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D-2319/2023

D-2319/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-15 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino georgiano, nato e cresciuto in provincia di B._______ nella località di C._______, questionato sui motivi d'asilo ha ri- condotto i suoi problemi ad un litigio verbale sfociato in una rissa avvenuta, a febbraio 2016, in un ristorante sotto l’influsso dell’alcool con il signor G.; che il giorno successivo, l’avrebbe rincontrato da sobrio per sistemare la faccenda, ma la discussione sarebbe nuovamente sfociata in una rissa; che l’interessato suppone che il motivo dell’alterco sia la relazione che egli avrebbe avuto con la cugina di quest’ultimo e dalla quale sarebbe nato un figlio; che il padre del signor G., vice capo della polizia della sua provincia, sarebbe venuto a conoscenza dei fatti e avrebbe iniziato a minacciarlo; che dunque, egli si sarebbe spostato tra D._______, E._______ e F._______; che tuttavia, egli non si sentiva al sicuro e avrebbe temuto di venir arrestato o che il poliziotto gli mettesse degli stupefacenti addosso durante una per- quisizione; che pertanto, nel 2017, egli avrebbe deciso di partire per F._______; che ciononostante, durante la sua assenza, egli sarebbe stato

D-2319/2023 Pagina 4 ricercato alla sua abitazione e avrebbe ricevuto minacce dal poliziotto per il tramite della sua famiglia; che in caso di ritorno in Georgia egli temerebbe un arresto illegale (cfr. atto SEM 23/13), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui non vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presun- zione; che in particolare, la SEM ha evidenziato come dal giorno del litigo, occorso nel 2016, a oggi il ricorrente non avrebbe più avuto nessun con- tatto né con il signor G. né con il padre; che oltretutto, nel 2019 il richiedente sarebbe rientrato in Georgia e vi avrebbe trascorso tre mesi; che durante tale periodo non gli sarebbe accaduto nulla e non avrebbe nemmeno mai più incontrato i suoi presunti persecutori; che inoltre, i timori rispetto alla posizione lavorativa del padre del signor G., non avrebbero ragione di esi- stere in quanto egli sarebbe riuscito – nonostante la posizione e le minacce di quest’ultimo – ad espatriare legalmente; che altresì, l’autorità inferiore ha osservato che anche il timore di un arresto illegale non sarebbe condi- visibile in quanto rappresenta una mera supposizione; che in aggiunta, la SEM osserva come si tratterebbe di una scelta del richiedente quella di non denunciare i fatti alle autorità; che infine, il parere sulla bozza di decisione non permetterebbe neppure di ritenere una diversa valutazione, che in sede di ricorso, l'insorgente non condivide la valutazione della SEM; che in particolare, il timore di un suo arresto illegale in caso di rientro in Georgia sarebbe da considerarsi fondato; che infatti, il padre del signor G., vice capo della polizia, avrebbe una grande influenza presso le autorità e potrebbe senza dubbio veicolare eventuali procedimenti a suo sfavore, ad esempio facendolo apparire in possesso di sostanza e/o oggetti illegali; che tutto ciò, sarebbe anche confermato dal fatto che durante la sua as- senza, sarebbe stato ricercato presso il suo domicilio; che inoltre, sarebbe quanto meno evidente, che il suo persecutore non avrebbe potuto recarsi in F._______ non avendo nessun tipo di potere su suolo G._______, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi),

D-2319/2023 Pagina 5 che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni riconducibili a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la prote- zione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussi- diarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solleci- tare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a ve- rificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di pro- tezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 con- sid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi con- creti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Or- dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle auto- rità georgiane,

D-2319/2023 Pagina 6 che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo ter- mine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottempe- ranti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferi- menti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine, che anzitutto, il Tribunale osserva che la disputa tra il richiedente e il si- gnor G. è di carattere puramente privato; che dal loro incontro il giorno se- guente la rissa nel ristorante non si sarebbero più incontrati e che nem- meno il richiedente avrebbe mai incontrato di persona il padre di quest’ul- timo (cfr. atto SEM 23/13 D92-93), che invero, le asserite minacce da parte del padre del signor G. non sono mai state vissute in prima persona, ma gli sarebbero state riportate dai fa- migliari (cfr. atto SEM 23/13 D82); che oltretutto, l’interessato non ha ver- sato agli atti alcun mezzo di prova al riguardo, che ad ogni modo, quand’anche ammesso che il padre del signor G. sia effettivamente il capo della polizia della sua provincia, quest’ultimo è uni- camente un singolo funzionario; che ciò, non gli avrebbe impedito di rivol- gersi ad un funzionario con un grado più elevato o alla polizia di un'altra provincia, che così stando le cose, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un'im- possibilità generalizzata di far capo alla protezione statale; che in partico- lare, l’asserita paura di denunciare i fatti, in quanto – a suo dire – sarebbe stato raggiunto più facilmente (cfr. atto SEM 23/13 D77) non può essere condivisa; che è dunque compito del ricorrente, in caso di necessità, rivol- gersi alle autorità e denunciare i fatti, che infine, il Tribunale rileva che come giustamente osservato dalla SEM, il timore di un arresto illegale è una mera supposizione dell’insorgente; che ad ogni modo, tale timore non risulta essere nemmeno più attuale, avendo

D-2319/2023 Pagina 7 in particolare l’insorgente anche soggiornato nel 2019 per tre mesi in Geor- gia senza riscontrare problemi (cfr. atto SEM 23/13 D75-76), che alla luce di quanto sopra, le allegazioni del ricorrente non risultano ri- levanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, te- nendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'al- lontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allonta- namento non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto non permette- rebbe un suo rientro in dignità e sicurezza, considerato il suo stato di sa- lute, che agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia,

D-2319/2023 Pagina 8 che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 no- vembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, inoltre, la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene – non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza ge- neralizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del ter- ritorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consi- glio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontana- mento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espul- sione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una di- versa valutazione del caso; che egli è giovane, prevalentemente in buona salute e vanta di un’esperienza professionale in diversi settori (cfr. atto SEM 23/13 D29); che inoltre, in Patria dispone di una solida rete famigliare e sociale (cfr. atto SEM D24-26); che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l’interessato sarà in grado, anche con l’aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che, infine, dal punto di vista medico, al ricorrente è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emo- zionali ([…]; cfr. atto SEM 21/2), che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il tratta- mento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche le sentenze del TAF D-4670/2022 del 2 novembre 2022 con- sid. 8.4; D-713/2023 del 9 febbraio 2023); che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario,

D-2319/2023 Pagina 9 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2319/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr

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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2319/2023 Sentenza del 15 maggio 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 19 aprile 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in data (...) febbraio 2023 in Svizzera, la procura conferita dall'interessato il 22 febbraio 2023 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale del colloquio Dublino del 28 febbraio 2023 e dell'audizione del 13 aprile 2023 ex art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la documentazione medica agli atti, il parere dell'interessato del 18 aprile 2023 sul progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 17 aprile 2023, la decisione del 19 aprile 2023, notificata il medesimo giorno, con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica del 19 aprile 2023, il ricorso del 26 aprile 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 aprile 2023) per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), postulando l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione avversata e la concessione dell'asilo in Svizzera; altresì, la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale domanda di esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia con protestate spese e ripetibili, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino georgiano, nato e cresciuto in provincia di B._______ nella località di C._______, questionato sui motivi d'asilo ha ricondotto i suoi problemi ad un litigio verbale sfociato in una rissa avvenuta, a febbraio 2016, in un ristorante sotto l'influsso dell'alcool con il signor G.; che il giorno successivo, l'avrebbe rincontrato da sobrio per sistemare la faccenda, ma la discussione sarebbe nuovamente sfociata in una rissa; che l'interessato suppone che il motivo dell'alterco sia la relazione che egli avrebbe avuto con la cugina di quest'ultimo e dalla quale sarebbe nato un figlio; che il padre del signor G., vice capo della polizia della sua provincia, sarebbe venuto a conoscenza dei fatti e avrebbe iniziato a minacciarlo; che dunque, egli si sarebbe spostato tra D._______, E._______ e F._______; che tuttavia, egli non si sentiva al sicuro e avrebbe temuto di venir arrestato o che il poliziotto gli mettesse degli stupefacenti addosso durante una perquisizione; che pertanto, nel 2017, egli avrebbe deciso di partire per F._______; che ciononostante, durante la sua assenza, egli sarebbe stato ricercato alla sua abitazione e avrebbe ricevuto minacce dal poliziotto per il tramite della sua famiglia; che in caso di ritorno in Georgia egli temerebbe un arresto illegale (cfr. atto SEM 23/13), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui non vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che in particolare, la SEM ha evidenziato come dal giorno del litigo, occorso nel 2016, a oggi il ricorrente non avrebbe più avuto nessun contatto né con il signor G. né con il padre; che oltretutto, nel 2019 il richiedente sarebbe rientrato in Georgia e vi avrebbe trascorso tre mesi; che durante tale periodo non gli sarebbe accaduto nulla e non avrebbe nemmeno mai più incontrato i suoi presunti persecutori; che inoltre, i timori rispetto alla posizione lavorativa del padre del signor G., non avrebbero ragione di esistere in quanto egli sarebbe riuscito - nonostante la posizione e le minacce di quest'ultimo - ad espatriare legalmente; che altresì, l'autorità inferiore ha osservato che anche il timore di un arresto illegale non sarebbe condivisibile in quanto rappresenta una mera supposizione; che in aggiunta, la SEM osserva come si tratterebbe di una scelta del richiedente quella di non denunciare i fatti alle autorità; che infine, il parere sulla bozza di decisione non permetterebbe neppure di ritenere una diversa valutazione, che in sede di ricorso, l'insorgente non condivide la valutazione della SEM; che in particolare, il timore di un suo arresto illegale in caso di rientro in Georgia sarebbe da considerarsi fondato; che infatti, il padre del signor G., vice capo della polizia, avrebbe una grande influenza presso le autorità e potrebbe senza dubbio veicolare eventuali procedimenti a suo sfavore, ad esempio facendolo apparire in possesso di sostanza e/o oggetti illegali; che tutto ciò, sarebbe anche confermato dal fatto che durante la sua assenza, sarebbe stato ricercato presso il suo domicilio; che inoltre, sarebbe quanto meno evidente, che il suo persecutore non avrebbe potuto recarsi in F._______ non avendo nessun tipo di potere su suolo G._______, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni riconducibili a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine, che anzitutto, il Tribunale osserva che la disputa tra il richiedente e il signor G. è di carattere puramente privato; che dal loro incontro il giorno seguente la rissa nel ristorante non si sarebbero più incontrati e che nemmeno il richiedente avrebbe mai incontrato di persona il padre di quest'ultimo (cfr. atto SEM 23/13 D92-93), che invero, le asserite minacce da parte del padre del signor G. non sono mai state vissute in prima persona, ma gli sarebbero state riportate dai famigliari (cfr. atto SEM 23/13 D82); che oltretutto, l'interessato non ha versato agli atti alcun mezzo di prova al riguardo, che ad ogni modo, quand'anche ammesso che il padre del signor G. sia effettivamente il capo della polizia della sua provincia, quest'ultimo è unicamente un singolo funzionario; che ciò, non gli avrebbe impedito di rivolgersi ad un funzionario con un grado più elevato o alla polizia di un'altra provincia, che così stando le cose, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale; che in particolare, l'asserita paura di denunciare i fatti, in quanto - a suo dire - sarebbe stato raggiunto più facilmente (cfr. atto SEM 23/13 D77) non può essere condivisa; che è dunque compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare i fatti, che infine, il Tribunale rileva che come giustamente osservato dalla SEM, il timore di un arresto illegale è una mera supposizione dell'insorgente; che ad ogni modo, tale timore non risulta essere nemmeno più attuale, avendo in particolare l'insorgente anche soggiornato nel 2019 per tre mesi in Georgia senza riscontrare problemi (cfr. atto SEM 23/13 D75-76), che alla luce di quanto sopra, le allegazioni del ricorrente non risultano rilevanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto non permetterebbe un suo rientro in dignità e sicurezza, considerato il suo stato di salute, che agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, inoltre, la situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli è giovane, prevalentemente in buona salute e vanta di un'esperienza professionale in diversi settori (cfr. atto SEM 23/13 D29); che inoltre, in Patria dispone di una solida rete famigliare e sociale (cfr. atto SEM D24-26); che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che, infine, dal punto di vista medico, al ricorrente è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali ([...]; cfr. atto SEM 21/2), che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche le sentenze del TAF D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4; D-713/2023 del 9 febbraio 2023); che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: