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D-2804/2020

D-2804/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-29 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A.______, cittadino turco di etnia curda e di fede alevita, originario di B.______ nella provincia di C.______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (…) marzo 2018. A.b Il 3 aprile 2018 la SEM ha sentito l'interessato sulle generalità, mentre in data 25 luglio 2019 si è svolta un'approfondita audizione sui motivi d'asilo. In tale occasione il richiedente ha versato agli atti quali mezzi di prova la sua tessera di studente e l’estratto del libro di famiglia, entrambi in originale. B. Con decisione del 28 aprile 2020, notificata il giorno seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua do- manda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera con- siderando, nel contempo, l'esecuzione di tale misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. In data 2 maggio 2020 l'interessato ha conferito procura all'avv. Ferhat Ki- zilkaya. D. D.a In data 29 maggio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en- trata: 2 giugno 2020), l'interessato è insorto contro detta decisione con ri- corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impu- gnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata, egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria. Altresì, il ricorrente ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con pro- testate spese e ripetibili, D.b A sostegno della sua impugnativa l’insorgente ha versato agli atti, in sede di ricorso, i seguenti mezzi di prova: - articolo della Firat News Agency (di seguito: ANF) del (…) 2019 (alle- gato n. 4); - articolo della ANF del (…) 2019 (allegato n. 5);

D-2804/2020 Pagina 3 - foto del ricorrente alla manifestazione per la liberazione di Abdullah Öcalan del (…) 2019 (allegato n. 6); - due foto profilo Facebook del ricorrente (allegato n. 7); - estratto del concerto (Facebook; allegato n. 8); - ordine di marcia turco (Sev Belgesi; allegato n. 9); - scritto dell'avv. D.______; non datato (allegato n. 10); - rapporto dell’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) del 14 giugno 2019 “Turkei: Grenzkontrolle nach Nichtbefolgen des Aufgebots zur Rekruzierung zum Wehrdienst” (allegato n.11); - rapporto dell’OSAR del 5 dicembre 2018 “Türkei: Gefährdung aufgrund der Veröfflichung von <<kritischen>> Informationen in sozial Netzwer- ken” (allegato n.12); - attestato d'indigenza del 4 maggio 2020 rilasciato da “Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen” del Canton E.______ (allegato n. 13).

E. Il 2 giugno 2020 il Tribunale ha confermato la ricezione del ricorso. F. Con decisione incidentale del 21 luglio 2020, il Tribunale ha dapprima sta- tuito che il procedimento si svolge in italiano. In seguito ha invitato il ricor- rente a presentare entro il 5 agosto 2020, gli originali e la traduzione certi- ficata in una lingua ufficiale svizzera degli allegati n. 9 e 10 e di illustrarne le modalità di ottenimento. Altresì, di presentare una traduzione certificata degli allegati n. 4 e 5 e di produrre su un supporto fisico il presunto video di cui allegato n. 8. Il termine è poi stato prorogato fino al 24 agosto 2020 su richiesta del richiedente. G. Con scritto del 24 agosto 2020 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale i do- cumenti richiesti segnatamente: - ordine di marcia in originale (Sevk Belgesi) con la relativa traduzione (allegato n. 9/ n. 14); - scritto dell'avv. D.______ in originale con la relativa traduzione (alle- gato n. 15); - traduzione dell'articolo della ANF del 1° aprile 2019 (allegato n. 16); - traduzione dell'articolo della ANF del 7 gennaio 2019 (allegato n. 17); - pennetta USB con diversi contenuti media (allegato n.18). H. Con decisione incidentale del 16 settembre 2020, il Tribunale ha accolto

D-2804/2020 Pagina 4 l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Ferhat Kizilkaya ed ha nel contempo invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso, esprimendosi anche in merito all'ulteriore documentazione prodotta con ricorso e con scritto del 24 agosto 2020. I. L'autorità inferiore ha preso posizione in merito al ricorso con osservazioni del 28 settembre 2020. J. Con scritto del 17 novembre 2020, l’insorgente ha replicato alle osserva- zioni della SEM riconfermandosi sostanzialmente nelle proprie allegazioni e considerazioni ricorsuali. K. Con duplica del 4 dicembre 2020, la SEM si è a sua volta riconfermata nella decisione impugnata. Il Tribunale ha trasmesso le stesse all’insor- gente, per conoscenza il 15 dicembre 2020, decretando anche la chiusura dello scambio scritti. L. Dagli atti di causa il Tribunale ha appreso che il 25 agosto 2022, l’Ufficio dello stato civile di E.______ ha chiesto alla SEM la facoltà di consultare l’incarto, in ragione della procedura di preparazione del matrimonio. Altresì, nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) sotto il profilo del richiedente è apparsa una nuova relazione con un bambino nato in data (…). M. Con decisione incidentale del 23 gennaio 2023, il Tribunale ha chiesto all’interessato informazioni circa lo stato della procedura di preparazione al matrimonio, l’identità della futura moglie e se quest’ultima sia la madre del bambino nato in data (…). Il Tribunale ha altresì chiesto al ricorrente se egli avesse riconosciuto il bambino come suo figlio, e nel qual caso la trasmis- sione dei documenti dello stato civile, come pure di comunicare se avesse depositato presso le autorità cantonali competenti una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora. N. Con scritto del 27 gennaio 2023, l’insorgente ha informato il Tribunale di essersi sposato, in data (…), con la madre del bambino nato il (…) e di

D-2804/2020 Pagina 5 essere il padre di quest’ultimo. Al riguardo ha trasmesso copia del Certifi- cato di famiglia. Inoltre egli ha comunicato di aver depositato una richiesta volta all’ottenimento del permesso di dimora presso l’autorità cantonale competente. O. Con decisione incidentale del 3 febbraio 2023, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine scandente il 20 febbraio 2023 per comunicare se ed in che misura, intendesse mantenere il ricorso. P. Con lo scritto del 7 febbraio 2023 l’insorgente ha confermato la propria im- pugnativa. Q. Con decisione incidentale del 29 marzo 2023, il Tribunale ha informato l’in- teressato che per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato riassegnato al giudice Manuel Borla in qualità di presidente del collegio ed ha inoltre postulato una copia della richiesta o del permesso di dimora ot- tenuto. R. Tramite gli scritti del 13 aprile e 28 aprile, nonché del 15 maggio 2023, l’interessato ha continuato a ribadire di non avere informazioni in merito alla procedura di rilascio del permesso di dimora. S. In data 23 maggio 2023, l’autorità cantonale competente ha confermato su richiesta del Tribunale il deposito della richiesta (cfr. risultanze proces- suali). T. Mediante scritto del 1° giugno 2023, il rappresentante legale ha trasmesso la sua nota d’onorario finale.

Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,

D-2804/2020 Pagina 6 RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (Raccolta ufficiale [RU] 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015).

E. 1.3 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra le quali rientra la SEM (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Oc- corre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'i- nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 In merito ai motivi d’asilo insorti prima della sua fuga, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato poiché – durante i suoi turni di guardia (…)

– sarebbe stato più volte, fermato e messo sotto pressione, arrestato e minacciato da parte dei gendarmi, i quali avrebbero voluto che egli colla- borasse con loro, diventando un agente/spia con lo scopo di aiutare a sma-

D-2804/2020 Pagina 7 scherare i membri della guerriglia, ossia i combattenti del Partito dei lavo- ratori del Kurdistan (in seguito: PKK). Allo stesso modo, egli avrebbe rice- vuto pressioni anche da parte dei guerriglieri, i quali avrebbero temuto di essere traditi dal richiedente. A ciò si aggiungerebbe anche il fatto che l'in- teressato in Patria si sarebbe sottratto al servizio militare in ragione del timore di subire discriminazioni a causa della sua appartenenza etnica (cfr. atti SEM 7/14;13/24).

E. 4.2 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso come le allegazioni rese dall'interessato in corso di procedura, siano inverosimili giusta l'art. 7 LAsi, poiché sarebbero, su punti rilevanti, contraddittorie e non sufficientemente motivate. In particolare, la SEM ha ritenuto discor- danti le affermazioni in merito ai fermi da parte dei gendarmi e prive di det- tagli nonché del tutto vaghe le dichiarazioni circa le violenze e le torture che egli avrebbe subito. Inoltre, anche le allegazioni rispetto alla renitenza alla leva risulterebbero contradditorie. Altresì, la SEM ha osservato che l'in- teressato non avrebbe più menzionato le pressioni da parte di esponenti della guerriglia e ciò senza giustificazione alcuna. Pertanto, l’autorità infe- riore ha ritenuto non attendibili queste allegazioni in quanto non sarebbero più state menzionate.

E. 4.3 Nel proprio gravame il ricorrente, in primo luogo riassume quanto già dichiarato in sede di audizioni e aggiunge, allegando diversi mezzi di prova, che dal suo arrivo in Svizzera a marzo 2018 si sarebbe impegnato in modo intenso e regolare a favore di associazioni vicine al PKK e al Partito Demo- cratico dei Popoli (in seguito: HDP). Inoltre, egli avrebbe pubblicato sulla sua pagina Facebook diversi contenuti a favore dei diritti dei curdi e del PKK e il (…) 2019 avrebbe partecipato ad una manifestazione per la libe- razione di Abdullah Öcalan. In secondo luogo, rimprovera all'autorità di prima istanza di aver accertato in modo inesatto i fatti e di aver ritenuto erroneamente le sue affermazioni non verosimili. In particolare, egli ritiene di non essersi contraddetto in merito ai fermi da parte dei gendarmi e di non essere entrato nei dettagli delle violenze subite, poiché la SEM non gli avrebbe posto domande approfondite al riguardo. Con riferimento all'ob- bligo di prestare servizio militare, egli sottolinea di essersi confuso unica- mente con le date, rivelando per altro come dallo scritto di un avvocato turco, emergerebbe la propria accertata renitenza, con la conseguenza che in caso di arresto egli verrebbe condannato a tre anni di carcere. Altresì, egli contesta all’autorità inferiore, di considerare contraddittorie le sue alle- gazioni in merito alle pressioni da parte dei guerriglieri. Invero, egli avrebbe affermato in entrambe le audizioni che i guerriglieri l'avrebbero messo sotto pressione e ciò a suo dire non sarebbe in contrasto con il fatto di non aver

D-2804/2020 Pagina 8 subito atti di violenza dai medesimi. Pertanto, l’insorgente afferma di avere esposto in modo coerente i suoi motivi d'asilo evidenziando che eventuali discrepanze sarebbero da ricondurre ad incomprensioni con l’interprete.

E. 4.4 Con risposta al ricorso la SEM osserva che l'atto ricorsuale non conter- rebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della posi- zione già espressa. In particolare, l'autorità intimata rileva come la reni- tenza non costituisce per sé un motivo d'asilo valido ai sensi dell'art. 3 LAsi. Altresì, essa sottolinea che l'insorgente avrebbe confermato l'esattezza delle sue dichiarazioni apponendo la propria firma sui verbali, di conse- guenza le considerazioni di incomprensione con l’interprete sarebbero prive di sostanza, ma soprattutto non invaliderebbero la valutazione d'in- verosimiglianza. Infine, per quanto concerne l'impegno politico dell'interes- sato, dopo il suo arrivo in Svizzera, l'autorità inferiore suddivide per la sua valutazione da un lato la partecipazione alle manifestazioni e dall'altro la condivisione di contenuti sui social media. Tuttavia, la SEM osserva come anche tali fatti risulterebbero del tutto irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In- vero, non sembrerebbe che egli durante le manifestazioni avrebbe avuto un ruolo di rilievo, né che le autorità turche si sarebbero interessate a lui, come neppure risulterebbero esserci indagini o incriminazioni a suo carico.

E. 4.5 Con replica, il ricorrente ricorda che la qualità di rifugiato sarebbe da ammettere a colui il quale, in ragione della sua renitenza, avrebbe motivo di temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi. In proposito egli ribadisce il suo timore a subire seri pregiudizi conseguentemente al rifiuto di servire. A causa delle sue origini curde e delle attività che egli avrebbe svolto per organizzazioni vicine al PKK egli sarebbe “nel mirino” delle autorità turche, tra cui anche l’esercito turco. Inoltre, il ricorrente citando nuovamente il rapporto “Türkei: Gefährdung aufgrund der Veröfflichung von <<kritischen>> Informationen in sozialen Netzwerken” dell’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del

E. 4.6 Con duplica del 4 dicembre 2020 la SEM evidenzia come a tutt'oggi non risulterebbe che le autorità abbiano avviato alcuna procedura contro il ricorrente in seguito alle sue asserzioni di stampo politico messe in atto dopo il suo arrivo in Svizzera, né che le predette sarebbero interessate in qualche modo a lui. Non sarebbe pertanto in nessun modo dimostrato che

D-2804/2020 Pagina 9 egli si troverebbe nel mirino delle autorità. Infine, la SEM adduce come la sola apparenza all'etnia curda non sarebbe sufficiente a rendere la sua re- nitenza al servizio militare un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 5 dicembre 2018, contesta la valutazione della SEM in merito alla rilevanza delle condivisioni sui social media. Infine, a suo dire, i contenuti pubblicati sulla sua pagina Facebook sarebbero rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, poiché presto verrà avviata una procedura nei suoi con- fronti per appartenenza e sostegno ad un’organizzazione terroristica.

E. 5.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulla censura formale, sollevata dal ricorrente, relativa alle incomprensioni con l'interprete durante l'audizione suoi motivi d’asilo, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della deci- sione impugnata.

E. 5.2 Per constante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La por- tata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera ge- nerale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplifi- cativo la sentenza del TAF D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 con- sid. 6.2).

E. 5.3 Ora, è vero nel quadro dell’audizione suoi motivi d’asilo l’interprete ha avuto inizialmente alcune difficoltà nel comprendere il richiedente (cfr. atto SEM 13/24 F105-106), tuttavia, egli ha subito segnalato il problema e le domande sono state ripetute. Va rilevato inoltre, che la persona incaricata di svolgere l’audizione si è assicurata che il turco fosse la lingua preferita dell’interessato (cfr. atto SEM 13/24 F107-108). L’audizione è poi conti- nuata per diverse ore, senza che l’interprete o il richiedente sollevassero altri problemi di comprensione. Altresì, terminata l’audizione il richiedente ha sottoscritto entrambi i verbali, confermando che questi gli erano stati letti e tradotti in una lingua di sua comprensione, oltre ad essere completi e a corrispondere alle dichiarazioni da lui fatte liberamente (cfr. atto SEM 13/24 pag. 23). A ciò si aggiunge che nemmeno il rappresentante delle isti- tuzioni di soccorso, il quale ha osservato l’intera audizione, ha apportato delle osservazioni in tal senso. L’allegazione ricorsuale risulta dunque pre- testuosa.

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E. 5.4 Ne discende, quindi, che la censura formale risulta infondata e va con- seguentemente respinta.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o- rigine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi- zione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza.

E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suf- ficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure

D-2804/2020 Pagina 11 nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti).

E. 7.1 Chiarito quanto precede, come rettamente considerato dalla SEM, il Tribunale ritiene che la versione dei fatti fornita dall’insorgente contiene ef- fettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza.

E. 7.2 Innanzitutto, le dichiarazioni in merito agli incontri e alle violenze subite da parte dei gendarmi risultano poco circostanziate e incoerenti. Il ricor- rente, invitato a parlare delle pressioni subite, ha inizialmente riferito che i gendarmi l’avrebbero costretto a camminare nudo e scalzo sulla neve, ope- rando su di egli una notevole pressione affinché diventasse un agente/spia e sostenesse loro nel rintracciare i membri della guerriglia (cfr. atto SEM 13/24 F85, F150). Tuttavia, sorprende come egli non sia stato in grado di fornire maggiori dettagli in merito a tali episodi limitandosi ad un racconto estremamente vago (cfr. atto SEM 13/24 F85, F149, F154). Allo stesso modo, risulta poco convincente che egli non sia in grado di specificare maggiormente i dialoghi che avrebbe intrattenuto con i gendarmi (cfr. F85, F149-152), considerando in particolare che egli avrebbe avuto con quest’ultimi ripetuti incontri nell’ordine di 10, 20 o più volte (cfr. atto SEM 13/24 F 117). Inoltre, sorprende che unicamente su precisa domanda in merito al tipo di violenza subita, il richiedente ha riferito che sarebbe stato picchiato e che ciò sarebbe avvenuto ad ogni suo rifiuto di collaborare (cfr. atto SEM 13/24 F161-162).

E. 7.3 Va altresì detto che le allegazioni dell’interessato sono anche caratte- rizzate da molteplici contraddizioni, le quali riguardano aspetti essenziali della sua domanda d’asilo e minano ulteriormente la credibilità del suo rac- conto. In particolare, sorprendono le versioni discordanti rispetto ai fermi vissuti. Nella prima audizione egli ha infatti riferito di essere stato oggetto di due fermi, il primo avvenuto a settembre 2017 e il secondo a ottobre 2017 circa. Egli sarebbe stato portato dai gendarmi entrambe le volte alla

D-2804/2020 Pagina 12 postazione di B.______ e trattenuto la prima volta per tre giorni/notti e la seconda volta per un giorno (cfr. atto SEM 7/14 pt. 7.02 pag. 10). Nella seconda audizione egli ha fornito una versione totalmente differente, asse- rendo di esser stato portato alla gendarmeria ben quattro o cinque volte (cfr. atto SEM 13/24 F131; 136). Reso attento di tale contraddizione, l’in- sorgente ha unicamente affermato che nella prima audizione gli sarebbe stato detto di non essere troppo dettagliato (cfr. atto SEM 13/24 F188), ciò che però non permette di giustificare la precitata discrepanza. Anche le allegazioni in merito al momento in cui egli avrebbe ricevuto la convocazione al servizio militare risultano contrastanti nelle due audizioni. Inizialmente egli ha affermato di aver ricevuto la convocazione nell’ottobre (…), la quale avrebbe indicato l’obbligo di prestare servizio militare a partire da novembre (…) (cfr. atto SEM 7/14 pt. 7.02 pag. 10). Nella seconda au- dizione, egli ha invece dichiarato di essere oggetto di obbligo militare dal

E. 7.4 Infine, il Tribunale osserva che – come rettamente osservato anche dall’autorità inferiore – le pressioni da parte degli esponenti della guerriglia fatte valere nel corso della prima audizione (cfr. atto SEM 7/14 pt. 7.02 pag. 8), non risultano credibili in quanto non sono più state riportate dall’in- teressato durante l’audizione approfondita sui motivi d’asilo e in nessun modo specificate. Oltre a ciò, egli stesso, messo a confronto con tale omis- sione, ha riferito come avrebbe subito pressioni da parte dei guerriglieri, i quali temevano di venir traditi, ma ciononostante non avrebbe subito al- cuna violenza (cfr. atto SEM 13/24 F187).

E. 7.5 In conclusione, visto quanto precede le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. 8. 8.1 Proseguendo nell’analisi, occorre ancora esaminare se la qualità di ri- fugiato può essere riconosciuta, per dei motivi soggettivi insorti dopo la

D-2804/2020 Pagina 13 fuga, in ragione delle sue allegazioni riguardo alle attività politiche svolte dall’arrivo in Svizzera, nonché in relazione all’asserita renitenza alla leva. 8.2 Giusta l'art. 54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente intesi come motivi l'u- scita illegale dal Paese d'origine (Republikflucht), il deposito di una do- manda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'ese- cuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclu- sione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'inte- ressato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 8.3 8.3.1 Nella fattispecie, occorre innanzitutto ribadire come il ricorrente mai abbia avuto problemi con le autorità prima del suo espatrio (cfr. atto SEM 13/24 F176); oltre a ciò egli ha asserito a più riprese di non essere interes- sato alla politica (cfr. atto SEM 13/24 F 109, F 172). Dal suo arrivo in Sviz- zera a marzo 2018 egli ha invece riferito di essersi attivato politicamente, partecipando regolarmente e in modo intenso a diverse manifestazioni e condividendo contenuti sui social a sostegno del PKK e del HDP, ciò che a suo dire giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. me- moriale ricorsuale, pag. 9). 8.3.2 Quali mezzi di prova a dimostrazione del suo impegno politico l’insor- gente ha versato agli atti due articoli apparsi sul sito della ANF relativi a delle proteste avvenute a F.______ e a E.______– rispettivamente il

D-2804/2020 Pagina 14 (…) 2019 e il (…) 2019 – e alle quali egli avrebbe partecipato (cfr. allegati

n. 4. e n. 5/ n. 16 e n. 17). Entrambi gli articoli contengono delle fotografie, dalle quali non è però possibili riconoscere l’interessato. Invero, nella prima fotografia egli sostiene di essere la persona con gli occhi bendati mentre nella seconda di essere uno tra i diversi manifestanti dietro le bandiere. Altresì, egli ha allegato diversi screenshot della sua pagina Facebook (cfr. allegati n. 6, n. 7 e n. 8). Nella prima immagine, datata (…) 2019, si vede l’interessato di passaggio sotto la bandiera raffigurante Abdullah Öcalan e con riportata la scritta “liberté pour Öcalan”, mentre le altre immagini risal- gono al (…) e al (…) 2019 e riportano la sua foto profilo con l’aggiunta “Demirtaş’a Özgürlük” e “Save #Rojava”. Tali immagini, apparse sul preci- tato social, risultano tuttavia essere state apprezzate da un numero esiguo di persone (cfr. allegati n. 6 e n. 7). Neppure il video – di un estratto di concerto – che egli avrebbe pubblicato sulla sua pagina Facebook e gli altri filmati relativi a manifestazioni alle quale avrebbe partecipato, permettono di ritenere che l’interessato sia una personalità di spicco (cfr. allegato n. 8/

n. 18). Infine, il Tribunale osserva che altri mezzi di prova più attuali non sono stati trasmessi e neppure risulta che – a differenza di quanto soste- nuto in sede di replica – le autorità turche abbiano avviato nel frattempo una procedura per il reato di appartenenza e sostegno a un’organizzazione terroristica nei suoi confronti. 8.3.3 In queste circostanze il Tribunale non ravvisa un impegno politico particolare dell’insorgente che lo avrebbe posto nel “mirino” delle autorità del suo Paese d’origine e che lo esporrebbe pertanto ad eventuali perse- cuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di un suo rientro nel Paese d’origine. 8.4 8.4.1 Riguardo all’allegata renitenza alla leva, occorre dapprima rammen- tare che ogni Stato è legittimato a costituire un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare co- stituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi costituisce un’infrazione punita per legge. Pertanto, né l’avversione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o di- sertato costituiscono un timore fondato di essere esposti a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del TAF E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell’11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D- 2324/2020 dell’8 marzo 2021 consid. 8.2). Secondo la precitata giurispru-

D-2804/2020 Pagina 15 denza, la qualità di rifugiato può tuttavia essere eccezionalmente ricono- sciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare di essere stato oggetto o di essere oggetto in futuro, di una pena dispropor- zionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, na- zionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opi- nioni politiche; o ancora allorché il compimento dei suoi obblighi militari l’avrebbero già esposto o l’esporrebbero in futuro a dei pregiudizi secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avrebbero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del TAF E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2 e D-4909/2020 del 28 giugno 2022 consid. 7.4). 8.4.2 Nella fattispecie, il Tribunale evidenzia come dagli atti di causa, da una parte non si ravvisano problemi riconducibili all’obbligo di leva in Patria e dell’altra nemmeno emergono criteri oggettivi a fondamento del timore per la propria incolumità qualora avesse espletato il servizio militare, e ciò in ragione della propria etnia curda (cfr. atto SEM 13/24 F165). 8.4.3 Nella denegata ipotesi in cui il ricorrente sia stato effettivamente con- vocato al servizio militare (cfr. supra consid. 7.3), con l’espatrio egli si è sottratto a tale obbligo e di conseguenza potrebbe essere sottoposto a una procedura penale. Tuttavia, né la lettera – non datata – dell’avv. D.______ (cfr. allegato n. 10/ n. 15), né le dichiarazioni dell’insorgente, sono in grado di corroborare, in modo oggettivo, il timore (soggettivo) dell’interessato di essere condannato, in caso di rientro in Turchia, ad una pena dispropor- zionata per renitenza alla leva, nonostante il diritto legittimo dello Stato in questione al mantenimento di una forza armata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF D-2324/2020 succitata consid. 8.3). Neppure il rapporto dell’OSAR del 14 giugno 2019, “Turkei: Grenzkontrolle nach Nichtbefolgen des Aufgebots zur Rekrutierung zum Wehrdienst”, allegato con ricorso, è in grado di supportare il timore dell’insorgente di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi a causa della sua renitenza alla leva, in caso di rimpatrio. 8.5 Di conseguenza, anche la censura volta all’ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la de- cisione impugnata va confermata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione;

D-2804/2020 Pagina 16 essa tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l’allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l’asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. 9.2 Se il richiedente l’asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l’autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a ti- tolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stra- nieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall’art. 8 CEDU. Per l’analisi di tale disposi- zione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; sentenza del TAF D-6164/2020 del 9 marzo 2021). 9.3 Se in seguito all’esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d’asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conse- guentemente pure sull’allontanamento dello straniero (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 8d). Altresì, se il richiedente l’asilo ha presen- tato dinanzi all’autorità di polizia degli stranieri un’istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d’asilo – o della non entrata nel merito della stessa – la SEM non deve più pronunciare l’allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9°, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull’esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d’asilo non devono più esaminare l’art. 8 CEDU nell’ambito della liceità dell’esecuzione dell’allon- tanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a). 9.4 Nel caso in disamina, il ricorrente ha depositato una richiesta volta all’ottenimento del permesso di dimora presso l’autorità cantonale compe- tente (cfr. risultanze processuali). Pertanto, visto le circostanze e quanto previsto dalla giurisprudenza testé enucleata, l’eventuale pronuncia dell’al- lontanamento dell’interessato è divenuta di competenza dell’autorità can- tonale preposta. Di conseguenza il Tribunale annulla i punti 3, 4 e 5 della decisione della SEM del 28 aprile 2020 e il gravame, limitatamente alla

D-2804/2020 Pagina 17 questione della pronuncia e dell’esecuzione dell’allontanamento, va ac- colto.

E. 8.1 Proseguendo nell'analisi, occorre ancora esaminare se la qualità di rifugiato può essere riconosciuta, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in ragione delle sue allegazioni riguardo alle attività politiche svolte dall'arrivo in Svizzera, nonché in relazione all'asserita renitenza alla leva.

E. 8.2 Giusta l'art. 54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente intesi come motivi l'uscita illegale dal Paese d'origine (Republikflucht), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

E. 8.3.1 Nella fattispecie, occorre innanzitutto ribadire come il ricorrente mai abbia avuto problemi con le autorità prima del suo espatrio (cfr. atto SEM 13/24 F176); oltre a ciò egli ha asserito a più riprese di non essere interessato alla politica (cfr. atto SEM 13/24 F 109, F 172). Dal suo arrivo in Svizzera a marzo 2018 egli ha invece riferito di essersi attivato politicamente, partecipando regolarmente e in modo intenso a diverse manifestazioni e condividendo contenuti sui social a sostegno del PKK e del HDP, ciò che a suo dire giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9).

E. 8.3.2 Quali mezzi di prova a dimostrazione del suo impegno politico l'insorgente ha versato agli atti due articoli apparsi sul sito della ANF relativi a delle proteste avvenute a F.______ e a E.______- rispettivamente il (...) 2019 e il (...) 2019 - e alle quali egli avrebbe partecipato (cfr. allegati n. 4. e n. 5/ n. 16 e n. 17). Entrambi gli articoli contengono delle fotografie, dalle quali non è però possibili riconoscere l'interessato. Invero, nella prima fotografia egli sostiene di essere la persona con gli occhi bendati mentre nella seconda di essere uno tra i diversi manifestanti dietro le bandiere. Altresì, egli ha allegato diversi screenshot della sua pagina Facebook (cfr. allegati n. 6, n. 7 e n. 8). Nella prima immagine, datata (...) 2019, si vede l'interessato di passaggio sotto la bandiera raffigurante Abdullah Öcalan e con riportata la scritta "liberté pour Öcalan", mentre le altre immagini risalgono al (...) e al (...) 2019 e riportano la sua foto profilo con l'aggiunta "Demirta 'a Özgürlük" e "Save #Rojava". Tali immagini, apparse sul precitato social, risultano tuttavia essere state apprezzate da un numero esiguo di persone (cfr. allegati n. 6 e n. 7). Neppure il video - di un estratto di concerto - che egli avrebbe pubblicato sulla sua pagina Facebook e gli altri filmati relativi a manifestazioni alle quale avrebbe partecipato, permettono di ritenere che l'interessato sia una personalità di spicco (cfr. allegato n. 8/ n. 18). Infine, il Tribunale osserva che altri mezzi di prova più attuali non sono stati trasmessi e neppure risulta che - a differenza di quanto sostenuto in sede di replica - le autorità turche abbiano avviato nel frattempo una procedura per il reato di appartenenza e sostegno a un'organizzazione terroristica nei suoi confronti.

E. 8.3.3 In queste circostanze il Tribunale non ravvisa un impegno politico particolare dell'insorgente che lo avrebbe posto nel "mirino" delle autorità del suo Paese d'origine e che lo esporrebbe pertanto ad eventuali persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo rientro nel Paese d'origine.

E. 8.4.1 Riguardo all'allegata renitenza alla leva, occorre dapprima rammentare che ogni Stato è legittimato a costituire un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare costituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi costituisce un'infrazione punita per legge. Pertanto, né l'avversione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o disertato costituiscono un timore fondato di essere esposti a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del TAF E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell'11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2). Secondo la precitata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tuttavia essere eccezionalmente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare di essere stato oggetto o di essere oggetto in futuro, di una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il compimento dei suoi obblighi militari l'avrebbero già esposto o l'esporrebbero in futuro a dei pregiudizi secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avrebbero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del TAF E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2 e D-4909/2020 del 28 giugno 2022 consid. 7.4).

E. 8.4.2 Nella fattispecie, il Tribunale evidenzia come dagli atti di causa, da una parte non si ravvisano problemi riconducibili all'obbligo di leva in Patria e dell'altra nemmeno emergono criteri oggettivi a fondamento del timore per la propria incolumità qualora avesse espletato il servizio militare, e ciò in ragione della propria etnia curda (cfr. atto SEM 13/24 F165).

E. 8.4.3 Nella denegata ipotesi in cui il ricorrente sia stato effettivamente convocato al servizio militare (cfr. supra consid. 7.3), con l'espatrio egli si è sottratto a tale obbligo e di conseguenza potrebbe essere sottoposto a una procedura penale. Tuttavia, né la lettera - non datata - dell'avv. D.______ (cfr. allegato n. 10/ n. 15), né le dichiarazioni dell'insorgente, sono in grado di corroborare, in modo oggettivo, il timore (soggettivo) dell'interessato di essere condannato, in caso di rientro in Turchia, ad una pena disproporzionata per renitenza alla leva, nonostante il diritto legittimo dello Stato in questione al mantenimento di una forza armata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF D-2324/2020 succitata consid. 8.3). Neppure il rapporto dell'OSAR del 14 giugno 2019, "Turkei: Grenzkontrolle nach Nichtbefolgen des Aufgebots zur Rekrutierung zum Wehrdienst", allegato con ricorso, è in grado di supportare il timore dell'insorgente di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della sua renitenza alla leva, in caso di rimpatrio.

E. 8.5 Di conseguenza, anche la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso.

E. 9.2 Se il richiedente l'asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l'autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall'art. 8 CEDU. Per l'analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; sentenza del TAF D-6164/2020 del 9 marzo 2021).

E. 9.3 Se in seguito all'esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d'asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conseguentemente pure sull'allontanamento dello straniero (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 8d). Altresì, se il richiedente l'asilo ha presentato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d'asilo - o della non entrata nel merito della stessa - la SEM non deve più pronunciare l'allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9°, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull'esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d'asilo non devono più esaminare l'art. 8 CEDU nell'ambito della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a).

E. 9.4 Nel caso in disamina, il ricorrente ha depositato una richiesta volta all'ottenimento del permesso di dimora presso l'autorità cantonale competente (cfr. risultanze processuali). Pertanto, visto le circostanze e quanto previsto dalla giurisprudenza testé enucleata, l'eventuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato è divenuta di competenza dell'autorità cantonale preposta. Di conseguenza il Tribunale annulla i punti 3, 4 e 5 della decisione della SEM del 28 aprile 2020 e il gravame, limitatamente alla questione della pronuncia e dell'esecuzione dell'allontanamento, va accolto.

E. 10 maggio (…) (cfr. atto SEM 13/24 F119). L’insorgente non ha saputo dare una risposta convincente anche a tale contraddizione, ribadendo di aver asserito – anche in precedenza – il 10 maggio (…) e insinuando un errore da parte dell’interprete (cfr. atto SEM 13/24 F189). A tal proposito si ri- manda alle considerazioni precedenti (cfr. supra consid. 5.3), osservando in particolare come il ricorrente abbia confermato l’esattezza delle sue di- chiarazioni apponendo la sua firma sul verbale (cfr. atto SEM 7/13). Oltre a ciò, l’ordine di marcia versato agli atti riporta quale data di partenza (Ab- fahrtsdatum) il 2 novembre (…) e di arruolamento (Aufnahmedatum) il 5 novembre (…) (cfr. allegato n. 9 e n.14).

E. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tutta- via, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 10 febbraio 2022, non sono riscosse spese pro- cessuali.

E. 10.2 Altresì, con decisione incidentale del 16 settembre 2020, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a LAsi ed ha nominato l’avv. Ferhat Kizilkaya in qualità di pa- trocinatore d'ufficio.

E. 10.3 Oltre a ciò, un’indennità a titolo d’onorario e disborsi è accordata a quest’ultimo (art. 12 TS-TAF). Poiché la parte ha presentato una nota par- ticolareggiata delle spese, prima della pronuncia della sentenza, la stessa è fissata dal Tribunale sulla base della predetta (art. 14 TS-TAF). In confor- mità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d’ufficio in ma- teria d’asilo, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla di regola da CHF 200.– a CHF 220.– (art. 12 TS-TAF in relazione con l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).

E. 10.4 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Secondo prassi del Tribunale nei casi in cui il ricorso viene accolto solamente sui punti re- lativi alla pronuncia e all’esecuzione dell’allontanamento l’indennità am- monta alla metà dell’indennizzo totale (cfr. sentenza TAF E-350/2018 del 9 luglio 2020).

E. 10.5 Nella fattispecie, dalla nota particolareggiata finale del 1° giugno 2023 risulta un totale di 16 ore e 20 minuti lavorativi a CHF 220.–, più CHF 120.10 di disborsi per un totale di CHF 3'967.80 (IVA inclusa). Essa appare adeguata rispetto agli atti di causa. Pertanto, il Tribunale verserà

D-2804/2020 Pagina 18 CHF 1'983.90 a titolo di spese di patrocinio, mentre la SEM rifonderà CHF 1'983.90 a titolo di indennità ripetibili.

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2804/2020 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente alla pronuncia e all’esecuzione dell’allon- tanamento. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo di cui alla decisione della SEM del 28 aprile 2020 sono annullati. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio del ricorrente un'in- dennità di CHF 1'983.90 a titolo di spese di patrocinio. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'983.90 a titolo di indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2804/2020 Sentenza del 29 agosto 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Yanick Felley, Chiara Piras, cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A.______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Ferhat Kizilkaya, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 aprile 2020. Fatti: A. A.a A.______, cittadino turco di etnia curda e di fede alevita, originario di B.______ nella provincia di C.______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2018. A.b Il 3 aprile 2018 la SEM ha sentito l'interessato sulle generalità, mentre in data 25 luglio 2019 si è svolta un'approfondita audizione sui motivi d'asilo. In tale occasione il richiedente ha versato agli atti quali mezzi di prova la sua tessera di studente e l'estratto del libro di famiglia, entrambi in originale. B. Con decisione del 28 aprile 2020, notificata il giorno seguente, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecuzione di tale misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. In data 2 maggio 2020 l'interessato ha conferito procura all'avv. Ferhat Kizilkaya. D. D.a In data 29 maggio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 giugno 2020), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata, egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria. Altresì, il ricorrente ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protestate spese e ripetibili, D.b A sostegno della sua impugnativa l'insorgente ha versato agli atti, in sede di ricorso, i seguenti mezzi di prova:

- articolo della Firat News Agency (di seguito: ANF) del (...) 2019 (allegato n. 4);

- articolo della ANF del (...) 2019 (allegato n. 5);

- foto del ricorrente alla manifestazione per la liberazione di Abdullah Öcalan del (...) 2019 (allegato n. 6);

- due foto profilo Facebook del ricorrente (allegato n. 7);

- estratto del concerto (Facebook; allegato n. 8);

- ordine di marcia turco (Sev Belgesi; allegato n. 9);

- scritto dell'avv. D.______; non datato (allegato n. 10);

- rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) del 14 giugno 2019 "Turkei: Grenzkontrolle nach Nichtbefolgen des Aufgebots zur Rekruzierung zum Wehrdienst" (allegato n.11);

- rapporto dell'OSAR del 5 dicembre 2018 "Türkei: Gefährdung aufgrund der Veröfflichung von kritischen Informationen in sozial Netzwerken" (allegato n.12);

- attestato d'indigenza del 4 maggio 2020 rilasciato da "Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen" del Canton E.______ (allegato n. 13). E. Il 2 giugno 2020 il Tribunale ha confermato la ricezione del ricorso. F. Con decisione incidentale del 21 luglio 2020, il Tribunale ha dapprima statuito che il procedimento si svolge in italiano. In seguito ha invitato il ricorrente a presentare entro il 5 agosto 2020, gli originali e la traduzione certificata in una lingua ufficiale svizzera degli allegati n. 9 e 10 e di illustrarne le modalità di ottenimento. Altresì, di presentare una traduzione certificata degli allegati n. 4 e 5 e di produrre su un supporto fisico il presunto video di cui allegato n. 8. Il termine è poi stato prorogato fino al 24 agosto 2020 su richiesta del richiedente. G. Con scritto del 24 agosto 2020 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale i documenti richiesti segnatamente:

- ordine di marcia in originale (Sevk Belgesi) con la relativa traduzione (allegato n. 9/ n. 14);

- scritto dell'avv. D.______ in originale con la relativa traduzione (allegato n. 15);

- traduzione dell'articolo della ANF del 1° aprile 2019 (allegato n. 16);

- traduzione dell'articolo della ANF del 7 gennaio 2019 (allegato n. 17);

- pennetta USB con diversi contenuti media (allegato n.18). H. Con decisione incidentale del 16 settembre 2020, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Ferhat Kizilkaya ed ha nel contempo invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso, esprimendosi anche in merito all'ulteriore documentazione prodotta con ricorso e con scritto del 24 agosto 2020. I. L'autorità inferiore ha preso posizione in merito al ricorso con osservazioni del 28 settembre 2020. J. Con scritto del 17 novembre 2020, l'insorgente ha replicato alle osservazioni della SEM riconfermandosi sostanzialmente nelle proprie allegazioni e considerazioni ricorsuali. K. Con duplica del 4 dicembre 2020, la SEM si è a sua volta riconfermata nella decisione impugnata. Il Tribunale ha trasmesso le stesse all'insorgente, per conoscenza il 15 dicembre 2020, decretando anche la chiusura dello scambio scritti. L. Dagli atti di causa il Tribunale ha appreso che il 25 agosto 2022, l'Ufficio dello stato civile di E.______ ha chiesto alla SEM la facoltà di consultare l'incarto, in ragione della procedura di preparazione del matrimonio. Altresì, nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) sotto il profilo del richiedente è apparsa una nuova relazione con un bambino nato in data (...). M. Con decisione incidentale del 23 gennaio 2023, il Tribunale ha chiesto all'interessato informazioni circa lo stato della procedura di preparazione al matrimonio, l'identità della futura moglie e se quest'ultima sia la madre del bambino nato in data (...). Il Tribunale ha altresì chiesto al ricorrente se egli avesse riconosciuto il bambino come suo figlio, e nel qual caso la trasmissione dei documenti dello stato civile, come pure di comunicare se avesse depositato presso le autorità cantonali competenti una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora. N. Con scritto del 27 gennaio 2023, l'insorgente ha informato il Tribunale di essersi sposato, in data (...), con la madre del bambino nato il (...) e di essere il padre di quest'ultimo. Al riguardo ha trasmesso copia del Certificato di famiglia. Inoltre egli ha comunicato di aver depositato una richiesta volta all'ottenimento del permesso di dimora presso l'autorità cantonale competente. O. Con decisione incidentale del 3 febbraio 2023, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine scandente il 20 febbraio 2023 per comunicare se ed in che misura, intendesse mantenere il ricorso. P. Con lo scritto del 7 febbraio 2023 l'insorgente ha confermato la propria impugnativa. Q. Con decisione incidentale del 29 marzo 2023, il Tribunale ha informato l'interessato che per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato riassegnato al giudice Manuel Borla in qualità di presidente del collegio ed ha inoltre postulato una copia della richiesta o del permesso di dimora ottenuto. R. Tramite gli scritti del 13 aprile e 28 aprile, nonché del 15 maggio 2023, l'interessato ha continuato a ribadire di non avere informazioni in merito alla procedura di rilascio del permesso di dimora. S. In data 23 maggio 2023, l'autorità cantonale competente ha confermato su richiesta del Tribunale il deposito della richiesta (cfr. risultanze processuali). T. Mediante scritto del 1° giugno 2023, il rappresentante legale ha trasmesso la sua nota d'onorario finale. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (Raccolta ufficiale [RU] 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). 1.3 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra le quali rientra la SEM (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 In merito ai motivi d'asilo insorti prima della sua fuga, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato poiché - durante i suoi turni di guardia (...) - sarebbe stato più volte, fermato e messo sotto pressione, arrestato e minacciato da parte dei gendarmi, i quali avrebbero voluto che egli collaborasse con loro, diventando un agente/spia con lo scopo di aiutare a smascherare i membri della guerriglia, ossia i combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (in seguito: PKK). Allo stesso modo, egli avrebbe ricevuto pressioni anche da parte dei guerriglieri, i quali avrebbero temuto di essere traditi dal richiedente. A ciò si aggiungerebbe anche il fatto che l'interessato in Patria si sarebbe sottratto al servizio militare in ragione del timore di subire discriminazioni a causa della sua appartenenza etnica (cfr. atti SEM 7/14;13/24). 4.2 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso come le allegazioni rese dall'interessato in corso di procedura, siano inverosimili giusta l'art. 7 LAsi, poiché sarebbero, su punti rilevanti, contraddittorie e non sufficientemente motivate. In particolare, la SEM ha ritenuto discordanti le affermazioni in merito ai fermi da parte dei gendarmi e prive di dettagli nonché del tutto vaghe le dichiarazioni circa le violenze e le torture che egli avrebbe subito. Inoltre, anche le allegazioni rispetto alla renitenza alla leva risulterebbero contradditorie. Altresì, la SEM ha osservato che l'interessato non avrebbe più menzionato le pressioni da parte di esponenti della guerriglia e ciò senza giustificazione alcuna. Pertanto, l'autorità inferiore ha ritenuto non attendibili queste allegazioni in quanto non sarebbero più state menzionate. 4.3 Nel proprio gravame il ricorrente, in primo luogo riassume quanto già dichiarato in sede di audizioni e aggiunge, allegando diversi mezzi di prova, che dal suo arrivo in Svizzera a marzo 2018 si sarebbe impegnato in modo intenso e regolare a favore di associazioni vicine al PKK e al Partito Democratico dei Popoli (in seguito: HDP). Inoltre, egli avrebbe pubblicato sulla sua pagina Facebook diversi contenuti a favore dei diritti dei curdi e del PKK e il (...) 2019 avrebbe partecipato ad una manifestazione per la liberazione di Abdullah Öcalan. In secondo luogo, rimprovera all'autorità di prima istanza di aver accertato in modo inesatto i fatti e di aver ritenuto erroneamente le sue affermazioni non verosimili. In particolare, egli ritiene di non essersi contraddetto in merito ai fermi da parte dei gendarmi e di non essere entrato nei dettagli delle violenze subite, poiché la SEM non gli avrebbe posto domande approfondite al riguardo. Con riferimento all'obbligo di prestare servizio militare, egli sottolinea di essersi confuso unicamente con le date, rivelando per altro come dallo scritto di un avvocato turco, emergerebbe la propria accertata renitenza, con la conseguenza che in caso di arresto egli verrebbe condannato a tre anni di carcere. Altresì, egli contesta all'autorità inferiore, di considerare contraddittorie le sue allegazioni in merito alle pressioni da parte dei guerriglieri. Invero, egli avrebbe affermato in entrambe le audizioni che i guerriglieri l'avrebbero messo sotto pressione e ciò a suo dire non sarebbe in contrasto con il fatto di non aver subito atti di violenza dai medesimi. Pertanto, l'insorgente afferma di avere esposto in modo coerente i suoi motivi d'asilo evidenziando che eventuali discrepanze sarebbero da ricondurre ad incomprensioni con l'interprete. 4.4 Con risposta al ricorso la SEM osserva che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della posizione già espressa. In particolare, l'autorità intimata rileva come la renitenza non costituisce per sé un motivo d'asilo valido ai sensi dell'art. 3 LAsi. Altresì, essa sottolinea che l'insorgente avrebbe confermato l'esattezza delle sue dichiarazioni apponendo la propria firma sui verbali, di conseguenza le considerazioni di incomprensione con l'interprete sarebbero prive di sostanza, ma soprattutto non invaliderebbero la valutazione d'inverosimiglianza. Infine, per quanto concerne l'impegno politico dell'interessato, dopo il suo arrivo in Svizzera, l'autorità inferiore suddivide per la sua valutazione da un lato la partecipazione alle manifestazioni e dall'altro la condivisione di contenuti sui social media. Tuttavia, la SEM osserva come anche tali fatti risulterebbero del tutto irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, non sembrerebbe che egli durante le manifestazioni avrebbe avuto un ruolo di rilievo, né che le autorità turche si sarebbero interessate a lui, come neppure risulterebbero esserci indagini o incriminazioni a suo carico. 4.5 Con replica, il ricorrente ricorda che la qualità di rifugiato sarebbe da ammettere a colui il quale, in ragione della sua renitenza, avrebbe motivo di temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. In proposito egli ribadisce il suo timore a subire seri pregiudizi conseguentemente al rifiuto di servire. A causa delle sue origini curde e delle attività che egli avrebbe svolto per organizzazioni vicine al PKK egli sarebbe "nel mirino" delle autorità turche, tra cui anche l'esercito turco. Inoltre, il ricorrente citando nuovamente il rapporto "Türkei: Gefährdung aufgrund der Veröfflichung von kritischen Informationen in sozialen Netzwerken" dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del 5 dicembre 2018, contesta la valutazione della SEM in merito alla rilevanza delle condivisioni sui social media. Infine, a suo dire, i contenuti pubblicati sulla sua pagina Facebook sarebbero rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, poiché presto verrà avviata una procedura nei suoi confronti per appartenenza e sostegno ad un'organizzazione terroristica. 4.6 Con duplica del 4 dicembre 2020 la SEM evidenzia come a tutt'oggi non risulterebbe che le autorità abbiano avviato alcuna procedura contro il ricorrente in seguito alle sue asserzioni di stampo politico messe in atto dopo il suo arrivo in Svizzera, né che le predette sarebbero interessate in qualche modo a lui. Non sarebbe pertanto in nessun modo dimostrato che egli si troverebbe nel mirino delle autorità. Infine, la SEM adduce come la sola apparenza all'etnia curda non sarebbe sufficiente a rendere la sua renitenza al servizio militare un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulla censura formale, sollevata dal ricorrente, relativa alle incomprensioni con l'interprete durante l'audizione suoi motivi d'asilo, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata. 5.2 Per constante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del TAF D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 5.3 Ora, è vero nel quadro dell'audizione suoi motivi d'asilo l'interprete ha avuto inizialmente alcune difficoltà nel comprendere il richiedente (cfr. atto SEM 13/24 F105-106), tuttavia, egli ha subito segnalato il problema e le domande sono state ripetute. Va rilevato inoltre, che la persona incaricata di svolgere l'audizione si è assicurata che il turco fosse la lingua preferita dell'interessato (cfr. atto SEM 13/24 F107-108). L'audizione è poi continuata per diverse ore, senza che l'interprete o il richiedente sollevassero altri problemi di comprensione. Altresì, terminata l'audizione il richiedente ha sottoscritto entrambi i verbali, confermando che questi gli erano stati letti e tradotti in una lingua di sua comprensione, oltre ad essere completi e a corrispondere alle dichiarazioni da lui fatte liberamente (cfr. atto SEM 13/24 pag. 23). A ciò si aggiunge che nemmeno il rappresentante delle istituzioni di soccorso, il quale ha osservato l'intera audizione, ha apportato delle osservazioni in tal senso. L'allegazione ricorsuale risulta dunque pretestuosa. 5.4 Ne discende, quindi, che la censura formale risulta infondata e va conseguentemente respinta. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Chiarito quanto precede, come rettamente considerato dalla SEM, il Tribunale ritiene che la versione dei fatti fornita dall'insorgente contiene effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza. 7.2 Innanzitutto, le dichiarazioni in merito agli incontri e alle violenze subite da parte dei gendarmi risultano poco circostanziate e incoerenti. Il ricorrente, invitato a parlare delle pressioni subite, ha inizialmente riferito che i gendarmi l'avrebbero costretto a camminare nudo e scalzo sulla neve, operando su di egli una notevole pressione affinché diventasse un agente/spia e sostenesse loro nel rintracciare i membri della guerriglia (cfr. atto SEM 13/24 F85, F150). Tuttavia, sorprende come egli non sia stato in grado di fornire maggiori dettagli in merito a tali episodi limitandosi ad un racconto estremamente vago (cfr. atto SEM 13/24 F85, F149, F154). Allo stesso modo, risulta poco convincente che egli non sia in grado di specificare maggiormente i dialoghi che avrebbe intrattenuto con i gendarmi (cfr. F85, F149-152), considerando in particolare che egli avrebbe avuto con quest'ultimi ripetuti incontri nell'ordine di 10, 20 o più volte (cfr. atto SEM 13/24 F 117). Inoltre, sorprende che unicamente su precisa domanda in merito al tipo di violenza subita, il richiedente ha riferito che sarebbe stato picchiato e che ciò sarebbe avvenuto ad ogni suo rifiuto di collaborare (cfr. atto SEM 13/24 F161-162). 7.3 Va altresì detto che le allegazioni dell'interessato sono anche caratterizzate da molteplici contraddizioni, le quali riguardano aspetti essenziali della sua domanda d'asilo e minano ulteriormente la credibilità del suo racconto. In particolare, sorprendono le versioni discordanti rispetto ai fermi vissuti. Nella prima audizione egli ha infatti riferito di essere stato oggetto di due fermi, il primo avvenuto a settembre 2017 e il secondo a ottobre 2017 circa. Egli sarebbe stato portato dai gendarmi entrambe le volte alla postazione di B.______ e trattenuto la prima volta per tre giorni/notti e la seconda volta per un giorno (cfr. atto SEM 7/14 pt. 7.02 pag. 10). Nella seconda audizione egli ha fornito una versione totalmente differente, asserendo di esser stato portato alla gendarmeria ben quattro o cinque volte (cfr. atto SEM 13/24 F131; 136). Reso attento di tale contraddizione, l'insorgente ha unicamente affermato che nella prima audizione gli sarebbe stato detto di non essere troppo dettagliato (cfr. atto SEM 13/24 F188), ciò che però non permette di giustificare la precitata discrepanza. Anche le allegazioni in merito al momento in cui egli avrebbe ricevuto la convocazione al servizio militare risultano contrastanti nelle due audizioni. Inizialmente egli ha affermato di aver ricevuto la convocazione nell'ottobre (...), la quale avrebbe indicato l'obbligo di prestare servizio militare a partire da novembre (...) (cfr. atto SEM 7/14 pt. 7.02 pag. 10). Nella seconda audizione, egli ha invece dichiarato di essere oggetto di obbligo militare dal 10 maggio (...) (cfr. atto SEM 13/24 F119). L'insorgente non ha saputo dare una risposta convincente anche a tale contraddizione, ribadendo di aver asserito - anche in precedenza - il 10 maggio (...) e insinuando un errore da parte dell'interprete (cfr. atto SEM 13/24 F189). A tal proposito si rimanda alle considerazioni precedenti (cfr. supra consid. 5.3), osservando in particolare come il ricorrente abbia confermato l'esattezza delle sue dichiarazioni apponendo la sua firma sul verbale (cfr. atto SEM 7/13). Oltre a ciò, l'ordine di marcia versato agli atti riporta quale data di partenza (Abfahrtsdatum) il 2 novembre (...) e di arruolamento (Aufnahmedatum) il 5 novembre (...) (cfr. allegato n. 9 e n.14). 7.4 Infine, il Tribunale osserva che - come rettamente osservato anche dall'autorità inferiore - le pressioni da parte degli esponenti della guerriglia fatte valere nel corso della prima audizione (cfr. atto SEM 7/14 pt. 7.02 pag. 8), non risultano credibili in quanto non sono più state riportate dall'interessato durante l'audizione approfondita sui motivi d'asilo e in nessun modo specificate. Oltre a ciò, egli stesso, messo a confronto con tale omissione, ha riferito come avrebbe subito pressioni da parte dei guerriglieri, i quali temevano di venir traditi, ma ciononostante non avrebbe subito alcuna violenza (cfr. atto SEM 13/24 F187). 7.5 In conclusione, visto quanto precede le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. 8. 8.1 Proseguendo nell'analisi, occorre ancora esaminare se la qualità di rifugiato può essere riconosciuta, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in ragione delle sue allegazioni riguardo alle attività politiche svolte dall'arrivo in Svizzera, nonché in relazione all'asserita renitenza alla leva. 8.2 Giusta l'art. 54 LAsi non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente intesi come motivi l'uscita illegale dal Paese d'origine (Republikflucht), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 8.3 8.3.1 Nella fattispecie, occorre innanzitutto ribadire come il ricorrente mai abbia avuto problemi con le autorità prima del suo espatrio (cfr. atto SEM 13/24 F176); oltre a ciò egli ha asserito a più riprese di non essere interessato alla politica (cfr. atto SEM 13/24 F 109, F 172). Dal suo arrivo in Svizzera a marzo 2018 egli ha invece riferito di essersi attivato politicamente, partecipando regolarmente e in modo intenso a diverse manifestazioni e condividendo contenuti sui social a sostegno del PKK e del HDP, ciò che a suo dire giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9). 8.3.2 Quali mezzi di prova a dimostrazione del suo impegno politico l'insorgente ha versato agli atti due articoli apparsi sul sito della ANF relativi a delle proteste avvenute a F.______ e a E.______- rispettivamente il (...) 2019 e il (...) 2019 - e alle quali egli avrebbe partecipato (cfr. allegati n. 4. e n. 5/ n. 16 e n. 17). Entrambi gli articoli contengono delle fotografie, dalle quali non è però possibili riconoscere l'interessato. Invero, nella prima fotografia egli sostiene di essere la persona con gli occhi bendati mentre nella seconda di essere uno tra i diversi manifestanti dietro le bandiere. Altresì, egli ha allegato diversi screenshot della sua pagina Facebook (cfr. allegati n. 6, n. 7 e n. 8). Nella prima immagine, datata (...) 2019, si vede l'interessato di passaggio sotto la bandiera raffigurante Abdullah Öcalan e con riportata la scritta "liberté pour Öcalan", mentre le altre immagini risalgono al (...) e al (...) 2019 e riportano la sua foto profilo con l'aggiunta "Demirta 'a Özgürlük" e "Save #Rojava". Tali immagini, apparse sul precitato social, risultano tuttavia essere state apprezzate da un numero esiguo di persone (cfr. allegati n. 6 e n. 7). Neppure il video - di un estratto di concerto - che egli avrebbe pubblicato sulla sua pagina Facebook e gli altri filmati relativi a manifestazioni alle quale avrebbe partecipato, permettono di ritenere che l'interessato sia una personalità di spicco (cfr. allegato n. 8/ n. 18). Infine, il Tribunale osserva che altri mezzi di prova più attuali non sono stati trasmessi e neppure risulta che - a differenza di quanto sostenuto in sede di replica - le autorità turche abbiano avviato nel frattempo una procedura per il reato di appartenenza e sostegno a un'organizzazione terroristica nei suoi confronti. 8.3.3 In queste circostanze il Tribunale non ravvisa un impegno politico particolare dell'insorgente che lo avrebbe posto nel "mirino" delle autorità del suo Paese d'origine e che lo esporrebbe pertanto ad eventuali persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo rientro nel Paese d'origine. 8.4 8.4.1 Riguardo all'allegata renitenza alla leva, occorre dapprima rammentare che ogni Stato è legittimato a costituire un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare costituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi costituisce un'infrazione punita per legge. Pertanto, né l'avversione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o disertato costituiscono un timore fondato di essere esposti a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del TAF E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell'11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2). Secondo la precitata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tuttavia essere eccezionalmente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare di essere stato oggetto o di essere oggetto in futuro, di una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il compimento dei suoi obblighi militari l'avrebbero già esposto o l'esporrebbero in futuro a dei pregiudizi secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avrebbero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del TAF E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2 e D-4909/2020 del 28 giugno 2022 consid. 7.4). 8.4.2 Nella fattispecie, il Tribunale evidenzia come dagli atti di causa, da una parte non si ravvisano problemi riconducibili all'obbligo di leva in Patria e dell'altra nemmeno emergono criteri oggettivi a fondamento del timore per la propria incolumità qualora avesse espletato il servizio militare, e ciò in ragione della propria etnia curda (cfr. atto SEM 13/24 F165). 8.4.3 Nella denegata ipotesi in cui il ricorrente sia stato effettivamente convocato al servizio militare (cfr. supra consid. 7.3), con l'espatrio egli si è sottratto a tale obbligo e di conseguenza potrebbe essere sottoposto a una procedura penale. Tuttavia, né la lettera - non datata - dell'avv. D.______ (cfr. allegato n. 10/ n. 15), né le dichiarazioni dell'insorgente, sono in grado di corroborare, in modo oggettivo, il timore (soggettivo) dell'interessato di essere condannato, in caso di rientro in Turchia, ad una pena disproporzionata per renitenza alla leva, nonostante il diritto legittimo dello Stato in questione al mantenimento di una forza armata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF D-2324/2020 succitata consid. 8.3). Neppure il rapporto dell'OSAR del 14 giugno 2019, "Turkei: Grenzkontrolle nach Nichtbefolgen des Aufgebots zur Rekrutierung zum Wehrdienst", allegato con ricorso, è in grado di supportare il timore dell'insorgente di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della sua renitenza alla leva, in caso di rimpatrio. 8.5 Di conseguenza, anche la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. 9.2 Se il richiedente l'asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l'autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall'art. 8 CEDU. Per l'analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; sentenza del TAF D-6164/2020 del 9 marzo 2021). 9.3 Se in seguito all'esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d'asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conseguentemente pure sull'allontanamento dello straniero (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 8d). Altresì, se il richiedente l'asilo ha presentato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d'asilo - o della non entrata nel merito della stessa - la SEM non deve più pronunciare l'allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9°, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull'esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d'asilo non devono più esaminare l'art. 8 CEDU nell'ambito della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a). 9.4 Nel caso in disamina, il ricorrente ha depositato una richiesta volta all'ottenimento del permesso di dimora presso l'autorità cantonale competente (cfr. risultanze processuali). Pertanto, visto le circostanze e quanto previsto dalla giurisprudenza testé enucleata, l'eventuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato è divenuta di competenza dell'autorità cantonale preposta. Di conseguenza il Tribunale annulla i punti 3, 4 e 5 della decisione della SEM del 28 aprile 2020 e il gravame, limitatamente alla questione della pronuncia e dell'esecuzione dell'allontanamento, va accolto. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 10 febbraio 2022, non sono riscosse spese processuali. 10.2 Altresì, con decisione incidentale del 16 settembre 2020, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a LAsi ed ha nominato l'avv. Ferhat Kizilkaya in qualità di patrocinatore d'ufficio. 10.3 Oltre a ciò, un'indennità a titolo d'onorario e disborsi è accordata a quest'ultimo (art. 12 TS-TAF). Poiché la parte ha presentato una nota particolareggiata delle spese, prima della pronuncia della sentenza, la stessa è fissata dal Tribunale sulla base della predetta (art. 14 TS-TAF). In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d'ufficio in materia d'asilo, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla di regola da CHF 200.-a CHF 220.- (art. 12 TS-TAF in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 10.4 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Secondo prassi del Tribunale nei casi in cui il ricorso viene accolto solamente sui punti relativi alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento l'indennità ammonta alla metà dell'indennizzo totale (cfr. sentenza TAF E-350/2018 del 9 luglio 2020). 10.5 Nella fattispecie, dalla nota particolareggiata finale del 1° giugno 2023 risulta un totale di 16 ore e 20 minuti lavorativi a CHF 220.-, più CHF 120.10 di disborsi per un totale di CHF 3'967.80 (IVA inclusa). Essa appare adeguata rispetto agli atti di causa. Pertanto, il Tribunale verserà CHF 1'983.90 a titolo di spese di patrocinio, mentre la SEM rifonderà CHF 1'983.90 a titolo di indennità ripetibili.

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto limitatamente alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo di cui alla decisione della SEM del 28 aprile 2020 sono annullati. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio del ricorrente un'indennità di CHF 1'983.90 a titolo di spese di patrocinio.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'983.90 a titolo di indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: