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D-4390/2025

D-4390/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, il ricorrente ha dichiarato di esser stato allontanato dal Centro d'accoglienza in cui alloggiava lo stesso giorno in cui avrebbe ricevuto i documenti dalle autorità greche, decidendo pertanto di recarsi prima a C._______, poi in Francia e infine in Svizzera, che rappresentava la sua meta finale fin dal momento dell'espatrio dal Paese d'origine. L'interessato ha riferito che i tentativi compiuti per trovare un alloggio, un lavoro e degli indumenti si sarebbero rivelati infruttuosi. Avrebbe chiesto aiuto a due organizzazioni umanitarie, di cui non ricorda i nomi, ricevendo da una di esse solo una giacchetta. Quanto al proprio sostentamento, ha dichiarato di aver ricevuto supporto economico dalla famiglia in Pakistan rispettivamente in Afghanistan - la quale avrebbe altresì finanziato il viaggio in Francia - poiché in Grecia avrebbe lavorato solo un giorno, ricevendo un compenso di 15 euro. In seguito, nonostante gli sforzi per trovare lavoro nel settore del giardinaggio, non avrebbe più lavorato. Infine, ha affermato di essersi iscritto a corsi di lingua greca, ma di non aver mai avuto la possibilità di frequentarli. In merito all'eventuale assistenza medica ricevuta nel corso della sua permanenza in Grecia, il ricorrente ha riferito di essersi recato presso il medico del campo dal quale avrebbe ricevuto due medicamenti per combattere la febbre, mentre per altri farmaci avrebbe ricevuto solo la ricetta. Tuttavia, per quanto attiene le problematiche fisiche conseguenti alle torture subite in Afghanistan, gli avrebbero risposto che non si sarebbe potuto fare nulla. Inoltre, una volta lasciato il Centro d'accoglienza dove alloggiava, avrebbe avuto difficoltà nel cercare un medico che lo aiutasse con i suoi problemi di salute, non sapendo a chi rivolgersi. In merito all'eventualità di un allontanamento verso la Grecia, il ricorrente ha dichiarato di non volervi fare ritorno, sostenendo di essere ricercato dai passatori che lo avevano condotto in tale Paese, a causa di un debito contratto nei loro confronti. Durante la permanenza in Grecia, sarebbe stato minacciato da una persona che gli chiedeva denaro, mentre in Afghanistan qualcuno si sarebbe recato a casa di suo cognato. A causa di ripetuti avvicinamenti da parte di individui sconosciuti nel Centro di accoglienza di D._______, si sarebbe fatto trasferire a E._______, dove tuttavia sarebbe stato nuovamente rintracciato, rendendo necessario un ulteriore trasferimento nel campo di F._______. Lì, per timore delle minacce, avrebbe trascorso gran parte del tempo chiuso in camera. Ha infine riferito che ancora oggi tali persone continuano a cercarlo, recandosi presso la sua famiglia in Afghanistan e affermando di volerlo trovare.

E. 5.2 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha anzitutto osservato che il ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero e che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 4 giugno 2025. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. La SEM ha innanzitutto ribadito al ricorrente che, in merito alle condizioni di vita durante il suo soggiorno nel Campo in Grecia, essendo una persona beneficiaria di protezione internazionale in tale Stato, giusta la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]) sarebbe trattato allo stesso modo dei cittadini greci riguardo l'assistenza sociale, l'accesso alla giustizia e all'insegnamento pubblico, rispettivamente è sullo stesso piano degli altri stranieri riguardo al lavoro retribuito o la concessione dell'alloggio. Spetterebbe dunque ad egli attivarsi presso le autorità greche preposte, fatto che tuttavia l'interessato non sarebbe riuscito a dimostrare. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto che non fosse stato in grado di provare una violazione da parte della Grecia del diritto internazionale. Quanto alla sua situazione medica, la SEM ha considerato sufficiente la documentazione già prodotta, ritenendo non necessario attendere le visite mediche future. Di conseguenza, non è entrata nel merito della domanda d'asilo. Proseguendo nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo all'interessato la necessaria protezione o esponendolo a condizioni di vita disumane, o che egli potrebbe trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. Il ricorrente non avrebbe presentato alcun mezzo di prova a sostegno delle sue dichiarazioni in merito alle precarie condizioni di vita alle quali sarebbe stato sottoposto in Grecia, non dimostrando nemmeno di aver sollecitato il sostegno delle istanze elleniche e che queste l'abbiano negato. Infine, la situazione medica del ricorrente sarebbe chiara e non ostativa ad un suo trasferimento in Grecia. In merito all'esigibilità, spetterebbe al richiedente far valere i propri diritti presso le autorità una volta ottenuta la protezione. Riguardo alle minacce alla vita, l'autorità di prime cure ha confermato che la Grecia sarebbe uno Stato di diritto pronto a offrire tutela in caso di minacce concrete. Inoltre, la Grecia sarebbe vincolata da direttive che la obbligano ad assistere persone in situazioni analoghe. Infine, lo stato di salute dell'interessato non sarebbe tale da mettere in pericolo la sua vita in caso di rientro, non essendo considerato particolarmente vulnerabile secondo la giurisprudenza del Tribunale. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla sua riammissione sul loro territorio.

E. 5.3 In sede ricorsuale l'interessato censura innanzitutto la non trattazione nel merito della sua domanda d'asilo, chiedendo lo svolgimento della procedura nazionale. In seguito, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente sostiene che un suo rimpatrio in Grecia comporterebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) a causa delle sue condizioni di salute precarie - in particolare, la perdita della capacità di deambulare normalmente ed i dolori cronici di cui soffre - conseguenti, secondo quanto riferito, dalle torture che avrebbe subito in Afghanistan e durante il suo viaggio di espatrio verso la Grecia. A ciò si aggiungerebbe il pericolo per la sua vita, legato alla presenza di persone che, già in passato, lo avrebbero minacciato di morte per un debito nei loro confronti. Nonostante le sue richieste, le autorità greche non gli avrebbero garantito alcuna forma di protezione né un'adeguata assistenza medica, come da lui stesso già riferito in sede di colloquio. Per questo motivo, in caso di rientro in Grecia, egli non avrebbe la possibilità di proseguire i percorsi terapeutici avviati in Svizzera, avendo come conseguenza un peggioramento del suo stato di salute tale da costituire un palese trattamento inumano nonché una violazione del proprio diritto fondamentale alla salute. Infine, a causa dei problemi sopraesposti nonché la mancanza di conoscenza della lingua greca, non avrebbe la possibilità di costruirsi una vita dignitosa, trovandosi in una situazione di precarietà nonché di pericolo.

E. 6.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. La SEM non avrebbe preso in considerazione in maniera sufficiente le circostanze particolari del ricorrente, il suo precario stato di salute, i gravi rischi per la sua vita ed il rischio di una (conseguente) violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia.

E. 6.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi sopra esposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2; D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti).

E. 6.3.1 Come si evince dagli atti, al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto conteneva già i mezzi di prova riguardanti lo stato di salute, sia mentale che fisico, del ricorrente. Oltre a ciò, lo stesso non ha fornito prove concrete atte a dimostrare gli asseriti gravi rischi per la sua vita in caso di rientro in Grecia, in particolare la mancata tutela da parte dello Stato greco dalle minacce che avrebbe subito.

E. 6.3.2 Invero, in merito al suo stato di salute, prima dell'emissione della decisione impugnata il ricorrente ha svolto, tra l'altro, consulti psichiatrici dai quali si evinceva un disturbo post-traumatico da stress (PTSD; ICD-10: F43.1). Durante l'ultimo consulto del 6 giugno 2025, l'interessato ha riportato un miglioramento del sonno grazie alla farmacoterapia, pur manifestando preoccupazione per la decisione dell'autorità inferiore (cfr. atto SEM 26/4). Sebbene nella decisione impugnata venga menzionato solo il consulto del 14 maggio 2025, va rilevato che quest'ultimo non presenta differenze sostanziali rispetto a quello successivo, che ne conferma i contenuti. Pertanto, lo stato di salute mentale del ricorrente è rimasto sostanzialmente invariato nel periodo tra i due consulti. Per quanto riguarda la salute fisica, dall'ultimo certificato medico antecedente la decisione impugnata risulta che il ricorrente presentava residui di problemi ai (...), presumibilmente causati - stando all'interessato - dalle torture subite in Afghanistan (cfr. rapporto medico del 20 maggio 2025 [atto SEM 22/2]).

E. 6.3.3 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, più che sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti patologie (gravi) da identificare ulteriormente, ed il ricorrente non ha prodotto in sede ricorsuale alcuna nuova documentazione atta a meglio sostanziare tale sua censura. Pertanto, al momento dell'emissione della decisione d'asilo, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4). Ciò vale anche per quanto concerne le asserite circostanze particolari nelle quali egli verterebbe, nonché i gravi rischi per la sua vita (cfr ricorso p. 1, pt. 1).

E. 6.4 Infine, il fatto che il ricorrente non condivida la conclusione alla quale l'autorità è pervenuta - anche in merito alle minacce che avrebbe subito e le condizioni di vita in Grecia - attiene al merito della decisione, che verrà trattato nei considerandi seguenti. Conseguentemente, la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti va respinta.

E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento.

E. 7.2 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi.

E. 7.3 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stato riconosciuto dalla Grecia lo statuto di rifugiato e che egli sia in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al (...) 2028 (cfr. atto SEM 23/1). Altresì, le autorità elleniche hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 23/1). Tali circostanze non sono peraltro state contestate dall'interessato.

E. 7.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi e33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU).

E. 10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente viene rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento.

E. 10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2).

E. 10.4.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che il ricorrente sarebbe esposto al rischio reale di subire, come da egli censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.

E. 10.4.2 Nella fattispecie, il ricorrente il (...) 2025 ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) 2025 al (...) 2028 (cfr. atto SEM 23/1), ciò che permette all'interessato, quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti.

E. 10.4.3 Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare come l'interessato, quale beneficiario della protezione internazionale, possa contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 10.4.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, anche a mente del Tribunale il ricorrente non si è sforzato a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo peraltro lasciato tale Paese subito dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 14/7, D12-D17). Inoltre, non risulta che lo stesso vivesse in Grecia in uno stato d'indigenza e abbandono totale ai sensi delle norme succitate. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contenute nel gravame - peraltro non corroborate da alcun mezzo di prova - non appare che l'insorgente, in caso di ritorno in Grecia, si troverebbe ad affrontare una situazione di emergenza esistenziale o trattamenti vietati dal diritto internazionale.

E. 10.4.5 In seguito, per quanto riguarda le allegazioni del ricorrente relative alle minacce subite - che egli avrebbe tentato invano di denunciare, poiché gli sarebbe stato detto di tornare una volta raccolte prove concrete (cfr. parere sulla bozza di decisione [atto SEM 27/4]) - si rileva che nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. L'interessato non ha prodotto alcun elemento a sostegno dei tentativi di denuncia o, più in generale, degli sforzi compiuti per ottenere protezione dalle autorità greche. Al contrario, egli stesso ha inizialmente affermato di non aver mai sporto denuncia (cfr. atto SEM 14/7, D38). Le sue dichiarazioni sulla mancata tutela da parte dello Stato greco si configurano pertanto come mere allegazioni di parte, prive di riscontri oggettivi. Alla luce di quanto sopra, si considera che l'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti una volta raccolte prove concrete a sostegno di quanto da lui asserito.

E. 10.4.6 Il ricorrente censura inoltre una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia alla luce della sua condizione di salute. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg). Senza voler in alcun modo sminuire i problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. in merito anche infra, consid. 11.5.3).

E. 10.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile.

E. 11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.3).

E. 11.4 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che spetta loro direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.4.3). Quale rifugiato esso ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Poiché il ricorrente dispone di un permesso di soggiorno valido, anche il mercato del lavoro greco gli risulterebbe accessibile. Nella fattispecie, avendo lasciato la Grecia pochi giorni dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 14/7, D12-D17), l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Di conseguenza, non avendo dimostrato di essersi sforzato sufficientemente per integrarsi, è lecito attendersi che il ricorrente faccia di più in tal senso. Ad esempio, ci si può attendere che l'interessato partecipi a corsi di lingua, poiché la sua affermazione di non averne avuto la possibilità (cfr. atto SEM 14/7, D30) appare come una mera allegazione priva di riscontri oggettivi e non adeguatamente motivata.

E. 11.5.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 11.5.2 In merito alle patologie di cui soffre il ricorrente (cfr. per le diagnosi concrete supra consid. 6.3.2), dai più recenti certificati medici versati agli atti risulta che per l'interessato, in seguito alla diagnosi di PTSD, è in corso una cura farmacologica, una presa a carico psichiatrica e colloqui di sostegno (cfr. rapporto psichiatrici del 16 giugno 2025 e 27 giugno 2025 [atti SEM 30/4 e 33/4]). Si evince dai medesimi che l'interessato riferisce la presenza di pensieri intrusivi, solo in alcuni giorni, causati dal rifiuto della domanda d'asilo nonché dalla paura di essere picchiato e torturato dai passatori in caso di un suo ritorno in Grecia. Lamenta altresì insonnia e idee passive di morte (senza progettualità), oltre che difficoltà di memoria sempre legate alla risposta negativa in merito alla domanda d'asilo. Oltre a ciò, i dolori nella parte superiore della bocca di cui riferiva il ricorrente sono stati trattati con l'estrazione di due denti (cfr. rapporto medico del 17 giugno 2025 [atto SEM 31/4]). Per quanto attiene alla diagnosi in merito ai genitali (cfr. supra consid. 6.3.2), si rileva che agli atti non sono stati versati ulteriori certificati medici inerenti a tale problematica, motivo per cui è lecito concludere che perlomeno non vi siano stati peggioramenti.

E. 11.5.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che l'interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi come persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Dalla documentazione più recente agli atti emerge che le diagnosi del ricorrente non risultano essere gravi come da lui sostenuto in sede ricorsuale e, come menzionato poc'anzi, non si segnalano peggioramenti significativi in merito alla sua salute. Per completezza, si rileva che anche la presenza di tendenze anticonservative (senza progettualità, cfr. supra consid. 11.5.2) non è, di principio, ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-5349/2024 del 30 agosto 2024 pag. 6 con riferimenti citati). Ciò posto, il ricorrente potrà - contrariamente a quanto sostenuto nel gravame - proseguire le cure mediche necessarie in Grecia. Infatti, tale Paese dispone delle infrastrutture mediche sufficienti, anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Inoltre, dagli atti risulta che durante il suo soggiorno in Grecia l'interessato abbia ricevuto assistenza medica dai medici del Centro d'accoglienza, in quanto gli sono stati somministrati medicamenti per combattere la febbre e ha avuto la possibilità di vedere un medico (cfr. atto SEM 14/7, D31, D32).

E. 11.6 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche abbiano espressamente accettato la riammissione del ricorrente, il quale dispone di un permesso di soggiorno valido in Grecia.

E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4390/2025 Sentenza del 15 luglio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Kaspar Gerber; cancelliere Randy Mulangala. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro); decisione della SEM del 12 giugno 2025 / N (...). Fatti: A. A.a In data 24 aprile 2025 A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 25 aprile 2025 è risultato che il ricorrente aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia in data (...) 2024 e che in data (...) 2025 aveva ricevuto protezione. A.c In data 29 aprile 2025 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). A.d In data 9 maggio 2025, l'insorgente ha sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.e Con scritto della medesima data, per il tramite della propria rappresentante legale, ha consegnato alla SEM il suo passaporto afghano nonché la sua tazkira - entrambi in copia - come mezzi di prova. A.f Sempre in data 9 maggio 2025, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di presa a carico del richiedente in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.g In data 4 giugno 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'interessato, poiché gli è stato concesso lo statuto di rifugiato in data (...) 2025 ed ha ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) 2025 al (...) 2028. A.h In data 12 giugno 2025 il richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM del 10 giugno 2025. A.i In corso di procedura l'interessato è stato sottoposto a visite mediche. B. Con decisione datata 12 giugno 2025, notificata all'interessato il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso la Grecia, incaricando il Cantone B._______ con l'esecuzione della misura. C. Con ricorso del 17 giugno 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 giugno 2025), l'interessato è insorto dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo, secondo il senso, al suo annullamento e alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo, in alternativa alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, il ricorrente ha dichiarato di esser stato allontanato dal Centro d'accoglienza in cui alloggiava lo stesso giorno in cui avrebbe ricevuto i documenti dalle autorità greche, decidendo pertanto di recarsi prima a C._______, poi in Francia e infine in Svizzera, che rappresentava la sua meta finale fin dal momento dell'espatrio dal Paese d'origine. L'interessato ha riferito che i tentativi compiuti per trovare un alloggio, un lavoro e degli indumenti si sarebbero rivelati infruttuosi. Avrebbe chiesto aiuto a due organizzazioni umanitarie, di cui non ricorda i nomi, ricevendo da una di esse solo una giacchetta. Quanto al proprio sostentamento, ha dichiarato di aver ricevuto supporto economico dalla famiglia in Pakistan rispettivamente in Afghanistan - la quale avrebbe altresì finanziato il viaggio in Francia - poiché in Grecia avrebbe lavorato solo un giorno, ricevendo un compenso di 15 euro. In seguito, nonostante gli sforzi per trovare lavoro nel settore del giardinaggio, non avrebbe più lavorato. Infine, ha affermato di essersi iscritto a corsi di lingua greca, ma di non aver mai avuto la possibilità di frequentarli. In merito all'eventuale assistenza medica ricevuta nel corso della sua permanenza in Grecia, il ricorrente ha riferito di essersi recato presso il medico del campo dal quale avrebbe ricevuto due medicamenti per combattere la febbre, mentre per altri farmaci avrebbe ricevuto solo la ricetta. Tuttavia, per quanto attiene le problematiche fisiche conseguenti alle torture subite in Afghanistan, gli avrebbero risposto che non si sarebbe potuto fare nulla. Inoltre, una volta lasciato il Centro d'accoglienza dove alloggiava, avrebbe avuto difficoltà nel cercare un medico che lo aiutasse con i suoi problemi di salute, non sapendo a chi rivolgersi. In merito all'eventualità di un allontanamento verso la Grecia, il ricorrente ha dichiarato di non volervi fare ritorno, sostenendo di essere ricercato dai passatori che lo avevano condotto in tale Paese, a causa di un debito contratto nei loro confronti. Durante la permanenza in Grecia, sarebbe stato minacciato da una persona che gli chiedeva denaro, mentre in Afghanistan qualcuno si sarebbe recato a casa di suo cognato. A causa di ripetuti avvicinamenti da parte di individui sconosciuti nel Centro di accoglienza di D._______, si sarebbe fatto trasferire a E._______, dove tuttavia sarebbe stato nuovamente rintracciato, rendendo necessario un ulteriore trasferimento nel campo di F._______. Lì, per timore delle minacce, avrebbe trascorso gran parte del tempo chiuso in camera. Ha infine riferito che ancora oggi tali persone continuano a cercarlo, recandosi presso la sua famiglia in Afghanistan e affermando di volerlo trovare. 5.2 Nella decisione avversata l'autorità inferiore, dopo aver esposto i fatti, ha anzitutto osservato che il ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia, Stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero e che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione in data 4 giugno 2025. Il parere alla bozza di decisione negativa non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. La SEM ha innanzitutto ribadito al ricorrente che, in merito alle condizioni di vita durante il suo soggiorno nel Campo in Grecia, essendo una persona beneficiaria di protezione internazionale in tale Stato, giusta la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]) sarebbe trattato allo stesso modo dei cittadini greci riguardo l'assistenza sociale, l'accesso alla giustizia e all'insegnamento pubblico, rispettivamente è sullo stesso piano degli altri stranieri riguardo al lavoro retribuito o la concessione dell'alloggio. Spetterebbe dunque ad egli attivarsi presso le autorità greche preposte, fatto che tuttavia l'interessato non sarebbe riuscito a dimostrare. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto che non fosse stato in grado di provare una violazione da parte della Grecia del diritto internazionale. Quanto alla sua situazione medica, la SEM ha considerato sufficiente la documentazione già prodotta, ritenendo non necessario attendere le visite mediche future. Di conseguenza, non è entrata nel merito della domanda d'asilo. Proseguendo nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti all'incarto non risulterebbero elementi sufficienti per ritenere degli indizi seri provanti che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non concedendo all'interessato la necessaria protezione o esponendolo a condizioni di vita disumane, o che egli potrebbe trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale a causa delle circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. Il ricorrente non avrebbe presentato alcun mezzo di prova a sostegno delle sue dichiarazioni in merito alle precarie condizioni di vita alle quali sarebbe stato sottoposto in Grecia, non dimostrando nemmeno di aver sollecitato il sostegno delle istanze elleniche e che queste l'abbiano negato. Infine, la situazione medica del ricorrente sarebbe chiara e non ostativa ad un suo trasferimento in Grecia. In merito all'esigibilità, spetterebbe al richiedente far valere i propri diritti presso le autorità una volta ottenuta la protezione. Riguardo alle minacce alla vita, l'autorità di prime cure ha confermato che la Grecia sarebbe uno Stato di diritto pronto a offrire tutela in caso di minacce concrete. Inoltre, la Grecia sarebbe vincolata da direttive che la obbligano ad assistere persone in situazioni analoghe. Infine, lo stato di salute dell'interessato non sarebbe tale da mettere in pericolo la sua vita in caso di rientro, non essendo considerato particolarmente vulnerabile secondo la giurisprudenza del Tribunale. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla sua riammissione sul loro territorio. 5.3 In sede ricorsuale l'interessato censura innanzitutto la non trattazione nel merito della sua domanda d'asilo, chiedendo lo svolgimento della procedura nazionale. In seguito, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente sostiene che un suo rimpatrio in Grecia comporterebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) a causa delle sue condizioni di salute precarie - in particolare, la perdita della capacità di deambulare normalmente ed i dolori cronici di cui soffre - conseguenti, secondo quanto riferito, dalle torture che avrebbe subito in Afghanistan e durante il suo viaggio di espatrio verso la Grecia. A ciò si aggiungerebbe il pericolo per la sua vita, legato alla presenza di persone che, già in passato, lo avrebbero minacciato di morte per un debito nei loro confronti. Nonostante le sue richieste, le autorità greche non gli avrebbero garantito alcuna forma di protezione né un'adeguata assistenza medica, come da lui stesso già riferito in sede di colloquio. Per questo motivo, in caso di rientro in Grecia, egli non avrebbe la possibilità di proseguire i percorsi terapeutici avviati in Svizzera, avendo come conseguenza un peggioramento del suo stato di salute tale da costituire un palese trattamento inumano nonché una violazione del proprio diritto fondamentale alla salute. Infine, a causa dei problemi sopraesposti nonché la mancanza di conoscenza della lingua greca, non avrebbe la possibilità di costruirsi una vita dignitosa, trovandosi in una situazione di precarietà nonché di pericolo. 6. 6.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. La SEM non avrebbe preso in considerazione in maniera sufficiente le circostanze particolari del ricorrente, il suo precario stato di salute, i gravi rischi per la sua vita ed il rischio di una (conseguente) violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia. 6.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). I principi sopra esposti tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 5.1.2; D-2602/2024 del 23 maggio 2024 consid. 9.2 e relativi riferimenti). 6.3 6.3.1 Come si evince dagli atti, al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto conteneva già i mezzi di prova riguardanti lo stato di salute, sia mentale che fisico, del ricorrente. Oltre a ciò, lo stesso non ha fornito prove concrete atte a dimostrare gli asseriti gravi rischi per la sua vita in caso di rientro in Grecia, in particolare la mancata tutela da parte dello Stato greco dalle minacce che avrebbe subito. 6.3.2 Invero, in merito al suo stato di salute, prima dell'emissione della decisione impugnata il ricorrente ha svolto, tra l'altro, consulti psichiatrici dai quali si evinceva un disturbo post-traumatico da stress (PTSD; ICD-10: F43.1). Durante l'ultimo consulto del 6 giugno 2025, l'interessato ha riportato un miglioramento del sonno grazie alla farmacoterapia, pur manifestando preoccupazione per la decisione dell'autorità inferiore (cfr. atto SEM 26/4). Sebbene nella decisione impugnata venga menzionato solo il consulto del 14 maggio 2025, va rilevato che quest'ultimo non presenta differenze sostanziali rispetto a quello successivo, che ne conferma i contenuti. Pertanto, lo stato di salute mentale del ricorrente è rimasto sostanzialmente invariato nel periodo tra i due consulti. Per quanto riguarda la salute fisica, dall'ultimo certificato medico antecedente la decisione impugnata risulta che il ricorrente presentava residui di problemi ai (...), presumibilmente causati - stando all'interessato - dalle torture subite in Afghanistan (cfr. rapporto medico del 20 maggio 2025 [atto SEM 22/2]). 6.3.3 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, più che sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti patologie (gravi) da identificare ulteriormente, ed il ricorrente non ha prodotto in sede ricorsuale alcuna nuova documentazione atta a meglio sostanziare tale sua censura. Pertanto, al momento dell'emissione della decisione d'asilo, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4). Ciò vale anche per quanto concerne le asserite circostanze particolari nelle quali egli verterebbe, nonché i gravi rischi per la sua vita (cfr ricorso p. 1, pt. 1). 6.4 Infine, il fatto che il ricorrente non condivida la conclusione alla quale l'autorità è pervenuta - anche in merito alle minacce che avrebbe subito e le condizioni di vita in Grecia - attiene al merito della decisione, che verrà trattato nei considerandi seguenti. Conseguentemente, la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti va respinta. 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non-respingimento. 7.2 Come rettamente stabilito dall'autorità inferiore, il Consiglio federale ha inserito la Grecia, in data 14 dicembre 2007, come anche gli altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. 7.3 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente è stato riconosciuto dalla Grecia lo statuto di rifugiato e che egli sia in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al (...) 2028 (cfr. atto SEM 23/1). Altresì, le autorità elleniche hanno esplicitamente accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM 23/1). Tali circostanze non sono peraltro state contestate dall'interessato. 7.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale, di regola, lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi e33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU). 10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente viene rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento. 10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale (indipendentemente dalla situazione concreta) di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). 10.4 10.4.1 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che il ricorrente sarebbe esposto al rischio reale di subire, come da egli censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 10.4.2 Nella fattispecie, il ricorrente il (...) 2025 ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia ed è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) 2025 al (...) 2028 (cfr. atto SEM 23/1), ciò che permette all'interessato, quale beneficiario della protezione internazionale, di rivolgersi alle competenti autorità per far valere i propri diritti. 10.4.3 Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare come l'interessato, quale beneficiario della protezione internazionale, possa contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, la persona interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.4.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, anche a mente del Tribunale il ricorrente non si è sforzato a sufficienza e nella misura del possibile per ottenere assistenza dallo Stato greco, avendo peraltro lasciato tale Paese subito dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 14/7, D12-D17). Inoltre, non risulta che lo stesso vivesse in Grecia in uno stato d'indigenza e abbandono totale ai sensi delle norme succitate. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contenute nel gravame - peraltro non corroborate da alcun mezzo di prova - non appare che l'insorgente, in caso di ritorno in Grecia, si troverebbe ad affrontare una situazione di emergenza esistenziale o trattamenti vietati dal diritto internazionale. 10.4.5 In seguito, per quanto riguarda le allegazioni del ricorrente relative alle minacce subite - che egli avrebbe tentato invano di denunciare, poiché gli sarebbe stato detto di tornare una volta raccolte prove concrete (cfr. parere sulla bozza di decisione [atto SEM 27/4]) - si rileva che nulla nei suoi asserti o agli atti indica che le autorità di polizia, amministrative e giudiziarie greche rinuncino, in modo sistematico o mirato per quanto riguarda gli stranieri viventi sul loro territorio, a perseguire degli atti d'aggressione o minacce subite da terzi, comprese persone impiegate dalle autorità stesse, se sollecitate. L'interessato non ha prodotto alcun elemento a sostegno dei tentativi di denuncia o, più in generale, degli sforzi compiuti per ottenere protezione dalle autorità greche. Al contrario, egli stesso ha inizialmente affermato di non aver mai sporto denuncia (cfr. atto SEM 14/7, D38). Le sue dichiarazioni sulla mancata tutela da parte dello Stato greco si configurano pertanto come mere allegazioni di parte, prive di riscontri oggettivi. Alla luce di quanto sopra, si considera che l'insorgente potrà quindi indirizzarsi, in futuro e nel caso di necessità, alle autorità elleniche competenti una volta raccolte prove concrete a sostegno di quanto da lui asserito. 10.4.6 Il ricorrente censura inoltre una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia alla luce della sua condizione di salute. A tal proposito, si rammenta che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg). Senza voler in alcun modo sminuire i problemi di salute del ricorrente, il Tribunale constata che la sua situazione medica non rientra nella succitata giurisprudenza restrittiva, tenuto anche conto del fatto che la Grecia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. in merito anche infra, consid. 11.5.3). 10.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. 11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con sentenza di riferimento del 28 marzo 2022, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati o le persone la cui salute mentale o fisica è compromessa in modo particolarmente grave, è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.3). 11.4 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopra menzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni esistenziali presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene evidenziare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che spetta loro direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.4.3). Quale rifugiato esso ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Poiché il ricorrente dispone di un permesso di soggiorno valido, anche il mercato del lavoro greco gli risulterebbe accessibile. Nella fattispecie, avendo lasciato la Grecia pochi giorni dopo l'ottenimento del permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 14/7, D12-D17), l'insorgente non ha reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Di conseguenza, non avendo dimostrato di essersi sforzato sufficientemente per integrarsi, è lecito attendersi che il ricorrente faccia di più in tal senso. Ad esempio, ci si può attendere che l'interessato partecipi a corsi di lingua, poiché la sua affermazione di non averne avuto la possibilità (cfr. atto SEM 14/7, D30) appare come una mera allegazione priva di riscontri oggettivi e non adeguatamente motivata. 11.5 11.5.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 11.5.2 In merito alle patologie di cui soffre il ricorrente (cfr. per le diagnosi concrete supra consid. 6.3.2), dai più recenti certificati medici versati agli atti risulta che per l'interessato, in seguito alla diagnosi di PTSD, è in corso una cura farmacologica, una presa a carico psichiatrica e colloqui di sostegno (cfr. rapporto psichiatrici del 16 giugno 2025 e 27 giugno 2025 [atti SEM 30/4 e 33/4]). Si evince dai medesimi che l'interessato riferisce la presenza di pensieri intrusivi, solo in alcuni giorni, causati dal rifiuto della domanda d'asilo nonché dalla paura di essere picchiato e torturato dai passatori in caso di un suo ritorno in Grecia. Lamenta altresì insonnia e idee passive di morte (senza progettualità), oltre che difficoltà di memoria sempre legate alla risposta negativa in merito alla domanda d'asilo. Oltre a ciò, i dolori nella parte superiore della bocca di cui riferiva il ricorrente sono stati trattati con l'estrazione di due denti (cfr. rapporto medico del 17 giugno 2025 [atto SEM 31/4]). Per quanto attiene alla diagnosi in merito ai genitali (cfr. supra consid. 6.3.2), si rileva che agli atti non sono stati versati ulteriori certificati medici inerenti a tale problematica, motivo per cui è lecito concludere che perlomeno non vi siano stati peggioramenti. 11.5.3 Alla luce delle diagnosi poste e degli atti medici agli atti, senza voler sminuire i problemi di salute rilevati, il Tribunale constata che l'interessato non è, al momento della presente sentenza, da considerarsi come persona particolarmente vulnerabile la cui salute è compromessa in modo particolarmente grave ai sensi della giurisprudenza menzionata. Dalla documentazione più recente agli atti emerge che le diagnosi del ricorrente non risultano essere gravi come da lui sostenuto in sede ricorsuale e, come menzionato poc'anzi, non si segnalano peggioramenti significativi in merito alla sua salute. Per completezza, si rileva che anche la presenza di tendenze anticonservative (senza progettualità, cfr. supra consid. 11.5.2) non è, di principio, ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-5349/2024 del 30 agosto 2024 pag. 6 con riferimenti citati). Ciò posto, il ricorrente potrà - contrariamente a quanto sostenuto nel gravame - proseguire le cure mediche necessarie in Grecia. Infatti, tale Paese dispone delle infrastrutture mediche sufficienti, anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha di principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). Inoltre, dagli atti risulta che durante il suo soggiorno in Grecia l'interessato abbia ricevuto assistenza medica dai medici del Centro d'accoglienza, in quanto gli sono stati somministrati medicamenti per combattere la febbre e ha avuto la possibilità di vedere un medico (cfr. atto SEM 14/7, D31, D32). 11.6 L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche abbiano espressamente accettato la riammissione del ricorrente, il quale dispone di un permesso di soggiorno valido in Grecia.

13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione: