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D-4197/2022

D-4197/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-19 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, eccetto per il punto seguente.

E. 2.3 Qualora la conclusione ricorsuale di riconoscimento della data di nascita in conformità alle allegazioni dell'insorgente, sia intesa come rettifica (o modifica) della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC, la stessa è irricevibile in quanto esula dall'oggetto della presente impugnativa. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento al punto posto in questione. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg., pag. 134 segg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 5 Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.

E. 6.1 In sede di audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA), l'interessata ha riferito innanzitutto di aver ottenuto la protezione sussidiaria in Grecia e di aver vissuto al campo profughi di C._______ per circa un anno e mezzo. Nel 2021 ella avrebbe lasciato spontaneamente il campo per recarsi a Salonicco per rinnovare il suo documento, lì avrebbe vissuto per circa due mesi ospite di altre ragazze sue connazionali. Avrebbe poi fatto ritorno al campo profughi, ma avrebbe dovuto nascondersi avendo già ottenuto la protezione. In seguito, l'interessata si sarebbe recata ad Atene dove avrebbe nuovamente soggiornato presso dei connazionali, aiutandoli nelle faccende domestiche. Dipoi avrebbe fatto ritorno a C._______ per recuperare i suoi documenti per poi tornare ad Atene ed insieme ad un'altra ragazza somala venire in Svizzera. Ella ha dichiarato che le autorità non le avrebbero fornito né sostengo finanziario né un alloggio. Inoltre, non conoscendo la lingua non avrebbe trovato un lavoro, ma sarebbe riuscita a sostentarsi con l'aiuto di connazionali che le offrivano vitto e alloggio in cambio di aiuto nelle faccende domestiche. Nel campo profughi ella sarebbe inoltre stata aggredita, molestata e derubata da degli sconosciuti.

E. 6.2 In sede di parere sul progetto di decisione e di diritto di essere sentito, la richiedente ha anzitutto contestato le considerazioni della SEM in merito alla minore età. In seguito, ella ha riferito che il periodo trascorso in Grecia sarebbe stato estremamente difficile poiché non avrebbe potuto contare sull'appoggio di una rete familiare ed avrebbe subito gravi violenze e aggressioni per le quali non avrebbe ottenuto alcuna protezione dalle autorità greche. Le autorità non le avrebbero neppure fornito alcun sussidio né un aiuto all'ottenimento di un alloggio e non avrebbe neppure avuto accesso all'assistenza sanitaria. Dipoi, ella soffrirebbe di plurime e gravi problematiche mediche che richiederebbero la predisposizione di un rapporto medico F4.

E. 6.3 Nella decisione avversata l'autorità inferiore ha preliminarmente trattato la questione della minore età ed ha ritenuto che la richiedente non fosse stata in grado di renderla verosimile. Segnatamente, ella non avrebbe consegnato alcun documento originale suscettibile di comprovare l'identità e non sarebbe neppure stata in grado di rendere verosimili le dichiarazioni riguardanti i suoi dati personali. In seguito, dalla perizia medica effettuata per determinare la sua età risulterebbe la chiara esclusione che l'età dichiarata corrisponderebbe alla sua età. I risultati costituirebbero altresì un indizio molto forte di maggiore età. Inoltre, né le considerazioni presentate nell'ambito del diritto di essere sentito né quelle presentate in sede di parere sulla bozza di decisione permetterebbero di modificare la decisione della SEM di considerare la richiedente maggiorenne per il seguito della procedura. L'autorità ha poi respinto la richiesta di concessione di un termine di 30 giorni per trasmettere l'originale del documento d'identità trasmesso in copia in sede di parere. In seguito, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera poiché potrebbe fare ritorno in Grecia, paese in cui avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria e le cui autorità avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Per quanto riguarda l'ammissibilità, la SEM ha rilevato che il rinvio di beneficiari di protezione internazionale in Grecia violerebbe soltanto in casi eccezionali l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Nel caso di specie, l'interessata non avrebbe presentato alcun mezzo di prova concreto che la riguardasse personalmente a sostegno delle sue allegazioni in merito alle sue condizioni di vita in Grecia, le quali sarebbero state descritte come difficili unicamente sulla base di allegazioni di parte. Di conseguenza, non risulterebbe che ella correrebbe un pericolo immediato in caso di ritorno in tale Paese. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che gli avvenimenti subiti dalla richiedente in Grecia da parte di sconosciuti ed in merito alla situazione di insicurezza in tale Paese non costituissero un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Invero, la Grecia sarebbe uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante che sarebbe disposta ed in grado di offrire una protezione adeguata e non vi sarebbero indizi indicanti che le autorità greche non le offrirebbero protezione contro le aggressioni di terzi. Per ciò che riguarda le condizioni di accoglienza, la SEM ha rilevato che l'interessata avrebbe accesso ad un alloggio secondo le modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in tale Paese. Dall'incarto non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di mettere la sua vita in pericolo in caso di ritorno. In merito alle mancate cure mediche ed alle condizioni di salute, la SEM ha rilevato che la Grecia disporrebbe di infrastrutture mediche sufficienti alle quali ella avrebbe accesso in quanto beneficiaria di protezione internazionale. Di conseguenza, sarebbe sua responsabilità rivolgersi alle autorità elleniche e far valere i propri diritti. La richiedente non soffrirebbe poi di problemi medici gravi tali da costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 6.4 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto le considerazioni sulla sua età. L'autorità inferiore non avrebbe potuto negare la minore età della ricorrente senza tenere conto dell'offerta di prova e senza esaminare il contenuto dell'originale del documento d'identità. Per quanto riguarda le allegazioni, la ricorrente rileva di aver ribadito a più riprese di non aver mai dato importanza al computo degli anni né alle date di nascita, non essendo mai andata a scuola e non avendo mai svolto un'attività lucrativa. La valutazione operata dalla SEM non sarebbe il frutto di un giudizio complessivo, ma sarebbe basata in larga misura sulle conclusioni della perizia medico-legale, la quale costituirebbe una stima dell'età e non un accertamento definito. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la mancanza di un accertamento medico esatto e completo (F4) avrebbe concorso ad una valutazione incompleta ed errata dello stato di salute della ricorrente e degli eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Sarebbe infatti evidente che le plurime e gravi problematiche mediche di cui soffrirebbe attualmente sarebbero ancora oggetto di investigazioni specialistiche su più fronti. In seguito, l'insorgente si esprime sulle degradate condizioni materiali d'accoglienza e di sicurezza in Grecia, combinate all'inammissibilità e all'inesigibilità del rinvio in tale Paese. Un suo allontanamento verso la Grecia violerebbe l'art. 3 CEDU. Le modifiche alla legislazione greca avrebbero portato ad un grave deterioramento delle condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale. Anche la ricorrente sarebbe stata toccata da queste modifiche, segnatamente, una volta ricevuta la protezione sussidiaria, le sarebbe stato revocato il diritto di continuare a risiedere nel campo di C._______ che la ospitava. In assenza di alternative concrete, l'insorgente sarebbe rimasta temporaneamente al campo, diventandone un'occupante abusiva dopo poco meno di 30 giorni. Ciò avrebbe avuto delle conseguenze anche sull'ottenimento di un numero di sicurezza sociale (AMKA) e sulla possibilità di aprire un conto bancario, entrambi essenziali per potersi integrare, accedere alla sanità ed al mercato del lavoro. Non avendo un indirizzo di corrispondenza, la ricorrente non avrebbe dunque mai ottenuto un numero AMKA e di conseguenza non avrebbe mai beneficiato della maggior parte dei diritti che le sarebbero spettati in quanto detentrice di una protezione sussidiaria. Per quanto riguarderebbe gli aiuti finanziari, i fatti indicherebbero chiaramente che la ricorrente non avrà accesso al reddito minimo garantito se rinviata in Grecia. Invero, ne era di fatto già esclusa durante il suo primo soggiorno in tale Paese, non potendo ottenere un certificato senza dimora. In seguito, l'interessata non potrebbe neppure beneficiare dell'assistenza fornita dal programma Helios per l'ottenimento dell'alloggio, non avendo formulato la sua richiesta entro il termine di registrazione di un anno dall'ottenimento della decisione di protezione. Attualmente nessun'altra organizzazione in Grecia fornirebbe aiuto all'alloggio o assistenza abitativa. Di conseguenza, ci sarebbe un'alta probabilità che la ricorrente si ritrovi di nuovo senza alloggio. Inoltre, i beneficiari di protezione internazionale, non godrebbero delle stesse opportunità lavorative dei cittadini greci. Nel caso in disamina poi, la ricorrente sarebbe analfabeta, non scolarizzata e con una generale inesperienza, rischierebbe di conseguenza verosimilmente senza alcuna possibilità professionale seria ed esposta a possibili sfruttamenti lavorativi. Pertanto, l'insorgente rischierebbe di ritrovarsi senza i mezzi necessari per soddisfare i propri bisogni più elementari. Alla luce di quanto sopra esposto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile.

E. 7.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191,). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 7.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Le stesse hanno, infatti, portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit, n. 3.150).

E. 7.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti).

E. 7.5 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).

E. 7.6 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 8.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultata un'età media della ricorrente di 21.4 anni, con una probabilità del 92.2%, rispettivamente del 95.1% (a seconda degli studi di riferimento utilizzati) che l'interessata abbia superato la minore età. Mentre dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 21.9 anni ed un'età media di 32.9 anni. La perizia ha concluso dunque che non sarebbe possibile che la ricorrente abbia meno di 18 anni. Nel caso in disamina, l'esame odontostomatologico non riporta un'età minima, non essendoci dati a disposizione per gli individui di origine africana di sesso femminile, non essendoci neppure indicazioni in merito alla deviazione standard riguardo all'età media, non è neppure possibile verificare se gli intervalli si sovrappongono come definito dalla giurisprudenza sopracitata e dunque stabilire se la perizia costituisce un indizio forte o meno di maggiore età.

E. 8.2 Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è, infatti, contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessata.

E. 8.3 Proseguendo nella valutazione, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Nonostante ella abbia trasmesso in sede ricorsuale il suo certificato d'identità ed il suo certificato di nascita in originale, tali documenti hanno uno scarso valore probatorio. Si rileva infatti che la Somalia non dispone di un registro centrale delle nascite o di qualsiasi altro registro delle persone, per cui i certificati di nascita vengono rilasciati, anche a terze persone, esclusivamente sulla base di informazioni orali e non di documenti o registri (cfr. sentenza del Tribunale D-4356/2022 del 21 novembre 2022 pag. 6 e relativi riferimenti; Finnish Immigration Service, Somalia: Fact-finding mission Mogadishu in March 2020, 7.8.2020, < https://migri.fi/documents/ 5202425/5914056/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in + March+2020.pdf/ 2f51bf86-ac96-f34e-fd02-667c6ae973a0/Somalia+Fact-Finding+Mission+to+Mogadishu+in+March+2020.pdf?t=1602225617645 , pag. 45; Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza, Letter dated 10 October 2022 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolution 751 (1992) concerning Somalia addressed to the President of the Security Council, 10.10.2022, https://daccess-ods.un.org/access.nsf/ Get?OpenAgent&DS=S/2022/ 754&Lang=E >, pto. 58; Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Somalia: Ability to obtain documentation, including medical, education, and employment records; effectiveness of the postal service, on both the domestic and international level, 6 March 2017, SOM105755.E, < https://irb-cisr.g.ca/ en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456946& pls= 1 , pto. 1, tutti consultati il 13.1.2023). A ciò si aggiunge il fatto che i documenti inoltrati presentano in parte dei timbri originali, mentre ad esempio la firma ed il timbro dell'autorità che l'ha rilasciato sono palesemente fotocopiati. Considerata anche la data di rilascio (4 settembre 2022) e la facilità con cui possono essere ottenuti (ad esempio su probabile richiesta della madre dell'interessata), gli stessi potrebbero facilmente essere stati rilasciati per i bisogni della causa.

E. 8.4 Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età. Le sue dichiarazioni risultano infatti vaghe e stereotipate. La ricorrente ha dichiarato di essere nata il (...) e di avere (...) anni, ma di non sapere quanti mesi. Ella ha evasivamente riferito di essere venuta a conoscenza della sua data di nascita soltanto una volta arrivata in Grecia quando l'avrebbe chiesta alla madre, mentre prima non avrebbe mai pensato di doverlo sapere. Tali affermazioni appaiono poco plausibili e contrarie alla logica dei fatti dal momento che l'insorgente sarebbe espatriata in aereo con il proprio passaporto e con un visto per la Turchia. L'insorgente non ha poi saputo indicare né l'età dei suoi fratelli e delle sue sorelle né la differenza di età tra loro. A ciò si aggiunge il fatto che in Grecia la ricorrente è stata registrata come maggiorenne. A tal proposito, poco credibili appaiono le sue affermazioni in merito, ovvero che non ricorderebbe l'identità dichiarata in Grecia e che al momento in cui avrebbe voluto cambiare la sua data di nascita non avrebbe potuto. È inoltre al limite del pretestuoso ricondurre le carenze in parola alla sola pretesa scarsa alfabetizzazione, dal momento che l'insorgente ha saputo dirimere con una certa sensatezza eventi successivi quali la data di partenza dalla Grecia ed il periodo di permanenza in tale Paese.

E. 8.5 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - alla quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) - non è stata in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, ella deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerata maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non le siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, ella non possa avvalersene.

E. 9.1 Nel caso in narrativa viene poi censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute della ricorrente. Il quadro clinico non sarebbe stato definito in modo completo. Difetterebbe in particolare un rapporto medico dettagliato in grado di definire la gravità e l'estensione della patologia, il trattamento necessario, la prognosi ed i rischi legati ad una sua interruzione.

E. 9.2 I principi esposti sub. consid. 7.2 seg. tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 consid. 7.2.4, D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In materia d'asilo l'art. 26a LAsi prevede non di meno alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è da relativizzare (cfr. sentenza del TAF D-1560/2021 del 30 aprile 2021 consid. 6.4.1; Constantin Hruschka, Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, art. 26a n° 1 e seg.; anche art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA e supra consid. 4.2.3).

E. 9.3 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente. Invero, la ricorrente il 2 agosto 2022 è stata visitata da un medico generalista e sottoposta ad un esame (...) il quale ha escluso una (...) e delle (...). Nel corso della visita del 4 agosto 2022 le è stata diagnosticata una (...) di probabile origine (...) e (...) ed il trattamento prescritto consisteva in (...) e controllo della terapia antalgica (TA) una volta al giorno. Inoltre, è stata ritenuta opportuna una valutazione presso il (...). La visita di controllo del 9 agosto 2022 ha permesso al medico di diagnosticare una (...), sospetti (...), (...) ed (...), in trattamento con (...). Il medico ha inoltre ritenuto necessaria l'organizzazione di una Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) del (...), un'ecografia delle (...) e una valutazione presso il (...). L'11 agosto 2022 la ricorrente è stata sottoposta ad una visita specialistica presso il reparto di (...) dell'Ospedale regionale di (...) con risultati nella norma, senza particolarità da segnalare e con prescrizione di (...) e (...) da assumere durante la (...), (...) da assumere per alcuni giorni fino a regolarizzazione della (...) e (...) per (...). È stata inoltre consigliata una visita internistica generale per approfondimento del dolore (...) e controlli dei fattori di rischio (...), vista (...). Il 19 agosto 2022 l'interessata è stata sottoposta ad un'ecografia (...) dalla quale è risultata la (...) e nel contesto del (...) è stata riconosciuta una (...) in sede (...). Il 2 settembre 2022 l'insorgente è stata nuovamente visitata dal medico generalista per la sindrome (...) e le è stato prescritto (...) al mattino e alla sera, (...) e (...) per tre volte al giorno. La visita di controllo del 9 settembre 2022 ha riscontrato un'evoluzione favorevole della sindrome (...) e adeguato il trattamento prescritto con (...), (...) al bisogno se dolori. In seguito, l'insorgente non ha effettuato ulteriori visite mediche.

E. 9.4 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto più dettagliato ("formulario F4").

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).

E. 11.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto anche nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi (tenuto anche conto delle informazioni risultanti da rapporti di organizzazioni non governative, in particolare di quelli dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], di Pro Asyl e della Refugee Support Aegean [RSA], nonché della European Council on Refugees and Exiles [ECRE] e dell'Asylum Information Database [AIDA] ai quali l'interessata si riferisce nel suo ricorso) che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che nonostante ci siano un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 9), ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.2). Al riguardo occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 11.4.1 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente, il (...) febbraio 2020, è stata concessa la protezione sussidiaria in Grecia e che ella è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2021 al (...) febbraio 2023 (cfr. atto SEM 27/1).

E. 11.4.2 Si osserva anzitutto che, perciò, la ricorrente può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che nonostante il sostegno finanziario sia cessato dopo l'ottenimento della protezione sussidiaria e che non avrebbe mai beneficiato di un alloggio dopo aver dovuto lasciare il campo di C._______, ella ha dichiarato non essersi mai rivolta direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali. L'insorgente ha poi dichiarato di essere stata ospitata da dei connazionali in cambio del suo aiuto in qualità di (...) o nelle (...). Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, si può ritenere che la ricorrente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza, già solo per il fatto che ella sia riuscita a risparmiare dei soldi ed a comprarsi un biglietto aereo. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.

E. 11.4.3 Inoltre, per quanto concerne le aggressioni di cui ella è stata vittima, il Tribunale ritiene che non si possa partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Pertanto, anche in questa eventualità è compito della ricorrente rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti.

E. 11.4.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 12.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 11.4.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1).

E. 12.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovata la ricorrente in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiaria della protezione sussidiaria ella ha infatti diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che ella dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta esserle aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessata verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2).

E. 12.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie.

E. 12.3.2 Per quanto riguarda le patologie di cui soffre l'insorgente possono essere riassunte come segue: l'interessata soffre di una sindrome (...) con evoluzione favorevole ed in trattamento, al bisogno, con (...), altresì le sono state diagnosticate delle (...) ed una (...) (per ulteriori dettagli ed evitare ripetizioni si rinvia al consid. 9.3). Dopo l'emissione della decisione impugnata l'interessata non è stata sottoposta ad ulteriori visite mediche e non le sono state diagnosticate altre patologie.

E. 12.3.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità della ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche.

E. 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 13 Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene essere la ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia.

E. 14 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.

E. 15 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che, per quanto ammissibile, il ricorso va respinto.

E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4197/2022 Sentenza del 19 gennaio 2023 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Thomas Segessenmann, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Somalia, patrocinata da Valentina Imelli, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 12 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina somala, il 17 luglio 2022, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera, pretendendosi minorenne. B. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 9 gennaio 2020 e che il 19 febbraio 2020 aveva ottenuto la protezione internazionale in tale Paese. C. Il 21 luglio 2022 la richiedente ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatale, mentre il 28 luglio 2022 è stata sentita quale minore non accompagnata nell'ambito di una prima audizione. Nel corso della stessa all'interessata è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso la Grecia in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). D. Il 2 agosto 2022, il 4 agosto 2022, il 9 agosto 2022 e l'11 agosto 2022 l'interessata è stata sottoposta a delle visite mediche. E. In seguito alla pretesa minore età della richiedente, la SEM ha incaricato il (...) dello svolgimento di una perizia per determinare la sua età. Le risultanze dell'esame, inoltrate all'autorità di prima istanza il 16 agosto 2022 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari) svolti il 9 agosto 2022, hanno stabilito che l'età media di A._______ sarebbe situata tra 22 e 33 anni e l'età minima sarebbe di 21.9 anni. Di conseguenza, non sarebbe possibile che ella avrebbe meno di 18 anni e la sua data di nascita dichiarata, ovvero il (...) potrebbe essere esclusa. F. In data 19 agosto 2022 la richiedente è stata sottoposta ad un'ulteriore visita medica. G. In data 26 agosto 2022 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 29 agosto 2022 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessata ed hanno indicato che alla stessa è stata accordata la protezione sussidiaria il (...) febbraio 2020 e che dispone di un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2021 al (...) febbraio 2023. H. Il 29 agosto 2022 la SEM ha informato la richiedente delle risultanze della perizia medica concedendole il diritto di essere sentita al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). I. La rappresentante legale dell'interessata ha inoltrato le proprie osservazioni in merito al diritto di essere sentito il 2 settembre 2022. J. La SEM, il 2 settembre 2022, ha modificato la data di nascita dell'interessata in SIMIC e l'ha considerata maggiorenne per il seguito della procedura. K. In medesima data, così come il 9 settembre 2022 la richiedente è nuovamente stata sottoposta a dei controlli medici. L. Il 12 settembre 2022 la richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM trasmessa il 9 settembre 2022. In allegato ha trasmesso le copie del certificato d'identità somalo e del certificato di nascita, entrambi emessi il 4 settembre 2022, i quali attesterebbero la sua data di nascita dichiarata. Con scritto complementare dello stesso giorno l'interessata ha informato la SEM che l'originale del documento d'identità sarebbe stato inviato da B._______ tramite corriere (...) ed ha richiesto un termine di 30 giorni in applicazione dell'art. 110 cpv. 2 LAsi al fine di trasmettere tale documento. M. Con decisione del 12 settembre 2022, notificata il 13 settembre 2022, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso la Grecia. N. Con ricorso del 20 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 settembre 2022), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, alla considerazione della ricorrente quale minorenne non accompagnata ed al riconoscimento della sua data di nascita in conformità alle sue allegazioni; in seguito alla restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, per il complemento istruttorio; in via ancor più subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. In allegato ella ha trasmesso gli originali del certificato d'identità somalo e del certificato di nascita. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, eccetto per il punto seguente. 2.3 Qualora la conclusione ricorsuale di riconoscimento della data di nascita in conformità alle allegazioni dell'insorgente, sia intesa come rettifica (o modifica) della data di nascita registrata nel sistema d'informazione SIMIC, la stessa è irricevibile in quanto esula dall'oggetto della presente impugnativa. Può infatti essere tema della procedura ricorsuale unicamente quanto già trattato dinanzi all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 II 457 consid. 4.2, sentenza del Tribunale A-1231/2012 del 18 dicembre 2013 consid. 1.3). In specie, nel dispositivo della decisione avversata non vi è alcun riferimento al punto posto in questione. Pertanto, il Tribunale non è funzionalmente competente per dirimerlo in assenza di una decisione in merito da parte dell'istanza inferiore (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg., pag. 134 segg. ad art. 7 PA; sentenza del Tribunale D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

5. Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 6. 6.1 In sede di audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA), l'interessata ha riferito innanzitutto di aver ottenuto la protezione sussidiaria in Grecia e di aver vissuto al campo profughi di C._______ per circa un anno e mezzo. Nel 2021 ella avrebbe lasciato spontaneamente il campo per recarsi a Salonicco per rinnovare il suo documento, lì avrebbe vissuto per circa due mesi ospite di altre ragazze sue connazionali. Avrebbe poi fatto ritorno al campo profughi, ma avrebbe dovuto nascondersi avendo già ottenuto la protezione. In seguito, l'interessata si sarebbe recata ad Atene dove avrebbe nuovamente soggiornato presso dei connazionali, aiutandoli nelle faccende domestiche. Dipoi avrebbe fatto ritorno a C._______ per recuperare i suoi documenti per poi tornare ad Atene ed insieme ad un'altra ragazza somala venire in Svizzera. Ella ha dichiarato che le autorità non le avrebbero fornito né sostengo finanziario né un alloggio. Inoltre, non conoscendo la lingua non avrebbe trovato un lavoro, ma sarebbe riuscita a sostentarsi con l'aiuto di connazionali che le offrivano vitto e alloggio in cambio di aiuto nelle faccende domestiche. Nel campo profughi ella sarebbe inoltre stata aggredita, molestata e derubata da degli sconosciuti. 6.2 In sede di parere sul progetto di decisione e di diritto di essere sentito, la richiedente ha anzitutto contestato le considerazioni della SEM in merito alla minore età. In seguito, ella ha riferito che il periodo trascorso in Grecia sarebbe stato estremamente difficile poiché non avrebbe potuto contare sull'appoggio di una rete familiare ed avrebbe subito gravi violenze e aggressioni per le quali non avrebbe ottenuto alcuna protezione dalle autorità greche. Le autorità non le avrebbero neppure fornito alcun sussidio né un aiuto all'ottenimento di un alloggio e non avrebbe neppure avuto accesso all'assistenza sanitaria. Dipoi, ella soffrirebbe di plurime e gravi problematiche mediche che richiederebbero la predisposizione di un rapporto medico F4. 6.3 Nella decisione avversata l'autorità inferiore ha preliminarmente trattato la questione della minore età ed ha ritenuto che la richiedente non fosse stata in grado di renderla verosimile. Segnatamente, ella non avrebbe consegnato alcun documento originale suscettibile di comprovare l'identità e non sarebbe neppure stata in grado di rendere verosimili le dichiarazioni riguardanti i suoi dati personali. In seguito, dalla perizia medica effettuata per determinare la sua età risulterebbe la chiara esclusione che l'età dichiarata corrisponderebbe alla sua età. I risultati costituirebbero altresì un indizio molto forte di maggiore età. Inoltre, né le considerazioni presentate nell'ambito del diritto di essere sentito né quelle presentate in sede di parere sulla bozza di decisione permetterebbero di modificare la decisione della SEM di considerare la richiedente maggiorenne per il seguito della procedura. L'autorità ha poi respinto la richiesta di concessione di un termine di 30 giorni per trasmettere l'originale del documento d'identità trasmesso in copia in sede di parere. In seguito, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera poiché potrebbe fare ritorno in Grecia, paese in cui avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria e le cui autorità avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Per quanto riguarda l'ammissibilità, la SEM ha rilevato che il rinvio di beneficiari di protezione internazionale in Grecia violerebbe soltanto in casi eccezionali l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Nel caso di specie, l'interessata non avrebbe presentato alcun mezzo di prova concreto che la riguardasse personalmente a sostegno delle sue allegazioni in merito alle sue condizioni di vita in Grecia, le quali sarebbero state descritte come difficili unicamente sulla base di allegazioni di parte. Di conseguenza, non risulterebbe che ella correrebbe un pericolo immediato in caso di ritorno in tale Paese. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che gli avvenimenti subiti dalla richiedente in Grecia da parte di sconosciuti ed in merito alla situazione di insicurezza in tale Paese non costituissero un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Invero, la Grecia sarebbe uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante che sarebbe disposta ed in grado di offrire una protezione adeguata e non vi sarebbero indizi indicanti che le autorità greche non le offrirebbero protezione contro le aggressioni di terzi. Per ciò che riguarda le condizioni di accoglienza, la SEM ha rilevato che l'interessata avrebbe accesso ad un alloggio secondo le modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in tale Paese. Dall'incarto non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di mettere la sua vita in pericolo in caso di ritorno. In merito alle mancate cure mediche ed alle condizioni di salute, la SEM ha rilevato che la Grecia disporrebbe di infrastrutture mediche sufficienti alle quali ella avrebbe accesso in quanto beneficiaria di protezione internazionale. Di conseguenza, sarebbe sua responsabilità rivolgersi alle autorità elleniche e far valere i propri diritti. La richiedente non soffrirebbe poi di problemi medici gravi tali da costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. 6.4 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta anzitutto le considerazioni sulla sua età. L'autorità inferiore non avrebbe potuto negare la minore età della ricorrente senza tenere conto dell'offerta di prova e senza esaminare il contenuto dell'originale del documento d'identità. Per quanto riguarda le allegazioni, la ricorrente rileva di aver ribadito a più riprese di non aver mai dato importanza al computo degli anni né alle date di nascita, non essendo mai andata a scuola e non avendo mai svolto un'attività lucrativa. La valutazione operata dalla SEM non sarebbe il frutto di un giudizio complessivo, ma sarebbe basata in larga misura sulle conclusioni della perizia medico-legale, la quale costituirebbe una stima dell'età e non un accertamento definito. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la mancanza di un accertamento medico esatto e completo (F4) avrebbe concorso ad una valutazione incompleta ed errata dello stato di salute della ricorrente e degli eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Sarebbe infatti evidente che le plurime e gravi problematiche mediche di cui soffrirebbe attualmente sarebbero ancora oggetto di investigazioni specialistiche su più fronti. In seguito, l'insorgente si esprime sulle degradate condizioni materiali d'accoglienza e di sicurezza in Grecia, combinate all'inammissibilità e all'inesigibilità del rinvio in tale Paese. Un suo allontanamento verso la Grecia violerebbe l'art. 3 CEDU. Le modifiche alla legislazione greca avrebbero portato ad un grave deterioramento delle condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale. Anche la ricorrente sarebbe stata toccata da queste modifiche, segnatamente, una volta ricevuta la protezione sussidiaria, le sarebbe stato revocato il diritto di continuare a risiedere nel campo di C._______ che la ospitava. In assenza di alternative concrete, l'insorgente sarebbe rimasta temporaneamente al campo, diventandone un'occupante abusiva dopo poco meno di 30 giorni. Ciò avrebbe avuto delle conseguenze anche sull'ottenimento di un numero di sicurezza sociale (AMKA) e sulla possibilità di aprire un conto bancario, entrambi essenziali per potersi integrare, accedere alla sanità ed al mercato del lavoro. Non avendo un indirizzo di corrispondenza, la ricorrente non avrebbe dunque mai ottenuto un numero AMKA e di conseguenza non avrebbe mai beneficiato della maggior parte dei diritti che le sarebbero spettati in quanto detentrice di una protezione sussidiaria. Per quanto riguarderebbe gli aiuti finanziari, i fatti indicherebbero chiaramente che la ricorrente non avrà accesso al reddito minimo garantito se rinviata in Grecia. Invero, ne era di fatto già esclusa durante il suo primo soggiorno in tale Paese, non potendo ottenere un certificato senza dimora. In seguito, l'interessata non potrebbe neppure beneficiare dell'assistenza fornita dal programma Helios per l'ottenimento dell'alloggio, non avendo formulato la sua richiesta entro il termine di registrazione di un anno dall'ottenimento della decisione di protezione. Attualmente nessun'altra organizzazione in Grecia fornirebbe aiuto all'alloggio o assistenza abitativa. Di conseguenza, ci sarebbe un'alta probabilità che la ricorrente si ritrovi di nuovo senza alloggio. Inoltre, i beneficiari di protezione internazionale, non godrebbero delle stesse opportunità lavorative dei cittadini greci. Nel caso in disamina poi, la ricorrente sarebbe analfabeta, non scolarizzata e con una generale inesperienza, rischierebbe di conseguenza verosimilmente senza alcuna possibilità professionale seria ed esposta a possibili sfruttamenti lavorativi. Pertanto, l'insorgente rischierebbe di ritrovarsi senza i mezzi necessari per soddisfare i propri bisogni più elementari. Alla luce di quanto sopra esposto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile. 7. 7.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191,). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Le stesse hanno, infatti, portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit, n. 3.150). 7.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 7.5 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 7.6 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 8. 8.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultata un'età media della ricorrente di 21.4 anni, con una probabilità del 92.2%, rispettivamente del 95.1% (a seconda degli studi di riferimento utilizzati) che l'interessata abbia superato la minore età. Mentre dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 21.9 anni ed un'età media di 32.9 anni. La perizia ha concluso dunque che non sarebbe possibile che la ricorrente abbia meno di 18 anni. Nel caso in disamina, l'esame odontostomatologico non riporta un'età minima, non essendoci dati a disposizione per gli individui di origine africana di sesso femminile, non essendoci neppure indicazioni in merito alla deviazione standard riguardo all'età media, non è neppure possibile verificare se gli intervalli si sovrappongono come definito dalla giurisprudenza sopracitata e dunque stabilire se la perizia costituisce un indizio forte o meno di maggiore età. 8.2 Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è, infatti, contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessata. 8.3 Proseguendo nella valutazione, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Nonostante ella abbia trasmesso in sede ricorsuale il suo certificato d'identità ed il suo certificato di nascita in originale, tali documenti hanno uno scarso valore probatorio. Si rileva infatti che la Somalia non dispone di un registro centrale delle nascite o di qualsiasi altro registro delle persone, per cui i certificati di nascita vengono rilasciati, anche a terze persone, esclusivamente sulla base di informazioni orali e non di documenti o registri (cfr. sentenza del Tribunale D-4356/2022 del 21 novembre 2022 pag. 6 e relativi riferimenti; Finnish Immigration Service, Somalia: Fact-finding mission Mogadishu in March 2020, 7.8.2020, , pto. 58; Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Somalia: Ability to obtain documentation, including medical, education, and employment records; effectiveness of the postal service, on both the domestic and international level, 6 March 2017, SOM105755.E, < https://irb-cisr.g.ca/ en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456946& pls= 1 , pto. 1, tutti consultati il 13.1.2023). A ciò si aggiunge il fatto che i documenti inoltrati presentano in parte dei timbri originali, mentre ad esempio la firma ed il timbro dell'autorità che l'ha rilasciato sono palesemente fotocopiati. Considerata anche la data di rilascio (4 settembre 2022) e la facilità con cui possono essere ottenuti (ad esempio su probabile richiesta della madre dell'interessata), gli stessi potrebbero facilmente essere stati rilasciati per i bisogni della causa. 8.4 Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età. Le sue dichiarazioni risultano infatti vaghe e stereotipate. La ricorrente ha dichiarato di essere nata il (...) e di avere (...) anni, ma di non sapere quanti mesi. Ella ha evasivamente riferito di essere venuta a conoscenza della sua data di nascita soltanto una volta arrivata in Grecia quando l'avrebbe chiesta alla madre, mentre prima non avrebbe mai pensato di doverlo sapere. Tali affermazioni appaiono poco plausibili e contrarie alla logica dei fatti dal momento che l'insorgente sarebbe espatriata in aereo con il proprio passaporto e con un visto per la Turchia. L'insorgente non ha poi saputo indicare né l'età dei suoi fratelli e delle sue sorelle né la differenza di età tra loro. A ciò si aggiunge il fatto che in Grecia la ricorrente è stata registrata come maggiorenne. A tal proposito, poco credibili appaiono le sue affermazioni in merito, ovvero che non ricorderebbe l'identità dichiarata in Grecia e che al momento in cui avrebbe voluto cambiare la sua data di nascita non avrebbe potuto. È inoltre al limite del pretestuoso ricondurre le carenze in parola alla sola pretesa scarsa alfabetizzazione, dal momento che l'insorgente ha saputo dirimere con una certa sensatezza eventi successivi quali la data di partenza dalla Grecia ed il periodo di permanenza in tale Paese. 8.5 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - alla quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) - non è stata in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, ella deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerata maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non le siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, ella non possa avvalersene. 9. 9.1 Nel caso in narrativa viene poi censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute della ricorrente. Il quadro clinico non sarebbe stato definito in modo completo. Difetterebbe in particolare un rapporto medico dettagliato in grado di definire la gravità e l'estensione della patologia, il trattamento necessario, la prognosi ed i rischi legati ad una sua interruzione. 9.2 I principi esposti sub. consid. 7.2 seg. tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 consid. 7.2.4, D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In materia d'asilo l'art. 26a LAsi prevede non di meno alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è da relativizzare (cfr. sentenza del TAF D-1560/2021 del 30 aprile 2021 consid. 6.4.1; Constantin Hruschka, Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, art. 26a n° 1 e seg.; anche art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA e supra consid. 4.2.3). 9.3 Al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute della ricorrente. Invero, la ricorrente il 2 agosto 2022 è stata visitata da un medico generalista e sottoposta ad un esame (...) il quale ha escluso una (...) e delle (...). Nel corso della visita del 4 agosto 2022 le è stata diagnosticata una (...) di probabile origine (...) e (...) ed il trattamento prescritto consisteva in (...) e controllo della terapia antalgica (TA) una volta al giorno. Inoltre, è stata ritenuta opportuna una valutazione presso il (...). La visita di controllo del 9 agosto 2022 ha permesso al medico di diagnosticare una (...), sospetti (...), (...) ed (...), in trattamento con (...). Il medico ha inoltre ritenuto necessaria l'organizzazione di una Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) del (...), un'ecografia delle (...) e una valutazione presso il (...). L'11 agosto 2022 la ricorrente è stata sottoposta ad una visita specialistica presso il reparto di (...) dell'Ospedale regionale di (...) con risultati nella norma, senza particolarità da segnalare e con prescrizione di (...) e (...) da assumere durante la (...), (...) da assumere per alcuni giorni fino a regolarizzazione della (...) e (...) per (...). È stata inoltre consigliata una visita internistica generale per approfondimento del dolore (...) e controlli dei fattori di rischio (...), vista (...). Il 19 agosto 2022 l'interessata è stata sottoposta ad un'ecografia (...) dalla quale è risultata la (...) e nel contesto del (...) è stata riconosciuta una (...) in sede (...). Il 2 settembre 2022 l'insorgente è stata nuovamente visitata dal medico generalista per la sindrome (...) e le è stato prescritto (...) al mattino e alla sera, (...) e (...) per tre volte al giorno. La visita di controllo del 9 settembre 2022 ha riscontrato un'evoluzione favorevole della sindrome (...) e adeguato il trattamento prescritto con (...), (...) al bisogno se dolori. In seguito, l'insorgente non ha effettuato ulteriori visite mediche. 9.4 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto più dettagliato ("formulario F4"). 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 11.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto anche nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi (tenuto anche conto delle informazioni risultanti da rapporti di organizzazioni non governative, in particolare di quelli dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], di Pro Asyl e della Refugee Support Aegean [RSA], nonché della European Council on Refugees and Exiles [ECRE] e dell'Asylum Information Database [AIDA] ai quali l'interessata si riferisce nel suo ricorso) che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che nonostante ci siano un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 9), ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.2). Al riguardo occorre inoltre evidenziare che i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 11.4 11.4.1 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente, il (...) febbraio 2020, è stata concessa la protezione sussidiaria in Grecia e che ella è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) febbraio 2021 al (...) febbraio 2023 (cfr. atto SEM 27/1). 11.4.2 Si osserva anzitutto che, perciò, la ricorrente può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che nonostante il sostegno finanziario sia cessato dopo l'ottenimento della protezione sussidiaria e che non avrebbe mai beneficiato di un alloggio dopo aver dovuto lasciare il campo di C._______, ella ha dichiarato non essersi mai rivolta direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali. L'insorgente ha poi dichiarato di essere stata ospitata da dei connazionali in cambio del suo aiuto in qualità di (...) o nelle (...). Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, si può ritenere che la ricorrente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza, già solo per il fatto che ella sia riuscita a risparmiare dei soldi ed a comprarsi un biglietto aereo. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 11.4.3 Inoltre, per quanto concerne le aggressioni di cui ella è stata vittima, il Tribunale ritiene che non si possa partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Pertanto, anche in questa eventualità è compito della ricorrente rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. 11.4.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 12.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 11.4.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). 12.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovata la ricorrente in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale beneficiaria della protezione sussidiaria ella ha infatti diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che ella dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta esserle aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessata verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2). 12.3 12.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. 12.3.2 Per quanto riguarda le patologie di cui soffre l'insorgente possono essere riassunte come segue: l'interessata soffre di una sindrome (...) con evoluzione favorevole ed in trattamento, al bisogno, con (...), altresì le sono state diagnosticate delle (...) ed una (...) (per ulteriori dettagli ed evitare ripetizioni si rinvia al consid. 9.3). Dopo l'emissione della decisione impugnata l'interessata non è stata sottoposta ad ulteriori visite mediche e non le sono state diagnosticate altre patologie. 12.3.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità della ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche. 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

13. Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene essere la ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia.

14. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.

15. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che, per quanto ammissibile, il ricorso va respinto.

16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt