Asilo (altro)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 16 dicembre 2020.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 16 dicembre 2020.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6164/2020 Sentenza del 9 marzo 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Egitto, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (altro);decisione della SEM del 6 novembre 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 5 luglio 2020, il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi il 27 ottobre 2020 (cfr. atto SEM [...]-14/9 [di seguito: verbale]), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 6 novembre 2020, notificata il 9 novembre 2020, (cfr. atto 19/1), con cui tale autorità non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato e ne ha respinto la domanda d'asilo; contestualmente, la medesima ha statuito che la decisione in merito al rilascio di un permesso di dimora o ad un'eventuale allontanamento fosse di competenza delle autorità cantonali di polizia degli stranieri, il ricorso del 29 novembre 2020, recte 30 novembre 2020 (cfr. tracciamento dell'invio), inoltrato dal richiedente alla SEM (cfr. atto 20/15) e lo scritto del 3 dicembre 2020, con il quale la SEM invitava l'insorgente a presentare la propria impugnativa all'attenzione del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il ricorso del 4 dicembre 2020 (data d'entrata: 7 dicembre 2020), con cui il ricorrente ha concluso, secondo il senso, alla concessione dell'asilo in Svizzera; la documentazione in lingua straniera ivi acclusa, la decisione incidentale del Tribunale del 9 dicembre 2020, per il tramite della quale lo scrivente ha invitato il ricorrente a versare, entro il 21 dicembre 2020, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza; il tempestivo pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto in data 16 dicembre 2020 (cfr. risultanze processuali), lo scritto del 27 dicembre 2020 (cfr. data d'entrata: 29 dicembre 2020), con il quale il ricorrente ha aggiornato il Tribunale circa la procedura avviata dinanzi all'Ufficio della migrazione del Cantone B._______ al fine di ottenere un permesso di dimora, oltre a trasmettere un ulteriore documento in lingua straniera, la decisione incidentale del Tribunale del 29 dicembre 2020, per mezzo della quale lo scrivente ha invitato l'interessato a presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera dei documenti prodotti in sede ricorsuale, oltre a conferirgli la facoltà di accompagnare le stesse con un'eventuale memoriale integrativo, lo scritto del 10 gennaio 2021 (data d'entrata: 13 gennaio 2021), con il quale il ricorrente ha tempestivamente rimesso al Tribunale le traduzioni richieste, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino egiziano, ha sostenuto di temere per la propria incolumità per il caso in cui facesse ritorno in Egitto; che tale timore discenderebbe dall'aver cogestito, sino al 2017 (cfr. verbale , pag. 7, D55), una pagina Facebook regolarmente visionata da migliaia di visitatori e per mezzo della quale si incitava la popolazione all'insurrezione contro il regime militare instaurato da Abdel Fattah al-Sisi (cfr. verbale, pag. 5, D28); che in proposito, gli amici con i quali avrebbe creato la pagina in parola sarebbero stati arrestati (cfr. verbale, pag. 5, D28 e pag. 7, D54 e segg.), che oltretutto, egli avrebbe rivestito per un periodo la funzione di Imam presso la moschea di C._______, diretta dai Fratelli Musulmani; che in tale contesto, egli sarebbe stato ritratto in fotografia con diversi membri della medesima organizzazione, immagini che sarebbero poi state condivise su Facebook nel 2017 e cancellate nel corso del medesimo anno; che a mente dell'insorgente, vi sarebbe pertanto il rischio che le autorità egiziane, presa visione della documentazione fotografica in parola, lo associno erroneamente alla menzionata organizzazione islamista (cfr. verbale, pag. 5, D30 e segg.); che d'altra parte, sempre nel 2017, il fratello gli avrebbe riferito di ricerche esperite dai servizi segreti egiziani nei suoi confronti (cfr. verbale, pag. 6, D37-D46), che orbene, preliminarmente il Tribunale ritiene che nel caso in esame, indipendentemente dall'ampia disamina esposta dall'autorità inferiore nel sindacato provvedimento, non sia necessario dirimere la problematica concernente l'attribuzione di un rappresentante legale secondo i dettami degli art. 102f e segg. LAsi, che in effetti l'insorgente - pur avendone segnatamente avuto l'occasione nelle battute iniziali dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale, pag. 2, D4) non ha postulato alcuna richiesta in tal senso; che oltretutto il medesimo, a beneficio di un'importante formazione accademica ed in grado di esprimersi fluentemente in italiano (cfr. atto 17/9 pag. 4), ha palesemente inteso il tenore della decisione emessa dall'autorità di prima istanza, senza tuttavia eccepire censure ricorsuali sul punto, che in casu, tale questione può pertanto rimanere inevasa, che per il resto, le allegazioni del ricorrente appaiono irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che il timore di essere nel collimatore delle autorità egiziane e di essere vittima di persecuzioni per il caso in cui facesse ritorno in Egitto non è motivato da alcun elemento oggettivo concreto, quanto piuttosto da supposizioni e dichiarazioni di parte, che in tal senso, l'asserzione secondo la quale i servizi segreti egiziani potrebbero essere venuti a conoscenza delle immagini che lo avrebbero ritratto con membri dei Fratelli Musulmani, ragion per cui rischierebbe di essere associato a tale organizzazione, si riduce ad una mera ipotesi, che parimenti, il racconto secondo il quale egli sarebbe stato cercato presso il suo domicilio dalle forze di sicurezza egiziane - episodio raccontatogli dal fratello (cfr. verbale, pag. 6, D39-D46) - non permette diversa valutazione, che in altri termini, dagli atti all'inserto così come dalla documentazione prodotta in sede ricorsuale, non emergono elementi atti a stabilire che allo stato attuale egli sarebbe attivamente ricercato dalle autorità egiziane così come esposto in sede di audizione, che altresì, il desiderio di potersi recare liberamente in Svizzera per rendere visita alle figlie, per quanto comprensibile, non risulta manifestamente ossequiare i disposti di cui all'art. 3 LAsi; che tale argomentazione è pertanto irrilevante in materia d'asilo, che per sovrabbondanza, è doveroso rilevare che il ricorrente ha depositato la domanda d'asilo solamente il 5 luglio 2020; ch'egli ha pertanto atteso svariati anni dopo l'asserita pubblicazione delle fotografie su Facebook e la supposta visita dei servizi segreti riferitagli dal fratello; che tale agire risulta palesemente incompatibile con quello di una persona effettivamente esposta ad un rischio di persecuzioni, che il fatto che in precedenza fosse a beneficio di un permesso di domicilio sul territorio elvetico non giustifica una simile attesa nel domandare protezione in Svizzera, ritenuto in particolare che il permesso in parola gli è stato revocato già il (...) 2015, provvedimento poi confermato con sentenza definitiva del (...) 2017 emanata dal Tribunale cantonale amministrativo del Cantone B._______ (cfr. atto 26/8, pag. 2), che invero, alla luce di quanto ammesso dal ricorrente stesso (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2), egli parrebbe piuttosto aver presentato una domanda d'asilo con l'intento di aggirare la legislazione in materia di diritto degli stranieri, che alla luce di quest'ultima considerazione, a mente dello scrivente Tribunale la domanda d'asilo di cui al presente procedimento appare finanche costituire un abuso di diritto, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che in particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso, che se il richiedente l'asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l'autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare; che se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall'art. 8 CEDU; che per l'analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che se in seguito all'esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d'asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conseguentemente pure sull'allontanamento dello straniero (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 8d); che altresì, se il richiedente l'asilo ha presentato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d'asilo - o della non entrata nel merito della stessa - la SEM non deve più pronunciare l'allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2); che infine, allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull'esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d'asilo non devono più esaminare l'art. 8 CEDU nell'ambito della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a), che nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha effettuato tale esame pregiudiziale, constatando l'esistenza, in linea di massima, di un diritto dell'insorgente al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno fondata sull'art. 42 LStrI, che in tali circostanze, e secondo i dettami della giurisprudenza testé enucleata, l'eventuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato è di appannaggio delle autorità cantonali preposte; che conseguentemente, è a ragione che l'autorità di prima istanza non si è pronunciata oltre sul punto, che non da ultimo, avendo l'autorità cantonale competente già esaustivamente prospettato l'inesistenza di un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. atto 26/8), non v'è luogo in specie di esaminare la liceità dell'esecuzione dell'allontanamento in relazione con l'art.8 CEDU, che con la decisione avversata l'autorità di primo grado non ha quindi violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto, che visto l'esito delle procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 16 dicembre 2020, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 16 dicembre 2020.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: