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D-569/2024

D-569/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-31 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-569/2024 Sentenza del 31 gennaio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Iraq, e D._______, nato il (...), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (...), ricorrenti contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 23 gennaio 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati, padre iracheno e figlio minorenne britannico, hanno presentato in Svizzera il 14 dicembre 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/1, 2/2, 3/2), il formulario Europa della medesima data dal quale risulta che gli interessati hanno dichiarato di essere partiti dall'Iraq l'11 dicembre 2023 e di aver raggiunto l'Europa, in particolare l'Italia, durante il medesimo mese (cfr. atto SEM n. 4/1), i riscontri del sistema centrale europeo d'informazione sui visti (CS-VIS) del 19 dicembre 2023 dai quali si evince che al padre è stato rilasciato, il 12 novembre 2019, dalle autorità irachene, un visto Schengen di tipo (...) per un ingresso singolo dall'Italia e valido dal (...) al (...) (cfr. atto SEM n. 12/2), i riscontri della banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) dai quali si evince che gli interessati hanno depositato una precedente domanda d'asilo in Germania il 6 dicembre 2019, nei Paesi Bassi il 17 luglio 2020, in Belgio il 7 febbraio 2022 e il 13 marzo 2023, in Francia il 12 aprile 2023 e, nuovamente, in Belgio il 14 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 12/2), i verbali del colloquio Dublino del 5 gennaio 2024 (cfr. atti SEM n. 20/5 e 21/3), la domanda di ripresa in carico (riammissione) del 5 gennaio 2024 della SEM fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III), inoltrata alla competente autorità belga (cfr. atti SEM n. 22/7, 23/1 e 24/2), la risposta del 12 gennaio 2024 con cui le autorità belga hanno espressamente accettato tale richiesta (cfr. atto SEM n. 30/1), la decisione della SEM del 23 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 34/14), notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 35/1), mediante la quale essa non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo ritenendo che potessero partire alla volta di uno Stato terzo, ovvero il Belgio, cui competerebbe, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, e ha pronunciato il loro allontanamento (recte: trasferimento) verso tale Paese, il ricorso del 26 gennaio 2024, depositato il medesimo giorno (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 29 gennaio 2023), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con il quale gli interessati hanno concluso, preliminarmente, alla concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, all'annullamento della precitata decisione con il trattamento della loro domanda d'asilo in procedura nazionale; essi hanno infine presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, gli ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che il ricorso in parola risulta essere manifestamente infondato, la decisione è dunque pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, ad uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che, nel merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che nella procedura Dublino di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è stata respinta e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III), che nella presente disamina, il riscontro della banca dati Eurodac ha rivelato che i ricorrenti hanno depositato delle precedenti domande d'asilo in Belgio il 7 febbraio 2022, il 13 marzo 2023 e il 14 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 12/2), che sulla scorta delle predette circostanze, il 5 gennaio 2024, la SEM ha quindi chiesto all'autorità belga, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico degli insorgenti sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III; che mediante l'accettazione del 12 gennaio 2024, il Belgio, nel rispetto del termine di due settimane previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico degli stessi fondandosi su tale norma, che, di conseguenza, la competenza del Belgio è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dai medesimi nel loro gravame, che i ricorrenti, nel loro ricorso, si oppongono al loro trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la loro situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1, che, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità; che la SEM, nell'applicazione di quest'ultima norma, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto il Belgio, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), che, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno reso verosimile che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico e a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione internazionale in violazione della Direttiva procedura, che, per quanto concerne lo stato di salute del padre, è stata a lui diagnosticata una frattura al naso (cfr. atti SEM n. 17/2, 29/1 e 38/3), un dolore all'arcata superiore destra a livello dei molari (cfr. atti SEM n. 19/3, 27/3) e inferiore (cfr. atti SEM n. 37/3, 31/1), che lo stato di salute degli insorgenti risultava dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che le problematiche di una relativa importanza sono state indicate nel formulario relativo alle modalità di trasferimento in Belgio, destinato all'attenzione delle competenti autorità di tale Paese (cfr. atto SEM n. 33/2), che, ad ogni modo, esse non possono essere considerate di un'importanza tale da lasciar presupporre, ai sensi della summenzionata giurisprudenza, nel caso di un trasferimento in Belgio dei ricorrenti, che la loro morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza del Tribunale D-4407/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 13.3), che nonostante l'autorità inferiore non abbia considerato, nella propria decisione, l'interesse superiore del figlio minorenne ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 107), lo scrivente Tribunale, al fine di sanare tale manchevolezza - la quale non è neppure stata sollevata dai ricorrenti - ritiene che siccome egli verrà trasferito in Belgio assieme al padre, quest'ultimo potrà occuparsi di lui, fornendogli il necessario sostegno educativo ed affettivo; che, in ragione del tempo di permanenza in Svizzera, pari a pochi mesi, la loro situazione non può essere considerata stabile e di particolare integrazione; che, peraltro, anche il loro stato di salute non risulta ostativo al loro trasferimento (cfr. supra); che, infine, l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i propri figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5), che, alla luce di quanto precede, il trasferimento del figlio minorenne in Belgio non risulta essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 CDF, che, visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento degli interessati verso il Belgio, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti della CEDU; che, in siffatte evenienze, neppure andavano richieste a tale Paese delle garanzie individuali e concrete (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-1173/2023 dell'8 marzo 2023), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III, che, infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che, di conseguenza, il Belgio rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderli in carico, che è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che la decisione dell'autorità inferiore non risulta essere inadeguata (art. 49 PA), che, per questi motivi, il ricorso va respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, sono divenute prive d'oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: