Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5734/2023 Sentenza del 27 ottobre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Tindara Santoro, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 11 ottobre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2023, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» dell'(...) maggio 2023, da cui si evince che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Austria il (...) settembre 2022 ed il (...) marzo 2023, il verbale della prima audizione RMNA del (...) giugno 2023, durante la quale è stato concesso il diritto di essere sentito circa la competenza austriaca (cfr. atto SEM n. [{...}]-14/9), la richiesta di ripresa in carico del (...) luglio 2023 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità austriache (cfr. atto SEM n. 18/5), la risposta negativa da parte delle autorità austriache alla richiesta di ripresa in carico del (...) luglio 2023 (cfr. atto SEM n. 27/2), la richiesta di riesame presentata dall'autorità inferiore alle autorità austriache del (...) luglio 2023, con cui è stata trasmessa la perizia circa la determinazione dell'età del richiedente oltre che copia della sua taskara (cfr. atto SEM n. 28/2), l'accettazione esplicita della ripresa in carico da parte dell'autorità austriaca del (...) agosto 2023 (cfr. atto SEM n. 37/2), la concessione del diritto di essere sentito da parte della SEM dell'(...) agosto 2023 circa la modifica della data di nascita dell'interessato e la relativa risposta del (...) agosto 2023 (cfr. atti SEM n. 38/3 e 40/5), la decisione della SEM dell'(...) ottobre 2023, notificata il giorno seguente(cfr. atto SEM n. 48/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell'interessato verso l'Austria, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito:il Tribunale) del (...) ottobre 2023 (data d'entrata: [...] ottobre 2023), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che occorre, nel merito, chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che in tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, come in casu, si necessita dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III), che per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo; che in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti), che i metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati), che nella presente fattispecie, l'insorgente è stato sottoposto ad una perizia di stima dell'età; che dall'esame odontostomatologico, basato unicamente sul dente del giudizio 48, è risultata un'età media di 20.5 anni con una probabilità del 90.1% che l'interessato abbia superato la minore età, mentre dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23.6 anni (cfr. atto SEM 26/12), che quand'anche l'esame odontostomatologico non riporti l'età minima, anche considerando che questa sia inferiore a 18 anni, ne risulta chiaramente che tale intervallo (età minima inferiore a 18 anni ed età media di 20.5) si sovrappone con l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19 anni - 23.6 anni); che di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un alto indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), che dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate, per il che, non può essere dato seguito alla censura ricorsuale secondo cui le risultanze della perizia non sarebbero sufficientemente precise, che in seguito, è altresì vero che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età, limitandosi a produrre una copia di una taskara; che neppure la copia dell'asserita tessera sanitaria tedesca prodotta dal ricorrente indica una data di nascita, che del resto, anche le affermazioni in merito alla sua biografia non si distinguono per consistenza e coerenza; che egli si è contraddetto più volte, segnatamente circa l'età che egli avrebbe avuto al rilascio della taskara, come pure l'età che avrebbero avuto i suoi fratelli; che egli inoltre non ha saputo indicare in quale anno sarebbe espatriato dall'Afghanistan, che pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale come l'autorità inferiore, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera; che pertanto, egli deve assumersene le conseguenze ed essere considerato maggiorenne, che chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se la SEM non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo l'Austria competente per l'esame della domanda, che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), che nella presente disamina, il riscontro della banca dati «EURODAC» ha rivelato che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Austria il (...) settembre 2022 e il (...) marzo 2023, che sulla scorta delle predette circostanze, il (...) luglio 2023, la SEM ha quindi chiesto alle autorità austriache la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III; che mediante l'accettazione, in seconda battuta, del 7 agosto 2023, l'Austria ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dello stesso, che il ricorrente, nel proprio ricorso, si oppone al proprio trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che la SEM non avrebbe trasmesso alle autorità austriache tutte le informazioni in proprio possesso al fine di determinare lo stato competente per la trattazione della sua domanda d'asilo e ciò sulla scorta della sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023, in quanto la SEM non avrebbe indicato all'omologa austriaca che il ricorrente avrebbe sostenuto di essersi trattenuto su suolo tedesco, di avervi depositato una domanda d'asilo e di essere stato riconosciuto quale minorenne, che il Tribunale non ritiene che la SEM dovesse fornire tali informazioni alle autorità austriache, in quanto dall'estratto della banca dati «EURODAC» non risulta alcuna domanda d'asilo in Germania; che anche la tessera sanitaria tedesca risulta essere stata prodotta solo in copia e i dati sul retro, tra cui la data di nascita, non sono compilati; che pertanto la stessa non può essere considerata come un mezzo di prova a sostegno dell'asserito deposito di una domanda d'asilo in Germania, altresì considerato, ammesso e non concesso che si tratti di un originale, visto l'utilizzo di diverse identità da parte del ricorrente, che la stessa appartenga effettivamente a quest'ultimo; che inoltre le autorità austriache erano a conoscenza che il ricorrente si sia trattenuto su suolo tedesco per più tempo e nonostante ciò ha accettato di riprendere in carico l'interessato, al fine di trattare la sua domanda d'asilo e non di determinare ulteriormente lo stato competente, che, di conseguenza, la competenza dell'Austria è di principio data, che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che l'Austria è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: Direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: Direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che, nel caso in esame, è risaputo che in Austria non sussistono carenze sistemiche nella procedura d'asilo implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità; che la SEM, nell'applicazione di quest'ultima norma, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto l'Austria, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), che, nel caso di specie, il ricorrente non ha eccepito che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione internazionale, che, in merito al suo stato di salute, egli è stato visitato e curato a più riprese per problematiche dentarie; che è stato curato per un trauma al braccio destro a seguito di una rissa; che è stato visitato da un medico al fine di valutare il proprio stato cognitivo, da cui sono emersi problemi di sonno, pensieri non coerenti con la realtà ed episodi di autolesionismo, trattati con Redormin, Relaxane e Circadin, oltre che problemi alle corde vocali; che durante una visita specialistica di otorinolaringoiatria è emersa una disfonia da lunga data e sensazione di corpo estraneo in gola, in tal senso è stata consigliata una terapia con mucolitico e inibitore di pompa protonica; che a seguito di difficoltà respiratorie e disfonia è stato nuovamente visitato e sono stati prescritti Nasonex e Flumicil; che, in virtù del principio inquisitorio, l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 per ulteriori riferimenti completi); che occorre pertanto esaminare se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffrono gli insorgenti sia stato o meno esaustivo; che, a tal proposito, il Tribunale osserva che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria del ricorrente, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure ad egli prescritte; che, come rilevabile dalla decisione avversata, l'autorità inferiore, al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile sui punti in questione per statuire con piena cognizione di causa, di cui ha tenuto debitamente e correttamente conto nella parte dedicata alla situazione medica; che, in particolare, nonostante sia prevista una visita di controllo specialistico di otorinolaringoiatria, è possibile considerare, tramite una valutazione anticipata delle prove, che tali esami non saranno in grado di mutare la suddetta conclusione; che per quanto concerne le problematiche psichiatriche, non risultano ulteriori certificati medici agli atti e nemmeno il ricorrente stesso, nel proprio allegato ricorsuale, ha indicato che siano previste visite in tal senso, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che i dettagli in merito al medesimo sono, inoltre, stati indicati nel formulario relativo alle modalità di trasferimento in Austria, destinato all'attenzione delle competenti autorità di tale Paese (cfr. atto SEM n. 46/1), che, ad ogni modo, le suesposte problematiche mediche non possono essere considerate di un'importanza tale da lasciar presupporre, ai sensi della summenzionata giurisprudenza, nel caso di un trasferimento in Austria del ricorrente, che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza del Tribunale D-4407/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 13.3), che, d'altronde, l'Austria dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della Direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. sentenza del Tribunale D-4407/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 13.3), che, visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso l'Austria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti della CEDU, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III, che, infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che, di conseguenza, l'Austria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico, che è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che la SEM non ha dunque violato il diritto federale e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, altresì, la decisione dell'autorità inferiore non risulta essere inadeguata (art. 49 PA); che, per questi motivi, il ricorso va respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); la pronuncia è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: