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D-2423/2020

D-2423/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-21 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessato, di etnia tamil, con ultimo domicilio ufficiale nel paese d’ori- gine a B._______ (sito nell’omonimo distretto, nella provincia [...] dello Sri Lanka), ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2019 (cfr. atto della SEM n. [{…}]-1/2). B. B.a Il (…) giugno 2019 si è tenuto con il richiedente il colloquio riguardo il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. n. 11/6), allorché in data (…) giu- gno 2019, lo stesso è stato sottoposto al colloquio personale Dublino (cfr.

n. 15/2). Rispettivamente il (…) luglio 2019 (cfr. n. 19/22) ed il (…) lu- glio 2019 (cfr. n. 22/22), si sono svolte con il medesimo delle audizioni ri- guardanti in particolare i suoi motivi d’asilo. Circa i motivi addotti a supporto della sua domanda d’asilo, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia a quanto già ampiamente riassunto dal Tribunale alla lett. C nella sentenza D- 4192/2019 del 30 agosto 2019. A supporto delle sue allegazioni, il ricorrente ha presentato il suo certificato di nascita originale ed in copia: il mandato d’arresto del (…) della (…) di B._______ (di seguito: mp1); il messaggio (“Message Form”) della (…) ai posti di polizia di B._______ del (…) (di seguito: mp2); l’attestazione di ri- cevimento di una segnalazione della “(…)” dello Sri Lanka datata (…) (di seguito: mp3); la lettera rilasciata dal partito C._______ del (…) che attesta l’appartenenza del padre alle LTTE dal (…) fino al (…) (di seguito: mp4). B.b Per il tramite della decisione del 7 agosto 2019, la SEM non ha ricono- sciuto la qualità di rifugiato all’insorgente, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, decretan- done pure l’esecuzione della predetta misura. B.c Con sentenza D-4192/2019 del 30 agosto 2019, il Tribunale ha accolto il ricorso inoltrato dall’insorgente il 19 agosto 2019, annullando la suddetta decisione dell’autorità inferiore e ritrasmettendo a quest’ultima gli atti di causa per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova de- cisione ai sensi dei considerandi. C. C.a Vista la sentenza del Tribunale succitata, l’autorità inferiore ha quindi ripreso la procedura istruttoria del caso, inoltrando una richiesta all’Amba- sciata svizzera a D._______ in data (…) (cfr. n. 61/4) e ricevendone la ri-

D-2423/2020 Pagina 3 sposta il 24 febbraio 2020 (cfr. n. 48/2 e 50/3). In quest’ultima viene segna- tamente evidenziato come sia il mp1 che il mp2, siano dei documenti falsi sia dal profilo formale che da quello contenutistico. C.b Il (…) marzo 2020, si è tenuta con il medesimo un’audizione integra- tiva riguardo ai suoi motivi d’asilo (cfr. n. 53/12), durante la quale è stata offerta all’interessato anche la possibilità di essere sentito riguardo alle ri- sultanze d’ambasciata comunicategli in tale contesto. In particolare l’insor- gente ha asserito che dopo il suo espatrio, la polizia lo avrebbe ricercato una volta al domicilio, in quanto non si sarebbe presentato per l’udienza in Tribunale. Inoltre, (…) prima dell’audizione dei militari si sarebbero recati presso il domicilio dei genitori, chiedendo informazioni circa la loro (…), il loro (…) ed il (…). C.c A seguito di uno scritto del richiedente del 21 marzo 2020 per poter avere accesso agli atti completi dell’ambasciata (cfr. n. 57/4), la SEM glielo ha concesso con missiva del 31 marzo 2020 (cfr. n. 60/2). C.d Tramite uno scritto del 30 marzo 2020, l’interessato ha trasmesso all’autorità inferiore una pennetta USB contenente un video che mostre- rebbe dei militari che si sarebbero presentati al domicilio dei genitori (cfr.

n. 62/5; di seguito: mp5). D. Con decisione del 7 aprile 2020 – notificata al più presto l’8 aprile 2020 (cfr.

n. 67/2) – l’autorità inferiore ha nuovamente respinto la domanda d’asilo dell’insorgente, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, non- ché l’esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragio- nevolmente esigibile e possibile. E. L’8 maggio 2020 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto con ri- corso, in tedesco, al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale) avverso la summenzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l’annullamento della predetta, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. A titolo eventuale ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato con conseguente concessione dell’ammissione provvisoria. A titolo ancora più eventuale ha chiesto o che gli atti siano re- stituiti alla SEM per completamento dell’istruttoria o ancora la concessione dell’ammissione provvisoria all’insorgente, per inammissibilità ed inesigibi- lità dell’esecuzione del suo allontanamento. Contestualmente, ha presen- tato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal

D-2423/2020 Pagina 4 versamento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché di gra- tuito patrocinio. Al gravame è stata allegata, quale nuova documentazione, l’attestazione d’indigenza dell’insorgente, la procura sottoscritta in favore del rappresen- tante legale l’8 maggio 2020 ed il relativo accordo d’onorario di medesima data. F. F.a Il 15 maggio 2020, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale uno scritto in- teso da lui a completamento del ricorso dell’8 maggio 2020, riprendendo le medesime conclusioni ricorsuali, come pure presentando quale mezzo di prova una pennetta USB contenente un video di una supposta visita da parte di militari all’esterno del suo domicilio familiare in Sri Lanka, avvenuta ad inizio del mese di (…) (video già prodotto in corso di procedura dinnanzi all’autorità inferiore – cfr. atti n. 59/1 e 62/5; mp5). F.b Con ulteriore missiva del 23 maggio 2020, introdotta nuovamente dal ricorrente con lo scopo di completare i precedenti scritti, l’insorgente ha prodotto quali ulteriori mezzi di prova: la copia della dichiarazione del sedi- cente avv. E._______ del 19 maggio 2020 in lingua inglese (di seguito an- che: mp6), nonché l’originale dell’attestazione d’indigenza dell’8 mag- gio 2020 (già inviata in copia con il ricorso). F.c Per il tramite della missiva datata 3 giugno 2020, il ricorrente ha pro- dotto in causa, ed in copia, quale ulteriore mezzo di prova, uno scritto in inglese del 20 maggio 2020, sottoscritto dal sedicente F._______ del “(…)” (di seguito anche: mp7). G. Con decisione incidentale del 10 agosto 2020, il Tribunale ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della proce- dura, ha statuito che la procedura sia svolta in italiano, nonché ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria totale formulata dall’insorgente nel gra- vame, invitandolo nel contempo al versamento di un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, entro il 25 agosto 2020. Anticipo che è stato tempestivamente corrisposto in data 19 agosto 2020. H. Tramite lo scritto del 27 agosto 2020, il ricorrente ha informato il Tribunale che la polizia srilankese si sarebbe recata, come prima, presso il domicilio familiare, per informarsi riguardo a dove egli si troverebbe. Nell’ulteriore

D-2423/2020 Pagina 5 missiva dell’8 settembre 2020, l’insorgente ha precisato i predetti asserti, nonché presentato delle considerazioni riguardo all’autenticità del mandato d’arresto da lui prodotto. I. Il 30 settembre 2020, l’insorgente si è nuovamente indirizzato al Tribunale, in particolare sostenendo come la polizia srilankese avrebbe arrestato suo padre il (…), nonché presentando delle considerazioni riguardo all’impos- sibilità di presentare gli originali del mandato d’arresto e dell’avviso di com- parizione al (…). Con scritto del 12 ottobre 2020, l’insorgente ha preso an- cora una volta posizione riguardo al supposto arresto del padre, riferendo come il (…), il medesimo sarebbe stato rilasciato e producendo, a sostegno dei suoi asserti, la fotografia di un manoscritto in lingua straniera, ritenendo trattarsi della convocazione di polizia per il (…) per il padre (di seguito: mp8). Per mezzo dell’ulteriore missiva del 14 ottobre 2020, il ricorrente ha prodotto quali nuovi mezzi di prova una pennetta USB contenente una fo- tografia e due sequenze video (di seguito: mp9), nonché copia di una foto- grafia (di seguito: mp10), tutti intesi a dimostrare l’incarcerazione del padre dell’insorgente. J. Tramite lo scritto del 19 ottobre 2020, il ricorrente ha informato il Tribunale del fatto che avrebbe avuto un primo consulto psichiatrico in data 30 no- vembre 2020, e che avrebbe proceduto all’invio della relativa documenta- zione medica, non appena l’avrebbe ricevuta. K. Il 27 ottobre 2020, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, propo- nendo il respingimento dello stesso. L. Per il tramite dello scritto del 17 novembre 2020, l’interessato ha inoltrato la sua replica. Alla stessa ha annesso copia della fotografia già inoltrata precedentemente (cfr. mp10), come pure copia della licenza di condurre del padre ed una copia di una fotografia che ritrarrebbe sempre il predetto genitore. Con successiva missiva del 19 novembre 2020, il ricorrente ha segnatamente allegato una pennetta USB che contiene due sequenze vi- deo (di seguito: mp11), preannunciate nella sua replica. M. Il 4 dicembre 2020, l’autorità inferiore ha presentato la sua duplica, riba- dendo le sue precedenti conclusioni.

D-2423/2020 Pagina 6 N. Il ricorrente, con lettera del 9 dicembre 2020, ha inoltrato al Tribunale l’ori- ginale della dichiarazione del 20 maggio 2020 e sottoscritta da F._______ (di seguito: mp7). O. Per mezzo della missiva del 28 dicembre 2020, l’insorgente ha poi espresso le sue osservazioni di triplica. Alle medesime sono state annesse: copia di una fotografia che ritrarrebbe il ricorrente con una cicatrice all’avambraccio (…) (di seguito: mp12); le stampe di due fotografie (già prodotte in precedenza) che riguarderebbero il padre dell’insorgente; non- ché copia della lettera del 28 dicembre 2020 inviata dal ricorrente al (…) ([…]) per l’ottenimento di un rapporto medico inerente il suo stato di salute. Rispettivamente con missive del 12 gennaio 2021 e del 18 gennaio 2021, l’insorgente ha prodotto le copie del certificato medico del (…) del 6 gen- naio 2021 (di seguito: mp13). P. Per il tramite dello scritto del 3 febbraio 2021, l’autorità inferiore ha inoltrato la sua quadruplica, prendendo in particolare posizione in merito al certifi- cato medico prodotto dall’insorgente ed alla cicatrice che quest’ultimo mo- strerebbe in fotografia, non ritenendoli in alcun modo probanti della verosi- miglianza dei fatti da lui addotti quali motivi d’asilo. Il 3 marzo 2021, l’inte- ressato ha fatto uso della possibilità offertagli per presentare alcune speci- ficazioni riguardo al suo stato di salute, proponendo in merito di interrogare due persone presenti nel centro d’asilo dove lui alloggia, se ritenuto rile- vante. Circa poi le osservazioni della SEM in merito alla cicatrice che il ricorrente si sarebbe procurato durante l’episodio narrato del (…), quest’ul- timo ritiene come l’autorità inferiore avrebbe dovuto indagare in merito a come egli se la sarebbe procurata, onde pure determinare il fondamento della verosimiglianza delle asserzioni da lui rilasciate. L’autorità di prima istanza, con le sue osservazioni dell’11 marzo 2021, ha per lo più riconfer- mato quanto precedentemente addotto e concluso. Le stesse sono state inoltrate per conoscenza dal Tribunale al ricorrente con ordinanza del 19 marzo 2021, ove si è pure decretata la chiusura dello scambio di scritti. Q. Il 28 giugno 2021, l’allora rappresentante legale dell’insorgente ha infor- mato il Tribunale che a causa del termine del suo lavoro presso Caritas Svizzera, il mandato del ricorrente sarebbe stato ripreso dalla MLaw Natalie Marrer. È seguito, l’8 luglio 2021, l’inoltro della nuova procura sot- toscritta dal ricorrente a favore della predetta rappresentante legale.

D-2423/2020 Pagina 7 R. Con scritto del 22 giugno 2022, l’insorgente ha allegato copia dell’attesta- zione del 22 giugno 2022 della sua insegnante G._______ (di seguito: mp14). Nella stessa missiva, ha inoltre in particolare richiesto al Tribunale informazioni in merito allo stato del suo procedimento. A quest’ultimo que- sito, il Tribunale ha risposto con scritto dell’8 luglio 2022. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha innanzitutto ritenuto come le dichiarazioni inerenti l’episodio del ritrovamento delle bombe nel giardino famigliare esposte dall’interessato, fossero confuse, poco circostanziate e contraddittorie. Di conseguenza, anche il collegamento che egli avrebbe intessuto tra tale evento, ritenuto inverosimile, la telefonata ricevuta il (…) ed il suo successivo rapimento del (…), metterebbe notevolmente in dub- bio anche la credibilità di questi due ultimi avvenimenti. A ciò si aggiunge- rebbe che anche per tali eventi, il ricorrente avrebbe reso delle allegazioni sommarie, incoerenti e poco dettagliate. Inverosimili sarebbero anche le telefonate ricevute nel (…) del (…) e l’aggressione subita dall’insorgente

D-2423/2020 Pagina 8 nel (…), in quanto anche in tal caso si tratterebbe di episodi che egli sup- porrebbe essere collegati con il ritrovamento delle bombe nel suo giardino e gli eventi successivi considerati già non verosimili, per di più non avendo fornito dettagli né sull’identità di chi telefonava né di chi lo avesse aggredito ed il motivo del loro agire. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha osservato come, alla luce delle indagini svolte dall’Ambasciata svizzera a D._______ inerenti i mp1 e mp2 presentati dal ricorrente a supporto dei suoi asserti e ritenuti dei falsi, e delle dichiarazioni vaghe e contraddittorie da lui rilasciate anche per tali episodi, sia l’aggressione subita il (…) presso il domicilio fa- migliare che la detenzione del ricorrente e del padre presso il (…) di D._______ siano inverosimili. L’autorità intimata ha inoltre ritenuto come alcuni mezzi di prova presentati dal ricorrente a supporto dei suoi asserti, non fossero atti a rendere maggiormente credibili i motivi d’asilo da lui ad- dotti. Anche dal profilo della rilevanza, né sotto l’aspetto individuale, né sotto quello della situazione presente nel suo Paese d’origine, sussistereb- bero degli elementi per ritenere che egli possa essere esposto, in un pros- simo futuro e con un’alta probabilità, a seri pregiudizi ex art. 3 LAsi in caso di rientro in Sri Lanka. Il video prodotto dal ricorrente e riguardante una visita che avrebbero compiuto i militari presso il suo domicilio famigliare, non conterrebbe inoltre nulla di pertinente ai fini dell’asilo.

E. 3.2 Nel suo ricorso e negli elaborati successivi inoltrati dal ricorrente a com- plemento del gravame, quest’ultimo ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentito, nel non avergli offerto la possibilità da parte dell’autorità inferiore – malgrado da egli sollecitata – di prendere posizione puntual- mente in merito alle risultanze dell’Ambasciata svizzera a D._______. Il suo diritto di essere sentito, sarebbe inoltre stato violato anche circa la se- quenza video che mostrerebbe la visita dei militari al suo domicilio, in quanto la SEM non gli avrebbe concesso la possibilità – malgrado richiesta

– di pronunciarsi in merito se non lo avessero ritenuto rilevante. Inoltre, sotto alcuni aspetti, l’autorità inferiore sarebbe venuta meno al suo dovere di accertare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti. Pertanto, la causa andrebbe restituita alla SEM, per dargli la possibilità di esercitare tale diritto. Dal profilo dell’art. 7 LAsi, egli adduce in sostanza dapprima in modo generale che le sue dichiarazioni siano da qualificare, in un esame complessivo, come verosimili, riferendosi anche agli episodi già ritenuti plausibili dal Tribunale nella sua sentenza del 30 agosto 2019. In seguito esamina, contestandole, alcune delle conclusioni presenti nella decisione avversata, riguardo al ritrovamento delle bombe nel suo giardino; circa le telefonate anonime ed il suo rapimento. A mente del ricorrente gli episodi successi dal (…) al (…) sarebbero tra loro collegati. Inoltre, specifica come l’invito a recarsi a D._______, sarebbe stato consegnato direttamente dalla

D-2423/2020 Pagina 9 polizia al domicilio, nel momento in cui il padre sarebbe stato rilasciato dopo aver scontato i (…) di arresto. Dal profilo della rilevanza poi, il ricor- rente sostiene che le sue problematiche siano collegate con il passato nelle LTTE del padre, e che il mandato d’arresto emesso nei suoi confronti – il quale manterrebbe tutt’ora la sua validità – sarebbe meramente motivato da scopi politici, attendendo pertanto l’insorgente in caso di rientro nel suo Paese una sanzione sproporzionatamente severa. Riguardo a tale mezzo di prova prodotto, come pure al mp2, egli ne contesta la falsificazione con- clusa dalla SEM nella sua decisione, ritenendoli autentici. A supporto di ciò l’avv. E._______ si sarebbe recato presso il (…) di B._______ prendendo conoscenza del dossier in questione, ed avrebbe appurato che il mandato d’arresto è stato effettivamente emanato contro il ricorrente e risulta tutt’ora valido. Ha inoltre prodotto copia della conferma del predetto legale agli atti. Peraltro, il fatto che il passato del padre del ricorrente nella succitata orga- nizzazione sia tutt’ora utilizzato per importunare la famiglia del predetto, sarebbe dimostrata dalla visita che dei militari avrebbero fatto ai famigliari circa (…) prima dell’audizione complementare del (…) marzo 2020, i quali avrebbero chiesto anche dove si trovasse il genitore dell’interessato.

E. 4.1 In primo luogo, occorre dirimere in merito alle censure formali sollevate dal ricorrente nel gravame in ordine ad una violazione del suo diritto di es- sere sentito e di stabilimento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore concernenti alcuni dei mezzi di prova da lui pro- dotti, in quanto possono comportare la cassazione della decisione avver- sata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 2C_360/20211 del 18 novembre 2011 consid. 2; DTAF 2007/30 con- sid. 5.5; 2007/27 consid. 10.1 per il diritto di essere sentito; e per l’accerta- mento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191; sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2 ).

E. 4.2 Nella presente disamina, appare che il ricorrente abbia potuto ampia- mente prendere posizione in merito ai risultati dell’Ambasciata di D._______ riguardo ai due mezzi di prova prodotti (cfr. mp1 e mp2), come pure circa il video della visita dei militari annesso agli atti (cfr. mp5), sia nel corso dell’istruzione da parte dell’autorità inferiore (cfr. n. 53/12, D4 seg., pag. 2; D76 seg., pag. 9; D88, pag. 10; scritto del ricorrente del 21 marzo 2020), che durante la presente procedura ricorsuale. Una viola- zione del suo diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost.;

D-2423/2020 Pagina 10 DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 con- sid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2) non può quindi essere ravvisato in specie. Peraltro, l’insorgente ha avuto modo e tempo a sufficienza per presentare delle prove a sostegno delle sue tesi – il quale ha peraltro agito largamente in tal senso visti gli scritti ed i mezzi di prova prodotti agli atti anche in fase ricorsuale – ed il fatto che egli non condivida le conclusioni della SEM circa i suddetti mezzi di prova da lui prodotti, non risulta derivare da un accertamento incompleto e/o inesatto dei fatti rile- vanti della causa da parte dell’autorità inferiore, bensì dal suo potere di apprezzamento nel caso specifico, e quindi da una questione di merito, che verrà quindi trattata di seguito. Si rileva infatti come la SEM, dopo i com- plementi istruttori necessari, nella decisione impugnata ha specificato in modo articolato e dettagliato, per quali motivi abbia ritenuto tali mezzi di prova falsi (cfr. p.to II/2, pag. 7 della decisione avversata) rispettivamente non rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. p.to II/2, pag. 9 seg. del provvedi- mento impugnato). Non si comprende poi quali altri accertamenti avrebbe dovuto compiere la SEM in merito alla cicatrice presente sull’avambraccio (…) del ricorrente, così come sollevato nel suo scritto del 3 marzo 2021 dall’insorgente, essendo che mal si vede come l’autorità inferiore sarebbe potuta giungere ad ottenere delle informazioni mediche attendibili riguardo alla stessa ed in relazione ai fatti da lui addotti. Su tali presupposti, una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi; art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) da parte dell’autorità inferiore, non è in specie neppure rileva- bile. Le censure formali proposte dall’insorgente nel gravame, in quanto infon- date, sono pertanto da respingere in toto, e la sua conclusione ricorsuale formulata in secondo subordine, non può quindi essere accolta.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli- tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3

D-2423/2020 Pagina 11 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.3.1 Il Tribunale ritiene innanzitutto che non vi siano elementi agli atti, o addotti con il gravame dall’insorgente, per rivenire sulla sua conclusione d’inverosimiglianza già dettagliatamente espressa nella sentenza D-4192/2019 del 30 agosto 2019 consid. 6.3.2, alla quale si rinvia per quanto non verrà esplicitato di seguito, riguardo al ritrovamento delle bombe nel giardino della sua casa famigliare, come pure circa l’arrivo e le minacce a fini estorsivi da parte del CID (acronimo in inglese per: Criminal Investigation Departement). Anzi, il fatto che egli alleghi per la prima volta in fase ricorsuale (cfr. complemento al ricorso del 15 maggio 2020, pag. 4), che si sarebbe trattato di un malinteso (“Missverständnis”) nella traduzione o nel verbale d’audizione sia per quanto attinente la dichiarazione da lui resa che vi fossero (…) persone che stessero lavorando, che il fatto che fossero stati lui ed il padre ad avvisare telefonicamente i CID del ritrova- mento degli esplosivi, insinua ancora maggiori dubbi circa la verosimi- glianza di tali eventi. Invero, si rammenta in merito all’insorgente che egli ha sottoscritto i verbali d’audizione per approvazione, dopo che gli sono stati integralmente tradotti, certificando così l’esattezza delle asserzioni da lui rilasciate. Come del resto già considerato nella sentenza D-4192/2019 succitata, non vi può essere margine di fraintendimento in relazione alle contraddizioni e vaghezze significative presenti nelle dichiarazioni da lui rese con riferimento a tali episodi (cfr. consid. 6.3.2 della sentenza D-4192/2019). Ritenute tali allegazioni inverosimili, nemmeno può essere accordato alcun credito alla telefonata che il padre avrebbe ricevuto prima del suo espatrio, dove gli autori avrebbero minacciato di ucciderlo con le bombe che avrebbero trovato al loro domicilio (cfr. n. 19/22, D57, pag. 9).

D-2423/2020 Pagina 12

E. 5.3.2 Per quanto poi attiene la telefonata ricevuta dal padre il (…) ed il suc- cessivo rapimento del ricorrente il (…), per quanto inerente a quest’ultimo non si mette in dubbio che l’insorgente abbia reso nelle prime due audizioni delle allegazioni nel loro complesso lineari e dettagliate, come già espresso nelle considerazioni della sentenza D-4192/2019 (consid. 6.3.3). Tuttavia, dalle asserzioni da lui rese invece nell’audizione integrativa del (…) marzo 2020, le sue precedenti dichiarazioni vengono poste fortemente in dubbio. Invero, come a ragione concluso dall’autorità inferiore nel prov- vedimento avversato, se nelle prime due audizioni sui suoi motivi d’asilo egli non aveva indicato gli autori di questi eventi, in un primo tempo nell’au- dizione integrativa ha espresso chiaramente che si sarebbe trattato di agenti del CID (cfr. n. 53/12, D30, pag. 4); per poi invece questionato sull’incongruenza, ritrattare le sue precedenti dichiarazioni, asserendo con- sistere in sue ipotesi o deduzioni (cfr. n. 53/12, D31 segg., pag. 4 seg.). Peraltro, egli non aveva mai collegato, come invece fatto soltanto nel corso dell’audizione integrativa, gli episodi del (…) e del (…) con il ritrovamento delle bombe, affermando che nella telefonata del (…) gli autori avrebbero chiesto soldi, minacciandoli di rapirlo e nominando l’evenienza del rinveni- mento da parte loro degli esplosivi (cfr. n. 53/12, D31 segg., pag. 4 seg.). Che tali elementi risultino tuttavia del tutto assenti nelle dichiarazioni pre- cedenti appare però sorprendente, al punto che sono atti a mettere in serio dubbio l’intera narrazione dei due eventi sopra descritti. La spiegazione addotta dall’insorgente nel gravame, ovvero che dai quesiti posti dalla fun- zionaria della SEM, egli avrebbe inteso di dover dare una risposta chiara (cfr. complemento al ricorso del 15 maggio 2020, pag. 4 seg.), appare es- sere meramente pretestuosa, in quanto non risulta in alcun modo esplica- tiva delle incoerenze sopra citate. Anche riguardo alla cicatrice che derive- rebbe dal ferimento occorso durante il rapimento del (…) (cfr. anche mp12), come a ragione osservato dalla SEM nella sua quadruplica, egli può esser- sela procurata in svariate circostanze. Il mp12, non è in grado quindi di sostenere la veridicità dei suoi asserti in merito al supposto rapimento.

E. 5.3.3.1 Proseguendo nell’analisi, il Tribunale a differenza di quanto con- cluso dalla SEM, ritiene verosimile l’episodio occorso al domicilio famigliare del ricorrente il (…) da parte di terzi, come pure il suo arresto e quello del padre, ed il loro successivo rilascio con la procedura penale che sarebbe tutt’ora pendente a carico del padre del ricorrente, per gli elementi già con- siderati nella sentenza D-4192/2019 del 30 agosto 2019 (cfr. con- sid. 6.3.4), alla quale si rinvia onde evitare inutili ridondanze. Ciò anche tenuto conto di una serie di elementi che non possono che sorprendere,

D-2423/2020 Pagina 13 riguardo alle dichiarazioni rese dal ricorrente, che ha riferito che non cono- scerebbero a tutt’ora gli autori dell’irruzione in casa loro, malgrado con uno di loro abbiano aperto già da diversi anni un contezioso con tanto di avvo- cati (cfr. n. 22/22, D70 segg., pag. 9), nonché per alcune incoerenze ri- guardo alla frequenza nella quale egli si sarebbe presentato in tribunale (cfr. n. 53/12, D47 segg., pag. 6), quante udienze sarebbero seguite dal suo arrivo in Svizzera a cui i genitori avrebbero presenziato (cfr. n. 53/12, D61 segg., pag. 7), nonché il ruolo avuto dal fratello maggiore nelle inchie- ste di polizia (cfr. n. 19/22, D33 seg., pag. 5; D145 segg., pag. 18 seg.).

E. 5.3.3.2 Quello che invece agli occhi del Tribunale non appare essere cre- dibile, a causa delle allegazioni contraddittorie rilasciate in merito dall’in- sorgente come pure rilevabili dai mezzi di prova da lui prodotti, è sia il fatto che il ricorrente ed il padre si siano dovuti presentare presso il (…) a D._______ il (…), che l’evenienza del mandato d’arresto emesso nei con- fronti del ricorrente a causa della sua mancata comparizione presso il (…) di B._______, nonché le ricerche conseguenti del ricorrente da parte delle autorità srilankesi. Riguardo alla convocazione presso il (…) a D._______ ed i fatti che sareb- bero successi in tale luogo, si osserva dapprima che diversi elementi fanno propendere per l’inattendibilità del mp2. In primo luogo, dalle risultanze d’ambasciata si desume come tale documento sia un falso, sia per quanto attiene alla sua forma (il timbro e la firma), che al suo contenuto (non avendo il poliziotto citato mai lavorato presso tale posto di polizia). Le alle- gazioni contrarie e generiche contenute negli scritti ricorsuali da parte del ricorrente, non sono in grado di ribaltare tale valutazione. Per di più a ciò si aggiunge che il ricorrente, nell’audizione integrativa, confrontato con tali risultati, ha asserito come il padre avrebbe richiesto tale documento alla polizia per poterglielo inviare per la sua richiesta d’asilo (cfr. n. 53/12, D76, pag. 9), lasciando quindi intendere che non lo avrebbero mai ricevuto prima di allora. Allorché invece, nel corso della prima audizione, egli ha dapprima affermato trattarsi di un documento che gli sarebbe stato rilasciato dalla polizia allorché sarebbe stato liberato dalla prigione (cfr. n. 19/22, D10, pag. 3), per poi poco dopo asserire in modo incoerente che tale scritto sa- rebbe invece pervenuto successivamente al rilascio del padre (cfr.

n. 19/22, D57, pag. 8). Nel suo complemento al ricorso del 15 mag- gio 2020, l’insorgente, nel tentativo di spiegare tale incongruenza (cfr. p.to II, pag. 5), offre un’ulteriore versione della vicenda, ovvero che tale convo- cazione sarebbe stata portata dalla polizia al domicilio nel momento in cui il padre sarebbe tornato a casa dopo il suo arresto, che non combacia con

D-2423/2020 Pagina 14 le precedenti versioni rese, ciò che rende l’intero evento maggiormente in- verosimile. Alla luce di tali elementi, anche il mp3, non è in grado di sup- portare le asserzioni dell’insorgente, in quanto, anche fosse ritenuto auten- tico – essendo una copia non ne può comunque essere vagliata l’autenti- cità – potrebbe essere stato emesso per una moltitudine di motivi, che il Tribunale non è però tenuto a vagliare. Anche per quanto concerne il mp1, il ricorrente non riesce né con le sue osservazioni ricorsuali né con i mezzi di prova prodotti (mp6), a ribaltare l’esito di falsificazione di tale documento esposto chiaramente dall’Amba- sciata svizzera in Sri Lanka (cfr. n. 48/2). Invero, il ricorrente nel suo gra- vame, ribadisce soltanto che tale documento – come pure il succitato – sarebbe autentico, nonché che l’avv. E._______ avrebbe accertato presso il Tribunale di B._______ che tale mandato sarebbe stato effettivamente emesso nonché risulterebbe ancora valido. Senonché, il mp6 che certifi- cherebbe tali asserti a mente del ricorrente, è stato prodotto soltanto in copia, e quindi già di per sé ha un valore probatorio ridotto. Inoltre, dall’ul- tima frase dello stesso, si desume come le informazioni sarebbero state in realtà fornite dal padre dell’insorgente. Peraltro, il numero di dossier citato nel documento (n. […]), non combacia con il numero invece riportato nel mp1 (ovvero il n. […]). Da tutti questi elementi, si può quindi giungere alla conclusione, che tale documento, anche venisse ritenuto autentico, è stato emesso per pura compiacenza ai fini procedurali e non è quindi atto in al- cun modo a supportare l’autenticità del mp1. Per di più l’insorgente ha dap- prima lasciato intendere che dopo il ricevimento del mandato d’arresto le autorità non sarebbero venute a cercarlo, essendosi egli chiuso in casa (cfr. n. 22/22, D141 seg., pag. 17), per poi subito dopo invece affermare che “[…] se la polizia veniva a chiedere di me, mia madre o mio padre dicevano che io non ero a casa, anche se io c’ero” (cfr. n. 22/22, D142, pag. 17), o ancora “Sì, hanno chiesto di me, ma mia madre ha risposto che non ero in casa. Quando chiedevano a mia madre dove ero, diceva auto- maticamente che non ero in casa” (cfr. n. 22/22, D143, pag. 17), quindi im- plicitamente affermando che lo avrebbero ricercato più volte. Salvo poi in- vece, su richiesta precisa, riferire trattarsi invero di una sola volta (cfr.

n. 22/22, D144 seg., pag. 17). Sorprende inoltre in tale frangente il com- portamento della polizia srilankese che, se effettivamente avesse ricevuto un mandato d’arresto per il ricorrente, si sia accontentata di recarsi un’unica volta al domicilio del ricorrente, nonché della risposta data dalla madre, senza effettuare ulteriori indagini. Per di più, tali asserti, già di per sé incoerenti, non combaciano neppure con quanto allegato dall’insorgente nell’audizione integrativa, ove ha affermato che la polizia si sarebbe recata subito dopo che egli era giunto in Svizzera a chiedere dove fosse (cfr.

D-2423/2020 Pagina 15

n. 53/12, D14 segg., pag. 3); visita però mai nominata in precedenza dall’insorgente. Anzi egli aveva negato che qualcuno lo avesse cercato dopo il suo espatrio (cfr. n. 22/22, D167 seg., pag. 19). In tale contesto, lo scritto di F._______ (cfr. mp7), anche lo si ritenesse autentico, appare es- sere stato confezionato ai soli fini della causa, per di più contenendo l’af- fermazione che la polizia avrebbe cercato il ricorrente più volte presso il suddetto, evenienza che non è mai stata addotta dall’insorgente. Infine, si rimarca come il ricorrente dapprima aveva allegato che l’originale di cui al mp1 sarebbe stato in possesso del padre (cfr. n. 19/22, D9, pag. 3), per poi invece sostenere in fase ricorsuale in modo discrepante dai precedenti as- serti, che al padre sarebbe stata rilasciata dalla polizia soltanto una copia dello stesso (cfr. scritto dell’8 settembre 2020), e che l’originale non si po- trebbe ottenere né dalla polizia né dal tribunale (cfr. scritto del 30 settem- bre 2020). Ne discende quindi che, viste le molteplici incoerenze e contraddizioni sia riguardo alle dichiarazioni dell’insorgente che in merito ai mezzi di prova da lui prodotti a supporto delle stesse, né la convocazione (cfr. mp2) e quanto avvenuto al (…) a D._______, né il mandato d’arresto (cfr. mp1) e le visite delle autorità al suo domicilio alla sua ricerca, risultano essere ve- rosimili. Il Tribunale ritiene pertanto che, quanto gli sarebbe successo per- sonalmente dopo il suo rilascio dall’arresto di (…) in polizia conseguente all’evento del (…), non sia stato reso credibile dall’insorgente. Si parte quindi dal presupposto che egli, come tra l’altro evincibile da alcuni suoi stessi asserti (cfr. n. 53/12, D56 seg., pag. 7), sia stato scagionato comple- tamente dalle accuse di aver (…) l’individuo che sarebbe (…), e che nes- suna procedura giudiziaria sia tutt’ora pendente nei suoi confronti per tali eventi.

E. 6 Per quanto poi attiene alle telefonate anonime che il padre del ricorrente avrebbe ricevuto nel (…) del (…), pur non mettendone in dubbio – a diffe- renza dell’autorità inferiore – la verosimiglianza (cfr. a tal proposito anche la sentenza D-4192/2019 consid. 6.3.1 alla quale si rinvia per ulteriori det- tagli), tuttavia come spiegato dal ricorrente le stesse non avrebbero avuto alcun seguito (cfr. n. 53/12, D73, pag. 8), e sarebbero state indotte da mo- tivi meramente economici (cfr. n. 19/22, D62, pag. 10; D78 segg., pag. 11 seg.; 53/12, D69 segg., pag. 8), nonché essi avrebbero potuto presentare regolare querela in polizia (cfr. n. 19/22, D57, pag. 7; 53/12, D72, pag. 8), la quale non appare essere rimasta completamente inattiva in merito (cfr.

n. 19/22, D57, pag. 7). Tali telefonate sono quindi ascrivibili ad atti criminali compiuti da terze persone, che vista anche l’inverosimiglianza dei fatti che

D-2423/2020 Pagina 16 sarebbero avvenuti in seguito (cfr. supra consid. 5.3), non appaiono essere d’intensità sufficiente per adempiere ai criteri dell’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Stesso discorso vale mu- tatis mutandis per l’episodio successo nel (…) del (…) in cui (…) persone lo avrebbero seguito ed una di loro lo avrebbe (…) (cfr. n. 19/22, D57, pag. 9; n. 22/22, D123 segg., pag. 15 seg.).

E. 7 Gli ulteriori mezzi di prova prodotti in causa dall’insorgente, alla luce di quanto già ritenuto inverosimile ed irrilevante nelle sue allegazioni, non sono in grado di provare o per lo meno di rendere verosimili tali asserti. Concernente la dichiarazione prodotta sub mp4, si può senz’altro rinviare a quanto motivato correttamente nella decisione avversata dalla SEM (cfr. p.to II/3, pag. 8), essendo che il ricorrente in merito non adduce nulla di concreto e sostanziato nel suo ricorso che faccia giungere il Tribunale a diversa valutazione. Anche circa il video dei militari che sarebbero giunti al domicilio del ricorrente (cfr. mp5), ci si allinea alla valutazione espressa dall’autorità inferiore nel provvedimento avversato, non riuscendo il ricor- rente neppure con il suo gravame a rendere maggiormente credibile che tale evento sia in qualche modo collegato con i suoi motivi d’asilo. Da ul- timo, in merito al supposto arresto del padre da parte della polizia dal (…) al (…), anche venisse ritenuto plausibile, dalla documentazione prodotta agli atti dall’insorgente (cfr. mp8-mp11), non è dato sapere quale sia il reale motivo di tale arresto, essendo peraltro che da allora il padre appare aver vissuto nuovamente indisturbato. Vista la mancanza di credibilità nella maggior parte degli asserti dell’insorgente, quanto quest’ultimo allega aver appreso dal padre riguardo alla sua detenzione (cfr. scritto del 12 otto- bre 2020), non può essere ritenuto verosimile. Inoltre, essendo delle alle- gazioni che si basano su informazioni provenienti da terzi non possono, di per sé sole, essere ritenute rilevanti ai sensi dell’asilo (cfr. la sentenza del Tribunale D-4909/2020 del 28 giugno 2022 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit.). A tali condizioni, il ricorrente non ha neppure reso verosimile che la dia- gnosi di disturbo post-traumatico da stress, peraltro apparsa soltanto in fase di questa procedura ricorsuale ed a distanza di ben un anno e mezzo dal suo arrivo in Svizzera, allorché durante la procedura di prima istanza aveva sempre dichiarato di stare bene di salute (cfr. n. 15/2; 19/22, D160, pag. 20; 53/12, D3, pag. 2), sia effettivamente dovuta ai fatti da lui vissuti in Sri Lanka, come descritto nel certificato medico prodotto. Le affermazioni contenute negli scritti del 12 gennaio 2021 e 3 marzo 2021 dell’insorgente, non fanno giungere ad altra conclusione il Tribunale. Invero, il fatto che dopo il ricevimento di una decisione negativa della SEM, lo stato di salute

D-2423/2020 Pagina 17 psichico dei richiedenti l’asilo peggiori, risulta essere evenienza comune, che però non è in grado di per sé sola di rendere credibili i motivi d’asilo addotti. Ciò posto, non si vede quale utilità potrebbe avere, nel senso di sostenere quanto da lui dichiarato a sostegno della sua domanda d’asilo, di audizionare una persona che soggiornerebbe rispettivamente un’altra persona che lavorerebbe presso il centro federale dove il ricorrente è al- loggiato, così come proposto dall’insorgente in fase ricorsuale (cfr. scritto del 3 marzo 2021, pag. 2). Tali offerte di prova, vengono quindi respinte dal Tribunale.

E. 8.1 Il ricorrente non presenta inoltre altri fattori a rischio che giustifichino che egli possa avere un fondato timore di persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 lu- glio 2016). Visto quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante, il ri- corrente non appare essere una persona suscettibile di essere conside- rata, da parte delle autorità del suo paese, come dotato di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 otto- bre 2018; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Egli non ha difatti mai ad- dotto di essersi ingaggiato in attività politiche all’estero contro il governo srilankese o di aver fatto parte delle LTTE. Il fatto poi che il padre avrebbe fatto parte delle LTTE in passato, essendo che il medesimo dalla fine della guerra non ha subito nulla di rilevante a causa del suo passato nell’orga- nizzazione, né ha dovuto fare la riabilitazione, anzi risulta sempre vivere nello stesso luogo, ove riesce a mantenere bene con le sue attività lavora- tive e proprietà la sua famiglia (cfr. n. 53/12, D12 seg., pag. 2; D67, pag. 8) non appare essere di particolare rilevanza per il profilo di rischio dell’insor- gente, il quale ha peraltro dichiarato di non aver mai subito nulla a causa dell’appartenenza del padre alle LTTE (cfr. n. 22/22, D78, pag. 10). Peraltro egli non ha provato né reso verosimili l’esistenza di misure statali che sa- rebbero state prese nei suoi confronti a causa di legami avverati o supposti del padre a tale organizzazione. Invero, malgrado sia stata riconosciuta la verosimiglianza del breve arresto di (…) subito dal ricorrente da parte della polizia srilankese per un evento che avrebbe coinvolto una terza persona, tuttavia lo stesso si è concluso senza particolari conseguenze per l’insor- gente, essendo che le altre dichiarazioni del medesimo sono state ritenute inverosimili (cfr. supra consid. 5.3). A tali condizioni, e tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha reso credibile l’esistenza di ricerche nei suoi con- fronti da parte delle autorità del suo paese d’origine sia prima che succes- sive al suo espatrio, non v’è quindi da ammettere che il suo nome figuri in

D-2423/2020 Pagina 18 una “Stop List” o una “Watch List” utilizzate dalle autorità srilankesi all’ae- roporto di D._______ o che presenti un fattore di rischio che possa aggra- vare la sua situazione personale (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3 – 8.5.2, in particolare consid. 8.4.5 e rif. cit.). Per il resto, le sole circostanze che l’insorgente è di etnia tamil, che ha lasciato il suo paese d’origine – peraltro appare averlo abbandonato legal- mente, con il suo passaporto (cfr. n. 15/2) – come pure di aver introdotto una domanda d’asilo all’estero, la durata del suo soggiorno all’estero, come pure la sua provenienza dalla Provincia (…), e la mancanza di un docu- mento di viaggio valido, costituiscono degli elementi così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle au- torità srilankesi. Inoltre la cicatrice che si trova sul suo avambraccio (…), non gli ha causato, fino alla sua partenza, alcuna problematica con le au- torità srilankesi, e si può quindi supporre che ciò continuerà ad esserlo an- che nel caso di un suo rientro in patria. Tali fattori confermano tutt’al più che egli possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ot- tobre 2017 [sentenza in parte pubblicata quale DTAF 2017 VI/6 consid. 4.4 e 4.5]). Ciò non permette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il ri- schio di trattamenti rilevanti nell’ambito dell’art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all’incarto, od apportati dal ri- corrente in fase ricorsuale, che rendano verosimile che egli possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Né la situazione dal cambio di governo avvenuto il 16 novembre 2019 né l’attuale situazione in Sri Lanka, sono atti a rimettere in discussione tale conclusione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4434/2020 del 12 luglio 2022 consid. 9.3). L’elezione di H._______ il (…) quale presidente dello Sri Lanka, succes- sore del dimissionario I._______, per il momento non è atto a mutare nulla riguardo alla valutazione della situazione del paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4; D- 2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3).

E. 8.2 Alla luce di quanto sopra, dopo un’attenta valutazione d’insieme di tutti gli elementi presenti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che il

D-2423/2020 Pagina 19 ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un’elevata probabilità, in caso di ritorno in Sri Lanka, determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 9 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifu- giato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 10 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 11.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 11.2 Nel provvedimento impugnato, l’autorità resistente ha ritenuto, in sunto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d’ori- gine che personale, come pure possibile. Nel proprio memoriale ricorsuale e negli elaborati successivi, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ritenendo essenzialmente l’esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesigibile. Ciò in quanto, in caso di un ritorno nel suo paese d’origine, sia a causa del passato del padre nelle LTTE che in rap- porto al mandato d’arresto che sarebbe stato emesso nei suoi confronti, egli rischierebbe di subire delle sanzioni violanti l’art. 3 CEDU (RS 0.101). Inoltre l’esigibilità della misura d’allontanamento non sarebbe data anche a causa della situazione politica presente nel Paese d’origine dopo l’ele- zione del presidente I._______, che egli espone nel suo gravame.

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E. 12.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 12.2 Nel caso in oggetto, il Tribunale osserva come il ricorrente non è riu- scito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l’art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno appor- tati in fase ricorsuale, degli elementi che possano far ritenere, con una pro- babilità preponderante, che l’insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dall’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifu- giati, RS 0.142.30). In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sen- tenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Secondo giurisprudenza del Tribunale né l’appartenenza all’etnia tamil né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka rendono inammissibile l’esecuzione dell’allonta- namento (cfr. sentenza del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 con- sid. 11.2.2; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 12.2 seg.). Tale apprezzamento è da mantenere anche prendendo in considerazione i re- centi sviluppi politici occorsi in Sri Lanka (cfr. supra consid. 8.1). Né dal gravame, né dagli atti di causa, si evincono poi degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell’insorgente, risulti essere ostativo all’ammis- sibilità dell’esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenze della Cor- teEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1).

E. 12.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.

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E. 13.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 13.2 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una si- tuazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’in- sieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, ciò che resta valido anche tenuto conto degli attuali avvenimenti e sviluppi nel paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 13; tra le altre le sentenze del Tribunale D-1828/2021 del 13 maggio 2022 con- sid. 7.3.2; E-4930/2019 del 10 maggio 2022 consid. 10.2). In particolare, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione nella regione di J._______ (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) è in ge- nerale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i consueti criteri indivi- duali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete famigliare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4-9.5). I rapporti di organizza- zioni non governative citate a supporto del ricorso e che descrivono la si- tuazione securitaria in Sri Lanka non sono atti a rimettere in causa l’analisi fatta dal Tribunale nelle sue sentenze di riferimento E-1886/2015 e D-3619/2016 precitate.

E. 13.3 Il ricorrente è nato a K._______, ma ha vissuto dal suo (…) o (…) anno d’età a B._______ (cfr. n. 19/22, D30 seg., pag. 4), sito nell’omonimo distretto (Provincia […]), facente parte della regione di J._______. Il Tribu- nale ritiene che l’esecuzione dell’insorgente nella predetta regione, sotto il profilo individuale, sia pure ragionevolmente esigibile. Il ricorrente dispone infatti di una buona formazione scolastica, di una rete sociale ampia (com- posta presso il suo luogo d’origine dal padre, dalla madre e da due fratelli; nonché da uno zio; cfr. n. 19/22, D32, pag. 4; D42 seg., pag. 5), con la quale risulta essere in regolare contatto. Egli potrà pure contare, presso la sua famiglia nucleare, di un alloggio e di mezzi finanziari sufficienti per so- stenere, in caso di necessità, i suoi bisogni primari, essendo che proviene da una famiglia che sta bene economicamente, nonché che detiene una (…) ed un (…). Visti tali elementi, si può quindi ritenere che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non si ritroverà in una situazione esisten- ziale rischiosa.

D-2423/2020 Pagina 22

E. 13.4 Per quanto poi attiene allo stato di salute del ricorrente si osserva che, soltanto in fase ricorsuale, egli ha sollevato di soffrire di una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, per la quale non appare assumere al- cun trattamento farmacologico, ma essere seguito soltanto con dei colloqui psichiatrici-psicoterapeutici integrati (cfr. mp13). Senza voler minimizzare le problematiche di salute dell’insorgente, la diagnosi psichiatrica posta non appare essere a tal punto grave che in assenza di possibilità di tratta- mento adeguato, il suo stato di salute si degraderebbe così rapidamente al punto da condurre in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della sua vita o ad un danno serio, durevole o notevolmente più grave della sua integrità fisica e psichica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3–7.10; 2011/50 consid. 8.3). In ogni caso, egli potrà, nel caso di bisogno, ricevere le cure necessarie in patria, essendo generalmente riconosciuto dalla giurispru- denza che lo Sri Lanka dispone di un sistema di salute accettabile, anche per quanto attiene alle cure psichiatriche (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-1828/2021 del 13 maggio 2022 consid. 7.3.6; D-2277/2020 del 15 giugno 2022 consid. 9.8). Inoltre, viste le sue relazioni famigliari, il ricorrente è in grado di procurarsi sia le dovute cure che di assumere gli eventuali costi afferenti. Per il resto, l’allegazione dell’insorgente contenuta nel suo scritto del 3 marzo 2021 che nel caso in cui una persona si rivolga ad uno psichiatra la si ritiene folle, risulta essere meramente pretestuosa e non è quindi atta a rimettere in discussione in alcun modo le predette con- clusioni.

E. 13.5 Infine, in relazione all’integrazione dell’interessato, implicitamente fatta valere dal ricorrente con la produzione del mp14 con lo scritto del 22 giugno 2022, visto il tempo trascorso dal suo arrivo in Svizzera, la stessa non è determinante nella presente procedura. Invero, il grado d’in- tegrazione sul suolo elvetico non costituisce un criterio giustificante la pro- nuncia dell’ammissione provvisoria ai sensi dell’art. 83 LStrI, in particolare del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3).

E. 13.6 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente, è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 14 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricor- rente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile per il rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Del resto,

D-2423/2020 Pagina 23 l’attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla pandemia da co- ronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all’esecuzione dell’al- lontanamento (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 13.4).

E. 15 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento è quindi da rite- nere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un’ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1–4 LStrI).

E. 16 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 17 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese versato il 19 agosto 2020 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2423/2020 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 19 ago- sto 2020. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2423/2020 Sentenza del 21 novembre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Chiara Piras, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dalla MLaw Natalie Marrer, Caritas Schweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 7 aprile 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di etnia tamil, con ultimo domicilio ufficiale nel paese d'origine a B._______ (sito nell'omonimo distretto, nella provincia [...] dello Sri Lanka), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2019 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-1/2). B. B.a Il (...) giugno 2019 si è tenuto con il richiedente il colloquio riguardo il rilevamento dei suoi dati personali (cfr. n. 11/6), allorché in data (...) giugno 2019, lo stesso è stato sottoposto al colloquio personale Dublino (cfr. n. 15/2). Rispettivamente il (...) luglio 2019 (cfr. n. 19/22) ed il (...) luglio 2019 (cfr. n. 22/22), si sono svolte con il medesimo delle audizioni riguardanti in particolare i suoi motivi d'asilo. Circa i motivi addotti a supporto della sua domanda d'asilo, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia a quanto già ampiamente riassunto dal Tribunale alla lett. C nella sentenza D-4192/2019 del 30 agosto 2019. A supporto delle sue allegazioni, il ricorrente ha presentato il suo certificato di nascita originale ed in copia: il mandato d'arresto del (...) della (...) di B._______ (di seguito: mp1); il messaggio ("Message Form") della (...) ai posti di polizia di B._______ del (...) (di seguito: mp2); l'attestazione di ricevimento di una segnalazione della "(...)" dello Sri Lanka datata (...) (di seguito: mp3); la lettera rilasciata dal partito C._______ del (...) che attesta l'appartenenza del padre alle LTTE dal (...) fino al (...) (di seguito: mp4). B.b Per il tramite della decisione del 7 agosto 2019, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, decretandone pure l'esecuzione della predetta misura. B.c Con sentenza D-4192/2019 del 30 agosto 2019, il Tribunale ha accolto il ricorso inoltrato dall'insorgente il 19 agosto 2019, annullando la suddetta decisione dell'autorità inferiore e ritrasmettendo a quest'ultima gli atti di causa per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. C. C.a Vista la sentenza del Tribunale succitata, l'autorità inferiore ha quindi ripreso la procedura istruttoria del caso, inoltrando una richiesta all'Ambasciata svizzera a D._______ in data (...) (cfr. n. 61/4) e ricevendone la risposta il 24 febbraio 2020 (cfr. n. 48/2 e 50/3). In quest'ultima viene segnatamente evidenziato come sia il mp1 che il mp2, siano dei documenti falsi sia dal profilo formale che da quello contenutistico. C.b Il (...) marzo 2020, si è tenuta con il medesimo un'audizione integrativa riguardo ai suoi motivi d'asilo (cfr. n. 53/12), durante la quale è stata offerta all'interessato anche la possibilità di essere sentito riguardo alle risultanze d'ambasciata comunicategli in tale contesto. In particolare l'insorgente ha asserito che dopo il suo espatrio, la polizia lo avrebbe ricercato una volta al domicilio, in quanto non si sarebbe presentato per l'udienza in Tribunale. Inoltre, (...) prima dell'audizione dei militari si sarebbero recati presso il domicilio dei genitori, chiedendo informazioni circa la loro (...), il loro (...) ed il (...). C.c A seguito di uno scritto del richiedente del 21 marzo 2020 per poter avere accesso agli atti completi dell'ambasciata (cfr. n. 57/4), la SEM glielo ha concesso con missiva del 31 marzo 2020 (cfr. n. 60/2). C.d Tramite uno scritto del 30 marzo 2020, l'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore una pennetta USB contenente un video che mostrerebbe dei militari che si sarebbero presentati al domicilio dei genitori (cfr. n. 62/5; di seguito: mp5). D. Con decisione del 7 aprile 2020 - notificata al più presto l'8 aprile 2020 (cfr. n. 67/2) - l'autorità inferiore ha nuovamente respinto la domanda d'asilo dell'insorgente, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. L'8 maggio 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso, in tedesco, al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della predetta, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato con conseguente concessione dell'ammissione provvisoria. A titolo ancora più eventuale ha chiesto o che gli atti siano restituiti alla SEM per completamento dell'istruttoria o ancora la concessione dell'ammissione provvisoria all'insorgente, per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché di gratuito patrocinio. Al gravame è stata allegata, quale nuova documentazione, l'attestazione d'indigenza dell'insorgente, la procura sottoscritta in favore del rappresentante legale l'8 maggio 2020 ed il relativo accordo d'onorario di medesima data. F. F.a Il 15 maggio 2020, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale uno scritto inteso da lui a completamento del ricorso dell'8 maggio 2020, riprendendo le medesime conclusioni ricorsuali, come pure presentando quale mezzo di prova una pennetta USB contenente un video di una supposta visita da parte di militari all'esterno del suo domicilio familiare in Sri Lanka, avvenuta ad inizio del mese di (...) (video già prodotto in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore - cfr. atti n. 59/1 e 62/5; mp5). F.b Con ulteriore missiva del 23 maggio 2020, introdotta nuovamente dal ricorrente con lo scopo di completare i precedenti scritti, l'insorgente ha prodotto quali ulteriori mezzi di prova: la copia della dichiarazione del sedicente avv. E._______ del 19 maggio 2020 in lingua inglese (di seguito anche: mp6), nonché l'originale dell'attestazione d'indigenza dell'8 maggio 2020 (già inviata in copia con il ricorso). F.c Per il tramite della missiva datata 3 giugno 2020, il ricorrente ha prodotto in causa, ed in copia, quale ulteriore mezzo di prova, uno scritto in inglese del 20 maggio 2020, sottoscritto dal sedicente F._______ del "(...)" (di seguito anche: mp7). G. Con decisione incidentale del 10 agosto 2020, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, ha statuito che la procedura sia svolta in italiano, nonché ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria totale formulata dall'insorgente nel gravame, invitandolo nel contempo al versamento di un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, entro il 25 agosto 2020. Anticipo che è stato tempestivamente corrisposto in data 19 agosto 2020. H. Tramite lo scritto del 27 agosto 2020, il ricorrente ha informato il Tribunale che la polizia srilankese si sarebbe recata, come prima, presso il domicilio familiare, per informarsi riguardo a dove egli si troverebbe. Nell'ulteriore missiva dell'8 settembre 2020, l'insorgente ha precisato i predetti asserti, nonché presentato delle considerazioni riguardo all'autenticità del mandato d'arresto da lui prodotto. I. Il 30 settembre 2020, l'insorgente si è nuovamente indirizzato al Tribunale, in particolare sostenendo come la polizia srilankese avrebbe arrestato suo padre il (...), nonché presentando delle considerazioni riguardo all'impossibilità di presentare gli originali del mandato d'arresto e dell'avviso di comparizione al (...). Con scritto del 12 ottobre 2020, l'insorgente ha preso ancora una volta posizione riguardo al supposto arresto del padre, riferendo come il (...), il medesimo sarebbe stato rilasciato e producendo, a sostegno dei suoi asserti, la fotografia di un manoscritto in lingua straniera, ritenendo trattarsi della convocazione di polizia per il (...) per il padre (di seguito: mp8). Per mezzo dell'ulteriore missiva del 14 ottobre 2020, il ricorrente ha prodotto quali nuovi mezzi di prova una pennetta USB contenente una fotografia e due sequenze video (di seguito: mp9), nonché copia di una fotografia (di seguito: mp10), tutti intesi a dimostrare l'incarcerazione del padre dell'insorgente. J. Tramite lo scritto del 19 ottobre 2020, il ricorrente ha informato il Tribunale del fatto che avrebbe avuto un primo consulto psichiatrico in data 30 novembre 2020, e che avrebbe proceduto all'invio della relativa documentazione medica, non appena l'avrebbe ricevuta. K. Il 27 ottobre 2020, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, proponendo il respingimento dello stesso. L. Per il tramite dello scritto del 17 novembre 2020, l'interessato ha inoltrato la sua replica. Alla stessa ha annesso copia della fotografia già inoltrata precedentemente (cfr. mp10), come pure copia della licenza di condurre del padre ed una copia di una fotografia che ritrarrebbe sempre il predetto genitore. Con successiva missiva del 19 novembre 2020, il ricorrente ha segnatamente allegato una pennetta USB che contiene due sequenze video (di seguito: mp11), preannunciate nella sua replica. M. Il 4 dicembre 2020, l'autorità inferiore ha presentato la sua duplica, ribadendo le sue precedenti conclusioni. N. Il ricorrente, con lettera del 9 dicembre 2020, ha inoltrato al Tribunale l'originale della dichiarazione del 20 maggio 2020 e sottoscritta da F._______ (di seguito: mp7). O. Per mezzo della missiva del 28 dicembre 2020, l'insorgente ha poi espresso le sue osservazioni di triplica. Alle medesime sono state annesse: copia di una fotografia che ritrarrebbe il ricorrente con una cicatrice all'avambraccio (...) (di seguito: mp12); le stampe di due fotografie (già prodotte in precedenza) che riguarderebbero il padre dell'insorgente; nonché copia della lettera del 28 dicembre 2020 inviata dal ricorrente al (...) ([...]) per l'ottenimento di un rapporto medico inerente il suo stato di salute. Rispettivamente con missive del 12 gennaio 2021 e del 18 gennaio 2021, l'insorgente ha prodotto le copie del certificato medico del (...) del 6 gennaio 2021 (di seguito: mp13). P. Per il tramite dello scritto del 3 febbraio 2021, l'autorità inferiore ha inoltrato la sua quadruplica, prendendo in particolare posizione in merito al certificato medico prodotto dall'insorgente ed alla cicatrice che quest'ultimo mostrerebbe in fotografia, non ritenendoli in alcun modo probanti della verosimiglianza dei fatti da lui addotti quali motivi d'asilo. Il 3 marzo 2021, l'interessato ha fatto uso della possibilità offertagli per presentare alcune specificazioni riguardo al suo stato di salute, proponendo in merito di interrogare due persone presenti nel centro d'asilo dove lui alloggia, se ritenuto rilevante. Circa poi le osservazioni della SEM in merito alla cicatrice che il ricorrente si sarebbe procurato durante l'episodio narrato del (...), quest'ultimo ritiene come l'autorità inferiore avrebbe dovuto indagare in merito a come egli se la sarebbe procurata, onde pure determinare il fondamento della verosimiglianza delle asserzioni da lui rilasciate. L'autorità di prima istanza, con le sue osservazioni dell'11 marzo 2021, ha per lo più riconfermato quanto precedentemente addotto e concluso. Le stesse sono state inoltrate per conoscenza dal Tribunale al ricorrente con ordinanza del 19 marzo 2021, ove si è pure decretata la chiusura dello scambio di scritti. Q. Il 28 giugno 2021, l'allora rappresentante legale dell'insorgente ha informato il Tribunale che a causa del termine del suo lavoro presso Caritas Svizzera, il mandato del ricorrente sarebbe stato ripreso dalla MLaw Natalie Marrer. È seguito, l'8 luglio 2021, l'inoltro della nuova procura sottoscritta dal ricorrente a favore della predetta rappresentante legale. R. Con scritto del 22 giugno 2022, l'insorgente ha allegato copia dell'attestazione del 22 giugno 2022 della sua insegnante G._______ (di seguito: mp14). Nella stessa missiva, ha inoltre in particolare richiesto al Tribunale informazioni in merito allo stato del suo procedimento. A quest'ultimo quesito, il Tribunale ha risposto con scritto dell'8 luglio 2022. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha innanzitutto ritenuto come le dichiarazioni inerenti l'episodio del ritrovamento delle bombe nel giardino famigliare esposte dall'interessato, fossero confuse, poco circostanziate e contraddittorie. Di conseguenza, anche il collegamento che egli avrebbe intessuto tra tale evento, ritenuto inverosimile, la telefonata ricevuta il (...) ed il suo successivo rapimento del (...), metterebbe notevolmente in dubbio anche la credibilità di questi due ultimi avvenimenti. A ciò si aggiungerebbe che anche per tali eventi, il ricorrente avrebbe reso delle allegazioni sommarie, incoerenti e poco dettagliate. Inverosimili sarebbero anche le telefonate ricevute nel (...) del (...) e l'aggressione subita dall'insorgente nel (...), in quanto anche in tal caso si tratterebbe di episodi che egli supporrebbe essere collegati con il ritrovamento delle bombe nel suo giardino e gli eventi successivi considerati già non verosimili, per di più non avendo fornito dettagli né sull'identità di chi telefonava né di chi lo avesse aggredito ed il motivo del loro agire. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha osservato come, alla luce delle indagini svolte dall'Ambasciata svizzera a D._______ inerenti i mp1 e mp2 presentati dal ricorrente a supporto dei suoi asserti e ritenuti dei falsi, e delle dichiarazioni vaghe e contraddittorie da lui rilasciate anche per tali episodi, sia l'aggressione subita il (...) presso il domicilio famigliare che la detenzione del ricorrente e del padre presso il (...) di D._______ siano inverosimili. L'autorità intimata ha inoltre ritenuto come alcuni mezzi di prova presentati dal ricorrente a supporto dei suoi asserti, non fossero atti a rendere maggiormente credibili i motivi d'asilo da lui addotti. Anche dal profilo della rilevanza, né sotto l'aspetto individuale, né sotto quello della situazione presente nel suo Paese d'origine, sussisterebbero degli elementi per ritenere che egli possa essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a seri pregiudizi ex art. 3 LAsi in caso di rientro in Sri Lanka. Il video prodotto dal ricorrente e riguardante una visita che avrebbero compiuto i militari presso il suo domicilio famigliare, non conterrebbe inoltre nulla di pertinente ai fini dell'asilo. 3.2 Nel suo ricorso e negli elaborati successivi inoltrati dal ricorrente a complemento del gravame, quest'ultimo ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentito, nel non avergli offerto la possibilità da parte dell'autorità inferiore - malgrado da egli sollecitata - di prendere posizione puntualmente in merito alle risultanze dell'Ambasciata svizzera a D._______. Il suo diritto di essere sentito, sarebbe inoltre stato violato anche circa la sequenza video che mostrerebbe la visita dei militari al suo domicilio, in quanto la SEM non gli avrebbe concesso la possibilità - malgrado richiesta - di pronunciarsi in merito se non lo avessero ritenuto rilevante. Inoltre, sotto alcuni aspetti, l'autorità inferiore sarebbe venuta meno al suo dovere di accertare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti. Pertanto, la causa andrebbe restituita alla SEM, per dargli la possibilità di esercitare tale diritto. Dal profilo dell'art. 7 LAsi, egli adduce in sostanza dapprima in modo generale che le sue dichiarazioni siano da qualificare, in un esame complessivo, come verosimili, riferendosi anche agli episodi già ritenuti plausibili dal Tribunale nella sua sentenza del 30 agosto 2019. In seguito esamina, contestandole, alcune delle conclusioni presenti nella decisione avversata, riguardo al ritrovamento delle bombe nel suo giardino; circa le telefonate anonime ed il suo rapimento. A mente del ricorrente gli episodi successi dal (...) al (...) sarebbero tra loro collegati. Inoltre, specifica come l'invito a recarsi a D._______, sarebbe stato consegnato direttamente dalla polizia al domicilio, nel momento in cui il padre sarebbe stato rilasciato dopo aver scontato i (...) di arresto. Dal profilo della rilevanza poi, il ricorrente sostiene che le sue problematiche siano collegate con il passato nelle LTTE del padre, e che il mandato d'arresto emesso nei suoi confronti - il quale manterrebbe tutt'ora la sua validità - sarebbe meramente motivato da scopi politici, attendendo pertanto l'insorgente in caso di rientro nel suo Paese una sanzione sproporzionatamente severa. Riguardo a tale mezzo di prova prodotto, come pure al mp2, egli ne contesta la falsificazione conclusa dalla SEM nella sua decisione, ritenendoli autentici. A supporto di ciò l'avv. E._______ si sarebbe recato presso il (...) di B._______ prendendo conoscenza del dossier in questione, ed avrebbe appurato che il mandato d'arresto è stato effettivamente emanato contro il ricorrente e risulta tutt'ora valido. Ha inoltre prodotto copia della conferma del predetto legale agli atti. Peraltro, il fatto che il passato del padre del ricorrente nella succitata organizzazione sia tutt'ora utilizzato per importunare la famiglia del predetto, sarebbe dimostrata dalla visita che dei militari avrebbero fatto ai famigliari circa (...) prima dell'audizione complementare del (...) marzo 2020, i quali avrebbero chiesto anche dove si trovasse il genitore dell'interessato. 4. 4.1 In primo luogo, occorre dirimere in merito alle censure formali sollevate dal ricorrente nel gravame in ordine ad una violazione del suo diritto di essere sentito e di stabilimento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore concernenti alcuni dei mezzi di prova da lui prodotti, in quanto possono comportare la cassazione della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 2C_360/20211 del 18 novembre 2011 consid. 2; DTAF 2007/30 consid. 5.5; 2007/27 consid. 10.1 per il diritto di essere sentito; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191; sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2 ). 4.2 Nella presente disamina, appare che il ricorrente abbia potuto ampiamente prendere posizione in merito ai risultati dell'Ambasciata di D._______ riguardo ai due mezzi di prova prodotti (cfr. mp1 e mp2), come pure circa il video della visita dei militari annesso agli atti (cfr. mp5), sia nel corso dell'istruzione da parte dell'autorità inferiore (cfr. n. 53/12, D4 seg., pag. 2; D76 seg., pag. 9; D88, pag. 10; scritto del ricorrente del 21 marzo 2020), che durante la presente procedura ricorsuale. Una violazione del suo diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2) non può quindi essere ravvisato in specie. Peraltro, l'insorgente ha avuto modo e tempo a sufficienza per presentare delle prove a sostegno delle sue tesi - il quale ha peraltro agito largamente in tal senso visti gli scritti ed i mezzi di prova prodotti agli atti anche in fase ricorsuale - ed il fatto che egli non condivida le conclusioni della SEM circa i suddetti mezzi di prova da lui prodotti, non risulta derivare da un accertamento incompleto e/o inesatto dei fatti rilevanti della causa da parte dell'autorità inferiore, bensì dal suo potere di apprezzamento nel caso specifico, e quindi da una questione di merito, che verrà quindi trattata di seguito. Si rileva infatti come la SEM, dopo i complementi istruttori necessari, nella decisione impugnata ha specificato in modo articolato e dettagliato, per quali motivi abbia ritenuto tali mezzi di prova falsi (cfr. p.to II/2, pag. 7 della decisione avversata) rispettivamente non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. p.to II/2, pag. 9 seg. del provvedimento impugnato). Non si comprende poi quali altri accertamenti avrebbe dovuto compiere la SEM in merito alla cicatrice presente sull'avambraccio (...) del ricorrente, così come sollevato nel suo scritto del 3 marzo 2021 dall'insorgente, essendo che mal si vede come l'autorità inferiore sarebbe potuta giungere ad ottenere delle informazioni mediche attendibili riguardo alla stessa ed in relazione ai fatti da lui addotti. Su tali presupposti, una violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi; art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) da parte dell'autorità inferiore, non è in specie neppure rilevabile. Le censure formali proposte dall'insorgente nel gravame, in quanto infondate, sono pertanto da respingere in toto, e la sua conclusione ricorsuale formulata in secondo subordine, non può quindi essere accolta. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 5.3.1 Il Tribunale ritiene innanzitutto che non vi siano elementi agli atti, o addotti con il gravame dall'insorgente, per rivenire sulla sua conclusione d'inverosimiglianza già dettagliatamente espressa nella sentenza D-4192/2019 del 30 agosto 2019 consid. 6.3.2, alla quale si rinvia per quanto non verrà esplicitato di seguito, riguardo al ritrovamento delle bombe nel giardino della sua casa famigliare, come pure circa l'arrivo e le minacce a fini estorsivi da parte del CID (acronimo in inglese per: Criminal Investigation Departement). Anzi, il fatto che egli alleghi per la prima volta in fase ricorsuale (cfr. complemento al ricorso del 15 maggio 2020, pag. 4), che si sarebbe trattato di un malinteso ("Missverständnis") nella traduzione o nel verbale d'audizione sia per quanto attinente la dichiarazione da lui resa che vi fossero (...) persone che stessero lavorando, che il fatto che fossero stati lui ed il padre ad avvisare telefonicamente i CID del ritrovamento degli esplosivi, insinua ancora maggiori dubbi circa la verosimiglianza di tali eventi. Invero, si rammenta in merito all'insorgente che egli ha sottoscritto i verbali d'audizione per approvazione, dopo che gli sono stati integralmente tradotti, certificando così l'esattezza delle asserzioni da lui rilasciate. Come del resto già considerato nella sentenza D-4192/2019 succitata, non vi può essere margine di fraintendimento in relazione alle contraddizioni e vaghezze significative presenti nelle dichiarazioni da lui rese con riferimento a tali episodi (cfr. consid. 6.3.2 della sentenza D-4192/2019). Ritenute tali allegazioni inverosimili, nemmeno può essere accordato alcun credito alla telefonata che il padre avrebbe ricevuto prima del suo espatrio, dove gli autori avrebbero minacciato di ucciderlo con le bombe che avrebbero trovato al loro domicilio (cfr. n. 19/22, D57, pag. 9). 5.3.2 Per quanto poi attiene la telefonata ricevuta dal padre il (...) ed il successivo rapimento del ricorrente il (...), per quanto inerente a quest'ultimo non si mette in dubbio che l'insorgente abbia reso nelle prime due audizioni delle allegazioni nel loro complesso lineari e dettagliate, come già espresso nelle considerazioni della sentenza D-4192/2019 (consid. 6.3.3). Tuttavia, dalle asserzioni da lui rese invece nell'audizione integrativa del (...) marzo 2020, le sue precedenti dichiarazioni vengono poste fortemente in dubbio. Invero, come a ragione concluso dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato, se nelle prime due audizioni sui suoi motivi d'asilo egli non aveva indicato gli autori di questi eventi, in un primo tempo nell'audizione integrativa ha espresso chiaramente che si sarebbe trattato di agenti del CID (cfr. n. 53/12, D30, pag. 4); per poi invece questionato sull'incongruenza, ritrattare le sue precedenti dichiarazioni, asserendo consistere in sue ipotesi o deduzioni (cfr. n. 53/12, D31 segg., pag. 4 seg.). Peraltro, egli non aveva mai collegato, come invece fatto soltanto nel corso dell'audizione integrativa, gli episodi del (...) e del (...) con il ritrovamento delle bombe, affermando che nella telefonata del (...) gli autori avrebbero chiesto soldi, minacciandoli di rapirlo e nominando l'evenienza del rinvenimento da parte loro degli esplosivi (cfr. n. 53/12, D31 segg., pag. 4 seg.). Che tali elementi risultino tuttavia del tutto assenti nelle dichiarazioni precedenti appare però sorprendente, al punto che sono atti a mettere in serio dubbio l'intera narrazione dei due eventi sopra descritti. La spiegazione addotta dall'insorgente nel gravame, ovvero che dai quesiti posti dalla funzionaria della SEM, egli avrebbe inteso di dover dare una risposta chiara (cfr. complemento al ricorso del 15 maggio 2020, pag. 4 seg.), appare essere meramente pretestuosa, in quanto non risulta in alcun modo esplicativa delle incoerenze sopra citate. Anche riguardo alla cicatrice che deriverebbe dal ferimento occorso durante il rapimento del (...) (cfr. anche mp12), come a ragione osservato dalla SEM nella sua quadruplica, egli può essersela procurata in svariate circostanze. Il mp12, non è in grado quindi di sostenere la veridicità dei suoi asserti in merito al supposto rapimento. 5.3.3 5.3.3.1 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale a differenza di quanto concluso dalla SEM, ritiene verosimile l'episodio occorso al domicilio famigliare del ricorrente il (...) da parte di terzi, come pure il suo arresto e quello del padre, ed il loro successivo rilascio con la procedura penale che sarebbe tutt'ora pendente a carico del padre del ricorrente, per gli elementi già considerati nella sentenza D-4192/2019 del 30 agosto 2019 (cfr. consid. 6.3.4), alla quale si rinvia onde evitare inutili ridondanze. Ciò anche tenuto conto di una serie di elementi che non possono che sorprendere, riguardo alle dichiarazioni rese dal ricorrente, che ha riferito che non conoscerebbero a tutt'ora gli autori dell'irruzione in casa loro, malgrado con uno di loro abbiano aperto già da diversi anni un contezioso con tanto di avvocati (cfr. n. 22/22, D70 segg., pag. 9), nonché per alcune incoerenze riguardo alla frequenza nella quale egli si sarebbe presentato in tribunale (cfr. n. 53/12, D47 segg., pag. 6), quante udienze sarebbero seguite dal suo arrivo in Svizzera a cui i genitori avrebbero presenziato (cfr. n. 53/12, D61 segg., pag. 7), nonché il ruolo avuto dal fratello maggiore nelle inchieste di polizia (cfr. n. 19/22, D33 seg., pag. 5; D145 segg., pag. 18 seg.). 5.3.3.2 Quello che invece agli occhi del Tribunale non appare essere credibile, a causa delle allegazioni contraddittorie rilasciate in merito dall'insorgente come pure rilevabili dai mezzi di prova da lui prodotti, è sia il fatto che il ricorrente ed il padre si siano dovuti presentare presso il (...) a D._______ il (...), che l'evenienza del mandato d'arresto emesso nei confronti del ricorrente a causa della sua mancata comparizione presso il (...) di B._______, nonché le ricerche conseguenti del ricorrente da parte delle autorità srilankesi. Riguardo alla convocazione presso il (...) a D._______ ed i fatti che sarebbero successi in tale luogo, si osserva dapprima che diversi elementi fanno propendere per l'inattendibilità del mp2. In primo luogo, dalle risultanze d'ambasciata si desume come tale documento sia un falso, sia per quanto attiene alla sua forma (il timbro e la firma), che al suo contenuto (non avendo il poliziotto citato mai lavorato presso tale posto di polizia). Le allegazioni contrarie e generiche contenute negli scritti ricorsuali da parte del ricorrente, non sono in grado di ribaltare tale valutazione. Per di più a ciò si aggiunge che il ricorrente, nell'audizione integrativa, confrontato con tali risultati, ha asserito come il padre avrebbe richiesto tale documento alla polizia per poterglielo inviare per la sua richiesta d'asilo (cfr. n. 53/12, D76, pag. 9), lasciando quindi intendere che non lo avrebbero mai ricevuto prima di allora. Allorché invece, nel corso della prima audizione, egli ha dapprima affermato trattarsi di un documento che gli sarebbe stato rilasciato dalla polizia allorché sarebbe stato liberato dalla prigione (cfr. n. 19/22, D10, pag. 3), per poi poco dopo asserire in modo incoerente che tale scritto sarebbe invece pervenuto successivamente al rilascio del padre (cfr. n. 19/22, D57, pag. 8). Nel suo complemento al ricorso del 15 maggio 2020, l'insorgente, nel tentativo di spiegare tale incongruenza (cfr. p.to II, pag. 5), offre un'ulteriore versione della vicenda, ovvero che tale convocazione sarebbe stata portata dalla polizia al domicilio nel momento in cui il padre sarebbe tornato a casa dopo il suo arresto, che non combacia con le precedenti versioni rese, ciò che rende l'intero evento maggiormente inverosimile. Alla luce di tali elementi, anche il mp3, non è in grado di supportare le asserzioni dell'insorgente, in quanto, anche fosse ritenuto autentico - essendo una copia non ne può comunque essere vagliata l'autenticità - potrebbe essere stato emesso per una moltitudine di motivi, che il Tribunale non è però tenuto a vagliare. Anche per quanto concerne il mp1, il ricorrente non riesce né con le sue osservazioni ricorsuali né con i mezzi di prova prodotti (mp6), a ribaltare l'esito di falsificazione di tale documento esposto chiaramente dall'Ambasciata svizzera in Sri Lanka (cfr. n. 48/2). Invero, il ricorrente nel suo gravame, ribadisce soltanto che tale documento - come pure il succitato - sarebbe autentico, nonché che l'avv. E._______ avrebbe accertato presso il Tribunale di B._______ che tale mandato sarebbe stato effettivamente emesso nonché risulterebbe ancora valido. Senonché, il mp6 che certificherebbe tali asserti a mente del ricorrente, è stato prodotto soltanto in copia, e quindi già di per sé ha un valore probatorio ridotto. Inoltre, dall'ultima frase dello stesso, si desume come le informazioni sarebbero state in realtà fornite dal padre dell'insorgente. Peraltro, il numero di dossier citato nel documento (n. [...]), non combacia con il numero invece riportato nel mp1 (ovvero il n. [...]). Da tutti questi elementi, si può quindi giungere alla conclusione, che tale documento, anche venisse ritenuto autentico, è stato emesso per pura compiacenza ai fini procedurali e non è quindi atto in alcun modo a supportare l'autenticità del mp1. Per di più l'insorgente ha dapprima lasciato intendere che dopo il ricevimento del mandato d'arresto le autorità non sarebbero venute a cercarlo, essendosi egli chiuso in casa (cfr. n. 22/22, D141 seg., pag. 17), per poi subito dopo invece affermare che "[...] se la polizia veniva a chiedere di me, mia madre o mio padre dicevano che io non ero a casa, anche se io c'ero" (cfr. n. 22/22, D142, pag. 17), o ancora "Sì, hanno chiesto di me, ma mia madre ha risposto che non ero in casa. Quando chiedevano a mia madre dove ero, diceva automaticamente che non ero in casa" (cfr. n. 22/22, D143, pag. 17), quindi implicitamente affermando che lo avrebbero ricercato più volte. Salvo poi invece, su richiesta precisa, riferire trattarsi invero di una sola volta (cfr. n. 22/22, D144 seg., pag. 17). Sorprende inoltre in tale frangente il comportamento della polizia srilankese che, se effettivamente avesse ricevuto un mandato d'arresto per il ricorrente, si sia accontentata di recarsi un'unica volta al domicilio del ricorrente, nonché della risposta data dalla madre, senza effettuare ulteriori indagini. Per di più, tali asserti, già di per sé incoerenti, non combaciano neppure con quanto allegato dall'insorgente nell'audizione integrativa, ove ha affermato che la polizia si sarebbe recata subito dopo che egli era giunto in Svizzera a chiedere dove fosse (cfr. n. 53/12, D14 segg., pag. 3); visita però mai nominata in precedenza dall'insorgente. Anzi egli aveva negato che qualcuno lo avesse cercato dopo il suo espatrio (cfr. n. 22/22, D167 seg., pag. 19). In tale contesto, lo scritto di F._______ (cfr. mp7), anche lo si ritenesse autentico, appare essere stato confezionato ai soli fini della causa, per di più contenendo l'affermazione che la polizia avrebbe cercato il ricorrente più volte presso il suddetto, evenienza che non è mai stata addotta dall'insorgente. Infine, si rimarca come il ricorrente dapprima aveva allegato che l'originale di cui al mp1 sarebbe stato in possesso del padre (cfr. n. 19/22, D9, pag. 3), per poi invece sostenere in fase ricorsuale in modo discrepante dai precedenti asserti, che al padre sarebbe stata rilasciata dalla polizia soltanto una copia dello stesso (cfr. scritto dell'8 settembre 2020), e che l'originale non si potrebbe ottenere né dalla polizia né dal tribunale (cfr. scritto del 30 settembre 2020). Ne discende quindi che, viste le molteplici incoerenze e contraddizioni sia riguardo alle dichiarazioni dell'insorgente che in merito ai mezzi di prova da lui prodotti a supporto delle stesse, né la convocazione (cfr. mp2) e quanto avvenuto al (...) a D._______, né il mandato d'arresto (cfr. mp1) e le visite delle autorità al suo domicilio alla sua ricerca, risultano essere verosimili. Il Tribunale ritiene pertanto che, quanto gli sarebbe successo personalmente dopo il suo rilascio dall'arresto di (...) in polizia conseguente all'evento del (...), non sia stato reso credibile dall'insorgente. Si parte quindi dal presupposto che egli, come tra l'altro evincibile da alcuni suoi stessi asserti (cfr. n. 53/12, D56 seg., pag. 7), sia stato scagionato completamente dalle accuse di aver (...) l'individuo che sarebbe (...), e che nessuna procedura giudiziaria sia tutt'ora pendente nei suoi confronti per tali eventi.

6. Per quanto poi attiene alle telefonate anonime che il padre del ricorrente avrebbe ricevuto nel (...) del (...), pur non mettendone in dubbio - a differenza dell'autorità inferiore - la verosimiglianza (cfr. a tal proposito anche la sentenza D-4192/2019 consid. 6.3.1 alla quale si rinvia per ulteriori dettagli), tuttavia come spiegato dal ricorrente le stesse non avrebbero avuto alcun seguito (cfr. n. 53/12, D73, pag. 8), e sarebbero state indotte da motivi meramente economici (cfr. n. 19/22, D62, pag. 10; D78 segg., pag. 11 seg.; 53/12, D69 segg., pag. 8), nonché essi avrebbero potuto presentare regolare querela in polizia (cfr. n. 19/22, D57, pag. 7; 53/12, D72, pag. 8), la quale non appare essere rimasta completamente inattiva in merito (cfr. n. 19/22, D57, pag. 7). Tali telefonate sono quindi ascrivibili ad atti criminali compiuti da terze persone, che vista anche l'inverosimiglianza dei fatti che sarebbero avvenuti in seguito (cfr. supra consid. 5.3), non appaiono essere d'intensità sufficiente per adempiere ai criteri dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Stesso discorso vale mutatis mutandis per l'episodio successo nel (...) del (...) in cui (...) persone lo avrebbero seguito ed una di loro lo avrebbe (...) (cfr. n. 19/22, D57, pag. 9; n. 22/22, D123 segg., pag. 15 seg.).

7. Gli ulteriori mezzi di prova prodotti in causa dall'insorgente, alla luce di quanto già ritenuto inverosimile ed irrilevante nelle sue allegazioni, non sono in grado di provare o per lo meno di rendere verosimili tali asserti. Concernente la dichiarazione prodotta sub mp4, si può senz'altro rinviare a quanto motivato correttamente nella decisione avversata dalla SEM (cfr. p.to II/3, pag. 8), essendo che il ricorrente in merito non adduce nulla di concreto e sostanziato nel suo ricorso che faccia giungere il Tribunale a diversa valutazione. Anche circa il video dei militari che sarebbero giunti al domicilio del ricorrente (cfr. mp5), ci si allinea alla valutazione espressa dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato, non riuscendo il ricorrente neppure con il suo gravame a rendere maggiormente credibile che tale evento sia in qualche modo collegato con i suoi motivi d'asilo. Da ultimo, in merito al supposto arresto del padre da parte della polizia dal (...) al (...), anche venisse ritenuto plausibile, dalla documentazione prodotta agli atti dall'insorgente (cfr. mp8-mp11), non è dato sapere quale sia il reale motivo di tale arresto, essendo peraltro che da allora il padre appare aver vissuto nuovamente indisturbato. Vista la mancanza di credibilità nella maggior parte degli asserti dell'insorgente, quanto quest'ultimo allega aver appreso dal padre riguardo alla sua detenzione (cfr. scritto del 12 ottobre 2020), non può essere ritenuto verosimile. Inoltre, essendo delle allegazioni che si basano su informazioni provenienti da terzi non possono, di per sé sole, essere ritenute rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. la sentenza del Tribunale D-4909/2020 del 28 giugno 2022 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit.). A tali condizioni, il ricorrente non ha neppure reso verosimile che la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, peraltro apparsa soltanto in fase di questa procedura ricorsuale ed a distanza di ben un anno e mezzo dal suo arrivo in Svizzera, allorché durante la procedura di prima istanza aveva sempre dichiarato di stare bene di salute (cfr. n. 15/2; 19/22, D160, pag. 20; 53/12, D3, pag. 2), sia effettivamente dovuta ai fatti da lui vissuti in Sri Lanka, come descritto nel certificato medico prodotto. Le affermazioni contenute negli scritti del 12 gennaio 2021 e 3 marzo 2021 dell'insorgente, non fanno giungere ad altra conclusione il Tribunale. Invero, il fatto che dopo il ricevimento di una decisione negativa della SEM, lo stato di salute psichico dei richiedenti l'asilo peggiori, risulta essere evenienza comune, che però non è in grado di per sé sola di rendere credibili i motivi d'asilo addotti. Ciò posto, non si vede quale utilità potrebbe avere, nel senso di sostenere quanto da lui dichiarato a sostegno della sua domanda d'asilo, di audizionare una persona che soggiornerebbe rispettivamente un'altra persona che lavorerebbe presso il centro federale dove il ricorrente è alloggiato, così come proposto dall'insorgente in fase ricorsuale (cfr. scritto del 3 marzo 2021, pag. 2). Tali offerte di prova, vengono quindi respinte dal Tribunale. 8. 8.1 Il ricorrente non presenta inoltre altri fattori a rischio che giustifichino che egli possa avere un fondato timore di persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016). Visto quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata, da parte delle autorità del suo paese, come dotato di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Egli non ha difatti mai addotto di essersi ingaggiato in attività politiche all'estero contro il governo srilankese o di aver fatto parte delle LTTE. Il fatto poi che il padre avrebbe fatto parte delle LTTE in passato, essendo che il medesimo dalla fine della guerra non ha subito nulla di rilevante a causa del suo passato nell'organizzazione, né ha dovuto fare la riabilitazione, anzi risulta sempre vivere nello stesso luogo, ove riesce a mantenere bene con le sue attività lavorative e proprietà la sua famiglia (cfr. n. 53/12, D12 seg., pag. 2; D67, pag. 8) non appare essere di particolare rilevanza per il profilo di rischio dell'insorgente, il quale ha peraltro dichiarato di non aver mai subito nulla a causa dell'appartenenza del padre alle LTTE (cfr. n. 22/22, D78, pag. 10). Peraltro egli non ha provato né reso verosimili l'esistenza di misure statali che sarebbero state prese nei suoi confronti a causa di legami avverati o supposti del padre a tale organizzazione. Invero, malgrado sia stata riconosciuta la verosimiglianza del breve arresto di (...) subito dal ricorrente da parte della polizia srilankese per un evento che avrebbe coinvolto una terza persona, tuttavia lo stesso si è concluso senza particolari conseguenze per l'insorgente, essendo che le altre dichiarazioni del medesimo sono state ritenute inverosimili (cfr. supra consid. 5.3). A tali condizioni, e tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha reso credibile l'esistenza di ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità del suo paese d'origine sia prima che successive al suo espatrio, non v'è quindi da ammettere che il suo nome figuri in una "Stop List" o una "Watch List" utilizzate dalle autorità srilankesi all'aeroporto di D._______ o che presenti un fattore di rischio che possa aggravare la sua situazione personale (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3 - 8.5.2, in particolare consid. 8.4.5 e rif. cit.). Per il resto, le sole circostanze che l'insorgente è di etnia tamil, che ha lasciato il suo paese d'origine - peraltro appare averlo abbandonato legalmente, con il suo passaporto (cfr. n. 15/2) - come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, come pure la sua provenienza dalla Provincia (...), e la mancanza di un documento di viaggio valido, costituiscono degli elementi così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Inoltre la cicatrice che si trova sul suo avambraccio (...), non gli ha causato, fino alla sua partenza, alcuna problematica con le autorità srilankesi, e si può quindi supporre che ciò continuerà ad esserlo anche nel caso di un suo rientro in patria. Tali fattori confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata quale DTAF 2017 VI/6 consid. 4.4 e 4.5]). Ciò non permette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, od apportati dal ricorrente in fase ricorsuale, che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Né la situazione dal cambio di governo avvenuto il 16 novembre 2019 né l'attuale situazione in Sri Lanka, sono atti a rimettere in discussione tale conclusione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4434/2020 del 12 luglio 2022 consid. 9.3). L'elezione di H._______ il (...) quale presidente dello Sri Lanka, successore del dimissionario I._______, per il momento non è atto a mutare nulla riguardo alla valutazione della situazione del paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4; D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3). 8.2 Alla luce di quanto sopra, dopo un'attenta valutazione d'insieme di tutti gli elementi presenti all'incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'elevata probabilità, in caso di ritorno in Sri Lanka, determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

9. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 11. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 11.2 Nel provvedimento impugnato, l'autorità resistente ha ritenuto, in sunto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nel proprio memoriale ricorsuale e negli elaborati successivi, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ritenendo essenzialmente l'esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesigibile. Ciò in quanto, in caso di un ritorno nel suo paese d'origine, sia a causa del passato del padre nelle LTTE che in rapporto al mandato d'arresto che sarebbe stato emesso nei suoi confronti, egli rischierebbe di subire delle sanzioni violanti l'art. 3 CEDU (RS 0.101). Inoltre l'esigibilità della misura d'allontanamento non sarebbe data anche a causa della situazione politica presente nel Paese d'origine dopo l'elezione del presidente I._______, che egli espone nel suo gravame. 12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 12.2 Nel caso in oggetto, il Tribunale osserva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l'art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale, degli elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dall'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Secondo giurisprudenza del Tribunale né l'appartenenza all'etnia tamil né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka rendono inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 consid. 11.2.2; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 12.2 seg.). Tale apprezzamento è da mantenere anche prendendo in considerazione i recenti sviluppi politici occorsi in Sri Lanka (cfr. supra consid. 8.1). Né dal gravame, né dagli atti di causa, si evincono poi degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente, risulti essere ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1). 12.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 13. 13.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, ciò che resta valido anche tenuto conto degli attuali avvenimenti e sviluppi nel paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 13; tra le altre le sentenze del Tribunale D-1828/2021 del 13 maggio 2022 consid. 7.3.2; E-4930/2019 del 10 maggio 2022 consid. 10.2). In particolare, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione nella regione di J._______ (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i consueti criteri individuali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete famigliare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4-9.5). I rapporti di organizzazioni non governative citate a supporto del ricorso e che descrivono la situazione securitaria in Sri Lanka non sono atti a rimettere in causa l'analisi fatta dal Tribunale nelle sue sentenze di riferimento E-1886/2015 e D-3619/2016 precitate. 13.3 Il ricorrente è nato a K._______, ma ha vissuto dal suo (...) o (...) anno d'età a B._______ (cfr. n. 19/22, D30 seg., pag. 4), sito nell'omonimo distretto (Provincia [...]), facente parte della regione di J._______. Il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'insorgente nella predetta regione, sotto il profilo individuale, sia pure ragionevolmente esigibile. Il ricorrente dispone infatti di una buona formazione scolastica, di una rete sociale ampia (composta presso il suo luogo d'origine dal padre, dalla madre e da due fratelli; nonché da uno zio; cfr. n. 19/22, D32, pag. 4; D42 seg., pag. 5), con la quale risulta essere in regolare contatto. Egli potrà pure contare, presso la sua famiglia nucleare, di un alloggio e di mezzi finanziari sufficienti per sostenere, in caso di necessità, i suoi bisogni primari, essendo che proviene da una famiglia che sta bene economicamente, nonché che detiene una (...) ed un (...). Visti tali elementi, si può quindi ritenere che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non si ritroverà in una situazione esistenziale rischiosa. 13.4 Per quanto poi attiene allo stato di salute del ricorrente si osserva che, soltanto in fase ricorsuale, egli ha sollevato di soffrire di una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, per la quale non appare assumere alcun trattamento farmacologico, ma essere seguito soltanto con dei colloqui psichiatrici-psicoterapeutici integrati (cfr. mp13). Senza voler minimizzare le problematiche di salute dell'insorgente, la diagnosi psichiatrica posta non appare essere a tal punto grave che in assenza di possibilità di trattamento adeguato, il suo stato di salute si degraderebbe così rapidamente al punto da condurre in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della sua vita o ad un danno serio, durevole o notevolmente più grave della sua integrità fisica e psichica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.3). In ogni caso, egli potrà, nel caso di bisogno, ricevere le cure necessarie in patria, essendo generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza che lo Sri Lanka dispone di un sistema di salute accettabile, anche per quanto attiene alle cure psichiatriche (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-1828/2021 del 13 maggio 2022 consid. 7.3.6; D-2277/2020 del 15 giugno 2022 consid. 9.8). Inoltre, viste le sue relazioni famigliari, il ricorrente è in grado di procurarsi sia le dovute cure che di assumere gli eventuali costi afferenti. Per il resto, l'allegazione dell'insorgente contenuta nel suo scritto del 3 marzo 2021 che nel caso in cui una persona si rivolga ad uno psichiatra la si ritiene folle, risulta essere meramente pretestuosa e non è quindi atta a rimettere in discussione in alcun modo le predette conclusioni. 13.5 Infine, in relazione all'integrazione dell'interessato, implicitamente fatta valere dal ricorrente con la produzione del mp14 con lo scritto del 22 giugno 2022, visto il tempo trascorso dal suo arrivo in Svizzera, la stessa non è determinante nella presente procedura. Invero, il grado d'integrazione sul suolo elvetico non costituisce un criterio giustificante la pronuncia dell'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 83 LStrI, in particolare del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3). 13.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

14. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile per il rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Del resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 13.4).

15. Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

16. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 19 agosto 2020 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 19 agosto 2020.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: