Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).
E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
E. 5.1 Nel colloquio Dublino la richiedente ha dichiarato di aver lasciato l'Afghanistan il (...) novembre 2017 e di essere entrata in Europa dalla Grecia il (...) dicembre 2018, paese nel quale avrebbe chiesto asilo. Successivamente, ella avrebbe ottenuto la protezione come rifugiata, un permesso di soggiorno ed un titolo di viaggio. L'interessata sarebbe rimasta in Grecia fino al (...) maggio 2022, data in cui avrebbe deciso di lasciare il suolo ellenico in aero e di recarsi dapprima in Germania e poi in Svizzera per richiedere asilo. Durante quest'ultimo trasferimento ella sarebbe stata derubata del portafoglio e del cellulare contenente le prove delle persone che la minacciavano. In merito al soggiorno in Grecia l'interessata ha specificato di aver vissuto nel campo di B._______ dal (...) dicembre 2018 fino ad ottobre 2019, momento in cui l'avrebbero mandata via consegnandole un foglio timbrato nell'attesa di ricevere i documenti per la protezione. Ella non avrebbe saputo dove recarsi e le autorità elleniche le avrebbero semplicemente risposto che avendo ottenuto la protezione sarebbe potuta andare dove volesse. In seguito, da dicembre del 2019 fino a maggio del 2021, la richiedente sarebbe stata accolta da una signora (...), che lavorava quale volontaria nel campo di B._______ e l'avrebbe aiutata nelle attività di volontariato. Dipoi, da maggio 2021 fino alla sua partenza la richiedente avrebbe dovuto pagarsi l'affitto, in quanto la signora (...) si sarebbe trasferita in C._______. Ella avrebbe trovato un lavoro quale (...), grazie all'organizzazione umanitaria (...), ma il salario non sarebbe sempre stato sufficiente per arrivare alla fine del mese. Altresì, l'interessata ha asserito di non aver ricevuto nessun aiuto finanziario da parte delle autorità greche. Dal suo espatrio fino a maggio 2021, si sarebbe mantenuta grazie all'aiuto di cugini residenti in C._______ ed D._______, mentre successivamente ella sarebbe stata in grado di pagarsi l'affitto con il guadagno proveniente dal suo lavoro, oltre ad avere circa 100 euro di risparmio per mangiare. Tuttavia, una parte l'avrebbe dovuta corrispondere ai cugini per ripagare il prestito concessole. Inoltre, la richiedente l'asilo ha asserito di non essersi mai rivolta né a delle organizzazioni umanitarie, né alle autorità greche per farsi aiutare finanziariamente in quanto quest'ultime non l'avrebbero aiutata. Invero, quando le avrebbero ordinato di lasciare il campo profughi non le avrebbero dato niente e ci avrebbero messo dall'ottobre del 2019 a novembre 2021 per rilasciarle il permesso di soggiorno, ciò che le avrebbe comportato non poche difficoltà. Infine, nell'ambito del diritto di essere sentito in merito ad eventuali motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio verso la Grecia, la richiedente l'asilo ha affermato di non volerci fare ritorno in quanto nel suo Paese d'origine sarebbe stata minacciata dal suo ex-marito e dai fratelli di quest'ultimo. Quando sarebbe espatriata, il cugino dell'ex-coniuge l'avrebbe trovata e minacciata in Turchia e in seguito anche in Grecia avrebbe ricevuto minacce nell'agosto del 2021 da dei minorenni, i quali sarebbero stati inviati proprio dall'ex-marito.
E. 5.2 In sede di colloquio complementare, davanti ad un team esclusivamente femminile, la richiedente ha specificato di aver divorziato dall'ex-marito nel 2013-2014 quando si trovava ancora in Afghanistan. Quest'ultimo vivrebbe tutt'ora in tale Paese assieme al loro figlio. Ella non avrebbe più contatti con lo stesso, ma sarebbe informata da suoi famigliari - i quali vivrebbero nelle vicinanze - in merito ai maltrattamenti nei confronti del loro primogenito. Dipoi, la richiedente ha confermato che i minori che l'avrebbero minacciata con un coltello in Grecia ad agosto 2021 sarebbero stati inviati dall'ex-marito. Inoltre, ha aggiunto di aver subito altre due minacce da parte di quest'ultimo su suolo ellenico, una nel novembre del 2020 al parco (...) e la seconda il (...) aprile 2022 a E._______ davanti alla porta della sua camera. In seguito a quest'ultimo episodio, l'interessata avrebbe deciso di lasciare la Grecia e di recarsi in C._______. Tuttavia, ella non avrebbe mai denunciato i fatti, in quanto le autorità greche, a suo dire, non darebbero importanza a tali denunce. Ella si sarebbe recata alla polizia una sola volta, ad agosto 2021, ma le avrebbero detto "vai e torna domani". Inoltre, ella non avrebbe veramente la certezza che si tratterebbero di persone inviate dal marito, ma la sua sarebbe una supposizione in quanto egli avrebbe, a suo dire, famigliari ovunque. Ulteriormente, la richiedente l'asilo ha raccontato di essere stata più volte maltrattata da dei ragazzi, in quanto si sarebbe rifiutata di avere dei rapporti sessuali con gli stessi. Inoltre, ha aggiunto che durante il soggiorno nel campo profughi di B._______, ella sarebbe stata violentata due volte. L'interessata non avrebbe però chiesto nessun aiuto né si sarebbe rivolta alla polizia o alle autorità greche per paura di essere vista come persona "leggera" rischiando di subire più offese ed umiliazioni. Infine, ella ha avuto la possibilità di completare i motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio verso la Grecia. A tal proposito, ha affermato che nel precitato Paese non avrebbe nessun tipo di sicurezza, non verrebbe considerata dalle autorità e non avrebbe né un posto dove vivere né da mangiare. Di conseguenza, ella temerebbe di essere nuovamente vittima di abusi, in quanto sarebbe costretta a rivolgersi ai passatori per avere un posto dove vivere.
E. 5.3 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato come la ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, nonché che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 12 giugno 2022. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del punto di vista della SEM. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'esecuzione, l'autorità di prima istanza ha constatato come la richiedente non avrebbe presentato alcun mezzo di prova concreto a sostegno delle sue allegazioni in merito alle sue condizioni di vita in Grecia. Proseguendo, l'autorità di prima istanza, ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. Segnatamente, ha precisato come di principio l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarebbe esigibile anche per le persone vulnerabili come ad esempio donne incinte o persone la cui salute mentale o fisica non sarebbe compromessa in modo grave. La SEM ha così analizzato in dettaglio lo stato di salute della ricorrente concludendo che lo stesso risulterebbe chiaro ed acclarato e non vi sarebbero problemi medici di una gravità tale da essere d'ostacolo ad un suo rinvio. Pertanto, l'autorità inferiore ha ritenuto non necessario attendere la visita psicologica prevista per il 23 novembre 2022 in quanto si tratterebbe di una visita di continuità. Successivamente, la SEM ha esaminato con attenzione gli aspetti legati alle asserite minacce e violenze sessuali subite dalla stessa, arrivando tuttavia alla conclusione che non vi sarebbero indizi indicanti che le autorità greche non le offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi. Piuttosto, risulterebbe essere stata la volontà della richiedente di non procedere contro tali atti. Mentre per quanto concerne i problemi in Patria con la sua famiglia, la SEM ha osservato che la Grecia l'avrebbe già ampiamente ascoltata e sulla base di tali fatti avrebbe riconosciuto la protezione. Pertanto, non sarebbe più sua competenza ascoltarla. Infine, l'autorità di prima istanza ha evidenziato come nella fattispecie sussisterebbero altresì delle circostanze favorevoli per l'esigibilità del suo rinvio.
E. 5.4 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'interessata contesta integralmente la decisione della SEM. Innanzitutto, ritiene di aver illustrato chiaramente come la situazione di totale abbandono da parte delle autorità greche l'avrebbe portata ragionevolmente a pensare di non poter ricevere alcuna protezione dalle violenze e dalle minacce. A conferma di ciò, ella cita il rapporto pubblicato a marzo 2022 da Refugee Support Aegean (RSA) e Pro Asyl ("Beneficiaries of international protection in Greece - Access to documents and socio-economic rights"), contestando in particolare la valutazione della SEM in merito alle asserite circostanze favorevoli. L'insorgente ritiene in particolar modo, che il fatto che ella non avrebbe ricevuto alcun tipo di assistenza finanziaria da parte delle autorità greche dopo aver ricevuto la protezione internazionale e di essere solamente sopravvissuta - grazie prima all'ospitalità di una volontaria (...) e successivamente al lavoro trovato come (...) - non sarebbero elementi favorevoli ad un rinvio ma piuttosto degli ostacoli ad esso. Invero, la ricorrente sottolinea come ella avrebbe avuto accesso ad un alloggio solo grazie a delle circostanze puramente casuali e come il salario che avrebbe percepito non sarebbe stato sufficiente per arrivare alla fine mese. Inoltre, ella asserisce come non sarebbe più affatto garantito che riuscirà a riottenere un alloggio ed un lavoro una volta fatto rientro in Grecia, in quanto si aggiungerebbe anche la difficoltà relativa al rinnovo del suo permesso di soggiorno. A suo dire, rischierebbe di dover attendere mesi o addirittura anni, prima di ottenere un nuovo permesso di soggiorno valido che le permetta di prendere una casa in locazione e di lavorare. Pertanto, l'interessata ribadisce come il fatto che ella sarebbe costretta a rivolgersi ai passatori sarebbe la triste realtà e non una mera ipotesi come ritenuto dalla SEM. Ugualmente, la richiedente ritiene altamente irrealistica la valutazione dell'autorità inferiore in merito all'accesso alle cure mediche, in particolare rispetto alla possibilità di una presa a carico sul piano psichiatrico in Grecia. Altresì, ella reitera come le autorità elleniche non avrebbero nessun interesse in merito alla sua sopravvivenza e incolumità, per tale motivo denunciare i fatti subiti non porterebbe a nulla. Infine, l'insorgente ritiene che l'autorità di prima istanza avrebbe valutato la sua vulnerabilità solamente sulla base della documentazione medica, senza considerare il suo passato e la sua storia nel complesso. A suo dire, ella si troverebbe con ogni probabilità in una situazione di minaccia esistenziale e verrebbe esposta ad abusi, violenze e sfruttamento. Pertanto, il suo trasferimento sarebbe da considerarsi inammissibile e non ragionevolmente esigibile.
E. 6.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se la richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. Foglio federale [FF] 2002 6087, 6125).
E. 6.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente, il (...) settembre 2019, è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) ottobre 2019 al (...) ottobre 2022 (cfr. atto SEM 18/1). Tali circostanze sono peraltro state confermate dall'interessata nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM 12/5). Altresì, le autorità greche, il 12 giugno 2022, hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM 18/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun indizio atto a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine disattendendo il principio di non respingimento.
E. 6.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.
E. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9).
E. 9.2 Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribandendone peraltro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui l'insorgente vi fa riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia.
E. 9.3 Nondimeno, il Tribunale ha chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Pertanto, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3).
E. 9.4 Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi necessario determinare se la richiedente possa essere definita come persona particolarmente vulnerabile o se ella abbia presentato seri indizi che in caso di ritorno in Grecia verrebbe a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle sue circostanze individuali di natura sociale, economica e medica (cfr. sentenza del Tribunale D-4562 del 18 ottobre 2022 consid. 5.5).
E. 10.1 Il Tribunale constata che dal racconto della ricorrente emergono diversi indizi di vulnerabilità particolarmente elevata ai sensi della succitata giurisprudenza. In particolare, si riscontra che la richiedente è una giovane donna sola, senza una rete famigliare o sociale in Grecia, senza conoscenze della lingua greca e con un vissuto particolarmente traumatico alle spalle. Ella è stata vittima di matrimonio forzato in Afghanistan all'età di quattordici anni ed ha subito abusi sessuali in Afghanistan e sul suolo ellenico durante il soggiorno al campo profughi di B._______. Inoltre, ha vissuto ripetute minacce, fino al suo espatrio, da parte di connazionali i quali avrebbero agito su incarico dell'ex marito (cfr. atti SEM 12/5; 37/6). A tal proposito, si osserva che non si ritiene legittimo rimproverale di non aver mai denunciato i fatti, considerando il suo timore delle possibili ritorsioni sul figlio rimasto in Afghanistan con il padre. In caso di ritorno in Grecia, difficilmente l'insorgente potrà, in assenza di alternative, scostarsi dalla comunità afghana presente su suolo ellenico e pertanto non si può escludere un rischio di rivittimizzazione. Altresì, la richiedente ha chiaramente esposto come solo grazie a delle circostanze puramente casuali ella sia riuscita a mantenersi e a disporre di un alloggio. Queste strutture che le hanno permesso di arrangiarsi precariamente, non sono tuttavia più presenti. Segnatamente, la signora (...), all'epoca volontaria nel campo di B._______, che inizialmente l'avrebbe aiutata ed ospitata nella sua abitazione sull'isola di (...), avrebbe infatti lasciato la Grecia per recarsi in C._______ nel 2020 (cfr. atto SEM 12/5). Non vi sono elementi che conducono lo scrivente Tribunale a mettere in discussione la verosimiglianza dell'insieme delle sue affermazioni. In aggiunta, la fragilità della ricorrente non sembra unicamente data da queste condizioni. Vi sono anche altri indicatori di vulnerabilità. Infatti, anche il suo stato psico-fisico risulta essere particolarmente fragile. L'interessata, in Svizzera, ha beneficiato di numerosi consulti psichiatrici ed ha vissuto un ricovero volontario su indicazione della psicologa del Centro per richiedenti l'asilo presso la (...) a scopo protettivo, per un disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43) con umore deflesso e idee di morte senza progettualità con la diagnosi, alla dimissione, di modificazione duratura della personalità successiva a malattia psichiatrica (ICD10: F62.1; cfr. atto SEM 31/5). Secondo la documentazione versata agli atti con scritto del 30 marzo 2023, permane la diagnosi di un disturbo post-traumatico da stress (cfr. documentazione medica trasmessa in data 30 marzo 2023). Sebbene, sia stato constatato un miglioramento e non risulterebbe - al momento attuale - esserci una suicidalità acuta, ella necessita di una continuazione della presa a carico psichiatrica e di una terapia farmacologica. Diagnosi confermata anche dall'ultimo certificato medico pervenuto al Tribunale in data 21 aprile 2023.
E. 10.2 Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale invita la SEM ad analizzare nuovamente gli elementi di vulnerabilità della richiedente e, in caso della sussistenza di una vulnerabilità particolarmente elevata, dovrà esaminare se sono date delle circostanze particolarmente favorevoli, ossia se la ricorrente avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica, alla luce degli indizi sopraelencati. Segnatamente, considerando l'attuale situazione della ricorrente, ossia se ella nell'attuale stato psico-fisico sarebbe effettivamente in grado di rivendicare autonomamente i diritti che le spettano in Grecia, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire dei complementi istruttori al fine di potersi pronunciare nuovamente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 11 Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto e la decisione della SEM del 23 novembre 2022 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei consideranti della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).
E. 12 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5532/2022 Sentenza del 24 aprile 2023 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Thomas Segessenmann, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata da Cristina Tosone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 23 novembre 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina afghana, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2022. B. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) dicembre 2018 e che il (...) settembre 2019 aveva ottenuto la protezione internazionale in tale Paese. C. Il 19 maggio 2022 la richiedente ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatale. D. L'8 giugno 2022 si è svolto il colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013). E. Il 10 giugno 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 12 giugno 2022 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessata ed hanno indicato che alla stessa è stato accordato lo statuto di rifugiata il 10 settembre 2019 e che ella dispone di un permesso di soggiorno valido dal (...) ottobre 2019 al (...) ottobre 2022. F. Con scritto integrativo del 10 giugno 2022 la richiedente ha proposto all'autorità inferiore di disporre un colloquio complementare con un team interamente femminile, affinché le fosse data la possibilità di riferire in modo completo quanto vissuto in Grecia ed esprimere liberamente le proprie preoccupazioni in merito ad un allontanamento verso tale Paese. G. La richiedente l'asilo è stata ricoverata volontariamente presso (...) dal 27 luglio 2022 al 2 settembre 2022. H. In data 24 ottobre 2022 l'interessata ha richiesto alla SEM l'attribuzione ad un Cantone, osservando che ella si troverebbe già da oltre 140 giorni presso il Centro federale d'asilo (CFA) e sarebbe molto provata dalla prolungata permanenza. I. Il 15 novembre 2022 si è tenuto con la stessa un colloquio complementare davanti ad un team interamente femminile, durante il quale le è stato nuovamente concesso il diritto di essere sentito in merito ad un possibile rinvio in Grecia. J. In corso di procedura, l'interessata ha beneficiato di numerosi consulti medici (cfr. risultanze processuali). K. Il 22 novembre 2022 la richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 18 ottobre 2022 (recte: 18 novembre 2022). L. Con decisione del 23 novembre 2022, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso la Grecia. M. Con ricorso del 30 novembre 2022, l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Al ricorso sono allegati ulteriori mezzi di prova, ovvero i referti delle viste mediche del 23 novembre 2022. N. Con decisione incidentale del 22 marzo 2023, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e nel contempo ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Altresì ha invitato la ricorrente ad inoltrare un certificato medico attuale entro il 31 marzo 2023. O. Con scritto del 30 marzo 2023, la rappresentante legale ha trasmesso al Tribunale della documentazione medica, annunciando di aver fatto richiesta di un certificato medico che attesti diagnosi, prognosi e trattamento in corso. Quest'ultimo è pervenuto al Tribunale in data 21 aprile 2023. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).
4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nel colloquio Dublino la richiedente ha dichiarato di aver lasciato l'Afghanistan il (...) novembre 2017 e di essere entrata in Europa dalla Grecia il (...) dicembre 2018, paese nel quale avrebbe chiesto asilo. Successivamente, ella avrebbe ottenuto la protezione come rifugiata, un permesso di soggiorno ed un titolo di viaggio. L'interessata sarebbe rimasta in Grecia fino al (...) maggio 2022, data in cui avrebbe deciso di lasciare il suolo ellenico in aero e di recarsi dapprima in Germania e poi in Svizzera per richiedere asilo. Durante quest'ultimo trasferimento ella sarebbe stata derubata del portafoglio e del cellulare contenente le prove delle persone che la minacciavano. In merito al soggiorno in Grecia l'interessata ha specificato di aver vissuto nel campo di B._______ dal (...) dicembre 2018 fino ad ottobre 2019, momento in cui l'avrebbero mandata via consegnandole un foglio timbrato nell'attesa di ricevere i documenti per la protezione. Ella non avrebbe saputo dove recarsi e le autorità elleniche le avrebbero semplicemente risposto che avendo ottenuto la protezione sarebbe potuta andare dove volesse. In seguito, da dicembre del 2019 fino a maggio del 2021, la richiedente sarebbe stata accolta da una signora (...), che lavorava quale volontaria nel campo di B._______ e l'avrebbe aiutata nelle attività di volontariato. Dipoi, da maggio 2021 fino alla sua partenza la richiedente avrebbe dovuto pagarsi l'affitto, in quanto la signora (...) si sarebbe trasferita in C._______. Ella avrebbe trovato un lavoro quale (...), grazie all'organizzazione umanitaria (...), ma il salario non sarebbe sempre stato sufficiente per arrivare alla fine del mese. Altresì, l'interessata ha asserito di non aver ricevuto nessun aiuto finanziario da parte delle autorità greche. Dal suo espatrio fino a maggio 2021, si sarebbe mantenuta grazie all'aiuto di cugini residenti in C._______ ed D._______, mentre successivamente ella sarebbe stata in grado di pagarsi l'affitto con il guadagno proveniente dal suo lavoro, oltre ad avere circa 100 euro di risparmio per mangiare. Tuttavia, una parte l'avrebbe dovuta corrispondere ai cugini per ripagare il prestito concessole. Inoltre, la richiedente l'asilo ha asserito di non essersi mai rivolta né a delle organizzazioni umanitarie, né alle autorità greche per farsi aiutare finanziariamente in quanto quest'ultime non l'avrebbero aiutata. Invero, quando le avrebbero ordinato di lasciare il campo profughi non le avrebbero dato niente e ci avrebbero messo dall'ottobre del 2019 a novembre 2021 per rilasciarle il permesso di soggiorno, ciò che le avrebbe comportato non poche difficoltà. Infine, nell'ambito del diritto di essere sentito in merito ad eventuali motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio verso la Grecia, la richiedente l'asilo ha affermato di non volerci fare ritorno in quanto nel suo Paese d'origine sarebbe stata minacciata dal suo ex-marito e dai fratelli di quest'ultimo. Quando sarebbe espatriata, il cugino dell'ex-coniuge l'avrebbe trovata e minacciata in Turchia e in seguito anche in Grecia avrebbe ricevuto minacce nell'agosto del 2021 da dei minorenni, i quali sarebbero stati inviati proprio dall'ex-marito. 5.2 In sede di colloquio complementare, davanti ad un team esclusivamente femminile, la richiedente ha specificato di aver divorziato dall'ex-marito nel 2013-2014 quando si trovava ancora in Afghanistan. Quest'ultimo vivrebbe tutt'ora in tale Paese assieme al loro figlio. Ella non avrebbe più contatti con lo stesso, ma sarebbe informata da suoi famigliari - i quali vivrebbero nelle vicinanze - in merito ai maltrattamenti nei confronti del loro primogenito. Dipoi, la richiedente ha confermato che i minori che l'avrebbero minacciata con un coltello in Grecia ad agosto 2021 sarebbero stati inviati dall'ex-marito. Inoltre, ha aggiunto di aver subito altre due minacce da parte di quest'ultimo su suolo ellenico, una nel novembre del 2020 al parco (...) e la seconda il (...) aprile 2022 a E._______ davanti alla porta della sua camera. In seguito a quest'ultimo episodio, l'interessata avrebbe deciso di lasciare la Grecia e di recarsi in C._______. Tuttavia, ella non avrebbe mai denunciato i fatti, in quanto le autorità greche, a suo dire, non darebbero importanza a tali denunce. Ella si sarebbe recata alla polizia una sola volta, ad agosto 2021, ma le avrebbero detto "vai e torna domani". Inoltre, ella non avrebbe veramente la certezza che si tratterebbero di persone inviate dal marito, ma la sua sarebbe una supposizione in quanto egli avrebbe, a suo dire, famigliari ovunque. Ulteriormente, la richiedente l'asilo ha raccontato di essere stata più volte maltrattata da dei ragazzi, in quanto si sarebbe rifiutata di avere dei rapporti sessuali con gli stessi. Inoltre, ha aggiunto che durante il soggiorno nel campo profughi di B._______, ella sarebbe stata violentata due volte. L'interessata non avrebbe però chiesto nessun aiuto né si sarebbe rivolta alla polizia o alle autorità greche per paura di essere vista come persona "leggera" rischiando di subire più offese ed umiliazioni. Infine, ella ha avuto la possibilità di completare i motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio verso la Grecia. A tal proposito, ha affermato che nel precitato Paese non avrebbe nessun tipo di sicurezza, non verrebbe considerata dalle autorità e non avrebbe né un posto dove vivere né da mangiare. Di conseguenza, ella temerebbe di essere nuovamente vittima di abusi, in quanto sarebbe costretta a rivolgersi ai passatori per avere un posto dove vivere. 5.3 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha in primo luogo osservato come la ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, nonché che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 12 giugno 2022. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del punto di vista della SEM. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'esecuzione, l'autorità di prima istanza ha constatato come la richiedente non avrebbe presentato alcun mezzo di prova concreto a sostegno delle sue allegazioni in merito alle sue condizioni di vita in Grecia. Proseguendo, l'autorità di prima istanza, ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. Segnatamente, ha precisato come di principio l'esecuzione dell'allontanamento per i beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarebbe esigibile anche per le persone vulnerabili come ad esempio donne incinte o persone la cui salute mentale o fisica non sarebbe compromessa in modo grave. La SEM ha così analizzato in dettaglio lo stato di salute della ricorrente concludendo che lo stesso risulterebbe chiaro ed acclarato e non vi sarebbero problemi medici di una gravità tale da essere d'ostacolo ad un suo rinvio. Pertanto, l'autorità inferiore ha ritenuto non necessario attendere la visita psicologica prevista per il 23 novembre 2022 in quanto si tratterebbe di una visita di continuità. Successivamente, la SEM ha esaminato con attenzione gli aspetti legati alle asserite minacce e violenze sessuali subite dalla stessa, arrivando tuttavia alla conclusione che non vi sarebbero indizi indicanti che le autorità greche non le offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi. Piuttosto, risulterebbe essere stata la volontà della richiedente di non procedere contro tali atti. Mentre per quanto concerne i problemi in Patria con la sua famiglia, la SEM ha osservato che la Grecia l'avrebbe già ampiamente ascoltata e sulla base di tali fatti avrebbe riconosciuto la protezione. Pertanto, non sarebbe più sua competenza ascoltarla. Infine, l'autorità di prima istanza ha evidenziato come nella fattispecie sussisterebbero altresì delle circostanze favorevoli per l'esigibilità del suo rinvio. 5.4 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'interessata contesta integralmente la decisione della SEM. Innanzitutto, ritiene di aver illustrato chiaramente come la situazione di totale abbandono da parte delle autorità greche l'avrebbe portata ragionevolmente a pensare di non poter ricevere alcuna protezione dalle violenze e dalle minacce. A conferma di ciò, ella cita il rapporto pubblicato a marzo 2022 da Refugee Support Aegean (RSA) e Pro Asyl ("Beneficiaries of international protection in Greece - Access to documents and socio-economic rights"), contestando in particolare la valutazione della SEM in merito alle asserite circostanze favorevoli. L'insorgente ritiene in particolar modo, che il fatto che ella non avrebbe ricevuto alcun tipo di assistenza finanziaria da parte delle autorità greche dopo aver ricevuto la protezione internazionale e di essere solamente sopravvissuta - grazie prima all'ospitalità di una volontaria (...) e successivamente al lavoro trovato come (...) - non sarebbero elementi favorevoli ad un rinvio ma piuttosto degli ostacoli ad esso. Invero, la ricorrente sottolinea come ella avrebbe avuto accesso ad un alloggio solo grazie a delle circostanze puramente casuali e come il salario che avrebbe percepito non sarebbe stato sufficiente per arrivare alla fine mese. Inoltre, ella asserisce come non sarebbe più affatto garantito che riuscirà a riottenere un alloggio ed un lavoro una volta fatto rientro in Grecia, in quanto si aggiungerebbe anche la difficoltà relativa al rinnovo del suo permesso di soggiorno. A suo dire, rischierebbe di dover attendere mesi o addirittura anni, prima di ottenere un nuovo permesso di soggiorno valido che le permetta di prendere una casa in locazione e di lavorare. Pertanto, l'interessata ribadisce come il fatto che ella sarebbe costretta a rivolgersi ai passatori sarebbe la triste realtà e non una mera ipotesi come ritenuto dalla SEM. Ugualmente, la richiedente ritiene altamente irrealistica la valutazione dell'autorità inferiore in merito all'accesso alle cure mediche, in particolare rispetto alla possibilità di una presa a carico sul piano psichiatrico in Grecia. Altresì, ella reitera come le autorità elleniche non avrebbero nessun interesse in merito alla sua sopravvivenza e incolumità, per tale motivo denunciare i fatti subiti non porterebbe a nulla. Infine, l'insorgente ritiene che l'autorità di prima istanza avrebbe valutato la sua vulnerabilità solamente sulla base della documentazione medica, senza considerare il suo passato e la sua storia nel complesso. A suo dire, ella si troverebbe con ogni probabilità in una situazione di minaccia esistenziale e verrebbe esposta ad abusi, violenze e sfruttamento. Pertanto, il suo trasferimento sarebbe da considerarsi inammissibile e non ragionevolmente esigibile. 6. 6.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se la richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. Foglio federale [FF] 2002 6087, 6125). 6.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente, il (...) settembre 2019, è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) ottobre 2019 al (...) ottobre 2022 (cfr. atto SEM 18/1). Tali circostanze sono peraltro state confermate dall'interessata nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM 12/5). Altresì, le autorità greche, il 12 giugno 2022, hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM 18/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun indizio atto a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine disattendendo il principio di non respingimento. 6.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). 9.2 Ebbene, malgrado le criticità che contraddistinguono le condizioni di accoglienza ivi in essere, lo scrivente Tribunale ha confermato l'attualità della presunzione di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI anche per la Grecia, ribandendone peraltro l'applicazione, in linea di massima, ai richiedenti vulnerabili come le donne incinte o le persone afflitte da problematiche mediche che non siano da classificarsi come gravi (cfr. sentenza del Tribunale E-3427/2021 / E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3, 11.4 e 11.5.1). Pertanto, nella misura in cui l'insorgente vi fa riferimento, v'è da rilevare che le precarie condizioni di vita dei migranti non ostano, ad esse sole, all'esecuzione del rinvio verso la Grecia. 9.3 Nondimeno, il Tribunale ha chiarito che la summenzionata presunzione di ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento non trova applicazione qualora la fattispecie in esame concerni richiedenti che, a causa della loro vulnerabilità particolarmente elevata, incorrono nel rischio di trovarsi durevolmente confrontati con una situazione di grave disagio perché non in grado di rivendicare autonomamente i propri diritti in Grecia. In altre parole, l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili - seppur a beneficio della protezione internazionale nel Paese in parola - è da considerarsi di principio contraria all'art. 83 cpv. 4 LStrI. Ciò vale segnatamente per i richiedenti minorenni non accompagnati, così come per le persone il cui quadro anamnestico psico-fisico risulti gravemente compromesso. In una tale casistica, l'esecuzione dell'allontanamento può avvenire unicamente in presenza di circostanze particolarmente favorevoli; è il caso laddove vi sia modo di supporre che la persona rimpatriata avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica. Pertanto, ove confrontata con richiedenti con un tale profilo, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire le opportune indagini del caso (cfr. ibidem consid. 11.5.3). 9.4 Fermi tali presupposti, nella fattispecie concreta è quindi necessario determinare se la richiedente possa essere definita come persona particolarmente vulnerabile o se ella abbia presentato seri indizi che in caso di ritorno in Grecia verrebbe a trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle sue circostanze individuali di natura sociale, economica e medica (cfr. sentenza del Tribunale D-4562 del 18 ottobre 2022 consid. 5.5). 10. 10.1 Il Tribunale constata che dal racconto della ricorrente emergono diversi indizi di vulnerabilità particolarmente elevata ai sensi della succitata giurisprudenza. In particolare, si riscontra che la richiedente è una giovane donna sola, senza una rete famigliare o sociale in Grecia, senza conoscenze della lingua greca e con un vissuto particolarmente traumatico alle spalle. Ella è stata vittima di matrimonio forzato in Afghanistan all'età di quattordici anni ed ha subito abusi sessuali in Afghanistan e sul suolo ellenico durante il soggiorno al campo profughi di B._______. Inoltre, ha vissuto ripetute minacce, fino al suo espatrio, da parte di connazionali i quali avrebbero agito su incarico dell'ex marito (cfr. atti SEM 12/5; 37/6). A tal proposito, si osserva che non si ritiene legittimo rimproverale di non aver mai denunciato i fatti, considerando il suo timore delle possibili ritorsioni sul figlio rimasto in Afghanistan con il padre. In caso di ritorno in Grecia, difficilmente l'insorgente potrà, in assenza di alternative, scostarsi dalla comunità afghana presente su suolo ellenico e pertanto non si può escludere un rischio di rivittimizzazione. Altresì, la richiedente ha chiaramente esposto come solo grazie a delle circostanze puramente casuali ella sia riuscita a mantenersi e a disporre di un alloggio. Queste strutture che le hanno permesso di arrangiarsi precariamente, non sono tuttavia più presenti. Segnatamente, la signora (...), all'epoca volontaria nel campo di B._______, che inizialmente l'avrebbe aiutata ed ospitata nella sua abitazione sull'isola di (...), avrebbe infatti lasciato la Grecia per recarsi in C._______ nel 2020 (cfr. atto SEM 12/5). Non vi sono elementi che conducono lo scrivente Tribunale a mettere in discussione la verosimiglianza dell'insieme delle sue affermazioni. In aggiunta, la fragilità della ricorrente non sembra unicamente data da queste condizioni. Vi sono anche altri indicatori di vulnerabilità. Infatti, anche il suo stato psico-fisico risulta essere particolarmente fragile. L'interessata, in Svizzera, ha beneficiato di numerosi consulti psichiatrici ed ha vissuto un ricovero volontario su indicazione della psicologa del Centro per richiedenti l'asilo presso la (...) a scopo protettivo, per un disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43) con umore deflesso e idee di morte senza progettualità con la diagnosi, alla dimissione, di modificazione duratura della personalità successiva a malattia psichiatrica (ICD10: F62.1; cfr. atto SEM 31/5). Secondo la documentazione versata agli atti con scritto del 30 marzo 2023, permane la diagnosi di un disturbo post-traumatico da stress (cfr. documentazione medica trasmessa in data 30 marzo 2023). Sebbene, sia stato constatato un miglioramento e non risulterebbe - al momento attuale - esserci una suicidalità acuta, ella necessita di una continuazione della presa a carico psichiatrica e di una terapia farmacologica. Diagnosi confermata anche dall'ultimo certificato medico pervenuto al Tribunale in data 21 aprile 2023. 10.2 Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale invita la SEM ad analizzare nuovamente gli elementi di vulnerabilità della richiedente e, in caso della sussistenza di una vulnerabilità particolarmente elevata, dovrà esaminare se sono date delle circostanze particolarmente favorevoli, ossia se la ricorrente avrà accesso ad un alloggio adeguato, alle cure di base e ai servizi sanitari necessari, così come all'assistenza per l'integrazione sociale ed economica, alla luce degli indizi sopraelencati. Segnatamente, considerando l'attuale situazione della ricorrente, ossia se ella nell'attuale stato psico-fisico sarebbe effettivamente in grado di rivendicare autonomamente i diritti che le spettano in Grecia, l'autorità di prima istanza è chiamata ad esperire dei complementi istruttori al fine di potersi pronunciare nuovamente circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
11. Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto e la decisione della SEM del 23 novembre 2022 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda ai complementi istruttori necessari e per la pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei consideranti della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).
12. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 23 novembre 2022 è annullata e gli atti di causa le sono trasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei consideranti.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si assegnano indennità ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: