Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA).
E. 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
E. 2.1 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto la valutazione della sua età sarebbe stata frutto di mezzi di prova insufficienti, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.2 Il ricorrente contesta in particolare il valore probatorio attribuito alla perizia medica del 25 marzo 2025 (SEM-atti 18/14, 19/14) in quanto non risulterebbe sufficiente per attestare la maggiore età del ricorrente. Di fatto l'esame odontostomatologico, in mancanza dei denti del giudizio, non sarebbe risultato sufficiente per escludere la minore età e la valutazione da parte dell'autorità inferiore si sarebbe pertanto basata unicamente sulla valutazione sterno-clavicolare. Tali considerazioni, tuttavia, sono prive di fondamento. Infatti benché alcuni aspetti dell'esame non hanno potuto tenere conto di certune specificità, è stata eseguita una perizia basata sull'anamnesi del ricorrente, per cui sono stati presi in considerazione elementi relativi all'età dentaria e l'età ossea del ricorrente. In base a questi ultimi è stata dedotta un'età minima di 19 anni. Benché l'esame è stato oggetto di alcune limitazioni, riconosciute dagli stessi medici responsabili, questi hanno dedotto con elevata probabilità, prossima alla certezza, la maggiore età del ricorrente (vedi SEM-atti 19/14, p. 8). Da parte sua il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti che potessero attestare o rendere credibile la sua minore età, avendo egli stesso fornito dati contraddittori e incompleti sulla propria biografia (cfr. SEM-atti 12/9). Inoltre i certificati scolastici del ricorrente non risultano idonei a dimostrarne l'età (cfr. SEM-atti 32/14). Va infine precisato che solamente quando l'analisi scheletrica rispettivamente delle clavicole congiuntamente a quella odontostomatologica conducono entrambe ad un'età minima inferiore ai 18 anni, i risultati medici non possono essere considerati attendibili per valutare l'età del ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Non essendo questo il caso, e mancando ulteriori mezzi di prova divergenti, la perizia eseguita ha valore probatorio sufficiente per asserire la maggiore età del ricorrente (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 7.2. sul valore probatorio di una perizia odontostomatologica parziale; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 5.3.2).
E. 2.3 Perciò non sussistono elementi che adducano ad un accertamento viziato dei fatti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui questa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente in tal senso risultano prive di fondamento.
E. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Quale minorenne si considera un cittadino di uno Stato terzo di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III; art. 1a lett. d dell'Ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). I minorenni non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. art. 8 para. 4 RD III; Filzwieser/Sprung, Dublin-III-VO, Vienna 2014, cap. 15 e seg. ad Art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché della Croazia per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell' 8 gennaio 2025 consid. 3.3).
E. 3.2 L'onere della prova spetta al ricorrente, per cui la minore età nell'ambito di una procedura d'asilo va come minimo resa credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3).
E. 3.3 Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito al suo percorso scolastico, così come ulteriori informazioni in merito alla sua biografia, non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 2.2). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era con elevatissima probabilità maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico.
E. 4.1 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo appartiene alla Croazia giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Avendo la Croazia accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2010 consid. 5.10).
E. 4.2 Di seguito l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Croazia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.
E. 4.3 Le considerazioni fatte dal ricorrente in merito alla situazione relativa alla procedura d'asilo in Croazia non si rivelano in grado di dimostrare che in tale Paese sussistano carenze sistemiche, pertanto si deduce che egli debba ottenere accesso alla procedura d'asilo in Austria e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (vedi consid. 4.2). Inoltre non risulta agli atti che il ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche di natura grave (cfr. SEM-atti 33/1). Di conseguenza non sussistono motivi validi che risulterebbero ostativi ad un trasferimento in Croazia giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Inoltre va fatto presente che la Croazia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche ex pluris sentenza del Tribunale F-1694/2025 del 7 aprile 2025 consid. 7.3.3).
E. 5 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 15 maggio 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.
E. 6 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronunzia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3516/2025 Sentenza del 19 maggio 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 6 maggio 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 4 marzo 2025, dichiarando di essere nato il (...). Da ricerche intraprese nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" da parte della Segreteria di Stato della migrazione SEM è emersa una domanda d'asilo precedente in Croazia del 24 febbraio 2025. B. Il 17 marzo 2025 l'autorità inferiore ha concesso al ricorrente una prima audizione nell'ambito della minore età (di seguito: PA-RMNA). In tale ambito al ricorrente è stata anche data la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza della Croazia. Durante tale audizione il ricorrente ha consegnato una copia della sua Taskara elettronica. C. Il 25 marzo 2025 è stata eseguita una perizia medica presso l'Istituto di medicina legale di Bellinzona allo scopo di accertare l'età del ricorrente. Da tale esame clinico è stata esclusa con elevata probabilità prossima alla certezza la minore età del ricorrente. Tale perizia è stata trasmessa all'autorità inferiore il 3 aprile 2025. D. Il 7 aprile 2025 la SEM ha concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di modificare la data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al (...). Il 10 aprile 2025 ha fatto seguito la presa di posizione del ricorrente. Il giorno stesso la SEM ha proceduto con le modifiche su SIMIC, fissando la data di nascita al (...) e considerando, dunque, il ricorrente quale maggiorenne per il seguito della procedura. E. Il 10 aprile 2025 la SEM ha inoltrato una domanda di ripresa a carico alla Croazia basata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 22 aprile 2025 ha fatto seguito l'accettazione della ripresa in carico croata basata sull'art. 20 par. 5 RD III. F. Il 23 aprile 2025 il ricorrente, tramite la sua rappresentante legale, ha inoltrato alla SEM ulteriori mezzi di prova. G. Con decisione del 6 maggio 2025 - inoltrata al ricorrente il 7 maggio 2025 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento in Croazia e lo ha intimato al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. H. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con gravame del 14 maggio 2025, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. I. Il 15 maggio 2025 il giudice istruttore ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA). 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 2. 2.1 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto la valutazione della sua età sarebbe stata frutto di mezzi di prova insufficienti, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 2.2 Il ricorrente contesta in particolare il valore probatorio attribuito alla perizia medica del 25 marzo 2025 (SEM-atti 18/14, 19/14) in quanto non risulterebbe sufficiente per attestare la maggiore età del ricorrente. Di fatto l'esame odontostomatologico, in mancanza dei denti del giudizio, non sarebbe risultato sufficiente per escludere la minore età e la valutazione da parte dell'autorità inferiore si sarebbe pertanto basata unicamente sulla valutazione sterno-clavicolare. Tali considerazioni, tuttavia, sono prive di fondamento. Infatti benché alcuni aspetti dell'esame non hanno potuto tenere conto di certune specificità, è stata eseguita una perizia basata sull'anamnesi del ricorrente, per cui sono stati presi in considerazione elementi relativi all'età dentaria e l'età ossea del ricorrente. In base a questi ultimi è stata dedotta un'età minima di 19 anni. Benché l'esame è stato oggetto di alcune limitazioni, riconosciute dagli stessi medici responsabili, questi hanno dedotto con elevata probabilità, prossima alla certezza, la maggiore età del ricorrente (vedi SEM-atti 19/14, p. 8). Da parte sua il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti che potessero attestare o rendere credibile la sua minore età, avendo egli stesso fornito dati contraddittori e incompleti sulla propria biografia (cfr. SEM-atti 12/9). Inoltre i certificati scolastici del ricorrente non risultano idonei a dimostrarne l'età (cfr. SEM-atti 32/14). Va infine precisato che solamente quando l'analisi scheletrica rispettivamente delle clavicole congiuntamente a quella odontostomatologica conducono entrambe ad un'età minima inferiore ai 18 anni, i risultati medici non possono essere considerati attendibili per valutare l'età del ricorrente (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Non essendo questo il caso, e mancando ulteriori mezzi di prova divergenti, la perizia eseguita ha valore probatorio sufficiente per asserire la maggiore età del ricorrente (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale D-2771/2024 del 24 giugno 2024 consid. 7.2. sul valore probatorio di una perizia odontostomatologica parziale; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 5.3.2). 2.3 Perciò non sussistono elementi che adducano ad un accertamento viziato dei fatti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui questa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente in tal senso risultano prive di fondamento. 3. 3.1 Il ricorrente intende appellarsi alla sua presunta minore età al momento del deposito della domanda di asilo in Svizzera. Quale minorenne si considera un cittadino di uno Stato terzo di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III; art. 1a lett. d dell'Ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). I minorenni non accompagnati sono esclusi dalla procedura di ripresa in carico (cfr. art. 8 para. 4 RD III; Filzwieser/Sprung, Dublin-III-VO, Vienna 2014, cap. 15 e seg. ad Art. 8). Nel caso di una minore età del ricorrente sussisterebbe dunque una competenza della Svizzera anziché della Croazia per una ripresa in carico (cfr. sentenza del Tribunale F-7749/2024 dell' 8 gennaio 2025 consid. 3.3). 3.2 L'onere della prova spetta al ricorrente, per cui la minore età nell'ambito di una procedura d'asilo va come minimo resa credibile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). 3.3 Dall'esame della fattispecie è risultato tuttavia che il ricorrente fosse con molta probabilità maggiorenne al momento del deposito della domanda d'asilo, per cui i dati da egli forniti in merito al suo percorso scolastico, così come ulteriori informazioni in merito alla sua biografia, non rendono possibile ribaltare tale giudizio (vedi sopra consid. 2.2). Il ricorrente non è dunque stato in grado di rendere credibile la sua minore età. Poiché è stato costatato che il ricorrente al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera era con elevatissima probabilità maggiorenne, egli non è escluso a priori da una procedura di ripresa a carico. 4. 4.1 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo appartiene alla Croazia giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Avendo la Croazia accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2010 consid. 5.10). 4.2 Di seguito l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Croazia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 4.3 Le considerazioni fatte dal ricorrente in merito alla situazione relativa alla procedura d'asilo in Croazia non si rivelano in grado di dimostrare che in tale Paese sussistano carenze sistemiche, pertanto si deduce che egli debba ottenere accesso alla procedura d'asilo in Austria e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (vedi consid. 4.2). Inoltre non risulta agli atti che il ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche di natura grave (cfr. SEM-atti 33/1). Di conseguenza non sussistono motivi validi che risulterebbero ostativi ad un trasferimento in Croazia giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Inoltre va fatto presente che la Croazia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche ex pluris sentenza del Tribunale F-1694/2025 del 7 aprile 2025 consid. 7.3.3).
5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 15 maggio 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.
6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronunzia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: