Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati sono decisi da un giudice unico con approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). In casu, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo e di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare è priva di oggetto, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Con la presente sentenza di merito tale domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 3.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii).
E. 4 Contestata nel caso di specie è, anzitutto, la mancata entrata nel merito della domanda di asilo da parte della SEM.
E. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, in seguito: Conv. rifugiati) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2).
E. 4.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi; sentenza del TAF D-4751/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.2).
E. 4.3 Nel caso in disamina, il 22 luglio 2025 la Grecia ha accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio, specificando che questo ha ottenuto la protezione internazionale nonché il relativo permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. [{...}]-32/1). Ciò non è contestato dal ricorrente, che peraltro non sostiene che la Grecia intenda allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Il fatto che egli sollevi ora, di aver indicato ai medici curanti di aver subito dei pushback al suo primo arrivo in Grecia non modifica tale conclusione, non sollevando timori che ciò possa accadere al suo ritorno in Grecia, limitandosi egli a considerazioni generali. Rinviando a numerosi rapporti, nel ricorso egli illustra la precarietà della situazione dei beneficiari di protezione in Grecia, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tutto ciò sarebbe contrario agli artt. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, in seguito: Conv. tortura) e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE), dimodoché occorrerebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Queste argomentazioni ricorsuali non forniscono tuttavia motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi rispettivamente non sono suscettibili di capovolgere la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo sicuro ai sensi di cui sopra. Piuttosto, le circostanze esposte dall'insorgente verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come da egli richiesto, avrebbe dovuto concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera.
E. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 6.3 Il ricorrente è dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli artt. 3 e 4 CEDU, 3 Conv. tortura. Un rinvio sarebbe inammissibile, giacché egli verrebbe sottoposto a un rischio reale di violazioni dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio e di mancato accesso a cure mediche. Un trasferimento in Grecia sarebbe inoltre inesigibile, poiché egli sarebbe da qualificare come particolarmente vulnerabile e verrebbe a ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. In caso di ritorno in Grecia egli si ritroverebbe senza un alloggio e l'assistenza medica gli verrebbe negata. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione, in particolare non avrebbe chiarito la situazione concreta in Grecia e non avrebbe approfondito le problematiche mediche del ricorrente.
E. 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 6.4.2 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.
E. 6.4.3 Nella sua giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 9 e 11.2; fra le tante sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid.11.4; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3).
E. 6.4.4 Occorre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 8.2). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4).
E. 6.4.5 Nel caso specifico, per quanto riguardo l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto all'insorgente la protezione internazionale, grazie a cui può far valere i suoi diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Il ricorrente, nonostante da egli indicato in sede di audizione, non ha mai prodotto le asserite mail con cui avrebbe chiesto aiuto alla Croce rossa, Unicef, Solarius, Helios, IOM (cfr. atto SEM n. 31/10, D42, D43, D55, D69, D81). Egli si è limitato a inoltrare una conversazione WhatsApp dalla quale si nota che alcuni messaggi gli sarebbero stati inoltrati e altri sarebbero scritti direttamente nella conversazione, per cui non è possibile stabilire l'autenticità della stessa. I fermoimmagine risultano tagliati, pertanto non è possibile verificare le date dei messaggi o gli interlocutori. In ogni caso, dal contenuto degli stessi messaggi risulta che a disposizione del ricorrente vi fossero diverse alternative per chiedere aiuto e ottenere pasti e alloggio (cfr. atto SEM n. 42/13). Di transenna il Tribunale constata che il ricorrente in sede di audizione ha indicato di conoscere unicamente il farsi (cfr. atto SEM n. 31/10, D63), mentre dai fermoimmagine prodotti risulta che egli ha sostenuto una conversazione digitale in inglese (cfr. atto SEM n. 42/13). Durante l'audizione egli si è pure contraddetto rispetto all'accesso alle cure mediche, inizialmente egli ha indicato che si sarebbe rivolto a diversi ospedali e sarebbe stato respinto (cfr. atto SEM n. 31/10, D29), per poi indicare di essere stato vistato da un medico che gli ha fissato un appuntamento da uno psicologo dopo 10 giorni (cfr. atto SEM n. 31/10, D72). Dalle stesse dichiarazioni del ricorrente non risulta pertanto che egli non abbia ricevuto aiuto da parte dello stato greco o da ONG presenti sul territorio. Spetterà a lui pertanto attivarsi in tal senso una volta tornato in Grecia. Per quanto concerne le minacce da parte di connazionali in Grecia, non corroborate da nessun mezzo di prova, l'interessato dovrà se necessario, rivolgersi alle forze di polizia al fine di ottenere protezione. Invece, in sede ricorsuale, per la prima volta, il ricorrente adduce di essere stato maltrattato dalla polizia ad Atene e per tale motivo non si sarebbe rivolto alle autorità per denunciare i soprusi subiti. Oltre alla tardività di tali dichiarazioni, il Tribunale constata che al contrario, in sede di verbale, il ricorrente ha indicato di essersi rivolto alla polizia per cercare aiuto (cfr. atto SEM n. 31/10, D48). Tali asserti risultano pertanto meramente strumentali, contradditori e non comprovati. L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile.
E. 6.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2).
E. 6.5.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1).
E. 6.5.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiario di protezione internazionale (con rispettivamente status di protezione sussidiaria e di rifugiata), egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti).
E. 6.5.4 Inoltre, il ricorrente non può essere ritenuto una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza suesposta.
E. 6.5.4.1 Durante l'audizione del 17 luglio 2025 il ricorrente ha indicato di avere problemi psicologici ed emotivi (cfr. atto SEM n. 31/10, D19). Dagli atti emerge che gli sia stata diagnosticata una sospetta tubercolosi e di essere conosciuto per disturbi mentali e consumo problematico di oppiacei. Dipoi il ricorrente stesso ha riferito di soffrire di insonnia, sudorazione, ansia, idee anticonservative, ma i medici hanno constato una mancata "franca" progettualità in tal senso (cfr. atti SEM n. 11/4 e 27/5). In seguito lo psichiatra, viste le dichiarazioni del ricorrente in ottica anticonservativa, nonostante la constatazione di una mancata evidente progettualità e sospettando che tali dichiarazioni fossero strumentali e visto l'ambiente del CFA ne ha consigliato l'ospedalizzazione, che il ricorrente ha accettato (cfr. atto SEM n. 34/4). Egli ha tuttavia lasciato l'ospedale di sua spontanea volontà in quanto "si sentiva solo" e in tal senso non ha sollevato ideazioni anticonservative, in tale frangente la terapia farmacologica alla dimissione consisteva in Psychopax e Zyprexa (cfr. atti SEM n. 35/3 e 38/3). Da un controllo successivo egli ha negato progettualità anticonservativa (cfr. atto SEM n. 40/4). Dall'ultimo atto medico agli atti, datato 16 settembre 2025, vale a dire a seguito della ricezione della decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo, emerge che egli ha negato una franca progettualità anticonservativa, rifiutando altresì un aumento dei dosaggi dei farmaci prescritti, che consistono in Psychopax, Olanzapine e Xanax (cfr. atto SEM 48/3). Con il nuovo certificato medico prodotto durante la procedura ricorsuale emerge che al ricorrente è stata diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress, la cui prognosi è legata alla persecuzione del trattamento farmacologico, che andrà mantenuto, con monitoraggio clinico dell'assunzione; in caso di interruzione del trattamento, il paziente potrebbe sviluppare una sintomatologia da rebound, con netto peggioramento del quadro clinico e non è escludibile un alto rischio suicidale (cfr. risultanze istruttorie). Con il certificato F2 del 29 settembre 2025 il ricorrente ha riferito un miglioramento sotto il profilo ipnico. La terapia farmacologica è stata aggiornata in Psychopax, Olanzapine, Xanax (cfr. atto SEM n. 49/2). In data 8 ottobre 2025 al ricorrente, durante una visita al pronto soccorso, è stata diagnosticata una verosimile crisi conversiva per consumo problematico di oppiacei. In tale sede non ha riferito progettualità circa la sua morte (cfr. atto SEM n. 50/4). Durante le visite mediche del 9 ottobre 2025 è stata adeguata la terapia farmacologica, sostituendo Diazepam con Alprazolam ed è stata constata una mancanza di progettualità attiva di morte (cfr. atti SEM n. 51/3 e 52/4). In data 16 ottobre 2025, il ricorrente ha riferito algie a livello di torace con possibile causa psicogena e viene constatata un'assenza di idee attive e passive di morte. La terapia farmacologica è stata aggiornata e prevede Xanax e Olanzapine (cfr. atto SEM n. 53/2). Durante il successivo consulto psichiatrico del 22 ottobre 2025, il ricorrente ha espresso preoccupazione e ha riportato beneficio dalla terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 54/4). Dal certificato medico del 23 ottobre 2025 emerge che il ricorrente soffrirebbe di dolore toracico probabilmente nel contesto di attacchi di panico, lesioni cutanee ipopigmentate e inappetenza, dispepsia con possibile carenza di ferro senza anemia. Alla terapia farmacologica è stato aggiunto Pantoprazol (cfr. atto SEM n. 55/3). Dalla visita medica del 27 ottobre 2025 emerge che il richiedente si sente bene con la terapia impostata e che ha negato idee attive e passive di morte. La terapia farmacologica aggiornata prevede Xanax, Sertralin, Olanzapine (cfr. atto SEM n. 56/2).
E. 6.5.4.2 Da quanto esposto sopra discende che le affezioni di cui soffre il ricorrente non sono suscettibili di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia e di considerarlo come persona particolarmente vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. Essa dispone delle strutture mediche sufficienti e il ricorrente ha accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e art. 30 direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4.4 con riferimenti). A fronte segnatamente di tali problematiche è sua responsabilità rivendicare presso le autorità i diritti alle cure e che già aveva ottenuto secondo le sue dichiarazioni.
E. 6.5.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.6 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale e sulla situazione di salute del ricorrente, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio nonché assistenza medica al ricorrente. Le relative richieste dell'insorgente vanno pertanto respinte.
E. 6.7 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente.
E. 6.8 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); per quanto censurabile, la decisione non è inoltre inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto.
E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto.
E. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7116/2025 Sentenza del 27 ottobre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler, Rechtsanwältin, (...), e patrocinato da Emma Neuber, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 9 settembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afgano, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 29 giugno 2025. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che egli ha depositato una domanda d'asilo in Grecia il 12 giugno 2024, ottenendo la protezione internazionale il successivo 25 giugno 2024. Inoltre, risulta che egli ha presentato un'ulteriore domanda d'asilo in Germania il 13 agosto 2024 e in Islanda il 1° marzo 2025. A.c 17 luglio 2025 la SEM ha domandato la riammissione del richiedente alle autorità greche. A.d Il 22 luglio 2025 le autorità greche hanno accolto la richiesta, precisando che egli ha ottenuto la protezione internazionale in data 25 giugno 2024 e il relativo permesso di soggiorno valido sino al 24 giugno 2027. A.e Il 17 luglio 2025 la SEM ha svolto un colloquio con l'interessato in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.f Il 9 settembre 2025 il richiedente ha inoltrato alla SEM il parere sulla bozza di decisione trasmessa l'8 settembre 2025. B. Con decisione del 9 settembre 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso verso la Grecia. C. Con ricorso del 17 settembre 2025 (cfr. ricevuta di consegna IncaMail) al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) il ricorrente chiede l'annullamento della decisione e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, la constatazione della violazione dell'art. 7 Cost., in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, in ulteriore subordine il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore, sub-subeventualmente la richiesta di garanzie specifiche dalle autorità greche per assicurare un alloggio e un'assistenza medica; protestate tasse e spese. Egli presenta domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché dell'effetto sospensivo, con sospensione in via supercautelare del suo allontanamento. D.Il ricorrente ha trasmesso uno scritto in data 25 settembre 2025 allegando un certificato medico in cui viene indicato che egli soffrirebbe di disturbo post-traumatico da stress, con prognosi legata alla persecuzione del trattamento farmacologico. E.In data 29 settembre 2025, 8 ottobre 2025, 9 ottobre 2025 (in due occasioni), 16 ottobre 2025, 22 ottobre 2025, 23 ottobre 2025 e 27 ottobre 2025il ricorrente si è sottoposto a nuove visite mediche, i cui certificati sono stati posti agli atti dell'autorità inferiore. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati sono decisi da un giudice unico con approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). In casu, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo e di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare è priva di oggetto, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Con la presente sentenza di merito tale domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Se adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 con rinvii). 4. Contestata nel caso di specie è, anzitutto, la mancata entrata nel merito della domanda di asilo da parte della SEM. 4.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 2007). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica e il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, in seguito: Conv. rifugiati) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2). 4.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi; sentenza del TAF D-4751/2024 del 12 agosto 2024 consid. 6.2). 4.3 Nel caso in disamina, il 22 luglio 2025 la Grecia ha accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio, specificando che questo ha ottenuto la protezione internazionale nonché il relativo permesso di soggiorno (cfr. atto SEM n. [{...}]-32/1). Ciò non è contestato dal ricorrente, che peraltro non sostiene che la Grecia intenda allontanarlo verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non-respingimento. Il fatto che egli sollevi ora, di aver indicato ai medici curanti di aver subito dei pushback al suo primo arrivo in Grecia non modifica tale conclusione, non sollevando timori che ciò possa accadere al suo ritorno in Grecia, limitandosi egli a considerazioni generali. Rinviando a numerosi rapporti, nel ricorso egli illustra la precarietà della situazione dei beneficiari di protezione in Grecia, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tutto ciò sarebbe contrario agli artt. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, in seguito: Conv. tortura) e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE), dimodoché occorrerebbe entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Queste argomentazioni ricorsuali non forniscono tuttavia motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi rispettivamente non sono suscettibili di capovolgere la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo sicuro ai sensi di cui sopra. Piuttosto, le circostanze esposte dall'insorgente verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come da egli richiesto, avrebbe dovuto concedere l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.3 Il ricorrente è dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli artt. 3 e 4 CEDU, 3 Conv. tortura. Un rinvio sarebbe inammissibile, giacché egli verrebbe sottoposto a un rischio reale di violazioni dei diritti umani, quali l'assenza di un alloggio e di mancato accesso a cure mediche. Un trasferimento in Grecia sarebbe inoltre inesigibile, poiché egli sarebbe da qualificare come particolarmente vulnerabile e verrebbe a ritrovarsi in una situazione di emergenza esistenziale. In caso di ritorno in Grecia egli si ritroverebbe senza un alloggio e l'assistenza medica gli verrebbe negata. L'autorità inferiore non avrebbe valutato a fondo le circostanze in questione, in particolare non avrebbe chiarito la situazione concreta in Grecia e non avrebbe approfondito le problematiche mediche del ricorrente. 6.4 6.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 6.4.2 Nel caso concreto, si osserva preliminarmente che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 6.4.3 Nella sua giurisprudenza, il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 9 e 11.2; fra le tante sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). Questa presunzione può essere ribaltata in casi individuali, se la persona interessata fornisce prove serie del fatto che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non le garantirebbero la necessaria protezione o la esporrebbero a condizioni di vita disumane (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid.11.4; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.3.3). 6.4.4 Occorre evidenziare che i beneficiari di protezione possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo nei confronti dei beneficiari di protezione, impongono la non discriminazione nei contesti succitati, ovvero nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 8.2). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata può adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU; cfr. sentenza del TAF D-3543/2024 del 20 giugno 2024 consid. 8.3.4). 6.4.5 Nel caso specifico, per quanto riguardo l'asserito mancato supporto da parte delle autorità elleniche, non corroborato da mezzi di prova, va rilevato che queste hanno riconosciuto all'insorgente la protezione internazionale, grazie a cui può far valere i suoi diritti seguendo le rispettive vie di diritto. Il ricorrente, nonostante da egli indicato in sede di audizione, non ha mai prodotto le asserite mail con cui avrebbe chiesto aiuto alla Croce rossa, Unicef, Solarius, Helios, IOM (cfr. atto SEM n. 31/10, D42, D43, D55, D69, D81). Egli si è limitato a inoltrare una conversazione WhatsApp dalla quale si nota che alcuni messaggi gli sarebbero stati inoltrati e altri sarebbero scritti direttamente nella conversazione, per cui non è possibile stabilire l'autenticità della stessa. I fermoimmagine risultano tagliati, pertanto non è possibile verificare le date dei messaggi o gli interlocutori. In ogni caso, dal contenuto degli stessi messaggi risulta che a disposizione del ricorrente vi fossero diverse alternative per chiedere aiuto e ottenere pasti e alloggio (cfr. atto SEM n. 42/13). Di transenna il Tribunale constata che il ricorrente in sede di audizione ha indicato di conoscere unicamente il farsi (cfr. atto SEM n. 31/10, D63), mentre dai fermoimmagine prodotti risulta che egli ha sostenuto una conversazione digitale in inglese (cfr. atto SEM n. 42/13). Durante l'audizione egli si è pure contraddetto rispetto all'accesso alle cure mediche, inizialmente egli ha indicato che si sarebbe rivolto a diversi ospedali e sarebbe stato respinto (cfr. atto SEM n. 31/10, D29), per poi indicare di essere stato vistato da un medico che gli ha fissato un appuntamento da uno psicologo dopo 10 giorni (cfr. atto SEM n. 31/10, D72). Dalle stesse dichiarazioni del ricorrente non risulta pertanto che egli non abbia ricevuto aiuto da parte dello stato greco o da ONG presenti sul territorio. Spetterà a lui pertanto attivarsi in tal senso una volta tornato in Grecia. Per quanto concerne le minacce da parte di connazionali in Grecia, non corroborate da nessun mezzo di prova, l'interessato dovrà se necessario, rivolgersi alle forze di polizia al fine di ottenere protezione. Invece, in sede ricorsuale, per la prima volta, il ricorrente adduce di essere stato maltrattato dalla polizia ad Atene e per tale motivo non si sarebbe rivolto alle autorità per denunciare i soprusi subiti. Oltre alla tardività di tali dichiarazioni, il Tribunale constata che al contrario, in sede di verbale, il ricorrente ha indicato di essersi rivolto alla polizia per cercare aiuto (cfr. atto SEM n. 31/10, D48). Tali asserti risultano pertanto meramente strumentali, contradditori e non comprovati. L'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è dunque ammissibile. 6.5 6.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile (cfr. anche art. 18 e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281]). Tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria, si troverebbe in una situazione di emergenza esistenziale (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.4; sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 [sentenza di riferimento] consid. 9; sentenza del TAF D-4627/2024 del 30 luglio 2024 consid. 9.4.2). 6.5.2 Il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi. Al contrario, l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 [sentenza di riferimento] consid. 11.5.1 segg.; sentenze del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.1; D-2976/2024 del 22 maggio 2024 consid. 11.1). 6.5.3 Nel caso in disamina, si rileva anzitutto che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, nonostante le criticità del sistema di assistenza sociale greco, non solo per i richiedenti l'asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale. In questo contesto, come già considerato sopra, la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione ed è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiario di protezione internazionale (con rispettivamente status di protezione sussidiaria e di rifugiata), egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza e alla sicurezza sociale (cfr. sentenza del TAF D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 12.2 con riferimenti). 6.5.4 Inoltre, il ricorrente non può essere ritenuto una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza suesposta. 6.5.4.1 Durante l'audizione del 17 luglio 2025 il ricorrente ha indicato di avere problemi psicologici ed emotivi (cfr. atto SEM n. 31/10, D19). Dagli atti emerge che gli sia stata diagnosticata una sospetta tubercolosi e di essere conosciuto per disturbi mentali e consumo problematico di oppiacei. Dipoi il ricorrente stesso ha riferito di soffrire di insonnia, sudorazione, ansia, idee anticonservative, ma i medici hanno constato una mancata "franca" progettualità in tal senso (cfr. atti SEM n. 11/4 e 27/5). In seguito lo psichiatra, viste le dichiarazioni del ricorrente in ottica anticonservativa, nonostante la constatazione di una mancata evidente progettualità e sospettando che tali dichiarazioni fossero strumentali e visto l'ambiente del CFA ne ha consigliato l'ospedalizzazione, che il ricorrente ha accettato (cfr. atto SEM n. 34/4). Egli ha tuttavia lasciato l'ospedale di sua spontanea volontà in quanto "si sentiva solo" e in tal senso non ha sollevato ideazioni anticonservative, in tale frangente la terapia farmacologica alla dimissione consisteva in Psychopax e Zyprexa (cfr. atti SEM n. 35/3 e 38/3). Da un controllo successivo egli ha negato progettualità anticonservativa (cfr. atto SEM n. 40/4). Dall'ultimo atto medico agli atti, datato 16 settembre 2025, vale a dire a seguito della ricezione della decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo, emerge che egli ha negato una franca progettualità anticonservativa, rifiutando altresì un aumento dei dosaggi dei farmaci prescritti, che consistono in Psychopax, Olanzapine e Xanax (cfr. atto SEM 48/3). Con il nuovo certificato medico prodotto durante la procedura ricorsuale emerge che al ricorrente è stata diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress, la cui prognosi è legata alla persecuzione del trattamento farmacologico, che andrà mantenuto, con monitoraggio clinico dell'assunzione; in caso di interruzione del trattamento, il paziente potrebbe sviluppare una sintomatologia da rebound, con netto peggioramento del quadro clinico e non è escludibile un alto rischio suicidale (cfr. risultanze istruttorie). Con il certificato F2 del 29 settembre 2025 il ricorrente ha riferito un miglioramento sotto il profilo ipnico. La terapia farmacologica è stata aggiornata in Psychopax, Olanzapine, Xanax (cfr. atto SEM n. 49/2). In data 8 ottobre 2025 al ricorrente, durante una visita al pronto soccorso, è stata diagnosticata una verosimile crisi conversiva per consumo problematico di oppiacei. In tale sede non ha riferito progettualità circa la sua morte (cfr. atto SEM n. 50/4). Durante le visite mediche del 9 ottobre 2025 è stata adeguata la terapia farmacologica, sostituendo Diazepam con Alprazolam ed è stata constata una mancanza di progettualità attiva di morte (cfr. atti SEM n. 51/3 e 52/4). In data 16 ottobre 2025, il ricorrente ha riferito algie a livello di torace con possibile causa psicogena e viene constatata un'assenza di idee attive e passive di morte. La terapia farmacologica è stata aggiornata e prevede Xanax e Olanzapine (cfr. atto SEM n. 53/2). Durante il successivo consulto psichiatrico del 22 ottobre 2025, il ricorrente ha espresso preoccupazione e ha riportato beneficio dalla terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 54/4). Dal certificato medico del 23 ottobre 2025 emerge che il ricorrente soffrirebbe di dolore toracico probabilmente nel contesto di attacchi di panico, lesioni cutanee ipopigmentate e inappetenza, dispepsia con possibile carenza di ferro senza anemia. Alla terapia farmacologica è stato aggiunto Pantoprazol (cfr. atto SEM n. 55/3). Dalla visita medica del 27 ottobre 2025 emerge che il richiedente si sente bene con la terapia impostata e che ha negato idee attive e passive di morte. La terapia farmacologica aggiornata prevede Xanax, Sertralin, Olanzapine (cfr. atto SEM n. 56/2). 6.5.4.2 Da quanto esposto sopra discende che le affezioni di cui soffre il ricorrente non sono suscettibili di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia e di considerarlo come persona particolarmente vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. Essa dispone delle strutture mediche sufficienti e il ricorrente ha accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e art. 30 direttiva qualificazione; cfr. sentenza del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4.4 con riferimenti). A fronte segnatamente di tali problematiche è sua responsabilità rivendicare presso le autorità i diritti alle cure e che già aveva ottenuto secondo le sue dichiarazioni. 6.5.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.6 Considerato quanto sopra, la SEM non era tenuta a eseguire ulteriori accertamenti sulla situazione di accoglienza effettiva in Grecia per i beneficiari di protezione internazionale e sulla situazione di salute del ricorrente, per cui da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile un accertamento incompleto dei fatti rispettivamente una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi e art. 12 PA). Parimenti, essa non doveva richiedere dalle autorità greche delle specifiche garanzie per assicurare vitto e alloggio nonché assistenza medica al ricorrente. Le relative richieste dell'insorgente vanno pertanto respinte. 6.7 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente. 6.8 In conclusione, anche in materia dell'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata. 7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); per quanto censurabile, la decisione non è inoltre inadeguata (art. 49 PA), per cui il ricorso va respinto. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 8.2 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano d'acchito sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 8.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: