Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) di- cembre 2022, depositando il suo passaporto originale agli atti. A.b Dall’estratto della banca dati europea di rilevamento “Eurodac” del 21 dicembre 2022, è risultato come il richiedente avesse presentato delle domande d’asilo pregresse in C._______, il (…), rispettivamente in D._______ il (…) ed il (…), nonché in E._______ il (…). A.c L’(…) gennaio 2023 si è tenuto con l’interessato un colloquio Dublino, nel quale egli è in particolare stato sentito riguardo al suo stato di salute, come pure circa un’eventuale competenza della D._______, dell’E._______ o della C._______ nella trattazione della sua domanda d’asilo. Dopo aver ricevuto le risposte negative da parte sia (…) che (…) delle riprese in carico richieste, la SEM ha proceduto, in data 2 feb- braio 2023, a concludere la procedura Dublino e ad informare l’interessato che la sua domanda d’asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera. A.d Il (…) marzo 2023 con il richiedente si è svolta l’audizione ex art. 29 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). In tale contesto, egli ha sostanzial- mente riferito di essere originario di F._______. In Georgia, lui avrebbe tra- scorso in totale (…) anni in prigione, in quanto sarebbe stato condanno per (…), (…), poiché avrebbe ferito una persona nonché per problematiche po- litiche. Da ultimo infatti, egli sarebbe stato arrestato nel (…), in quanto membro del partito “G._______” (“H._______”). Allorché la polizia lo avrebbe arrestato, gli avrebbe (…). Poi al governo sarebbe giunto il partito G._______, ma a lui non sarebbe stato dato lo statuto politico come ad altri prigionieri finiti in carcere per tale motivo, in quanto si diceva che in passato avesse commesso diversi crimini. Una volta scarcerato, nel (…), egli avrebbe richiesto la riabilitazione, in quanto in prigione sarebbe stato pic- chiato innumerevoli volte dalla polizia. Non avrebbe però ricevuto neppure quella, anzi sarebbe stato minacciato, e per questo sarebbe quasi sempre rimasto a casa. Le minacce sarebbero provenute da un boss mafioso geor- giano I._______. Fino al (…) non gli sarebbe successo nulla di rilevante, allorché avrebbe preso la decisione di partire dalla Georgia per uscire da questa situazione divenuta insopportabile. In D._______ però, avrebbe in- contrato (…) persone amiche di I._______. Queste ultime lo avrebbero fer- mato ed avrebbero immantinente telefonato a I._______ che avrebbe ri- sposto di ucciderlo. Ne sarebbe seguita una colluttazione, nel corso della quale l’interessato sarebbe riuscito a prendere uno dei coltelli di cui
D-1713/2023 Pagina 3 disponevano queste persone e ne avrebbe ferita una, riuscendo poi a darsi alla fuga. Tuttavia, anche quest’ultima persona che avrebbe ferito, il quale sarebbe pure il (…) di un boss mafioso, lo vorrebbe uccidere. Nel (…) egli sarebbe rientrato in Georgia ed avrebbe vissuto a casa della suocera a J._______ per (…), (…). Nel (…) avrebbe intrapreso nuovamente un viag- gio verso l’E._______, rimanendovi (…), per poi fare rientro in patria nel (…) del (…), vivendo a J._______ fino al suo espatrio nell’(…) del (…), dove sarebbe giunto in Svizzera. Da ultimo, nel (…) o (…) del (…), gli avrebbero sparato da una macchina, ma egli non saprebbe chi sia l’autore di tale gesto. A.e Con parere del 20 marzo 2023, l’interessato ha potuto presentare le sue osservazioni al progetto di decisione negativo della SEM del 17 marzo 2023. B. Per il tramite della decisione del 21 marzo 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. [atti SEM] n. [{…}]-41/1 e 43/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione della medesima misura. C. Con ricorso del 28 marzo 2023, l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata deci- sione, chiedendone l’annullamento ed a titolo principale che egli sia rico- nosciuto quale rifugiato e gli sia concesso l’asilo in Svizzera. In primo su- bordine, egli ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera ed in secondo subordine, invece, che gli atti siano restituiti alla SEM per il completamento dell’istruzione. Ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuova documen- tazione, l’insorgente ha annesso copie di tre fotografie di schermate tele- foniche con le rispettive schede descrittive di traduzione, nonché copia del F2 del 21 marzo 2023 (nel frattempo pure assunto agli atti della SEM, cfr.
n. 44/2). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-1713/2023 Pagina 4
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente rimprovera dapprima alla SEM di aver violato il suo obbligo di motivazione e di conseguenza il suo diritto di essere sentito, nel non aver indicato il nome del programma statale per le malattie mentali citato nella decisione avversata. Altresì, l’istruzione dei fatti rilevanti da parte dell’autorità inferiore risulterebbe incompleto, sia poiché agli atti non sarebbero presenti i documenti presentati dal ricorrente nell’ambito della sua domanda d’asilo in D._______, sia dal profilo del suo stato di salute. Rispetto a quest’ultimo, la SEM avrebbe fondato la sua va- lutazione soltanto su degli “F2”, e non potrebbe quindi considerarsi esau- stiva, dato che difetterebbe un certificato medico dettagliato (cosiddetto F4) che tenga conto di tutte le evidenze cliniche, come pure dei trattamenti necessari e della prognosi (con e senza tali trattamenti). Anche in rapporto a quest’ultima istruzione carente, il ricorrente ha rilevato come il suo caso avrebbe dovuto essere trattato in procedura ampliata, per effettuare gli ac- certamenti supplementari necessari, in particolare dal profilo medico. In tal
D-1713/2023 Pagina 5 senso, l’insorgente si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 con- sid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 4.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se del caso, l’ac- certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la viola- zione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.).
E. 4.3 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l’auto- rità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le ar- gomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).
E. 4.4 Innanzitutto, in relazione al programma statale per malattie mentali of- ferto dallo Stato georgiano, l’autorità inferiore, anche se non lo cita nomi- nativamente o non fornisce direttamente delle fonti sulla tematica, è facil- mente rilevabile dall’esaustiva descrizione che ne dà nella decisione av- versata (cfr. p.to III, pag. 8 seg.), come la SEM si riferisca allo “State Pro- gramme for Mental Health (SPMH)”, entrato in vigore dal 1995 e gestito dall’Agenzia dei servizi sociali che dipende dal Ministero del lavoro, della
D-1713/2023 Pagina 6 salute e degli affari sociali georgiano. Tale informazione, è peraltro facil- mente deducibile da fonti pubbliche (cfr. ad esempio Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 ago- sto 2018, pag. 10 segg.) e pure citato innumerevoli volte anche nella giuri- sprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. tra le altre le sentenze D-2772/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.4, E-2389/2022 del 15 giu- gno 2022 consid. 6.4, cause congiunte D-339/2020 e D-360/2020 del 27 gennaio 2020 consid. 10.3.3). Il ricorrente, che è stato accompagnato lungo tutta la procedura – anche di prima istanza – da un rappresentante legale che opera a titolo specialistico nell’ambito del diritto dell’asilo, non può quindi prevalersi a ragione delle suddette mancanze della decisione avversata. Peraltro, appare dal ricorso, come la rappresentante legale dell’insorgente abbia ben afferrato la motivazione in merito presentata nella decisione avversata ed abbia potuto presentare i suoi argomenti contrari. Tale censura, che agli occhi del Tribunale appare prettamente pretestuosa, risulta pertanto malfondata.
E. 4.5 Anche circa la lamentata mancanza agli atti della documentazione del ricorrente che sarebbe in mano alle autorità (…), le argomentazioni espo- ste nel ricorso non possono essere seguite. Invero, l’autorità inferiore, rite- nendo inverosimili gli asserti dell’insorgente apportati soltanto in fase di pa- rere, ha motivato a sufficienza per quali motivi non ritenesse tali documenti
– in una valutazione anticipata delle prove offerte ed in applicazione dell’art. 40 cpv. 1 LAsi – non in grado di mutare la sua conclusione circa il fatto che il ricorrente avrebbe potuto trovare protezione presso le autorità georgiane (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata). Gli argomenti avanzati dal ricorrente nel suo gravame, non indicano precisamente per quali motivi tale posizione dell’autorità inferiore non possa essere seguita, e quindi si esauriscono in una critica puramente appellatoria. Fra l’altro, se l’insorgente avesse ritenuto che tale supposta documentazione avesse una qualche rilevanza per il suo caso, avrebbe potuto già produrla egli stesso – eventualmente con l’aiuto del suo rappresentante legale per re- perirla – nell’ambito della procedura di prima istanza, nel rispetto del suo obbligo di collaborare già sopra rammentato.
E. 4.6 In relazione all’istruzione della situazione di salute del ricorrente, il Tri- bunale osserva che all’incarto della SEM, già al momento della decisione avversata, vi era varia documentazione medica che lo concerne (cfr.
n. 12/2, 13/2, 18/3, 23/3, 30/2, 32/2, 33/2 e 38/2). Dalla stessa si evince che attualmente egli soffra di un disturbo di personalità paranoide, disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcol e a quello di cannabinoidi, per i quali gli è stata impostata una terapia farmacologica a base di
D-1713/2023 Pagina 7 Remeron 30 mg, Olanzapina 10 mg, Olanzapina 5 mg, Stilnox 10 mg, Psy- chopax 12.5 mg/ml gtt ed in riserva Psychopax gtt 12.5 mg/ml (cfr. n. 32/2 e 33/2). Terapia e diagnosi di disturbo di personalità paranoide, che non sono mutate neppure dopo l’emissione della decisione avversata (cfr.
n. 44/2). Per quanto in passato, per le patologie dello spettro psichiatrico, il ricorrente sia stato volontariamente ricoverato nella (…) di K._______ (cfr. n. 18/3), in seguito egli ha beneficiato di un seguito ambulatoriale re- golare, senza più necessità di presa a carico stazionaria. Anche se sono presenti ideazioni persecutorie, con oggetto le persone di nazionalità geor- giana, i medici curanti psichiatri, hanno osservato anche di recente come egli sarebbe lucido ed orientato nei tre domini, il tono dell’umore è in asse come pure l’affettività. L’intelligenza, la memoria e la comprensione ap- paiono preservate, mentre la critica di malattia è assente. Non presenta agiti auto- e etero-aggressivi (cfr. n. 32/2, 33/2 e 44/2). Dal profilo somatico, sono inoltre state poste le diagnosi di: stato da TBC (…) trattato nove mesi e curato (con nessun segno clinico e/o radiologico per recidiva, cfr. n. 12/2), nonché lombalgia cronica (cfr. n. 12/2) e deviazione del setto nasale post- traumatico da circa (…) (cfr. n. 23/3 e 38/2), con prescrizione recente di una terapia farmacologica a base di Nasonex spray (cfr. n. 38/2); proble- matica per la quale un intervento non è urgente (cfr. n. 38/2). Nella sua decisione, l’autorità inferiore ha sufficientemente preso in conto lo stato di salute del ricorrente, anche esaminando specificatamente le questioni re- lative alla disponibilità ed all’accesso alle cure in Georgia (cfr. p.to II, pag. 6 e p.to III, pag. 7 segg.). Alla luce di tali elementi, il Tribunale considera quindi che l’autorità resistente abbia sufficientemente e correttamente ac- certato lo stato di salute del ricorrente, essendovi delle diagnosi poste e dei trattamenti farmacologici ben determinati. A differenza poi di quanto ar- gomentato nel ricorso dall’insorgente, pur non volendo in alcun modo smi- nuire il suo stato di salute, il caso in narrativa non conteneva indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. infra consid. 10.1.2). Allo stesso modo, non vi erano elementi – né il ricorrente ne apporta di concreti e de- terminanti nel ricorso – per sospettare che le patologie diagnosticate po- tessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del suo stato di salute o una signi- ficativa riduzione della speranza di vita in caso di un suo allontanamento (cfr. infra consid. 10.2.2). Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulterior- mente (cfr. sentenze del Tribunale D-4197/2022 del 19 gennaio 2023 con- sid. 9.4; F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 3.3.3; D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.2 [pubblicata quale sentenza di riferimento]; D-546/2022 dell’11 marzo 2022 consid. 4.3.4.3).
D-1713/2023 Pagina 8 Su tali presupposti, il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore, la quale ha raccolto tutti gli elementi risultanti dall’incarto e si è pronunciata in cono- scenza di causa riguardo ai fatti medici pertinenti, non avesse l’obbligo di intraprendere altre misure d’istruzione in vista di stabilire, più in dettaglio, lo stato di salute del ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale F-25/2023 del
E. 4.7 Sulla base di quanto sopra, non si vede quindi quali altri elementi l’au- torità inferiore avrebbe dovuto istruire (maggiormente) ed un passaggio della causa alla procedura ampliata, come anche motivato dalla SEM (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione avversata), non si imponeva nel caso di spe- cie.
E. 4.8 Ne discende quindi che le censure formali sollevate nel gravame dal ricorrente risultano infondate e devono quindi essere integralmente re- spinte. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare, o perlomeno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Sono inverosimili in par- ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi- nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Anche il Tribunale, come del resto già l’autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata), ed a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame (cfr. n. II, pag. 7), è d’avviso che gli asserti ap- portati dall’insorgente soltanto nell’ambito del parere, tardive, non siano
D-1713/2023 Pagina 9 state in alcun modo rese credibili dall’insorgente. Anzi, risultano essere contraddittorie rispetto a quanto dichiarato durante l’audizione sui motivi. Difatti, in merito alle minacce che avrebbe ricevuto dapprima da un poli- ziotto per ritirare la sua richiesta di riabilitazione, ed in seguito tramite il gruppo mafioso legato a I._______ da parte della polizia georgiana – per- ché egli ritirasse la stessa come pure la denuncia che avrebbe sporto con- tro le percosse subite in carcere dalla polizia – nonché di aver provato a chiedere l’esito della sua richiesta di riabilitazione e della denuncia alla (…) di F._______ senza successo, non se ne trova alcuna traccia nell’audizione sui motivi d’asilo del ricorrente. Al contrario egli, anche nella sua narrazione libera dei fatti, ha sempre riportato le minacce ricevute, al gruppo mafioso di I._______ (cfr. n. 35/11, D39 segg., pag. 6 segg.), negando esplicita- mente di aver avuto altre problematiche con le autorità del suo Paese d’ori- gine salvo per le incarcerazioni subite (cfr. n. 35/11, D58, pag. 8). Altresì, egli non ha mai asserito di aver sporto denuncia contro la polizia per le percosse che avrebbe subito in carcere, ed ha ricondotto il suo mancato rivolgersi alle autorità del suo Paese per denunciare I._______, al timore che succeda qualcosa alla sua famiglia, ed in quanto a mente sua le istanze georgiane sarebbero tutte sotto il suo controllo (cfr. n. 35/11, D55, pag. 8). Inoltre, né nel parere del 20 marzo 2023 (cfr. n. 39/3), né nell’am- bito del ricorso – malgrado ne avesse avuto la possibilità visto anche quanto motivato dalla SEM sul punto in questione – il ricorrente ha appor- tato qualsivoglia elemento concreto e fondato per dapprima spiegare per- ché tali allegazioni sarebbero state apportate soltanto in tale sede, ed in seguito per supportarle. Da ultimo, si segnala come il ricorrente è potuto partire e ritornare nel suo Paese legalmente diverse volte, senza che egli abbia riscontrato una qualche problematica da parte delle autorità geor- giane; elemento che supporta la conclusione dell’inconsistenza dei suoi predetti asserti. Gli stessi non sono quindi valutati verosimili neppure dal Tribunale. 6. 6.1 Il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria al richiedente. Infatti, secondo il principio della sussi- diarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu- glio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità
D-1713/2023 Pagina 10 di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solle- citare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; tra le tante anche la sentenza del Tribunale E-3108/2022 del 16 settembre 2022 pag. 6). In una pari eventualità, le au- torità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Secondo prassi, l’effettiva protezione nel Paese d'origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali. Nessuno Stato ha difatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicu- rezza ai propri cittadini. Occorre, al contrario, che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un pro- cedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; 2011/51 consid. 6.1; tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-713/2023 del 9 febbraio 2023 pag. 6). 6.2 Nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di prote- zione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 con- sid. 7.3). Che ciò è il caso della Georgia (cfr. allegato 2 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), ed il Consiglio federale si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi. Tuttavia, tale presunzione legale può essere sovvertita, ma soltanto in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-76/2023 del
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).
E. 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare, o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.3 Anche il Tribunale, come del resto già l'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata), ed a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame (cfr. n. II, pag. 7), è d'avviso che gli asserti apportati dall'insorgente soltanto nell'ambito del parere, tardive, non siano state in alcun modo rese credibili dall'insorgente. Anzi, risultano essere contraddittorie rispetto a quanto dichiarato durante l'audizione sui motivi. Difatti, in merito alle minacce che avrebbe ricevuto dapprima da un poliziotto per ritirare la sua richiesta di riabilitazione, ed in seguito tramite il gruppo mafioso legato a I._______ da parte della polizia georgiana - perché egli ritirasse la stessa come pure la denuncia che avrebbe sporto contro le percosse subite in carcere dalla polizia - nonché di aver provato a chiedere l'esito della sua richiesta di riabilitazione e della denuncia alla (...) di F._______ senza successo, non se ne trova alcuna traccia nell'audizione sui motivi d'asilo del ricorrente. Al contrario egli, anche nella sua narrazione libera dei fatti, ha sempre riportato le minacce ricevute, al gruppo mafioso di I._______ (cfr. n. 35/11, D39 segg., pag. 6 segg.), negando esplicitamente di aver avuto altre problematiche con le autorità del suo Paese d'origine salvo per le incarcerazioni subite (cfr. n. 35/11, D58, pag. 8). Altresì, egli non ha mai asserito di aver sporto denuncia contro la polizia per le percosse che avrebbe subito in carcere, ed ha ricondotto il suo mancato rivolgersi alle autorità del suo Paese per denunciare I._______, al timore che succeda qualcosa alla sua famiglia, ed in quanto a mente sua le istanze georgiane sarebbero tutte sotto il suo controllo (cfr. n. 35/11, D55, pag. 8). Inoltre, né nel parere del 20 marzo 2023 (cfr. n. 39/3), né nell'ambito del ricorso - malgrado ne avesse avuto la possibilità visto anche quanto motivato dalla SEM sul punto in questione - il ricorrente ha apportato qualsivoglia elemento concreto e fondato per dapprima spiegare perché tali allegazioni sarebbero state apportate soltanto in tale sede, ed in seguito per supportarle. Da ultimo, si segnala come il ricorrente è potuto partire e ritornare nel suo Paese legalmente diverse volte, senza che egli abbia riscontrato una qualche problematica da parte delle autorità georgiane; elemento che supporta la conclusione dell'inconsistenza dei suoi predetti asserti. Gli stessi non sono quindi valutati verosimili neppure dal Tribunale.
E. 6.1 Il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; tra le tante anche la sentenza del Tribunale E-3108/2022 del 16 settembre 2022 pag. 6). In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali. Nessuno Stato ha difatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre, al contrario, che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; 2011/51 consid. 6.1; tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-713/2023 del 9 febbraio 2023 pag. 6).
E. 6.2 Nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Che ciò è il caso della Georgia (cfr. allegato 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), ed il Consiglio federale si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi. Tuttavia, tale presunzione legale può essere sovvertita, ma soltanto in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5).
E. 6.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato che le esigenze legali per il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, siano adempiute.
E. 6.3.1 Invero, le problematiche allegate nell'ambito della sua audizione sui motivi (cfr. riguardo alle asserzioni ritenute inverosimili supra consid. 5.3), trovano origine in un conflitto d'ordine privato, non essendo invece legate alla sua razza, alla sua religione, alla sua nazionalità, all'appartenenza ad un gruppo sociale determinato o alle opinioni politiche dell'interessato. Il rischio di persecuzione invocato dal ricorrente di subire delle conseguenze da parte del boss mafioso I._______ e dall'altro boss mafioso L._______ - indipendentemente dalla questione della loro verosimiglianza - non risultano quindi pertinenti ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi.
E. 6.3.2 Inoltre, non essendosi indirizzato alle autorità georgiane per ottenere protezione (cfr. consid. 5.3 per quanto concerne gli asserti dell'insorgente ritenuti in merito inverosimili), il ricorrente non può prevalersi di un'eventuale assenza di volontà di queste ultime d'intraprendere le misure adeguate a proteggerlo contro delle eventuali azioni lesive o minacce da parte di terzi. Le sue spiegazioni in merito, anche apportate nel ricorso, secondo le quali egli non si sarebbe rivolto alle autorità georgiane temendo per la sicurezza della sua famiglia e la propria, nonché della corruzione che regnerebbe in Georgia, risultano essere senza alcun fondamento e non costituiscono che delle mere affermazioni di parte, che nessun elemento concreto o mezzo di prova determinante è atto a sostenere. Neppure le copie delle schermate telefoniche prodotte in ambito ricorsuale dall'insorgente ed alle quali egli si riferisce nel gravame, non sono difatti in grado di confutare tale conclusione. Invero, a parte che nelle stesse non vi è alcuna data presente, e quindi non si può risalire a quando i medesimi messaggi sarebbero stati spediti, dal loro contenuto non si ravvede neppure alcun elemento di minaccia che possa essere fatto risalire ai fatti narrati in audizione dall'insorgente. Tali documenti non sono quindi atti a provare in alcun modo né che le persecuzioni addotte dall'insorgente siano tutt'ora attuali come da lui asserito, e men che meno che presso le autorità georgiane egli non possa trovare protezione contro minacce o azioni commesse da parte di terzi. A tal proposito si rileva ancora che il ricorrente, se riteneva di non poter trovare protezione presso la polizia, aveva e ha ancora la possibilità di indirizzarsi alle autorità o alle istanze superiori, che siano giudiziarie, civili o politiche, o ad un'organizzazione di difesa dei diritti dell'uomo o ancora ad un avvocato, per ottenere protezione (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale D-2491/2022 del 29 giugno 2022 pag. 6). Peraltro, egli stesso ha asserito che il boss mafioso I._______ è costretto a vivere al di fuori della Georgia, in quanto mafioso (cfr. n. 35/11, D54, pag. 8). Ciò che lascia intendere come nei suoi confronti le autorità georgiane abbiano preso dei provvedimenti e non siano rimaste del tutto inattive.
E. 6.3.3 Visto quanto sopra, in specie non vi sono dunque gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale. È quindi compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le minacce e le aggressioni subite o se ve ne fossero in futuro. Pertanto, le allegazioni del ricorrente non risultano rilevanti in materia d'asilo, e per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 8 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9 gennaio 2023 consid. 3.3.2 con ulteriori riferimenti citati). In altre parole, alla luce dei rapporti medici figuranti all’incarto, la SEM ha correttamente istruito la causa senza commettere alcuna negligenza procedurale. Non era in tal senso in particolare tenuta a far stabilire un rapporto dettagliato (“F4”).
E. 10 Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia.
E. 10.1.1 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, l'insorgente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 10.1.2 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono aver influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 10.2.2), seppur d'indubbia serietà, il caso di specie non rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1).
E. 10.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.2.1 La situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale. Lo Stato in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI).
E. 10.2.2 Attinente poi alle patologie di cui soffre il ricorrente ed ai trattamenti a lui necessitanti, si rinvia a quanto già sopra considerato (cfr. supra consid. 4.6). Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, è ricordato che l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). A tal proposito, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario in Georgia permette il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri e le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1, D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'"Universal Health Care Program" (UHCP), in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-1013/2023 e D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.4 con ulteriori rif. cit.). Alla luce delle suesposte considerazioni, agli occhi del Tribunale, non v'è alcuna ragione di ritenere, come invece a torto osservato dall'insorgente nel suo gravame, che le sue problematiche di salute, siano di una gravità tale da rientrare nella succitata giurisprudenza. Invero, come già ritenuto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to III, pag. 8 segg.) - alla quale si rinvia per il resto in quanto sufficientemente completa e corretta sul punto in questione, e non avendo il ricorrente presentato alcuna ragione contraria alla stessa - egli potrà avere accesso alle cure ed ai trattamenti necessari nel suo Paese d'origine. Inoltre, un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, esiste in Georgia, cosicché gli può essere assicurata una vita dignitosa. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente, alla luce di quanto già sopra visto, egli potrà senz'altro sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa a carico medica ed i trattamenti a lui necessari, che non dovessero già essere coperti dall'UHCP. A tal proposito, vi è ancora da osservare che, seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.), ciò che il ricorrente non ha mai allegato di avere fatto. A ciò si aggiunge che l'insorgente potrà costituirsi una riserva di medicamenti prima della sua partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Tale aiuto, dovrebbe in particolare lasciare il tempo al ricorrente di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHCP e per attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario, per assicurare il suo minimo vitale (ed eventualmente quello della famiglia nucleare).
E. 10.2.3 Altresì, il ricorrente in patria - a J._______ - dispone di una rete famigliare composta dalla moglie, dalla figlia (minore) e dalla suocera, che all'occorrenza lo potranno sostenere per i suoi bisogni vitali, come già fatto in parte anche in passato (cfr. per l'alloggio egli viveva già in precedenza presso la suocera, cfr. n. 35/11, D24 segg., pag. 4). L'insorgente ha inoltre asserito di aver frequentato (...) anni di scuola, e malgrado non abbia imparato una professione specifica, avrebbe svolto dei lavori fisici allorché li trovava e potrebbe lavorare quale (...) (cfr. n. 35/11, D30 segg., pag. 5).
E. 10.2.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 10.3 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente dispone di un passaporto tutt'ora valido e potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa- vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1713/2023 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1713/2023 Sentenza del 5 aprile 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato l'(...), alias B._______, nato l'(...), Georgia, rappresentato da Bianca Sonnini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 21 marzo 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2022, depositando il suo passaporto originale agli atti. A.b Dall'estratto della banca dati europea di rilevamento "Eurodac" del 21 dicembre 2022, è risultato come il richiedente avesse presentato delle domande d'asilo pregresse in C._______, il (...), rispettivamente in D._______ il (...) ed il (...), nonché in E._______ il (...). A.c L'(...) gennaio 2023 si è tenuto con l'interessato un colloquio Dublino, nel quale egli è in particolare stato sentito riguardo al suo stato di salute, come pure circa un'eventuale competenza della D._______, dell'E._______ o della C._______ nella trattazione della sua domanda d'asilo. Dopo aver ricevuto le risposte negative da parte sia (...) che (...) delle riprese in carico richieste, la SEM ha proceduto, in data 2 febbraio 2023, a concludere la procedura Dublino e ad informare l'interessato che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera. A.d Il (...) marzo 2023 con il richiedente si è svolta l'audizione ex art. 29 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). In tale contesto, egli ha sostanzialmente riferito di essere originario di F._______. In Georgia, lui avrebbe trascorso in totale (...) anni in prigione, in quanto sarebbe stato condanno per (...), (...), poiché avrebbe ferito una persona nonché per problematiche politiche. Da ultimo infatti, egli sarebbe stato arrestato nel (...), in quanto membro del partito "G._______" ("H._______"). Allorché la polizia lo avrebbe arrestato, gli avrebbe (...). Poi al governo sarebbe giunto il partito G._______, ma a lui non sarebbe stato dato lo statuto politico come ad altri prigionieri finiti in carcere per tale motivo, in quanto si diceva che in passato avesse commesso diversi crimini. Una volta scarcerato, nel (...), egli avrebbe richiesto la riabilitazione, in quanto in prigione sarebbe stato picchiato innumerevoli volte dalla polizia. Non avrebbe però ricevuto neppure quella, anzi sarebbe stato minacciato, e per questo sarebbe quasi sempre rimasto a casa. Le minacce sarebbero provenute da un boss mafioso georgiano I._______. Fino al (...) non gli sarebbe successo nulla di rilevante, allorché avrebbe preso la decisione di partire dalla Georgia per uscire da questa situazione divenuta insopportabile. In D._______ però, avrebbe incontrato (...) persone amiche di I._______. Queste ultime lo avrebbero fermato ed avrebbero immantinente telefonato a I._______ che avrebbe risposto di ucciderlo. Ne sarebbe seguita una colluttazione, nel corso della quale l'interessato sarebbe riuscito a prendere uno dei coltelli di cui disponevano queste persone e ne avrebbe ferita una, riuscendo poi a darsi alla fuga. Tuttavia, anche quest'ultima persona che avrebbe ferito, il quale sarebbe pure il (...) di un boss mafioso, lo vorrebbe uccidere. Nel (...) egli sarebbe rientrato in Georgia ed avrebbe vissuto a casa della suocera a J._______ per (...), (...). Nel (...) avrebbe intrapreso nuovamente un viaggio verso l'E._______, rimanendovi (...), per poi fare rientro in patria nel (...) del (...), vivendo a J._______ fino al suo espatrio nell'(...) del (...), dove sarebbe giunto in Svizzera. Da ultimo, nel (...) o (...) del (...), gli avrebbero sparato da una macchina, ma egli non saprebbe chi sia l'autore di tale gesto. A.e Con parere del 20 marzo 2023, l'interessato ha potuto presentare le sue osservazioni al progetto di decisione negativo della SEM del 17 marzo 2023. B. Per il tramite della decisione del 21 marzo 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. [atti SEM] n. [{...}]-41/1 e 43/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione della medesima misura. C. Con ricorso del 28 marzo 2023, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione, chiedendone l'annullamento ed a titolo principale che egli sia riconosciuto quale rifugiato e gli sia concesso l'asilo in Svizzera. In primo subordine, egli ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera ed in secondo subordine, invece, che gli atti siano restituiti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuova documentazione, l'insorgente ha annesso copie di tre fotografie di schermate telefoniche con le rispettive schede descrittive di traduzione, nonché copia del F2 del 21 marzo 2023 (nel frattempo pure assunto agli atti della SEM, cfr. n. 44/2). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera dapprima alla SEM di aver violato il suo obbligo di motivazione e di conseguenza il suo diritto di essere sentito, nel non aver indicato il nome del programma statale per le malattie mentali citato nella decisione avversata. Altresì, l'istruzione dei fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore risulterebbe incompleto, sia poiché agli atti non sarebbero presenti i documenti presentati dal ricorrente nell'ambito della sua domanda d'asilo in D._______, sia dal profilo del suo stato di salute. Rispetto a quest'ultimo, la SEM avrebbe fondato la sua valutazione soltanto su degli "F2", e non potrebbe quindi considerarsi esaustiva, dato che difetterebbe un certificato medico dettagliato (cosiddetto F4) che tenga conto di tutte le evidenze cliniche, come pure dei trattamenti necessari e della prognosi (con e senza tali trattamenti). Anche in rapporto a quest'ultima istruzione carente, il ricorrente ha rilevato come il suo caso avrebbe dovuto essere trattato in procedura ampliata, per effettuare gli accertamenti supplementari necessari, in particolare dal profilo medico. In tal senso, l'insorgente si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 4.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). 4.4 Innanzitutto, in relazione al programma statale per malattie mentali offerto dallo Stato georgiano, l'autorità inferiore, anche se non lo cita nominativamente o non fornisce direttamente delle fonti sulla tematica, è facilmente rilevabile dall'esaustiva descrizione che ne dà nella decisione avversata (cfr. p.to III, pag. 8 seg.), come la SEM si riferisca allo "State Programme for Mental Health (SPMH)", entrato in vigore dal 1995 e gestito dall'Agenzia dei servizi sociali che dipende dal Ministero del lavoro, della salute e degli affari sociali georgiano. Tale informazione, è peraltro facilmente deducibile da fonti pubbliche (cfr. ad esempio Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 10 segg.) e pure citato innumerevoli volte anche nella giurisprudenza dello scrivente Tribunale (cfr. tra le altre le sentenze D-2772/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.4, E-2389/2022 del 15 giugno 2022 consid. 6.4, cause congiunte D-339/2020 e D-360/2020 del 27 gennaio 2020 consid. 10.3.3). Il ricorrente, che è stato accompagnato lungo tutta la procedura - anche di prima istanza - da un rappresentante legale che opera a titolo specialistico nell'ambito del diritto dell'asilo, non può quindi prevalersi a ragione delle suddette mancanze della decisione avversata. Peraltro, appare dal ricorso, come la rappresentante legale dell'insorgente abbia ben afferrato la motivazione in merito presentata nella decisione avversata ed abbia potuto presentare i suoi argomenti contrari. Tale censura, che agli occhi del Tribunale appare prettamente pretestuosa, risulta pertanto malfondata. 4.5 Anche circa la lamentata mancanza agli atti della documentazione del ricorrente che sarebbe in mano alle autorità (...), le argomentazioni esposte nel ricorso non possono essere seguite. Invero, l'autorità inferiore, ritenendo inverosimili gli asserti dell'insorgente apportati soltanto in fase di parere, ha motivato a sufficienza per quali motivi non ritenesse tali documenti - in una valutazione anticipata delle prove offerte ed in applicazione dell'art. 40 cpv. 1 LAsi - non in grado di mutare la sua conclusione circa il fatto che il ricorrente avrebbe potuto trovare protezione presso le autorità georgiane (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata). Gli argomenti avanzati dal ricorrente nel suo gravame, non indicano precisamente per quali motivi tale posizione dell'autorità inferiore non possa essere seguita, e quindi si esauriscono in una critica puramente appellatoria. Fra l'altro, se l'insorgente avesse ritenuto che tale supposta documentazione avesse una qualche rilevanza per il suo caso, avrebbe potuto già produrla egli stesso - eventualmente con l'aiuto del suo rappresentante legale per reperirla - nell'ambito della procedura di prima istanza, nel rispetto del suo obbligo di collaborare già sopra rammentato. 4.6 In relazione all'istruzione della situazione di salute del ricorrente, il Tribunale osserva che all'incarto della SEM, già al momento della decisione avversata, vi era varia documentazione medica che lo concerne (cfr. n. 12/2, 13/2, 18/3, 23/3, 30/2, 32/2, 33/2 e 38/2). Dalla stessa si evince che attualmente egli soffra di un disturbo di personalità paranoide, disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol e a quello di cannabinoidi, per i quali gli è stata impostata una terapia farmacologica a base di Remeron 30 mg, Olanzapina 10 mg, Olanzapina 5 mg, Stilnox 10 mg, Psychopax 12.5 mg/ml gtt ed in riserva Psychopax gtt 12.5 mg/ml (cfr. n. 32/2 e 33/2). Terapia e diagnosi di disturbo di personalità paranoide, che non sono mutate neppure dopo l'emissione della decisione avversata (cfr. n. 44/2). Per quanto in passato, per le patologie dello spettro psichiatrico, il ricorrente sia stato volontariamente ricoverato nella (...) di K._______ (cfr. n. 18/3), in seguito egli ha beneficiato di un seguito ambulatoriale regolare, senza più necessità di presa a carico stazionaria. Anche se sono presenti ideazioni persecutorie, con oggetto le persone di nazionalità georgiana, i medici curanti psichiatri, hanno osservato anche di recente come egli sarebbe lucido ed orientato nei tre domini, il tono dell'umore è in asse come pure l'affettività. L'intelligenza, la memoria e la comprensione appaiono preservate, mentre la critica di malattia è assente. Non presenta agiti auto- e etero-aggressivi (cfr. n. 32/2, 33/2 e 44/2). Dal profilo somatico, sono inoltre state poste le diagnosi di: stato da TBC (...) trattato nove mesi e curato (con nessun segno clinico e/o radiologico per recidiva, cfr. n. 12/2), nonché lombalgia cronica (cfr. n. 12/2) e deviazione del setto nasale post-traumatico da circa (...) (cfr. n. 23/3 e 38/2), con prescrizione recente di una terapia farmacologica a base di Nasonex spray (cfr. n. 38/2); problematica per la quale un intervento non è urgente (cfr. n. 38/2). Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha sufficientemente preso in conto lo stato di salute del ricorrente, anche esaminando specificatamente le questioni relative alla disponibilità ed all'accesso alle cure in Georgia (cfr. p.to II, pag. 6 e p.to III, pag. 7 segg.). Alla luce di tali elementi, il Tribunale considera quindi che l'autorità resistente abbia sufficientemente e correttamente accertato lo stato di salute del ricorrente, essendovi delle diagnosi poste e dei trattamenti farmacologici ben determinati. A differenza poi di quanto argomentato nel ricorso dall'insorgente, pur non volendo in alcun modo sminuire il suo stato di salute, il caso in narrativa non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. infra consid. 10.1.2). Allo stesso modo, non vi erano elementi - né il ricorrente ne apporta di concreti e determinanti nel ricorso - per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del suo stato di salute o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di un suo allontanamento (cfr. infra consid. 10.2.2). Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente (cfr. sentenze del Tribunale D-4197/2022 del 19 gennaio 2023 consid. 9.4; F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 3.3.3; D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.2 [pubblicata quale sentenza di riferimento]; D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4.3.4.3). Su tali presupposti, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore, la quale ha raccolto tutti gli elementi risultanti dall'incarto e si è pronunciata in conoscenza di causa riguardo ai fatti medici pertinenti, non avesse l'obbligo di intraprendere altre misure d'istruzione in vista di stabilire, più in dettaglio, lo stato di salute del ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 3.3.2 con ulteriori riferimenti citati). In altre parole, alla luce dei rapporti medici figuranti all'incarto, la SEM ha correttamente istruito la causa senza commettere alcuna negligenza procedurale. Non era in tal senso in particolare tenuta a far stabilire un rapporto dettagliato ("F4"). 4.7 Sulla base di quanto sopra, non si vede quindi quali altri elementi l'autorità inferiore avrebbe dovuto istruire (maggiormente) ed un passaggio della causa alla procedura ampliata, come anche motivato dalla SEM (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione avversata), non si imponeva nel caso di specie. 4.8 Ne discende quindi che le censure formali sollevate nel gravame dal ricorrente risultano infondate e devono quindi essere integralmente respinte. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare, o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Anche il Tribunale, come del resto già l'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata), ed a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame (cfr. n. II, pag. 7), è d'avviso che gli asserti apportati dall'insorgente soltanto nell'ambito del parere, tardive, non siano state in alcun modo rese credibili dall'insorgente. Anzi, risultano essere contraddittorie rispetto a quanto dichiarato durante l'audizione sui motivi. Difatti, in merito alle minacce che avrebbe ricevuto dapprima da un poliziotto per ritirare la sua richiesta di riabilitazione, ed in seguito tramite il gruppo mafioso legato a I._______ da parte della polizia georgiana - perché egli ritirasse la stessa come pure la denuncia che avrebbe sporto contro le percosse subite in carcere dalla polizia - nonché di aver provato a chiedere l'esito della sua richiesta di riabilitazione e della denuncia alla (...) di F._______ senza successo, non se ne trova alcuna traccia nell'audizione sui motivi d'asilo del ricorrente. Al contrario egli, anche nella sua narrazione libera dei fatti, ha sempre riportato le minacce ricevute, al gruppo mafioso di I._______ (cfr. n. 35/11, D39 segg., pag. 6 segg.), negando esplicitamente di aver avuto altre problematiche con le autorità del suo Paese d'origine salvo per le incarcerazioni subite (cfr. n. 35/11, D58, pag. 8). Altresì, egli non ha mai asserito di aver sporto denuncia contro la polizia per le percosse che avrebbe subito in carcere, ed ha ricondotto il suo mancato rivolgersi alle autorità del suo Paese per denunciare I._______, al timore che succeda qualcosa alla sua famiglia, ed in quanto a mente sua le istanze georgiane sarebbero tutte sotto il suo controllo (cfr. n. 35/11, D55, pag. 8). Inoltre, né nel parere del 20 marzo 2023 (cfr. n. 39/3), né nell'ambito del ricorso - malgrado ne avesse avuto la possibilità visto anche quanto motivato dalla SEM sul punto in questione - il ricorrente ha apportato qualsivoglia elemento concreto e fondato per dapprima spiegare perché tali allegazioni sarebbero state apportate soltanto in tale sede, ed in seguito per supportarle. Da ultimo, si segnala come il ricorrente è potuto partire e ritornare nel suo Paese legalmente diverse volte, senza che egli abbia riscontrato una qualche problematica da parte delle autorità georgiane; elemento che supporta la conclusione dell'inconsistenza dei suoi predetti asserti. Gli stessi non sono quindi valutati verosimili neppure dal Tribunale. 6. 6.1 Il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; tra le tante anche la sentenza del Tribunale E-3108/2022 del 16 settembre 2022 pag. 6). In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali. Nessuno Stato ha difatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre, al contrario, che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; 2011/51 consid. 6.1; tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-713/2023 del 9 febbraio 2023 pag. 6). 6.2 Nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Che ciò è il caso della Georgia (cfr. allegato 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), ed il Consiglio federale si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi. Tuttavia, tale presunzione legale può essere sovvertita, ma soltanto in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5). 6.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato che le esigenze legali per il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, siano adempiute. 6.3.1 Invero, le problematiche allegate nell'ambito della sua audizione sui motivi (cfr. riguardo alle asserzioni ritenute inverosimili supra consid. 5.3), trovano origine in un conflitto d'ordine privato, non essendo invece legate alla sua razza, alla sua religione, alla sua nazionalità, all'appartenenza ad un gruppo sociale determinato o alle opinioni politiche dell'interessato. Il rischio di persecuzione invocato dal ricorrente di subire delle conseguenze da parte del boss mafioso I._______ e dall'altro boss mafioso L._______ - indipendentemente dalla questione della loro verosimiglianza - non risultano quindi pertinenti ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. 6.3.2 Inoltre, non essendosi indirizzato alle autorità georgiane per ottenere protezione (cfr. consid. 5.3 per quanto concerne gli asserti dell'insorgente ritenuti in merito inverosimili), il ricorrente non può prevalersi di un'eventuale assenza di volontà di queste ultime d'intraprendere le misure adeguate a proteggerlo contro delle eventuali azioni lesive o minacce da parte di terzi. Le sue spiegazioni in merito, anche apportate nel ricorso, secondo le quali egli non si sarebbe rivolto alle autorità georgiane temendo per la sicurezza della sua famiglia e la propria, nonché della corruzione che regnerebbe in Georgia, risultano essere senza alcun fondamento e non costituiscono che delle mere affermazioni di parte, che nessun elemento concreto o mezzo di prova determinante è atto a sostenere. Neppure le copie delle schermate telefoniche prodotte in ambito ricorsuale dall'insorgente ed alle quali egli si riferisce nel gravame, non sono difatti in grado di confutare tale conclusione. Invero, a parte che nelle stesse non vi è alcuna data presente, e quindi non si può risalire a quando i medesimi messaggi sarebbero stati spediti, dal loro contenuto non si ravvede neppure alcun elemento di minaccia che possa essere fatto risalire ai fatti narrati in audizione dall'insorgente. Tali documenti non sono quindi atti a provare in alcun modo né che le persecuzioni addotte dall'insorgente siano tutt'ora attuali come da lui asserito, e men che meno che presso le autorità georgiane egli non possa trovare protezione contro minacce o azioni commesse da parte di terzi. A tal proposito si rileva ancora che il ricorrente, se riteneva di non poter trovare protezione presso la polizia, aveva e ha ancora la possibilità di indirizzarsi alle autorità o alle istanze superiori, che siano giudiziarie, civili o politiche, o ad un'organizzazione di difesa dei diritti dell'uomo o ancora ad un avvocato, per ottenere protezione (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale D-2491/2022 del 29 giugno 2022 pag. 6). Peraltro, egli stesso ha asserito che il boss mafioso I._______ è costretto a vivere al di fuori della Georgia, in quanto mafioso (cfr. n. 35/11, D54, pag. 8). Ciò che lascia intendere come nei suoi confronti le autorità georgiane abbiano preso dei provvedimenti e non siano rimaste del tutto inattive. 6.3.3 Visto quanto sopra, in specie non vi sono dunque gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale. È quindi compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le minacce e le aggressioni subite o se ve ne fossero in futuro. Pertanto, le allegazioni del ricorrente non risultano rilevanti in materia d'asilo, e per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9. Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Dal canto suo, nel gravame, il ricorrente ritiene che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile ed inesigibile, in quanto vista la propria condizione economica e quella della sua famiglia, egli non avrebbe accesso alle cure ed ai trattamenti di cui necessita nel breve tempo. Inoltre, egli non potrebbe provvedere all'acquisto dei farmaci che gli occorrono per le sue patologie psichiatriche, e quindi in caso di rinvio in Georgia, andrebbe incontro ad un trattamento inumano e degradante. Peraltro, le fonti riferirebbero di una riduzione della spesa pubblica per la sanità nel suo Paese d'origine. Pertanto, le cure gratuite e le prestazioni sociali menzionate dalla SEM nella sua decisione, si ridurrebbero ad una mera dichiarazione d'intenti da parte dello Stato georgiano e non si concretizzerebbero effettivamente in un supporto utile per i cittadini che versino nelle condizioni economiche e di salute come il ricorrente.
10. Nel caso di specie, agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia. 10.1 10.1.1 Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, l'insorgente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.1.2 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono aver influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 10.2.2), seppur d'indubbia serietà, il caso di specie non rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 10.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 La situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale. Lo Stato in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI). 10.2.2 Attinente poi alle patologie di cui soffre il ricorrente ed ai trattamenti a lui necessitanti, si rinvia a quanto già sopra considerato (cfr. supra consid. 4.6). Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, è ricordato che l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). A tal proposito, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario in Georgia permette il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri e le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1, D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'"Universal Health Care Program" (UHCP), in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-1013/2023 e D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.4 con ulteriori rif. cit.). Alla luce delle suesposte considerazioni, agli occhi del Tribunale, non v'è alcuna ragione di ritenere, come invece a torto osservato dall'insorgente nel suo gravame, che le sue problematiche di salute, siano di una gravità tale da rientrare nella succitata giurisprudenza. Invero, come già ritenuto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to III, pag. 8 segg.) - alla quale si rinvia per il resto in quanto sufficientemente completa e corretta sul punto in questione, e non avendo il ricorrente presentato alcuna ragione contraria alla stessa - egli potrà avere accesso alle cure ed ai trattamenti necessari nel suo Paese d'origine. Inoltre, un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, esiste in Georgia, cosicché gli può essere assicurata una vita dignitosa. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente, alla luce di quanto già sopra visto, egli potrà senz'altro sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa a carico medica ed i trattamenti a lui necessari, che non dovessero già essere coperti dall'UHCP. A tal proposito, vi è ancora da osservare che, seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.), ciò che il ricorrente non ha mai allegato di avere fatto. A ciò si aggiunge che l'insorgente potrà costituirsi una riserva di medicamenti prima della sua partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. Tale aiuto, dovrebbe in particolare lasciare il tempo al ricorrente di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHCP e per attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario, per assicurare il suo minimo vitale (ed eventualmente quello della famiglia nucleare). 10.2.3 Altresì, il ricorrente in patria - a J._______ - dispone di una rete famigliare composta dalla moglie, dalla figlia (minore) e dalla suocera, che all'occorrenza lo potranno sostenere per i suoi bisogni vitali, come già fatto in parte anche in passato (cfr. per l'alloggio egli viveva già in precedenza presso la suocera, cfr. n. 35/11, D24 segg., pag. 4). L'insorgente ha inoltre asserito di aver frequentato (...) anni di scuola, e malgrado non abbia imparato una professione specifica, avrebbe svolto dei lavori fisici allorché li trovava e potrebbe lavorare quale (...) (cfr. n. 35/11, D30 segg., pag. 5). 10.2.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente dispone di un passaporto tutt'ora valido e potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
13. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari