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D-6418/2025

D-6418/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-16 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A. A.a In data 25 marzo 2025 A._______ e B._______, coniugi ed entrambi cittadini afghani, hanno presentato insieme al figlio C._______ una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità del sistema europeo "EURODAC" del 27 marzo 2025 è risultato che i ricorrenti avevano già depositato delle domande d'asilo in Grecia in data (...) gennaio 2025, e che in data (...) gennaio 2025 avevano ricevuto protezione. A.c In data 31 marzo 2025 gli interessati hanno conferito procura alla rappresentanza legale alla SOS Ticino Protezione giuridica della Regione (...) - Caritas Svizzera. A.d Con scritto del 3 aprile 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha concesso ai richiedenti il diritto di essere sentiti circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed il relativo allontanamento verso la Grecia. A.e In data 4 aprile 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.f Lo scritto del 7 aprile 2025 per mezzo del quale i richiedenti, per il tramite della loro rappresentanza, hanno esercitato il loro diritto di essere sentiti in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed il loro allontanamento verso la Grecia. A.g In data 14 aprile 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati, poiché è stato concesso loro lo statuto di rifugiato in data (...) gennaio 2025 ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) gennaio 2025 al (...) gennaio 2028. A.h In data (...) aprile 2025, i richiedenti hanno sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.i Con scritto del 2 giugno 2025 i richiedenti, per il tramite della rappresentanza legale, hanno nuovamente evidenziato la situazione medica dell'intera famiglia, nonchè le condizioni in cui avrebbero vissuto in Grecia. Hanno pertanto richiesto di rinunciare alla riammissione in Grecia e, quantomeno, di ottenere l'ammissione provvisoria. A.j In data 14 agosto 2025 i richiedenti hanno inoltrato, per il tramite della loro rappresentanza legale, il loro parere circa la bozza di decisione della SEM del 12 agosto 2025. A.k In corso di procedura gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche. B. Con decisione del 14 agosto 2025, notificata in data 18 agosto 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a°cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati verso la Grecia, incaricando il Cantone D._______ con l'esecuzione della misura. C. Con ricorso del 25 agosto 2025 (data di entrata: 26 agosto 2025; cfr. timbro del plico raccomandato), gli interessati sono insorti dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo, secondo il senso, al suo annullamento e alla concessione dell'ammissione provvisoria, in subordine, alla restituzione all'autorità inferiore degli atti per il completamento dell'istruzione. A livello procedurale hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, protestando tasse e spese.

Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 16), hanno al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 5 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 6 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, il ricorrente ha innanzitutto confermato di essere entrato illegalmente in Grecia il (...) dicembre 2024, di aver chiesto asilo il (...) gennaio 2025 e di aver ottenuto protezione internazionale in Grecia in data (...) gennaio 2025. In merito ai documenti di viaggio greci, ha dichiarato di averli ricevuti in data (...) marzo 2025 e che, appena ricevuti, avevano già preso i biglietti per partire in Svizzera. In merito alla decisione di venire in Svizzera, egli ha dichiarato che la scelta è stata presa circa 15 giorni prima della partenza. Alla domanda sul motivo della scelta della Svizzera, egli ha risposto di non avere familiari in Europa e di aver deciso di venire in Svizzera per poter curare il figlio e per poter vivere bene. In merito all'alloggio, egli ha riferito di essere stati allontanati dal Centro d'accoglienza in cui alloggiavano lo stesso giorno in cui hanno ricevuto la protezione internazionale. Successivamente, avrebbero vissuto in una tenda per circa 20-25 giorni nel bosco di fronte al campo. La mancanza di alloggio sarebbe stata denunciata al centro del campo, ma gli sarebbe stato risposto che avrebbe dovuto arrangiarsi. Nonostante gli sforzi profusi, non è riuscito a trovare un alloggio, poiché gli appartamenti non verrebbero affittati a persone afghane appena uscite dal campo. Per quanto riguarda il sostentamento, ha dichiarato di aver utilizzato risparmi e di aver chiesto dei prestiti ad alcuni familiari. Relativamente al lavoro, ha riferito di non aver mai lavorato in Grecia, ma di essersi recato per oltre 20 giorni, alle 6 del mattino, su una strada vicino ad una piazza, dove venivano prese delle persone per lavorare, ma che spesso ne prendevano poche. Anche per questa situazione ha chiesto informazioni al campo ma non gli sarebbe stata fornita alcuna risposta. Per quanto riguarda i corsi di lingua, ha riferito di essersi informato presso il campo, ricevendo conferma che sarebbe stato avvisato all'avvio delle lezioni; tuttavia, non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione. Infine, riguardo all'assistenza medica ricevuta in Grecia, egli ha riferito di aver avuto problemi di salute, in particolare prurito e raffreddore dovuti alle scarse condizioni igieniche, e di aver ricevuto un antidolorifico. Per quanto riguarda la situazione di salute del figlio, egli ha riferito che quest'ultimo presenterebbe problemi di soffio al cuore e che, mentre si trovavano in Grecia, il figlio sarebbe svenuto e sarebbe stato portato urgentemente in ospedale, dove però sarebbe stata trattata solo la diarrea, mentre che i problemi al (...) e ai (...) sarebbero stati ignorati. Egli ha inoltre dichiarato che il figlio sarebbe molto debole, tanto da ammalarsi subito, anche a causa delle scarse condizioni igieniche presenti in Grecia. Quanto alla ricorrente, oltre a confermare le dichiarazioni del marito, ha affermato di aver lasciato la Grecia poiché li aveva tanti problemi, tra cui il fatto che quando aveva dolore alla gamba le veniva dato solo del ghiaccio, mentre che il figlio si ammalava spesso. Ha inoltre dichiarato che non esistono motivi particolari per la scelta della Svizzera. In merito al suo stato di salute ha dichiarato di aver avuto problemi, in particolare un'allergia, male al ginocchio per il quale le sarebbe stato dato unicamente il ghiaccio. Per tale problema non avrebbe mai ricevuto una visita. In merito allo stato di salute del figlio, l'interessata ha riferito che egli avrebbe avuto la diarrea e il vomito e che sarebbe svenuto; in quell'occasione sarebbe stata chiamata un'ambulanza che lo avrebbe portato al pronto soccorso, dove sarebbe rimasto per una notte. L'interessata, infine, ha riferito di non voler tornare in Grecia, in quanto non avrebbero ricevuto né cure mediche né un alloggio.

E. 6.1 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo agli interessati la necessaria protezione o esponendoli a condizioni di vita disumane, o che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. L'autorità inferiore ha rilevato che, nonostante i ricorrenti abbiano dichiarato di essere stati esposti a condizioni di vita complicate, agli atti non risulterebbero che gli stessi, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno in Grecia, abbiano sollecitato il sostegno delle istanze elleniche preposte per i beneficiari di protezione internazionale e che quest'ultime l'abbiano negato. In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha rilevato che, sebbene i ricorrenti costituiscano una famiglia, nel loro caso sussisterebbero circostanze favorevoli che ne consentirebbero il rinvio. Essa ha osservato che i ricorrenti avrebbero lasciato immediatamente la Grecia non appena ottenuti i documenti, senza compiere alcun concreto sforzo per avvalersi dei diritti riconosciuti dalla Direttiva Qualifiche. Dalle loro stesse dichiarazioni emergerebbe inoltre che la Svizzera sarebbe stata la destinazione originaria del viaggio e che non vi sarebbe stata l'intenzione di costruire un'esistenza in Grecia. Non risulterebbero infatti elementi che dimostrerebbero un reale impegno nel ricercare sostegno o un'occupazione sul territorio greco, avendo essi abbandonato il Paese subito dopo il rilascio aver ottenuto i documenti greci. I tentativi di migliorare la loro condizione in Grecia sarebbero quindi stati solo di breve durata, privi di prospettiva a lungo termine. Per quanto concerne la situazione sanitaria, la SEM ha concluso che, in virtù dello status di protezione riconosciuto in Grecia, i ricorrenti beneficerebbero della parità di trattamento con i cittadini greci, in particolare nell'accesso alle cure mediche. Non sarebbero stati prodotti elementi concreti atti a dimostrare che le autorità greche negherebbero loro le prestazioni sociali o sanitarie. Non vi sarebbe dunque ragione di ritenere che, a seguito del ritorno in Grecia, i ricorrenti si troverebbero in una condizione di disagio esistenziale tale da non poter essere superata. Infine, l'autorità inferiore ha sottolineato che spetterebbe ai richiedenti far valere i propri diritti presso le competenti autorità greche dopo il riconoscimento della protezione, rilevando che non si tratterebbe delle stesse autorità che li hanno assistiti durante la procedura d'asilo.

E. 6.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti contestano dapprima la violazione del diritto di essere sentiti ed un accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dalla SEM. In merito alla prima censura, gli stessi lamentano un difetto di motivazione da parte dell'autorità di prime cure della decisione avversata, in particolare circa una rinuncia da parte della SEM ad ulteriori chiarimenti medici. Per quanto concerne la censura relativa un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, i ricorrenti lamenterebbero un mancato approfondimento del loro stato di salute, considerata la loro vulnerabilità nonché i diversi trattamenti medici in corso. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, gli insorgenti ne contestano sia l'ammissibilità, sia l'esigibilità. Essi censurano, inoltre, la conclusione dell'autorità inferiore, secondo cui vi sarebbe una presunta mancanza di integrazione in Grecia, evidenziando che non sarebbe stato considerato né il contesto reale né le loro dichiarazioni. In effetti, i ricorrenti una volta ottenuti i documenti, avrebbero vissuto in condizioni di estrema precarietà, senza alloggio dignitoso né accesso a cure mediche adeguate al figlio malato. Contrariamente a quanto osservato dalla SEM, i ricorrenti sostengono che, alla luce degli sforzi compiuti per reperire un alloggio e un lavoro, risultati tuttavia vani, la decisione di trasferirsi in Svizzera sarebbe stata una scelta obbligatoria, di fronte all'assenza di tutela elementare in Grecia. I ricorrenti, inoltre, non disporrebbero in Grecia di alcun supporto familiare che potrebbe sopperire alle loro gravi difficoltà mediche e sociali. Il loro stato di salute, unito alla mancanza di istruzione e alla scarsa conoscenza della lingua locale, renderebbe impossibile una loro integrazione lavorativa. Ne consegue che il rinvio in Grecia sarebbe incompatibile con una vita dignitosa. Per i ricorrenti, non esisterebbero, nel caso in esame, condizioni concrete e favorevoli per garantire alla famiglia un'esistenza dignitosa in Grecia, risultando pertanto l'esecuzione dell'allontanamento inammissibile. Quanto all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti evidenziano numerosi rapporti di organizzazioni internazionali, i quali confermerebbero le difficoltà dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia nell'accesso a formazione, alloggio, lavoro e cure mediche. Nel caso concreto, non sussisterebbero circostanze favorevoli a giustificare il rinvio dei ricorrenti, una famiglia con gravi problemi sanitari documentati e un passato di forte marginalizzazione nel Paese. L'assenza di un sistema di accoglienza efficace, la precarietà nell'accesso ai servizi essenziali e la mancanza di garanzie concrete aggraverebbero ulteriormente la loro vulnerabilità. In caso di rinvio, i ricorrenti rischierebbero di trovarsi senza alloggio, esposti alla strada e a dinamiche criminali, in condizioni peggiori rispetto a quelle già vissute. Questo rischio concreto e imminente, confermato da ONG e dall'esperienza diretta dei ricorrenti, renderebbe l'esecuzione del rinvio inesigibile.

E. 7.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un difetto di motivazione, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Per i ricorrenti, la SEM non avrebbe preso in considerazione in maniera sufficiente la loro situazione medica, rendendo necessario un approfondimento dei fatti medici e dello statuto di salute, oltre a richiedere garanzie concrete in caso di un eventuale trasferimento verso la Grecia.

E. 7.2 Tale censura va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi sopra esposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2; D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti).

E. 7.3.1 Per quanto riguarda la censura relativa ad un accertamento incompleto da parte dello stato di salute dei ricorrenti, va rilevato che al momento della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva già un'ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti (cfr. infra consid. 10.5). In effetti, la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi dei pazienti. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie (gravi) da identificare ulteriormente. Pertanto, al momento dell'emissione della decisione d'asilo, lo stato di salute degli insorgenti risultava sufficientemente acclarato (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), con la conseguenza che non vi era alcun'obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica degli stessi.

E. 7.3.2 Quanto alla sollevata doglianza di difetto di motivazione, con conseguente violazione del diritto di essere sentito, il Tribunale ritiene che, trattandosi di un'allegazione formulata in termini generici e considerato quanto sopra esposto, non vi sia stata una carente motivazione in merito allo stato di salute dei ricorrenti.

E. 7.3.3 Infine, il fatto che i ricorrenti non condividano la conclusione alla quale l'autorità è pervenuta attiene al merito della decisione, che verrà trattato nei considerandi seguenti. Conseguentemente le censure relative ad un difetto di motivazione, nonché ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti, vanno respinte.

E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU).

E. 9.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento.

E. 9.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2).

E. 9.4.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese.

E. 9.4.2 Nella fattispecie, i ricorrenti il (...) gennaio 2025 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) gennaio 2025 al (...) gennaio 2028 (cfr. atto della SEM n.[{...}]-37/2), ciò che permette loro, quali beneficiari della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti.

E. 9.4.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come gli interessati, quali beneficiari della protezione internazionale, possano contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 9.4.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti, risulta infatti che gli stessi non abbiano mai effettivamente richiesto assistenza alle autorità greche competenti per ottenere, in particolare, un alloggio, un lavoro e altre prestazioni esistenziali. In effetti, i ricorrenti hanno dichiarato di aver rivolto le loro richieste unicamente all'ufficio interno al campo, il quale tuttavia non era responsabile per tali servizi. Nonostante fossero stati informati che l'ufficio non era quello preposto (cfr. atto della SEM n. 43/5, D18 pag. 3), dagli atti risulta che i ricorrenti non hanno né cercato assistenza presso altri enti o autorità, né si sono attivati per reperire ulteriori informazioni o contatti, limitandosi ad affermare di non aver ricevuto i contatti necessari (cfr. atto della SEM n. 43/5, D20 pag. 3; atto della SEM n. 42/6, D19 pag. 3); circostanza che si rileva essere, peraltro, una mera allegazione di parte non supportata da elementi concreti. Inoltre, il fatto che, il giorno stesso in cui gli insorgenti hanno ricevuto i documenti, avessero già acquistato i biglietti per lasciare la Grecia - decisione, peraltro, presa almeno quindici giorni prima (cfr. atto della SEM n. 42/6, D8 pag. 2) - dimostra ulteriormente la totale assenza di un concreto sforzo volto ad ottenere un alloggio, accedere a prestazioni di sostegno e costruzione di un futuro nel territorio greco. Ne consegue che, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, anche a mente del Tribunale i ricorrenti non si sono sforzati a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo lasciato tale Paese subito dopo aver ottenuto i permessi di soggiorno. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 14), non appare che gli insorgenti, nel caso di un loro ritorno in Grecia, si troveranno in condizioni di vita tali da non garantire il rispetto dei requisiti minimi per un'esistenza dignitosa, né che saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.

E. 9.4.5 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute dei ricorrenti (cfr. infra consid. 10.5), risulti ostativo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). Senza voler in alcun modo sminuire i problemi di salute dei ricorrenti, il Tribunale constata che la loro situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. in merito anche infra consid. 10.5.6).

E. 9.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile.

E. 10.3.1 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con ulteriore rif. cit.).

E. 10.3.2 Segnatamente, nel caso di famiglie con bambini (con uno o entrambi i genitori), le quali sono pure definite come persone vulnerabili, occorrerà effettuare un esame più approfondito. Per le famiglie con bambini, l'esecuzione dell'allontanamento sarà difatti esigibile se sussistono delle condizioni o circostanze favorevoli. Queste ultime possono essere in particolare date se le persone rinviate hanno soggiornato per lungo tempo in Grecia, se dispongono di conoscenze della lingua greca, se in Grecia hanno già esercitato un'attività lucrativa o se possono contare sul supporto di una rete famigliare o sociale. In ogni singola fattispecie, occorrerà tenere conto di tutti gli elementi concreti del caso, quali l'età, lo stato di salute, la formazione, le conoscenze delle lingue straniere e le esperienze lavorative dell'interessato, come anche se e fino a che punto ha intrapreso dei passi esigibili o ha tentato di effettuarli, per richiedere aiuto in Grecia. Soltanto la circostanza che fino ad ora l'integrazione della persona interessata in Grecia è risultata difficile, non comporta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Decisivo è se la persona interessata, nel caso di un ritorno nel Paese, malgrado gli sforzi ragionevoli, con verosimiglianza preponderante verrebbe a trovarsi in un'emergenza esistenziale, la quale non potrebbe essere evitata con le proprie forze (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.2).

E. 10.3.3 Non può invece essere mantenuta oltre la presunzione legale dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel caso di persone le quali, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco. Il Tribunale ha in tal senso ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili che hanno diritto alla protezione - quali ad esempio minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute fisico o psichico è compromesso in modo particolarmente grave - è di principio inesigibile a parte se sussistono delle circostanze particolarmente favorevoli, a causa delle quali eccezionalmente si può ritenere data l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Tali circostanze particolarmente favorevoli sono segnatamente date, allorché si può presumere, che le persone estremamente vulnerabili che ritornano nel Paese summenzionato, hanno accesso ad un alloggio adeguato e che disporranno di un'assistenza sanitaria di base, di prestazioni di salute necessarie nonché di aiuto all'integrazione sociale così come economica. L'autorità inferiore è tenuta, nei casi in cui i richiedenti l'asilo rilevano del gruppo di persone succitato, di condurre delle indagini approfondite. Se non fossero dati dei fattori particolarmente favorevoli, allora sarà da ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento delle persone estremamente vulnerabili è inesigibile (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3).

E. 10.4.1 Nel caso in disamina, a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 15), il Tribunale è d'avviso che sussistano, in una valutazione globale degli elementi concreti presi in esame, delle circostanze favorevoli che rendono l'esecuzione del loro allontanamento come esigibile ai sensi della giurisprudenza testé citata.

E. 10.4.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha infatti illustrato in modo ampio e comprensibile le ragioni per cui, tenuto conto delle circostanze concrete, è giunta alla conclusione che l'esecuzione dell'allontanamento fosse esigibile per la famiglia (cfr. decisione impugnata, pagg. 10-15). In particolare, essa ha preso in considerazione - conformemente alla giurisprudenza del Tribunale - se e in quale misura i ricorrenti avessero intrapreso sforzi propri, a loro esigibili, per cercare sostegno in Grecia. A questo riguardo va loro rimproverato di aver lasciato la Grecia subito dopo il rilascio dei documenti e, anzi, di aver pianificato la partenza già prima di ottenerli, circostanza che smentisce l'asserita volontà di impegnarsi in un miglioramento duraturo della propria situazione in quel Paese. Ne emerge che i ricorrenti non hanno mai effettivamente dimostrato l'intenzione di costruirsi un'esistenza in Grecia. Sebbene i ricorrenti abbiano dichiarato di non aver mai lavorato in Grecia, di non aver frequentato corsi di lingua e di non disporre di una formazione elevata, non può ritenersi che le loro possibilità di integrazione e di accesso a condizioni di vita dignitose siano compromesse. Essi hanno infatti dimostrato uno spirito di adattamento e una concreta capacità di iniziativa: essi hanno riferito di aver cercato un alloggio recandosi di persona porta a porta, scattando fotografie e chiedendo ad altri di effettuare telefonate in lingua greca per verificare la disponibilità di appartamenti (cfr. atto della SEM n.42/6, D16 pag. 3; atto della SEM n. 43/5, D17 pag. 3), mentre il ricorrente ha dichiarato di essersi recato in una strada vicino ad una piazza nella speranza di ottenere un lavoro giornaliero (cfr. atto della SEM 42/6, D23 pag. 3). Si tratta inoltre di persone giovani e senza problemi di salute gravi (cfr. infra consid. 10.5) che hanno mostrato capacità organizzative e determinazione, come dimostrato anche dall'aver pianificato con anticipo e realizzato, tramite l'aiuto finanziario di alcuni parenti, il viaggio verso la Svizzera. Quanto alla questione relativa alla mancata conoscenza della lingua greca, va osservato che la medesima difficoltà si riscontra anche rispetto ad altre lingue, avendo dichiarato gli insorgenti di parlare solo il (...) e il (...) (cfr. atto della SEM n. 3/2, n. 4/2 e n. 5/2). Non è quindi possibile ravvisare in tale aspetto un ostacolo insormontabile al reinserimento in Grecia. Non risulta, dipoi, che i ricorrenti versassero in una condizione di indigenza assoluta, avendo gli stessi dichiarato di essersi mantenuti mediante risparmi e prestiti, risorse che sono state in parte destinate a finanziare il viaggio (cfr. atto della SEM n. 42/6, D27 pag. 4). Tale circostanza lascia intendere che non si trovassero in una situazione di privazione tale da impedire la copertura dei bisogni essenziali. In ogni caso, resta sempre la possibilità di rivolgersi, qualora necessario, alle autorità greche competenti o ad organizzazioni caritative per ottenere il sostegno opportuno, considerando inoltre che i ricorrenti potranno verosimilmente beneficiare, se necessario, anche del sostegno finanziario dei propri parenti all'estero, come già avvenuto durante il loro precedente soggiorno (cfr. atto della SEM n. 42/5, D20 pag. 3).

E. 10.4.3 Inoltre, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso (cfr. ricorso, pagg. 14-15), va rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali rifugiati riconosciuti essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Poiché i ricorrenti dispongono di un permesso di soggiorno valido, anche il mercato del lavoro greco risulterebbe loro accessibile.

E. 10.4.4 Ne consegue che, avendo lasciato la Grecia subito dopo aver ottenuto i documenti greci, gli insorgenti non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese, e che le censure sollevate con il gravame non sono idonee a sovvertire le conclusioni dell'autorità inferiore, la quale ha correttamente ritenuto che sussistano condizioni favorevoli tali da rendere l'allontanamento degli insorgenti esigibile. Ci si può attendere senz'altro che essi compiano (maggiori) sforzi d'integrazione, anche tramite corsi di lingua e rivolgendosi alle autorità competenti.

E. 10.5.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute degli insorgenti, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 10.5.2 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, l'interessato ha affermato di stare bene e di aver problemi con la cervicale, ma di ricevere degli antidolorifici (cfr. atto della SEM n. 42/6, D4 pag. 2). Egli ha riferito che, mentre si trovava in Grecia, avrebbe sofferto di prurito e raffreddore a causa della poca igiene, e di aver ricevuto un solo antidolorifico (cfr. atto della SEM n. 42/6, D28 e D29 pag. 4). In merito alle condizioni di salute del figlio, l'interessato ha dichiarato che egli soffrirebbe di un (...) e che, in un'occasione, sarebbe stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove sarebbe stata trattata unicamente la diarrea, senza che venisse prestata attenzione né al problema (...) né a quello del (...) (cfr. atto della SEM n. 42/6, D32 pag. 4). L'interessata, in stessa sede, ha dichiarato di soffrire di dolori alle ginocchia e di aver avuto problemi ai reni avere male alle ginocchia, di aver avuto qualche problema ai reni. Ha aggiunto che, in situazioni di stress, le mani iniziano a tremarle (cfr. atto della SEM n. 43/5, D4 pag. 2). Ha inoltre riferito che, mentre si trovava in Grecia, avrebbe sofferto di allergie e dolori al ginocchio e che, poiché non riusciva a dormire durante la notte, si recava in infermeria, dove le sarebbe stato dato del ghiaccio, senza però che le venisse fissata alcuna visita medica (cfr. atto della SEM n. 43/5, D29 e D30 pag. 4). Con riferimento alla situazione di salute del figlio, l'interessata ha confermato che egli avrebbe avuto un episodio di diarrea e vomito, e che in quell'occasione sarebbe svenuto, venendo quindi trasportato al pronto soccorso, dove sarebbe rimasto per una notte (cfr. atto della SEM n. 43/5, D31 pag. 4).

E. 10.5.3 In merito alle patologie di cui soffrono gli insorgenti, dai certificati medici versati agli atti risulta che l'interessato, in data (...) aprile 2025, è stato visitato in seguito alla comparsa di dolori dorsali e lombari. Durante la visita è stata diagnosticata una cervicalgia, per la quale è stata prescritta una terapia a base di (...), (...), (...) e (...) da seguire per due settimane, prevedendo un controllo se necessario (cfr. atto della SEM n. 39/4). In data (...) maggio 2025 egli è stato vaccinato (cfr. atto della SEM n. 46/2). Successivamente, in data (...) maggio 2025, è stato visitato per una disfunzione segmentale della colonna vertebrale toracica, una sindrome retropatellare al ginocchio sinistro e una sensazione di bruciore ad entrambi i piedi. La terapia prescritta comprendeva (...), (...), (...), tutti prescritti per 10 giorni, e (...) per 3 settimane (cfr. atto della SEM n. 49/2). In data (...) maggio 2025 è stato nuovamente visitato a causa di un dolore al braccio, un esantema non specifico alla schiena e un esantema sospetto da punture di insetti su addome/avambraccio, per i quali sono stati prescritti (...), (...) e (...) in riserva (cfr. atto della SEM n. 53/2). In data (...) giugno 2025 gli sono stati prescritti (...) e (...) in riserva, per sospetto disturbo da stress post-traumatico (PTSD) (cfr. atto della SEM n. 59/2). Infine, in data (...) agosto 2025, a seguito della comparsa di un forte mal di testa, sensibilità alla luce, nausea e lievi disturbi della vista, gli è stato somministrato (...) con indicazione di ripetere la dose in caso di necessità (cfr. atto della SEM n. 85/2).

E. 10.5.4 Per quanto attiene allo stato di salute della ricorrente, dai documenti medici all'inserto, risulta che la stessa è stata visitata in data (...) aprile 2025 per una sospetta lesione meniscale (cfr. atto delle SEM n. 25/3). Dal controllo radiologico effettuato il (...) aprile 2025, è stata diagnosticata una rottura a manico di secchio del menisco laterale (cfr. atto della SEM n. 44/1). Di conseguenza, è stata prescritta una visita ortopedica e una terapia a base di (...) da utilizzare al bisogno (cfr. atto della SEM n. 47/2). In data (...) maggio 2025, a seguito di un dolore toracico, l'interessata è stata visitata e le è stato prescritto un analgesico (cfr. atto della SEM n. 45/2). Successivamente alla visita del (...) maggio 2025, l'interessata è stata inviata ad effettuare una visita ginecologica (cfr. atto della SEM n. 51/2), nel corso della quale le è stato prescritto il farmaco (...) (atto della SEM n. 52/2). Con lettera del (...) maggio 2025, l'ortopedico ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore (cfr. atto della SEM n. 56/2), mentre il ginecologo ha pianificato la rimozione della spirale e prescritto (...) e (...) da utilizzare in riserva (cfr. atto della SEM n. 60/2). In data (...) luglio 2025, l'interessata è stata sottoposta a un intervento ambulatoriale per un ascesso sottocutaneo dell'(...) (cfr. atto della SEM n. 67/1). In data (...) luglio 2025, le è stata rimossa la spirale (cfr. atto della SEM n. 72/3). In data (...) agosto 2025, si è recata al pronto soccorso per una ferita da puntura (...) al dito (cfr. atto della SEM n. 74/2). Nel corso del consulto ortopedico dell'(...) agosto 2025 è stato discusso con l'interessata il trattamento chirurgico al ginocchio sinistro. Quest'ultima ha dichiarato di non voler sottoporsi all'intervento, ritenendo che la decisione in merito al trasferimento sarebbe stata presa a breve (cfr. atto della SEM 79/1). Infine, in data (...) agosto 2025, l'interessata in merito alla lesione meniscale già nota, ha riferito un peggioramento con impossibilità di fare le scale, nonché attacchi di emicrania (cfr. atto della SEM n. 87/2).

E. 10.5.5 Per quanto attiene allo stato di salute del figlio, il Tribunale osserva che è stato visitato in data (...) aprile 2025 ed è stato valutato sano, sebbene egli presenti multiple carie dentali che influenzano l'alimentazione. Per questo motivo, è stato consigliato un controllo dentistico. È stata inoltre prevista la pianificazione vaccinale (cfr. atto della SEM n. 27/3). In data (...) aprile 2025 è stato visitato da un dentista, che ha riscontrato la presenza di più lesioni cariose, al momento asintomatiche e prive di dolore, pertanto non è stato ritenuto necessario l'invio a uno specialista né l'avvio di un trattamento con appuntamenti specialistici (cfr. atto della SEM n. 30/4). Il 5 maggio 2025, a causa di dolori addominali e ai (...), è stato visitato ed è stata formulata la diagnosi di (...), condizione già diagnosticata in Afghanistan e per la quale il medico aveva indicato un possibile miglioramento con l'età (cfr. atto della SEM n. 48/2). Per tale condizione è stato visitato nuovamente in data (...) maggio 2025 (cfr. atto della SEM n. 50/1). In data (...) maggio 2025 è stato visitato per positività al test degli streptococchi e gli è stata prescritta una terapia con (...) per 5 giorni (cfr. atto della SEM n. 54/2). In data (...) giugno 2025 è stato vaccinato (cfr. atto della SEM n. 58/2). In data (...) giugno 2025 è stato diagnosticato un (...), per il quale non è stata indicata alcuna necessità di intervento chirurgico, né sono state previste ulteriori visite di controllo. Inoltre, durante la visita, è stato effettuato il controllo dell'attività cardiaca, che ha evidenziato suoni cardiaci chiari e ritmici, senza la presenza di (...) (cfr. atto della SEM n. 61/2). Il (...) luglio 2025, è stato visitato per un arrossamento dell'occhio (...) e gonfiore della palpebra superiore (cfr. atto della SEM n. 68/2). In data (...) agosto 2025 egli è stato visitato in quanto riferiva sintomi d'ansia e frequenti risvegli notturni, persistenti sin dall'incidente (...) avvenuto in Grecia. È stata richiesta una presa a carico per ergoterapia pediatrica, ma non è stato possibile avviare il trattamento a causa della mancanza di disponibilità (cfr. atto della SEM n. 83/2). In data (...) agosto 2025, gli è stato diagnosticato un disturbo dell'elaborazione con insonnia e disturbo alimentare. È stata esclusa una terapia farmacologica, optando invece per una presa a carico in ergoterapia (cfr. atto della SEM n. 86/3).

E. 10.5.6 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che gli interessati non sono, al momento della presente sentenza, da considerarsi persone particolarmente vulnerabili la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Dalla documentazione agli atti - contrariamente a quanto sostenuto con ricorso dai ricorrenti (cfr. ricorso pag. 8), in particolare in relazione alla condizione di salute del figlio non risulta che quest'ultimo sia affetto da patologie tali da richiedere cure farmacologiche continuative o un monitoraggio specialistico incompatibile con le condizioni di precarietà materiale e assistenziale documentate in Grecia. Dagli atti medici, inoltre, non emerge la presenza di (...), mentre, per quanto concerne l'(...), il medico ha precisato che, allo stato attuale, non sussiste indicazione a intervento chirurgico (cfr. atto della SEM n. 61/2). Per quanto concerne, invece, il disturbo dell'elaborazione, accompagnato da insonnia e disturbi alimentari, che i ricorrenti riconducono a un presunto episodio di (...) in Grecia, si rileva che tale evento è stato menzionato unicamente in sede ricorsuale, e che, in ogni caso, dalla documentazione non risulta che sia stata prescritta alcuna terapia farmacologica, bensì esclusivamente un percorso di ergoterapia, che peraltro non è ancora stato avviato. Ciò posto, i ricorrenti potranno proseguire le cure mediche necessarie in Grecia; in particolare, il figlio potrà iniziare le sedute di ergoterapia, mentre la ricorrente potrà sottoporsi all'intervento chirurgico al ginocchio, fermo restando che in data (...) agosto 2025 ha dichiarato di non volersi sottoporre all'intervento al momento (cfr. atto della SEM n. 79/1). La Grecia dispone infatti delle infrastrutture mediche sufficienti, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati hanno di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Inoltre, dagli atti risulta che i ricorrenti abbiano avuto accesso a cure mediche durante la loro permanenza in Grecia, come dimostrato dal fatto che il figlio è stato trasportato in ospedale e vi è rimasto ricoverato per una notte (cfr. atto della SEM 42/6, D29 e D30 pag. 4; atto della SEM n. 43/5, D31 pag. 4) e che all'interessato sia stato somministrato un antidolorifico quando ne ha avuto bisogno (cfr. atto della SEM n. 42/6, D29 pag. 4). Per quanto riguarda l'allegazione della ricorrente, secondo cui non avrebbe mai avuto una visita medica (cfr. atto della SEM n. 43/5, D30 pag. 4) si osserva che la stessa non ha fornito alcuna prova di aver richiesto assistenza sanitaria alle autorità greche né che tale richiesta sia stata negata; tale affermazione risulta parimenti contraddetta dal fatto che sia il ricorrente che il figlio hanno avuto accesso alle cure mediche in Grecia.

E. 10.6 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno valido in Grecia.

E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- andrebbero poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: Comunicazione a: - Rappresentante dei ricorrenti (raccomandata) - SEM, per l'incarto N (...) (in copia) - Autorità cantonale competente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6418/2025 Sentenza del 16 settembre 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lukas Müller, Manuel Borla, cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), Afghanistan, tutti patrocinati da Federica Torta, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro); decisione del 14 agosto 2025 / N (...) Fatti: A. A.a In data 25 marzo 2025 A._______ e B._______, coniugi ed entrambi cittadini afghani, hanno presentato insieme al figlio C._______ una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità del sistema europeo "EURODAC" del 27 marzo 2025 è risultato che i ricorrenti avevano già depositato delle domande d'asilo in Grecia in data (...) gennaio 2025, e che in data (...) gennaio 2025 avevano ricevuto protezione. A.c In data 31 marzo 2025 gli interessati hanno conferito procura alla rappresentanza legale alla SOS Ticino Protezione giuridica della Regione (...) - Caritas Svizzera. A.d Con scritto del 3 aprile 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha concesso ai richiedenti il diritto di essere sentiti circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed il relativo allontanamento verso la Grecia. A.e In data 4 aprile 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.f Lo scritto del 7 aprile 2025 per mezzo del quale i richiedenti, per il tramite della loro rappresentanza, hanno esercitato il loro diritto di essere sentiti in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed il loro allontanamento verso la Grecia. A.g In data 14 aprile 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati, poiché è stato concesso loro lo statuto di rifugiato in data (...) gennaio 2025 ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) gennaio 2025 al (...) gennaio 2028. A.h In data (...) aprile 2025, i richiedenti hanno sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.i Con scritto del 2 giugno 2025 i richiedenti, per il tramite della rappresentanza legale, hanno nuovamente evidenziato la situazione medica dell'intera famiglia, nonchè le condizioni in cui avrebbero vissuto in Grecia. Hanno pertanto richiesto di rinunciare alla riammissione in Grecia e, quantomeno, di ottenere l'ammissione provvisoria. A.j In data 14 agosto 2025 i richiedenti hanno inoltrato, per il tramite della loro rappresentanza legale, il loro parere circa la bozza di decisione della SEM del 12 agosto 2025. A.k In corso di procedura gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche. B. Con decisione del 14 agosto 2025, notificata in data 18 agosto 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a°cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati verso la Grecia, incaricando il Cantone D._______ con l'esecuzione della misura. C. Con ricorso del 25 agosto 2025 (data di entrata: 26 agosto 2025; cfr. timbro del plico raccomandato), gli interessati sono insorti dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo, secondo il senso, al suo annullamento e alla concessione dell'ammissione provvisoria, in subordine, alla restituzione all'autorità inferiore degli atti per il completamento dell'istruzione. A livello procedurale hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, protestando tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 16), hanno al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera.

5. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 6. In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, il ricorrente ha innanzitutto confermato di essere entrato illegalmente in Grecia il (...) dicembre 2024, di aver chiesto asilo il (...) gennaio 2025 e di aver ottenuto protezione internazionale in Grecia in data (...) gennaio 2025. In merito ai documenti di viaggio greci, ha dichiarato di averli ricevuti in data (...) marzo 2025 e che, appena ricevuti, avevano già preso i biglietti per partire in Svizzera. In merito alla decisione di venire in Svizzera, egli ha dichiarato che la scelta è stata presa circa 15 giorni prima della partenza. Alla domanda sul motivo della scelta della Svizzera, egli ha risposto di non avere familiari in Europa e di aver deciso di venire in Svizzera per poter curare il figlio e per poter vivere bene. In merito all'alloggio, egli ha riferito di essere stati allontanati dal Centro d'accoglienza in cui alloggiavano lo stesso giorno in cui hanno ricevuto la protezione internazionale. Successivamente, avrebbero vissuto in una tenda per circa 20-25 giorni nel bosco di fronte al campo. La mancanza di alloggio sarebbe stata denunciata al centro del campo, ma gli sarebbe stato risposto che avrebbe dovuto arrangiarsi. Nonostante gli sforzi profusi, non è riuscito a trovare un alloggio, poiché gli appartamenti non verrebbero affittati a persone afghane appena uscite dal campo. Per quanto riguarda il sostentamento, ha dichiarato di aver utilizzato risparmi e di aver chiesto dei prestiti ad alcuni familiari. Relativamente al lavoro, ha riferito di non aver mai lavorato in Grecia, ma di essersi recato per oltre 20 giorni, alle 6 del mattino, su una strada vicino ad una piazza, dove venivano prese delle persone per lavorare, ma che spesso ne prendevano poche. Anche per questa situazione ha chiesto informazioni al campo ma non gli sarebbe stata fornita alcuna risposta. Per quanto riguarda i corsi di lingua, ha riferito di essersi informato presso il campo, ricevendo conferma che sarebbe stato avvisato all'avvio delle lezioni; tuttavia, non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione. Infine, riguardo all'assistenza medica ricevuta in Grecia, egli ha riferito di aver avuto problemi di salute, in particolare prurito e raffreddore dovuti alle scarse condizioni igieniche, e di aver ricevuto un antidolorifico. Per quanto riguarda la situazione di salute del figlio, egli ha riferito che quest'ultimo presenterebbe problemi di soffio al cuore e che, mentre si trovavano in Grecia, il figlio sarebbe svenuto e sarebbe stato portato urgentemente in ospedale, dove però sarebbe stata trattata solo la diarrea, mentre che i problemi al (...) e ai (...) sarebbero stati ignorati. Egli ha inoltre dichiarato che il figlio sarebbe molto debole, tanto da ammalarsi subito, anche a causa delle scarse condizioni igieniche presenti in Grecia. Quanto alla ricorrente, oltre a confermare le dichiarazioni del marito, ha affermato di aver lasciato la Grecia poiché li aveva tanti problemi, tra cui il fatto che quando aveva dolore alla gamba le veniva dato solo del ghiaccio, mentre che il figlio si ammalava spesso. Ha inoltre dichiarato che non esistono motivi particolari per la scelta della Svizzera. In merito al suo stato di salute ha dichiarato di aver avuto problemi, in particolare un'allergia, male al ginocchio per il quale le sarebbe stato dato unicamente il ghiaccio. Per tale problema non avrebbe mai ricevuto una visita. In merito allo stato di salute del figlio, l'interessata ha riferito che egli avrebbe avuto la diarrea e il vomito e che sarebbe svenuto; in quell'occasione sarebbe stata chiamata un'ambulanza che lo avrebbe portato al pronto soccorso, dove sarebbe rimasto per una notte. L'interessata, infine, ha riferito di non voler tornare in Grecia, in quanto non avrebbero ricevuto né cure mediche né un alloggio. 6.1 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo agli interessati la necessaria protezione o esponendoli a condizioni di vita disumane, o che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. L'autorità inferiore ha rilevato che, nonostante i ricorrenti abbiano dichiarato di essere stati esposti a condizioni di vita complicate, agli atti non risulterebbero che gli stessi, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno in Grecia, abbiano sollecitato il sostegno delle istanze elleniche preposte per i beneficiari di protezione internazionale e che quest'ultime l'abbiano negato. In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha rilevato che, sebbene i ricorrenti costituiscano una famiglia, nel loro caso sussisterebbero circostanze favorevoli che ne consentirebbero il rinvio. Essa ha osservato che i ricorrenti avrebbero lasciato immediatamente la Grecia non appena ottenuti i documenti, senza compiere alcun concreto sforzo per avvalersi dei diritti riconosciuti dalla Direttiva Qualifiche. Dalle loro stesse dichiarazioni emergerebbe inoltre che la Svizzera sarebbe stata la destinazione originaria del viaggio e che non vi sarebbe stata l'intenzione di costruire un'esistenza in Grecia. Non risulterebbero infatti elementi che dimostrerebbero un reale impegno nel ricercare sostegno o un'occupazione sul territorio greco, avendo essi abbandonato il Paese subito dopo il rilascio aver ottenuto i documenti greci. I tentativi di migliorare la loro condizione in Grecia sarebbero quindi stati solo di breve durata, privi di prospettiva a lungo termine. Per quanto concerne la situazione sanitaria, la SEM ha concluso che, in virtù dello status di protezione riconosciuto in Grecia, i ricorrenti beneficerebbero della parità di trattamento con i cittadini greci, in particolare nell'accesso alle cure mediche. Non sarebbero stati prodotti elementi concreti atti a dimostrare che le autorità greche negherebbero loro le prestazioni sociali o sanitarie. Non vi sarebbe dunque ragione di ritenere che, a seguito del ritorno in Grecia, i ricorrenti si troverebbero in una condizione di disagio esistenziale tale da non poter essere superata. Infine, l'autorità inferiore ha sottolineato che spetterebbe ai richiedenti far valere i propri diritti presso le competenti autorità greche dopo il riconoscimento della protezione, rilevando che non si tratterebbe delle stesse autorità che li hanno assistiti durante la procedura d'asilo. 6.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti contestano dapprima la violazione del diritto di essere sentiti ed un accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dalla SEM. In merito alla prima censura, gli stessi lamentano un difetto di motivazione da parte dell'autorità di prime cure della decisione avversata, in particolare circa una rinuncia da parte della SEM ad ulteriori chiarimenti medici. Per quanto concerne la censura relativa un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, i ricorrenti lamenterebbero un mancato approfondimento del loro stato di salute, considerata la loro vulnerabilità nonché i diversi trattamenti medici in corso. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, gli insorgenti ne contestano sia l'ammissibilità, sia l'esigibilità. Essi censurano, inoltre, la conclusione dell'autorità inferiore, secondo cui vi sarebbe una presunta mancanza di integrazione in Grecia, evidenziando che non sarebbe stato considerato né il contesto reale né le loro dichiarazioni. In effetti, i ricorrenti una volta ottenuti i documenti, avrebbero vissuto in condizioni di estrema precarietà, senza alloggio dignitoso né accesso a cure mediche adeguate al figlio malato. Contrariamente a quanto osservato dalla SEM, i ricorrenti sostengono che, alla luce degli sforzi compiuti per reperire un alloggio e un lavoro, risultati tuttavia vani, la decisione di trasferirsi in Svizzera sarebbe stata una scelta obbligatoria, di fronte all'assenza di tutela elementare in Grecia. I ricorrenti, inoltre, non disporrebbero in Grecia di alcun supporto familiare che potrebbe sopperire alle loro gravi difficoltà mediche e sociali. Il loro stato di salute, unito alla mancanza di istruzione e alla scarsa conoscenza della lingua locale, renderebbe impossibile una loro integrazione lavorativa. Ne consegue che il rinvio in Grecia sarebbe incompatibile con una vita dignitosa. Per i ricorrenti, non esisterebbero, nel caso in esame, condizioni concrete e favorevoli per garantire alla famiglia un'esistenza dignitosa in Grecia, risultando pertanto l'esecuzione dell'allontanamento inammissibile. Quanto all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti evidenziano numerosi rapporti di organizzazioni internazionali, i quali confermerebbero le difficoltà dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia nell'accesso a formazione, alloggio, lavoro e cure mediche. Nel caso concreto, non sussisterebbero circostanze favorevoli a giustificare il rinvio dei ricorrenti, una famiglia con gravi problemi sanitari documentati e un passato di forte marginalizzazione nel Paese. L'assenza di un sistema di accoglienza efficace, la precarietà nell'accesso ai servizi essenziali e la mancanza di garanzie concrete aggraverebbero ulteriormente la loro vulnerabilità. In caso di rinvio, i ricorrenti rischierebbero di trovarsi senza alloggio, esposti alla strada e a dinamiche criminali, in condizioni peggiori rispetto a quelle già vissute. Questo rischio concreto e imminente, confermato da ONG e dall'esperienza diretta dei ricorrenti, renderebbe l'esecuzione del rinvio inesigibile. 7. 7.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un difetto di motivazione, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Per i ricorrenti, la SEM non avrebbe preso in considerazione in maniera sufficiente la loro situazione medica, rendendo necessario un approfondimento dei fatti medici e dello statuto di salute, oltre a richiedere garanzie concrete in caso di un eventuale trasferimento verso la Grecia. 7.2 Tale censura va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). Al riguardo va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi sopra esposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2; D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti). 7.3 7.3.1 Per quanto riguarda la censura relativa ad un accertamento incompleto da parte dello stato di salute dei ricorrenti, va rilevato che al momento della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva già un'ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti (cfr. infra consid. 10.5). In effetti, la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi dei pazienti. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie (gravi) da identificare ulteriormente. Pertanto, al momento dell'emissione della decisione d'asilo, lo stato di salute degli insorgenti risultava sufficientemente acclarato (cfr. tra le tante la sentenza del TAF D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), con la conseguenza che non vi era alcun'obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica degli stessi. 7.3.2 Quanto alla sollevata doglianza di difetto di motivazione, con conseguente violazione del diritto di essere sentito, il Tribunale ritiene che, trattandosi di un'allegazione formulata in termini generici e considerato quanto sopra esposto, non vi sia stata una carente motivazione in merito allo stato di salute dei ricorrenti. 7.3.3 Infine, il fatto che i ricorrenti non condividano la conclusione alla quale l'autorità è pervenuta attiene al merito della decisione, che verrà trattato nei considerandi seguenti. Conseguentemente le censure relative ad un difetto di motivazione, nonché ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti, vanno respinte. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU). 9.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento. 9.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). 9.4 9.4.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese. 9.4.2 Nella fattispecie, i ricorrenti il (...) gennaio 2025 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) gennaio 2025 al (...) gennaio 2028 (cfr. atto della SEM n.[{...}]-37/2), ciò che permette loro, quali beneficiari della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. 9.4.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come gli interessati, quali beneficiari della protezione internazionale, possano contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 9.4.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti, risulta infatti che gli stessi non abbiano mai effettivamente richiesto assistenza alle autorità greche competenti per ottenere, in particolare, un alloggio, un lavoro e altre prestazioni esistenziali. In effetti, i ricorrenti hanno dichiarato di aver rivolto le loro richieste unicamente all'ufficio interno al campo, il quale tuttavia non era responsabile per tali servizi. Nonostante fossero stati informati che l'ufficio non era quello preposto (cfr. atto della SEM n. 43/5, D18 pag. 3), dagli atti risulta che i ricorrenti non hanno né cercato assistenza presso altri enti o autorità, né si sono attivati per reperire ulteriori informazioni o contatti, limitandosi ad affermare di non aver ricevuto i contatti necessari (cfr. atto della SEM n. 43/5, D20 pag. 3; atto della SEM n. 42/6, D19 pag. 3); circostanza che si rileva essere, peraltro, una mera allegazione di parte non supportata da elementi concreti. Inoltre, il fatto che, il giorno stesso in cui gli insorgenti hanno ricevuto i documenti, avessero già acquistato i biglietti per lasciare la Grecia - decisione, peraltro, presa almeno quindici giorni prima (cfr. atto della SEM n. 42/6, D8 pag. 2) - dimostra ulteriormente la totale assenza di un concreto sforzo volto ad ottenere un alloggio, accedere a prestazioni di sostegno e costruzione di un futuro nel territorio greco. Ne consegue che, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, anche a mente del Tribunale i ricorrenti non si sono sforzati a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo lasciato tale Paese subito dopo aver ottenuto i permessi di soggiorno. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 14), non appare che gli insorgenti, nel caso di un loro ritorno in Grecia, si troveranno in condizioni di vita tali da non garantire il rispetto dei requisiti minimi per un'esistenza dignitosa, né che saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. 9.4.5 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute dei ricorrenti (cfr. infra consid. 10.5), risulti ostativo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.). Senza voler in alcun modo sminuire i problemi di salute dei ricorrenti, il Tribunale constata che la loro situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. in merito anche infra consid. 10.5.6). 9.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. 10.3 10.3.1 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con ulteriore rif. cit.). 10.3.2 Segnatamente, nel caso di famiglie con bambini (con uno o entrambi i genitori), le quali sono pure definite come persone vulnerabili, occorrerà effettuare un esame più approfondito. Per le famiglie con bambini, l'esecuzione dell'allontanamento sarà difatti esigibile se sussistono delle condizioni o circostanze favorevoli. Queste ultime possono essere in particolare date se le persone rinviate hanno soggiornato per lungo tempo in Grecia, se dispongono di conoscenze della lingua greca, se in Grecia hanno già esercitato un'attività lucrativa o se possono contare sul supporto di una rete famigliare o sociale. In ogni singola fattispecie, occorrerà tenere conto di tutti gli elementi concreti del caso, quali l'età, lo stato di salute, la formazione, le conoscenze delle lingue straniere e le esperienze lavorative dell'interessato, come anche se e fino a che punto ha intrapreso dei passi esigibili o ha tentato di effettuarli, per richiedere aiuto in Grecia. Soltanto la circostanza che fino ad ora l'integrazione della persona interessata in Grecia è risultata difficile, non comporta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Decisivo è se la persona interessata, nel caso di un ritorno nel Paese, malgrado gli sforzi ragionevoli, con verosimiglianza preponderante verrebbe a trovarsi in un'emergenza esistenziale, la quale non potrebbe essere evitata con le proprie forze (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.2). 10.3.3 Non può invece essere mantenuta oltre la presunzione legale dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel caso di persone le quali, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco. Il Tribunale ha in tal senso ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone estremamente vulnerabili che hanno diritto alla protezione - quali ad esempio minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute fisico o psichico è compromesso in modo particolarmente grave - è di principio inesigibile a parte se sussistono delle circostanze particolarmente favorevoli, a causa delle quali eccezionalmente si può ritenere data l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Tali circostanze particolarmente favorevoli sono segnatamente date, allorché si può presumere, che le persone estremamente vulnerabili che ritornano nel Paese summenzionato, hanno accesso ad un alloggio adeguato e che disporranno di un'assistenza sanitaria di base, di prestazioni di salute necessarie nonché di aiuto all'integrazione sociale così come economica. L'autorità inferiore è tenuta, nei casi in cui i richiedenti l'asilo rilevano del gruppo di persone succitato, di condurre delle indagini approfondite. Se non fossero dati dei fattori particolarmente favorevoli, allora sarà da ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento delle persone estremamente vulnerabili è inesigibile (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3). 10.4 10.4.1 Nel caso in disamina, a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 15), il Tribunale è d'avviso che sussistano, in una valutazione globale degli elementi concreti presi in esame, delle circostanze favorevoli che rendono l'esecuzione del loro allontanamento come esigibile ai sensi della giurisprudenza testé citata. 10.4.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha infatti illustrato in modo ampio e comprensibile le ragioni per cui, tenuto conto delle circostanze concrete, è giunta alla conclusione che l'esecuzione dell'allontanamento fosse esigibile per la famiglia (cfr. decisione impugnata, pagg. 10-15). In particolare, essa ha preso in considerazione - conformemente alla giurisprudenza del Tribunale - se e in quale misura i ricorrenti avessero intrapreso sforzi propri, a loro esigibili, per cercare sostegno in Grecia. A questo riguardo va loro rimproverato di aver lasciato la Grecia subito dopo il rilascio dei documenti e, anzi, di aver pianificato la partenza già prima di ottenerli, circostanza che smentisce l'asserita volontà di impegnarsi in un miglioramento duraturo della propria situazione in quel Paese. Ne emerge che i ricorrenti non hanno mai effettivamente dimostrato l'intenzione di costruirsi un'esistenza in Grecia. Sebbene i ricorrenti abbiano dichiarato di non aver mai lavorato in Grecia, di non aver frequentato corsi di lingua e di non disporre di una formazione elevata, non può ritenersi che le loro possibilità di integrazione e di accesso a condizioni di vita dignitose siano compromesse. Essi hanno infatti dimostrato uno spirito di adattamento e una concreta capacità di iniziativa: essi hanno riferito di aver cercato un alloggio recandosi di persona porta a porta, scattando fotografie e chiedendo ad altri di effettuare telefonate in lingua greca per verificare la disponibilità di appartamenti (cfr. atto della SEM n.42/6, D16 pag. 3; atto della SEM n. 43/5, D17 pag. 3), mentre il ricorrente ha dichiarato di essersi recato in una strada vicino ad una piazza nella speranza di ottenere un lavoro giornaliero (cfr. atto della SEM 42/6, D23 pag. 3). Si tratta inoltre di persone giovani e senza problemi di salute gravi (cfr. infra consid. 10.5) che hanno mostrato capacità organizzative e determinazione, come dimostrato anche dall'aver pianificato con anticipo e realizzato, tramite l'aiuto finanziario di alcuni parenti, il viaggio verso la Svizzera. Quanto alla questione relativa alla mancata conoscenza della lingua greca, va osservato che la medesima difficoltà si riscontra anche rispetto ad altre lingue, avendo dichiarato gli insorgenti di parlare solo il (...) e il (...) (cfr. atto della SEM n. 3/2, n. 4/2 e n. 5/2). Non è quindi possibile ravvisare in tale aspetto un ostacolo insormontabile al reinserimento in Grecia. Non risulta, dipoi, che i ricorrenti versassero in una condizione di indigenza assoluta, avendo gli stessi dichiarato di essersi mantenuti mediante risparmi e prestiti, risorse che sono state in parte destinate a finanziare il viaggio (cfr. atto della SEM n. 42/6, D27 pag. 4). Tale circostanza lascia intendere che non si trovassero in una situazione di privazione tale da impedire la copertura dei bisogni essenziali. In ogni caso, resta sempre la possibilità di rivolgersi, qualora necessario, alle autorità greche competenti o ad organizzazioni caritative per ottenere il sostegno opportuno, considerando inoltre che i ricorrenti potranno verosimilmente beneficiare, se necessario, anche del sostegno finanziario dei propri parenti all'estero, come già avvenuto durante il loro precedente soggiorno (cfr. atto della SEM n. 42/5, D20 pag. 3). 10.4.3 Inoltre, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso (cfr. ricorso, pagg. 14-15), va rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese. Quali rifugiati riconosciuti essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Poiché i ricorrenti dispongono di un permesso di soggiorno valido, anche il mercato del lavoro greco risulterebbe loro accessibile. 10.4.4 Ne consegue che, avendo lasciato la Grecia subito dopo aver ottenuto i documenti greci, gli insorgenti non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese, e che le censure sollevate con il gravame non sono idonee a sovvertire le conclusioni dell'autorità inferiore, la quale ha correttamente ritenuto che sussistano condizioni favorevoli tali da rendere l'allontanamento degli insorgenti esigibile. Ci si può attendere senz'altro che essi compiano (maggiori) sforzi d'integrazione, anche tramite corsi di lingua e rivolgendosi alle autorità competenti. 10.5 10.5.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute degli insorgenti, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 10.5.2 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, l'interessato ha affermato di stare bene e di aver problemi con la cervicale, ma di ricevere degli antidolorifici (cfr. atto della SEM n. 42/6, D4 pag. 2). Egli ha riferito che, mentre si trovava in Grecia, avrebbe sofferto di prurito e raffreddore a causa della poca igiene, e di aver ricevuto un solo antidolorifico (cfr. atto della SEM n. 42/6, D28 e D29 pag. 4). In merito alle condizioni di salute del figlio, l'interessato ha dichiarato che egli soffrirebbe di un (...) e che, in un'occasione, sarebbe stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove sarebbe stata trattata unicamente la diarrea, senza che venisse prestata attenzione né al problema (...) né a quello del (...) (cfr. atto della SEM n. 42/6, D32 pag. 4). L'interessata, in stessa sede, ha dichiarato di soffrire di dolori alle ginocchia e di aver avuto problemi ai reni avere male alle ginocchia, di aver avuto qualche problema ai reni. Ha aggiunto che, in situazioni di stress, le mani iniziano a tremarle (cfr. atto della SEM n. 43/5, D4 pag. 2). Ha inoltre riferito che, mentre si trovava in Grecia, avrebbe sofferto di allergie e dolori al ginocchio e che, poiché non riusciva a dormire durante la notte, si recava in infermeria, dove le sarebbe stato dato del ghiaccio, senza però che le venisse fissata alcuna visita medica (cfr. atto della SEM n. 43/5, D29 e D30 pag. 4). Con riferimento alla situazione di salute del figlio, l'interessata ha confermato che egli avrebbe avuto un episodio di diarrea e vomito, e che in quell'occasione sarebbe svenuto, venendo quindi trasportato al pronto soccorso, dove sarebbe rimasto per una notte (cfr. atto della SEM n. 43/5, D31 pag. 4). 10.5.3 In merito alle patologie di cui soffrono gli insorgenti, dai certificati medici versati agli atti risulta che l'interessato, in data (...) aprile 2025, è stato visitato in seguito alla comparsa di dolori dorsali e lombari. Durante la visita è stata diagnosticata una cervicalgia, per la quale è stata prescritta una terapia a base di (...), (...), (...) e (...) da seguire per due settimane, prevedendo un controllo se necessario (cfr. atto della SEM n. 39/4). In data (...) maggio 2025 egli è stato vaccinato (cfr. atto della SEM n. 46/2). Successivamente, in data (...) maggio 2025, è stato visitato per una disfunzione segmentale della colonna vertebrale toracica, una sindrome retropatellare al ginocchio sinistro e una sensazione di bruciore ad entrambi i piedi. La terapia prescritta comprendeva (...), (...), (...), tutti prescritti per 10 giorni, e (...) per 3 settimane (cfr. atto della SEM n. 49/2). In data (...) maggio 2025 è stato nuovamente visitato a causa di un dolore al braccio, un esantema non specifico alla schiena e un esantema sospetto da punture di insetti su addome/avambraccio, per i quali sono stati prescritti (...), (...) e (...) in riserva (cfr. atto della SEM n. 53/2). In data (...) giugno 2025 gli sono stati prescritti (...) e (...) in riserva, per sospetto disturbo da stress post-traumatico (PTSD) (cfr. atto della SEM n. 59/2). Infine, in data (...) agosto 2025, a seguito della comparsa di un forte mal di testa, sensibilità alla luce, nausea e lievi disturbi della vista, gli è stato somministrato (...) con indicazione di ripetere la dose in caso di necessità (cfr. atto della SEM n. 85/2). 10.5.4 Per quanto attiene allo stato di salute della ricorrente, dai documenti medici all'inserto, risulta che la stessa è stata visitata in data (...) aprile 2025 per una sospetta lesione meniscale (cfr. atto delle SEM n. 25/3). Dal controllo radiologico effettuato il (...) aprile 2025, è stata diagnosticata una rottura a manico di secchio del menisco laterale (cfr. atto della SEM n. 44/1). Di conseguenza, è stata prescritta una visita ortopedica e una terapia a base di (...) da utilizzare al bisogno (cfr. atto della SEM n. 47/2). In data (...) maggio 2025, a seguito di un dolore toracico, l'interessata è stata visitata e le è stato prescritto un analgesico (cfr. atto della SEM n. 45/2). Successivamente alla visita del (...) maggio 2025, l'interessata è stata inviata ad effettuare una visita ginecologica (cfr. atto della SEM n. 51/2), nel corso della quale le è stato prescritto il farmaco (...) (atto della SEM n. 52/2). Con lettera del (...) maggio 2025, l'ortopedico ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore (cfr. atto della SEM n. 56/2), mentre il ginecologo ha pianificato la rimozione della spirale e prescritto (...) e (...) da utilizzare in riserva (cfr. atto della SEM n. 60/2). In data (...) luglio 2025, l'interessata è stata sottoposta a un intervento ambulatoriale per un ascesso sottocutaneo dell'(...) (cfr. atto della SEM n. 67/1). In data (...) luglio 2025, le è stata rimossa la spirale (cfr. atto della SEM n. 72/3). In data (...) agosto 2025, si è recata al pronto soccorso per una ferita da puntura (...) al dito (cfr. atto della SEM n. 74/2). Nel corso del consulto ortopedico dell'(...) agosto 2025 è stato discusso con l'interessata il trattamento chirurgico al ginocchio sinistro. Quest'ultima ha dichiarato di non voler sottoporsi all'intervento, ritenendo che la decisione in merito al trasferimento sarebbe stata presa a breve (cfr. atto della SEM 79/1). Infine, in data (...) agosto 2025, l'interessata in merito alla lesione meniscale già nota, ha riferito un peggioramento con impossibilità di fare le scale, nonché attacchi di emicrania (cfr. atto della SEM n. 87/2). 10.5.5 Per quanto attiene allo stato di salute del figlio, il Tribunale osserva che è stato visitato in data (...) aprile 2025 ed è stato valutato sano, sebbene egli presenti multiple carie dentali che influenzano l'alimentazione. Per questo motivo, è stato consigliato un controllo dentistico. È stata inoltre prevista la pianificazione vaccinale (cfr. atto della SEM n. 27/3). In data (...) aprile 2025 è stato visitato da un dentista, che ha riscontrato la presenza di più lesioni cariose, al momento asintomatiche e prive di dolore, pertanto non è stato ritenuto necessario l'invio a uno specialista né l'avvio di un trattamento con appuntamenti specialistici (cfr. atto della SEM n. 30/4). Il 5 maggio 2025, a causa di dolori addominali e ai (...), è stato visitato ed è stata formulata la diagnosi di (...), condizione già diagnosticata in Afghanistan e per la quale il medico aveva indicato un possibile miglioramento con l'età (cfr. atto della SEM n. 48/2). Per tale condizione è stato visitato nuovamente in data (...) maggio 2025 (cfr. atto della SEM n. 50/1). In data (...) maggio 2025 è stato visitato per positività al test degli streptococchi e gli è stata prescritta una terapia con (...) per 5 giorni (cfr. atto della SEM n. 54/2). In data (...) giugno 2025 è stato vaccinato (cfr. atto della SEM n. 58/2). In data (...) giugno 2025 è stato diagnosticato un (...), per il quale non è stata indicata alcuna necessità di intervento chirurgico, né sono state previste ulteriori visite di controllo. Inoltre, durante la visita, è stato effettuato il controllo dell'attività cardiaca, che ha evidenziato suoni cardiaci chiari e ritmici, senza la presenza di (...) (cfr. atto della SEM n. 61/2). Il (...) luglio 2025, è stato visitato per un arrossamento dell'occhio (...) e gonfiore della palpebra superiore (cfr. atto della SEM n. 68/2). In data (...) agosto 2025 egli è stato visitato in quanto riferiva sintomi d'ansia e frequenti risvegli notturni, persistenti sin dall'incidente (...) avvenuto in Grecia. È stata richiesta una presa a carico per ergoterapia pediatrica, ma non è stato possibile avviare il trattamento a causa della mancanza di disponibilità (cfr. atto della SEM n. 83/2). In data (...) agosto 2025, gli è stato diagnosticato un disturbo dell'elaborazione con insonnia e disturbo alimentare. È stata esclusa una terapia farmacologica, optando invece per una presa a carico in ergoterapia (cfr. atto della SEM n. 86/3). 10.5.6 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che gli interessati non sono, al momento della presente sentenza, da considerarsi persone particolarmente vulnerabili la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Dalla documentazione agli atti - contrariamente a quanto sostenuto con ricorso dai ricorrenti (cfr. ricorso pag. 8), in particolare in relazione alla condizione di salute del figlio non risulta che quest'ultimo sia affetto da patologie tali da richiedere cure farmacologiche continuative o un monitoraggio specialistico incompatibile con le condizioni di precarietà materiale e assistenziale documentate in Grecia. Dagli atti medici, inoltre, non emerge la presenza di (...), mentre, per quanto concerne l'(...), il medico ha precisato che, allo stato attuale, non sussiste indicazione a intervento chirurgico (cfr. atto della SEM n. 61/2). Per quanto concerne, invece, il disturbo dell'elaborazione, accompagnato da insonnia e disturbi alimentari, che i ricorrenti riconducono a un presunto episodio di (...) in Grecia, si rileva che tale evento è stato menzionato unicamente in sede ricorsuale, e che, in ogni caso, dalla documentazione non risulta che sia stata prescritta alcuna terapia farmacologica, bensì esclusivamente un percorso di ergoterapia, che peraltro non è ancora stato avviato. Ciò posto, i ricorrenti potranno proseguire le cure mediche necessarie in Grecia; in particolare, il figlio potrà iniziare le sedute di ergoterapia, mentre la ricorrente potrà sottoporsi all'intervento chirurgico al ginocchio, fermo restando che in data (...) agosto 2025 ha dichiarato di non volersi sottoporre all'intervento al momento (cfr. atto della SEM n. 79/1). La Grecia dispone infatti delle infrastrutture mediche sufficienti, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati hanno di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Inoltre, dagli atti risulta che i ricorrenti abbiano avuto accesso a cure mediche durante la loro permanenza in Grecia, come dimostrato dal fatto che il figlio è stato trasportato in ospedale e vi è rimasto ricoverato per una notte (cfr. atto della SEM 42/6, D29 e D30 pag. 4; atto della SEM n. 43/5, D31 pag. 4) e che all'interessato sia stato somministrato un antidolorifico quando ne ha avuto bisogno (cfr. atto della SEM n. 42/6, D29 pag. 4). Per quanto riguarda l'allegazione della ricorrente, secondo cui non avrebbe mai avuto una visita medica (cfr. atto della SEM n. 43/5, D30 pag. 4) si osserva che la stessa non ha fornito alcuna prova di aver richiesto assistenza sanitaria alle autorità greche né che tale richiesta sia stata negata; tale affermazione risulta parimenti contraddetta dal fatto che sia il ricorrente che il figlio hanno avuto accesso alle cure mediche in Grecia. 10.6 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno valido in Grecia.

12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- andrebbero poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

15. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- Rappresentante dei ricorrenti (raccomandata)

- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)

- Autorità cantonale competente