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D-4909/2020

D-4909/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-28 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) feb- braio 2019 (cfr. atto A1/2). B. Il (…) febbraio 2019 si è tenuto con il richiedente l’asilo un’audizione ine- rente le sue generalità (cfr. atto A7/11), allorché invece il (…) settem- bre 2019 è stato questionato in particolare circa i suoi motivi d’asilo (cfr. atto A18/19). Con scritto del 15 maggio 2020 (cfr. atto A19/3) rispettiva- mente del 26 giugno 2020 (cfr. atto A21/3), la SEM ha invitato l’insorgente ad informarla riguardo allo sviluppo della sua situazione individuale, così come ad inoltrare tutti i mezzi di prova che potrebbero essere utili a soste- nere i suoi motivi d’asilo. Il ricorrente ha risposto con scritto dell’8 lu- glio 2020 (cfr. atti A23/4 e A24/3 la traduzione). In sostanza, e per quanto qui di rilievo, egli ha riferito di essere originario di B._______ (distretto di C._______, in provincia di D._______). Dal (…) al (…) lui avrebbe frequentato il liceo a E._______, dove avrebbe vissuto in appartamenti di proprietà dell’organizzazione gülenista, tornando di quando in quando presso il domicilio famigliare a B._______. In tali abita- zioni avrebbe soggiornato anche nel periodo dal (…) al (…), allorché si sarebbe preparato per recarsi all’università ad F._______ e durante l’inizio dei suoi studi universitari in (…) che avrebbe svolto sempre in istituti ap- partenenti al movimento di “Fetullah Gülen”. Durante i predetti anni di stu- dio, sarebbe stato un membro attivo per l’organizzazione, essendo (…), parlato dell’attività del movimento gülenista a degli studenti o condotto al- cuni di essi allorquando vi erano delle riunioni dell’organizzazione. Avrebbe anche aiutato finanziariamente degli studenti, nel periodo dal (…) al (…), allorché avrebbe lavorato quale (…), ed abitato in un proprio appartamento, sempre a E._______. Il lavoro di (…) l’avrebbe interrotto nel (…) del (…), a causa di problematiche con colleghi e (…) che non avrebbero visto di buon occhio la sua appartenenza al movimento di “Fetullah Gülen”. Per il resto, egli non avrebbe svolto alcuna attività politica in Turchia. Fino al (…), avrebbe tuttavia detenuto un conto presso la G._______, nonché scaricato l’applicazione “(…)”, senza però mai utilizzarla. Il suo espatrio sarebbe ri- conducibile al fatto che avrebbe appreso telefonicamente dalla moglie di un suo amico, H._______, il (…), che nel corso di un processo aperto a carico di quest’ultimo avrebbe mostrato alle autorità delle fotografie dove anche lui (il richiedente) sarebbe stato raffigurato. Le autorità avrebbero posto dei quesiti circa i nominativi delle persone presenti sulle fotografie e

D-4909/2020 Pagina 3 la loro professione. Per timore di essere arrestato a sua volta egli sarebbe espatriato illegalmente dalla Turchia il (…). In caso di rientro nel suo Paese d’origine, egli teme inoltre di essere arrestato per non essersi presentato al servizio militare, in quanto malgrado abbia pagato per esserne esone- rato, dovrebbe tuttavia prestare 21 giorni di servizio. Dopo il suo espatrio, il padre gli avrebbe narrato che i militari si sarebbero recati presso il re- sponsabile del villaggio chiedendo dell’interessato. A sostegno delle sue allegazioni, egli ha presentato: la sua carta d’identità originale; copia di due attestazioni di studio; copia del descrittivo dei paga- menti sul proprio conto e della carta bancaria presso G._______; copia di un giustificativo di pagamento su un altro conto bancario della G._______; copia del giustificativo di pagamento presso la I._______ e di uno screen- shot inerente il servizio militare; copia di un messaggio (…) in lingua stra- niera; copie di diverse fotografie che ritrarrebbero l’interessato assieme a compagni di studio; il certificato di studio presso l’università (…) del (…) e la carta bancaria quale studente presso la G._______ (cfr. atto A6). C. Con decisione del 4 settembre 2020, notificata il 7 settembre 2020 (cfr. atto A33/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando altresì il suo allontana- mento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura, siccome am- missibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Tramite il ricorso datato 29 settembre 2020 (ma inviato il 5 ottobre 2020; cfr. risultanze processuali), in lingua tedesca, il richiedente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione. Nello stesso egli ha concluso, a titolo principale, all’annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera. A titolo eventuale, ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria, per inammissibilità rispettivamente inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Conte- stualmente ha presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento dalle spese processuali e del relativo anti- cipo. Al ricorso ha allegato quale nuova documentazione, in copia: due articoli online del (…) rispettivamente del (…) inerenti il servizio militare in Turchia; un articolo online relativo l’applicazione “(…)” del (…); la conferma della

D-4909/2020 Pagina 4 pratica svolta presso l’(…) in lingua straniera; tre articoli online relativi per- sone appartenenti all’organizzazione Fetö e varia documentazione ine- rente la sua situazione finanziaria e lavorativa. E. Con decisione incidentale del 6 novembre 2020 il giudice istruttore della causa ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclu- sione della procedura, ha statuito che la procedura sia svolta in italiano, nonché ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel gra- vame dall’insorgente, invitandolo nel contempo a versare, entro il 23 no- vembre 2020, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Altresì, il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare, entro il medesimo termine summenzionato, una traduzione in una lingua ufficiale svizzera dei documenti allegati soltanto in lingua straniera al ricorso. Il versamento dell’anticipo richiesto è avvenuto tempestivamente il 12 no- vembre 2020. Con scritto inviato il 23 novembre 2020, il ricorrente ha inol- tre trasmesso al Tribunale le traduzioni in tedesco dei documenti richieste (cfr. risultanze processuali). F. Il 14 dicembre 2020, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta, chie- dendo il respingimento del ricorso. G. Per mezzo della replica del 30 gennaio 2021, l’insorgente ha trasmesso al Tribunale quale nuovo mezzo di prova, copia dell’atto di accusa del (…) di D._______ del (…) con traduzione in tedesco. In merito a quest’ultimo, il ricorrente ha chiesto di concedergli una proroga del termine per presentare delle osservazioni a complemento della replica. Proroga che gli è stata concessa dal Tribunale con decisione incidentale del 9 febbraio 2021, per il tramite della quale si è pure invitato l’insorgente a trasmettere al Tribunale l’originale dell’atto di accusa o, in difetto, a spiegare i motivi per i quali tale documento non può essere prodotto in originale. Con missiva del 9 marzo 2021, l’interessato ha trasmesso le sue osservazioni completive alla replica, indicando anche un link ad un video che egli avrebbe pubbli- cato sulla sua pagina (…), nonché inoltrando copia di uno scritto dei sedi- centi avv. J._______ e K._______ del (…). H. Il 31 marzo 2021 la SEM ha inoltrato la sua duplica, mentre che il 30 giu-

D-4909/2020 Pagina 5 gno 2021 l’insorgente ha presentato le sue osservazioni di triplica, alle- gando due CD sul quale vi è masterizzato un video in lingua straniera – dallo stesso contenuto – inerente l’attuale (…) L._______ del (…). L’auto- rità sindacata ha trasmesso la sua quadruplica il 9 agosto 2021, la quale è stata inviata per conoscenza all’insorgente con ordinanza del Tribunale del 18 agosto 2021, nella quale è stata pure statuita la chiusura dello scambio degli scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26

D-4909/2020 Pagina 6 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 2.01 seg., pag. 4; A18/19, D31 segg., pag. 4 seg.). In tali luoghi non vige attualmente una situazione di generale violenza, ed egli potrà far ritorno

D-4909/2020 Pagina 19 presso la sua famiglia a B._______, suo ultimo domicilio ufficiale nel paese d’origine (cfr. atto A7/11, p.to 2.02, pag. 4), oppure nel suo ultimo luogo di residenza a E._______ (cfr. atto A18/19, D55 segg., pag. 6), in quanto, dal profilo dell’art. 84 cpv. 4 LAsi, l’esecuzione dell’allontanamento non risulta essere inesigibile.

E. 3.1 Nel provvedimento querelato, la SEM ha innanzitutto considerato come, malgrado l’esistenza di alcuni deboli fattori di rischio, il ricorrente non debba temere delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo in caso di rientro in patria. In particolare, il conto presso la G._______ sarebbe stato chiuso già nel (…) e l’applicazione (…) non l’avrebbe mai utilizzata, ciò che ridurrebbe notevolmente il rischio di un’azione penale nei suoi confronti da parte delle autorità turche. Inoltre, vista la pressione tutt’ora elevata da parte del Governo turco per perseguire i sostenitori di Gülen, le autorità del predetto Stato non avrebbero esitato a perseguirlo se lo avessero sospet- tato di un reato dopo che il suo nome sarebbe stato menzionato nel corso del procedimento a carico dell’amico H._______. Essendo peraltro tra- scorsi circa (…) dal processo aperto contro l’amico, si potrebbe partire dal presupposto che il ricorrente non si trovi al centro delle attenzioni delle au- torità del suo Paese d’origine. Ciò tanto più che, in questi ultimi anni, egli non avrebbe avuto alcuna problematica legata alla sua vicinanza con il mo- vimento gülenista. L’autorità inferiore, in un passo successivo, ha inoltre ritenuto improbabile che egli debba affrontare delle conseguenze pertinenti ai sensi dell’asilo in relazione al servizio di leva, dal quale oltretutto sarebbe stato esonerato.

E. 3.2 Con il suo ricorso l’insorgente contesta le predette conclusioni della de- cisione avversata. In primo luogo egli sostiene, anche sulla base di due articoli di giornale prodotti con il gravame, che anche se una persona è riuscita a riscattare il servizio militare pagando (“Freikauf”), dovrà comun- que effettuare 21 giorni di servizio. Ciò sarebbe anche il suo caso, in quanto egli avrebbe versato, come da mezzo di prova prodotto, (…) il (…) per es- sere esonerato dal servizio militare, tuttavia, secondo la nuova regolamen- tazione del 3 agosto 2018, gli mancherebbero ancora i predetti giorni di servizio da adempiere, che sarebbero dovuti essere prestati dal (…). Tro- vandosi però in Svizzera in quel momento, egli non avrebbe potuto com- pierli. A (…) del (…) o del (…), dal militare avrebbero chiesto al capo villag- gio dove egli si trovasse. Anche nel (…), il capo villaggio avrebbe nuova- mente questionato suo padre riguardo a dove egli fosse. Pertanto, nel caso di un rientro in patria, egli ritiene che verrebbe visto dalle autorità turche quale renitente e dovrebbe attendersi delle pene severe a causa della sua mancata coscrizione. In secondo luogo, a differenza di quanto sostenuto dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, la sola circostanza che

D-4909/2020 Pagina 7 una persona avesse o ha installato sul suo telefonino l’app di messaggi- stica “(…)” sarebbe un indizio sufficiente per le autorità turche perché tale persona sia vista quale membro dell’organizzazione Gülen o che lo sia stata in passato. La sola installazione di tale applicazione potrebbe quindi comportare l’emissione di un mandato d’arresto e pertanto, in caso di rien- tro in patria, il ricorrente dovrebbe attendersi di essere arrestato. Questa conclusione viene sostenuta dall’insorgente anche riportando in seguito le attività e le istituzioni che egli avrebbe prestato rispettivamente frequentato nel periodo (…) per il movimento gülenista, oltreché i contatti intrattenuti quasi fino all’espatrio con H._______ (cfr. p.to 4.1 segg., pag. 5 segg. del ricorso). Tali circostanze sarebbero difatti a mente sua già sufficienti perché egli, in caso di ritorno nel Paese d’origine, possa attendersi delle persecu- zioni da parte delle autorità turche. Altresì, secondo il ricorrente, i quesiti posti dal capo villaggio a suo padre riguardo a dove egli si trovasse, sareb- bero da intendere non poiché egli avrebbe dovuto recarsi al militare il (…), bensì in realtà in relazione alla sua precedente appartenenza al movimento di Gülen ed ai contatti intrattenuti con H._______. Proseguendo, l’insor- gente ritiene inoltre come la SEM non si sia confrontata correttamente con la situazione presente in Turchia dal tentativo di colpo di stato nell’anno 2016 fino ad oggi, esponendo alcuni dati e circostanze. L’autorità inferiore, nella decisione avversata sarebbe pertanto partita da fatti scorretti, rispet- tivamente non avrebbe accertato correttamente i fatti giuridicamente rile- vanti, violando di conseguenza il principio inquisitorio ed il suo obbligo di motivazione. Al contrario, il ricorrente ritiene di aver reso per lo meno vero- simile la sua qualità di rifugiato in rapporto al servizio militare, all’attività svolta per l’organizzazione gülenista, così come in relazione ai contatti che egli avrebbe intrattenuto con istituzioni che appartengono a quest’ultima.

E. 3.3 Nel suo atto responsivo, l’autorità inferiore rimarca come, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, non vi sarebbero elementi che permet- tano di giungere alla conclusione che egli sia stato ricercato dal capo vil- laggio per motivi diversi dalla sua mancata presenza al servizio di leva, peraltro ribadendo come la renitenza alla leva non sarebbe comunque atta a riconoscergli la qualità di rifugiato ai sensi dell’asilo. La SEM prende inol- tre posizione circa la documentazione allegata dall’insorgente con il gra- vame, non ritenendola determinante e probante che egli abbia attirato in qualche modo l’attenzione delle autorità turche in relazione ai suoi passati legami con il movimento di Gülen.

E. 3.4 L’insorgente, per il tramite della sua replica, ribadisce come se egli do- vesse ritornare in Turchia, in quanto renitente alla leva, non soltanto dovrà affrontare una condanna elevata, bensì sarà sottoposto ad un trattamento

D-4909/2020 Pagina 8 disumano. In seguito il ricorrente osserva come l’atto di accusa del (…) – che ha allegato alla sua replica in copia – l’avrebbe ricevuto soltanto di recente tramite il suo avvocato in Turchia. Le accuse presenti nel mede- simo sarebbero da ricercare nella pubblicazione da parte sua di un com- mento su di un video inerente il (…) L._______ l’anno precedente, che egli avrebbe postato e commentato sulla sua pagina (…). Le autorità avrebbero potuto visualizzare il suo commento tramite un suo collega. Per questo mo- tivo, se egli rientrasse in patria, sarebbe condannato alla reclusione, e le sanzioni per i reati menzionati nell’atto d’accusa sarebbero molto lunghe. Inoltre, in prigione, egli sarebbe esposto ad un trattamento disumano. Tali evenienze sarebbero dimostrative del fatto che egli adempia ai requisiti dell’art. 3 LAsi. Nel suo complemento alla replica del 9 marzo 2021, il ricor- rente allega di non poter produrre l’originale dell’atto di accusa inoltrato, in quanto ai suoi avvocati in Turchia, sarebbe stato negato l’accesso al suo dossier penale, in quanto egli è in fuga.

E. 3.5 Per il tramite della sua duplica, la SEM osserva in merito ai nuovi mezzi di prova presentati dal ricorrente come in primo luogo il link segnalato dall’insorgente non rimanderebbe al suo profilo, bensì alla pagina del me- dia “(…)”, mentre che invece dal suo profilo personale non si evincerebbero condivisioni pubbliche di alcun tipo di video. In secondo luogo, l’atto di ac- cusa non soltanto sarebbe stato prodotto in copia, ma il ricorrente non avrebbe specificato il motivo per il quale egli non potrebbe ottenerne l’ori- ginale. Inoltre l’atto d’accusa presenterebbe delle circostanze – la data dell’emissione dell’atto di accusa sarebbe la stessa della denuncia, come pure la citazione di due convocazioni – che sorprenderebbero. Concer- nente invece la lettera dei legali dell’insorgente, a mente della SEM lo stesso rappresenterebbe uno scritto di parte e pertanto non avrebbe alcun valore probatorio.

E. 3.6 L’interessato nella sua triplica, d’un canto osserva di aver prodotto in allegato due CD contenenti il video menzionato, in quanto presumibilmente il collegamento fornito tramite il link nello scritto precedente non avrebbe funzionato. D’altro canto, contesta di non avere indicato il motivo per il quale egli non possa ottenere l’originale dell’atto di accusa.

E. 3.7 Anche con le sue osservazioni di quadruplica, l’autorità inferiore ribadi- sce le sue precedenti conclusioni. Il CD inoltrato – che conterrebbe verosi- milmente lo stesso video di cui al link tramesso in precedenza dal ricorrente

– non conterrebbe difatti ulteriori elementi che possano collegare tale fil- mato al ricorrente o ad una condivisione di questo sui social media utilizzati dall’interessato.

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E. 4 Preliminarmente si osserva che le censure formali proposte dall’insorgente nel ricorso in relazione all’accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giu- ridicamente rilevanti da parte della SEM, e ciò in violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), sono in realtà rivolte al merito, in quanto tendenti ad un ap- prezzamento differente delle circostanze presentate rispetto a quanto adempiuto nella decisione impugnata da parte dell’autorità inferiore. Per questo, verranno trattate di seguito (cfr. infra consid. 5–7). Per il resto, la decisione querelata comporta una motivazione nella quale l’autorità infe- riore ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali stimava che le dichia- razioni del ricorrente non fossero rilevanti ai fini dell’asilo. Il ricorrente ha potuto peraltro presentare un ricorso corposo nel quale dimostra di aver compreso la stessa e di averla potuta impugnare in piena conoscenza di causa. Non si può quindi seguire l’insorgente laddove lamenta nel suo ri- corso, in modo generico, che l’autorità inferiore sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivare la decisione, essendo rammentato che per adem- piere lo stesso, essa non è tenuta ad esprimersi in modo esplicito ed esau- stivo su tutte le argomentazioni addotte, ma soltanto su quelle rilevanti per il giudizio nella fattispecie (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3, 136 I 229 con- sid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano quindi infondate e vanno pertanto respinte.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

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E. 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5).

E. 6.1 Dall’analisi degli atti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che l’autorità inferiore ha motivato in modo convincente perché le allegazioni dell’insorgente non adempiano le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Le argomentazioni addotte con il gravame e con gli scritti successivi dal ricorrente non sono in grado di mutare tale apprezza- mento.

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E. 6.2 In primo luogo, si giunge alla conclusione che la frequentazione dell’in- sorgente nel passato di alcuni istituti appartenenti al movimento gülenista, come pure l’aiuto in alcune attività e finanziario prestato dall’insorgente al suddetto, non siano sufficienti per provare che egli sia entrato nel mirino delle autorità del suo Paese d’origine. Difatti lo scrivente Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia provato con verosimiglianza preponderante che tali sue attività siano venute a conoscenza delle autorità turche. È invero poco plausibile che queste ultime, se effettivamente a conoscenza dei le- gami dell’insorgente con l’organizzazione suddetta e se avessero ritenuto fosse di un qualche pericolo per la sicurezza statale, non lo abbiano ricer- cato al suo domicilio o presso i suoi famigliari, e questo in modo particolare dopo il (…). La sola evenienza che il ricorrente abbia riportato che il capo villaggio avrebbe richiesto al padre dove egli si trovasse a due riprese dopo il suo espatrio, senza tuttavia indicarne più precisamente i motivi di tale ricerca, se non che dal militare si sarebbero presentati al capo villaggio in cerca dell’insorgente (cfr. atto A18/19, D15 seg., pag. 3; D163 segg., pag. 17), né senza che le autorità giungessero concretamente a controllare al domicilio famigliare, non risulta essere un indizio sufficiente per provare, dal profilo soggettivo ed oggettivo, un timore fondato del ricorrente di subire delle persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese d’origine a causa del suo passato legame con il movimento gülenista. A maggior ragione, se detti legami del ricorrente fossero venuti a conoscenza delle autorità turche e ritenuti di una qualche rilevanza da parte delle medesime, dopo che l’amico H._______ lo avrebbe nominato durante una sua audizione in un processo intentato a suo carico (cfr. atti A7/11, p.to 7.01, pag. 7; A18/19, D85 segg., pag. 9 segg.), esse non avrebbero tardato a ricercarlo al domi- cilio e/o a perseguirlo penalmente per tali motivi. Peraltro le allegazioni sia del padre che della moglie dell’amico H._______, non risultano corroborate da alcun mezzo di prova, e si basano su informazioni provenienti da terzi che non sono, di per sé sole, costituenti un timore fondato di persecuzione (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-2248/2021 del 3 giugno 2021 consid. 6.2, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.2 e 6.3 con ulte- riori rif. cit.). Altresì, l’aggressione da parte di terze persone che il ricorrente ha allegato di aver subito nel (…) del (…) (cfr. atti A7/11, p.to 7.01, pag. 7; A18/19, D5 segg., pag. 2; D84, pag. 9), come pure di aver dovuto interrom- pere l’attività lavorativa quale (…) sempre nel medesimo periodo succitato a causa di problematiche avute per la sua appartenenza all’organizzazione gülenista con colleghi e (…) (cfr. atto A18/19, D64 segg., pag. 7), anche venissero ritenute delle allegazioni verosimili, non risultano essere dei pre- giudizi di un’intensità sufficiente ai sensi dell’art. 3 LAsi per averlo determi- nato all’espatrio. Invero, come da lui stesso asserito, ciò che lo avrebbe indotto a partire dal suo paese d’origine, sarebbe stato il fatto che l’amico

D-4909/2020 Pagina 12 H._______ avrebbe rivelato il suo nome alle autorità durante il processo (cfr. atto A18/19, D85 segg., pag. 9 seg.). Per quanto poi attiene alla circo- stanza narrata dall’insorgente, e non provata, di aver scaricato l’applica- zione (…) (cfr. atto A24/3), si rileva come l’informazione che i membri dell’organizzazione Gülen e coloro che hanno (…), comunicassero in modo preponderante con tale applicazione, sia fruibile da qualsiasi persona in Internet. Appare difatti alquanto sorprendente che di tale evenienza il ricor- rente non ne abbia neppure accennato nel corso delle sue audizioni din- nanzi all’autorità inferiore, ma soltanto in un secondo tempo, allorché gli è stata offerta la possibilità di esprimersi (cfr. atto A24/3). Ciò nonostante, anche se tale circostanza fosse ritenuta credibile, il fatto solo che il ricor- rente abbia unicamente scaricato tale applicativo, senza tuttavia allegare di essere incorso in qualsivoglia problematica concreta con le autorità del suo Paese d’origine a causa di tale presunta azione, al contrario di quanto da lui asserito nel gravame non risulta qualificarlo come persona invisa dalle autorità turche e dalle quali dovrebbe quindi temere delle persecu- zioni pertinenti ai sensi dell’asilo. Neppure gli articoli presentati a supporto dei suoi asserti con il gravame, sono atti a modificare la predetta conclu- sione.

E. 6.3 Da ultimo si osserva come le ulteriori prove prodotte dal ricorrente in corso di procedura, sia riguardanti la sua identità, che il suo percorso sco- lastico e le sue relazioni in tale frangente, come pure i suoi conti bancari durante i suoi studi – circostanze che non vengono peraltro poste in discus- sione dal Tribunale – non risultano all’evidenza di alcuna pertinenza, in quanto non sono atte ad apportare alcun elemento nuovo a supporto della veridicità e della pertinenza dei suoi asserti riguardo ai motivi che l’avreb- bero condotto alla fuga dal suo Paese d’origine.

E. 6.4 Riassumendo, si constata come il ricorrente, al momento del suo espa- trio non si trovasse nel mirino delle autorità turche e non avesse un fondato timore di subire delle persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi. Egli non è inoltre stato in grado di dimostrare, né di rendere verosimile, anche tenuto conto di una situazione dei diritti dell’uomo peggiorata in modo generale in Turchia dopo il tentativo di colpo di Stato nel luglio del 2016, che vi siano degli indizi concreti che in caso di un suo rientro in patria egli rischierebbe di subire una persecuzione rilevante ai sensi dell’asilo per i motivi sopra esaminati. Ne discende che è quindi a ragione che la SEM non ha con- cesso l’asilo all’insorgente, non avendo del resto – visto quanto sopra con- siderato – effettuato alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti e, di conseguenza, non essendo incorsa in alcuna vio- lazione del principio inquisitorio.

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E. 7.1 Proseguendo nell’analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all’esclusione della con- cessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi), in ragione delle sue allegazioni riguardo all’atto d’accusa che sa- rebbe stato emesso dopo il suo espatrio dalle autorità turche a causa di un commento che egli avrebbe postato sul suo profilo (…) contro l’(…) dopo l’espatrio, nonché in relazione all’asserita renitenza alla leva.

E. 7.2 Invero, a colui che è divenuto rifugiato soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del suo comportamento successivo viene riconosciuta unicamente la qualità di rifugiato e concessa l’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento verso il suo Paese d’origine; l’asilo non è contemplato (art. 54 LAsi; DTAF 2009/28 consid. 7.1). Si tratta segnatamente dei casi in cui il timore fondato di persecuzioni future è riconducibile all’espatrio illegale dal Paese d’origine («Republikflucht»), al deposito di una domanda d’asilo all’estero oppure ad attività politiche in esilio (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giuri- sprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1).

E. 7.3 In relazione all’atto d’accusa presentato, per quanto a ragione l’insor- gente sottolinei di aver indicato il motivo per il quale egli non avrebbe potuto ottenerne l’originale tramite i suoi legali in Turchia – ovvero a causa della sua fuga – lo stesso è stato prodotto soltanto in copia, e quindi il suo valore probatorio è già soggetto a cauzione, vista la possibilità di manipolazione e falsificazione e le difficoltà nell’individuarle. Sorprende inoltre come il ri- corrente ne sarebbe venuto a conoscenza soltanto dopo più di (…) dalla sua data d’emissione, malgrado fosse in regolare contatto con i suoi fami- gliari in Turchia (cfr. atto A18/19, D10 segg., pag. 3), come pure parrebbe essere seguito per tale procedura da avvocati. La credibilità delle argomen- tazioni offerte dall’insorgente in merito è inoltre maggiormente messa in dubbio dal fatto che egli non spiega in alcun modo, come denotato a ra- gione dalla SEM nella sua replica, per quale motivo dal contenuto dell’atto d’accusa si evinca che egli sarebbe stato chiamato per essere interrogato (…) volte dall’autorità prima dell’emissione dell’atto d’accusa. Appare inol- tre inverosimile che, se il ricorrente fosse effettivamente stato chiamato per essere interrogato dalle autorità, egli non fosse venuto a conoscenza già ben prima di una procedura penale aperta a suo carico come pure di aver ricevuto presso il suo domicilio degli scritti di comparizione. Dal contenuto della copia dell’atto d’accusa prodotto, si denota inoltre come l’infrazione a suo carico, di cui all’art. (…) e cpv. (…) del Codice penale turco (cfr. Euro- pean Commission for democracy through law [Venice Commission], Penal

D-4909/2020 Pagina 14 Code of Turkey, 15.02.2016 < https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/1201150/1226_1480070563_turkey-cc-2004-am2016-en.pdf >, consul- tato il 10 maggio 2022) che persegue l’(…), non combaci con l’infrazione descritta di “(…)” ([…]), che viene normalmente perseguita secondo l’art. (…) del Codice penale turco (cfr. ibidem, Penal Code of Turkey ad art. […]; Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH], Türkei: Teilen und «Liken» von «kritischen» Inhalten auf Facebook, 29.10.2020, < https://www.fluecht- lingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberich te/Europa/Tuerkei/201029_tur_Teilen_Liken_auf_Facebook_annym_de.p df >; Deutsche Welle [DW], […], tutti consultati il 10 maggio 2022). L’auto- rità inferiore osserva poi a ragione nella duplica e quadruplica che il ricor- rente con la produzione del link al video che avrebbe pubblicato nel suo profilo (…) e del medesimo video sul supporto CD presentato, non sia stato in grado di provare, né di rendere per lo meno verosimile, che tale video sia effettivamente stato pubblicato sul suo profilo (…) né ancor meno che egli abbia postato un commento critico allo stesso rivolto contro il (…). Lo scritto dei presunti legali turchi dell’insorgente, prodotto con la replica da quest’ultimo, è inoltre qualificabile quale mera allegazione di parte. Ciò in quanto manifestamente risulta essere stato confezionato ai fini della causa poiché non maggiormente di utilità nello spiegare il contenuto dell’atto d’ac- cusa e le circostanze ad esso connesse, nonché soprattutto se la supposta procedura penale aperta contro il ricorrente ha avuto un proseguo e quale. Si osserva peraltro come nel medesimo si dia atto anche del persegui- mento dell’insorgente per “(…)” oltreché per (…), che non risulta invece un’infrazione descritta nell’atto d’accusa presentato dal ricorrente quale mezzo di prova. Pertanto, visto quanto precede, allo scritto degli avvocati dell’insorgente non può quindi essere riconosciuto alcun valore probatorio. Per tutte le ragioni testé considerate, il Tribunale giunge alla conclusione che gli asserti dell’interessato circa l’atto d’accusa emesso non siano cre- dibili, e che il mezzo di prova prodotto, non sia atto a confermare le sue dichiarazioni, ma al contrario le renda ancora maggiormente inverosimili. Il confezionamento di quest’ultimo per i bisogni della causa risulta quindi sta- bilito. Per il resto, il Tribunale non ravvisa un impegno politico particolare dell’insorgente che lo avrebbe posto nel mirino delle autorità del suo Paese d’origine e che lo farebbero pertanto correre un rischio di subire delle per- secuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di un suo rientro nel Paese d’origine. Egli stesso ha difatti dichiarato di non aver svolto alcuna attività politica in Turchia (cfr. atto A18/19, D152, pag. 16), e che salvo per un periodo una sua sorella, nessuno della sua famiglia si sarebbe mai in- gaggiato in qualunque attività per il movimento gülenista (cfr. atto A18/19, D150, pag. 16). Egli ha peraltro allegato che dopo il (…) non avrebbe più

D-4909/2020 Pagina 15 effettuato delle attività o sostenuto finanziariamente la predetta organizza- zione (cfr. atto A18/19, D144 segg., pag. 15).

E. 7.4.1 Riguardo all’allegata renitenza alla leva, occorre dapprima rammen- tare che ogni Stato è legittimato a costituirsi un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare co- stituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi un’infrazione punita per legge; una condanna per insubordinazione è allora in principio una san- zione legittima. Pertanto, né l’avversione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o diser- tato costituiscono un timore fondato di essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell’11 novembre 2021 con- sid. 4.7.2, D-2324/2020 dell’8 marzo 2021 consid. 8.2). Secondo la preci- tata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tuttavia essere eccezional- mente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare che gli è stata inflitta, o gli sarebbe inflitta in futuro, una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il compimento dei suoi obblighi militari l’avrebbero già esposto o l’esporrebbero in futuro a dei pregiudizi secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avrebbero implicato o rischie- rebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del Tribunale E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2).

E. 7.4.2 Il ricorrente ha prodotto, anche con il ricorso, una copia di una scher- mata video riguardante un avviso di convocazione per il militare nel (…) nonché due articoli di giornale online (allegati B2 e B3 al ricorso). Visto il contenuto degli stessi, nonché come esposto dal ricorrente nel suo gra- vame ed al contrario invece di quanto motivato nella decisione impugnata dalla SEM, il Tribunale è d’avviso che si possa ammettere che, malgrado l’insorgente abbia versato dei soldi per non dover effettuare il servizio mili- tare (cfr. atto A6, mezzo di prova n. 5; atto A18/19, D128, pag. 13; D162, pag. 17), egli fosse ancora tenuto a prestare 21 giorni di servizio, e quindi che sia effettivamente stato convocato in relazione con i suoi obblighi mili- tari legali. Tuttavia, né tali documenti, né gli asserti dell’insorgente, sono in grado di corroborare, in modo oggettivo, il timore (soggettivo) dell’insor-

D-4909/2020 Pagina 16 gente di essere condannato, in caso di rientro in Turchia, ad una pena di- sproporzionata per renitenza alla leva, nonostante il diritto legittimo dello Stato in questione al mantenimento di una forza armata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2324/2020 succitata consid. 8.3). Neppure gli articoli di giornale prodotti a supporto con il gravame (allegati B9 e B10), in quanto riguardanti terze persone e fattispecie differenti da quelle dell’insorgente, come rettamente argomentato anche dall’autorità in- feriore nella sua replica, non sono in grado di supportare il timore dell’in- sorgente di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi a causa della sua renitenza alla leva, in caso di rimpatrio.

E. 7.5 Ne discende quindi che il ricorrente non ha apportato alcun indizio reale, concreto e circostanziato, circa un timore fondato quanto al rischio di poter subire degli atti persecutori, nel caso di un suo rimpatrio, e tali da ammettere l’esistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga in virtù dell’art. 54 LAsi, per il riconoscimento della qualità di rifugiato. L’autorità resistente ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere anche lo statuto di rifugiato al ricorrente.

E. 8 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo rela- tiva a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

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E. 9.2.1 Nella sua decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente ammissibile, così come ragionevol- mente esigibile – sia dal profilo della situazione del suo Paese d’origine che da quello individuale dell’insorgente – nonché possibile.

E. 9.2.2 Il ricorrente, dal canto suo, avversa nel suo gravame anche la sud- detta conclusione sia dal lato dell’ammissibilità che dell’esigibilità della mi- sura. Egli sostiene difatti come nel caso di un suo ritorno in Turchia do- vrebbe attendersi di essere arrestato e di subire dei trattamenti disumani, a causa di quanto rivelato dall’amico H._______ durante il suo processo e per interrogarlo sul conto di quest’ultimo. Altresì egli sostiene che, che nel caso di un suo rimpatrio, si troverebbe in uno stato di totale indigenza, in quanto senza possibilità di esercitare la professione da lui imparata quale (…) né nel settore statale né in quello privato a causa del suo passato di vicinanza al movimento gülenista.

E. 9.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 9.3.2 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha a ragione osservato che il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), protegge sol- tanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Poiché il ricorrente non è stato in grado di provare o di rendere verosimile un peri- colo ai sensi dell’asilo, egli non può prevalersi dell’art. 5 LAsi. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. supra consid. 6 e 7), non sono ravvisa- bili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità prepon- derante, che l’insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trat- tamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un

D-4909/2020 Pagina 18 suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’al- lontanamento dell’insorgente. Inoltre, le problematiche di natura medica ri- sultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è appa- rentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra con- sid. 9.4.4).

E. 9.3.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi.

E. 9.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.4.2 Dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel (…) del Paese. A causa degli scontri violenti in quest’ultimo, a fianco alle province di M._______ e N._______ – nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento non sia am- missibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6) – vi sono anche altre province nel (…) della Turchia dove l’esecuzione dell’allontanamento è da ritenere inammissibile. Tuttavia come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in quest’ultimo Stato non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sentenze del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.3.1-7.3.2; cfr. anche fra le tante le sentenze D-5365/2020 del 22 aprile 2022 consid. 8.3.2, E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 7.3.1).

E. 9.4.3 Il ricorrente è originario della provincia di D._______, avendo vissuto molti anni con la sua famiglia a B._______. Dal (…) in avanti avrebbe vis- suto tra quest’ultimo domicilio ufficiale e E._______ (sito nell’omonima pro- vincia), nonché per un periodo anche ad F._______ (cfr. atti A7/11, p.to

E. 9.4.4 Inoltre, dagli atti e dalle dichiarazioni dell’insorgente non vi sono suf- ficienti indizi concreti che lascino concludere che il ricorrente, giovane e secondo i suoi asserti in salute – non essendo presenti agli atti, per gli allegati dolori alla schiena (cfr. atto A18/19, D4 segg., pag. 2), alcun certi- ficato medico probante i medesimi – nel caso di un suo rientro in Turchia, si ritroverebbe in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo econo- mico, sociale o del suo stato di salute. Invero, secondo i suoi asserti, egli vanta una buona scolarizzazione, avendo terminato gli studi universitari in (…) (cfr. atto A7/11, p.to 1.17.04, pag. 3 seg.), ed in seguito ha pure potuto esercitare la stessa per circa (…) (cfr. atti A7/11, p.to 1.17.04, pag. 4; A18/19, D57 segg., pag. 6 seg.). A B._______ e C._______, suo ultimo domicilio ufficiale nel Paese d’origine (cfr. atto A7/11, p.to 2.02, pag. 4), nonché a E._______ egli dispone inoltre di una solida rete sociale (formata in particolare dai genitori e dai fratelli e sorelle; cfr. atti A7/11, p.to 2.01, pag. 4; 3.01, pag. 5; A18/19, D17 segg., pag. 3), che potrà al suo rientro in patria, nel caso di bisogno, sostenerlo per i suoi bisogni primari. A diffe- renza poi delle asserzioni esposte in fase ricorsuale dall’insorgente, anche nel caso in cui egli avesse difficoltà nel trovare un’attività lavorativa nel suo Paese d’origine, anche eventualmente a causa degli studi intrapresi e delle relazioni intessute in passato, tale circostanza non sarebbe sufficiente a ritenere l’esecuzione del suo allontanamento come inesigibile. Difatti, egli proviene da una famiglia che dispone non soltanto di una (…) e di (…) (cfr. atto A18/19, D26 segg., pag. 4), bensì pure di (…) (cfr. atto A18/19, D23 segg., pag. 3 seg.), e pertanto potrà, nell’eventualità, trovare impiego e so- stegno in tale ambito pure l’insorgente, attività lavorativa (…) che egli ha d’altronde già esercitato in passato prima del suo espatrio dalla Turchia (cfr. atto A18/19, D62 segg., pag. 7).

E. 9.4.5 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 9.5 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della ne- cessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rim- patrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

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E. 9.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 10 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il

E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-4909/2020 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 12 novem- bre 2020. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4909/2020 Sentenza del 28 giugno 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 settembre 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) febbraio 2019 (cfr. atto A1/2). B. Il (...) febbraio 2019 si è tenuto con il richiedente l'asilo un'audizione inerente le sue generalità (cfr. atto A7/11), allorché invece il (...) settembre 2019 è stato questionato in particolare circa i suoi motivi d'asilo (cfr. atto A18/19). Con scritto del 15 maggio 2020 (cfr. atto A19/3) rispettivamente del 26 giugno 2020 (cfr. atto A21/3), la SEM ha invitato l'insorgente ad informarla riguardo allo sviluppo della sua situazione individuale, così come ad inoltrare tutti i mezzi di prova che potrebbero essere utili a sostenere i suoi motivi d'asilo. Il ricorrente ha risposto con scritto dell'8 luglio 2020 (cfr. atti A23/4 e A24/3 la traduzione). In sostanza, e per quanto qui di rilievo, egli ha riferito di essere originario di B._______ (distretto di C._______, in provincia di D._______). Dal (...) al (...) lui avrebbe frequentato il liceo a E._______, dove avrebbe vissuto in appartamenti di proprietà dell'organizzazione gülenista, tornando di quando in quando presso il domicilio famigliare a B._______. In tali abitazioni avrebbe soggiornato anche nel periodo dal (...) al (...), allorché si sarebbe preparato per recarsi all'università ad F._______ e durante l'inizio dei suoi studi universitari in (...) che avrebbe svolto sempre in istituti appartenenti al movimento di "Fetullah Gülen". Durante i predetti anni di studio, sarebbe stato un membro attivo per l'organizzazione, essendo (...), parlato dell'attività del movimento gülenista a degli studenti o condotto alcuni di essi allorquando vi erano delle riunioni dell'organizzazione. Avrebbe anche aiutato finanziariamente degli studenti, nel periodo dal (...) al (...), allorché avrebbe lavorato quale (...), ed abitato in un proprio appartamento, sempre a E._______. Il lavoro di (...) l'avrebbe interrotto nel (...) del (...), a causa di problematiche con colleghi e (...) che non avrebbero visto di buon occhio la sua appartenenza al movimento di "Fetullah Gülen". Per il resto, egli non avrebbe svolto alcuna attività politica in Turchia. Fino al (...), avrebbe tuttavia detenuto un conto presso la G._______, nonché scaricato l'applicazione "(...)", senza però mai utilizzarla. Il suo espatrio sarebbe riconducibile al fatto che avrebbe appreso telefonicamente dalla moglie di un suo amico, H._______, il (...), che nel corso di un processo aperto a carico di quest'ultimo avrebbe mostrato alle autorità delle fotografie dove anche lui (il richiedente) sarebbe stato raffigurato. Le autorità avrebbero posto dei quesiti circa i nominativi delle persone presenti sulle fotografie e la loro professione. Per timore di essere arrestato a sua volta egli sarebbe espatriato illegalmente dalla Turchia il (...). In caso di rientro nel suo Paese d'origine, egli teme inoltre di essere arrestato per non essersi presentato al servizio militare, in quanto malgrado abbia pagato per esserne esonerato, dovrebbe tuttavia prestare 21 giorni di servizio. Dopo il suo espatrio, il padre gli avrebbe narrato che i militari si sarebbero recati presso il responsabile del villaggio chiedendo dell'interessato. A sostegno delle sue allegazioni, egli ha presentato: la sua carta d'identità originale; copia di due attestazioni di studio; copia del descrittivo dei pagamenti sul proprio conto e della carta bancaria presso G._______; copia di un giustificativo di pagamento su un altro conto bancario della G._______; copia del giustificativo di pagamento presso la I._______ e di uno screenshot inerente il servizio militare; copia di un messaggio (...) in lingua straniera; copie di diverse fotografie che ritrarrebbero l'interessato assieme a compagni di studio; il certificato di studio presso l'università (...) del (...) e la carta bancaria quale studente presso la G._______ (cfr. atto A6). C. Con decisione del 4 settembre 2020, notificata il 7 settembre 2020 (cfr. atto A33/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Tramite il ricorso datato 29 settembre 2020 (ma inviato il 5 ottobre 2020; cfr. risultanze processuali), in lingua tedesca, il richiedente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione. Nello stesso egli ha concluso, a titolo principale, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo eventuale, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità rispettivamente inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento dalle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso ha allegato quale nuova documentazione, in copia: due articoli online del (...) rispettivamente del (...) inerenti il servizio militare in Turchia; un articolo online relativo l'applicazione "(...)" del (...); la conferma della pratica svolta presso l'(...) in lingua straniera; tre articoli online relativi persone appartenenti all'organizzazione Fetö e varia documentazione inerente la sua situazione finanziaria e lavorativa. E. Con decisione incidentale del 6 novembre 2020 il giudice istruttore della causa ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha statuito che la procedura sia svolta in italiano, nonché ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel gravame dall'insorgente, invitandolo nel contempo a versare, entro il 23 novembre 2020, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Altresì, il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare, entro il medesimo termine summenzionato, una traduzione in una lingua ufficiale svizzera dei documenti allegati soltanto in lingua straniera al ricorso. Il versamento dell'anticipo richiesto è avvenuto tempestivamente il 12 novembre 2020. Con scritto inviato il 23 novembre 2020, il ricorrente ha inoltre trasmesso al Tribunale le traduzioni in tedesco dei documenti richieste (cfr. risultanze processuali). F. Il 14 dicembre 2020, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta, chiedendo il respingimento del ricorso. G. Per mezzo della replica del 30 gennaio 2021, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale quale nuovo mezzo di prova, copia dell'atto di accusa del (...) di D._______ del (...) con traduzione in tedesco. In merito a quest'ultimo, il ricorrente ha chiesto di concedergli una proroga del termine per presentare delle osservazioni a complemento della replica. Proroga che gli è stata concessa dal Tribunale con decisione incidentale del 9 febbraio 2021, per il tramite della quale si è pure invitato l'insorgente a trasmettere al Tribunale l'originale dell'atto di accusa o, in difetto, a spiegare i motivi per i quali tale documento non può essere prodotto in originale. Con missiva del 9 marzo 2021, l'interessato ha trasmesso le sue osservazioni completive alla replica, indicando anche un link ad un video che egli avrebbe pubblicato sulla sua pagina (...), nonché inoltrando copia di uno scritto dei sedicenti avv. J._______ e K._______ del (...). H. Il 31 marzo 2021 la SEM ha inoltrato la sua duplica, mentre che il 30 giugno 2021 l'insorgente ha presentato le sue osservazioni di triplica, allegando due CD sul quale vi è masterizzato un video in lingua straniera - dallo stesso contenuto - inerente l'attuale (...) L._______ del (...). L'autorità sindacata ha trasmesso la sua quadruplica il 9 agosto 2021, la quale è stata inviata per conoscenza all'insorgente con ordinanza del Tribunale del 18 agosto 2021, nella quale è stata pure statuita la chiusura dello scambio degli scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nel provvedimento querelato, la SEM ha innanzitutto considerato come, malgrado l'esistenza di alcuni deboli fattori di rischio, il ricorrente non debba temere delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo in caso di rientro in patria. In particolare, il conto presso la G._______ sarebbe stato chiuso già nel (...) e l'applicazione (...) non l'avrebbe mai utilizzata, ciò che ridurrebbe notevolmente il rischio di un'azione penale nei suoi confronti da parte delle autorità turche. Inoltre, vista la pressione tutt'ora elevata da parte del Governo turco per perseguire i sostenitori di Gülen, le autorità del predetto Stato non avrebbero esitato a perseguirlo se lo avessero sospettato di un reato dopo che il suo nome sarebbe stato menzionato nel corso del procedimento a carico dell'amico H._______. Essendo peraltro trascorsi circa (...) dal processo aperto contro l'amico, si potrebbe partire dal presupposto che il ricorrente non si trovi al centro delle attenzioni delle autorità del suo Paese d'origine. Ciò tanto più che, in questi ultimi anni, egli non avrebbe avuto alcuna problematica legata alla sua vicinanza con il movimento gülenista. L'autorità inferiore, in un passo successivo, ha inoltre ritenuto improbabile che egli debba affrontare delle conseguenze pertinenti ai sensi dell'asilo in relazione al servizio di leva, dal quale oltretutto sarebbe stato esonerato. 3.2 Con il suo ricorso l'insorgente contesta le predette conclusioni della decisione avversata. In primo luogo egli sostiene, anche sulla base di due articoli di giornale prodotti con il gravame, che anche se una persona è riuscita a riscattare il servizio militare pagando ("Freikauf"), dovrà comunque effettuare 21 giorni di servizio. Ciò sarebbe anche il suo caso, in quanto egli avrebbe versato, come da mezzo di prova prodotto, (...) il (...) per essere esonerato dal servizio militare, tuttavia, secondo la nuova regolamentazione del 3 agosto 2018, gli mancherebbero ancora i predetti giorni di servizio da adempiere, che sarebbero dovuti essere prestati dal (...). Trovandosi però in Svizzera in quel momento, egli non avrebbe potuto compierli. A (...) del (...) o del (...), dal militare avrebbero chiesto al capo villaggio dove egli si trovasse. Anche nel (...), il capo villaggio avrebbe nuovamente questionato suo padre riguardo a dove egli fosse. Pertanto, nel caso di un rientro in patria, egli ritiene che verrebbe visto dalle autorità turche quale renitente e dovrebbe attendersi delle pene severe a causa della sua mancata coscrizione. In secondo luogo, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la sola circostanza che una persona avesse o ha installato sul suo telefonino l'app di messaggistica "(...)" sarebbe un indizio sufficiente per le autorità turche perché tale persona sia vista quale membro dell'organizzazione Gülen o che lo sia stata in passato. La sola installazione di tale applicazione potrebbe quindi comportare l'emissione di un mandato d'arresto e pertanto, in caso di rientro in patria, il ricorrente dovrebbe attendersi di essere arrestato. Questa conclusione viene sostenuta dall'insorgente anche riportando in seguito le attività e le istituzioni che egli avrebbe prestato rispettivamente frequentato nel periodo (...) per il movimento gülenista, oltreché i contatti intrattenuti quasi fino all'espatrio con H._______ (cfr. p.to 4.1 segg., pag. 5 segg. del ricorso). Tali circostanze sarebbero difatti a mente sua già sufficienti perché egli, in caso di ritorno nel Paese d'origine, possa attendersi delle persecuzioni da parte delle autorità turche. Altresì, secondo il ricorrente, i quesiti posti dal capo villaggio a suo padre riguardo a dove egli si trovasse, sarebbero da intendere non poiché egli avrebbe dovuto recarsi al militare il (...), bensì in realtà in relazione alla sua precedente appartenenza al movimento di Gülen ed ai contatti intrattenuti con H._______. Proseguendo, l'insorgente ritiene inoltre come la SEM non si sia confrontata correttamente con la situazione presente in Turchia dal tentativo di colpo di stato nell'anno 2016 fino ad oggi, esponendo alcuni dati e circostanze. L'autorità inferiore, nella decisione avversata sarebbe pertanto partita da fatti scorretti, rispettivamente non avrebbe accertato correttamente i fatti giuridicamente rilevanti, violando di conseguenza il principio inquisitorio ed il suo obbligo di motivazione. Al contrario, il ricorrente ritiene di aver reso per lo meno verosimile la sua qualità di rifugiato in rapporto al servizio militare, all'attività svolta per l'organizzazione gülenista, così come in relazione ai contatti che egli avrebbe intrattenuto con istituzioni che appartengono a quest'ultima. 3.3 Nel suo atto responsivo, l'autorità inferiore rimarca come, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, non vi sarebbero elementi che permettano di giungere alla conclusione che egli sia stato ricercato dal capo villaggio per motivi diversi dalla sua mancata presenza al servizio di leva, peraltro ribadendo come la renitenza alla leva non sarebbe comunque atta a riconoscergli la qualità di rifugiato ai sensi dell'asilo. La SEM prende inoltre posizione circa la documentazione allegata dall'insorgente con il gravame, non ritenendola determinante e probante che egli abbia attirato in qualche modo l'attenzione delle autorità turche in relazione ai suoi passati legami con il movimento di Gülen. 3.4 L'insorgente, per il tramite della sua replica, ribadisce come se egli dovesse ritornare in Turchia, in quanto renitente alla leva, non soltanto dovrà affrontare una condanna elevata, bensì sarà sottoposto ad un trattamento disumano. In seguito il ricorrente osserva come l'atto di accusa del (...) - che ha allegato alla sua replica in copia - l'avrebbe ricevuto soltanto di recente tramite il suo avvocato in Turchia. Le accuse presenti nel medesimo sarebbero da ricercare nella pubblicazione da parte sua di un commento su di un video inerente il (...) L._______ l'anno precedente, che egli avrebbe postato e commentato sulla sua pagina (...). Le autorità avrebbero potuto visualizzare il suo commento tramite un suo collega. Per questo motivo, se egli rientrasse in patria, sarebbe condannato alla reclusione, e le sanzioni per i reati menzionati nell'atto d'accusa sarebbero molto lunghe. Inoltre, in prigione, egli sarebbe esposto ad un trattamento disumano. Tali evenienze sarebbero dimostrative del fatto che egli adempia ai requisiti dell'art. 3 LAsi. Nel suo complemento alla replica del 9 marzo 2021, il ricorrente allega di non poter produrre l'originale dell'atto di accusa inoltrato, in quanto ai suoi avvocati in Turchia, sarebbe stato negato l'accesso al suo dossier penale, in quanto egli è in fuga. 3.5 Per il tramite della sua duplica, la SEM osserva in merito ai nuovi mezzi di prova presentati dal ricorrente come in primo luogo il link segnalato dall'insorgente non rimanderebbe al suo profilo, bensì alla pagina del media "(...)", mentre che invece dal suo profilo personale non si evincerebbero condivisioni pubbliche di alcun tipo di video. In secondo luogo, l'atto di accusa non soltanto sarebbe stato prodotto in copia, ma il ricorrente non avrebbe specificato il motivo per il quale egli non potrebbe ottenerne l'originale. Inoltre l'atto d'accusa presenterebbe delle circostanze - la data dell'emissione dell'atto di accusa sarebbe la stessa della denuncia, come pure la citazione di due convocazioni - che sorprenderebbero. Concernente invece la lettera dei legali dell'insorgente, a mente della SEM lo stesso rappresenterebbe uno scritto di parte e pertanto non avrebbe alcun valore probatorio. 3.6 L'interessato nella sua triplica, d'un canto osserva di aver prodotto in allegato due CD contenenti il video menzionato, in quanto presumibilmente il collegamento fornito tramite il link nello scritto precedente non avrebbe funzionato. D'altro canto, contesta di non avere indicato il motivo per il quale egli non possa ottenere l'originale dell'atto di accusa. 3.7 Anche con le sue osservazioni di quadruplica, l'autorità inferiore ribadisce le sue precedenti conclusioni. Il CD inoltrato - che conterrebbe verosimilmente lo stesso video di cui al link tramesso in precedenza dal ricorrente - non conterrebbe difatti ulteriori elementi che possano collegare tale filmato al ricorrente o ad una condivisione di questo sui social media utilizzati dall'interessato.

4. Preliminarmente si osserva che le censure formali proposte dall'insorgente nel ricorso in relazione all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, e ciò in violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), sono in realtà rivolte al merito, in quanto tendenti ad un apprezzamento differente delle circostanze presentate rispetto a quanto adempiuto nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore. Per questo, verranno trattate di seguito (cfr. infra consid. 5-7). Per il resto, la decisione querelata comporta una motivazione nella quale l'autorità inferiore ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali stimava che le dichiarazioni del ricorrente non fossero rilevanti ai fini dell'asilo. Il ricorrente ha potuto peraltro presentare un ricorso corposo nel quale dimostra di aver compreso la stessa e di averla potuta impugnare in piena conoscenza di causa. Non si può quindi seguire l'insorgente laddove lamenta nel suo ricorso, in modo generico, che l'autorità inferiore sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivare la decisione, essendo rammentato che per adempiere lo stesso, essa non è tenuta ad esprimersi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, ma soltanto su quelle rilevanti per il giudizio nella fattispecie (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano quindi infondate e vanno pertanto respinte. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). 6. 6.1 Dall'analisi degli atti all'incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che l'autorità inferiore ha motivato in modo convincente perché le allegazioni dell'insorgente non adempiano le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Le argomentazioni addotte con il gravame e con gli scritti successivi dal ricorrente non sono in grado di mutare tale apprezzamento. 6.2 In primo luogo, si giunge alla conclusione che la frequentazione dell'insorgente nel passato di alcuni istituti appartenenti al movimento gülenista, come pure l'aiuto in alcune attività e finanziario prestato dall'insorgente al suddetto, non siano sufficienti per provare che egli sia entrato nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine. Difatti lo scrivente Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia provato con verosimiglianza preponderante che tali sue attività siano venute a conoscenza delle autorità turche. È invero poco plausibile che queste ultime, se effettivamente a conoscenza dei legami dell'insorgente con l'organizzazione suddetta e se avessero ritenuto fosse di un qualche pericolo per la sicurezza statale, non lo abbiano ricercato al suo domicilio o presso i suoi famigliari, e questo in modo particolare dopo il (...). La sola evenienza che il ricorrente abbia riportato che il capo villaggio avrebbe richiesto al padre dove egli si trovasse a due riprese dopo il suo espatrio, senza tuttavia indicarne più precisamente i motivi di tale ricerca, se non che dal militare si sarebbero presentati al capo villaggio in cerca dell'insorgente (cfr. atto A18/19, D15 seg., pag. 3; D163 segg., pag. 17), né senza che le autorità giungessero concretamente a controllare al domicilio famigliare, non risulta essere un indizio sufficiente per provare, dal profilo soggettivo ed oggettivo, un timore fondato del ricorrente di subire delle persecuzioni da parte delle autorità del suo Paese d'origine a causa del suo passato legame con il movimento gülenista. A maggior ragione, se detti legami del ricorrente fossero venuti a conoscenza delle autorità turche e ritenuti di una qualche rilevanza da parte delle medesime, dopo che l'amico H._______ lo avrebbe nominato durante una sua audizione in un processo intentato a suo carico (cfr. atti A7/11, p.to 7.01, pag. 7; A18/19, D85 segg., pag. 9 segg.), esse non avrebbero tardato a ricercarlo al domicilio e/o a perseguirlo penalmente per tali motivi. Peraltro le allegazioni sia del padre che della moglie dell'amico H._______, non risultano corroborate da alcun mezzo di prova, e si basano su informazioni provenienti da terzi che non sono, di per sé sole, costituenti un timore fondato di persecuzione (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-2248/2021 del 3 giugno 2021 consid. 6.2, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.2 e 6.3 con ulteriori rif. cit.). Altresì, l'aggressione da parte di terze persone che il ricorrente ha allegato di aver subito nel (...) del (...) (cfr. atti A7/11, p.to 7.01, pag. 7; A18/19, D5 segg., pag. 2; D84, pag. 9), come pure di aver dovuto interrompere l'attività lavorativa quale (...) sempre nel medesimo periodo succitato a causa di problematiche avute per la sua appartenenza all'organizzazione gülenista con colleghi e (...) (cfr. atto A18/19, D64 segg., pag. 7), anche venissero ritenute delle allegazioni verosimili, non risultano essere dei pregiudizi di un'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi per averlo determinato all'espatrio. Invero, come da lui stesso asserito, ciò che lo avrebbe indotto a partire dal suo paese d'origine, sarebbe stato il fatto che l'amico H._______ avrebbe rivelato il suo nome alle autorità durante il processo (cfr. atto A18/19, D85 segg., pag. 9 seg.). Per quanto poi attiene alla circostanza narrata dall'insorgente, e non provata, di aver scaricato l'applicazione (...) (cfr. atto A24/3), si rileva come l'informazione che i membri dell'organizzazione Gülen e coloro che hanno (...), comunicassero in modo preponderante con tale applicazione, sia fruibile da qualsiasi persona in Internet. Appare difatti alquanto sorprendente che di tale evenienza il ricorrente non ne abbia neppure accennato nel corso delle sue audizioni dinnanzi all'autorità inferiore, ma soltanto in un secondo tempo, allorché gli è stata offerta la possibilità di esprimersi (cfr. atto A24/3). Ciò nonostante, anche se tale circostanza fosse ritenuta credibile, il fatto solo che il ricorrente abbia unicamente scaricato tale applicativo, senza tuttavia allegare di essere incorso in qualsivoglia problematica concreta con le autorità del suo Paese d'origine a causa di tale presunta azione, al contrario di quanto da lui asserito nel gravame non risulta qualificarlo come persona invisa dalle autorità turche e dalle quali dovrebbe quindi temere delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell'asilo. Neppure gli articoli presentati a supporto dei suoi asserti con il gravame, sono atti a modificare la predetta conclusione. 6.3 Da ultimo si osserva come le ulteriori prove prodotte dal ricorrente in corso di procedura, sia riguardanti la sua identità, che il suo percorso scolastico e le sue relazioni in tale frangente, come pure i suoi conti bancari durante i suoi studi - circostanze che non vengono peraltro poste in discussione dal Tribunale - non risultano all'evidenza di alcuna pertinenza, in quanto non sono atte ad apportare alcun elemento nuovo a supporto della veridicità e della pertinenza dei suoi asserti riguardo ai motivi che l'avrebbero condotto alla fuga dal suo Paese d'origine. 6.4 Riassumendo, si constata come il ricorrente, al momento del suo espatrio non si trovasse nel mirino delle autorità turche e non avesse un fondato timore di subire delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Egli non è inoltre stato in grado di dimostrare, né di rendere verosimile, anche tenuto conto di una situazione dei diritti dell'uomo peggiorata in modo generale in Turchia dopo il tentativo di colpo di Stato nel luglio del 2016, che vi siano degli indizi concreti che in caso di un suo rientro in patria egli rischierebbe di subire una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo per i motivi sopra esaminati. Ne discende che è quindi a ragione che la SEM non ha concesso l'asilo all'insorgente, non avendo del resto - visto quanto sopra considerato - effettuato alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e, di conseguenza, non essendo incorsa in alcuna violazione del principio inquisitorio. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, occorre ancora esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi), in ragione delle sue allegazioni riguardo all'atto d'accusa che sarebbe stato emesso dopo il suo espatrio dalle autorità turche a causa di un commento che egli avrebbe postato sul suo profilo (...) contro l'(...) dopo l'espatrio, nonché in relazione all'asserita renitenza alla leva. 7.2 Invero, a colui che è divenuto rifugiato soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del suo comportamento successivo viene riconosciuta unicamente la qualità di rifugiato e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; l'asilo non è contemplato (art. 54 LAsi; DTAF 2009/28 consid. 7.1). Si tratta segnatamente dei casi in cui il timore fondato di persecuzioni future è riconducibile all'espatrio illegale dal Paese d'origine («Republikflucht»), al deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure ad attività politiche in esilio (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giuri-sprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). 7.3 In relazione all'atto d'accusa presentato, per quanto a ragione l'insorgente sottolinei di aver indicato il motivo per il quale egli non avrebbe potuto ottenerne l'originale tramite i suoi legali in Turchia - ovvero a causa della sua fuga - lo stesso è stato prodotto soltanto in copia, e quindi il suo valore probatorio è già soggetto a cauzione, vista la possibilità di manipolazione e falsificazione e le difficoltà nell'individuarle. Sorprende inoltre come il ricorrente ne sarebbe venuto a conoscenza soltanto dopo più di (...) dalla sua data d'emissione, malgrado fosse in regolare contatto con i suoi famigliari in Turchia (cfr. atto A18/19, D10 segg., pag. 3), come pure parrebbe essere seguito per tale procedura da avvocati. La credibilità delle argomentazioni offerte dall'insorgente in merito è inoltre maggiormente messa in dubbio dal fatto che egli non spiega in alcun modo, come denotato a ragione dalla SEM nella sua replica, per quale motivo dal contenuto dell'atto d'accusa si evinca che egli sarebbe stato chiamato per essere interrogato (...) volte dall'autorità prima dell'emissione dell'atto d'accusa. Appare inoltre inverosimile che, se il ricorrente fosse effettivamente stato chiamato per essere interrogato dalle autorità, egli non fosse venuto a conoscenza già ben prima di una procedura penale aperta a suo carico come pure di aver ricevuto presso il suo domicilio degli scritti di comparizione. Dal contenuto della copia dell'atto d'accusa prodotto, si denota inoltre come l'infrazione a suo carico, di cui all'art. (...) e cpv. (...) del Codice penale turco (cfr. European Commission for democracy through law [Venice Commission], Penal Code of Turkey, 15.02.2016 https://www.ecoi.net/en/file/local/1201150/1226_1480070563_turkey-cc-2004-am2016-en.pdf , consultato il 10 maggio 2022) che persegue l'(...), non combaci con l'infrazione descritta di "(...)" ([...]), che viene normalmente perseguita secondo l'art. (...) del Codice penale turco (cfr. ibidem, Penal Code of Turkey ad art. [...]; Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH], Türkei: Teilen und «Liken» von «kritischen» Inhalten auf Facebook, 29.10.2020, https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberich te/Europa/Tuerkei/201029_tur_Teilen_Liken_auf_Facebook_annym_de.p df ; Deutsche Welle [DW], [...], tutti consultati il 10 maggio 2022). L'autorità inferiore osserva poi a ragione nella duplica e quadruplica che il ricorrente con la produzione del link al video che avrebbe pubblicato nel suo profilo (...) e del medesimo video sul supporto CD presentato, non sia stato in grado di provare, né di rendere per lo meno verosimile, che tale video sia effettivamente stato pubblicato sul suo profilo (...) né ancor meno che egli abbia postato un commento critico allo stesso rivolto contro il (...). Lo scritto dei presunti legali turchi dell'insorgente, prodotto con la replica da quest'ultimo, è inoltre qualificabile quale mera allegazione di parte. Ciò in quanto manifestamente risulta essere stato confezionato ai fini della causa poiché non maggiormente di utilità nello spiegare il contenuto dell'atto d'accusa e le circostanze ad esso connesse, nonché soprattutto se la supposta procedura penale aperta contro il ricorrente ha avuto un proseguo e quale. Si osserva peraltro come nel medesimo si dia atto anche del perseguimento dell'insorgente per "(...)" oltreché per (...), che non risulta invece un'infrazione descritta nell'atto d'accusa presentato dal ricorrente quale mezzo di prova. Pertanto, visto quanto precede, allo scritto degli avvocati dell'insorgente non può quindi essere riconosciuto alcun valore probatorio. Per tutte le ragioni testé considerate, il Tribunale giunge alla conclusione che gli asserti dell'interessato circa l'atto d'accusa emesso non siano credibili, e che il mezzo di prova prodotto, non sia atto a confermare le sue dichiarazioni, ma al contrario le renda ancora maggiormente inverosimili. Il confezionamento di quest'ultimo per i bisogni della causa risulta quindi stabilito. Per il resto, il Tribunale non ravvisa un impegno politico particolare dell'insorgente che lo avrebbe posto nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine e che lo farebbero pertanto correre un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo rientro nel Paese d'origine. Egli stesso ha difatti dichiarato di non aver svolto alcuna attività politica in Turchia (cfr. atto A18/19, D152, pag. 16), e che salvo per un periodo una sua sorella, nessuno della sua famiglia si sarebbe mai ingaggiato in qualunque attività per il movimento gülenista (cfr. atto A18/19, D150, pag. 16). Egli ha peraltro allegato che dopo il (...) non avrebbe più effettuato delle attività o sostenuto finanziariamente la predetta organizzazione (cfr. atto A18/19, D144 segg., pag. 15). 7.4 7.4.1 Riguardo all'allegata renitenza alla leva, occorre dapprima rammentare che ogni Stato è legittimato a costituirsi un esercito ed a reclutare dei cittadini per formarlo. Nei paesi dove è obbligatorio, il servizio militare costituisce un dovere civico ed il fatto di sottrarvisi un'infrazione punita per legge; una condanna per insubordinazione è allora in principio una sanzione legittima. Pertanto, né l'avversione al servizio militare né il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare o disertato costituiscono un timore fondato di essere esposti a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell'11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2). Secondo la precitata giurisprudenza, la qualità di rifugiato può tuttavia essere eccezionalmente riconosciuta ad un richiedente renitente o disertore, se costui può dimostrare che gli è stata inflitta, o gli sarebbe inflitta in futuro, una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; o ancora allorché il compimento dei suoi obblighi militari l'avrebbero già esposto o l'esporrebbero in futuro a dei pregiudizi secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, rispettivamente avrebbero implicato o rischierebbero di implicare la sua partecipazione a delle azioni proibite dal diritto pubblico internazionale (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del Tribunale E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2). 7.4.2 Il ricorrente ha prodotto, anche con il ricorso, una copia di una schermata video riguardante un avviso di convocazione per il militare nel (...) nonché due articoli di giornale online (allegati B2 e B3 al ricorso). Visto il contenuto degli stessi, nonché come esposto dal ricorrente nel suo gravame ed al contrario invece di quanto motivato nella decisione impugnata dalla SEM, il Tribunale è d'avviso che si possa ammettere che, malgrado l'insorgente abbia versato dei soldi per non dover effettuare il servizio militare (cfr. atto A6, mezzo di prova n. 5; atto A18/19, D128, pag. 13; D162, pag. 17), egli fosse ancora tenuto a prestare 21 giorni di servizio, e quindi che sia effettivamente stato convocato in relazione con i suoi obblighi militari legali. Tuttavia, né tali documenti, né gli asserti dell'insorgente, sono in grado di corroborare, in modo oggettivo, il timore (soggettivo) dell'insorgente di essere condannato, in caso di rientro in Turchia, ad una pena disproporzionata per renitenza alla leva, nonostante il diritto legittimo dello Stato in questione al mantenimento di una forza armata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2324/2020 succitata consid. 8.3). Neppure gli articoli di giornale prodotti a supporto con il gravame (allegati B9 e B10), in quanto riguardanti terze persone e fattispecie differenti da quelle dell'insorgente, come rettamente argomentato anche dall'autorità inferiore nella sua replica, non sono in grado di supportare il timore dell'insorgente di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della sua renitenza alla leva, in caso di rimpatrio. 7.5 Ne discende quindi che il ricorrente non ha apportato alcun indizio reale, concreto e circostanziato, circa un timore fondato quanto al rischio di poter subire degli atti persecutori, nel caso di un suo rimpatrio, e tali da ammettere l'esistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga in virtù dell'art. 54 LAsi, per il riconoscimento della qualità di rifugiato. L'autorità resistente ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere anche lo statuto di rifugiato al ricorrente.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.2 9.2.1 Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, così come ragionevolmente esigibile - sia dal profilo della situazione del suo Paese d'origine che da quello individuale dell'insorgente - nonché possibile. 9.2.2 Il ricorrente, dal canto suo, avversa nel suo gravame anche la suddetta conclusione sia dal lato dell'ammissibilità che dell'esigibilità della misura. Egli sostiene difatti come nel caso di un suo ritorno in Turchia dovrebbe attendersi di essere arrestato e di subire dei trattamenti disumani, a causa di quanto rivelato dall'amico H._______ durante il suo processo e per interrogarlo sul conto di quest'ultimo. Altresì egli sostiene che, che nel caso di un suo rimpatrio, si troverebbe in uno stato di totale indigenza, in quanto senza possibilità di esercitare la professione da lui imparata quale (...) né nel settore statale né in quello privato a causa del suo passato di vicinanza al movimento gülenista. 9.3 9.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 9.3.2 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha a ragione osservato che il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Poiché il ricorrente non è stato in grado di provare o di rendere verosimile un pericolo ai sensi dell'asilo, egli non può prevalersi dell'art. 5 LAsi. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. supra consid. 6 e 7), non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.4.4). 9.3.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 9.4 9.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.4.2 Dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel (...) del Paese. A causa degli scontri violenti in quest'ultimo, a fianco alle province di M._______ e N._______ - nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6) - vi sono anche altre province nel (...) della Turchia dove l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere inammissibile. Tuttavia come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in quest'ultimo Stato non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenze del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.3.1-7.3.2; cfr. anche fra le tante le sentenze D-5365/2020 del 22 aprile 2022 consid. 8.3.2, E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 7.3.1). 9.4.3 Il ricorrente è originario della provincia di D._______, avendo vissuto molti anni con la sua famiglia a B._______. Dal (...) in avanti avrebbe vissuto tra quest'ultimo domicilio ufficiale e E._______ (sito nell'omonima provincia), nonché per un periodo anche ad F._______ (cfr. atti A7/11, p.to 2.01 seg., pag. 4; A18/19, D31 segg., pag. 4 seg.). In tali luoghi non vige attualmente una situazione di generale violenza, ed egli potrà far ritorno presso la sua famiglia a B._______, suo ultimo domicilio ufficiale nel paese d'origine (cfr. atto A7/11, p.to 2.02, pag. 4), oppure nel suo ultimo luogo di residenza a E._______ (cfr. atto A18/19, D55 segg., pag. 6), in quanto, dal profilo dell'art. 84 cpv. 4 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento non risulta essere inesigibile. 9.4.4 Inoltre, dagli atti e dalle dichiarazioni dell'insorgente non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino concludere che il ricorrente, giovane e secondo i suoi asserti in salute - non essendo presenti agli atti, per gli allegati dolori alla schiena (cfr. atto A18/19, D4 segg., pag. 2), alcun certificato medico probante i medesimi - nel caso di un suo rientro in Turchia, si ritroverebbe in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del suo stato di salute. Invero, secondo i suoi asserti, egli vanta una buona scolarizzazione, avendo terminato gli studi universitari in (...) (cfr. atto A7/11, p.to 1.17.04, pag. 3 seg.), ed in seguito ha pure potuto esercitare la stessa per circa (...) (cfr. atti A7/11, p.to 1.17.04, pag. 4; A18/19, D57 segg., pag. 6 seg.). A B._______ e C._______, suo ultimo domicilio ufficiale nel Paese d'origine (cfr. atto A7/11, p.to 2.02, pag. 4), nonché a E._______ egli dispone inoltre di una solida rete sociale (formata in particolare dai genitori e dai fratelli e sorelle; cfr. atti A7/11, p.to 2.01, pag. 4; 3.01, pag. 5; A18/19, D17 segg., pag. 3), che potrà al suo rientro in patria, nel caso di bisogno, sostenerlo per i suoi bisogni primari. A differenza poi delle asserzioni esposte in fase ricorsuale dall'insorgente, anche nel caso in cui egli avesse difficoltà nel trovare un'attività lavorativa nel suo Paese d'origine, anche eventualmente a causa degli studi intrapresi e delle relazioni intessute in passato, tale circostanza non sarebbe sufficiente a ritenere l'esecuzione del suo allontanamento come inesigibile. Difatti, egli proviene da una famiglia che dispone non soltanto di una (...) e di (...) (cfr. atto A18/19, D26 segg., pag. 4), bensì pure di (...) (cfr. atto A18/19, D23 segg., pag. 3 seg.), e pertanto potrà, nell'eventualità, trovare impiego e sostegno in tale ambito pure l'insorgente, attività lavorativa (...) che egli ha d'altronde già esercitato in passato prima del suo espatrio dalla Turchia (cfr. atto A18/19, D62 segg., pag. 7). 9.4.5 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.5 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

10. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 12 novembre 2020.

12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 12 novembre 2020.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: