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D-3816/2024

D-3816/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-29 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considera- zioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),

D-3816/2024 Pagina 4 che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato, che le persecuzioni ai sensi della LAsi si verificano sempre per il fatto di essere e non per il fatto di fare; che è pertanto necessario che la persona sia perseguitata a causa di una caratteristica individuale ed intrinseca che la contraddistingue quale differente dagli altri e che sia inseparabilmente legata alla sua persona o alla sua personalità (cfr. sentenza del TAF E-4737/2014 del 1° aprile 2015 consid. 5.3.5; NULA FREI in: Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR [ed.], 3a ed., 2022, pag. 204 con riferimenti citati alla nota n. 109), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, inoltre, a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il richiedente, asserito cittadino turco di etnia curda e fede alevita, proveniente dalla provincia di Kahramanmaras, ha

D-3816/2024 Pagina 5 sostanzialmente addotto di essere espatriato in quanto degli agenti di gen- darmeria si sarebbero recati presso il domicilio famigliare per cercarlo, in ragione della sua partecipazione alle attività del partito DEM ("Partito dell’Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli"; in turco: "Halklarin Eşitlik ve Demokratik Partisi") e dell’aiuto da egli prestato nell’affiggere per strada degli striscioni a favore del menzionato partito in vista delle elezioni comu- nali del (…); che, durante gli anni di frequentazione del liceo, il ricorrente e gli altri compagni di classe di etnia curda e religione alevita avrebbero su- bìto discriminazioni visti i numerosi insegnanti e studenti turchi; che, non sarebbe tuttavia mai accaduto “niente di serio […] c’erano delle risse”; che, qualora dovesse tornare in Patria, l’insorgente teme che sarebbe costretto a svolgere il servizio militare e che gli agenti di gendarmeria “se la prende- rebbero” vista la sua assenza al domicilio famigliare in occasione della di lui ricerca; che il ricorrente non avrebbe svolto in Patria alcuna visita me- dica per idoneità alla leva e che non avrebbe neppure ricevuto alcuna con- vocazione al servizio militare; che il ricorrente ha precisato che non avrebbe mai avuto alcun problema con terze persone o con autorità in Tur- chia e che non sarebbe mai stato soggetto a un procedimento penale; che, infine, egli ha addotto che il sistema scolastico e l’economia turca non ver- serebbero in buone condizioni (cfr. atto SEM n. 15/10), che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le di- chiarazioni dell’interessato non soddisfino le condizioni richieste per il rico- noscimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi; che, in partico- lare, l’asserita attività svolta per il partito DEM non avrebbe mai esposto l’insorgente, e non lo esporrà in un futuro prossimo, ad alcun pregiudizio rilevante ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi; che egli non avrebbe infatti assunto alcun ruolo di rilievo in seno al menzionato partito; che il fatto che degli agenti della gendarmeria si sarebbero recati presso l’abitazione famigliare per cercarlo sarebbe una pura asserzione riferita al ricorrente da parte dei propri genitori, la quale non soddisferebbe pertanto i presupposti di una persecuzione ai sensi del diritto dell’asilo e dalla quale non potrebbe per- tanto discendere un timore fondato di persecuzione; che, oltre a ciò, il con- testuale mezzo di prova prodotto, ovvero una copia di uno scritto che avrebbe redatto il governatore del suo villaggio attestante l’episodio di cui sopra, non risulterebbe idoneo a provare le allegazioni del ricorrente e, vi- sto il formato, non sarebbe inoltre sottoponibile ad un’analisi di autenticità; che, per quanto concerne il timore di essere chiamato a svolgere il servizio militare, la SEM ritiene tale eventualità puramente ipotetica posta l’assenza di qualsivoglia visita di idoneità al servizio e di convocazione alla leva; che, infine, le osservazioni circa la precaria condizione del livello scolastico ed economico turco, come pure le discriminazioni subìte a scuola in ragione

D-3816/2024 Pagina 6 della propria etnia e religione non costituirebbero una persecuzione ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), l’insorgente contesta la valutazione dell’autorità opponente, affermando in particolare che in Turchia vi sarebbe il rischio di persecuzione in ragione della sua appartenenza ad una minoranza etnica e religiosa; che l’interessato, in quanto curdo, avrebbe subìto discriminazioni nell’accesso all’istruzione, all’occupazione e ai servizi sanitari, oltre a ciò, le opportunità economiche sarebbero limitate agli individui di tale etnia, i quali affronterebbero discri- minazioni anche nel sistema giudiziario e nelle istituzioni governative; che egli, in qualità di partecipante alle attività del partito DEM, sarebbe inoltre visto come una “minaccia politica” da parte delle autorità; che il ricorrente, in caso di ritorno in Turchia, verrebbe arruolato nel servizio militare, ri- schiando in tal senso di “subire maltrattamenti o essere utilizzato come strumento di repressione”; che le precarie condizioni economiche e scola- stiche in Patria, sebbene non costituiscano un motivo diretto di persecu- zione, contribuirebbero al “quadro complessivo di instabilità e insicurezza che rende difficile il ritorno”; che in Turchia le autorità non avrebbero inoltre risposto alle sue richieste di protezione e non avrebbero preso provvedi- menti per garantire la sua sicurezza; che i pregiudizi addotti avrebbero inol- tre “un’intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia”; che, infine, le discrimi- nazioni subìte in patria comporterebbero per lui una pressione psichica in- sopportabile, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che le violenze e le persecuzioni riferite non permettono infatti di ricono- scere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, in particolare, il ricorrente ha affermato che dal 2023 sarebbe diven- tato ufficialmente membro del partito DEM, senza tuttavia ricevere alcun tesserino d’affiliazione; che la verosimiglianza (art. 7 LAsi) di tale afferma- zione può rimanere in specie indecisa; che egli non ha avuto alcun ruolo di rilievo in seno al menzionato partito, essendosi invero limitato a partecipare ai festeggiamenti e, prima del suo espatrio, all’affissione degli striscioni per la campagna comunale; che, oltre a ciò, a precisa domanda volta a sapere se durante gli eventi del partito il ricorrente abbia mai subìto qualsivoglia pregiudizio, lo stesso ha risposto negativamente; che, ad ogni modo, il

D-3816/2024 Pagina 7 Tribunale ritiene che la semplice appartenenza a un partito legale – com- presi i partiti precedentemente legali – o a un’organizzazione legale, non è sufficiente per esporre i semplici membri del partito, molto numerosi, a dei rischi gravi, a meno che non si siano già fatti notare o siano già conosciuti dalla polizia per la loro attività militante (cfr. sentenze del TAF E-5916/2023 del 17 novembre 2023, E-4279/2023 del 22 settembre 2023 consid. 3.3 e rif. cit.); che, posto quanto sopra, non vi sono agli atti elementi che condu- cano a ritenere che l’insorgente sia esposto ad un serio pregiudizio o abbia un fondato timore di esserlo ai sensi dell’art. 3 LAsi; che tale censura va pertanto respinta, che, come rettamente esposto dall’autorità inferiore, l’episodio relativo alla ricerca dell’interessato da parte degli agenti della gendarmeria è un motivo d’asilo basato unicamente su informazioni provenienti da terzi che non sod- disfano i presupposti di una persecuzione ai sensi del diritto d’asilo e dalle quali non può discendere un timore fondato di persecuzione (sentenze del TAF D-6056/2016 del 19 gennaio 2018 consid. 5.2; E-801/2015 del 6 otto- bre 2017 consid. 3.7; E-4329/2006 del 17 ottobre 2011 consid. 4.4.); che, oltre a ciò, lo scritto redatto da parte del governatore del villaggio del ricor- rente (cfr. mdp n. 1) risulta essere privo d’idoneità probatoria, in quanto il padre dell’interessato avrebbe chiesto al governatore di attestare il men- zionato accaduto senza che quest’ultimo fosse personalmente presente; che, oltre a ciò, giova rilevare che tale documento non presenta delle ca- ratteristiche formali che permettono di verificarne l’autenticità; che tali alle- gazioni non soddisfano pertanto le condizioni richieste per il riconosci- mento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi, che il timore di essere chiamato a svolgere il servizio militare in caso di rientro in Patria è puramente ipotetico in quanto l’interessato ha dichiarato di non aver svolto alcuna visita d’idoneità al servizio, né ricevuto una con- vocazione alla leva; che il suo timore di essere reclutato, non risulta quindi, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, fondato su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza; che non risulta pertanto rilevante ai sensi dell’asilo, che, ad ogni modo, giova precisare che i timori di persecuzione in ragione dello svolgimento del servizio militare in Turchia non rappresentano un va- lido motivo d’asilo; che, per invalsa giurisprudenza, sia l’avversione al ser- vizio militare sia il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di pre- stare servizio militare, o di aver disertato, non costituiscono infatti un timore fondato di essere esposti a seri pregiudizi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF

D-3816/2024 Pagina 8 2015/3 consid. 5; sentenze del TAF D-2804/2020 del 29 agosto 2023 con- sid. 8.4; E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell’11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell’8 marzo 2021 con- sid. 8.2), che gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sentenza del TAF E-5916/2023 succitata con ulteriore rif. cit.); che, per di più, seppure la minoranza etnica curda subisca notoriamente delle discriminazioni e vessazioni, tuttavia tali problemi non raggiungono in generale, come non è neppure il caso all’occorrenza, anche in considerazione del suo credo alevita, l’intensità prevista all’art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo fino ad oggi riconosciuto alcuna persecuzione col- lettiva contro i curdi in Turchia (cfr. fra le tante le sentenze del TAF D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.1, D-3983/2020 del 22 ago- sto 2023 consid. 3.5, D-4745/2023 del 20 settembre 2023); che invero, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, i pregiudizi allegati dal ricorrente non risultano superare d’intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d’etnia curda e fede alevita sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-6819/2019 dell'11 marzo 2020 con- sid. 6.3); che, in queste circostanze, le discriminazioni ed i maltrattamenti subìti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psi- chica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece sostenuto nel suo ricorso, che, come rettamente rilevato dal ricorrente stesso in sede ricorsuale, le osservazioni circa la precaria situazione del livello scolastico ed economico turco non costituiscono un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi; che tali affermazioni non sono neppure atte a mutare le suddette conside- razioni e conclusioni, che, in sede ricorsuale, il ricorrente solleva per la prima volta la mancanza di protezione da parte delle autorità turche, le quali non avrebbero preso provvedimenti per garantire la sua sicurezza a seguito della sua segnala- zione di intimidazioni e minacce; che il Tribunale osserva che tali elementi non emergono dal verbale d’audizione, in occasione della quale l’interes- sato ha peraltro affermato di non aver mai avuto problemi con le autorità turche (cfr. atto SEM n. 15/10); che tali affermazioni risultano pertanto es- sere tardive ed addotte ai soli fini di causa; che anche tali censure vanno dunque respinte,

D-3816/2024 Pagina 9 che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

D-3816/2024 Pagina 10 che l’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e Şırnak, da cui il ricor- rente non proviene, in cui il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell’allonta- namento non sia esigibile come già rilevato con pregressa giurisprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; ex multis sentenza del TAF E-4670/2023 del 22 settembre 2023 consid. 8.2 con riferimenti), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture; che il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d’emer- genza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig); che, il 9 maggio 2023, lo stato di emergenza dichiarato in tali province è stato revocato dal Presidente della Repubblica turca; che, posta l’attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo indivi- duale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili – in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili – segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che, benché l’interessato provenga dalla regione di Kahramanmaras, du- ramente colpita dai terremoti, il suo allontanamento verso la Turchia si ri- vela pacificamente esigibile nella misura in cui egli è un uomo giovane, in buona salute ed istruito (nello stesso senso la sentenza del TAF E-3009/2024 del 27 maggio 2024 consid. 6.3.2); che, seppur privo di espe- rienza lavorativa in ragione della sua giovane età, potrà valutare, una volta

D-3816/2024 Pagina 11 in Patria, se intraprendere una professione oppure proseguire gli studi; che l’insorgente vanta una solida rete familiare in Patria; che, nonostante i si- smi, i membri del suo nucleo familiare risiedono ancora al medesimo indi- rizzo nella provincia di Kahramanmaras; che, come prima dell’espatrio, po- trà continuare a contare sul sostegno economico dei propri genitori e della propria nonna, con i quali già conviveva; che, grazie al loro supporto eco- nomico, egli ha vissuto un anno senza studiare né lavorare, nel periodo tra la fine degli studi superiori ed il suo espatrio; che, dagli atti di causa, non emergono elementi che possano condurre a ritenere che il ricorrente, per motivi individuali, potrà trovarsi in una situazione di pericolo per la propria esistenza in caso di ritorno in Patria; che, oltre a ciò, il Tribunale osserva che, né in sede di audizione, né in sede ricorsuale, l’interessato ha solle- vato degli ipotetici problemi dovuti all’alloggio o ad eventuali condizioni di vita difficili riscontrate da parte dei propri famigliari a seguito dei sismi, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal ver- samento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è dive- nuta senza oggetto; che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favore- vole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese

D-3816/2024 Pagina 12 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente)

D-3816/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

E. 22 settembre 2023 consid. 8.2 con riferimenti), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture; che il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d’emer- genza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig); che, il 9 maggio 2023, lo stato di emergenza dichiarato in tali province è stato revocato dal Presidente della Repubblica turca; che, posta l’attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo indivi- duale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili – in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili – segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che, benché l’interessato provenga dalla regione di Kahramanmaras, du- ramente colpita dai terremoti, il suo allontanamento verso la Turchia si ri- vela pacificamente esigibile nella misura in cui egli è un uomo giovane, in buona salute ed istruito (nello stesso senso la sentenza del TAF E-3009/2024 del 27 maggio 2024 consid. 6.3.2); che, seppur privo di espe- rienza lavorativa in ragione della sua giovane età, potrà valutare, una volta

D-3816/2024 Pagina 11 in Patria, se intraprendere una professione oppure proseguire gli studi; che l’insorgente vanta una solida rete familiare in Patria; che, nonostante i si- smi, i membri del suo nucleo familiare risiedono ancora al medesimo indi- rizzo nella provincia di Kahramanmaras; che, come prima dell’espatrio, po- trà continuare a contare sul sostegno economico dei propri genitori e della propria nonna, con i quali già conviveva; che, grazie al loro supporto eco- nomico, egli ha vissuto un anno senza studiare né lavorare, nel periodo tra la fine degli studi superiori ed il suo espatrio; che, dagli atti di causa, non emergono elementi che possano condurre a ritenere che il ricorrente, per motivi individuali, potrà trovarsi in una situazione di pericolo per la propria esistenza in caso di ritorno in Patria; che, oltre a ciò, il Tribunale osserva che, né in sede di audizione, né in sede ricorsuale, l’interessato ha solle- vato degli ipotetici problemi dovuti all’alloggio o ad eventuali condizioni di vita difficili riscontrate da parte dei propri famigliari a seguito dei sismi, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecu- zione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal ver- samento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è dive- nuta senza oggetto; che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favore- vole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese

D-3816/2024 Pagina 12 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente)

D-3816/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3816/2024 Sentenza del 29 luglio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 7 giugno 2024. Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera il 20 marzo 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...] -2/2), il mezzo di prova consegnato in corso di procedura (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), il verbale dell'audizione svoltasi il 31 maggio 2024 secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 15/10), la decisione del 7 giugno 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso datato 17 giugno 2024 (data d'entrata: 18 giugno 2024), con il quale l'insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato, egli postula l'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; egli presenta altresì istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato, che le persecuzioni ai sensi della LAsi si verificano sempre per il fatto di essere e non per il fatto di fare; che è pertanto necessario che la persona sia perseguitata a causa di una caratteristica individuale ed intrinseca che la contraddistingue quale differente dagli altri e che sia inseparabilmente legata alla sua persona o alla sua personalità (cfr. sentenza del TAF E-4737/2014 del 1° aprile 2015 consid. 5.3.5; Nula Frei in: Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [ed.], 3a ed., 2022, pag. 204 con riferimenti citati alla nota n. 109), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, inoltre, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il richiedente, asserito cittadino turco di etnia curda e fede alevita, proveniente dalla provincia di Kahramanmaras, ha sostanzialmente addotto di essere espatriato in quanto degli agenti di gendarmeria si sarebbero recati presso il domicilio famigliare per cercarlo, in ragione della sua partecipazione alle attività del partito DEM ("Partito dell'Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli"; in turco: "Halklarin E itlik ve Demokratik Partisi") e dell'aiuto da egli prestato nell'affiggere per strada degli striscioni a favore del menzionato partito in vista delle elezioni comunali del (...); che, durante gli anni di frequentazione del liceo, il ricorrente e gli altri compagni di classe di etnia curda e religione alevita avrebbero subìto discriminazioni visti i numerosi insegnanti e studenti turchi; che, non sarebbe tuttavia mai accaduto "niente di serio [...] c'erano delle risse"; che, qualora dovesse tornare in Patria, l'insorgente teme che sarebbe costretto a svolgere il servizio militare e che gli agenti di gendarmeria "se la prenderebbero" vista la sua assenza al domicilio famigliare in occasione della di lui ricerca; che il ricorrente non avrebbe svolto in Patria alcuna visita medica per idoneità alla leva e che non avrebbe neppure ricevuto alcuna convocazione al servizio militare; che il ricorrente ha precisato che non avrebbe mai avuto alcun problema con terze persone o con autorità in Turchia e che non sarebbe mai stato soggetto a un procedimento penale; che, infine, egli ha addotto che il sistema scolastico e l'economia turca non verserebbero in buone condizioni (cfr. atto SEM n. 15/10), che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni dell'interessato non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che, in particolare, l'asserita attività svolta per il partito DEM non avrebbe mai esposto l'insorgente, e non lo esporrà in un futuro prossimo, ad alcun pregiudizio rilevante ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi; che egli non avrebbe infatti assunto alcun ruolo di rilievo in seno al menzionato partito; che il fatto che degli agenti della gendarmeria si sarebbero recati presso l'abitazione famigliare per cercarlo sarebbe una pura asserzione riferita al ricorrente da parte dei propri genitori, la quale non soddisferebbe pertanto i presupposti di una persecuzione ai sensi del diritto dell'asilo e dalla quale non potrebbe pertanto discendere un timore fondato di persecuzione; che, oltre a ciò, il contestuale mezzo di prova prodotto, ovvero una copia di uno scritto che avrebbe redatto il governatore del suo villaggio attestante l'episodio di cui sopra, non risulterebbe idoneo a provare le allegazioni del ricorrente e, visto il formato, non sarebbe inoltre sottoponibile ad un'analisi di autenticità; che, per quanto concerne il timore di essere chiamato a svolgere il servizio militare, la SEM ritiene tale eventualità puramente ipotetica posta l'assenza di qualsivoglia visita di idoneità al servizio e di convocazione alla leva; che, infine, le osservazioni circa la precaria condizione del livello scolastico ed economico turco, come pure le discriminazioni subìte a scuola in ragione della propria etnia e religione non costituirebbero una persecuzione ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità opponente, affermando in particolare che in Turchia vi sarebbe il rischio di persecuzione in ragione della sua appartenenza ad una minoranza etnica e religiosa; che l'interessato, in quanto curdo, avrebbe subìto discriminazioni nell'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai servizi sanitari, oltre a ciò, le opportunità economiche sarebbero limitate agli individui di tale etnia, i quali affronterebbero discriminazioni anche nel sistema giudiziario e nelle istituzioni governative; che egli, in qualità di partecipante alle attività del partito DEM, sarebbe inoltre visto come una "minaccia politica" da parte delle autorità; che il ricorrente, in caso di ritorno in Turchia, verrebbe arruolato nel servizio militare, rischiando in tal senso di "subire maltrattamenti o essere utilizzato come strumento di repressione"; che le precarie condizioni economiche e scolastiche in Patria, sebbene non costituiscano un motivo diretto di persecuzione, contribuirebbero al "quadro complessivo di instabilità e insicurezza che rende difficile il ritorno"; che in Turchia le autorità non avrebbero inoltre risposto alle sue richieste di protezione e non avrebbero preso provvedimenti per garantire la sua sicurezza; che i pregiudizi addotti avrebbero inoltre "un'intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia"; che, infine, le discriminazioni subìte in patria comporterebbero per lui una pressione psichica insopportabile, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che le violenze e le persecuzioni riferite non permettono infatti di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, in particolare, il ricorrente ha affermato che dal 2023 sarebbe diventato ufficialmente membro del partito DEM, senza tuttavia ricevere alcun tesserino d'affiliazione; che la verosimiglianza (art. 7 LAsi) di tale affermazione può rimanere in specie indecisa; che egli non ha avuto alcun ruolo di rilievo in seno al menzionato partito, essendosi invero limitato a partecipare ai festeggiamenti e, prima del suo espatrio, all'affissione degli striscioni per la campagna comunale; che, oltre a ciò, a precisa domanda volta a sapere se durante gli eventi del partito il ricorrente abbia mai subìto qualsivoglia pregiudizio, lo stesso ha risposto negativamente; che, ad ogni modo, il Tribunale ritiene che la semplice appartenenza a un partito legale - compresi i partiti precedentemente legali - o a un'organizzazione legale, non è sufficiente per esporre i semplici membri del partito, molto numerosi, a dei rischi gravi, a meno che non si siano già fatti notare o siano già conosciuti dalla polizia per la loro attività militante (cfr. sentenze del TAF E-5916/2023 del 17 novembre 2023, E-4279/2023 del 22 settembre 2023 consid. 3.3 e rif. cit.); che, posto quanto sopra, non vi sono agli atti elementi che conducano a ritenere che l'insorgente sia esposto ad un serio pregiudizio o abbia un fondato timore di esserlo ai sensi dell'art. 3 LAsi; che tale censura va pertanto respinta, che, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, l'episodio relativo alla ricerca dell'interessato da parte degli agenti della gendarmeria è un motivo d'asilo basato unicamente su informazioni provenienti da terzi che non soddisfano i presupposti di una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo e dalle quali non può discendere un timore fondato di persecuzione (sentenze del TAF D-6056/2016 del 19 gennaio 2018 consid. 5.2; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7; E-4329/2006 del 17 ottobre 2011 consid. 4.4.); che, oltre a ciò, lo scritto redatto da parte del governatore del villaggio del ricorrente (cfr. mdp n. 1) risulta essere privo d'idoneità probatoria, in quanto il padre dell'interessato avrebbe chiesto al governatore di attestare il menzionato accaduto senza che quest'ultimo fosse personalmente presente; che, oltre a ciò, giova rilevare che tale documento non presenta delle caratteristiche formali che permettono di verificarne l'autenticità; che tali allegazioni non soddisfano pertanto le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi, che il timore di essere chiamato a svolgere il servizio militare in caso di rientro in Patria è puramente ipotetico in quanto l'interessato ha dichiarato di non aver svolto alcuna visita d'idoneità al servizio, né ricevuto una convocazione alla leva; che il suo timore di essere reclutato, non risulta quindi, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, fondato su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza; che non risulta pertanto rilevante ai sensi dell'asilo, che, ad ogni modo, giova precisare che i timori di persecuzione in ragione dello svolgimento del servizio militare in Turchia non rappresentano un valido motivo d'asilo; che, per invalsa giurisprudenza, sia l'avversione al servizio militare sia il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare, o di aver disertato, non costituiscono infatti un timore fondato di essere esposti a seri pregiudizi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del TAF D-2804/2020 del 29 agosto 2023 consid. 8.4; E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell'11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2), che gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sentenza del TAF E-5916/2023 succitata con ulteriore rif. cit.); che, per di più, seppure la minoranza etnica curda subisca notoriamente delle discriminazioni e vessazioni, tuttavia tali problemi non raggiungono in generale, come non è neppure il caso all'occorrenza, anche in considerazione del suo credo alevita, l'intensità prevista all'art. 3 LAsi, il Tribunale non avendo fino ad oggi riconosciuto alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. fra le tante le sentenze del TAF D-5940/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.1, D-3983/2020 del 22 agosto 2023 consid. 3.5, D-4745/2023 del 20 settembre 2023); che invero, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, i pregiudizi allegati dal ricorrente non risultano superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda e fede alevita sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-6819/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 6.3); che, in queste circostanze, le discriminazioni ed i maltrattamenti subìti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece sostenuto nel suo ricorso, che, come rettamente rilevato dal ricorrente stesso in sede ricorsuale, le osservazioni circa la precaria situazione del livello scolastico ed economico turco non costituiscono un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi; che tali affermazioni non sono neppure atte a mutare le suddette considerazioni e conclusioni, che, in sede ricorsuale, il ricorrente solleva per la prima volta la mancanza di protezione da parte delle autorità turche, le quali non avrebbero preso provvedimenti per garantire la sua sicurezza a seguito della sua segnalazione di intimidazioni e minacce; che il Tribunale osserva che tali elementi non emergono dal verbale d'audizione, in occasione della quale l'interessato ha peraltro affermato di non aver mai avuto problemi con le autorità turche (cfr. atto SEM n. 15/10); che tali affermazioni risultano pertanto essere tardive ed addotte ai soli fini di causa; che anche tali censure vanno dunque respinte, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, da cui il ricorrente non proviene, in cui il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile come già rilevato con pregressa giurisprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; ex multis sentenza del TAF E-4670/2023 del 22 settembre 2023 consid. 8.2 con riferimenti), che il 6 febbraio 2023 il sud-est della Turchia è stato interessato da forti terremoti che hanno causato migliaia di morti e distrutto buona parte delle infrastrutture; che il Presidente turco ha quindi proclamato lo stato d'emergenza per le undici province toccate (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig); che, il 9 maggio 2023, lo stato di emergenza dichiarato in tali province è stato revocato dal Presidente della Repubblica turca; che, posta l'attuale situazione nelle province colpite dai terremoti, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in tali regioni deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili - in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili - segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che, benché l'interessato provenga dalla regione di Kahramanmaras, duramente colpita dai terremoti, il suo allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui egli è un uomo giovane, in buona salute ed istruito (nello stesso senso la sentenza del TAF E-3009/2024 del 27 maggio 2024 consid. 6.3.2); che, seppur privo di esperienza lavorativa in ragione della sua giovane età, potrà valutare, una volta in Patria, se intraprendere una professione oppure proseguire gli studi; che l'insorgente vanta una solida rete familiare in Patria; che, nonostante i sismi, i membri del suo nucleo familiare risiedono ancora al medesimo indirizzo nella provincia di Kahramanmaras; che, come prima dell'espatrio, potrà continuare a contare sul sostegno economico dei propri genitori e della propria nonna, con i quali già conviveva; che, grazie al loro supporto economico, egli ha vissuto un anno senza studiare né lavorare, nel periodo tra la fine degli studi superiori ed il suo espatrio; che, dagli atti di causa, non emergono elementi che possano condurre a ritenere che il ricorrente, per motivi individuali, potrà trovarsi in una situazione di pericolo per la propria esistenza in caso di ritorno in Patria; che, oltre a ciò, il Tribunale osserva che, né in sede di audizione, né in sede ricorsuale, l'interessato ha sollevato degli ipotetici problemi dovuti all'alloggio o ad eventuali condizioni di vita difficili riscontrate da parte dei propri famigliari a seguito dei sismi, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto; che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: