merito ed indicando sufficientemente i motivi per i quali le loro allegazioni avrebbero condotto l'autorità a tale conclusione (cfr. p.to I e II, pag. 3 segg. della decisione impugnata) - non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore ma piuttosto dall'apprezzamento svolto dalla SEM nel caso dei ricorrenti. In tale contesto, occorre sottolineare come gli interessati abbiano avuto ampio modo di esporre le vicissitudini vissute in Grecia, come pure gli ostacoli che si opporrebbero ad un loro rinvio, dinnanzi all'autorità inferiore, e ciò in particolare durante il colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atti SEM 22/7 D36 e 23/6 D31-41), o ancora presentando il parere alla bozza di decisione negativa (cfr. atto SEM 39/3). Anche sotto l'aspetto del loro stato di salute, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Quest'ultima nel provvedimento sindacato ha del resto esposto in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche in relazione alle loro condizioni mediche rispettivamente alla loro vulnerabilità. 7.4 Ne discende quindi che, tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era sufficientemente delineato per giudicare il trasferimento degli interessati in Grecia, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell art. 44 LAsi, dall art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi agli interessati sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 9.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto anche nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi (tenuto anche conto delle informazioni risultanti da rapporti di organizzazioni non governative, in particolare di quelli dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], di Pro Asyl e della Refugee Support Aegean [RSA], ai quali gli interessati si riferiscono nel loro parere, rispettivamente nel loro ricorso) che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che nonostante ci siano un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 9), non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.2). Al riguardo occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 9.4 9.4.1 Nella fattispecie, B._______ ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia in data 18 aprile 2022 ed è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 18 aprile 2022 fino al 17 aprile 2025. Parimenti, A._______ ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia in data 20 aprile 2022 ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 20 aprile 2022 fino al 19 aprile 2025 (cfr. atto SEM 30/1). 9.4.2 Si osserva in primo luogo che, perciò, i ricorrenti posso rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Si osserva che gli interessati, malgrado abbiano affermato che dopo l'ottenimento dello statuto di rifugiati sarebbero stati esortati a lasciare il Centro di accoglienza, non hanno tuttavia mai addotto di aver richiesto aiuto per ottenere segnatamente un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali alle autorità greche. Invero, hanno dichiarato che non sapendo dovere andare, avrebbero deciso di partire dalla Grecia con un volo verso la Francia (cfr. atti SEM 22/7 D4 e 23/6 D5), asserendo in modo molto generale che una volta ottenuto i documenti greci nessuno sarebbe più stato disposto ad aiutarli (cfr. atto SEM 22/7 D21). Inoltre, per quanto concerne le minacce temute e le molestie vissute, il Tribunale ritiene che non si possa partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Pertanto, anche in questa eventualità è compito dei ricorrenti rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che gli insorgenti, nel caso di un loro ritorno in Grecia, saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 9.4.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute dei ricorrenti (cfr. anche infra consid. 10.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 9.4.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). 10.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbero trovati i ricorrenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del loro allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali rifugiati riconosciuti, i richiedenti hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Pertanto, si ribadisce come sarà dovere degli insorgenti quello di rivolgersi alla polizia per chiedere protezione in caso di ulteriori minacce e molestie. Inoltre, visto che entrambi dispongono di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). A tal proposito, si osserva anche che entrambi possiedono una solida formazione scolastica (cfr. atti SEM 22/7 D20 e 23/6 D19). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che gli interessati verrebbero esposti ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2). 10.3 10.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute degli insorgenti si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, ciò non appare essere il caso di specie. 10.3.2 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, B._______ ha affermato di soffrire molto (...) (cfr. atto SEM 22/7 D1 e D28). A._______ in stessa sede, ha dichiarato di avere (...) (cfr. atto SEM 23/6 D1). 10.3.3 Dai documenti medici all'inserto, risulta inoltre che B._______ è stata visitata da un medico in data 28 novembre 2022 (cfr. atto SEM 21/2). Alla stessa è stata diagnosticata (...) e gli è stato prescritto quale trattamento (...), (...). Inoltre, ella ha espresso durante la medesima visita la necessità di avere un supporto psicologico/psichiatrico. Altresì, l'interessata si è sottoposta ad (...), in data 9 gennaio 2023, per (...). Il controllo è risultato nella norma ed è stato eseguito (...) (cfr. atto SEM 37/2). Mentre per quanto concerne lo stato di salute di A._______ dall'analisi dell'incarto non risultano esserci atti medici. Pertanto, si deduce che i menzionati (...) si siano attenuati (cfr. atto SEM 23/6). 10.3.4 Inoltre, il Tribunale constata che il 17 gennaio 2023, la ricorrente ha potuto beneficiare di un consulto psichiatrico (cfr. allegato ricorsuale; atto SEM 43/2). Dal referto medico si evince un (...) e un adattamento della terapia con (...), (...). Una visita di continuità è stata fissata per il 3 febbraio 2023. 10.3.5 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffrono i ricorrenti, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità dei ricorrenti di far valere i loro diritti presso le autorità greche. 10.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
11. Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritengono essere i ricorrenti delle persone particolarmente vulnerabili ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del loro allontanamento in Grecia.
12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti.
13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che, per quanto ammissibile, il ricorso va respinto.
14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
15. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
1. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: