Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 Nello specifico, in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in quanto il ricorrente non ha addotto alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza dell'Austria per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, fondandosi sull'art. 18 cpv. 1 lett. d RD III, la SEM ha giudicato che l'ottenimento di una decisione d'asilo negativa in Austria non escludesse la competenza di detto Paese per dare seguito alla procedura avviata dall'interessato. Inoltre, quest'ultimo non avrebbe comprovato che l'Austria ha violato i suoi impegni di diritto internazionale, segnatamente il principio di non-refoulement, o che la sua domanda non è stata oggetto di una procedura regolare. La SEM ha poi considerato pretestuosa l'allegazione per cui il ricorrente, in ragione di tre giorni di malattia e della difficoltà a contattare un avvocato, non sarebbe stato in grado di impugnare la decisione d'asilo ottenuta in Austria. Infine, non risulterebbero problemi medici ostativi al suo trasferimento.
E. 3.2.1 Censurando la violazione del diritto federale nonché, in particolare, un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, l'insorgente rimprovera sostanzialmente alla SEM di aver omesso di esaminare l'effettiva ammissibilità del suo trasferimento in Austria in ragione della decisione negativa d'asilo ivi ottenuta.
E. 3.2.2 A fronte delle circostanze del caso di specie - in particolare la decisione austriaca di allontanare il richiedente in Afghanistan (Stato verso cui, secondo l'attuale prassi svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe di principio ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI [RS 142.20]) - e delle informazioni sulle possibili carenze sistemiche in Austria (art. 3 par. 2 RD III), che emergerebbero dalle osservazioni conclusive della Commissione dell'ONU contro la tortura (CAT) del 1° maggio 2024, la SEM avrebbe dovuto "effettuare un esame più approfondito nell'ottica di valutare la necessità e l'opportunità di rinunciare all'allontanamento o quantomeno approfondire maggiormente il rischio di violazione in particolare del principio di non refoulement." (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, nonostante le presunzioni sul rispetto del diritto internazionale da parte dell'Austria e per quanto il sistema Dublino si fondi su un regime di reciproca fiducia tra gli Stati membri, la SEM avrebbe dovuto ottenere delle idonee garanzie individuali e concrete da parte dell'Austria in merito al rispetto del principio di non-refoulement, senza le quali il suo trasferimento non sarebbe conforme al diritto internazionale (idem pag. 5). In particolare, richiamando la sentenza del TAF D-3902/2022 del 12 settembre 2022, l'insorgente rimprovera all'autorità opponente di non aver acquisito una copia integrale della decisione negativa e di non essersi maggiormente informata sulla procedura d'asilo svoltasi in Austria (idem pag. 6). Non considerando la generale situazione del richiedente in Afghanistan, la SEM avrebbe quindi accertato in modo incompleto i fatti rilevanti "per l'esame della liceità del trasferimento" in Austria, esonerandosi inoltre "dal suo dovere di accertare la presenza di motivi giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità" di cui all'art. 17 RD III (idem pag. 6).
E. 3.2.3 Infine, l'interessato rimprovera all'autorità opponente di aver analizzato in maniera inesatta ed incompleta il suo stato di salute, in quanto non sarebbe stata stabilita una diagnosi e un trattamento per tutte le affezioni del ricorrente e ottenuta dall'Austria una specifica garanzia di assistenza medica (cfr. ricorso pag. 8). Al ricorso è stata inoltre acclusa la comunicazione delle autorità austriache del 6 maggio 2024 attestante la fine dell'assistenza di base a partire dal 16 maggio 2024 ("Entlassung aus der Grundversorgung") in ragione della procedura d'asilo conclusasi negativamente e cresciuta nel frattempo in giudicato (cfr. allegato al ricorso n. 4).
E. 4.1 In primo luogo, occorre preliminarmente dirimere la censura formale relativa alle carenze istruttorie in punto allo stato di salute dell'interessato, poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; sentenza del TAF D-2342/2024 del 22 maggio 2024 consid. 5.2.1).
E. 4.2 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi suesposti sono applicabili anche nel contesto delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3).
E. 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale osserva che al momento dell'emanazione della decisione, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessato, i quali sono stati peraltro debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pag. 4; atti SEM n. 20/2, 23/2 e 28/5). La documentazione appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Infatti, nei certificati medici agli atti non risultavano indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente, se non il consiglio di procedere ad una cura farmacologia accompagnata da regolari consulti psichiatrici (cfr. atti SEM n. 49/2 e 47/2). Pertanto, lo stato valetudinario dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato, per il ché non risultava necessaria la stesura di un ulteriore rapporto medico più dettagliato. Peraltro, il ricorrente non indica quali ulteriori accertamenti medici si renderebbero necessari e indispensabili per una corretta valutazione del caso (cfr. ricorso pag. 8). Ad ogni buon conto, il Tribunale giudica che, nello specifico, non si rendeva ragionevolmente necessario indagare sui citati problemi di diabete e renali citati dal ricorrente, poiché non lamentati dall'interessato nel corso delle visite mediche e, inoltre, risalenti ad un periodo in cui egli soggiornava in Turchia e in Bulgaria (cfr. atti SEM n. 16/3 pag. 2, 20/2, 23/2 e 28/5).
E. 4.4 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio, risulta infondata. Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione su tale aspetto va integralmente respinta.
E. 5 L'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM abbia violato il diritto federale, o accertato in maniera inesatta o incompleta dei fatti dirimenti per il giudizio, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ha ritenuto l'Austria competente per l'analisi della stessa.
E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 6.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1).
E. 6.3 Lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. d RD III).
E. 6.4 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni dell'interessato, hanno rivelato che, il 21 settembre 2023, quest'ultimo ha depositato in Austria una domanda d'asilo (cfr. atti SEM n. 8/1 e 16/3). Il 22 maggio 2024, nel termine prescritto dall'art. 23 par. 2 RD III, la SEM ha quindi trasmesso alle omologhe autorità austriache una domanda di presa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, quest'ultima accolta il 28 maggio 2024 sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atti SEM n. 17/5 e 22/2). Pertanto, avendo espressamente ammesso la propria competenza per la ripresa in carico dell'insorgente, le autorità austriache risultano di principio competenti per condurre la procedura d'asilo dell'interessato, ciò che non viene del resto contestato nel gravame.
E. 6.5.1 In relazione al trasferimento del ricorrente in Austria, si tratta ora di esaminare se, come egli sostiene, esistano in detto Paese delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).
E. 6.5.2 A tale proposito, è anzitutto opportuno ricordare che, come correttamente concluso dall'autorità opponente, l'Austria è vincolata dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) unitamente al relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la stessa rispetti la sicurezza delle persone richiedenti d'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze del TAF D-2659/2024 del 6 maggio 2024 pag. 6; E-2617/2024 del 3 maggio 2024 consid. 7.1; E-1200/2024 del 21 marzo 2024 consid. 6.1). Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e va d'ufficio esclusa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4-7.5). Ciò posto, il Tribunale giudica che le censure contenute nel gravame, in particolare le osservazioni conclusive della CAT del 1° maggio 2024, non adducono sufficienti elementi, concreti e verosimili, suscettibili di mettere in discussione la precitata giurisprudenza e dimostrare che l'Austria non rispetti il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali, rinviando le persone interessate in un Paese dove la loro vita, la loro integrità corporale o la loro libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese.
E. 6.5.3 Va a questo punto precisato che, salvo nel caso in cui il giudice dello Stato membro richiedente o la rispettiva autorità statale abbia constatato la presenza di carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato richiesto, l'art. 3 par. 1 e 2 2a frase RD III non consente generalmente di procedere ad un esame dell'esistenza di un rischio di refoulement indiretto al quale la persona interessata sarebbe esposta a seguito del suo trasferimento verso lo Stato membro richiesto, nella misura in cui quest'ultimo avrebbe già respinto una domanda di protezione internazionale (cfr. la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/2021 [Seconda Sezione]), punto 142; in questo senso, sentenze TAF F-3372/2024 del 4 giugno 2024 consid. 3.6; F-2624/2023 del 26 febbraio 2024 consid. 5.5.1). Infatti, il cardinale principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri legati al RD III impone a ciascuno Stato di ritenere che, tranne in circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati rispettino i diritti fondamentali prescritti dalla legislazione comunitaria (parzialmente applicata in Svizzera, cfr. art. 29a cpv. 1 OAsi1) e, più in particolare, che il trattamento riservato alle persone richiedenti d'asilo in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla CartaEU, dalla Conv. rifugiati e dalla CEDU, e che il divieto di refoulement (cfr. art. 33 par. 1 Conv. Rifugiati), diretto e indiretto, sia rispettato in ciascuno Stato membro (cfr. precitata sentenza CGUE del 30 novembre 2023, punti 131-132). Ai fini del controllo della validità della decisione di trasferimento, risulta inoltre irrilevante la differenza di valutazione da parte dello Stato membro richiedente, da un lato, e dello Stato membro competente, dall'altro, in merito all'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale ai sensi dell'art. 15 lett. c della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ("rifusione"; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualifiche), a fronte della quale andrebbe accordata una protezione sussidiaria. Infatti, l'obiettivo di stabilire un metodo chiaro ed operativo di determinazione dello Stato membro competente e prevenire movimenti secondari di richiedenti d'asilo esclude la possibilità di valutare nel merito il rischio di refoulement in caso di trasferimento, come sembra invece pretendere il qui ricorrente (cfr. succitata sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, punto 141). In questo senso, l'autorità nazionale competente deve ritenere acquisito il fatto che l'omologa autorità in materia di asilo dello Stato membro competente valuterà e determinerà correttamente il rischio di refoulement e che il cittadino di un Paese terzo disporrà, conformemente alle prescrizioni derivanti dall'art. 27 RD III, di mezzi d'impugnazione effettivi per contestare, se del caso, la decisione di merito.
E. 6.5.4 Pertanto, posta l'assenza di carenze sistemiche nel sistema d'asilo in Austria (cfr. consid. 6.5.2 supra), le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte. Infatti, la mera circostanza per cui la Svizzera accorda attualmente l'ammissione provvisoria ai cittadini afghani in ragione dell'inesigibilità dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (quindi legata principalmente a situazioni di pericolo a causa di guerre o violenza generalizzata) e che, nel caso concreto, l'Austria avrebbe invece compiuto una diversa valutazione sull'aspetto della protezione sussidiaria dell'interessato, risulta inconferente per la determinazione dello Stato membro competente (cfr. consid. 6.5.3 supra; art. 18 par. 1 lett. d RD III). Di riflesso, la SEM non era nell'obbligo di richiedere all'Austria delle garanzie individuali e concrete in merito al rispetto del principio di non-refoulement, rispettivamente di informarsi maggiormente sulla procedura d'asilo svoltasi in detto Paese.
E. 6.5.5 Per il resto, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto a dimostrazione che la procedura d'asilo in Austria non si sia svolta in maniera corretta. Inoltre, le giustificazioni addotte per la pretesa impossibilità di adire le vie legali avversando la decisione d'asilo austriaca - della quale l'interessato ha prodotto soltanto due pagine - non trovano alcun riscontro documentale agli atti e risulta pretestuosa (cfr. atti SEM n. 16/3 pag. 1, 21/3). Oltretutto, la mancanza di qualsivoglia premura nel contestare giudizialmente la decisione d'asilo succitata o nel postulare un'eventuale restituzione del termine di ricorso, sembrerebbe confermata dal fatto che l'8 maggio 2024 il ricorrente si trovava già in Svizzera per chiedere nuovamente asilo, allorché la decisione austriaca gli avrebbe ordinato di lasciare il Paese entro il 16 maggio 2024 (cfr. atto SEM n. 16/3). Del resto, neppure in sede di ricorso, egli si è premurato di produrre l'integralità degli atti della procedura d'asilo svolta in Austria e giustificare nel merito la pretesa impossibilità di adire tempestivamente le vie legali in detto Stato.
E. 6.5.6 In esito, occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza delle autorità austriache per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato.
E. 7.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio dell'Austria e tenuto conto dello stato valetudinario del ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III. L'insorgente ritiene infatti che, nella misura in cui non ha analizzato la sua situazione generale in Afghanistan, la SEM avrebbe accertato in modo incompleto i fatti rilevanti per l'esame della liceità del trasferimento in Austria, esonerandosi inoltre dal dovere di accertare la presenza di motivi giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità succitata (cfr. ricorso pag. 6).
E. 7.2.1 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento, sul quale il Tribunale non dispone generalmente di alcuna cognizione (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui si inserisce anche la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 7.2.2 In particolare, il Tribunale ha stabilito che l'art. 29a cpv. 3 OAsi contiene indiscutibilmente una nozione giuridica indeterminata, ovvero quella dei "motivi umanitari". L'interpretazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce in principio una questione di diritto che può essere esaminata in un procedimento di giustizia amministrativa federale. In particolare, l'errata concretizzazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce una violazione del diritto ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi e può essere esaminata dal Tribunale con piena cognizione (cfr. DTAF 2015/2 consid. 4.3.3; sentenza del TAF D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2.3).
E. 7.2.3 Nell'analisi dei motivi umanitari è dipoi determinate un apprezzamento d'insieme di tutte le circostanze del caso concreto. Per poter ammettere l'esistenza di motivi umanitari è infatti necessario che vi sia un cumulo di ragioni che facciano apparire il trasferimento come problematico da un punto di vista umanitario (cfr. DTAF 2011/9 consid. 8.2; sentenza del TAF F-6193/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 5.3 e ulteriori riferimenti). Oltre a quelli considerati per i casi medici (cfr. DTAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 e 8), vi sono altri fattori che possono contribuire all'ammissione di motivi umanitari. Tra questi vi sono la situazione specifica del Paese di destinazione, la particolare vulnerabilità della persona o delle persone da trasferire, l'interesse superiore del fanciullo, le esperienze traumatiche vissute nel Paese di origine, o successivamente - in particolare nello Stato membro dello spazio di Dublino in cui il richiedente tornerebbe - considerazioni basate sul principio dell'unità famigliare o sulla presenza in Svizzera di un parente stretto che potrebbe fornire un sostegno particolare, o la durata della procedura di accertamento della responsabilità, o la durata della presenza del richiedente in Svizzera (Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in: Breitenmoser/Gless/Lagodny, [ed.], Schengen und Dublin in der Praxis, Aktuelle Fragen, 2015, pag. 427 seg.). Quanto più un caso concreto presenta fattori gravi e/o sfavorevoli ad un trasferimento, tanto più il potere di apprezzamento conferito all'autorità si ritrova limitato dal principio di proporzionalità e tanto maggiori devono essere le possibilità di riconoscimento di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi1 (cfr. sentenze del TAF D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2.4; F-6193/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 5.4.3 con riferimenti).
E. 7.2.4 Tuttavia, l'art. 29a OAsi1 non contiene soltanto una nozione giuridica indeterminata ("motivi umanitari"), ma conferisce alla SEM anche un reale potere di apprezzamento ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7.5 e 7.6). Ciò comporta che, se il potere di cognizione dell'autorità giudiziaria, come nel caso concreto, è ridotto alla violazione del diritto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.9), il Tribunale interviene unicamente se l'autorità ha ecceduto o abusato nell'esercizio di tale prerogativa, ovvero se l'atto impugnato comporti una valutazione indifendibile delle emergenze concrete, sia inconciliabile con le regole del diritto e dell'equità, trascuri elementi di fatto idonei a influire sulla decisione o tenga conto di circostanze irrilevanti (cfr. sentenza del TAF D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.3.2.3 con riferimenti). In altri termini, il Tribunale può e deve unicamente controllare se l'autorità ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale. Da una parte, la SEM deve aver fatto uso di tale potere, stabilendo in maniera completa i fatti e procedendo ad un esame di tutte le circostanze pertinenti. D'altra parte, la sua scelta deve essere fatta secondo criteri ammissibili, ovvero criteri oggettivi e trasparenti, altrimenti l'autorità è colpevole di arbitrio. Le sue considerazioni determinati devono inoltre essere contenute nella motivazione della sua decisione. Qualora tali condizioni siano rispettate, il Tribunale non può quindi sostituire il suo potere discrezionale con quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 7.2.5 Infine, la CGUE ha già avuto modo di ribadire che l'esercizio della facoltà concessa dall'art. 17 RD III non è soggetto a condizioni particolari, poiché deputato a consentire a ciascuno Stato di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare l'esame di una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei suddetti criteri. In considerazione della portata del potere discrezionale in tal modo accordato agli Stati membri, spetta quindi allo Stato membro interessato determinare le circostanze in cui intende far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale (cfr. sentenza della CGUE del 23 gennaio 2019, nella causa C-661/17 M.A. e A., punto 58 e segg.). La CGUE ha dipoi recentemente precisato che l'art. 17 RD III, in combinato disposto con l'art. 27 RD III (mezzi di impugnazione), dev'essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiararsi competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto in punto al rischio di refoulement dell'interessato (cfr. precitata sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/2021, punto 152).
E. 7.3.1 Poste queste premesse, il Tribunale giudica che le preoccupazioni espresse dal ricorrente in relazione al suo eventuale allontanamento verso l'Afghanistan non costituiscono un sufficiente elemento sostanziale per ritenere che un suo trasferimento verso l'Austria comporterebbe una violazione degli obblighi derivanti dal diritto internazionale (art. 17 RD III) o giustificherebbe, in ragione del suo caso personale, un motivo umanitario ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 Oasi 1. Infatti, posto che non appartiene di principio alle autorità svizzere pronunciarsi sulla questione dell'allontanamento del richiedente verso il suo Paese d'origine pronunciato dall'Austria (cfr. consid. 6.5 supra), l'attuale prassi della SEM di ammettere provvisoriamente in Svizzera i cittadini afghani in ragione dell'inesigibilità del loro allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStrI) - non fondata quindi su contrarietà agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI) - non costituisce, di per sé sola, né un obbligo imposto dal diritto internazionale - a fronte del quale occorrerebbe applicare la clausola di sovranità - né un motivo umanitario ai sensi dei criteri esposti nella giurisprudenza succitata (cfr. consid. 7.2.4 supra). In altri termini, nulla può essere rimproverato alla SEM per aver deciso di non accettare l'esame nazionale della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente nonostante la competenza dell'Austria (cfr. consid. 7.2.5 supra). In questo senso, l'autorità inferiore non è quindi incorsa in una violazione del diritto internazionale e ha giustamente escluso l'esistenza di un motivo umanitario, non essendovi peraltro la necessità d'istruire ulteriormente gli aspetti legati alla procedura d'asilo svolta in Austria nonché la situazione generale dell'insorgente in Afghanistan. A tale conclusione si giunge anche in considerazione della giurisprudenza citata nel gravame (sentenza del TAF D-3902/2022 del 12 settembre 2022), poiché quest'ultima attiene ad una fattispecie sensibilmente differente da quella presente, caratterizzata in particolare da importanti lacune istruttorie legate alle presunte carenze sistemiche del sistema d'asilo rumene nonché alle condizioni della procedura riguardante l'interessato ivi svolta, sulle quali la SEM non aveva espresso alcuna considerazione di merito.
E. 7.3.2 Per il resto, essendo l'Austria uno Stato di diritto, nulla permette di concludere che l'insorgente non abbia potuto (o possa) far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese se ritiene che la sua domanda d'asilo non sia stata valutata in modo corretto. Agli atti non figurano infine elementi per ammettere che un trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne.
E. 7.4.1 In merito allo stato valetudinario dell'interessato, si osserva inoltre come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Tale violazione può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2011/9 consid. 7.1; D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.5).
E. 7.4.2 Dai referti medici presenti nell'incarto emerge che il ricorrente soffre di IVRS rino-faringo-tracheite con screening TBC negativo ed è affetto da un disturbo post-traumatico da stress, in terapia con i farmaci (...), unitamente a consulti psichiatrici a scadenza di due settimane (cfr. atti SEM n. 20/2, 23/2 e 28/5). Ciò posto, pur non volendo minimizzare le affezioni riscontrate, il Tribunale giudica che non sussiste uno stato di straordinaria vulnerabilità medica del ricorrente e neppure il rischio di una loro traumatizzazione in caso di trasferimento in Austria. Infatti, gli stati di salute testé descritti non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere eventualmente trattati in Austria, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato austriaco dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate sia ai trattamenti di base sia alle cure per affezioni psichiche (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2659/2024 del 6 maggio 2024 pag. 7; D-5734/2023 del 27 ottobre 2023 pag. 9; D-4845/2023 del 14 settembre 2023 pag. 8). In questo senso, lo stretto controllo dello stato di salute psichica dell'interessato, nonché il proseguimento dei consulti psichiatrici, sarà garantito anche in Austria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Ad ogni buon conto, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità austriache in merito alle specifiche circostanze mediche e personali dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III).
E. 7.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano quindi motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, l'Austria si conferma competente per la ripresa in carico dell'interessato nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.
E. 8 In esito, l'autorità inferiore non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti (art. 106 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.
E. 10 Inoltre, posto che le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18 giugno 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale.
E. 12 Il presente giudizio non può essere impugnato con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitivo.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3755/2024 Sentenza del 21 giugno 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniela Brüschweiler, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato l'(...), Afghanistan, patrocinato da Michela Gentile, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 5 giugno 2024 / N (...). Fatti: A. L'8 maggio 2024, l'interessato, cittadino afghano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Da un controllo nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è emerso che, in data 21 settembre 2023, il richiedente ha inoltrato una domanda d'asilo in Austria. Il 22 maggio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto un colloquio Dublino, nel corso del quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità dell'Austria per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito con il conseguente trasferimento verso detto Paese. Lo stesso giorno, la SEM ha poi trasmesso una domanda di ammissione del richiedente alle omologhe autorità austriache, accolta da quest'ultime il 28 maggio 2024. Il 23 maggio 2023, l'interessato ha poi consegnato alla SEM una parte della decisione negativa d'asilo austriaca, con la quale sarebbe stata inoltre rifiutata la protezione sussidiaria. In Svizzera, il richiedente ha inoltre svolto alcune visite mediche. B. Con decisione del 5 giugno 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha ordinato l'allontanamento [recte: trasferimento] del ricorrente verso l'Austria, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione della misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. Con ricorso datato 13 giugno 2024, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della stessa, nonché alla restituzione degli atti alla SEM per "per una nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola di sovranità" (cfr. ricorso pag. 9) e, in subordine, per nuova istruzione. Sul piano procedurale, egli chiede la sospensione cautelare dell'esecuzione del rinvio, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Con misure supercautelari del 18 giugno 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato verso l'Austria. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Nello specifico, in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in quanto il ricorrente non ha addotto alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza dell'Austria per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, fondandosi sull'art. 18 cpv. 1 lett. d RD III, la SEM ha giudicato che l'ottenimento di una decisione d'asilo negativa in Austria non escludesse la competenza di detto Paese per dare seguito alla procedura avviata dall'interessato. Inoltre, quest'ultimo non avrebbe comprovato che l'Austria ha violato i suoi impegni di diritto internazionale, segnatamente il principio di non-refoulement, o che la sua domanda non è stata oggetto di una procedura regolare. La SEM ha poi considerato pretestuosa l'allegazione per cui il ricorrente, in ragione di tre giorni di malattia e della difficoltà a contattare un avvocato, non sarebbe stato in grado di impugnare la decisione d'asilo ottenuta in Austria. Infine, non risulterebbero problemi medici ostativi al suo trasferimento. 3.2 3.2.1 Censurando la violazione del diritto federale nonché, in particolare, un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, l'insorgente rimprovera sostanzialmente alla SEM di aver omesso di esaminare l'effettiva ammissibilità del suo trasferimento in Austria in ragione della decisione negativa d'asilo ivi ottenuta. 3.2.2 A fronte delle circostanze del caso di specie - in particolare la decisione austriaca di allontanare il richiedente in Afghanistan (Stato verso cui, secondo l'attuale prassi svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe di principio ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI [RS 142.20]) - e delle informazioni sulle possibili carenze sistemiche in Austria (art. 3 par. 2 RD III), che emergerebbero dalle osservazioni conclusive della Commissione dell'ONU contro la tortura (CAT) del 1° maggio 2024, la SEM avrebbe dovuto "effettuare un esame più approfondito nell'ottica di valutare la necessità e l'opportunità di rinunciare all'allontanamento o quantomeno approfondire maggiormente il rischio di violazione in particolare del principio di non refoulement." (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, nonostante le presunzioni sul rispetto del diritto internazionale da parte dell'Austria e per quanto il sistema Dublino si fondi su un regime di reciproca fiducia tra gli Stati membri, la SEM avrebbe dovuto ottenere delle idonee garanzie individuali e concrete da parte dell'Austria in merito al rispetto del principio di non-refoulement, senza le quali il suo trasferimento non sarebbe conforme al diritto internazionale (idem pag. 5). In particolare, richiamando la sentenza del TAF D-3902/2022 del 12 settembre 2022, l'insorgente rimprovera all'autorità opponente di non aver acquisito una copia integrale della decisione negativa e di non essersi maggiormente informata sulla procedura d'asilo svoltasi in Austria (idem pag. 6). Non considerando la generale situazione del richiedente in Afghanistan, la SEM avrebbe quindi accertato in modo incompleto i fatti rilevanti "per l'esame della liceità del trasferimento" in Austria, esonerandosi inoltre "dal suo dovere di accertare la presenza di motivi giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità" di cui all'art. 17 RD III (idem pag. 6). 3.2.3 Infine, l'interessato rimprovera all'autorità opponente di aver analizzato in maniera inesatta ed incompleta il suo stato di salute, in quanto non sarebbe stata stabilita una diagnosi e un trattamento per tutte le affezioni del ricorrente e ottenuta dall'Austria una specifica garanzia di assistenza medica (cfr. ricorso pag. 8). Al ricorso è stata inoltre acclusa la comunicazione delle autorità austriache del 6 maggio 2024 attestante la fine dell'assistenza di base a partire dal 16 maggio 2024 ("Entlassung aus der Grundversorgung") in ragione della procedura d'asilo conclusasi negativamente e cresciuta nel frattempo in giudicato (cfr. allegato al ricorso n. 4). 4. 4.1 In primo luogo, occorre preliminarmente dirimere la censura formale relativa alle carenze istruttorie in punto allo stato di salute dell'interessato, poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; sentenza del TAF D-2342/2024 del 22 maggio 2024 consid. 5.2.1). 4.2 Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi suesposti sono applicabili anche nel contesto delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-1354/2023 del 4 aprile 2023 consid. 7.2; D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3). 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale osserva che al momento dell'emanazione della decisione, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessato, i quali sono stati peraltro debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pag. 4; atti SEM n. 20/2, 23/2 e 28/5). La documentazione appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Infatti, nei certificati medici agli atti non risultavano indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente, se non il consiglio di procedere ad una cura farmacologia accompagnata da regolari consulti psichiatrici (cfr. atti SEM n. 49/2 e 47/2). Pertanto, lo stato valetudinario dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato, per il ché non risultava necessaria la stesura di un ulteriore rapporto medico più dettagliato. Peraltro, il ricorrente non indica quali ulteriori accertamenti medici si renderebbero necessari e indispensabili per una corretta valutazione del caso (cfr. ricorso pag. 8). Ad ogni buon conto, il Tribunale giudica che, nello specifico, non si rendeva ragionevolmente necessario indagare sui citati problemi di diabete e renali citati dal ricorrente, poiché non lamentati dall'interessato nel corso delle visite mediche e, inoltre, risalenti ad un periodo in cui egli soggiornava in Turchia e in Bulgaria (cfr. atti SEM n. 16/3 pag. 2, 20/2, 23/2 e 28/5). 4.4 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio, risulta infondata. Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione su tale aspetto va integralmente respinta. 5. L'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM abbia violato il diritto federale, o accertato in maniera inesatta o incompleta dei fatti dirimenti per il giudizio, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ha ritenuto l'Austria competente per l'analisi della stessa. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). 6.3 Lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. d RD III). 6.4 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM, unitamente alle stesse dichiarazioni dell'interessato, hanno rivelato che, il 21 settembre 2023, quest'ultimo ha depositato in Austria una domanda d'asilo (cfr. atti SEM n. 8/1 e 16/3). Il 22 maggio 2024, nel termine prescritto dall'art. 23 par. 2 RD III, la SEM ha quindi trasmesso alle omologhe autorità austriache una domanda di presa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, quest'ultima accolta il 28 maggio 2024 sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. atti SEM n. 17/5 e 22/2). Pertanto, avendo espressamente ammesso la propria competenza per la ripresa in carico dell'insorgente, le autorità austriache risultano di principio competenti per condurre la procedura d'asilo dell'interessato, ciò che non viene del resto contestato nel gravame. 6.5 6.5.1 In relazione al trasferimento del ricorrente in Austria, si tratta ora di esaminare se, come egli sostiene, esistano in detto Paese delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 6.5.2 A tale proposito, è anzitutto opportuno ricordare che, come correttamente concluso dall'autorità opponente, l'Austria è vincolata dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) unitamente al relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e ne applica le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la stessa rispetti la sicurezza delle persone richiedenti d'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze del TAF D-2659/2024 del 6 maggio 2024 pag. 6; E-2617/2024 del 3 maggio 2024 consid. 7.1; E-1200/2024 del 21 marzo 2024 consid. 6.1). Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e va d'ufficio esclusa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4-7.5). Ciò posto, il Tribunale giudica che le censure contenute nel gravame, in particolare le osservazioni conclusive della CAT del 1° maggio 2024, non adducono sufficienti elementi, concreti e verosimili, suscettibili di mettere in discussione la precitata giurisprudenza e dimostrare che l'Austria non rispetti il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali, rinviando le persone interessate in un Paese dove la loro vita, la loro integrità corporale o la loro libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. 6.5.3 Va a questo punto precisato che, salvo nel caso in cui il giudice dello Stato membro richiedente o la rispettiva autorità statale abbia constatato la presenza di carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato richiesto, l'art. 3 par. 1 e 2 2a frase RD III non consente generalmente di procedere ad un esame dell'esistenza di un rischio di refoulement indiretto al quale la persona interessata sarebbe esposta a seguito del suo trasferimento verso lo Stato membro richiesto, nella misura in cui quest'ultimo avrebbe già respinto una domanda di protezione internazionale (cfr. la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/2021 [Seconda Sezione]), punto 142; in questo senso, sentenze TAF F-3372/2024 del 4 giugno 2024 consid. 3.6; F-2624/2023 del 26 febbraio 2024 consid. 5.5.1). Infatti, il cardinale principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri legati al RD III impone a ciascuno Stato di ritenere che, tranne in circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati rispettino i diritti fondamentali prescritti dalla legislazione comunitaria (parzialmente applicata in Svizzera, cfr. art. 29a cpv. 1 OAsi1) e, più in particolare, che il trattamento riservato alle persone richiedenti d'asilo in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla CartaEU, dalla Conv. rifugiati e dalla CEDU, e che il divieto di refoulement (cfr. art. 33 par. 1 Conv. Rifugiati), diretto e indiretto, sia rispettato in ciascuno Stato membro (cfr. precitata sentenza CGUE del 30 novembre 2023, punti 131-132). Ai fini del controllo della validità della decisione di trasferimento, risulta inoltre irrilevante la differenza di valutazione da parte dello Stato membro richiedente, da un lato, e dello Stato membro competente, dall'altro, in merito all'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale ai sensi dell'art. 15 lett. c della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ("rifusione"; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualifiche), a fronte della quale andrebbe accordata una protezione sussidiaria. Infatti, l'obiettivo di stabilire un metodo chiaro ed operativo di determinazione dello Stato membro competente e prevenire movimenti secondari di richiedenti d'asilo esclude la possibilità di valutare nel merito il rischio di refoulement in caso di trasferimento, come sembra invece pretendere il qui ricorrente (cfr. succitata sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, punto 141). In questo senso, l'autorità nazionale competente deve ritenere acquisito il fatto che l'omologa autorità in materia di asilo dello Stato membro competente valuterà e determinerà correttamente il rischio di refoulement e che il cittadino di un Paese terzo disporrà, conformemente alle prescrizioni derivanti dall'art. 27 RD III, di mezzi d'impugnazione effettivi per contestare, se del caso, la decisione di merito. 6.5.4 Pertanto, posta l'assenza di carenze sistemiche nel sistema d'asilo in Austria (cfr. consid. 6.5.2 supra), le motivazioni contrarie contenute nel gravame vanno integralmente respinte. Infatti, la mera circostanza per cui la Svizzera accorda attualmente l'ammissione provvisoria ai cittadini afghani in ragione dell'inesigibilità dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (quindi legata principalmente a situazioni di pericolo a causa di guerre o violenza generalizzata) e che, nel caso concreto, l'Austria avrebbe invece compiuto una diversa valutazione sull'aspetto della protezione sussidiaria dell'interessato, risulta inconferente per la determinazione dello Stato membro competente (cfr. consid. 6.5.3 supra; art. 18 par. 1 lett. d RD III). Di riflesso, la SEM non era nell'obbligo di richiedere all'Austria delle garanzie individuali e concrete in merito al rispetto del principio di non-refoulement, rispettivamente di informarsi maggiormente sulla procedura d'asilo svoltasi in detto Paese. 6.5.5 Per il resto, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto a dimostrazione che la procedura d'asilo in Austria non si sia svolta in maniera corretta. Inoltre, le giustificazioni addotte per la pretesa impossibilità di adire le vie legali avversando la decisione d'asilo austriaca - della quale l'interessato ha prodotto soltanto due pagine - non trovano alcun riscontro documentale agli atti e risulta pretestuosa (cfr. atti SEM n. 16/3 pag. 1, 21/3). Oltretutto, la mancanza di qualsivoglia premura nel contestare giudizialmente la decisione d'asilo succitata o nel postulare un'eventuale restituzione del termine di ricorso, sembrerebbe confermata dal fatto che l'8 maggio 2024 il ricorrente si trovava già in Svizzera per chiedere nuovamente asilo, allorché la decisione austriaca gli avrebbe ordinato di lasciare il Paese entro il 16 maggio 2024 (cfr. atto SEM n. 16/3). Del resto, neppure in sede di ricorso, egli si è premurato di produrre l'integralità degli atti della procedura d'asilo svolta in Austria e giustificare nel merito la pretesa impossibilità di adire tempestivamente le vie legali in detto Stato. 6.5.6 In esito, occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza delle autorità austriache per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato. 7. 7.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio dell'Austria e tenuto conto dello stato valetudinario del ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III. L'insorgente ritiene infatti che, nella misura in cui non ha analizzato la sua situazione generale in Afghanistan, la SEM avrebbe accertato in modo incompleto i fatti rilevanti per l'esame della liceità del trasferimento in Austria, esonerandosi inoltre dal dovere di accertare la presenza di motivi giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità succitata (cfr. ricorso pag. 6). 7.2 7.2.1 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento, sul quale il Tribunale non dispone generalmente di alcuna cognizione (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui si inserisce anche la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). 7.2.2 In particolare, il Tribunale ha stabilito che l'art. 29a cpv. 3 OAsi contiene indiscutibilmente una nozione giuridica indeterminata, ovvero quella dei "motivi umanitari". L'interpretazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce in principio una questione di diritto che può essere esaminata in un procedimento di giustizia amministrativa federale. In particolare, l'errata concretizzazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce una violazione del diritto ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi e può essere esaminata dal Tribunale con piena cognizione (cfr. DTAF 2015/2 consid. 4.3.3; sentenza del TAF D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2.3). 7.2.3 Nell'analisi dei motivi umanitari è dipoi determinate un apprezzamento d'insieme di tutte le circostanze del caso concreto. Per poter ammettere l'esistenza di motivi umanitari è infatti necessario che vi sia un cumulo di ragioni che facciano apparire il trasferimento come problematico da un punto di vista umanitario (cfr. DTAF 2011/9 consid. 8.2; sentenza del TAF F-6193/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 5.3 e ulteriori riferimenti). Oltre a quelli considerati per i casi medici (cfr. DTAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 e 8), vi sono altri fattori che possono contribuire all'ammissione di motivi umanitari. Tra questi vi sono la situazione specifica del Paese di destinazione, la particolare vulnerabilità della persona o delle persone da trasferire, l'interesse superiore del fanciullo, le esperienze traumatiche vissute nel Paese di origine, o successivamente - in particolare nello Stato membro dello spazio di Dublino in cui il richiedente tornerebbe - considerazioni basate sul principio dell'unità famigliare o sulla presenza in Svizzera di un parente stretto che potrebbe fornire un sostegno particolare, o la durata della procedura di accertamento della responsabilità, o la durata della presenza del richiedente in Svizzera (Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in: Breitenmoser/Gless/Lagodny, [ed.], Schengen und Dublin in der Praxis, Aktuelle Fragen, 2015, pag. 427 seg.). Quanto più un caso concreto presenta fattori gravi e/o sfavorevoli ad un trasferimento, tanto più il potere di apprezzamento conferito all'autorità si ritrova limitato dal principio di proporzionalità e tanto maggiori devono essere le possibilità di riconoscimento di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi1 (cfr. sentenze del TAF D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2.4; F-6193/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 5.4.3 con riferimenti). 7.2.4 Tuttavia, l'art. 29a OAsi1 non contiene soltanto una nozione giuridica indeterminata ("motivi umanitari"), ma conferisce alla SEM anche un reale potere di apprezzamento ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7.5 e 7.6). Ciò comporta che, se il potere di cognizione dell'autorità giudiziaria, come nel caso concreto, è ridotto alla violazione del diritto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.9), il Tribunale interviene unicamente se l'autorità ha ecceduto o abusato nell'esercizio di tale prerogativa, ovvero se l'atto impugnato comporti una valutazione indifendibile delle emergenze concrete, sia inconciliabile con le regole del diritto e dell'equità, trascuri elementi di fatto idonei a influire sulla decisione o tenga conto di circostanze irrilevanti (cfr. sentenza del TAF D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.3.2.3 con riferimenti). In altri termini, il Tribunale può e deve unicamente controllare se l'autorità ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale. Da una parte, la SEM deve aver fatto uso di tale potere, stabilendo in maniera completa i fatti e procedendo ad un esame di tutte le circostanze pertinenti. D'altra parte, la sua scelta deve essere fatta secondo criteri ammissibili, ovvero criteri oggettivi e trasparenti, altrimenti l'autorità è colpevole di arbitrio. Le sue considerazioni determinati devono inoltre essere contenute nella motivazione della sua decisione. Qualora tali condizioni siano rispettate, il Tribunale non può quindi sostituire il suo potere discrezionale con quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1). 7.2.5 Infine, la CGUE ha già avuto modo di ribadire che l'esercizio della facoltà concessa dall'art. 17 RD III non è soggetto a condizioni particolari, poiché deputato a consentire a ciascuno Stato di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare l'esame di una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei suddetti criteri. In considerazione della portata del potere discrezionale in tal modo accordato agli Stati membri, spetta quindi allo Stato membro interessato determinare le circostanze in cui intende far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale (cfr. sentenza della CGUE del 23 gennaio 2019, nella causa C-661/17 M.A. e A., punto 58 e segg.). La CGUE ha dipoi recentemente precisato che l'art. 17 RD III, in combinato disposto con l'art. 27 RD III (mezzi di impugnazione), dev'essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiararsi competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto in punto al rischio di refoulement dell'interessato (cfr. precitata sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/2021, punto 152). 7.3 7.3.1 Poste queste premesse, il Tribunale giudica che le preoccupazioni espresse dal ricorrente in relazione al suo eventuale allontanamento verso l'Afghanistan non costituiscono un sufficiente elemento sostanziale per ritenere che un suo trasferimento verso l'Austria comporterebbe una violazione degli obblighi derivanti dal diritto internazionale (art. 17 RD III) o giustificherebbe, in ragione del suo caso personale, un motivo umanitario ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 Oasi 1. Infatti, posto che non appartiene di principio alle autorità svizzere pronunciarsi sulla questione dell'allontanamento del richiedente verso il suo Paese d'origine pronunciato dall'Austria (cfr. consid. 6.5 supra), l'attuale prassi della SEM di ammettere provvisoriamente in Svizzera i cittadini afghani in ragione dell'inesigibilità del loro allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStrI) - non fondata quindi su contrarietà agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI) - non costituisce, di per sé sola, né un obbligo imposto dal diritto internazionale - a fronte del quale occorrerebbe applicare la clausola di sovranità - né un motivo umanitario ai sensi dei criteri esposti nella giurisprudenza succitata (cfr. consid. 7.2.4 supra). In altri termini, nulla può essere rimproverato alla SEM per aver deciso di non accettare l'esame nazionale della domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente nonostante la competenza dell'Austria (cfr. consid. 7.2.5 supra). In questo senso, l'autorità inferiore non è quindi incorsa in una violazione del diritto internazionale e ha giustamente escluso l'esistenza di un motivo umanitario, non essendovi peraltro la necessità d'istruire ulteriormente gli aspetti legati alla procedura d'asilo svolta in Austria nonché la situazione generale dell'insorgente in Afghanistan. A tale conclusione si giunge anche in considerazione della giurisprudenza citata nel gravame (sentenza del TAF D-3902/2022 del 12 settembre 2022), poiché quest'ultima attiene ad una fattispecie sensibilmente differente da quella presente, caratterizzata in particolare da importanti lacune istruttorie legate alle presunte carenze sistemiche del sistema d'asilo rumene nonché alle condizioni della procedura riguardante l'interessato ivi svolta, sulle quali la SEM non aveva espresso alcuna considerazione di merito. 7.3.2 Per il resto, essendo l'Austria uno Stato di diritto, nulla permette di concludere che l'insorgente non abbia potuto (o possa) far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese se ritiene che la sua domanda d'asilo non sia stata valutata in modo corretto. Agli atti non figurano infine elementi per ammettere che un trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne. 7.4 7.4.1 In merito allo stato valetudinario dell'interessato, si osserva inoltre come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Tale violazione può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; DTAF 2011/9 consid. 7.1; D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.5). 7.4.2 Dai referti medici presenti nell'incarto emerge che il ricorrente soffre di IVRS rino-faringo-tracheite con screening TBC negativo ed è affetto da un disturbo post-traumatico da stress, in terapia con i farmaci (...), unitamente a consulti psichiatrici a scadenza di due settimane (cfr. atti SEM n. 20/2, 23/2 e 28/5). Ciò posto, pur non volendo minimizzare le affezioni riscontrate, il Tribunale giudica che non sussiste uno stato di straordinaria vulnerabilità medica del ricorrente e neppure il rischio di una loro traumatizzazione in caso di trasferimento in Austria. Infatti, gli stati di salute testé descritti non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere eventualmente trattati in Austria, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato austriaco dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate sia ai trattamenti di base sia alle cure per affezioni psichiche (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2659/2024 del 6 maggio 2024 pag. 7; D-5734/2023 del 27 ottobre 2023 pag. 9; D-4845/2023 del 14 settembre 2023 pag. 8). In questo senso, lo stretto controllo dello stato di salute psichica dell'interessato, nonché il proseguimento dei consulti psichiatrici, sarà garantito anche in Austria (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Ad ogni buon conto, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità austriache in merito alle specifiche circostanze mediche e personali dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III). 7.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano quindi motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), non sussistendo valide ragioni per applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, l'Austria si conferma competente per la ripresa in carico dell'interessato nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III. 8. In esito, l'autorità inferiore non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti (art. 106 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 10. Inoltre, posto che le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18 giugno 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale. 12. Il presente giudizio non può essere impugnato con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitivo. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: