Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). ¨
E. 4 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). In merito alla pronuncia dell'allontanamento e l'esecuzione dello stesso, l'autorità inferiore ha svolto un esame materiale, motivo per cui il Tribunale esamina tali punti con piena cognizione.
E. 5.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 5.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 6.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che la ricorrente ha ottenuto in Italia lo statuto di rifugiata e un permesso di soggiorno valido sino al 20 maggio 2027. Inoltre, il Consiglio federale ha designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Al suo rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque all'interessata far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e, qualora necessario, potrebbe far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha constatato che le diagnosi siano state poste e le cure impostate e che non sarebbero in programma ulteriori visite mediche e che in Italia potrà accedere alle cure di cui necessita. Per quanto concerne le asserite violenze subite dal marito, la SEM indica che l'Italia è uno stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposte e in grado di offrire una protezione adeguata. La ricorrente potrà rivolgersi alle stesse per proteggersi dal marito, fatto non avvenuto in passato.
E. 6.2 La ricorrente avversa la valutazione dell'autorità inferiore, asserendo che la Svizzera non avrebbe effettuato una domanda di riammissione nei confronti delle autorità italiane. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento la ricorrente sostiene che in Italia non avrebbe ricevuto le cure necessarie cosa che avverrà anche in futuro. Pertanto la SEM avrebbe dovuto richiedere garanzie individualizzate di presa a carico della ricorrente. L'allontanamento della ricorrente in Italia la sottoporrebbe a un rischio concreto di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Il sistema di accoglienza italiano inoltre presenterebbe numerose lacune e pertanto ella avrebbe problemi ad accedere all'assistenza sociale ed ella si ritroverebbe in una condizione di degrado e assoluta indigenza come avvenuto in passato. Le autorità italiane non avrebbero già in passato protetto l'interessata, esponendola a condizioni disumane e a una situazione di emergenza esistenziale di natura sociale, economica e sanitaria.
E. 7.1 Nel gravame, la ricorrente richiede in subordine la restituzione degli atti per un nuovo esame delle allegazioni e se del caso per un complemento istruttorio. Ella rimprovera alla SEM di essere incorsa in un accertamento erroneo o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso, pag. 5).
E. 7.2 Il Tribunale ritiene anzitutto che le censure formali succitate si confondono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte all'apprezzamento della SEM. Su questi punti, ella oppone infatti la propria argomentazione all'apprezzamento di merito espresso dall'autorità inferiore. Tali questioni verranno pertanto trattate nei paragrafi seguenti.
E. 7.3 Tale conclusione viene di conseguenza respinta.
E. 8.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).
E. 8.2 La giurisprudenza ha poi precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).
E. 8.3 Nello specifico, va rilevato che l'Italia ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata e le ha concesso la protezione internazionale (cfr. atto SEM n. [{...}]-26/1) e le ha rilasciato un permesso di residenza valido sino al 20 maggio 2027. Inoltre la ricorrente vive in Italia ininterrottamente dal 2014, vale a dire da dieci anni. Risulta pertanto acclarato che ella abbia ottenuto la protezione internazionale in Italia.
E. 8.4 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 10.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera (verso l'Italia).
E. 10.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 10.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 10.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione vìolino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3).
E. 10.3.3 Nella fattispecie, alla ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia (cfr. atto SEM n. 26/1). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione, i cui obblighi derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessata potrà adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE.
E. 10.3.4 Nel caso in disamina, le dichiarazioni effettuate dalla rappresentante legale in sede di ricorso si scontrano con quanto indicato dalla ricorrente durante la propria audizione. Infatti, ella in data 3 gennaio 2025 ha dichiarato di aver vissuto in un'abitazione a C._______ e di non aver avuto necessità di chiedere assistenza allo Stato, in quanto il marito ha provveduto al sostentamento di entrambi (cfr. atto SEM n. 15/9, D43-D45, D50-D51). Inoltre, contrariamente a quanto addotto, la ricorrente era in cura in Italia per diverse patologie e dagli atti non emerge che il sistema sanitario italiano si sia limitato a consegnarle degli antibiotici. Infatti, dai rapporti medici agli atti emerge che l'interessata fosse in terapia da due anni per le sue problematiche di asma e inoltre ha riferito di seguire in Svizzera una cura prescrittagli in Italia per le sue problematiche otalgiche (cfr. atto SEM n. 23/2 e 29/2). Ciò non risulta nemmeno congruente con quanto asserito dalla rappresentante legale in sede di ricorso, secondo cui il marito della ricorrente avrebbe segregato quest'ultima impedendole qualsiasi contatto con la società (cfr. ricorso, pag. 4), infatti ella evidentemente era visitata da personale medico a causa delle sue problematiche mediche. Dipoi, sempre nell'allegato ricorsuale la rappresentante legale indica che il marito della ricorrente non le avrebbe neppure permesso di avere un telefono cellulare, ciò è in contraddizione con quanto indicato dall'interessata stessa, che ha indicato di aver lasciato il suo telefono in Italia e che in un'occasione il marito le avrebbe rotto il cellulare (cfr. atto SEM n. 15/9, D48 e D67). Pertanto, le censure relative al mancato accesso al sistema sociale italiano o le asserite pessime condizioni in cui avrebbe versato la ricorrente durante la sua permanenza in Italia non possono essere seguite. Invece, per quanto concerne le violenze che avrebbe subito dal marito, non risulta che ella abbia intrapreso particolari sforzi concreti rivolgendosi alle forze di polizia italiane al fine di ottenere protezione (cfr. atto SEM n. 15/9, D67).
E. 10.3.5.1 Posto che la ricorrente non ha mai rivendicato i suoi diritti e le prestazioni d'assistenza presso le autorità competenti (cfr. supra consid. 9.3.4), va rilevato che i beneficiari della protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di necessità, appartiene alla ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Ella potrà altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del TAF E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2). Per le asserite violenze subite dal marito, non riconducibili ad organi statali, la vittima potrà altresì rivolgersi, se del caso, alle autorità di polizia e giudiziarie italiane per denunciare i fatti ed ottenere protezione. Passo quest'ultimo mai effettuato dall'interessata durante i suoi dieci anni di residenza sul territorio italiano.
E. 10.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 9.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 10.3.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]).
E. 10.4.2 Nel caso in disamina, come già indicato sopra, la ricorrente non si è ritrovata in una situazione di indigenza durante il suo soggiorno di dieci anni in Italia. Se ella non vorrà tornare a vivere dal marito spetterà all'interessata rivolgersi alle competenti autorità italiane al fine di far valere i diritti che le spettano ai sensi della direttiva qualificazione.
E. 10.4.3.1 Da ultimo, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
E. 10.4.3.2 Il Tribunale constata che lo stato di salute fisico o psichico dell'interessata non è compromesso in modo particolarmente grave. Dall'esame del suo incarto, si rileva che la ricorrente è stata visitata per la prima volta il 7 gennaio 2025, durante la quale le sono state diagnosticate le seguenti patologie: asma anamnestica, PTSD verosimile, mastodinia e otalgia destra. Le è stata prescritta una terapia con Symbicort 200/6 Turbuhaler per l'eventuale dispnea o tosse (cfr. atto SEM n. 23/2). In seguito, il 17 gennaio 2025, ha effettuato un'ecografia mammaria ed ascellare bilaterale, dalla quale è emersa la presenza di noduli a sinistra, con le caratteristiche di fibroadenoma, per i quali è stato consigliato un controllo tra sei mesi (cfr. atto SEM n. 30/2). Il 21 gennaio 2025, un medico ha confermato le diagnosi precedenti, evidenziando un'otalgia destra e ipoacusia cronica, attualmente con otite esterna, prescrivendo Brufen retard 800 mg e Klacid 500 mg (cfr. atto SEM n. 29/2). Il 29 gennaio 2025, durante un'altra visita, le sono state confermate le diagnosi precedenti, specificando che le sue condizioni riguardano un'otalgia e ipoacusia destra su otiti recidivanti, trattata con terapia dal 21 al 26 gennaio. Durante tale visita, le è stato chiesto se necessitasse di un supporto farmacologico per il probabile PTSD, ma la ricorrente ha dichiarato di non ritenerlo necessario. Inoltre, è stato confermato che una presa in carico psicologica (non psichiatrica) sarebbe sufficiente (cfr. atto SEM n. 33/2). In data 4 febbraio il servizio MedicHelp ha indicato che non fossero programmate altre visite mediche (cfr. atto SEM n. 35/3). In data 10 febbraio 2025 l'interessata ha avuto un consulto psichiatrico dal quale è emersa assenza aggressività auto-eterodiretta, con unica diagnosi di PTSD (cfr. atto SEM n. 40/4). Il seguente 13 febbraio 2025 ella è stata vistata presso il servizio di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Mendrisio. Ivi è stato rilevato un deficit uditivo in recente otite destra, non complicata. In tale sede è stato prescritto un corticosteroide topico nasale per almeno due mesi (cfr. atto SEM n. 42/1).
E. 10.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Italia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità della ricorrente rivendicare i propri diritti presso le autorità italiane, come già fatto in passato.
E. 10.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Invero, per l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato terzo ai sensi della legge, è necessario che la persona potrà effettivamente recarsi di nuovo in tale Stato. Nella fattispecie, l'interessata ha dichiarato di aver vissuto (legalmente) in Italia per più di dieci anni prima di venire in Svizzera, e le autorità italiane hanno espressamente confermato che la ricorrente è in possesso di un permesso di soggiorno per "statuto di rifugiata" valido sino al 20.05.2027 (cfr. atto SEM, n. 26/1). Dagli atti non è evincibile che il permesso sia nel frattempo stato revocato, e ciò non viene peraltro nemmeno fatto valere in sede ricorsuale. Alla luce di quanto precede nonché della contraddittorietà di alcune allegazioni centrali della ricorrente circa le sue circostanze di vita in Italia (cfr. supra consid. 10.3.4), si può nella fattispecie partire dal presupposto che ella è in possesso dei documenti richiesti e potrà tornare in Italia (cfr. in tal senso anche la sentenza del TAF E-606/2020 del 10 marzo 2020 consid. 8.4 con rif. cit.).
E. 10.6 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 12 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-980/2025 Sentenza del 27 febbraio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), Somalia, patrocinata da Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 10 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina somala, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 17 dicembre 2024. A.b Non sono risultate registrazioni dalle investigazioni dattilografiche effettuate dall'autorità inferiore nelle diverse banche dati europee. A.c In data 3 gennaio 2025 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha effettuato con l'interessata un verbale ai sensi dell'art 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). In tale sede è emerso che la persona audizionata ha ottenuto lo statuto di rifugiata e un permesso di soggiorno in Italia valido sino al 2027. A.d Il 3 gennaio 2025 la SEM ha trasmesso una richiesta di informazioni alle autorità italiane, al fine di accertare lo statuto della persona interessata. Il successivo 20 gennaio 2025 le autorità italiane hanno comunicato che la richiedente è stata riconosciuta quale rifugiata e le è stato concesso un permesso di soggiorno valido sino al 20 maggio 2027. A.e Il 16 gennaio 2025 la richiedente ha trasmesso uno scritto per tramite della sua rappresentanza legale, con cui ha fornito ulteriori informazioni. A.f In data 20 gennaio 2025 la SEM ha concesso alla richiedente il diritto di essere sentito circa l'intenzione di non entrare nel merito della domanda d'asilo e di decretare l'allontanamento verso l'Italia, oltre che il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute. Il successivo 24 gennaio 2025 la richiedente ha trasmesso la sua risposta a tale diritto di essere sentito. A.g Il 7 febbraio 2025 l'autorità di prime cure ha trasmesso all'interessata la bozza di decisione. Il successivo 10 febbraio 2025 l'interessata ha presentato un parere in tal senso. B. Con decisione del 10 febbraio 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso l'Italia. C. Con ricorso del 14 febbraio 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la decisione menzionata e chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, in via principale la restituzione degli atti all'autorità inferiore per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo. In subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in ulteriore subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il necessario completamento dell'istruttoria. Altresì, ella ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, protestate tasse e spese. Al ricorso ella ha allegato la procura, la decisione impugnata, la ricevuta della ricezione della stessa e un referto medico datato 10 febbraio 2025. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). ¨
4. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). In merito alla pronuncia dell'allontanamento e l'esecuzione dello stesso, l'autorità inferiore ha svolto un esame materiale, motivo per cui il Tribunale esamina tali punti con piena cognizione. 5. 5.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 5.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che la ricorrente ha ottenuto in Italia lo statuto di rifugiata e un permesso di soggiorno valido sino al 20 maggio 2027. Inoltre, il Consiglio federale ha designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Al suo rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque all'interessata far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e, qualora necessario, potrebbe far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha constatato che le diagnosi siano state poste e le cure impostate e che non sarebbero in programma ulteriori visite mediche e che in Italia potrà accedere alle cure di cui necessita. Per quanto concerne le asserite violenze subite dal marito, la SEM indica che l'Italia è uno stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposte e in grado di offrire una protezione adeguata. La ricorrente potrà rivolgersi alle stesse per proteggersi dal marito, fatto non avvenuto in passato. 6.2 La ricorrente avversa la valutazione dell'autorità inferiore, asserendo che la Svizzera non avrebbe effettuato una domanda di riammissione nei confronti delle autorità italiane. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento la ricorrente sostiene che in Italia non avrebbe ricevuto le cure necessarie cosa che avverrà anche in futuro. Pertanto la SEM avrebbe dovuto richiedere garanzie individualizzate di presa a carico della ricorrente. L'allontanamento della ricorrente in Italia la sottoporrebbe a un rischio concreto di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Il sistema di accoglienza italiano inoltre presenterebbe numerose lacune e pertanto ella avrebbe problemi ad accedere all'assistenza sociale ed ella si ritroverebbe in una condizione di degrado e assoluta indigenza come avvenuto in passato. Le autorità italiane non avrebbero già in passato protetto l'interessata, esponendola a condizioni disumane e a una situazione di emergenza esistenziale di natura sociale, economica e sanitaria. 7. 7.1 Nel gravame, la ricorrente richiede in subordine la restituzione degli atti per un nuovo esame delle allegazioni e se del caso per un complemento istruttorio. Ella rimprovera alla SEM di essere incorsa in un accertamento erroneo o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso, pag. 5). 7.2 Il Tribunale ritiene anzitutto che le censure formali succitate si confondono in realtà con il merito, ovvero sono rivolte all'apprezzamento della SEM. Su questi punti, ella oppone infatti la propria argomentazione all'apprezzamento di merito espresso dall'autorità inferiore. Tali questioni verranno pertanto trattate nei paragrafi seguenti. 7.3 Tale conclusione viene di conseguenza respinta. 8. 8.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Conv. rifugiati o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 8.2 La giurisprudenza ha poi precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 8.3 Nello specifico, va rilevato che l'Italia ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata e le ha concesso la protezione internazionale (cfr. atto SEM n. [{...}]-26/1) e le ha rilasciato un permesso di residenza valido sino al 20 maggio 2027. Inoltre la ricorrente vive in Italia ininterrottamente dal 2014, vale a dire da dieci anni. Risulta pertanto acclarato che ella abbia ottenuto la protezione internazionale in Italia. 8.4 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera (verso l'Italia). 10.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3 10.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione vìolino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3). 10.3.3 Nella fattispecie, alla ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia (cfr. atto SEM n. 26/1). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione, i cui obblighi derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessata potrà adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. 10.3.4 Nel caso in disamina, le dichiarazioni effettuate dalla rappresentante legale in sede di ricorso si scontrano con quanto indicato dalla ricorrente durante la propria audizione. Infatti, ella in data 3 gennaio 2025 ha dichiarato di aver vissuto in un'abitazione a C._______ e di non aver avuto necessità di chiedere assistenza allo Stato, in quanto il marito ha provveduto al sostentamento di entrambi (cfr. atto SEM n. 15/9, D43-D45, D50-D51). Inoltre, contrariamente a quanto addotto, la ricorrente era in cura in Italia per diverse patologie e dagli atti non emerge che il sistema sanitario italiano si sia limitato a consegnarle degli antibiotici. Infatti, dai rapporti medici agli atti emerge che l'interessata fosse in terapia da due anni per le sue problematiche di asma e inoltre ha riferito di seguire in Svizzera una cura prescrittagli in Italia per le sue problematiche otalgiche (cfr. atto SEM n. 23/2 e 29/2). Ciò non risulta nemmeno congruente con quanto asserito dalla rappresentante legale in sede di ricorso, secondo cui il marito della ricorrente avrebbe segregato quest'ultima impedendole qualsiasi contatto con la società (cfr. ricorso, pag. 4), infatti ella evidentemente era visitata da personale medico a causa delle sue problematiche mediche. Dipoi, sempre nell'allegato ricorsuale la rappresentante legale indica che il marito della ricorrente non le avrebbe neppure permesso di avere un telefono cellulare, ciò è in contraddizione con quanto indicato dall'interessata stessa, che ha indicato di aver lasciato il suo telefono in Italia e che in un'occasione il marito le avrebbe rotto il cellulare (cfr. atto SEM n. 15/9, D48 e D67). Pertanto, le censure relative al mancato accesso al sistema sociale italiano o le asserite pessime condizioni in cui avrebbe versato la ricorrente durante la sua permanenza in Italia non possono essere seguite. Invece, per quanto concerne le violenze che avrebbe subito dal marito, non risulta che ella abbia intrapreso particolari sforzi concreti rivolgendosi alle forze di polizia italiane al fine di ottenere protezione (cfr. atto SEM n. 15/9, D67). 10.3.5 10.3.5.1 Posto che la ricorrente non ha mai rivendicato i suoi diritti e le prestazioni d'assistenza presso le autorità competenti (cfr. supra consid. 9.3.4), va rilevato che i beneficiari della protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di necessità, appartiene alla ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti. Ella potrà altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del TAF E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2). Per le asserite violenze subite dal marito, non riconducibili ad organi statali, la vittima potrà altresì rivolgersi, se del caso, alle autorità di polizia e giudiziarie italiane per denunciare i fatti ed ottenere protezione. Passo quest'ultimo mai effettuato dall'interessata durante i suoi dieci anni di residenza sul territorio italiano. 10.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 9.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 10.3.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 10.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). 10.4.2 Nel caso in disamina, come già indicato sopra, la ricorrente non si è ritrovata in una situazione di indigenza durante il suo soggiorno di dieci anni in Italia. Se ella non vorrà tornare a vivere dal marito spetterà all'interessata rivolgersi alle competenti autorità italiane al fine di far valere i diritti che le spettano ai sensi della direttiva qualificazione. 10.4.3 10.4.3.1 Da ultimo, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 10.4.3.2 Il Tribunale constata che lo stato di salute fisico o psichico dell'interessata non è compromesso in modo particolarmente grave. Dall'esame del suo incarto, si rileva che la ricorrente è stata visitata per la prima volta il 7 gennaio 2025, durante la quale le sono state diagnosticate le seguenti patologie: asma anamnestica, PTSD verosimile, mastodinia e otalgia destra. Le è stata prescritta una terapia con Symbicort 200/6 Turbuhaler per l'eventuale dispnea o tosse (cfr. atto SEM n. 23/2). In seguito, il 17 gennaio 2025, ha effettuato un'ecografia mammaria ed ascellare bilaterale, dalla quale è emersa la presenza di noduli a sinistra, con le caratteristiche di fibroadenoma, per i quali è stato consigliato un controllo tra sei mesi (cfr. atto SEM n. 30/2). Il 21 gennaio 2025, un medico ha confermato le diagnosi precedenti, evidenziando un'otalgia destra e ipoacusia cronica, attualmente con otite esterna, prescrivendo Brufen retard 800 mg e Klacid 500 mg (cfr. atto SEM n. 29/2). Il 29 gennaio 2025, durante un'altra visita, le sono state confermate le diagnosi precedenti, specificando che le sue condizioni riguardano un'otalgia e ipoacusia destra su otiti recidivanti, trattata con terapia dal 21 al 26 gennaio. Durante tale visita, le è stato chiesto se necessitasse di un supporto farmacologico per il probabile PTSD, ma la ricorrente ha dichiarato di non ritenerlo necessario. Inoltre, è stato confermato che una presa in carico psicologica (non psichiatrica) sarebbe sufficiente (cfr. atto SEM n. 33/2). In data 4 febbraio il servizio MedicHelp ha indicato che non fossero programmate altre visite mediche (cfr. atto SEM n. 35/3). In data 10 febbraio 2025 l'interessata ha avuto un consulto psichiatrico dal quale è emersa assenza aggressività auto-eterodiretta, con unica diagnosi di PTSD (cfr. atto SEM n. 40/4). Il seguente 13 febbraio 2025 ella è stata vistata presso il servizio di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Mendrisio. Ivi è stato rilevato un deficit uditivo in recente otite destra, non complicata. In tale sede è stato prescritto un corticosteroide topico nasale per almeno due mesi (cfr. atto SEM n. 42/1). 10.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude quindi che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Italia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità della ricorrente rivendicare i propri diritti presso le autorità italiane, come già fatto in passato. 10.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Invero, per l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato terzo ai sensi della legge, è necessario che la persona potrà effettivamente recarsi di nuovo in tale Stato. Nella fattispecie, l'interessata ha dichiarato di aver vissuto (legalmente) in Italia per più di dieci anni prima di venire in Svizzera, e le autorità italiane hanno espressamente confermato che la ricorrente è in possesso di un permesso di soggiorno per "statuto di rifugiata" valido sino al 20.05.2027 (cfr. atto SEM, n. 26/1). Dagli atti non è evincibile che il permesso sia nel frattempo stato revocato, e ciò non viene peraltro nemmeno fatto valere in sede ricorsuale. Alla luce di quanto precede nonché della contraddittorietà di alcune allegazioni centrali della ricorrente circa le sue circostanze di vita in Italia (cfr. supra consid. 10.3.4), si può nella fattispecie partire dal presupposto che ella è in possesso dei documenti richiesti e potrà tornare in Italia (cfr. in tal senso anche la sentenza del TAF E-606/2020 del 10 marzo 2020 consid. 8.4 con rif. cit.). 10.6 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
12. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: