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D-4407/2022

D-4407/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-19 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 10.1 Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo l'Austria competente per l'analisi della domanda (cfr. supra consid. 7.2).

E. 10.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 10.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 10.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 10.5 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, la successiva richiesta di riesame della richiesta, nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità austriache in applicazione della stessa disposizione, la competenza dell'Austria per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data.

E. 11.1 Passando ora all'analisi della procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Austria, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III).

E. 11.2 Peraltro, l'Austria è legata alla CartaUE e firmataria, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 11.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 11.4 Ciò non è palesemente il caso per quanto concerne il Paese in parola (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale E-4027/2022 del 21 settembre 2022, pag. 6). Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 12.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 12.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Nell'applicazione di tale disposizione normativa, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 13.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.

E. 13.2.1 Essendo decisivo visto la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo.

E. 13.2.2 Alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 per ulteriori riferimenti completi).

E. 13.2.3 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.).

E. 13.3.1 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento. Invero, il ricorrente il 16 agosto 2022 è stato visitato da un medico il quale ha riscontrato un (...) per il quale ha consigliato una presa a carico psicoterapeutica. Per quanto riguarda l'assenza di informazioni in merito allo stato di salute psichico dell'insorgente, rispettivamente una mancata presa in carico psicologica, tali mancanze non possono essere imputate alla SEM. Innanzitutto si rileva come nel corso dell'audizione per minori non accompagnati del 9 agosto 2022, egli abbia dichiarato di essere sano. In tale occasione la SEM gli ha inoltre rammentato che sarebbe sua responsabilità far valere qualsiasi problematica medica che potrebbe rivelarsi determinante per la sua procedura d'asilo. In secondo luogo, nonostante il ricorrente nel corso della visita medica del 16 agosto 2022 abbia dichiarato di avere problemi psicologici, non vi sono indizi per ritenere che egli si sia rivolto all'infermeria del Centro e che la stessa gli abbia negato un consulto psicologico rispettivamente una visita medica.

E. 13.3.2 Alla luce di quanto sopra, quand'anche non vi siano ancora una diagnosi per gli eventuali problemi psicologici, non vi sono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Austria. Invero, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti. Altresì, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).

E. 13.3.3 Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità austriache dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III).

E. 13.4 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Austria.

E. 13.5 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 13.6 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).

E. 13.7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Austria è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III.

E. 14 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 15 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria, confermata.

E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

E. 17 Per i medesimi motivi, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 18 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 19 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 3 ottobre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 20 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4407/2022 Sentenza del 19 ottobre 2022 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Susanne Genner, Yanick Felley, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Sara Castronovo, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, di nazionalità afghana, insieme al fratello B._______ (oggetto di una procedura separata [D-4403/2022]), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 4 giugno 2022, pretendendosi minorenne. Alle autorità elvetiche egli ha trasmesso il suo documento quale richiedente l'asilo in Austria, riportante la data di nascita (...). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in data 8 giugno 2022, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC", il richiedente l'asilo aveva già depositato una domanda d'asilo in Austria il 27 maggio 2022 ed in Grecia il 30 marzo 2022. C. Il 10 giugno 2022 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. D. Il 3 agosto 2022 la SEM ha inoltrato alle competenti autorità austriache una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). E. Il 9 agosto 2022 il richiedente l'asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato l'interessato della possibile competenza dell'Austria o della Grecia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al Regolamento Dublino III e gli ha concesso il diritto di essere sentito in merito ed ha prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). In tale occasione egli ha trasmesso la copia della sua tazkira e del suo certificato vaccinale. F. In data 10 agosto 2022 le competenti autorità austriache hanno respinto la richiesta di ripresa in carico in quanto l'interessato al momento del deposito della domanda d'asilo in Austria si sarebbe presentato quale minore non accompagnato. G. Il 16 agosto 2022 l'interessato è stato sottoposto ad una visita medica. H. In seguito alla pretesa minore età del richiedente, la SEM ha incaricato il (...) dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente l'asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità di prima istanza il 22 agosto 2022 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari) svolti il 16 agosto 2022, hanno stabilito che l'età probabile di A._______ sarebbe situata tra 20 e 24 anni, mentre l'età minima sarebbe di 19.0 anni. Di conseguenza non sarebbe possibile che egli sarebbe minorenne e potrebbe essere esclusa la data di nascita da lui dichiarata. I. Il 24 agosto 2022 la SEM ha presentato alle autorità austriache competenti una domanda di riesame della richiesta di ripresa in carico con allegata la perizia medica del 22 agosto 2022. J. In data 25 agosto 2022 le autorità austriache hanno accettato la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. K. L'8 settembre 2022 la SEM ha informato il richiedente delle risultanze della perizia medica concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). L. La rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito al diritto di essere sentito il 12 settembre 2022. M. Con decisione del 23 settembre 2022, notificata il 26 settembre 2022, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso l'Austria. N. Il 30 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 ottobre 2022) il richiedente è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, anzitutto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in via principale, l'annullamento della decisione avversata e la considerazione del ricorrente quale minorenne non accompagnato ed il riconoscimento della sua data di nascita in conformità alle sue allegazioni; la restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine per il completamento dell'istruttoria; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate tasse e spese. O. Con misure supercautelari del 3 ottobre 2022 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, eccetto per il punto seguente. 2.3 Qualora la conclusione ricorsuale di riconoscimento della data di nascita in conformità alle allegazioni dell'insorgente, sia intesa come rettifica (o modifica) della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC (cfr. pag. 9 ricorso), la stessa è irricevibile in quanto esula dall'oggetto della presente impugnativa. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento al punto posto in questione. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg., pag. 134 segg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 5. 5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avesse reso verosimile la sua asserita minore età. Innanzitutto egli avrebbe reso delle dichiarazioni vaghe in relazione al suo contesto personale, all'età dichiarata nonché a riferimenti temporali basilari. In seguito, i documenti presentati, ovvero le fotocopie della tazkira e della carta vaccinale, non corrisponderebbero ad un documento d'identità suscettibile di comprovare l'identità. In aggiunta, i risultati della perizia medico-legale per la determinazione dell'età avrebbero stabilito che la sua età minima sarebbe di 19.0 anni mentre l'età media sarebbe compresa tra i 20 e i 24 anni. Di conseguenza, non sarebbe possibile che egli avrebbe meno di 18 anni e che quindi, la data di nascita dichiarata, ossia l'(...), potrebbe essere esclusa. Questi elementi, considerati nella loro globalità, non solo non permetterebbero di rendere verosimile la minore età, ma farebbero sorgere forti dubbi quanto alla data di nascita allegata poiché non permetterebbero di ottemperare all'obbligo di fornire delle prove della minore età allegata o perlomeno di produrre un racconto verosimile. Di conseguenza, la SEM ha modificato la data di nascita in SIMIC ed ha considerato l'interessato maggiorenne per il seguito della procedura. Successivamente, l'autorità inferiore ha constatato la competenza dell'Austria per il trattamento della domanda d'asilo dell'interessato e l'assenza di fondati motivi di ritenere l'esistenza di carenze sistemiche in tale Paese. Altresì non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene anzitutto che vi sia stata una violazione del suo diritto di essere sentito poiché la SEM avrebbe trasmesso informazioni incomplete ed avrebbe così viziato la formazione del consenso delle autorità austriache. Invero, la richiesta di ripresa in carico sarebbe stata inoltrata ancor prima di sentire il ricorrente, mentre la richiesta di riesame senza che l'interessato avesse avuto modo di esprimersi preliminarmente ed essere confrontato sulle contraddizioni e la vaghezza delle allegazioni in merito alla minore età. Altresì, la SEM nella richiesta avrebbe indicato che nessun documento d'identità sarebbe stato consegnato, quando invece egli avrebbe fornito la copia della sua tazkira. In seguito, l'autorità inferiore avrebbe operato un accertamento dell'età del ricorrente inesatto ed incompleto, valutando in modo errato le allegazioni rese nel corso dell'audizione per minori non accompagnati e in sede di diritto di essere sentito sul cambiamento dell'età. In particolare, non sarebbe stata presa in considerazione la situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente dovuta alla sua giovane età, al suo vissuto traumatico e al suo delicato stato psichico. Per quanto riguarda la perizia medico-legale volta a stabilire l'età, l'insorgente osserva innanzitutto che la SEM si sarebbe limitata a consultare le conclusioni della perizia. In seguito, egli sottolinea che nella valutazione odontostomatologica, i dati riguardanti i tempi di calcificazione specifici della popolazione afghana sarebbero limitati. Per quanto riguarda la valutazione sterno-clavicolare, si dovrebbe considerare che errori nella stima derivanti da fattori individuali o etnico-grafici potrebbero incidere sui risultati, semmai nel senso di una sovrastima dell'età e non in senso contrario. L'insorgente rileva poi che l'autorità inferiore avrebbe attribuito la medesima data di nascita anche al fratello, il quale non sarebbe tuttavia suo gemello. La data di nascita registrata in SIMIC andrebbe dunque rettificata ed il ricorrente considerato minorenne. Infine, l'insorgente ritiene che l'autorità inferiore non avrebbe accertato in maniera sufficiente il suo stato di salute. Egli avrebbe espresso sin da subito la necessità di vedere uno psicologo, tuttavia non sarebbe stata avviata alcuna presa in carico psicologica. 6. 6.1 Innanzitutto, per ciò che è della richiesta effettuata dalla SEM alle autorità austriache il 3 agosto 2022, ancor prima di aver sentito il ricorrente in un'audizione (la prima è stata effettuata il 9 agosto 2022), vi è modo di rilevare quanto segue. Il termine di due mesi per presentare una richiesta di ripresa in carico veniva a scadere l'8 agosto 2022 (art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III). Di conseguenza, non si poteva pretendere che l'autorità inferiore non salvaguardasse il termine per presentare la domanda di ripresa in carico e diventasse dunque automaticamente competente per l'esame della domanda d'asilo, in attesa di sentire il ricorrente. Lo stesso vale per quanto riguarda la richiesta di riesame presentata il 24 agosto 2022 prima che venisse concesso il diritto di essere sentito in merito al cambiamento di età del ricorrente. Invero, il termine di tre settimane (dalla risposta negativa dell'Austria del 10 agosto 2022) per presentare una tale richiesta (cfr. art. 5 par. 2 del Regolamento [CE] n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento [CE] n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [Regolamento Dublino II]; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 dell'8 febbraio 2014]) veniva a scadenza il 1° settembre 2022. Anche in questo caso dunque, non si poteva pretendere che la SEM attendesse il diritto di essere sentito e non salvaguardasse il termine. Invero, la SEM avrebbe sempre potuto (e dovuto), in un secondo tempo, entrare nel merito della domanda d'asilo se una volta ricevute le considerazioni in merito al diritto di essere sentito, avesse ritenuto minorenne il richiedente. Di conseguenza, su questo punto non sono riscontrabili irregolarità. 6.2 Per quanto riguarda la presunta incompletezza delle informazioni alle autorità austriache, tale censura va decisamente respinta. Invero, la SEM ha a giusto titolo indicato alle autorità austriache che il ricorrente non aveva depositato alcun documento d'identità originale, la copia della tazkira non può infatti essere considerata un documento atto a comprovare l'identità (cfr. infra consid. 9.3). 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 7.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 8. 8.1 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 8.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 8.3 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 9. 9.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultata un'età media di 20.5 anni con una probabilità del 90.1%, rispettivamente del 96.3% (a seconda degli studi di riferimento utilizzati) che l'interessato abbia superato la minore età, mentre dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni ed un'età media di 23.6 anni (cfr. atto SEM [...]-25/11). Quand'anche l'esame odontostomatologico non riporti l'età minima, anche considerando che questa sia inferiore a 18 anni, ne risulta chiaramente che tale intervallo (età minima inferiore a 18 anni ed età media di 20.5) si sovrappone con l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19 anni - 23.6 anni). Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un alto indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). 9.2 Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è, infatti, contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Per il che, non può essere dato seguito alla censura ricorsuale secondo cui le risultanze della perizia non sarebbero sufficientemente accurate e precise. 9.3 È altresì vero che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Invero, egli ha fornito soltanto la copia della sua tazkira, la quale ha un valore probatorio ridotto. Anche in presenza di un esemplare autentico, infatti, le indicazioni temporali relative alla data di nascita contenute possono non rispecchiare l'età effettiva (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita risultano a tratti contraddittorie. Il ricorrente ha fornito tre date di nascita in due calendari diversi. Sul foglio dei dati personali egli ha trascritto la data (...). In sede d'audizione sulla minore età ha tuttavia riferito di essere nato il (...) ([...] nel calendario gregoriano) e di avere (...) anni, ciò che corrisponderebbe alla prima data di nascita fornita. Egli ha poi riferito di conoscere la sua data di nascita dal suo certificato di vaccinazione, il quale tuttavia riporta la data del (...) ([...]). Interrogato sulla divergenza, egli ha riferito di aver letto male e di aver interpretato la separazione tra giorno e mese quale numero (...). Questa risposta appare tuttavia quantomeno sorprendente e poco convincente dal momento che egli ha in un primo tempo fornito la stessa data non appena arrivato in Svizzera (grazie ad un'applicazione per la conversione nel calendario gregoriano). Anche in Austria avrebbe altresì fornito quest'ultima data convertita ([...]), la sua carta austriaca ha tuttavia riportato il (...). Non vi sono tuttavia informazioni quanto ad una perizia o analisi effettuata dalle autorità austriache in merito alla pretesa minore età. Infine, a ciò si aggiunge il fatto che nel caso in disamina si è di fronte ad una persona scolarizzata e non con un grado di alfabetizzazione ridotto, per il che ci si poteva attendere delle affermazioni più coerenti in merito alla propria data di nascita. 9.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 8.1.1) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene. 10. 10.1 Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo l'Austria competente per l'analisi della domanda (cfr. supra consid. 7.2). 10.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 10.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 10.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 10.5 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, la successiva richiesta di riesame della richiesta, nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità austriache in applicazione della stessa disposizione, la competenza dell'Austria per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. 11. 11.1 Passando ora all'analisi della procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Austria, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). 11.2 Peraltro, l'Austria è legata alla CartaUE e firmataria, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 11.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 11.4 Ciò non è palesemente il caso per quanto concerne il Paese in parola (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale E-4027/2022 del 21 settembre 2022, pag. 6). Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 12. 12.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 12.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Nell'applicazione di tale disposizione normativa, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 13. 13.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. 13.2 13.2.1 Essendo decisivo visto la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo. 13.2.2 Alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 per ulteriori riferimenti completi). 13.2.3 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). 13.3 13.3.1 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento. Invero, il ricorrente il 16 agosto 2022 è stato visitato da un medico il quale ha riscontrato un (...) per il quale ha consigliato una presa a carico psicoterapeutica. Per quanto riguarda l'assenza di informazioni in merito allo stato di salute psichico dell'insorgente, rispettivamente una mancata presa in carico psicologica, tali mancanze non possono essere imputate alla SEM. Innanzitutto si rileva come nel corso dell'audizione per minori non accompagnati del 9 agosto 2022, egli abbia dichiarato di essere sano. In tale occasione la SEM gli ha inoltre rammentato che sarebbe sua responsabilità far valere qualsiasi problematica medica che potrebbe rivelarsi determinante per la sua procedura d'asilo. In secondo luogo, nonostante il ricorrente nel corso della visita medica del 16 agosto 2022 abbia dichiarato di avere problemi psicologici, non vi sono indizi per ritenere che egli si sia rivolto all'infermeria del Centro e che la stessa gli abbia negato un consulto psicologico rispettivamente una visita medica. 13.3.2 Alla luce di quanto sopra, quand'anche non vi siano ancora una diagnosi per gli eventuali problemi psicologici, non vi sono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Austria. Invero, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti. Altresì, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). 13.3.3 Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità austriache dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III). 13.4 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Austria. 13.5 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 13.6 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità). 13.7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Austria è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III.

14. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

15. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria, confermata.

16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

17. Per i medesimi motivi, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

19. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 3 ottobre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

20. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: