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D-8018/2025

D-8018/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso, l'insorgente, seppur abbia formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 10), ha al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 4 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 5.1 In sede di colloquio relativo al rinvio verso uno Stato terzo, il ricorrente ha innanzitutto confermato di aver presentato domanda d'asilo in Grecia il (...) 2021 e (...) 2022, ottenendo la protezione internazionale il (...) 2022. Egli ha dichiarato di aver ricevuto i relativi documenti venti giorni dopo il riconoscimento e di aver lasciato la Grecia un paio di giorni più tardi. La partenza dalla Grecia sarebbe stata finanziata da parte di un amico. Il ricorrente ha riferito di essersi rivolto a IOM e al TRC per segnalare la mancanza di un alloggio, ma di non aver ricevuto alcun aiuto. Durante la permanenza al centro, avrebbe ricevuto tre pasti al giorno e, all'arrivo, un'organizzazione umanitaria gli avrebbe dato 300 euro per l'acquisto dei medicinali contro l'(...); per il resto, sarebbe stato aiutato dalla sorella. Egli ha dichiarato di aver cercato a lungo un lavoro, registrandosi presso gli uffici che si occupavano degli inserimenti lavorativi, senza tuttavia essere mai stato contattato. Avrebbe lavorato una settimana in un'azienda di (...), ma non essendo in possesso dei documenti necessari, non sarebbe stato poi assunto. Non avrebbe potuto frequentare corsi di lingua, in quanto a pagamento. Riguardo al proprio stato di salute, ha riferito di soffrire d'asma e di un problema al cuore che gli causerebbe pressione alla testa. Al centro in Grecia non vi sarebbe stato alcun medico, ma soltanto un infermiere per un paio d'ore. Avrebbe segnalato la necessità di un percorso psicologico, ma l'unico medicamento prescritto sarebbe stato un'aspirina, mentre che per i problemi di (...), avrebbe comprato uno spray. Il ricorrente ha riferito di essere stato aggredito da alcuni uomini di etnia (...) che lo avrebbero minacciato. Infine, dopo aver ricevuto una risposta negativa in B._______, sarebbe tornato in Grecia, dove le autorità avrebbero trattenuto i suoi documenti senza più restituirglieli.

E. 5.2 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo all'interessato la necessaria protezione o esponendolo a condizioni di vita disumane, o che egli si potrebbe trovare in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. L'autorità inferiore ha rilevato che, nonostante il ricorrente abbia dichiarato di essere stato esposto a condizioni di vita complicate, agli atti non risulterebbe che lo stesso, dopo aver ottenuto la protezione internazionale in Grecia, abbia sollecitato il sostegno delle istanze elleniche preposte e che quest'ultime l'abbiano negato. Inoltre, spetterebbe al richiedente di far valere i propri diritti presso le autorità una volta ottenuta la protezione. Quanto invece ai maltrattamenti riferiti, inclusa l'aggressione subita da terzi, la SEM ha ribadito che la Grecia, in quanto Stato terzo sicuro, sarebbe dotato di forze di polizia operative e disponibili a offrire tutela. Infine, in merito all'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, per l'autorità inferiore non vi sarebbero elementi che indicherebbero che il trasferimento dell'interessato verso la Grecia costituirebbe una violazione di tale disposizione. In merito all'esigibilità, l'autorità inferiore ha osservato che, quo alle condizioni di accoglienza in Grecia, il Paese in parola sarebbe vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) e che gli art. 26, 27, 29, 30 e 32 della medesima autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita oltre che al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario e, infine, ad un alloggio. In particolare, gli art. 29 e 30 di detta direttiva qualificazione assicurerebbero - alle stesse condizioni dei cittadini di uno Stato membro - l'accessibilità dell'assistenza sociale così come del sistema sanitario. L'autorità inferiore ha inoltre osservato che, sulla base delle dichiarazioni dell'interessato, apparirebbe evidente che nel periodo di soggiorno in Grecia egli non si sarebbe particolarmente impegnato per cercare un alloggio, un sostegno o un lavoro legale in Grecia, ritenuto che due giorni dopo aver ricevuto i documenti egli avrebbe lasciato la Grecia. La situazione medica del ricorrente sarebbe inoltre chiara e non ostativa dell'esecuzione dell'allontanamento, essendo la Grecia dotata pure di adeguate infrastrutture sanitarie. Infine, essendo il ricorrente in buona salute e non appartenendo alle categorie delle persone particolarmente vulnerabili, la nuova sentenza di riferimento del Tribunale non permetterebbe di mettere in discussione l'esigibilità del suo rinvio.

E. 5.3 In sede ricorsuale, l'insorgente si limita a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia alla luce delle sue condizioni di particolare vulnerabilità. Richiamando alcuni rapporti di organizzazioni internazionali, egli evidenzia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco che, a suo dire, non garantirebbe un accesso effettivo all'alloggio, al lavoro, alle cure mediche e a percorsi di formazione professionale e linguistica per i beneficiari di protezione internazionale. Vi sarebbero inoltre delle difficoltà nell'attivazione del codice AMKA, con la conseguenza che egli sarebbe impossibilitato ad accedere alle cure mediche necessarie, rilevando inoltre come neppure i Migrant Integration Centers (MIC) offrirebbero alcuna assistenza ai destinatari di protezione internazionale. A suo avviso, egli sarebbe esposto a una situazione di rischio reale e concreto e, in caso di rinvio in Grecia, si troverebbe in condizioni contrarie al diritto federale e internazionale, in violazione anche dell'art. 3 CEDU. Posta la particolare vulnerabilità dell'interessato, non vi sarebbero delle circostanze particolarmente favorevoli ai sensi della giurisprudenza del Tribunale per poter decretare il suo allontanamento. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia sarebbe contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU, poiché il ricongiungimento con la moglie residente in C._______ risulterebbe in Grecia notevolmente più difficile che in Svizzera.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU).

E. 7.2 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale - indipendentemente dalla situazione concreta - di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella nuova sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9).

E. 7.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 7.3.2 Successivamente, il ricorrente ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) 2022 al (...) 2025 (cfr. atto SEM n. 19/1), ciò che gli permette, quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti, potendo egli contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. Inoltre, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 7.3.3 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 7), anche a mente del Tribunale il ricorrente non si è sforzato a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo peraltro lasciato tale Paese due giorni dopo aver ottenuto i documenti. Di conseguenza, le censure ricorsuali - concernenti la presunta impossibilità di attivare il codice AMKA a causa della mancata conoscenza della lingua greca e dei disturbi psicologici, la distruzione dei documenti da parte delle autorità greche, l'asserita inattività dei centri MIC, l'impossibilità di accedere al programma HELIOS+ e l'impossibilità di trovare un impiego (cfr. ricorso, pag. 8) -, oltre che ad essere formulate in maniera generica, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra consid. 7.2). Neppure i rapporti di organizzazioni internazionali citati nel ricorso modificano l'attuale valutazione del Tribunale. Non appare pertanto che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.

E. 7.3.4 Quanto alle allegazioni del ricorrente di violenze subite da parte delle autorità greche al suo ritorno in Grecia, si rileva che nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti. Ciò vale anche per l'asserita aggressione (successivamente riferita quale accoltellamento, cfr. ricorso, pag. 3) da parte di alcuni uomini di etnia (...) di cui sarebbe stato vittima (cfr. atto SEM n. 15/5, D26 pag. 4).

E. 7.3.5.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione dell'art. 8 CEDU.

E. 7.3.5.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti).

E. 7.3.5.3 Nello specifico, il Tribunale rileva che la moglie dell'interessato, come da lui stesso ammesso, è residente in C._______ (cfr. atto SEM n. 15/5, D27 pag. 4). Ne consegue che, già per tale ragione, le condizioni per invocare l'art. 8 CEDU non risultano adempiute. Anche a voler prescindere da tale circostanza, l'allontanamento del ricorrente verso la Grecia non configurerebbe comunque una violazione di detta disposizione, potendo egli in ogni tempo richiedere il ricongiungimento familiare secondo le modalità previste dal diritto greco. Il fatto che tale procedura possa risultare lunga o complessa, anche in ragione di possibili ostacoli amministrativi legati alla certificazione dei documenti e al rilascio dei visti (cfr. ricorso, pag. 9), non è sufficiente a rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato.

E. 7.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano elementi validi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.3), risulti ostativo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 7.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.1 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del E-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 11.5.3). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che - nonostante il sostentamento e l'integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio - l'esecuzione dell'allontanamento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli, unicamente qualora non fossero riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in detto Paese. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.4).

E. 8.2 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Nella fattispecie, avendo lasciato la Grecia pochi giorni dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno, l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro che egli compia (maggiori) sforzi d'integrazione, anche tramite corsi di lingua e rivolgendosi alle autorità competenti.

E. 8.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 8.3.2 In merito alle patologie di cui soffre l'insorgente, dai certificati medici versati agli atti risulta che, successivamente alle visite mediche del (...) giugno 2025 e del (...) giugno 2025, all'interessato sono stati diagnosticati dispnea cronica su probabile (...) (DD: cardiaca meno probabile), roncopatia, probabile disturbo post-traumatico da stress (PTSD) con frequenti attacchi di panico (atto SEM n. 13/3 e n. 18/2). A titolo di terapia farmacologica, gli sono stati prescritti: (...), (...), (...) (fino al (...) giugno 2025), (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 18/2). Il ricorrente ha inoltre svolto diversi consulti psichiatrici, dai quali si evince un disturbo post-traumatico da stress (atto SEM n. 24/4, 26/4, 28/4, 29/4 e n. 33/4), per il quale egli ha iniziato nel contempo una presa a carico psicologica (cfr. atto SEM n. 27/4 e atto TAF n. 4) e dalla quale risulterebbe trarre beneficio (cfr. atto SEM n. 26/4). Per tali problematiche gli è stata prescritta la seguente terapia farmacologica: (...), (...) (da sospendere l'(...) ottobre 2025), (...); in riserva sono inoltre previsti (...) in caso di tensione o ansia e (...) in caso di insonnia (cfr. atto TAF n. 6).

E. 8.3.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati e contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 8), il Tribunale constata che l'interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi come persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Ciò posto, il ricorrente potrà proseguire le cure mediche necessarie in Grecia, come già avvenuto in passato, avendo egli ricevuto in tal Paese una terapia (...) a seguito della diagnosi di (...) (atto SEM n. 13/3). La Grecia dispone, infatti, delle infrastrutture mediche sufficienti, anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitati al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione).

E. 8.3.4 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM allo scopo di ottenere delle garanzie specifiche da parte delle autorità greche (cfr. ricorso, pag. 8-9), vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).

E. 8.4 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria in data (...) ottobre 2022 e il 4 luglio 2025 ne hanno esplicitamente accettato la riammissione sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 19/1). A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto, non comporta l'impossibilità per l'insorgente di ottenerne il rinnovo in Grecia. La sua riammissione in tale Paese non è inoltre vincolata al possesso di tale titolo (cfr. le sentenze del TAF D-5206/2021 del 27 marzo 2024 consid. 4.2.1, E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2, E-5614/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 7).

E. 10 Per il resto, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio all'art. 6 LAsi).

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti; altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 12.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8018/2025 Sentenza del 3 novembre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Mathias Lanz; cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Ugo Di Nisio, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 9 ottobre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino afghano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [{...}] n. 2/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 30 maggio 2025 è risultato che egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) luglio 2021, ottenendo la protezione internazionale il (...) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 8/3). A.c Il (...) giugno 2025 la SEM ha effettuato con l'interessato un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro (cfr. atto SEM n. 15/5). A.d Il 19 giugno 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 16/6). A.e Il 4 luglio 2025, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiato a far tempo dal (...) ottobre 2022, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno al (...) ottobre 2025 (cfr. atto SEM n. 19/1). A.f In data 9 ottobre 2025 il richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 7 ottobre 2025 (cfr. atti SEM n. 30/9 e n. 32/3). B. Con decisione del 9 ottobre 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atti SEM n. 34/15 e 36/1). C. Con ricorso 17 ottobre 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 20 ottobre 2025), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo, in via principale, all'annullamento della stessa e alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. D. Con ordinanza del 22 ottobre 2025, il Tribunale ha assegnato all'interessato un termine per trasmettere la documentazione medica indicata, e in particolare il certificato F2 del (...) ottobre 2025, non allegato unitamente al gravame. Con scritto del 23 ottobre 2025 (cfr. risultanze processuali; data di entrata 24 ottobre 2025), il ricorrente ha inoltrato la predetta documentazione medica (cfr. atto TAF n. 4). E. Con scritto del 29 ottobre 2025 (data di entrata: 30 ottobre 2025), l'interessato ha fornito ulteriore documentazione medica, in particolare un foglio di informazioni mediche (di seguito: F2) del (...) ottobre 2025, relativo a un consulto psichiatrico da lui effettuato (cfr. atto TAF n. 6). Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso, l'insorgente, seppur abbia formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 10), ha al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera.

4. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi. 5. 5.1 In sede di colloquio relativo al rinvio verso uno Stato terzo, il ricorrente ha innanzitutto confermato di aver presentato domanda d'asilo in Grecia il (...) 2021 e (...) 2022, ottenendo la protezione internazionale il (...) 2022. Egli ha dichiarato di aver ricevuto i relativi documenti venti giorni dopo il riconoscimento e di aver lasciato la Grecia un paio di giorni più tardi. La partenza dalla Grecia sarebbe stata finanziata da parte di un amico. Il ricorrente ha riferito di essersi rivolto a IOM e al TRC per segnalare la mancanza di un alloggio, ma di non aver ricevuto alcun aiuto. Durante la permanenza al centro, avrebbe ricevuto tre pasti al giorno e, all'arrivo, un'organizzazione umanitaria gli avrebbe dato 300 euro per l'acquisto dei medicinali contro l'(...); per il resto, sarebbe stato aiutato dalla sorella. Egli ha dichiarato di aver cercato a lungo un lavoro, registrandosi presso gli uffici che si occupavano degli inserimenti lavorativi, senza tuttavia essere mai stato contattato. Avrebbe lavorato una settimana in un'azienda di (...), ma non essendo in possesso dei documenti necessari, non sarebbe stato poi assunto. Non avrebbe potuto frequentare corsi di lingua, in quanto a pagamento. Riguardo al proprio stato di salute, ha riferito di soffrire d'asma e di un problema al cuore che gli causerebbe pressione alla testa. Al centro in Grecia non vi sarebbe stato alcun medico, ma soltanto un infermiere per un paio d'ore. Avrebbe segnalato la necessità di un percorso psicologico, ma l'unico medicamento prescritto sarebbe stato un'aspirina, mentre che per i problemi di (...), avrebbe comprato uno spray. Il ricorrente ha riferito di essere stato aggredito da alcuni uomini di etnia (...) che lo avrebbero minacciato. Infine, dopo aver ricevuto una risposta negativa in B._______, sarebbe tornato in Grecia, dove le autorità avrebbero trattenuto i suoi documenti senza più restituirglieli. 5.2 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo all'interessato la necessaria protezione o esponendolo a condizioni di vita disumane, o che egli si potrebbe trovare in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. L'autorità inferiore ha rilevato che, nonostante il ricorrente abbia dichiarato di essere stato esposto a condizioni di vita complicate, agli atti non risulterebbe che lo stesso, dopo aver ottenuto la protezione internazionale in Grecia, abbia sollecitato il sostegno delle istanze elleniche preposte e che quest'ultime l'abbiano negato. Inoltre, spetterebbe al richiedente di far valere i propri diritti presso le autorità una volta ottenuta la protezione. Quanto invece ai maltrattamenti riferiti, inclusa l'aggressione subita da terzi, la SEM ha ribadito che la Grecia, in quanto Stato terzo sicuro, sarebbe dotato di forze di polizia operative e disponibili a offrire tutela. Infine, in merito all'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, per l'autorità inferiore non vi sarebbero elementi che indicherebbero che il trasferimento dell'interessato verso la Grecia costituirebbe una violazione di tale disposizione. In merito all'esigibilità, l'autorità inferiore ha osservato che, quo alle condizioni di accoglienza in Grecia, il Paese in parola sarebbe vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) e che gli art. 26, 27, 29, 30 e 32 della medesima autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita oltre che al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario e, infine, ad un alloggio. In particolare, gli art. 29 e 30 di detta direttiva qualificazione assicurerebbero - alle stesse condizioni dei cittadini di uno Stato membro - l'accessibilità dell'assistenza sociale così come del sistema sanitario. L'autorità inferiore ha inoltre osservato che, sulla base delle dichiarazioni dell'interessato, apparirebbe evidente che nel periodo di soggiorno in Grecia egli non si sarebbe particolarmente impegnato per cercare un alloggio, un sostegno o un lavoro legale in Grecia, ritenuto che due giorni dopo aver ricevuto i documenti egli avrebbe lasciato la Grecia. La situazione medica del ricorrente sarebbe inoltre chiara e non ostativa dell'esecuzione dell'allontanamento, essendo la Grecia dotata pure di adeguate infrastrutture sanitarie. Infine, essendo il ricorrente in buona salute e non appartenendo alle categorie delle persone particolarmente vulnerabili, la nuova sentenza di riferimento del Tribunale non permetterebbe di mettere in discussione l'esigibilità del suo rinvio. 5.3 In sede ricorsuale, l'insorgente si limita a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia alla luce delle sue condizioni di particolare vulnerabilità. Richiamando alcuni rapporti di organizzazioni internazionali, egli evidenzia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco che, a suo dire, non garantirebbe un accesso effettivo all'alloggio, al lavoro, alle cure mediche e a percorsi di formazione professionale e linguistica per i beneficiari di protezione internazionale. Vi sarebbero inoltre delle difficoltà nell'attivazione del codice AMKA, con la conseguenza che egli sarebbe impossibilitato ad accedere alle cure mediche necessarie, rilevando inoltre come neppure i Migrant Integration Centers (MIC) offrirebbero alcuna assistenza ai destinatari di protezione internazionale. A suo avviso, egli sarebbe esposto a una situazione di rischio reale e concreto e, in caso di rinvio in Grecia, si troverebbe in condizioni contrarie al diritto federale e internazionale, in violazione anche dell'art. 3 CEDU. Posta la particolare vulnerabilità dell'interessato, non vi sarebbero delle circostanze particolarmente favorevoli ai sensi della giurisprudenza del Tribunale per poter decretare il suo allontanamento. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia sarebbe contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU, poiché il ricongiungimento con la moglie residente in C._______ risulterebbe in Grecia notevolmente più difficile che in Svizzera. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU). 7.2 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale - indipendentemente dalla situazione concreta - di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella nuova sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). 7.3 7.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 7.3.2 Successivamente, il ricorrente ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) 2022 al (...) 2025 (cfr. atto SEM n. 19/1), ciò che gli permette, quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti, potendo egli contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. Inoltre, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 7.3.3 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 7), anche a mente del Tribunale il ricorrente non si è sforzato a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo peraltro lasciato tale Paese due giorni dopo aver ottenuto i documenti. Di conseguenza, le censure ricorsuali - concernenti la presunta impossibilità di attivare il codice AMKA a causa della mancata conoscenza della lingua greca e dei disturbi psicologici, la distruzione dei documenti da parte delle autorità greche, l'asserita inattività dei centri MIC, l'impossibilità di accedere al programma HELIOS+ e l'impossibilità di trovare un impiego (cfr. ricorso, pag. 8) -, oltre che ad essere formulate in maniera generica, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. supra consid. 7.2). Neppure i rapporti di organizzazioni internazionali citati nel ricorso modificano l'attuale valutazione del Tribunale. Non appare pertanto che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. 7.3.4 Quanto alle allegazioni del ricorrente di violenze subite da parte delle autorità greche al suo ritorno in Grecia, si rileva che nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. L'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti. Ciò vale anche per l'asserita aggressione (successivamente riferita quale accoltellamento, cfr. ricorso, pag. 3) da parte di alcuni uomini di etnia (...) di cui sarebbe stato vittima (cfr. atto SEM n. 15/5, D26 pag. 4). 7.3.5 7.3.5.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione dell'art. 8 CEDU. 7.3.5.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). 7.3.5.3 Nello specifico, il Tribunale rileva che la moglie dell'interessato, come da lui stesso ammesso, è residente in C._______ (cfr. atto SEM n. 15/5, D27 pag. 4). Ne consegue che, già per tale ragione, le condizioni per invocare l'art. 8 CEDU non risultano adempiute. Anche a voler prescindere da tale circostanza, l'allontanamento del ricorrente verso la Grecia non configurerebbe comunque una violazione di detta disposizione, potendo egli in ogni tempo richiedere il ricongiungimento familiare secondo le modalità previste dal diritto greco. Il fatto che tale procedura possa risultare lunga o complessa, anche in ragione di possibili ostacoli amministrativi legati alla certificazione dei documenti e al rilascio dei visti (cfr. ricorso, pag. 9), non è sufficiente a rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. 7.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano elementi validi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.3), risulti ostativo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. 8.1 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del E-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 11.5.3). Con la sentenza di riferimento D-2590/2025 il Tribunale ha precisato che - nonostante il sostentamento e l'integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio - l'esecuzione dell'allontanamento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli, unicamente qualora non fossero riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in detto Paese. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.4). 8.2 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Nella fattispecie, avendo lasciato la Grecia pochi giorni dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno, l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro che egli compia (maggiori) sforzi d'integrazione, anche tramite corsi di lingua e rivolgendosi alle autorità competenti. 8.3 8.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 8.3.2 In merito alle patologie di cui soffre l'insorgente, dai certificati medici versati agli atti risulta che, successivamente alle visite mediche del (...) giugno 2025 e del (...) giugno 2025, all'interessato sono stati diagnosticati dispnea cronica su probabile (...) (DD: cardiaca meno probabile), roncopatia, probabile disturbo post-traumatico da stress (PTSD) con frequenti attacchi di panico (atto SEM n. 13/3 e n. 18/2). A titolo di terapia farmacologica, gli sono stati prescritti: (...), (...), (...) (fino al (...) giugno 2025), (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 18/2). Il ricorrente ha inoltre svolto diversi consulti psichiatrici, dai quali si evince un disturbo post-traumatico da stress (atto SEM n. 24/4, 26/4, 28/4, 29/4 e n. 33/4), per il quale egli ha iniziato nel contempo una presa a carico psicologica (cfr. atto SEM n. 27/4 e atto TAF n. 4) e dalla quale risulterebbe trarre beneficio (cfr. atto SEM n. 26/4). Per tali problematiche gli è stata prescritta la seguente terapia farmacologica: (...), (...) (da sospendere l'(...) ottobre 2025), (...); in riserva sono inoltre previsti (...) in caso di tensione o ansia e (...) in caso di insonnia (cfr. atto TAF n. 6). 8.3.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati e contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 8), il Tribunale constata che l'interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi come persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Ciò posto, il ricorrente potrà proseguire le cure mediche necessarie in Grecia, come già avvenuto in passato, avendo egli ricevuto in tal Paese una terapia (...) a seguito della diagnosi di (...) (atto SEM n. 13/3). La Grecia dispone, infatti, delle infrastrutture mediche sufficienti, anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitati al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). 8.3.4 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM allo scopo di ottenere delle garanzie specifiche da parte delle autorità greche (cfr. ricorso, pag. 8-9), vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8). 8.4 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

9. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria in data (...) ottobre 2022 e il 4 luglio 2025 ne hanno esplicitamente accettato la riammissione sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 19/1). A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva che, il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto, non comporta l'impossibilità per l'insorgente di ottenerne il rinnovo in Grecia. La sua riammissione in tale Paese non è inoltre vincolata al possesso di tale titolo (cfr. le sentenze del TAF D-5206/2021 del 27 marzo 2024 consid. 4.2.1, E-1012/2022 del 1° aprile 2022 consid. 4.2.2, E-5614/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 7).

10. Per il resto, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio all'art. 6 LAsi).

11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti; altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: