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D-4579/2025

D-4579/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM richiama anzitutto la sentenza del TAF D-980/2025 del 27 febbraio 2025 e sostiene che l'assenza di un'accettazione esplicita da parte delle autorità italiane non comprometta l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, atteso che le stesse hanno confermato di aver accordato nel 2014 la protezione sussidiaria al ricorrente. Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto non modificherebbe la situazione giuridica poiché, in base all'art. 16 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), la protezione sussidiaria permarrebbe fino ad una formale revoca da parte delle autorità competenti. Non risultando quest'ultima, la protezione resterebbe quindi valida. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Infine, considerate le dichiarazioni relative allo stato valetudinario nonché alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Italia, la SEM ritiene che il ricorrente potrebbe rientrare nello Stato in parola senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli potrebbe rivolgersi alle competenti autorità italiane per far valere i diritti derivanti dalla sua protezione sussidiaria, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 3.2 L'insorgente contesta tuttavia la decisione della SEM, censurando la violazione del diritto federale e un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). In particolare, la SEM avrebbe erroneamente rinunciato ad applicare i meccanismi previsti dalla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: Direttiva ritorno) e dall'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549; cfr. ricorso, pagg. 5-7). Egli sostiene che, conformemente alle citate normative e all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2), l'autorità inferiore avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti ed ottenere dalle autorità italiane una dichiarazione di riammissione sul proprio territorio prima di pronunciare la non entrata in materia della sua domanda d'asilo. In assenza di una tale garanzia preventiva, non si potrebbe "considerare come adempiute le condizioni per l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi" (cfr. ricorso, pag. 7).

E. 4.1 La censura formale relativa al preteso accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.2 L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.3.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Nell'applicazione di questo articolo rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 OAsi 1 unitamente al relativo allegato 2).

E. 4.3.2 Per invalsa giurisprudenza, è tuttavia necessario che lo Stato sicuro interessato abbia espressamente garantito alle autorità svizzere preposte all'asilo la riammissione della persona richiedente. In assenza di tale garanzia, l'allontanamento non può essere eseguito, con la conseguenza che una decisione ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risulterebbe priva di fondamento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del TAF D-7483/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 6; D-788/2021 del 25 novembre 2024 consid. 5.2, E-4427/2021 del 28 novembre 2023 consid. 4.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [edit.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5a ed. 2019, n. 3 ad art. 31a AsylG; cfr. anche FF 2002 6087, 6125). In quest'ambito, non v'è inoltre luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, anche avendo manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, sempreché vi abbia soggiornato precedentemente e possa farvi ritorno (DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4). In altri termini, affinché si possa pronunciare una decisione di non entrata nel merito occorre determinare preliminarmente - attraverso una garanzia di riammissione - la possibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 e 2 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20; cfr. sentenza del TAF D-1950/2025 del 2 aprile 2025 consid. 4.2; Francesco Maiani in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son [edit.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile [LAsi], Berna 2015, n. 4 ad art. 31a LAsi). Di riflesso, il fatto che la persona interessata possa ritornare autonomamente o volontariamente nello Stato terzo interessato non è determinante ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per rinunciare all'esame nel merito di una domanda d'asilo depositata in Svizzera e garantire l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato terzo conformemente alla disposizione succitata, occorre quindi assicurarsi che la persona possa effettivamente farvi ingresso (cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2).

E. 4.4.1 Nel caso in esame, si osserva anzitutto che, il 26 marzo 2025, l'autorità inferiore ha unicamente trasmesso alle autorità italiane una richiesta d'informazioni fondata sull'art. 34 RD III - norma non direttamente applicabile alla fattispecie, come peraltro riconosciuto nel suo scritto del 25 marzo precedente (cfr. atto SEM n. 20/2). In risposta, l'Unità Dublino ha confermato che il richiedente aveva ottenuto in Italia la protezione sussidiaria, accompagnata da un permesso di soggiorno scaduto l'(...) 2024 (cfr. atto SEM n. 27/1). Alla luce dell'invalsa giurisprudenza succitata (cfr. consid. 4.2.2 supra), tale scambio d'informazioni non è tuttavia sufficiente per giustificare una decisione di non entrata nel merito secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. A tal fine, era necessario accertare se le competenti autorità italiane incaricate dell'applicazione della Direttiva ritorno e dell'Accordo di riammissione tra la Svizzera e l'Italia - e non l'Unità Dublino con cui la SEM ha intrattenuto i contatti - fossero disposte a riammettere il richiedente sul proprio territorio. Soltanto in caso affermativo, la scelta compiuta dalla SEM avrebbe potuto rivelarsi conforme al diritto federale.

E. 4.4.2 In secondo luogo, il Tribunale giudica che la decisione impugnata non può fondarsi in modo convincente sulla sentenza del TAF D-980/2025 del 27 febbraio 2025, in quanto quest'ultima riguarda una fattispecie sensibilmente diversa da quella in esame. In quel caso, il richiedente era titolare di un permesso di soggiorno per rifugiato ancora valido (fino al 2027) e aveva soggiornato stabilmente in Italia per diversi anni. Diversamente, il qui ricorrente ha beneficiato unicamente della protezione sussidiaria, con un permesso di soggiorno scaduto l'(...) 2024, senza aver mai risieduto in modo stabile nel territorio italiano. La sentenza invocata, inoltre, non segna un cambiamento coordinato della giurisprudenza del Tribunale instaurata con la DTAF 2010/56 (cfr. consid. 4.2.2 supra). In tale contesto, il regime eccezionale applicato in quell'occasione non può essere esteso al presente giudizio.

E. 4.4.3 In terzo luogo, va osservato che, nella propria decisione, la SEM ha ordinato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, senza tuttavia ordinarne l'esecuzione (cfr. punto n. 2 del dispositivo). Tuttavia, la possibilità per il ricorrente di rientrare autonomamente in Italia non la esonerava dall'obbligo di ottenere una garanzia di riammissione da parte dell'Italia, atto che si riveste una particolare importanza nell'eventualità di un'esecuzione coattiva dell'allontanamento (in questo senso, cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2).

E. 4.4.4 Pertanto, nella misura in cui la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo senza disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare omettendo di richiedere una garanzia di riammissione alle autorità italiane competenti, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti risulta incompleto in relazione ai presupposti di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, rispettivamente alla possibilità effettiva di un allontanamento verso l'Italia (cfr. sentenze D-1950/2025 consid. 4.2; D-1722/2025 del 19 marzo 2025 consid. 6.3). Posta la carenza istruttoria sui punti sopra evidenziati, il Tribunale conclude quindi che la SEM non poteva rinunciare all'esame della domanda d'asilo dell'interessato e ordinare, nel contempo, l'allontanamento di quest'ultimo dalla Svizzera.

E. 4.4.5 Ciò posto, non v'è motivo di esaminare le ulteriori censure proposte nel gravame, in particolare quelle riguardanti l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 LStrI (cfr. ricorso, pagg. 8-10).

E. 5 In esito, l'autorità inferiore è incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Di riflesso, il ricorso va accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata alla SEM affinché completi l'istruttoria e pronunci una nuova decisione rispettosa delle valutazioni giuridiche contenute nella presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 6.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 PA).

E. 6.2 Ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono inoltre attribuite indennità ripetibili, nella misura in cui il ricorrente è assistito dalla rappresentanza legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

E. 7 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4579/2025 Sentenza del 29 agosto 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Daniele Cattaneo, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Somalia, patrocinato da Pietro Gerundino, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 16 giugno 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Il 13 marzo 2025, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Il 25 marzo successivo, egli ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un colloquio Dublino, nell'ambito del quale ha indicato di aver depositato diverse domande d'asilo in Europa e di aver ottenuto la protezione sussidiaria in Italia, unitamente ad un permesso di soggiorno scaduto nel 2024. Il richiedente si è poi espresso sulla responsabilità di tale Paese per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento in virtù del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), nonché sulla prospettata decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31). A.c Dalle informazioni contenute nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) è risultato che, il 24 novembre 2015 e il 18 febbraio 2020, egli aveva depositato una domanda d'asilo in Germania, poi in Francia il 28 dicembre 2021, nei Paesi Bassi il 14 maggio 2023 e in Islanda in data 9 ottobre 2023. Il 25 marzo 2025, la SEM ha quindi inoltrato alle autorità islandesi una domanda di ammissione dell'interessato in virtù dell'art. 18 cpv. 1 lett. b RD III, la quale è stata respinta con l'indicazione che le autorità italiane avrebbero già accordato al richiedente la protezione sussidiaria e un permesso di soggiorno valido fino all'(...)2024. A.d Lo stesso giorno l'autorità inferiore ha poi concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, unitamente alla pronuncia del suo allontanamento verso l'Italia. A.e In risposta, con scritto del 28 marzo 2025, la rappresentanza legale ha riferito il profondo timore del ricorrente per un eventuale allontanamento in Italia, ritenendo che vi rivivrebbe condizioni di precarietà e indigenza già sperimentate in passato. Dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria nel 2014, sarebbe stato costretto a lasciare il centro di accoglienza senza alcuna indicazione su strutture di supporto, restando per sei mesi senza alloggio, assistenza medica, accesso a corsi di lingua e formazione. Anche durante i brevi soggiorni successivi nel 2017 (di due mesi) e nel 2024 (di 15-20 giorni), le condizioni sarebbero state analogamente degradanti. Inoltre, i documenti rilasciati dallo Stato italiano sarebbero scaduti nel 2024 e, nonostante i ripetuti tentativi, non sarebbe stato possibile rinnovarli. L'interessato ha quindi chiesto alla SEM di entrare nel merito della sua domanda d'asilo, concedendogli segnatamente l'ammissione provvisoria in Svizzera. In subordine, ha chiesto di acquisire delle garanzie individualizzate dalle autorità italiane, in particolare riguardo all'accesso immediato ad un alloggio (cfr. atto SEM n. [...]-25/2). A.f Il 26 marzo 2025, la SEM ha trasmesso alle autorità italiane una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 34 RD III, al fine di verificare l'effettivo rilascio di un permesso di soggiorno al richiedente e conoscere l'esito della domanda d'asilo presentata in Italia nel 2014. Con comunicazione del 28 aprile 2025, l'Unità Dublino della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo (di seguito: Unità Dublino) ha confermato che il richiedente aveva ottenuto la protezione sussidiaria nonché un permesso di soggiorno scaduto l'(...)2024 (cfr. atto SEM n. 27/1: "[...] With regard to your request for information pursuant to Art. 34 of the EU Reg. 604/2013, concerning the above-named person, according to the information available, we inform you as follows: The foreign national concerned ha a residence permit released for subsidiary protection by the police department in Rieti. The permit expired on [...]."). A.g Il 16 giugno 2025, la rappresentanza legale ha infine espresso le proprie osservazioni in merito al progetto di decisione della SEM. Ha rilevato, in sostanza, che una decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo accompagnata da un ordine di allontanamento verso l'Italia, in assenza di un'esplicita accettazione da parte di quest'ultima, costituirebbe un vizio formale in grado di invalidare l'intero dispositivo. Le autorità italiane non avrebbero in alcun modo acconsentito alla riammissione del richiedente sul proprio territorio, né risulterebbe che la SEM avesse presentato una formale richiesta in tal senso, avendo unicamente trasmesso una domanda di informazioni ai sensi dell'art. 34 RD III (cfr. atto SEM n. 29/3). B. Con decisione del 12 giugno 2025, notificata il 17 giugno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, disponendo la consegna degli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame e indicando al richiedente l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione. C. Con ricorso del 24 giugno 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa nonché alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo. In subordine, postula l'ammissione provvisoria in Svizzera e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM richiama anzitutto la sentenza del TAF D-980/2025 del 27 febbraio 2025 e sostiene che l'assenza di un'accettazione esplicita da parte delle autorità italiane non comprometta l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, atteso che le stesse hanno confermato di aver accordato nel 2014 la protezione sussidiaria al ricorrente. Il fatto che il permesso di soggiorno sia nel frattempo scaduto non modificherebbe la situazione giuridica poiché, in base all'art. 16 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), la protezione sussidiaria permarrebbe fino ad una formale revoca da parte delle autorità competenti. Non risultando quest'ultima, la protezione resterebbe quindi valida. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Infine, considerate le dichiarazioni relative allo stato valetudinario nonché alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Italia, la SEM ritiene che il ricorrente potrebbe rientrare nello Stato in parola senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli potrebbe rivolgersi alle competenti autorità italiane per far valere i diritti derivanti dalla sua protezione sussidiaria, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere la necessaria assistenza medica. In questo senso, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 L'insorgente contesta tuttavia la decisione della SEM, censurando la violazione del diritto federale e un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). In particolare, la SEM avrebbe erroneamente rinunciato ad applicare i meccanismi previsti dalla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: Direttiva ritorno) e dall'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare del 10 settembre 1998 (RS 0.142.114.549; cfr. ricorso, pagg. 5-7). Egli sostiene che, conformemente alle citate normative e all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2), l'autorità inferiore avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti ed ottenere dalle autorità italiane una dichiarazione di riammissione sul proprio territorio prima di pronunciare la non entrata in materia della sua domanda d'asilo. In assenza di una tale garanzia preventiva, non si potrebbe "considerare come adempiute le condizioni per l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi" (cfr. ricorso, pag. 7). 4. 4.1 La censura formale relativa al preteso accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2 L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.3 4.3.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se la persona richiedente d'asilo può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Nell'applicazione di questo articolo rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 OAsi 1 unitamente al relativo allegato 2). 4.3.2 Per invalsa giurisprudenza, è tuttavia necessario che lo Stato sicuro interessato abbia espressamente garantito alle autorità svizzere preposte all'asilo la riammissione della persona richiedente. In assenza di tale garanzia, l'allontanamento non può essere eseguito, con la conseguenza che una decisione ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risulterebbe priva di fondamento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del TAF D-7483/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 6; D-788/2021 del 25 novembre 2024 consid. 5.2, E-4427/2021 del 28 novembre 2023 consid. 4.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [edit.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5a ed. 2019, n. 3 ad art. 31a AsylG; cfr. anche FF 2002 6087, 6125). In quest'ambito, non v'è inoltre luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, anche avendo manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, sempreché vi abbia soggiornato precedentemente e possa farvi ritorno (DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4). In altri termini, affinché si possa pronunciare una decisione di non entrata nel merito occorre determinare preliminarmente - attraverso una garanzia di riammissione - la possibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 e 2 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20; cfr. sentenza del TAF D-1950/2025 del 2 aprile 2025 consid. 4.2; Francesco Maiani in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son [edit.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile [LAsi], Berna 2015, n. 4 ad art. 31a LAsi). Di riflesso, il fatto che la persona interessata possa ritornare autonomamente o volontariamente nello Stato terzo interessato non è determinante ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per rinunciare all'esame nel merito di una domanda d'asilo depositata in Svizzera e garantire l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato terzo conformemente alla disposizione succitata, occorre quindi assicurarsi che la persona possa effettivamente farvi ingresso (cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2). 4.4 4.4.1 Nel caso in esame, si osserva anzitutto che, il 26 marzo 2025, l'autorità inferiore ha unicamente trasmesso alle autorità italiane una richiesta d'informazioni fondata sull'art. 34 RD III - norma non direttamente applicabile alla fattispecie, come peraltro riconosciuto nel suo scritto del 25 marzo precedente (cfr. atto SEM n. 20/2). In risposta, l'Unità Dublino ha confermato che il richiedente aveva ottenuto in Italia la protezione sussidiaria, accompagnata da un permesso di soggiorno scaduto l'(...) 2024 (cfr. atto SEM n. 27/1). Alla luce dell'invalsa giurisprudenza succitata (cfr. consid. 4.2.2 supra), tale scambio d'informazioni non è tuttavia sufficiente per giustificare una decisione di non entrata nel merito secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. A tal fine, era necessario accertare se le competenti autorità italiane incaricate dell'applicazione della Direttiva ritorno e dell'Accordo di riammissione tra la Svizzera e l'Italia - e non l'Unità Dublino con cui la SEM ha intrattenuto i contatti - fossero disposte a riammettere il richiedente sul proprio territorio. Soltanto in caso affermativo, la scelta compiuta dalla SEM avrebbe potuto rivelarsi conforme al diritto federale. 4.4.2 In secondo luogo, il Tribunale giudica che la decisione impugnata non può fondarsi in modo convincente sulla sentenza del TAF D-980/2025 del 27 febbraio 2025, in quanto quest'ultima riguarda una fattispecie sensibilmente diversa da quella in esame. In quel caso, il richiedente era titolare di un permesso di soggiorno per rifugiato ancora valido (fino al 2027) e aveva soggiornato stabilmente in Italia per diversi anni. Diversamente, il qui ricorrente ha beneficiato unicamente della protezione sussidiaria, con un permesso di soggiorno scaduto l'(...) 2024, senza aver mai risieduto in modo stabile nel territorio italiano. La sentenza invocata, inoltre, non segna un cambiamento coordinato della giurisprudenza del Tribunale instaurata con la DTAF 2010/56 (cfr. consid. 4.2.2 supra). In tale contesto, il regime eccezionale applicato in quell'occasione non può essere esteso al presente giudizio. 4.4.3 In terzo luogo, va osservato che, nella propria decisione, la SEM ha ordinato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, senza tuttavia ordinarne l'esecuzione (cfr. punto n. 2 del dispositivo). Tuttavia, la possibilità per il ricorrente di rientrare autonomamente in Italia non la esonerava dall'obbligo di ottenere una garanzia di riammissione da parte dell'Italia, atto che si riveste una particolare importanza nell'eventualità di un'esecuzione coattiva dell'allontanamento (in questo senso, cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2). 4.4.4 Pertanto, nella misura in cui la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo senza disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare omettendo di richiedere una garanzia di riammissione alle autorità italiane competenti, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti risulta incompleto in relazione ai presupposti di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, rispettivamente alla possibilità effettiva di un allontanamento verso l'Italia (cfr. sentenze D-1950/2025 consid. 4.2; D-1722/2025 del 19 marzo 2025 consid. 6.3). Posta la carenza istruttoria sui punti sopra evidenziati, il Tribunale conclude quindi che la SEM non poteva rinunciare all'esame della domanda d'asilo dell'interessato e ordinare, nel contempo, l'allontanamento di quest'ultimo dalla Svizzera. 4.4.5 Ciò posto, non v'è motivo di esaminare le ulteriori censure proposte nel gravame, in particolare quelle riguardanti l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 LStrI (cfr. ricorso, pagg. 8-10). 5. In esito, l'autorità inferiore è incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Di riflesso, il ricorso va accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata alla SEM affinché completi l'istruttoria e pronunci una nuova decisione rispettosa delle valutazioni giuridiche contenute nella presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 6. 6.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 PA). 6.2 Ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono inoltre attribuite indennità ripetibili, nella misura in cui il ricorrente è assistito dalla rappresentanza legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. 7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 16 giugno 2025 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per nuova istruttoria e decisione ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si attribuiscono indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: