Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino georgiano, questionato sui motivi d'asilo ha di- chiarato che nel 2016, sarebbe stato picchiato da due agenti di polizia per obbligarlo a cancellare un video che egli avrebbe registrato quando lavo- rava per una compagnia televisiva ed in cui si sarebbe visto il Ministro dell'interno che assisteva ad un pestaggio; che i poliziotti lo avrebbero an- che ingiustamente accusato di essere contro il partito B._______; che egli si sarebbe dunque rifugiato con la sua famiglia per qualche tempo da una zia in montagna; che tornato in città avrebbe notato un'auto sempre appo- stata nei dintorni di casa sua; che dopo una parentesi all'estero, dal 2020 il richiedente avrebbe lavorato come operatore per un'altra compagnia te- levisiva per la quale, il 5 giugno 2021, sarebbe stato incaricato di ripren- dere una manifestazione LGBT+; che nel corso della stessa egli avrebbe filmato una scena in cui un manifestante – inizialmente scambiato per una
D-713/2023 Pagina 4 donna – veniva picchiato da tre uomini; che gli aggressori, una volta accor- tisi di essere filmati, avrebbero aggredito il richiedente e rotto la sua tele- camera; che il giorno seguente l'accaduto il suo superiore l'avrebbe obbli- gato a dimettersi, mentre dopo tre settimane egli avrebbe nuovamente no- tato un'auto occasionalmente appostata vicino a casa sua; che dopo alcuni mesi egli avrebbe interrogato gli occupanti dell'auto senza ricevere rispo- sta; che la stessa sera l'interessato avrebbe sentito degli spari contro il muro del suo edificio e temendo per la propria incolumità avrebbe deciso di espatriare, che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui non vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presun- zione; che segnatamente, dopo gli avvenimenti del 2016 e del 5 giu- gno 2021, egli non avrebbe minimamente cercato di portare i suoi timori all'attenzione delle autorità né avrebbe richiesto protezione; che altresì, gli avvenimenti del 2016 non potrebbero essere considerati attuali in quanto non vi sarebbe più alcun nesso causale o temporale tra l'avvenimento e l'espatrio; che egli non sarebbe stato in grado di dimostrare un legame ine- quivocabile fra quanto accaduto neI 2016 e quanto accaduto neI 2021 dato che sarebbe rimasto molto vago nell’identificare Ie persone coinvolte negli avvenimenti deI 2021; che le minacce e gli attacchi all'integrità fisica sa- rebbero di principio reati punibili in Georgia e verrebbero perseguiti dalle autorità di polizia competenti nei limiti delle loro possibilità, che lo stato georgiano avrebbe sia la volontà sia la capacità di protezione; che infine, il parere sulla bozza di decisione non permetterebbe neppure di ritenere una diversa valutazione, che in sede di ricorso, l'insorgente non condivide la valutazione della SEM e ritiene invece che occorrerebbe riconoscere il rischio di conseguenze ri- levanti; che l'autorità inferiore avrebbe dovuto verificare i suoi motivi consi- derando il profilo di rischio e le sue caratteristiche personali per determi- nare l'esistenza di un rischio attuale e concreto di subire delle persecuzioni, minacce o un incarceramento da parte della polizia; che vi sarebbero sva- riati indizi che permetterebbero di confutare la presunzione che la Georgia sarebbe un Safe country; che oltracciò, il fatto che egli non stesse male economicamente ed avesse un lavoro renderebbero più credibile il fatto che fosse seriamente minacciato; che venire perseguitato ogni volta che gli sarebbe accaduto di scoprire atti illegali gli avrebbe fatto temere di spor- gere denuncia,
D-713/2023 Pagina 5 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sus- sidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solleci- tare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a ve- rificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di pro- tezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 con- sid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi con- creti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5),
D-713/2023 Pagina 6 che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Or- dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle auto- rità georgiane, che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo ter- mine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottempe- ranti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferi- menti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine, che invero, per quanto riguarda l'aggressione da parte di due poliziotti nel 2016 – la quale non potrebbe che essere considerata un abuso di potere da parte di due singoli funzionari – l'insorgente non ha mai neppure tentato di rivolgersi alle autorità georgiane per denunciare le aggressioni e le mi- nacce ricevute, che anche per quanto riguarda l'aggressione da parte di tre uomini, poten- ziali nazionalisti, avvenuta il 5 giugno 2021, il ricorrente non si è rivolto alle autorità denunciando l'accaduto, che così stando le cose, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un'im- possibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni, che a ciò si aggiunte inoltre il fatto che tra l'episodio del 2016 e l'espatrio sarebbero occorsi più di 6 anni, un lasso temporale molto lungo e neppure
D-713/2023 Pagina 7 giustificabile da motivi oggettivi; che segnatamente, il ricorrente non è riu- scito a rendere verosimile che i poliziotti che l'avrebbero aggredito sareb- bero poi stati gli stessi che erano appostati nei pressi della sua abitazione nel 2021; che di conseguenza, il nesso di causalità temporale tra i motivi e la fuga risulta essere manifestamente interrotto nel caso di specie, che alla luce di quanto sopra, le allegazioni del ricorrente non risultano ri- levanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, te- nendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'al- lontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allonta- namento non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa del suo stato di salute e della sua situazione personale; che segnatamente, egli soffrirebbe di (…), (…) e sarebbe in trattamento con (…) per la dipendenza da (…),
D-713/2023 Pagina 8 che nonostante il programma di assistenza medica implementato nel 2013, vi sarebbero stati diversi problemi nella sua attuazione; che pertanto i pro- blemi medici invocati dal ricorrente non sarebbero trattabili in Georgia e l'accesso alle cure adeguate non sarebbe garantito, che agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 no- vembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, inoltre, la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene – non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza ge- neralizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del ter- ritorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consi- glio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontana- mento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espul- sione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una di- versa valutazione del caso; che egli è giovane, prevalentemente in buona salute, dispone di una solida rete sociale in Patria ed ha ottenuto il diploma come dentista e come operatore cinematografico; che in questo ultimo campo, egli vanta inoltre diversi anni di esperienza professionale (cfr. atto SEM D21 segg.), che, infine, dal punto di vista medico, il ricorrente è da due anni in terapia sostitutiva con (…) per la sua dipendenza da (…) (cfr. atti SEM 9/2, 24/2),
D-713/2023 Pagina 9 che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il tratta- mento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convin- cere il Tribunale del contrario; che per quanto concerne il tema sollevato nel ricorso dei costi elevati della salute in Georgia, il Tribunale segnala che l'interessato ha dichiarato in sede di audizione che nel succitato Paese egli non stava male economicamente; che altresì egli, come dichiarato nel corso della prima visita medica, sarebbe in trattamento da oltre due anni, e lo era dunque già in Patria prima dell'espatrio; che egli non ha riferito di avere avuto alcun problema ad ottenere le cure mediche necessarie, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
D-713/2023 Pagina 10 che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-713/2023 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-713/2023 Sentenza del 9 febbraio 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 30 gennaio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in data 16 luglio 2022 in Svizzera, la procura conferita dall'interessato il 22 luglio 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale di rilevamento dei dati personali del 25 luglio 2022, del colloquio Dublino del 29 luglio 2022 e dell'audizione del 19 gennaio 2023 giusta l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura dall'interessato, il parere dell'interessato del 27 gennaio 2023 sul progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 26 gennaio 2023, la decisione del 30 gennaio 2023, notificata il medesimo giorno, con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica del 30 gennaio 2023, il ricorso del 6 febbraio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato) per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino georgiano, questionato sui motivi d'asilo ha dichiarato che nel 2016, sarebbe stato picchiato da due agenti di polizia per obbligarlo a cancellare un video che egli avrebbe registrato quando lavorava per una compagnia televisiva ed in cui si sarebbe visto il Ministro dell'interno che assisteva ad un pestaggio; che i poliziotti lo avrebbero anche ingiustamente accusato di essere contro il partito B._______; che egli si sarebbe dunque rifugiato con la sua famiglia per qualche tempo da una zia in montagna; che tornato in città avrebbe notato un'auto sempre appostata nei dintorni di casa sua; che dopo una parentesi all'estero, dal 2020 il richiedente avrebbe lavorato come operatore per un'altra compagnia televisiva per la quale, il 5 giugno 2021, sarebbe stato incaricato di riprendere una manifestazione LGBT+; che nel corso della stessa egli avrebbe filmato una scena in cui un manifestante - inizialmente scambiato per una donna - veniva picchiato da tre uomini; che gli aggressori, una volta accortisi di essere filmati, avrebbero aggredito il richiedente e rotto la sua telecamera; che il giorno seguente l'accaduto il suo superiore l'avrebbe obbligato a dimettersi, mentre dopo tre settimane egli avrebbe nuovamente notato un'auto occasionalmente appostata vicino a casa sua; che dopo alcuni mesi egli avrebbe interrogato gli occupanti dell'auto senza ricevere risposta; che la stessa sera l'interessato avrebbe sentito degli spari contro il muro del suo edificio e temendo per la propria incolumità avrebbe deciso di espatriare, che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui non vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che segnatamente, dopo gli avvenimenti del 2016 e del 5 giugno 2021, egli non avrebbe minimamente cercato di portare i suoi timori all'attenzione delle autorità né avrebbe richiesto protezione; che altresì, gli avvenimenti del 2016 non potrebbero essere considerati attuali in quanto non vi sarebbe più alcun nesso causale o temporale tra l'avvenimento e l'espatrio; che egli non sarebbe stato in grado di dimostrare un legame inequivocabile fra quanto accaduto neI 2016 e quanto accaduto neI 2021 dato che sarebbe rimasto molto vago nell'identificare Ie persone coinvolte negli avvenimenti deI 2021; che le minacce e gli attacchi all'integrità fisica sarebbero di principio reati punibili in Georgia e verrebbero perseguiti dalle autorità di polizia competenti nei limiti delle loro possibilità, che lo stato georgiano avrebbe sia la volontà sia la capacità di protezione; che infine, il parere sulla bozza di decisione non permetterebbe neppure di ritenere una diversa valutazione, che in sede di ricorso, l'insorgente non condivide la valutazione della SEM e ritiene invece che occorrerebbe riconoscere il rischio di conseguenze rilevanti; che l'autorità inferiore avrebbe dovuto verificare i suoi motivi considerando il profilo di rischio e le sue caratteristiche personali per determinare l'esistenza di un rischio attuale e concreto di subire delle persecuzioni, minacce o un incarceramento da parte della polizia; che vi sarebbero svariati indizi che permetterebbero di confutare la presunzione che la Georgia sarebbe un Safe country; che oltracciò, il fatto che egli non stesse male economicamente ed avesse un lavoro renderebbero più credibile il fatto che fosse seriamente minacciato; che venire perseguitato ogni volta che gli sarebbe accaduto di scoprire atti illegali gli avrebbe fatto temere di sporgere denuncia, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine, che invero, per quanto riguarda l'aggressione da parte di due poliziotti nel 2016 - la quale non potrebbe che essere considerata un abuso di potere da parte di due singoli funzionari - l'insorgente non ha mai neppure tentato di rivolgersi alle autorità georgiane per denunciare le aggressioni e le minacce ricevute, che anche per quanto riguarda l'aggressione da parte di tre uomini, potenziali nazionalisti, avvenuta il 5 giugno 2021, il ricorrente non si è rivolto alle autorità denunciando l'accaduto, che così stando le cose, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni, che a ciò si aggiunte inoltre il fatto che tra l'episodio del 2016 e l'espatrio sarebbero occorsi più di 6 anni, un lasso temporale molto lungo e neppure giustificabile da motivi oggettivi; che segnatamente, il ricorrente non è riuscito a rendere verosimile che i poliziotti che l'avrebbero aggredito sarebbero poi stati gli stessi che erano appostati nei pressi della sua abitazione nel 2021; che di conseguenza, il nesso di causalità temporale tra i motivi e la fuga risulta essere manifestamente interrotto nel caso di specie, che alla luce di quanto sopra, le allegazioni del ricorrente non risultano rilevanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa del suo stato di salute e della sua situazione personale; che segnatamente, egli soffrirebbe di (...), (...) e sarebbe in trattamento con (...) per la dipendenza da (...), che nonostante il programma di assistenza medica implementato nel 2013, vi sarebbero stati diversi problemi nella sua attuazione; che pertanto i problemi medici invocati dal ricorrente non sarebbero trattabili in Georgia e l'accesso alle cure adeguate non sarebbe garantito, che agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, inoltre, la situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli è giovane, prevalentemente in buona salute, dispone di una solida rete sociale in Patria ed ha ottenuto il diploma come dentista e come operatore cinematografico; che in questo ultimo campo, egli vanta inoltre diversi anni di esperienza professionale (cfr. atto SEM D21 segg.), che, infine, dal punto di vista medico, il ricorrente è da due anni in terapia sostitutiva con (...) per la sua dipendenza da (...) (cfr. atti SEM 9/2, 24/2), che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario; che per quanto concerne il tema sollevato nel ricorso dei costi elevati della salute in Georgia, il Tribunale segnala che l'interessato ha dichiarato in sede di audizione che nel succitato Paese egli non stava male economicamente; che altresì egli, come dichiarato nel corso della prima visita medica, sarebbe in trattamento da oltre due anni, e lo era dunque già in Patria prima dell'espatrio; che egli non ha riferito di avere avuto alcun problema ad ottenere le cure mediche necessarie, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: