Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1784/2023 Sentenza del 5 aprile 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Elena Fortunato, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 marzo 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) novembre 2022, depositando agli atti l'originale della sua tazkira, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 30 novembre 2022, da cui si evince che il richiedente è entrato illegalmente in Italia il (...) e che il medesimo giorno gli sono state rilevate le impronte dattiloscopiche, il verbale del colloquio Dublino del (...) dicembre 2022 dell'interessato, la richiesta di presa in carico del richiedente del 12 dicembre 2022, fondata sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), la documentazione medica all'incarto, la decisione della SEM del 22 marzo 2023, notificata il 23 marzo 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-30/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso del 30 marzo 2023 (cfr. risultanze processuali: data della busta del plico raccomandato) inoltrato dall'interessato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria formulata dall'interessato, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera dapprima alla SEM di aver accertato in modo incompleto e scorretto i fatti rilevanti della causa sia dal profilo del suo stato di salute sia da quello dell'applicazione dell'art. 17 RD III, nonché di aver violato il suo obbligo di motivazione riguardo alla situazione vigente attualmente in Italia, che in tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati,142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3), che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che, se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.), che l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito; che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; che essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1,141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1), che in primo luogo, il ricorrente sostiene nel suo gravame che l'autorità inferiore si sarebbe limitata ad elencare le informazioni mediche presenti all'incarto, senza apprezzarle nella loro complessità; che in particolare la terapia farmacologica prescritta, non sarebbe ancora del tutto definita, visto che nell'ambito delle tre visite mediche effettuate dal profilo psichiatrico, la stessa sarebbe sempre stata modificata; che in secondo luogo, le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, sarebbero state analizzate in modo del tutto sommario dalla SEM, senza tener conto della situazione attuale vigente nel detto Paese; che in tal senso, sarebbe onere dell'autorità di contestualizzare la decisione e motivare in maniera pertinente tenendo conto dell'attuale difficile situazione italiana, anche alla luce dell'ultima tragedia avvenuta sulle (...); che in terzo ed ultimo luogo anche l'analisi dell'autorità inferiore rispetto all'art. 17 RD III risulterebbe erronea ed incompleta alla luce dello stato di salute dell'insorgente e delle carenze sistemiche che il sistema d'asilo italiano presenterebbe, che risulta dalle circostanze di specie che la SEM, nella sua decisione, doveva esaminare se l'Italia era lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento del richiedente, che dalla lettura della decisione impugnata, si evince che l'autorità inferiore ha intrapreso adeguatamente tale esame, procedendo ad un'analisi completa e sufficiente di tutte le questioni determinanti per la causa, ivi compresi lo stato di salute dell'insorgente nonché la situazione presente in Italia anche in accordo con la vigente giurisprudenza del Tribunale (cfr. anche infra pag. 7 seg.); che peraltro, nella sua analisi, la SEM ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti presenti nell'incarto al momento della pronuncia della decisione (cfr. p.to I, pag. 2 in relazione agli atti presenti nell'incarto elettronico della SEM), motivando in modo sufficiente la decisione avversata anche riguardo alla situazione d'accoglienza su suolo italiano (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata) in accordo con la giurisprudenza sopra citata, che in particolare, circa lo stato valetudinario del ricorrente, il Tribunale rileva come le diagnosi di insonnia, lombalgia acuta, gastrite acuta, scabbia e disturbo post-traumatico da stress risultino chiaramente dagli atti di causa, con l'impostazione di terapie farmacologiche, nonché è stato previsto un seguito psichiatrico con cadenza ogni circa tre settimane (cfr. n. 13/2, 19/3, 23/2, 24/2, 27/2 e 32/2); che tra l'altro dalla medesima non si desume in alcun modo che l'insorgente abbia espresso dei pensieri suicidali nei vari consulti medici (cfr. n. 23/2 e 27/2), come invece la rappresentante legale riporta nel ricorso che sarebbe avvenuto negli incontri presso la protezione giuridica (cfr. p.to II, pag. 4 del ricorso); che non si desume poi dagli atti, che vi fossero previste ulteriori visite d'accertamento per le diverse patologie di cui soffre l'insorgente, salvo un consulto psichiatrico di continuità per il 14 aprile 2023, nonché si era proposto all'insorgente un aggancio psicologico nella visita psichiatrica del 20 marzo 2023 (cfr. n. 27/2), che alla luce dei rapporti medici figuranti all'incarto, si evince quindi come la SEM abbia correttamente istruito la causa senza commettere alcuna negligenza procedurale, pronunciandosi in conoscenza di causa riguardo ai fatti medici pertinenti; che in altre parole, il Tribunale è d'avviso che l'autorità resistente non avesse l'obbligo di intraprendere altre misure d'istruzione in vista di stabilire, più in dettaglio, lo stato di salute del ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 3.3.2 con ulteriori riferimenti citati), che non era in particolare tenuta ad attendere le visite mediche future, in quanto il semplice fatto che ulteriori consulti medici siano fissati in Svizzera - anche per le eventuali modifiche farmacologiche di diagnosi già note - non potrebbe impedire la pronuncia (rispettivamente la conferma da parte del Tribunale) di una decisione di non entrata nel merito nell'ambito del RD III; che nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente (cfr. sentenze del Tribunale D-4197/2022 del 19 gennaio 2023 consid. 9.4; F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 3.3.3; D-4235/2021 del 19 aprile 2022 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 6.3.2), che per il resto, le ulteriori argomentazioni proposte dall'insorgente nel suo ricorso, in quanto si riferiscono principalmente ad elementi materiali dell'incarto (cfr. pag. 4 segg. del ricorso), sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore; che pertanto verranno trattate più avanti, che visto quanto precede, le censure formali sollevate dall'insorgente nel senso sopra ritenuto, risultano malfondate e sono pertanto respinte, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che, tacitamente (art. 22 par. 7 RD III), l'Italia ha riconosciuto la propria competenza per la presa in carico dell'insorgente formulata al suo indirizzo dalla SEM in data 12 dicembre 2022 (cfr. n. 16/8, 17/1 e 18/3), come comunicato alle stesse autorità italiane dall'autorità preposta elvetica con messaggio elettronico del 20 marzo 2023 (cfr. n. 25/1 e 26/3), che peraltro, a differenza di quanto ribadito dall'insorgente nel suo ricorso, come già motivato rettamente dalla SEM nella decisione avversata, le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del colloquio Dublino così come nell'ambito del ricorso, per opporsi al suo trasferimento in Italia, risultano ininfluenti nell'ambito della determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo; che in merito si rileva come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere, autonomamente, lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che per il resto, a differenza di quanto allegato nel ricorso (cfr. pag. 2 seg. del gravame), non appare dagli atti all'inserto come il ricorrente abbia mai affermato, che le autorità italiane lo avrebbero rassicurato, che il prelevamento delle impronte digitali sarebbe servito al solo scopo di accertare l'entrata illegale nel Paese, ma soltanto che le autorità italiane gli avrebbero prelevato le impronte con la forza (cfr. n. 15/3); che al riguardo si rimarca come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]), che di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data, che giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che l'insorgente, nel suo gravame, considera al contrario di quanto rilevato dalla SEM nella decisione avversata, che l'Italia presenti delle carenze sistemiche nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti l'asilo sul suo territorio, a causa delle gravi difficoltà di gestione dei richiedenti l'asilo, in particolare dovute all'elevato numero di arrivo dei medesimi nel Paese; che tali circostanze sarebbero documentate da numerosi articoli di giornale, di cui ne cita due fonti nel ricorso; che peraltro l'Italia a (...) del 2022 avrebbe deciso di bloccare il trasferimento di (...) migranti dalla Svizzera, proprio a causa dell'alto numero di sbarchi sul suo territorio, che avrebbe messo in crisi il suo sistema di accoglienza; che da ultimo anche il tribunale di B._______, con sentenza del (...), avrebbe riconosciuto la sussistenza di carenze sistemiche in Italia, che nel caso concreto dell'insorgente, la SEM non avrebbe provveduto a richiedere, come invece avrebbe dovuto, delle garanzie circa un alloggio consono alle sue esigenze e ad una presa in carico medica necessaria viste le sue problematiche di salute; che peraltro, non avendo il ricorrente depositato una domanda d'asilo in Italia, la sua formalizzazione prevedrebbe dei notevoli tempi di attesa, che vi sarebbero pertanto motivi di ritenere che nel caso di un trasferimento in Italia dell'insorgente, egli possa essere vittima di trattamenti proscritti dall'art. 4 CartaUE e dall'art. 3 CEDU, che il Tribunale, in merito all'accoglienza in Italia, ritiene per costante giurisprudenza che, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. le sentenze di riferimento del TribunaleD-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche nello stesso senso tra le altre le sentenze del Tribunale E-1612/2023 del 28 marzo 2023 consid. 6.3, E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4); che peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che in proposito, anche prendendo in considerazione quanto espresso nel ricorso, il Tribunale non ritiene vi siano motivi per modificare la predetta giurisprudenza in merito al sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo vigenti in Italia; che inoltre si rammenta al ricorrente, che la giurisprudenza resa da altri Stati, non risulta vincolante per lo scrivente Tribunale (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-605/2023 del 9 marzo 2023 consid. 5), che altresì, la comunicazione da parte delle autorità italiane del blocco dei trasferimenti Dublino, risulta essere un ostacolo all'allontanamento di carattere temporaneo, il quale verrà preso in debita considerazione nell'ambito delle modalità di allontanamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 5.3 con ulteriore rif. cit.), che peraltro il ricorrente, salvo degli asserti del tutto generici, non ha apportato alcun elemento concreto e fondato circa il fatto che egli non disporrà delle prestazioni materiali nonché delle cure mediche adeguate al suo stato di salute, al quale avrà accesso quale richiedente l'asilo che non ha ancora depositato una domanda d'asilo (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 precitata consid. 10.4.3.2-10.4.3.3), che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete; che come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nella presente disamina, va innanzitutto rilevato che, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto al ricorrente, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza e delle prestazioni presenti su suolo italiano per i richiedenti l'asilo, che il ricorrente non ha poi apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che né agli atti, né nel ricorso, figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l'insorgente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che circa lo stato di salute del ricorrente, si osserva innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1), che sempre in questo contesto, nelle procedure di presa in carico - a differenza invece delle procedure di ripresa in carico (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.4.3 e D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11) - non è necessario che le autorità svizzere chiedano a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte ed individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi; che in un siffatto contesto, si deve infatti partire dall'assunto che i richiedenti l'asilo possano in linea di principio accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, nonché ad un alloggio adatto alle loro condizioni di vulnerabilità, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2-10.4.3.3), che visto quanto già sopra rilevato riguardo allo stato di salute dell'insorgente, questo non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute dell'insorgente comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che per quanto riguarda l'accesso alle cure, l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire a norme di diritto internazionale, segnatamente all'art. 4 della CartaUE o all'art. 3 CEDU, in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: