Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d’asilo, il richiedente, cittadino sri- lankese, di etnia tamil, ha riferito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di alcune problematiche con le quali egli sarebbe stato confrontato in patria, che il ricorrente ha narrato che G., un suo vicino di casa, lo avrebbe visto conversare con S., un presunto membro delle LTTE; che, a seguito di un litigio avvenuto in un locale, S. e N., un altro supposto membro delle LTTE, sarebbero andati a casa di G. a minacciarlo, visto che quest’ultimo sarebbe solito denunciare i simpatizzanti delle LTTE, che sarebbero responsabili della morte di suo padre, ai militari del governo; che G. avrebbe conside- rato il ricorrente responsabile di aver comunicato ai presunti malintenzio- nati il suo indirizzo; che il (…) G., per vendicarsi, si sarebbe recato assieme a D., un altro cingalese, ed altre 40 persone nell’abitazione del ricorrente e, dopo delle colluttazioni, quest’ultimo avrebbe riportato delle lesioni; che il ricorrente si sarebbe rifugiato da suo zio ad B._______; che il padre dell’insorgente avrebbe sporto denuncia contro i presunti malintenzionati,
D-954/2022 Pagina 4 per poi però decidere di ritirare le accuse, dopo essere stato minacciato da D., che attorno al (…) il ricorrente, il quale sulla base del suo racconto lavorava in uno studio fotografico, avrebbe partecipato alla celebrazione del matri- monio di alcuni ex membri delle LTTE che sarebbero stati riabilitati; che, a seguito della pubblicazione su un giornale di un’immagine in cui figura an- che il ricorrente mentre scatta una fotografia ad una coppia di sposi, G. e D. avrebbero appreso che il ricorrente si trovava ancora in Sri Lanka; che, lo stesso giorno della pubblicazione dell’articolo, due persone avrebbero aggredito l’insorgente nello studio fotografico; che l’interessato sarebbe fuggito nel C._______, ove egli avrebbe poi lavorato come fotografo indi- pendente, che nel (…) una persona di nome R. avrebbe domandato al ricorrente di scattare delle fotografie; che l’insorgente avrebbe chiesto, in senso ami- chevole, a R. come mai sostenesse il gruppo di Karuna; che R. avrebbe riferito a Karuna l’accaduto e quest’ultimo avrebbe poi contattato l’insor- gente per minacciarlo, che il gruppo di Karuna avrebbe accusato il ricorrente di aver ucciso ([…]) (…), assieme ad un’altra persona, due poliziotti; che il ricorrente sarebbe ricercato dalle autorità e perseguitato dai sostenitori di Karuna, che nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto considerato invero- simili le allegazioni dell’interessato; che proseguendo nella sua disamina, l’autorità inferiore ha osservato come i motivi d’asilo invocati dal richiedente fossero irrilevanti ex art. 3 LAsi; che, infine, la SEM ha pronunciato l’allon- tanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione del provve- dimento medesimo in quanto ammissibile, esigibile e possibile, che con il suo ricorso, l’insorgente avversa le valutazioni di cui al provvedi- mento impugnato; che dopo aver precisato come la verosimiglianza e la coerenza di quanto esposto andrebbe considerata da un punto di vista glo- bale tenendo conto complessivamente della situazione nella quale egli si sarebbe trovato nel Paese di provenienza, il ricorrente ha confutato gli in- dicatori d’inverosimiglianza scandagliati dalla SEM e ha asserito che l’au- torità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridici rilevanti; ch’egli ribadisce di temere, qualora dovesse far ritorno in Sri Lanka, per la propria incolumità, poiché egli sarebbe conside- rato un simpatizzante delle LTTE; che nel suo memoriale ricorsuale l’insor-
D-954/2022 Pagina 5 gente sostiene infine che l’esecuzione dell’allontanamento non è, al con- trario di quanto deciso dalla SEM, ammissibile ed è irragionevole, poiché egli rischierebbe di essere vittima di trattamenti inumani e degradanti e vi- sto che l’accesso alle cure mediche sarebbe precluso a coloro che appar- tengono all’etnia tamil, che preliminarmente si osserva che la censura formale proposta dall’insor- gente nel ricorso in relazione all’accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, e ciò in violazione del prin- cipio inquisitorio (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), è in realtà rivolta al merito, poiché riguarda piuttosto la que- stione dell’apprezzamento; che, per questo, verrà ripresa di seguito, che ciò posto, oggetto d’esame qui a seguire è il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la non concessione dell’asilo, che ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LAsi la Svizzera accorda in principio asilo ai rifugiati; che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chi domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’au- torità la ritiene data con una probabilità preponderante; che inverosimili sono le dichiarazioni le quali risultano contraddittorie in punti essenziali, che sono incongrue ai fatti o che si fondano su mezzi di prova falsi o falsi- ficati (art. 7 LAsi; cfr. sul tema della verosimiglianza DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 e relativi riferimenti), che nel caso in rassegna, alla stregua di quanto evidenziato dall’autorità inferiore, il Tribunale rileva come parte delle allegazioni dell’insorgente siano effettivamente inverosimili; che segnatamente, benché nel contesto della prima interrogazione l’insorgente abbia affermato che G. e D. fossero presenti alla presunta irruzione verificatasi nel (…) nella sua abitazione (cfr. atto SEM n. 32/19 D124), nell’ambito del secondo colloquio l’interessato ha asserito di non conoscere i malintenzionati e che, questi ultimi, sarebbero stati commissionati da G. e da D. (cfr. atto SEM n. 43/19 D29 e
D-954/2022 Pagina 6 D31); che anche i dettagli relativi agli eventi avvenuti in seguito a questo episodio sono contraddittori, visto che, durante la prima interrogazione, il ricorrente ha affermato di essere stato ricoverato all’ospedale di D._______ per 25 giorni e, dopo il periodo di degenza ospedaliera, di aver trascorso 15 giorni presso la casa dei suoi genitori (cfr. atto SEM n. 32/19 D130), mentre nel secondo colloquio l’interessato ha asserito di essere stato ospedalizzato per un periodo di circa 17 giorni e, dopo il ricovero, di aver speso unicamente tre giorni nella casa dei suoi genitori prima di trasferirsi a casa dello zio (cfr. atto SEM n. 43/19 D21 e D24), che l’autorità inferiore ha concesso al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito a queste incongruenze al termine dell’audizione approfondita; che, nonostante ciò, il ricorrente non ha saputo fornire delle spiegazioni convincenti (cfr. atto SEM n. 43/19 D147 e D148); che neanche attraverso il ricorso l’insorgente ha saputo far luce sulle incoerenze sollevate dall’autorità di prima istanza; che infatti, contrariamente alle argomentazioni esposte dal ricorrente, le contraddizioni emerse dal suo racconto sono difficilmente imputabili al tempo intercorso tra l’avvenimento dell’episodio e le audizioni con la SEM, ad imprecisioni di traduzione o allo stato di salute del ricorrente, che, al contrario di ciò che asserisce il ricorrente nel suo memoriale ricorsuale, l’ingente quantità di dettagli e la vasta densità di fatti descritti non costituiscono, da soli, un indicatore decisivo e determinante per considerare un racconto verosimile e credibile, che, come è stato evidenziato dall’autorità inferiore, le allegazioni da parte di terzi, oltre ad essere stereotipate e quindi inverosimili, non ossequiano nemmeno i requisiti perché possa essere stabilità l’esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d’asilo; che, quindi, il riferimento ai racconti del padre del ricorrente per corroborare la tesi secondo la quale D. e G. sarebbero coinvolti nella presunta aggressione (…) non contribuiscono in alcun modo a persuadere questo Tribunale della verosimiglianza della narrazione, che il ricorrente non ha prodotto, peraltro nemmeno pendente causa di ricorso, alcun elemento probatorio convincente a sostegno delle sue allegazioni; che segnatamente all’immagine che ritrae il ricorrente mentre egli fotografa una coppia di sposi ad un matrimonio (cfr. atto SEM n. 24) non può essere conferito alcuno valore probatorio da cui dedurne la
D-954/2022 Pagina 7 fondatezza di ciò che il ricorrente asserisce, poiché non atta a dimostrare presunti soprusi da parte di G. e D. o di persone a loro vicine, che in sunto il ricorrente non ha in alcun modo reso verosimile che le autorità srilankesi lo avrebbero preso di mira in ragione della sua supposta attività d’opposizione al governo, che le allegazioni del ricorrente risultano dunque inverosimili, che a giusta ragione l’autorità inferiore non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e negato la concessione dell’asilo, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nella misura in cui conclude all’ammissione provvisoria in Svizzera, l’insorgente avversa anche tale assunto, che cionondimeno, a mente di questo Tribunale non vi sono elementi osta- tivi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di re- spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), poiché non gli viene riconosciuta la qualità di rifugiato,
D-954/2022 Pagina 8 che altresì, non vi sono indizi per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che d’altronde, il ricorrente non ha in alcun modo provato di essere stato condannato ad una pena detentiva e che rischi per questo di essere espo- sto a trattamenti contrari alle succitate disposizioni di diritto internazionale, che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragione- volmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate e che in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o vio- lenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento precitata E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l’esecuzione dell’allon- tanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orien- tale qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in particolare l’esi- stenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di ac- cedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che né il cambio di governo avvenuto il 16 novembre 2019 né l’attuale si- tuazione in Sri Lanka sono atti a rimettere in discussione tale conclusione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4434/2020 del 12 luglio 2022 consid. 9.3); che l’elezione di Ranil Wickremesinghe il 20 luglio 2022 quale presidente dello Sri Lanka, successore del dimissionario Gotabaya Rajapaksa, per il momento non è atta a mutare nulla riguardo alla valuta- zione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il pre- detto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del
D-954/2022 Pagina 9 Tribunale D-1234/2020 del 23 novembre 2022 consid. 9.2.2, D-2423/2020 del 21 novembre 2022 consid. 8.1); che neanche l’attuale grave crisi eco- nomica, che colpisce l’intera popolazione dello Sri Lanka, conduce ad una conclusione differente (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5051/2022 del 14 novembre 2022 consid. 9.3, D-1832/2020 del 7 ottobre 2022 consid. 7.5.1), che in specie, il ricorrente è originario di E._______ (distretto di Vanni, Pro- vincia del Nord), ma dal (…) fino al suo espatrio ha vissuto a C._______ ([…]); che attualmente la moglie e i tre figli del ricorrente vivono a F._______ ([…]) e che la famiglia dispone di una casa di proprietà (cfr. atto SEM n. 32/19 D30 e D32); che altresì, l’interessato ha esperienza profes- sionale come venditore di materiale edilizio e come fotografo (cfr. atto SEM
n. 32/19 D38 e D46); che quest’ultima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM n. 32/19 D54); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l’interessato sarà in grado di far fronte ai suoi bisogni, che per quanto riguarda il suo stato di salute, l’insorgente ha asserito nel contesto dell’audizione approfondita sui motivi d’asilo di stare bene (cfr. atto SEM 43/19 D9); che nel suo gravame il ricorrente segnala di sof- frire di un grave disagio psicofisico e che, nella sua patria, vi sarebbe di- scriminazione per le persone di etnia tamil per quanto riguarda l’accesso alle cure mediche; che tuttavia l’insorgente non certifica di soffrire di una grave patologia psicofisica; che non avendo l’insorgente prodotto certificati medici addizionali alla documentazione addotta – in cui viene diagnosticato un disturbo da stress post traumatico –, si parte dal presupposto che la patologia non abbia subito evoluzioni significative; che per costante giuri- sprudenza, si ritiene che in Sri Lanka vi siano sufficienti possibilità di trat- tamento per il quadro clinico in questione (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale E-3295/2020 del 24 ottobre 2022 consid. 12.4.5, D-3731/2022 del 6 settembre 2022); che infine l’insorgente non apporta alcuna prova concreta e sostanziata al fine di avvalorare la sua tesi secondo cui l’ac- cesso alle cure sia ostacolato per determinati gruppi di persone, che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è quindi ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),
D-954/2022 Pagina 10 che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito dell’impugnativa, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie che seguono la soc- combenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-954/2022 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Demis Mirarchi
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:
E. 15 giorni presso la casa dei suoi genitori (cfr. atto SEM n. 32/19 D130), mentre nel secondo colloquio l’interessato ha asserito di essere stato ospedalizzato per un periodo di circa 17 giorni e, dopo il ricovero, di aver speso unicamente tre giorni nella casa dei suoi genitori prima di trasferirsi a casa dello zio (cfr. atto SEM n. 43/19 D21 e D24), che l’autorità inferiore ha concesso al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito a queste incongruenze al termine dell’audizione approfondita; che, nonostante ciò, il ricorrente non ha saputo fornire delle spiegazioni convincenti (cfr. atto SEM n. 43/19 D147 e D148); che neanche attraverso il ricorso l’insorgente ha saputo far luce sulle incoerenze sollevate dall’autorità di prima istanza; che infatti, contrariamente alle argomentazioni esposte dal ricorrente, le contraddizioni emerse dal suo racconto sono difficilmente imputabili al tempo intercorso tra l’avvenimento dell’episodio e le audizioni con la SEM, ad imprecisioni di traduzione o allo stato di salute del ricorrente, che, al contrario di ciò che asserisce il ricorrente nel suo memoriale ricorsuale, l’ingente quantità di dettagli e la vasta densità di fatti descritti non costituiscono, da soli, un indicatore decisivo e determinante per considerare un racconto verosimile e credibile, che, come è stato evidenziato dall’autorità inferiore, le allegazioni da parte di terzi, oltre ad essere stereotipate e quindi inverosimili, non ossequiano nemmeno i requisiti perché possa essere stabilità l’esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d’asilo; che, quindi, il riferimento ai racconti del padre del ricorrente per corroborare la tesi secondo la quale D. e G. sarebbero coinvolti nella presunta aggressione (…) non contribuiscono in alcun modo a persuadere questo Tribunale della verosimiglianza della narrazione, che il ricorrente non ha prodotto, peraltro nemmeno pendente causa di ricorso, alcun elemento probatorio convincente a sostegno delle sue allegazioni; che segnatamente all’immagine che ritrae il ricorrente mentre egli fotografa una coppia di sposi ad un matrimonio (cfr. atto SEM n. 24) non può essere conferito alcuno valore probatorio da cui dedurne la
D-954/2022 Pagina 7 fondatezza di ciò che il ricorrente asserisce, poiché non atta a dimostrare presunti soprusi da parte di G. e D. o di persone a loro vicine, che in sunto il ricorrente non ha in alcun modo reso verosimile che le autorità srilankesi lo avrebbero preso di mira in ragione della sua supposta attività d’opposizione al governo, che le allegazioni del ricorrente risultano dunque inverosimili, che a giusta ragione l’autorità inferiore non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e negato la concessione dell’asilo, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nella misura in cui conclude all’ammissione provvisoria in Svizzera, l’insorgente avversa anche tale assunto, che cionondimeno, a mente di questo Tribunale non vi sono elementi osta- tivi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di re- spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), poiché non gli viene riconosciuta la qualità di rifugiato,
D-954/2022 Pagina 8 che altresì, non vi sono indizi per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che d’altronde, il ricorrente non ha in alcun modo provato di essere stato condannato ad una pena detentiva e che rischi per questo di essere espo- sto a trattamenti contrari alle succitate disposizioni di diritto internazionale, che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere ragione- volmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate e che in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o vio- lenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento precitata E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l’esecuzione dell’allon- tanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orien- tale qualora i criteri individuali dell’esigibilità siano dati (in particolare l’esi- stenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di ac- cedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che né il cambio di governo avvenuto il 16 novembre 2019 né l’attuale si- tuazione in Sri Lanka sono atti a rimettere in discussione tale conclusione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4434/2020 del 12 luglio 2022 consid. 9.3); che l’elezione di Ranil Wickremesinghe il 20 luglio 2022 quale presidente dello Sri Lanka, successore del dimissionario Gotabaya Rajapaksa, per il momento non è atta a mutare nulla riguardo alla valuta- zione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il pre- detto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del
D-954/2022 Pagina 9 Tribunale D-1234/2020 del 23 novembre 2022 consid. 9.2.2, D-2423/2020 del 21 novembre 2022 consid. 8.1); che neanche l’attuale grave crisi eco- nomica, che colpisce l’intera popolazione dello Sri Lanka, conduce ad una conclusione differente (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5051/2022 del 14 novembre 2022 consid. 9.3, D-1832/2020 del 7 ottobre 2022 consid. 7.5.1), che in specie, il ricorrente è originario di E._______ (distretto di Vanni, Pro- vincia del Nord), ma dal (…) fino al suo espatrio ha vissuto a C._______ ([…]); che attualmente la moglie e i tre figli del ricorrente vivono a F._______ ([…]) e che la famiglia dispone di una casa di proprietà (cfr. atto SEM n. 32/19 D30 e D32); che altresì, l’interessato ha esperienza profes- sionale come venditore di materiale edilizio e come fotografo (cfr. atto SEM
n. 32/19 D38 e D46); che quest’ultima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM n. 32/19 D54); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l’interessato sarà in grado di far fronte ai suoi bisogni, che per quanto riguarda il suo stato di salute, l’insorgente ha asserito nel contesto dell’audizione approfondita sui motivi d’asilo di stare bene (cfr. atto SEM 43/19 D9); che nel suo gravame il ricorrente segnala di sof- frire di un grave disagio psicofisico e che, nella sua patria, vi sarebbe di- scriminazione per le persone di etnia tamil per quanto riguarda l’accesso alle cure mediche; che tuttavia l’insorgente non certifica di soffrire di una grave patologia psicofisica; che non avendo l’insorgente prodotto certificati medici addizionali alla documentazione addotta – in cui viene diagnosticato un disturbo da stress post traumatico –, si parte dal presupposto che la patologia non abbia subito evoluzioni significative; che per costante giuri- sprudenza, si ritiene che in Sri Lanka vi siano sufficienti possibilità di trat- tamento per il quadro clinico in questione (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale E-3295/2020 del 24 ottobre 2022 consid. 12.4.5, D-3731/2022 del 6 settembre 2022); che infine l’insorgente non apporta alcuna prova concreta e sostanziata al fine di avvalorare la sua tesi secondo cui l’ac- cesso alle cure sia ostacolato per determinati gruppi di persone, che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è quindi ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),
D-954/2022 Pagina 10 che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito dell’impugnativa, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie che seguono la soc- combenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-954/2022 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Demis Mirarchi
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-954/2022 Sentenza del 29 novembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 gennaio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) settembre 2021, il verbale dell'(...) settembre 2021 concernente il rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM n. [{...}]-12/10), il verbale del (...) novembre 2021 relativo ad un'interrogazione sommaria sulla persona (cfr. atto SEM n. 32/19), il verbale dell'(...) gennaio 2022 relativo all'audizione approfondita sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 43/19), i mezzi di prova prodotti nel corso del procedimento di prima istanza, la decisione di assegnazione alla procedura ampliata della SEM del (...) gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 47/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del (...) gennaio 2022, notificata il (...) gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 56/1), per mezzo della quale tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento medesimo in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 28 febbraio 2022 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: primo marzo 2022), con il quale il ricorrente è insorto contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all'accoglimento dell'impugnativa, all'annullamento della decisione avversata e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, secondo il senso, alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente, l'insorgente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d'asilo, il richiedente, cittadino srilankese, di etnia tamil, ha riferito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di alcune problematiche con le quali egli sarebbe stato confrontato in patria, che il ricorrente ha narrato che G., un suo vicino di casa, lo avrebbe visto conversare con S., un presunto membro delle LTTE; che, a seguito di un litigio avvenuto in un locale, S. e N., un altro supposto membro delle LTTE, sarebbero andati a casa di G. a minacciarlo, visto che quest'ultimo sarebbe solito denunciare i simpatizzanti delle LTTE, che sarebbero responsabili della morte di suo padre, ai militari del governo; che G. avrebbe considerato il ricorrente responsabile di aver comunicato ai presunti malintenzionati il suo indirizzo; che il (...) G., per vendicarsi, si sarebbe recato assieme a D., un altro cingalese, ed altre 40 persone nell'abitazione del ricorrente e, dopo delle colluttazioni, quest'ultimo avrebbe riportato delle lesioni; che il ricorrente si sarebbe rifugiato da suo zio ad B._______; che il padre dell'insorgente avrebbe sporto denuncia contro i presunti malintenzionati, per poi però decidere di ritirare le accuse, dopo essere stato minacciato da D., che attorno al (...) il ricorrente, il quale sulla base del suo racconto lavorava in uno studio fotografico, avrebbe partecipato alla celebrazione del matrimonio di alcuni ex membri delle LTTE che sarebbero stati riabilitati; che, a seguito della pubblicazione su un giornale di un'immagine in cui figura anche il ricorrente mentre scatta una fotografia ad una coppia di sposi, G. e D. avrebbero appreso che il ricorrente si trovava ancora in Sri Lanka; che, lo stesso giorno della pubblicazione dell'articolo, due persone avrebbero aggredito l'insorgente nello studio fotografico; che l'interessato sarebbe fuggito nel C._______, ove egli avrebbe poi lavorato come fotografo indipendente, che nel (...) una persona di nome R. avrebbe domandato al ricorrente di scattare delle fotografie; che l'insorgente avrebbe chiesto, in senso amichevole, a R. come mai sostenesse il gruppo di Karuna; che R. avrebbe riferito a Karuna l'accaduto e quest'ultimo avrebbe poi contattato l'insorgente per minacciarlo, che il gruppo di Karuna avrebbe accusato il ricorrente di aver ucciso ([...]) (...), assieme ad un'altra persona, due poliziotti; che il ricorrente sarebbe ricercato dalle autorità e perseguitato dai sostenitori di Karuna, che nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato; che proseguendo nella sua disamina, l'autorità inferiore ha osservato come i motivi d'asilo invocati dal richiedente fossero irrilevanti ex art. 3 LAsi; che, infine, la SEM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento medesimo in quanto ammissibile, esigibile e possibile, che con il suo ricorso, l'insorgente avversa le valutazioni di cui al provvedimento impugnato; che dopo aver precisato come la verosimiglianza e la coerenza di quanto esposto andrebbe considerata da un punto di vista globale tenendo conto complessivamente della situazione nella quale egli si sarebbe trovato nel Paese di provenienza, il ricorrente ha confutato gli indicatori d'inverosimiglianza scandagliati dalla SEM e ha asserito che l'autorità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridici rilevanti; ch'egli ribadisce di temere, qualora dovesse far ritorno in Sri Lanka, per la propria incolumità, poiché egli sarebbe considerato un simpatizzante delle LTTE; che nel suo memoriale ricorsuale l'insorgente sostiene infine che l'esecuzione dell'allontanamento non è, al contrario di quanto deciso dalla SEM, ammissibile ed è irragionevole, poiché egli rischierebbe di essere vittima di trattamenti inumani e degradanti e visto che l'accesso alle cure mediche sarebbe precluso a coloro che appartengono all'etnia tamil, che preliminarmente si osserva che la censura formale proposta dall'insorgente nel ricorso in relazione all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, e ciò in violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche in merito la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), è in realtà rivolta al merito, poiché riguarda piuttosto la questione dell'apprezzamento; che, per questo, verrà ripresa di seguito, che ciò posto, oggetto d'esame qui a seguire è il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la non concessione dell'asilo, che ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAsi la Svizzera accorda in principio asilo ai rifugiati; che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chi domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante; che inverosimili sono le dichiarazioni le quali risultano contraddittorie in punti essenziali, che sono incongrue ai fatti o che si fondano su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 LAsi; cfr. sul tema della verosimiglianza DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 e relativi riferimenti), che nel caso in rassegna, alla stregua di quanto evidenziato dall'autorità inferiore, il Tribunale rileva come parte delle allegazioni dell'insorgente siano effettivamente inverosimili; che segnatamente, benché nel contesto della prima interrogazione l'insorgente abbia affermato che G. e D. fossero presenti alla presunta irruzione verificatasi nel (...) nella sua abitazione (cfr. atto SEM n. 32/19 D124), nell'ambito del secondo colloquio l'interessato ha asserito di non conoscere i malintenzionati e che, questi ultimi, sarebbero stati commissionati da G. e da D. (cfr. atto SEM n. 43/19 D29 e D31); che anche i dettagli relativi agli eventi avvenuti in seguito a questo episodio sono contraddittori, visto che, durante la prima interrogazione, il ricorrente ha affermato di essere stato ricoverato all'ospedale di D._______ per 25 giorni e, dopo il periodo di degenza ospedaliera, di aver trascorso 15 giorni presso la casa dei suoi genitori (cfr. atto SEM n. 32/19 D130), mentre nel secondo colloquio l'interessato ha asserito di essere stato ospedalizzato per un periodo di circa 17 giorni e, dopo il ricovero, di aver speso unicamente tre giorni nella casa dei suoi genitori prima di trasferirsi a casa dello zio (cfr. atto SEM n. 43/19 D21 e D24), che l'autorità inferiore ha concesso al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito a queste incongruenze al termine dell'audizione approfondita; che, nonostante ciò, il ricorrente non ha saputo fornire delle spiegazioni convincenti (cfr. atto SEM n. 43/19 D147 e D148); che neanche attraverso il ricorso l'insorgente ha saputo far luce sulle incoerenze sollevate dall'autorità di prima istanza; che infatti, contrariamente alle argomentazioni esposte dal ricorrente, le contraddizioni emerse dal suo racconto sono difficilmente imputabili al tempo intercorso tra l'avvenimento dell'episodio e le audizioni con la SEM, ad imprecisioni di traduzione o allo stato di salute del ricorrente, che, al contrario di ciò che asserisce il ricorrente nel suo memoriale ricorsuale, l'ingente quantità di dettagli e la vasta densità di fatti descritti non costituiscono, da soli, un indicatore decisivo e determinante per considerare un racconto verosimile e credibile, che, come è stato evidenziato dall'autorità inferiore, le allegazioni da parte di terzi, oltre ad essere stereotipate e quindi inverosimili, non ossequiano nemmeno i requisiti perché possa essere stabilità l'esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo; che, quindi, il riferimento ai racconti del padre del ricorrente per corroborare la tesi secondo la quale D. e G. sarebbero coinvolti nella presunta aggressione (...) non contribuiscono in alcun modo a persuadere questo Tribunale della verosimiglianza della narrazione, che il ricorrente non ha prodotto, peraltro nemmeno pendente causa di ricorso, alcun elemento probatorio convincente a sostegno delle sue allegazioni; che segnatamente all'immagine che ritrae il ricorrente mentre egli fotografa una coppia di sposi ad un matrimonio (cfr. atto SEM n. 24) non può essere conferito alcuno valore probatorio da cui dedurne la fondatezza di ciò che il ricorrente asserisce, poiché non atta a dimostrare presunti soprusi da parte di G. e D. o di persone a loro vicine, che in sunto il ricorrente non ha in alcun modo reso verosimile che le autorità srilankesi lo avrebbero preso di mira in ragione della sua supposta attività d'opposizione al governo, che le allegazioni del ricorrente risultano dunque inverosimili, che a giusta ragione l'autorità inferiore non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e negato la concessione dell'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nella misura in cui conclude all'ammissione provvisoria in Svizzera, l'insorgente avversa anche tale assunto, che cionondimeno, a mente di questo Tribunale non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, che anzitutto il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), poiché non gli viene riconosciuta la qualità di rifugiato, che altresì, non vi sono indizi per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che d'altronde, il ricorrente non ha in alcun modo provato di essere stato condannato ad una pena detentiva e che rischi per questo di essere esposto a trattamenti contrari alle succitate disposizioni di diritto internazionale, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate e che in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1), che nella sentenza di riferimento precitata E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), che né il cambio di governo avvenuto il 16 novembre 2019 né l'attuale situazione in Sri Lanka sono atti a rimettere in discussione tale conclusione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4434/2020 del 12 luglio 2022 consid. 9.3); che l'elezione di Ranil Wickremesinghe il 20 luglio 2022 quale presidente dello Sri Lanka, successore del dimissionario Gotabaya Rajapaksa, per il momento non è atta a mutare nulla riguardo alla valutazione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-1234/2020 del 23 novembre 2022 consid. 9.2.2, D-2423/2020 del 21 novembre 2022 consid. 8.1); che neanche l'attuale grave crisi economica, che colpisce l'intera popolazione dello Sri Lanka, conduce ad una conclusione differente (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5051/2022 del 14 novembre 2022 consid. 9.3, D-1832/2020 del 7 ottobre 2022 consid. 7.5.1), che in specie, il ricorrente è originario di E._______ (distretto di Vanni, Provincia del Nord), ma dal (...) fino al suo espatrio ha vissuto a C._______ ([...]); che attualmente la moglie e i tre figli del ricorrente vivono a F._______ ([...]) e che la famiglia dispone di una casa di proprietà (cfr. atto SEM n. 32/19 D30 e D32); che altresì, l'interessato ha esperienza professionale come venditore di materiale edilizio e come fotografo (cfr. atto SEM n. 32/19 D38 e D46); che quest'ultima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM n. 32/19 D54); che di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado di far fronte ai suoi bisogni, che per quanto riguarda il suo stato di salute, l'insorgente ha asserito nel contesto dell'audizione approfondita sui motivi d'asilo di stare bene (cfr. atto SEM 43/19 D9); che nel suo gravame il ricorrente segnala di soffrire di un grave disagio psicofisico e che, nella sua patria, vi sarebbe discriminazione per le persone di etnia tamil per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche; che tuttavia l'insorgente non certifica di soffrire di una grave patologia psicofisica; che non avendo l'insorgente prodotto certificati medici addizionali alla documentazione addotta - in cui viene diagnosticato un disturbo da stress post traumatico -, si parte dal presupposto che la patologia non abbia subito evoluzioni significative; che per costante giurisprudenza, si ritiene che in Sri Lanka vi siano sufficienti possibilità di trattamento per il quadro clinico in questione (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale E-3295/2020 del 24 ottobre 2022 consid. 12.4.5, D-3731/2022 del 6 settembre 2022); che infine l'insorgente non apporta alcuna prova concreta e sostanziata al fine di avvalorare la sua tesi secondo cui l'accesso alle cure sia ostacolato per determinati gruppi di persone, che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è quindi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito dell'impugnativa, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: