Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4845/2023 Sentenza del 14 settembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Aileen Truttmann; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), sua moglie B._______, nata il (...), e le figlie C._______, nata il (...) e D._______, nata il (...), Turchia, CFA Chiasso, Via Motta 9, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 31 agosto 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati, cittadini turchi, hanno presentato in Svizzera, il giorno del loro arrivo, avvenuto l'8 giugno 2023 (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM n. (...)-1/1, 2/2, 3/2, 4/2 e 5/2), il formulario Europa della medesima data dal quale risulta che gli interessati hanno dichiarato di essere partiti dal proprio Paese d'origine il 2 giugno 2023 e di aver raggiunto l'Europa, in particolare la Serbia, lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 6/2), i riscontri della banca dati Eurodac del 12 giugno 2023 dai quali si evince che i genitori hanno depositato una domanda d'asilo in Austria il 5 giugno 2023 (cfr. atto SEM n. 17/1, 18/1), i verbali del colloquio Dublino del 30 giugno 2023 (cfr. atti SEM n. 33/4, 38/3), le domande di ripresa in carico del 30 giugno 2023 della SEM fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III; cfr. atti SEM n. 35/5, 39/5), inoltrate alle competenti autorità austriache (cfr. atti SEM n. 36/1, 37/1, 40/1 e 41/1), le risposte del 3 luglio 2023 con le quali le competenti autorità austriache hanno espressamente accettato tali domande, fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto SEM n. 42/2, 43/2), la decisione della SEM del 31 agosto 2023 (cfr. atto SEM n. 64/16), notificata agli interessati il 4 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 32/1), mediante la quale essa non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo ritenendo che potessero partire alla volta di uno Stato terzo, ovvero l'Austria, cui competerebbe, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, e ha pronunciato il loro allontanamento (recte: trasferimento) verso tale Paese, il ricorso dell'11 settembre 2023, depositato il medesimo giorno (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 12 settembre 2023), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con il quale gli interessati hanno concluso all'annullamento della precitata decisione e al trattamento della loro domanda d'asilo nella procedura nazionale; essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, le misure supercautelari del 13 settembre 2023 con cui il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento degli interessati, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che occorre, nel merito, chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), che nella presente disamina, il riscontro della banca dati Eurodac ha rivelato che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo in Austria il 5 giugno 2023, che sulla scorta delle predette circostanze, il 30 giugno 2023, la SEM ha quindi chiesto alle autorità austriache, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico degli insorgenti sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III; che mediante l'accettazione del 3 luglio 2023, l'Austria, nel rispetto del termine di due settimane previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico degli stessi fondandosi su tale norma, che, di conseguenza, la competenza dell'Austria è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dai medesimi nel loro gravame, che i ricorrenti, in primo luogo, nel loro ricorso, si oppongono al loro trasferimento verso suddetto Paese sostenendo implicitamente che il sistema di accoglienza austriaco presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III; che, in proposito, essi sostengono di essere stati "catturati" dalla polizia austriaca mentre stavano attraversando il confine e che siano stati trattenuti, per diverse ore, sotto la pioggia prima di essere portati in un centro di accoglienza; che, durante tale periodo, non gli sarebbe stato messo a disposizione del cibo; che durante il loro soggiorno presso il centro di accoglienza, i soldati avrebbero, inoltre, adottato un comportamento inadeguato, svegliando le figlie, minorenni, con dei colpi di manganello contro i loro letti; che il luogo in cui soggiornavano era "molto sporco" e gremito; che le autorità austriache li avrebbero costretti a registrare le loro impronte digitali per motivi di sicurezza nonostante essi non volessero depositare una domanda d'asilo in Austria; che in tale luogo avrebbero confiscato loro i cellulari per evitare che facessero delle riprese video delle condizioni ivi presenti; che, infine, non avrebbero beneficiato di alcun trattamento medico nonostante presentavano segni evidenti del difficile viaggio di espatrio (cfr. atti SEM n. 33/4, 34/1, 38/3), che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che l'Austria è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: Direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: Direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che, nel caso in esame, è risaputo che in Austria non sussistono carenze sistemiche nella procedura d'asilo implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; che, inoltre, essi non hanno reso verosimile di aver subito dei trattamenti tali da permettere di sovvertire la summenzionata presunzione; che, ad ogni modo, spetta a loro sfruttare i mezzi giuridici disponibili in tale Paese sia per invocare il loro preteso diritto all'asilo, sia per adire le vie legali in caso di abuso di potere da parte della polizia o di altre autorità, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che, in secondo luogo, i ricorrenti sostengono che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la loro situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1, che, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità; che la SEM, nell'applicazione di quest'ultima norma, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto l'Austria, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), che, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno reso verosimile, né eccepito, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico e a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione internazionale in violazione della Direttiva procedura, che, in merito al loro stato di salute, per quanto concerne la figlia minore, le è stata diagnosticata un'iperemia faringea tonsillare (cfr. atti SEM n. 20/4, 29/3, 52/3) con una successiva netta riduzione del murmure vescicolare con sibili sia inspiratori che espiratori (cfr. atto SEM n. 50/3), trattata in un primo momento con amoxicillina (cfr. atto SEM n. 52/3) poi sospesa (cfr. atto SEM n. 57/2); che per quanto riguarda invece la seconda figlia, le è stata diagnosticata una cavità orale con dentizione completamente cariata (cfr. atto SEM n. 21/3) e tosse, trattata con solmucalm (cfr. atto SEM n. 30/3), seguita da una lieve iperemia faringea (cfr. atti SEM n. 49/3, 51/2, 58/2) e da tosse persistente, senza febbre (cfr. atti SEM n. 61/2, 62/2); che i medici ventilavano la possibilità di sottoporla ad una valutazione psicologica per le sue crisi di rabbia e i disturbi del sonno (cfr. atto SEM n. 30/3); che alla madre è stato invece diagnosticato un diabete di tipo 2 (cfr. atti SEM n. 28/1, 46/2), una sindrome depressiva e un disturbo d'ansia (cfr. atto SEM n. 46/2) trattati con trittico (50mg) e escitalopram (10mg); che, infine, al padre sono stati diagnosticati dei dolori al tendine d'Achille del piede sinistro, presenti già da tempo (cfr. atti SEM n. 44/3, 45/2, 53/2), e, successivamente, una sindrome depressiva-ansiosa e un'epicondilite radiale sinistra (cfr. atti SEM n. 53/2, 56/2), che, in virtù del principio inquisitorio, l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 per ulteriori riferimenti completi); che occorre pertanto esaminare se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffrono gli insorgenti sia stato o meno esaustivo; che, a tal proposito, il Tribunale osserva che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti, dalla quale sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure ad ella prescritte; che, come rilevabile dalla decisione avversata, l'autorità inferiore, al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile sui punti in questione per statuire con piena cognizione di causa, di cui ha tenuto debitamente e correttamente conto nella parte dedicata alla situazione medica; che, in particolare, nonostante sia la madre che una delle figlie minorenni abbiano in programma una visita psichiatrica nei prossimi mesi (cfr. atto SEM n. 55/2), è possibile considerare, tramite una valutazione anticipata delle prove, che tali esami non saranno in grado di mutare la suddetta conclusione, che lo stato di salute degli insorgenti risultava dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che i dettagli in merito al medesimo sono, inoltre, stati indicati nel formulario relativo alle modalità di trasferimento in Austria, destinato all'attenzione delle competenti autorità di tale Paese (cfr. atto SEM n. 63/1), che, ad ogni modo, le suesposte problematiche mediche, nonostante la loro gravità, non possono essere considerate di un'importanza tale da lasciar presupporre, ai sensi della summenzionata giurisprudenza, nel caso di un trasferimento in Austria dei ricorrenti, che la loro morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza del Tribunale D-4407/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 13.3), che, d'altronde, l'Austria dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della Direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente, ovvero quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. sentenza del Tribunale D-4407/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 13.3), che nonostante l'autorità inferiore non abbia considerato, nella propria decisione, l'interesse superiore delle figlie minorenni ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 107), lo scrivente Tribunale, al fine di sanare tale manchevolezza (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d), ritiene che siccome le due figlie verranno trasferite in Austria assieme ai genitori, questi ultimi potranno occuparsi di loro, fornendo loro il necessario sostegno educativo ed affettivo; che, in ragione del tempo di permanenza in Svizzera, pari a pochi mesi, la loro situazione non può essere considerata stabile e di particolare integrazione; che, peraltro, anche il loro stato di salute non risulta ostativo al loro trasferimento (cfr. supra); che, infine, l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i propri figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.), che, alla luce di quanto precede, il trasferimento delle figlie minorenni in Austria non risulta essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 CDF, che, visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento degli interessati verso l'Austria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti della CEDU; che, in siffatte evenienze, neppure andavano richieste all'Austria delle garanzie individuali e concrete (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-1173/2023 dell'8 marzo 2023), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III, che, infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che, di conseguenza, l'Austria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderli in carico, che è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che la SEM non ha dunque violato il diritto federale e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, altresì, la decisione dell'autorità inferiore non risulta essere inadeguata (art. 49 PA); che, per questi motivi, il ricorso va respinto, che le misure supercautelari statuite dal Tribunale il 13 settembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); la pronuncia è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: