Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).
E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
E. 5.1 Nel colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo la richiedente ha anzitutto confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Grecia (...) maggio 2022 e di aver ottenuto la protezione internazionale in tale Paese il (...) luglio 2022 e il relativo permesso di soggiorno greco valido dal (...) luglio 2022 al (...) giugno 2025. Ella ha dipoi dichiarato di aver lasciato la Grecia in novembre 2022 e di essere arrivata in Svizzera in aereo munita di documenti rilasciati dalle autorità greche. Inoltre, ha affermato di non avere membri della famiglia in Europa. Successivamente, ella è stata questionata in merito al suo soggiorno, al suo statuto in Grecia, alla sua formazione professionale, alle conoscenze linguistiche e all'accesso alle cure mediche. Infine, le è stato concesso il diritto di essere sentita in merito ad eventuali motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio verso la Grecia. In tale contesto, la richiedente ha segnalato di esser stata stuprata due volte durante il suo soggiorno sull'isola di B._______. Il primo abuso sessuale sarebbe avvenuto all'altezza di un bosco mentre tornava dal supermercato verso il centro d'accoglienza. Due uomini di nazionalità afghana, l'avrebbero prima minacciata con un coltello e poi uno dei due l'avrebbe violentata mentre l'altro avrebbe ripreso la scena. Infine, l'avrebbero minacciata di non farne parola con nessun altrimenti l'avrebbero uccisa. Il secondo abuso sessuale sarebbe invece avvenuto circa un mese e mezzo prima della sua partenza, quando viveva illegalmente presso un'amica all'interno del centro, poiché era stata invitata ad andarsene avendo ricevuto la protezione internazionale. Ella si sarebbe recata al bagno ed un uomo afghano l'avrebbe fermata dicendole che il giorno seguente si sarebbe dovuta recare in un posto preciso. Non potendo rifiutare, temendo di subire conseguenze, la richiedente si sarebbe recata l'indomani come accordato e due connazionali l'avrebbero violentata. L'interessata ha dichiarato di non aver denunciato i fatti, per non rendere evidente a tutti quanto subito. A tal proposito, ha aggiunto che se avesse avuto la certezza che la polizia avrebbe intrapreso qualcosa contro queste persone, avrebbe denunciato i fatti. Lo Stato greco non le avrebbe dato alcun tipo di sostegno: non l'avrebbe curata, sostenuta, aiutata a ricostruire la sua abitazione dopo l'incendio e non avrebbe aiutato il suo gatto in fin di vita. Nemmeno le associazioni caritatevoli a cui si sarebbe rivolta l'avrebbero sostenuta. La sua vita in Grecia sarebbe stata un inferno. Su domanda della sua rappresentante legale, ha inoltre affermato di non aver frequentato nessun corso di lingua o formazione professionale in quanto non sarebbero esistiti corsi sull'isola di B._______ e di non aver mai sentito parlare del programma HELIOS. Ella avrebbe unicamente ricevuto dalle autorità greche due volte 75 euro. Questionata infine sull'autore dell'incendio della sua abitazione/tenda, ella ha asserito di aver il sospetto che si sarebbe trattato della stessa persona che l'avrebbe minacciata, che avrebbe ucciso il suo gatto e che l'avrebbe violentata.
E. 5.2 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato come la ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, nonché che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 22 dicembre 2022. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del punto di vista della SEM. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'esecuzione, la SEM ha constatato come la richiedente non avrebbe presentato alcun mezzo di prova concreto - contrariamente a quanto dichiarato in data 15 dicembre 2022 - a sostegno delle sue allegazioni in merito alle sue condizioni di vita in Grecia. Proseguendo, l'autorità di prima istanza, ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. Segnatamente, ha precisato come di principio l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarebbe esigibile anche per le persone vulnerabili come ad esempio donne incinte o persone la cui salute mentale o fisica non sarebbe compromessa in modo grave. La SEM ha così analizzato in dettaglio lo stato di salute della ricorrente concludendo che lo stesso risulterebbe chiaro ed acclarato e non vi sarebbero problemi medici di una gravità tale da essere d'ostacolo ad un suo rinvio. In particolare, ha osservato come l'interessata non soffrirebbe di problemi medici particolarmente gravi ai sensi della giurisprudenza e non apparterrebbe dunque alla categoria di persone particolarmente vulnerabili. L'autorità inferiore ha così ritenuto non necessario attendere la visita di continuità del 22 marzo 2023. Altresì, la SEM ha esaminato gli aspetti legati alle asserite minacce e violenze sessuali subite dalla stessa, arrivando tuttavia alla conclusione che non vi sarebbero indizi indicanti che le autorità greche non le offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi.
E. 5.3 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'interessata contesta integralmente la decisione della SEM. Anzitutto, la ricorrente rileva un accertamento incompleto dei fatti in merito al suo stato di salute. A suo dire, la decisione dell'autorità di prima istanza mancherebbe di completezza, in quanto difetta di un rapporto medico esaustivo e dettagliato, in grado di indicare la gravità e l'estensione del disturbo che l'affligge e i rischi rispetto ad un'interruzione o mera discontinuità dell'attuale trattamento farmacologico e del consulto psichiatrico. Inoltre, la richiedente sostiene che l'autorità inferiore non avrebbe considerato accuratamente le sue allegazioni in relazione alla situazione concreta attuale in Grecia. Di conseguenza, la SEM avrebbe omesso di svolgere quegli ulteriori accertamenti necessari al fine di appurare l'effettività delle condizioni di vita nello Stato in questione, soprattutto in considerazione del suo stato di salute e di vulnerabilità per cui sarebbe necessario un accesso all'alloggio e alle cure mediche in modo tempestivo e continuativo. Infine, l'insorgente evidenzia come ella sarebbe anche sprovvista di ogni possibile strumento di integrazione, oltre al fatto che sarebbe fragilizzata dall'esperienza di oppressione e molestia da parte della comunità afghana per essere una donna musulmana, afghana e allo stesso tempo nubile.
E. 6.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se la richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. Foglio federale [FF] 2002 6087, 6125).
E. 6.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente, il (...) luglio 2022 è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) luglio 2022 fino al (...) giugno 2025 (cfr. atto SEM 22/1). Tali circostanze sono peraltro state confermate dall'interessata nel corso del colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atto SEM 19/8). Altresì, le autorità greche, il 22 dicembre 2022, hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM 22/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha apportato alcun indizio atto a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine disattendendo il principio di non respingimento.
E. 6.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
E. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2023 consid. 9).
E. 9.2 Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribandendone peraltro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui l'insorgente vi fa riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia.
E. 9.3 Nondimeno, il Tribunale ha chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Pertanto, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3).
E. 9.4 Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi necessario determinare se la richiedente possa essere definita come persona particolarmente vulnerabile o se ella abbia presentato seri indizi che in caso di ritorno in Grecia verrebbe a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle sue circostanze individuali di natura sociale, economica e medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-4562 del 18 ottobre 2022 consid. 5.5; D-5532/2022 del 24 aprile 2023 consid. 9.4).
E. 10.1 Nel presente ricorso, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento pronunciata dall'autorità inferiore, è stato censurato un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare, è stato rilevato un accertamento medico incompleto in merito allo stato di salute della ricorrente. Inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe considerato accuratamente le allegazioni della ricorrente in relazione alla situazione concreta attuale in Grecia, ed avrebbe omesso di svolgere ulteriori accertamenti necessari al fine di appurare l'effettività della condizione di vita in tale stato soprattutto in considerazione dello stato di salute e della condizione di vulnerabilità della ricorrente.
E. 10.2 Preliminarmente occorre, dunque, chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2).
E. 10.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).
E. 10.4 Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Nei casi di paesi terzi sicuri - come quello in esame - è inoltre necessario sovvertire la presunzione legale di sicurezza del paese terzo, cosicché spetta al ricorrente presentare seri indizi di un rischio imminente di trattamenti inumani o degradanti (cfr. decisione del Tribunale D-4562/2021 del 18 ottobre 2022 consid. 6.3).
E. 10.5 Alla luce dell'attuale giurisprudenza sopra esposta e delle argomentazioni della ricorrente, si pone in particolare la questione se i fatti del caso siano stati sufficientemente acclarati in merito agli indizi, che la ricorrente in caso di rinvio in Grecia potrebbe ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali o di una vulnerabilità esistente. Ciò non da ultimo, anche in relazione l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'autorità inferiore (cfr. sentenza D-4562/2021 precitata consid. 6.4).
E. 10.6 Nella fattispecie il Tribunale constata che dal racconto della ricorrente emergono diversi indizi di vulnerabilità particolarmente elevata ai sensi della succitata giurisprudenza. In particolare, si riscontra che la richiedente, di cui lo scrivente Tribunale non vede elementi per mettere in discussione la verosimiglianza delle allegazioni, è una giovane donna sola, senza rete famigliare o sociale in Grecia (o in altri paesi europei) e con un passato estremamente traumatico alle spalle. L'interessata ha lasciato l'Afghanistan a causa delle minacce da parte del fratello (...), in quanto si sarebbe rifiutata di sposare un uomo benestante al quale quest'ultimo l'avrebbe venduta (cfr. scritto del 12 aprile 2023). Tale fratello starebbe attualmente provando a recarsi in Grecia (cfr. scritto del 12 aprile 2023). Durante il soggiorno al centro d'accoglienza sull'isola di B._______ la richiedente è stata più volte vittima di molestie da parte di connazionali, oltre ad essere stata stuprata e minacciata due volte nonché, una delle due volte, filmata e ricattata. Altresì, si rileva che la ricorrente, dopo l'ottenimento della protezione internazionale, non ha mai ottenuto un alloggio. Invero, ella sarebbe andata a vivere illegalmente presso un'amica all'interno del centro, in quanto di fatto si sarebbe ritrovata sulla strada senza ogni sorta di indicazione (cfr. atto SEM 19/8 D8). Inoltre, dalle sue allegazioni si apprende che ella è scarsamente scolarizzata, non ha mai lavorato e non ha mai beneficiato di corsi di formazione professionale o di lingua e non ha nessuna conoscenza né del greco e né dell'inglese (cfr. atto SEM 19/8 D20-23). In aggiunta, anche il suo stato psico-fisico risulta estremamente fragile. L'interessata, in sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, ha affermato di soffrire di stress, di avere problemi psicologici ed ha mostrato la presenza di diversi lividi sul corpo (cfr. atto SEM 19/8 accertamento medico). In Svizzera, ha beneficiato di numerosi consulti psichiatrici e secondo la documentazione versata agli atti permane una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (ICD10: 43.1; cfr. atto SEM 51/2). Sebbene sia stato constatato un miglioramento, ella necessita di una continuazione della presa a carico psichiatrica e di una terapia farmacologica. Dall'ultimo referto medico risulta che la terapia rimane invariata rispetto a quanto prescritto in data 3 marzo 2023 (cfr. atto SEM 35/2).
E. 11 Alla luce delle suesposte considerazioni, i fatti del caso si rilevano non sufficientemente acclarati in merito agli indizi che la ricorrente in caso di rinvio in Grecia potrebbe ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali o di una vulnerabilità esistente, e si riscontra, di conseguenza, una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM. Pertanto, appare giudizioso retrocede gli atti di causa all'autorità inferiore per il complemento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. In particolare, il Tribunale invita la SEM ad acclarare in modo più approfondito l'insieme degli elementi di vulnerabilità della richiedente e, in caso della sussistenza di una vulnerabilità particolarmente elevata, ad esaminare se sono date delle circostanze particolarmente favorevoli, ossia se la ricorrente avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica, alla luce degli indizi sopraelencati. A tal proposito si osserva, che la vulnerabilità della ricorrente non sarà da analizzare unicamente sotto l'aspetto dello stato di salute (cfr. sentenza del Tribunale D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4). Dunque, considerando l'attuale situazione della ricorrente, ossia se ella nell'attuale stato psico-fisico sarebbe effettivamente in grado di rivendicare autonomamente i diritti che le spettano in Grecia, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire dei complementi istruttori al fine di potersi pronunciare nuovamente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-4562/2021 precitata consid. 7 e D-5532/2022 del 24 aprile 2023 consid. 10.2).
E. 12 Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM del 22 marzo 2023. Per il resto, il ricorso è respinto e le cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione della SEM del 22 marzo 2023 (non entrata nel merito ed allontanamento) sono passate in giudicato. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione sul punto dell'esecuzione dell'allontanamento rispettosa dei consideranti della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).
E. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13.2.1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali (art. 63 cpv. 2 PA).
E. 13.2.2 In concreto, visto l'esito del ricorso, le spese giudiziarie parziali sarebbero da porre a carico della ricorrente parzialmente soccombente. Nonostante le allegazioni ricorsuali rispetto alla non entrata nel merito fossero sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. consid. 6), per motivi di praticabilità, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali ridotte (DTF 139 III 396 consid. 4.1).
E. 13.3 In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1788/2023 Sentenza del 22 maggio 2023 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata da Bianca Sonnini, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 22 marzo 2023 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina afghana, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022. B. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 1° dicembre 2022 è risultato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia (...) maggio 2022 e che il (...) luglio 2022 aveva ottenuto la protezione internazionale in tale paese. C. Il 30 novembre 2022 la richiedente ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatale. D. In data 15 dicembre 2022, si è tenuto con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. E. Il 20 dicembre 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 22 dicembre 2022 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessata ed hanno indicato che alla stessa è stato accordato lo statuto di rifugiata il (...) luglio 2022 e che dispone di un permesso di soggiorno valido dal (...) luglio 2022 fino al (...) giugno 2025. F. In corso di procedura, la richiedente ha beneficiato di numerosi consulti medici (cfr. risultanze processuali). G. Il 22 marzo 2023 la richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 20 marzo 2023. H. Con decisione del 22 marzo 2023, notificata il 23 marzo 2023, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso la Grecia. I. Con ricorso del 30 marzo 2023, l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso, in via principale, all'accoglimento del ricorso, all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, per il completamento istruttorio; ugualmente in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Al ricorso è stato allegato il referto medico del consulto psichiatrico del 22 marzo 2023. J. Con scritto integrativo al ricorso del 12 aprile 2023, l'insorgente ha informato il Tribunale di aver appreso che il fratello (...), dal quale ella era fuggita, starebbe raggiungendo la Grecia. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).
4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nel colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo la richiedente ha anzitutto confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Grecia (...) maggio 2022 e di aver ottenuto la protezione internazionale in tale Paese il (...) luglio 2022 e il relativo permesso di soggiorno greco valido dal (...) luglio 2022 al (...) giugno 2025. Ella ha dipoi dichiarato di aver lasciato la Grecia in novembre 2022 e di essere arrivata in Svizzera in aereo munita di documenti rilasciati dalle autorità greche. Inoltre, ha affermato di non avere membri della famiglia in Europa. Successivamente, ella è stata questionata in merito al suo soggiorno, al suo statuto in Grecia, alla sua formazione professionale, alle conoscenze linguistiche e all'accesso alle cure mediche. Infine, le è stato concesso il diritto di essere sentita in merito ad eventuali motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio verso la Grecia. In tale contesto, la richiedente ha segnalato di esser stata stuprata due volte durante il suo soggiorno sull'isola di B._______. Il primo abuso sessuale sarebbe avvenuto all'altezza di un bosco mentre tornava dal supermercato verso il centro d'accoglienza. Due uomini di nazionalità afghana, l'avrebbero prima minacciata con un coltello e poi uno dei due l'avrebbe violentata mentre l'altro avrebbe ripreso la scena. Infine, l'avrebbero minacciata di non farne parola con nessun altrimenti l'avrebbero uccisa. Il secondo abuso sessuale sarebbe invece avvenuto circa un mese e mezzo prima della sua partenza, quando viveva illegalmente presso un'amica all'interno del centro, poiché era stata invitata ad andarsene avendo ricevuto la protezione internazionale. Ella si sarebbe recata al bagno ed un uomo afghano l'avrebbe fermata dicendole che il giorno seguente si sarebbe dovuta recare in un posto preciso. Non potendo rifiutare, temendo di subire conseguenze, la richiedente si sarebbe recata l'indomani come accordato e due connazionali l'avrebbero violentata. L'interessata ha dichiarato di non aver denunciato i fatti, per non rendere evidente a tutti quanto subito. A tal proposito, ha aggiunto che se avesse avuto la certezza che la polizia avrebbe intrapreso qualcosa contro queste persone, avrebbe denunciato i fatti. Lo Stato greco non le avrebbe dato alcun tipo di sostegno: non l'avrebbe curata, sostenuta, aiutata a ricostruire la sua abitazione dopo l'incendio e non avrebbe aiutato il suo gatto in fin di vita. Nemmeno le associazioni caritatevoli a cui si sarebbe rivolta l'avrebbero sostenuta. La sua vita in Grecia sarebbe stata un inferno. Su domanda della sua rappresentante legale, ha inoltre affermato di non aver frequentato nessun corso di lingua o formazione professionale in quanto non sarebbero esistiti corsi sull'isola di B._______ e di non aver mai sentito parlare del programma HELIOS. Ella avrebbe unicamente ricevuto dalle autorità greche due volte 75 euro. Questionata infine sull'autore dell'incendio della sua abitazione/tenda, ella ha asserito di aver il sospetto che si sarebbe trattato della stessa persona che l'avrebbe minacciata, che avrebbe ucciso il suo gatto e che l'avrebbe violentata. 5.2 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato come la ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, nonché che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 22 dicembre 2022. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del punto di vista della SEM. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'esecuzione, la SEM ha constatato come la richiedente non avrebbe presentato alcun mezzo di prova concreto - contrariamente a quanto dichiarato in data 15 dicembre 2022 - a sostegno delle sue allegazioni in merito alle sue condizioni di vita in Grecia. Proseguendo, l'autorità di prima istanza, ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. Segnatamente, ha precisato come di principio l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarebbe esigibile anche per le persone vulnerabili come ad esempio donne incinte o persone la cui salute mentale o fisica non sarebbe compromessa in modo grave. La SEM ha così analizzato in dettaglio lo stato di salute della ricorrente concludendo che lo stesso risulterebbe chiaro ed acclarato e non vi sarebbero problemi medici di una gravità tale da essere d'ostacolo ad un suo rinvio. In particolare, ha osservato come l'interessata non soffrirebbe di problemi medici particolarmente gravi ai sensi della giurisprudenza e non apparterrebbe dunque alla categoria di persone particolarmente vulnerabili. L'autorità inferiore ha così ritenuto non necessario attendere la visita di continuità del 22 marzo 2023. Altresì, la SEM ha esaminato gli aspetti legati alle asserite minacce e violenze sessuali subite dalla stessa, arrivando tuttavia alla conclusione che non vi sarebbero indizi indicanti che le autorità greche non le offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi. 5.3 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'interessata contesta integralmente la decisione della SEM. Anzitutto, la ricorrente rileva un accertamento incompleto dei fatti in merito al suo stato di salute. A suo dire, la decisione dell'autorità di prima istanza mancherebbe di completezza, in quanto difetta di un rapporto medico esaustivo e dettagliato, in grado di indicare la gravità e l'estensione del disturbo che l'affligge e i rischi rispetto ad un'interruzione o mera discontinuità dell'attuale trattamento farmacologico e del consulto psichiatrico. Inoltre, la richiedente sostiene che l'autorità inferiore non avrebbe considerato accuratamente le sue allegazioni in relazione alla situazione concreta attuale in Grecia. Di conseguenza, la SEM avrebbe omesso di svolgere quegli ulteriori accertamenti necessari al fine di appurare l'effettività delle condizioni di vita nello Stato in questione, soprattutto in considerazione del suo stato di salute e di vulnerabilità per cui sarebbe necessario un accesso all'alloggio e alle cure mediche in modo tempestivo e continuativo. Infine, l'insorgente evidenzia come ella sarebbe anche sprovvista di ogni possibile strumento di integrazione, oltre al fatto che sarebbe fragilizzata dall'esperienza di oppressione e molestia da parte della comunità afghana per essere una donna musulmana, afghana e allo stesso tempo nubile. 6. 6.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se la richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. Foglio federale [FF] 2002 6087, 6125). 6.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente, il (...) luglio 2022 è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) luglio 2022 fino al (...) giugno 2025 (cfr. atto SEM 22/1). Tali circostanze sono peraltro state confermate dall'interessata nel corso del colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo (cfr. atto SEM 19/8). Altresì, le autorità greche, il 22 dicembre 2022, hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM 22/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha apportato alcun indizio atto a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine disattendendo il principio di non respingimento. 6.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2023 consid. 9). 9.2 Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribandendone peraltro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui l'insorgente vi fa riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia. 9.3 Nondimeno, il Tribunale ha chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Pertanto, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3). 9.4 Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi necessario determinare se la richiedente possa essere definita come persona particolarmente vulnerabile o se ella abbia presentato seri indizi che in caso di ritorno in Grecia verrebbe a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle sue circostanze individuali di natura sociale, economica e medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-4562 del 18 ottobre 2022 consid. 5.5; D-5532/2022 del 24 aprile 2023 consid. 9.4). 10. 10.1 Nel presente ricorso, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento pronunciata dall'autorità inferiore, è stato censurato un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In particolare, è stato rilevato un accertamento medico incompleto in merito allo stato di salute della ricorrente. Inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe considerato accuratamente le allegazioni della ricorrente in relazione alla situazione concreta attuale in Grecia, ed avrebbe omesso di svolgere ulteriori accertamenti necessari al fine di appurare l'effettività della condizione di vita in tale stato soprattutto in considerazione dello stato di salute e della condizione di vulnerabilità della ricorrente. 10.2 Preliminarmente occorre, dunque, chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2). 10.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 10.4 Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Nei casi di paesi terzi sicuri - come quello in esame - è inoltre necessario sovvertire la presunzione legale di sicurezza del paese terzo, cosicché spetta al ricorrente presentare seri indizi di un rischio imminente di trattamenti inumani o degradanti (cfr. decisione del Tribunale D-4562/2021 del 18 ottobre 2022 consid. 6.3). 10.5 Alla luce dell'attuale giurisprudenza sopra esposta e delle argomentazioni della ricorrente, si pone in particolare la questione se i fatti del caso siano stati sufficientemente acclarati in merito agli indizi, che la ricorrente in caso di rinvio in Grecia potrebbe ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali o di una vulnerabilità esistente. Ciò non da ultimo, anche in relazione l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'autorità inferiore (cfr. sentenza D-4562/2021 precitata consid. 6.4). 10.6 Nella fattispecie il Tribunale constata che dal racconto della ricorrente emergono diversi indizi di vulnerabilità particolarmente elevata ai sensi della succitata giurisprudenza. In particolare, si riscontra che la richiedente, di cui lo scrivente Tribunale non vede elementi per mettere in discussione la verosimiglianza delle allegazioni, è una giovane donna sola, senza rete famigliare o sociale in Grecia (o in altri paesi europei) e con un passato estremamente traumatico alle spalle. L'interessata ha lasciato l'Afghanistan a causa delle minacce da parte del fratello (...), in quanto si sarebbe rifiutata di sposare un uomo benestante al quale quest'ultimo l'avrebbe venduta (cfr. scritto del 12 aprile 2023). Tale fratello starebbe attualmente provando a recarsi in Grecia (cfr. scritto del 12 aprile 2023). Durante il soggiorno al centro d'accoglienza sull'isola di B._______ la richiedente è stata più volte vittima di molestie da parte di connazionali, oltre ad essere stata stuprata e minacciata due volte nonché, una delle due volte, filmata e ricattata. Altresì, si rileva che la ricorrente, dopo l'ottenimento della protezione internazionale, non ha mai ottenuto un alloggio. Invero, ella sarebbe andata a vivere illegalmente presso un'amica all'interno del centro, in quanto di fatto si sarebbe ritrovata sulla strada senza ogni sorta di indicazione (cfr. atto SEM 19/8 D8). Inoltre, dalle sue allegazioni si apprende che ella è scarsamente scolarizzata, non ha mai lavorato e non ha mai beneficiato di corsi di formazione professionale o di lingua e non ha nessuna conoscenza né del greco e né dell'inglese (cfr. atto SEM 19/8 D20-23). In aggiunta, anche il suo stato psico-fisico risulta estremamente fragile. L'interessata, in sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, ha affermato di soffrire di stress, di avere problemi psicologici ed ha mostrato la presenza di diversi lividi sul corpo (cfr. atto SEM 19/8 accertamento medico). In Svizzera, ha beneficiato di numerosi consulti psichiatrici e secondo la documentazione versata agli atti permane una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (ICD10: 43.1; cfr. atto SEM 51/2). Sebbene sia stato constatato un miglioramento, ella necessita di una continuazione della presa a carico psichiatrica e di una terapia farmacologica. Dall'ultimo referto medico risulta che la terapia rimane invariata rispetto a quanto prescritto in data 3 marzo 2023 (cfr. atto SEM 35/2).
11. Alla luce delle suesposte considerazioni, i fatti del caso si rilevano non sufficientemente acclarati in merito agli indizi che la ricorrente in caso di rinvio in Grecia potrebbe ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali o di una vulnerabilità esistente, e si riscontra, di conseguenza, una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM. Pertanto, appare giudizioso retrocede gli atti di causa all'autorità inferiore per il complemento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. In particolare, il Tribunale invita la SEM ad acclarare in modo più approfondito l'insieme degli elementi di vulnerabilità della richiedente e, in caso della sussistenza di una vulnerabilità particolarmente elevata, ad esaminare se sono date delle circostanze particolarmente favorevoli, ossia se la ricorrente avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica, alla luce degli indizi sopraelencati. A tal proposito si osserva, che la vulnerabilità della ricorrente non sarà da analizzare unicamente sotto l'aspetto dello stato di salute (cfr. sentenza del Tribunale D-2952/2022 del 21 marzo 2023 consid. 8.4). Dunque, considerando l'attuale situazione della ricorrente, ossia se ella nell'attuale stato psico-fisico sarebbe effettivamente in grado di rivendicare autonomamente i diritti che le spettano in Grecia, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire dei complementi istruttori al fine di potersi pronunciare nuovamente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-4562/2021 precitata consid. 7 e D-5532/2022 del 24 aprile 2023 consid. 10.2).
12. Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM del 22 marzo 2023. Per il resto, il ricorso è respinto e le cifre 1 e 2 del dispositivo della decisione della SEM del 22 marzo 2023 (non entrata nel merito ed allontanamento) sono passate in giudicato. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione sul punto dell'esecuzione dell'allontanamento rispettosa dei consideranti della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA). 13. 13.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13.2 13.2.1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali (art. 63 cpv. 2 PA). 13.2.2 In concreto, visto l'esito del ricorso, le spese giudiziarie parziali sarebbero da porre a carico della ricorrente parzialmente soccombente. Nonostante le allegazioni ricorsuali rispetto alla non entrata nel merito fossero sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. consid. 6), per motivi di praticabilità, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali ridotte (DTF 139 III 396 consid. 4.1). 13.3 In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM del 22 marzo 2023. Per il resto, è respinto.
2. Le cifre 3 e 4 del dispositivo della decisione della SEM del 22 marzo 2023 sono annullate e gli atti di causa le sono trasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali parziali, è accolta.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Non si assegnano indennità ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: