Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, asserito cittadino dello Sri Lanka, di etnia tamil, con ultimo domicilio a B._______ (cfr. verbale di rilevamento dei dati personali del (...) giugno 2019, atto n. 1042575-11/6 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 segg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2019 (cfr. atto n. 1042575-1/2). B. Il (...) giugno 2019, il richiedente ha sostenuto un colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione [GU] L 180/31 del 29.06.2013; Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito in merito al viaggio intrapreso dallo Sri Lanka in Europa ed alle sue relazioni famigliari nella stessa, come pure in merito al suo stato di salute (cfr. atto n. 1042575-15/2). C. Sentito in merito ai suoi motivi d'asilo durante le audizioni tenutesi rispettivamente il (...) luglio 2019 (cfr. atto n. 1042575-19/22; di seguito: verbale 2) ed il (...) luglio 2019 (cfr. atto n. 1042575-22/22; di seguito: verbale 3), l'interessato ha segnatamente affermato che nel mese di febbraio 2017 il padre avrebbe ricevuto delle telefonate da persone sconosciute, che gli avrebbero richiesto del denaro. Il genitore non avrebbe però preso seriamente le stesse, sino a quando non gli avrebbero riferito di sapere ove il richiedente frequentasse la scuola. Avrebbero pertanto denunciato il fatto presso la stazione di polizia principale a B._______. Dopo alcune ricerche da parte di un poliziotto presente al momento della denuncia, non avrebbero più saputo nulla in merito a quest'ultima. Successivamente, il (...) marzo 2017, mentre l'interessato ed il padre stavano pulendo il loro terreno, avrebbero rinvenuto nello stesso un sacchetto contenente delle bombe. Qualcuno avrebbe avvisato il C.I.D. (Criminal Investigation Departement) che sarebbe sopraggiunto sul posto, li avrebbe condotti in casa, fatto una foto della loro famiglia, nonché richiesto il versamento di (...), minacciando altrimenti il padre che i suoi figli avrebbero avuto delle problematiche nella frequentazione della scuola. Due giorni dopo il padre avrebbe consegnato il corrispettivo di (...), provento della vendita di alcuni gioielli di famiglia. Il (...) marzo 2017, il padre avrebbe nuovamente ricevuto una chiamata con la richiesta di ulteriori soldi. Alla sua risposta negativa, lo avrebbero minacciato di conseguenze negative. Il giorno seguente, l'interessato sarebbe stato fermato in strada da tre persone, trascinato e bendato, riportando nella colluttazione una ferita al braccio (...). Successivamente egli sarebbe svenuto ed al suo risveglio tali persone gli avrebbero puntato un coltello al collo, obbligandolo a telefonare al padre, ed a quest'ultimo chiedendogli il versamento di denaro. Dopo che il padre avrebbe risposto affermativamente alla loro richiesta, l'interessato sarebbe stato liberato. Questo evento non sarebbe stato denunciato alla polizia, in quanto il padre temeva delle conseguenze per il fatto di essere un ex membro delle LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam"). Il genitore si sarebbe però informato in merito a come comportarsi presso un conoscente poliziotto. Poiché il giorno seguente il padre avrebbe nuovamente ricevuto una telefonata dai rapitori del figlio, reiterando la loro richiesta di denaro nonché chiedendogli la ragione per la quale egli si sarebbe rivolto alla polizia, il genitore si sarebbe convinto che tali persone sarebbero state collegate con le forze di polizia. A seguito degli eventi pregressi, il padre avrebbe sostituito la carta SIM del suo telefono nonché avrebbero chiuso per (...) il (...). Il (...) aprile 2017 quattro o cinque persone sarebbero penetrate al loro domicilio. Uno dei malviventi avrebbe spinto e picchiato con una torcia la madre dell'interessato. Al che sarebbe sopraggiunto il padre che avrebbe ferito con un coltello, in possesso dei delinquenti, l'aggressore della moglie. Questi ultimi, si sarebbero spaventati e sarebbero fuggiti. Il padre si sarebbe presentato il giorno stesso in polizia per raccontare la vicenda. Nel frattempo sarebbero però sopraggiunti al domicilio del richiedente, dall'ospedale ove era stata ricoverata la persona ferita, quattro o cinque poliziotti armati di bastoni, che avrebbero arrestato e condotto presso il posto di polizia di B._______ l'interessato, dove si trovavano già suo padre e sua madre. Dopo averli condotti in tribunale, lui ed il padre sarebbero stati incarcerati rispettivamente per (...) giorni e per (...) giorni. Il richiedente sarebbe stato rilasciato dopo questi (...) giorni, con la garanzia di tenere un buon comportamento nonché di presentarsi in polizia a sottoscrivere dei documenti. Il (...) maggio 2017 avrebbero ricevuto uno scritto da parte della polizia, ove intimavano all'interessato ed al padre di presentarsi il (...) al "(...)" a C._______. Poiché temevano delle conseguenze negative da tale invito, il (...) maggio 2017 si sarebbero rivolti presso la "(...)" per spiegare la loro situazione, chiedendo un intervento del medesimo nel caso in cui fosse loro successo qualcosa. Nella data prefissata, si sarebbero presentati al posto succitato, ove degli agenti del C.I.D. li avrebbero dapprima bendati, ed in seguito separati ed interrogati personalmente. L'interessato ha dichiarato che a lui avrebbero richiesto informazioni in merito alle relazioni ed ai contatti del padre, rivelandogli che il padre era un ex membro delle LTTE, ciò di cui il richiedente non sarebbe stato in precedenza a conoscenza, confermatogli nei giorni successivi da parte della madre. Dopo (...) giorni di reclusione nel posto summenzionato, sarebbero stati rilasciati, con l'esigenza però di tenersi sempre a loro disposizione nel caso fossero stati chiamati. Poiché a scuola avrebbe avuto delle problematiche con i compagni e con gli insegnanti, in particolare a causa delle ricerche che avrebbero fatto degli agenti di polizia nei suoi confronti, egli avrebbe smesso di frequentare la scuola, iscrivendosi invece a dei corsi privati. Nel febbraio 2019, mentre egli era in bicicletta, due persone in moto gli si sarebbero avvicinate e una delle predette lo avrebbe colpito alla testa con il casco. Inoltre, a seguito del ferimento da parte del padre nell'aprile 2017, egli si sarebbe dovuto presentare in Tribunale a delle scadenze regolari. Ad un'udienza dell'(...) 2018 egli non si sarebbe però presentato, e per questo il Tribunale avrebbe emesso nei suoi confronti un mandato di arresto, perché egli venisse condotto il (...) ad un'udienza. Infine, dopo l'attentato successo a C._______ a (...), dei militari si sarebbero presentati al loro (...) per un controllo, ed il padre avrebbe nuovamente ricevuto una telefonata da persone sconosciute, che lo avrebbero minacciato di uccidere il richiedente con le bombe che avevano rinvenuto presso il loro domicilio. A seguito di tutti questi eventi e dopo la ricerca da parte di militari presso il suo domicilio, temendo per la sua incolumità, l'interessato sarebbe espatriato illegalmente dal suo Paese d'origine il (...) maggio 2019, partendo dall' (...) di C._______ in direzione dell'Europa ed entrando in Svizzera il (...) maggio 2019 (cfr. verbale 2, D15 segg., pag. 3 seg.; D56 segg., pag. 6 seg.; verbale 3, D4 segg., pag. 2 segg.). Dopo il suo espatrio, il richiedente avrebbe appreso dalla madre, rimasta con il padre presso il loro domicilio in Sri Lanka, che degli agenti del C.I.D. sarebbero nuovamente passati a controllare il loro domicilio ed il (...) (cfr. verbale 3, D167 seg., pag.19 e D171, pag. 19). Nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli teme di essere condotto al "(...)", che lo torturerebbero e che non potrebbe circolare liberamente, nonché che ne scaturirebbero delle problematiche per la sua famiglia d'origine (cfr. verbale 3, D158 seg., pag. 18; D170, pag. 19; D172, pag. 20). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha consegnato la seguente documentazione: il certificato di nascita originale (di seguito: doc. 1), una fotocopia dell'ordine d'arresto della (...) di B._______ (di seguito: doc. 2), un messaggio della (...) di B._______, in lingua cingalese, datato (...) (di seguito: doc. 3), la scansione di una ricevuta di segnalazione della "(...)" dello Sri Lanka datata (...) (di seguito: doc. 4), la scansione di uno scritto rilasciato dal partito D._______ che attesta l'appartenenza del padre del richiedente alle LTTE dal (...) sino al (...), datato (...) (di seguito: doc. 5). D. D.a Il 2 agosto 2019 la SEM ha notificato il suo progetto di decisione al rappresentante legale del richiedente (cfr. atto n. 1042575-25/11). D.b A seguito della proroga richiesta per la consegna di un parere da parte del rappresentante legale (cfr. atto n. 1042575-24/1) - concessa dalla SEM con scritto del 2 agosto 2019 (cfr. atto n. 1042575-27/1) - il ricorrente ha presentato lo stesso in data 6 agosto 2019 (cfr. atto n. 1042575-29/19). Al parere è stato allegato un rapporto dell'(...) del (...), intitolato: "(...)" (cfr. atto n. 1042575-29/19). E. Con decisione del 7 agosto 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto n. 1042575-31/1), la Segreteria di Stato della migrazione, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinato l'esecuzione dello stesso provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. F. Sempre alla data sopraccitata, il rappresentante legale dell'interessato, ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei suoi confronti (cfr. atto n. 1042575-32/1). G. Il 19 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Nel gravame il ricorrente ha postulato, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; a titolo subordinato ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione; ed infine, a titolo eventuale, che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. H. In data 23 agosto 2019 il Tribunale ha ricevuto l'incarto N (...) dalla SEM, contenente in particolare i documenti prodotti dall'insorgente e citati supra al p.to C (cfr. doc. 1 - doc. 5). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, l'insorgente è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
E. 4.1 Nella prima parte della decisione querelata, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'insorgente circa i suoi motivi d'asilo. In primo luogo, in relazione alle minacce telefoniche ricevute a partire dal mese di febbraio 2017, l'interessato avrebbe spiegato in modo vago e confuso le motivazioni alla base di tali telefonate, come pure in merito all'identità delle persone che avrebbero chiamato. In secondo luogo, anche le sue asserzioni relative l'episodio del ritrovamento delle bombe nel loro giardino, non sarebbero maggiormente sostanziate, malgrado i numerosi quesiti posti in merito durante le audizioni, né circa l'identità di chi avrebbe sotterrato gli stessi esplosivi nel loro terreno, come neppure di chi fossero ed il ruolo svolto dalle quattro persone che avrebbero assistito al loro ritrovamento, in merito al movente che avrebbe avuto una di queste ultime per chiamare il C.I.D., nonché infine quale fosse l'accusa mossa dal precitato all'insorgente e per quale motivo gli agenti del C.I.D. avrebbero chiesto loro del denaro. Inoltre, vi sarebbero molti elementi discordanti circa la sua descrizione della dinamica dell'evento, interni allo stesso verbale d'audizione del (...) luglio 2019, che renderebbero ancor meno plausibile l'evento del ritrovamento degli esplosivi. Ad identica conclusione si giungerebbe per l'aggressione, il ferimento ed il successivo sequestro a fini estorsivi, avvenuto il (...) marzo 2017, a causa delle differenti versioni fornite durante la prima audizione federale dal ricorrente. Proseguendo nell'analisi, a mente della SEM, risulterebbe poco plausibile che l'interessato, malgrado sia stato riconosciuto dal tribunale competente come non implicato nei fatti accaduti il (...) aprile 2017, si sia dovuto presentare per delle udienze ed a scadenze regolari nei due anni successivi. Risulterebbe pertanto pure inverosimile che sia stato emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti nel (...) del (...) a causa della sua mancata presentazione in tribunale nel mese di (...) 2018. Dipoi, anche le sue dichiarazioni in merito allo svolgimento delle udienze nel tribunale, risulterebbero ripetitive, non sufficientemente dettagliate e stereotipate. Vi sarebbero inoltre delle incongruenze circa l'identità delle persone che avrebbero fatto irruzione al loro domicilio ed al loro movente, come pure non sarebbe comprensibile come mai l'interessato non conosca per lo meno i nominativi della persona ferita dal padre, e che il genitore si rifiuti ancora attualmente di pagare la somma richiesta alla persona ferita per chiudere la vertenza, dato che pure tale fatto avrebbe influito sulla decisione del ricorrente di espatriare. Anche le asserzioni attinenti quanto sarebbe accaduto il (...) presso gli uffici del C.I.D. non sarebbero credibili, in quanto il richiedente non sarebbe stato in grado di spiegare in modo intelligibile né il motivo per il quale sarebbero stati convocati a presentarsi al "(...)" né quale fosse l'accusa mossa nei loro confronti. Per quanto concerne le sue dichiarazioni relative all'interruzione della scuola, le stesse sarebbero in più punti contraddittorie ed indistinte, ciò che ne minerebbe la loro veridicità. Medesima vaghezza delle allegazioni la si riscontrerebbe nell'evento accaduto nel febbraio 2019, ove l'insorgente non sarebbe in particolare riuscito a spiegare né l'identità delle persone che lo avrebbero aggredito né il loro movente. Proseguendo ancora nell'analisi, a mente della SEM, le ricerche effettuate dai militari nel loro (...) seguite all'attentato di C._______, non sarebbero collegate al vissuto personale del ricorrente, ma attinenti ad un evento che avrebbe interessato tutto il suo Paese d'origine. Inattendibili sarebbero infine le asserzioni del richiedente circa il legame esistente tra le vicende esposte e la presunta appartenenza del padre alle LTTE, per le numerose contraddizioni e la mancanza di dettagli nelle stesse. In una seconda parte della decisione impugnata, l'autorità di prime cure ha esaminato i documenti presentati dall'insorgente a supporto delle sue allegazioni. Gli stessi sarebbero dapprima inadeguati per dimostrare un'eventuale persecuzione nei suoi confronti, in quanto non essendo documenti originali, sarebbero facilmente confezionabili e manipolabili. Inoltre, per quanto concerne in particolare la fotocopia del mandato d'arresto emesso nei confronti del richiedente (cfr. sub doc. 2), la stessa dimostrerebbe unicamente che egli non si è presentato in tribunale come pure la scansione dello scritto della (...) (cfr. sub doc. 4) che il ricorrente si sarebbe rivolto a loro, senza però fornire ulteriori elementi circa la veridicità dei motivi invocati. Infine, per quanto attiene i documenti prodotti sub doc. 3 e doc. 5, in quest'ultimo caso anche se lo stesso risultasse autentico, i medesimi sarebbero stati prodotti ai fini della causa e non apporterebbero in alcun modo delle delucidazioni maggiori a sostegno delle sue affermazioni. In una terza parte della sua decisione, la SEM ha infine preso puntualmente posizione in merito al parere espresso dal rappresentante legale dell'insorgente circa la bozza della decisione, sostenendo in sunto che le argomentazioni ivi presentate, non portino ad alcuna modifica delle conclusioni presenti nella decisione avversata e relative all'inverosimiglianza degli asserti dell'interessato.
E. 4.2 Il ricorrente rileva dapprima nel suo gravame che lui, a differenza di quanto sostenuto nella decisione impugnata, avrebbe fornito delle dichiarazioni dettagliate e non divergenti circa i suoi motivi d'asilo. Sulla presunta inverosimiglianza delle precitate secondo la SEM, egli osserva che, vista la natura stessa degli eventi successigli, non poteva che formulare delle ipotesi sia relative agli autori dei diversi episodi, che il loro movente o se avessero dei collegamenti con l'appartenenza del padre alle LTTE. Si dovrebbe inoltre considerare nell'esame globale della plausibilità dei suoi asserti, che egli ha presentato a sostegno delle sue affermazioni diversi mezzi di prova, nonché che al momento dei fatti invocati, egli sarebbe stato minorenne ed avrebbe un'esperienza di vita ridotta rispetto ad una persona adulta. Circa i mezzi di prova presentati, egli ritiene illegittimo che gli stessi siano stati scartati senza un esame nel merito, in quanto le sue allegazioni sono state ritenute inverosimili, ed afferma che tenterà di fornire gli originali di alcuni di loro, per provare la veridicità dei suoi asserti. Alla luce di tali elementi, egli ritiene che la decisione della SEM si fondi su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti per la sua domanda d'asilo.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).
E. 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).
E. 6.3 La SEM ha ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente come complessivamente inverosimili. Tuttavia il Tribunale, per i motivi dappresso, non può confermare in toto tale conclusione dell'autorità inferiore.
E. 6.3.1 Circa le telefonate anonime che il padre del ricorrente avrebbe ricevuto nel mese di febbraio del 2017, per quanto, come denotato rettamente nella decisione impugnata, l'insorgente non sia riuscito a spiegare in modo chiaro chi fossero le persone che chiamavano ed il loro movente (cfr. verbale 2, D62 seg., pag. 10), tali elementi non risultano sufficientemente determinanti per considerare le asserzioni fornite in merito dall'interessato come poco credibili. Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nella sua decisione, il ricorrente ha descritto in modo lineare, fornendo anche diversi dettagli plausibili, le circostanze di tali telefonate. In particolare, ha riportato gli avvicendamenti della denuncia che avrebbero seguito i colloqui telefonici a fini estorsivi in maniera coerente (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D58 segg., pag. 9 seg.), come pure congruenti risultano le sue allegazioni in merito al sunto delle telefonate ricevute, ovvero alle informazioni che gli autori avrebbero posseduto in merito alla sua famiglia (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D58, pag. 9 seg.; D60, pag. 10), nonché la reazione iniziale del padre, che non avrebbe preso seriamente le telefonate (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D60, pag. 10). Pertanto la plausibilità delle stesse risulta data.
E. 6.3.2 Non si può invece giungere a medesima conclusione quo l'episodio narrato dall'insorgente relativo al ritrovamento delle bombe nel giardino della loro casa, in quanto le dichiarazioni dell'interessato in merito risultano essere in punti determinanti dissonanti e confuse. Invero, egli ha dapprima sostenuto che le persone che avrebbero assistito al rinvenimento degli esplosivi nel loro giardino fossero quattro, ovvero un signore musulmano e tre persone che lavoravano sul loro terreno, nonché che tali persone avrebbero informato la polizia (cfr. verbale 2, D57, pag. 7), poi invece, senza alcuna risposta convincente (cfr. verbale 2, D97 segg., pag. 13; D108 seg., pag. 14), ha modificato più volte sia il numero di persone presenti all'evento, che il ruolo che avrebbero giocato, asserendo rispettivamente che si trattasse di tre giovani ragazzi e di un signore musulmano, e che avrebbero avuto il sospetto che fosse quest'ultimo che avesse informato la polizia (cfr. verbale 2, D64, pag. 10), o di cinque persone tra le quali il signore musulmano (cfr. verbale 2, D67; D81, pag. 12), e che le quattro persone avrebbero riferito al padre di chiamare la polizia (cfr. verbale 2, D81, pag. 12), o ancora che fossero tre persone oltre alla persona di religione islamica (cfr. verbale 2, D100, pag. 14), e che sarebbero stati loro (ovvero lui ed il padre) a chiamare la polizia (cfr. verbale 2, D100, pag. 14), per poi capovolgere nuovamente tali asserti, sostenendo che fosse soltanto loro intenzione di chiamare la polizia, ma che gli agenti del C.I.D. si sarebbero presentati prima presso il loro domicilio (cfr. verbale 2, D101, pag. 14), e che avessero avuto il dubbio che fosse stato il signore musulmano ad avvertirli (cfr. verbale 2, D102 segg., pag. 14). Anche in relazione alla dinamica del ritrovamento degli esplosivi vi sono diverse incongruenze. Se dapprima le succitate persone si sarebbero trovate all'interno del (...) al momento del rinvenimento delle bombe e si sarebbero avvicinate soltanto in seguito (cfr. verbale 2, D69, pag. 11), in un secondo momento il ricorrente ha invece sostenuto che mentre le quattro persone erano giunte sul loro terreno per chiedere se stessero pulendo lo stesso, lui ed il padre avrebbero rinvenuto gli esplosivi (cfr. verbale 2, D81, pag. 12), ovvero implicitamente che le stesse persone fossero presenti al momento della scoperta dei medesimi (cfr. anche in merito, verbale 2, D103, pag. 14), per poi nuovamente modificare tale versione, sostenendo d'un canto che tali persone stessero fumando sul sentiero al di fuori della recinzione e che loro non avrebbero visto ciò che stavano facendo (cfr. verbale 2, D91 e D93 seg., pag. 13) e d'altro canto che sarebbe stato lui stesso a rinvenire il sacchetto contenente gli esplosivi e quando avrebbe chiesto spiegazioni in merito al padre, anche tali persone avrebbero visto il contenuto della medesima busta (cfr. verbale 2, D95, pag. 13). Le circostanze menzionate dall'insorgente, relative il rinvenimento degli esplosivi, risultano talmente incoerenti, da rendere l'intero episodio, come pure di convesso la venuta e le minacce a fini estorsivi da parte del C.I.D., inverosimili.
E. 6.3.3 Proseguendo nell'analisi, non risulta condivisibile la conclusione d'inverosimiglianza alla quale è giunta l'autorità inferiore attinente l'aggressione ed il sequestro dell'insorgente successo il (...) marzo 2017. Invero, la dinamica presentata dallo stesso, seppure con qualche piccola incoerenza (il fatto che egli si stesse recando o stesse rientrando dalla lezione extra-scolastica, cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D125, pag. 16; come pure il fatto che abbia nominato soltanto in un secondo momento il "(...)" (cfr. verbale 2, D125 segg., pag. 16), risulta nel complesso lineare e dettagliata, ciò che rende credibile l'intera vicenda e quanto successo in seguito. In particolare ha riportato che nella colluttazione con i malviventi si sarebbe ferito e sarebbe svenuto; al suo risveglio si sarebbe trovato con un coltello puntato al collo, e che tali persone avrebbero telefonato al padre per chiedergli un riscatto in denaro in cambio della sua liberazione (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D125, pag. 16). Nella sua narrazione l'interessato ha inoltre segnatamente addotto spontaneamente dei dialoghi diretti ed indiretti intercorsi tra lui ed i suoi rapitori, come pure tra questi ultimi/lui ed il padre (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D125, pag. 16; D129, pag. 16), come pure fornito diversi dettagli sempre congruenti circa il luogo ove sarebbe stato curato, la sua degenza in ospedale, come pure al seguito che avrebbe avuto la vicenda, con il padre che non avrebbe voluto denunciare i fatti direttamente alla polizia, chiedendo invece delle informazioni in merito ad un conoscente poliziotto (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D135 segg., pag. 17).
E. 6.3.4 Anche rispetto all'episodio successo il (...) aprile 2017, il Tribunale giunge ad un esito differente rispetto alle motivazioni presenti nella decisione avversata. Vi è in primo luogo da constatare che nella decisione impugnata, manca totalmente da parte dell'autorità inferiore, un confronto individuale tra gli argomenti a favore e contrari alla verosimiglianza degli asserti dell'interessato, e si è unicamente dato spazio agli elementi avversi, perdendo quindi di vista che i requisiti per la verosimiglianza consentono anche alcune obiezioni e dubbi, laddove, in una visione complessiva, le circostanze essenziali presentate fanno giungere alla conclusione di credibilità delle dichiarazioni addotte, come risulta essere il caso di specie. Invero, gli elementi fattuali a sostegno della verosimiglianza degli asserti dell'insorgente, risultano innumerevoli nelle audizioni federali rese dal ricorrente. Egli ha in particolare descritto, in maniera dettagliata, persuasiva, e priva di contraddizioni importanti la dinamica dell'aggressione, quanto sarebbe occorso in seguito presso il posto di polizia, i giorni trascorsi in carcere come pure il seguito della vertenza in tribunale (cfr. verbale 2, D57, pag. 8; D141 segg., pag. 17 seg.; verbale 3, D19 segg., pag. 3 seg.). Segnatamente egli ha riportato spontaneamente diversi dialoghi diretti intercorsi tra lui e gli agenti di polizia, come pure tra questi ultimi ed il padre (cfr. verbale 2, D57, pag. 8; verbale 3, D23 e D26, pag. 4), descrivendo anche in modo circostanziato il luogo dove sarebbe stato incarcerato per (...) giorni (cfr. verbale 3, D24 seg., pag. 4; D36 segg., pag. 5). L'interessato ha inoltre espresso il suo sentimento di vergogna provato al momento dell'arresto (cfr. verbale 2, D57, pag. 8; verbale 3, D19, pag. 4), come pure descritto le condizioni nelle quali lui ed il padre sarebbero stati detenuti (cfr. verbale 3, D36, pag. 5: "[...]"; D37, pag. 5: "[...]. [...]"). A differenza di quanto constatato dall'autorità inferiore, l'insorgente ha vieppiù raccontato in modo plausibile quanto avveniva in tribunale, rilasciando delle dichiarazioni sufficientemente dettagliate e concrete circa quanto succedeva durante le udienze (cfr. verbale 3, D43 segg., pag. 6 seg.), il motivo per il quale veniva convocato anche lui (cfr. verbale 3, D55, pag. 7), come pure perché il padre a tutt'oggi si rifiuterebbe di risarcire la persona che avrebbe ferito (cfr. verbale 3, D75 segg., pag. 9 seg.).Tali indizi reali, così come la mancanza di contraddizioni circa gli elementi essenziali delle sue dichiarazioni, conducono alla conclusione di verosimiglianza delle medesime. Vi è infine da denotare che le circostanze addotte dall'insorgente si sposano perfettamente con il contesto politico attuale presente in Sri Lanka. Invero il comportamento adottato e descritto dal ricorrente relativo al comportamento delle forze di polizia e di giustizia del suo Paese d'origine, in particolare il fatto che egli si sia dovuto presentare in tribunale anche senza delle chiare imputazioni a suo carico, risultano essere plausibili rispetto alle informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. Freedom House, Freedom in the World 2019 - Sri Lanka, 4 febbraio 2019, < https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/sri-lanka >, consultato il 26.08.2019; US Departement of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 - Sri Lanka, 20 aprile 2018, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430115.html , consultato il 26.08.2019; Amnesty International, Amnesty International Report 2017/2018 - The State of the World's Human Rights: Sri Lanka, 22 febbraio 2018, < https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/sri-lanka/report-sri-lanka/ >, consultato il 26.08.2019).
E. 6.4 Conto tenuto di tutto quanto precede, da un punto di vista globale, la verosimiglianza degli avvenimenti attinenti le telefonate anonime ricevute, come pure i fatti accaduti il (...) marzo 2017 ed il (...) aprile 2017, con il procedimento tutt'ora pendente perlomeno a carico del padre dell'insorgente, non possono essere messi in dubbio senza ulteriori approfondimenti, in ragione delle sole presunte incongruenze ed inconsistenze nelle dichiarazioni dell'insorgente denotate dall'autorità inferiore.
E. 6.5 Di conseguenza, le dichiarazioni del ricorrente a proposito dell'aggressione, del rapimento e successiva richiesta di riscatto in denaro avvenuti nel marzo 2017 come pure il suo arresto, detenzione e susseguente procedura penale a suo carico per i fatti accaduti nell'aprile 2017, ossequiano alle condizioni prescritte dall'art. 7 LAsi, ed il Tribunale parte quindi dall'assunto che tali eventi siano realmente accaduti. A proposito di quanto allegato circa l'emissione di un mandato d'arresto nei suoi confronti nel (...) del (...), come pure quanto sarebbe accaduto presso il (...) di C._______ nel (...) del (...) e l'aggressione subita nel febbraio del 2019, l'autorità di prime cure resta libera di metterne nuovamente in discussione la verosimiglianza, posta una previa ed esaustiva analisi delle dichiarazioni dell'interessato sotto il profilo della sostanza, della plausibilità e della coerenza e nel solo caso in cui non dovesse ritenere gli avvenimenti precedenti sufficienti a giustificare una modifica del provvedimento avversato dal profilo della rilevanza. Malgrado sia appurata la verosimiglianza degli elementi succitati relativi i motivi d'asilo del ricorrente, permangono difatti delle lacune ed incertezze riguardo la determinazione di alcuni fatti giuridicamente rilevanti, che risultano preliminarmente indispensabili da chiarire per poter valutare se fosse dato o meno il fondato timore al momento della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine, come pure se lo stesso sia tutt'ora attuale. In particolare andrà verificato - ad esempio tramite una domanda d'ambasciata - dall'autorità inferiore se lo stesso, viste segnatamente le asserzioni del richiedente in merito al supposto e possibile legame tra i fatti avvenuti e la presunta appartenenza di suo padre alle LTTE dal (...) al (...), nonché il procedimento penale a cui egli ha perlomeno verosimilmente partecipato, sia stato inserito in una "Stop List" o una "Watch List", utilizzata dalle autorità srilankesi all'aeroporto di Colombo, nelle quali sono repertoriate le persone che hanno segnatamente un ordine d'arresto, i sospettati di avere una relazione con le LTTE o di attività criminali. Se invero il Tribunale ha considerato nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016, d'un canto che non esista un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka dall'Europa, rispettivamente dalla Svizzera (cfr. ibidem, consid. 8.3), d'altro canto, nella medesima sentenza, il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti forti, quali: l'iscrizione nella "Stop List" o nella "Watch List" (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2); l'esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, purché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e 8.5.3); un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare in movimento separatista tamil (cfr. ibidem, consid. 8.4.2 e 8.5.4), che sono in generale sufficienti, presi a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo (cfr. ibidem, consid. 8.5.5). Inoltre, il Tribunale ha pure definito dei fattori di rischio detti deboli, ovvero che da soli e presi separatamente, non risultano sufficienti per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo, ovvero: il ritorno in Sri Lanka senza documenti d'identità validi (cfr. ibidem, consid. 8.4.4); il rinvio forzato od il rimpatrio con l'intermediazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM, cfr. ibidem, consid. 8.4.4); la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5). Tuttavia questi ultimi, combinati con dei fattori di rischio forti, sono atti ad aumentare il rischio che possono incorrere i richiedenti di essere interrogati e controllati al loro ritorno in Sri Lanka. Inoltre, secondo le fattispecie, i fattori di rischio deboli possono essere pure combinati tra di loro e pertanto risultare determinanti per fondare un timore di persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. ibidem, consid. 8.5.5).
E. 7 Giunti a tale conclusione, il Tribunale ritiene giudizioso - sia per i complementi istruttori che risulteranno necessari, sia per motivi di economia processuale - retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (cfr. consid. 6). È inoltre opportuno, onde evitare di privare il ricorrente di un'istanza di ricorso e conto tenuto della necessità di esperire ulteriori atti istruttori, che sia l'autorità di prima istanza ad incaricarsene. Non può in effetti, in specie ed in questa sede - anche tenuto conto dei termini procedurali imposti dalla nLAsi ex art. 109 cpv. 1 LAsi per la procedura celere - essere compito del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.). Non risulta frattanto necessario, neppure dirimere le ulteriori censure sollevate nel gravame dall'insorgente.
E. 8 Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 7 agosto 2019 è annullata, per violazione dell'obbligo di accertare in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio (cfr. supra consid. 6.2). Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità intimata (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, a seguito di ulteriori misure d'istruzione che risulteranno necessarie.
E. 9 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, è da considerarsi priva di oggetto.
E. 10 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non sono attribuite indennità ripetibili (art. 64 PA).
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 7 agosto 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non sono accordate indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4192/2019 Sentenza del 30 agosto 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 7 agosto 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino dello Sri Lanka, di etnia tamil, con ultimo domicilio a B._______ (cfr. verbale di rilevamento dei dati personali del (...) giugno 2019, atto n. 1042575-11/6 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 segg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2019 (cfr. atto n. 1042575-1/2). B. Il (...) giugno 2019, il richiedente ha sostenuto un colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione [GU] L 180/31 del 29.06.2013; Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito in merito al viaggio intrapreso dallo Sri Lanka in Europa ed alle sue relazioni famigliari nella stessa, come pure in merito al suo stato di salute (cfr. atto n. 1042575-15/2). C. Sentito in merito ai suoi motivi d'asilo durante le audizioni tenutesi rispettivamente il (...) luglio 2019 (cfr. atto n. 1042575-19/22; di seguito: verbale 2) ed il (...) luglio 2019 (cfr. atto n. 1042575-22/22; di seguito: verbale 3), l'interessato ha segnatamente affermato che nel mese di febbraio 2017 il padre avrebbe ricevuto delle telefonate da persone sconosciute, che gli avrebbero richiesto del denaro. Il genitore non avrebbe però preso seriamente le stesse, sino a quando non gli avrebbero riferito di sapere ove il richiedente frequentasse la scuola. Avrebbero pertanto denunciato il fatto presso la stazione di polizia principale a B._______. Dopo alcune ricerche da parte di un poliziotto presente al momento della denuncia, non avrebbero più saputo nulla in merito a quest'ultima. Successivamente, il (...) marzo 2017, mentre l'interessato ed il padre stavano pulendo il loro terreno, avrebbero rinvenuto nello stesso un sacchetto contenente delle bombe. Qualcuno avrebbe avvisato il C.I.D. (Criminal Investigation Departement) che sarebbe sopraggiunto sul posto, li avrebbe condotti in casa, fatto una foto della loro famiglia, nonché richiesto il versamento di (...), minacciando altrimenti il padre che i suoi figli avrebbero avuto delle problematiche nella frequentazione della scuola. Due giorni dopo il padre avrebbe consegnato il corrispettivo di (...), provento della vendita di alcuni gioielli di famiglia. Il (...) marzo 2017, il padre avrebbe nuovamente ricevuto una chiamata con la richiesta di ulteriori soldi. Alla sua risposta negativa, lo avrebbero minacciato di conseguenze negative. Il giorno seguente, l'interessato sarebbe stato fermato in strada da tre persone, trascinato e bendato, riportando nella colluttazione una ferita al braccio (...). Successivamente egli sarebbe svenuto ed al suo risveglio tali persone gli avrebbero puntato un coltello al collo, obbligandolo a telefonare al padre, ed a quest'ultimo chiedendogli il versamento di denaro. Dopo che il padre avrebbe risposto affermativamente alla loro richiesta, l'interessato sarebbe stato liberato. Questo evento non sarebbe stato denunciato alla polizia, in quanto il padre temeva delle conseguenze per il fatto di essere un ex membro delle LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam"). Il genitore si sarebbe però informato in merito a come comportarsi presso un conoscente poliziotto. Poiché il giorno seguente il padre avrebbe nuovamente ricevuto una telefonata dai rapitori del figlio, reiterando la loro richiesta di denaro nonché chiedendogli la ragione per la quale egli si sarebbe rivolto alla polizia, il genitore si sarebbe convinto che tali persone sarebbero state collegate con le forze di polizia. A seguito degli eventi pregressi, il padre avrebbe sostituito la carta SIM del suo telefono nonché avrebbero chiuso per (...) il (...). Il (...) aprile 2017 quattro o cinque persone sarebbero penetrate al loro domicilio. Uno dei malviventi avrebbe spinto e picchiato con una torcia la madre dell'interessato. Al che sarebbe sopraggiunto il padre che avrebbe ferito con un coltello, in possesso dei delinquenti, l'aggressore della moglie. Questi ultimi, si sarebbero spaventati e sarebbero fuggiti. Il padre si sarebbe presentato il giorno stesso in polizia per raccontare la vicenda. Nel frattempo sarebbero però sopraggiunti al domicilio del richiedente, dall'ospedale ove era stata ricoverata la persona ferita, quattro o cinque poliziotti armati di bastoni, che avrebbero arrestato e condotto presso il posto di polizia di B._______ l'interessato, dove si trovavano già suo padre e sua madre. Dopo averli condotti in tribunale, lui ed il padre sarebbero stati incarcerati rispettivamente per (...) giorni e per (...) giorni. Il richiedente sarebbe stato rilasciato dopo questi (...) giorni, con la garanzia di tenere un buon comportamento nonché di presentarsi in polizia a sottoscrivere dei documenti. Il (...) maggio 2017 avrebbero ricevuto uno scritto da parte della polizia, ove intimavano all'interessato ed al padre di presentarsi il (...) al "(...)" a C._______. Poiché temevano delle conseguenze negative da tale invito, il (...) maggio 2017 si sarebbero rivolti presso la "(...)" per spiegare la loro situazione, chiedendo un intervento del medesimo nel caso in cui fosse loro successo qualcosa. Nella data prefissata, si sarebbero presentati al posto succitato, ove degli agenti del C.I.D. li avrebbero dapprima bendati, ed in seguito separati ed interrogati personalmente. L'interessato ha dichiarato che a lui avrebbero richiesto informazioni in merito alle relazioni ed ai contatti del padre, rivelandogli che il padre era un ex membro delle LTTE, ciò di cui il richiedente non sarebbe stato in precedenza a conoscenza, confermatogli nei giorni successivi da parte della madre. Dopo (...) giorni di reclusione nel posto summenzionato, sarebbero stati rilasciati, con l'esigenza però di tenersi sempre a loro disposizione nel caso fossero stati chiamati. Poiché a scuola avrebbe avuto delle problematiche con i compagni e con gli insegnanti, in particolare a causa delle ricerche che avrebbero fatto degli agenti di polizia nei suoi confronti, egli avrebbe smesso di frequentare la scuola, iscrivendosi invece a dei corsi privati. Nel febbraio 2019, mentre egli era in bicicletta, due persone in moto gli si sarebbero avvicinate e una delle predette lo avrebbe colpito alla testa con il casco. Inoltre, a seguito del ferimento da parte del padre nell'aprile 2017, egli si sarebbe dovuto presentare in Tribunale a delle scadenze regolari. Ad un'udienza dell'(...) 2018 egli non si sarebbe però presentato, e per questo il Tribunale avrebbe emesso nei suoi confronti un mandato di arresto, perché egli venisse condotto il (...) ad un'udienza. Infine, dopo l'attentato successo a C._______ a (...), dei militari si sarebbero presentati al loro (...) per un controllo, ed il padre avrebbe nuovamente ricevuto una telefonata da persone sconosciute, che lo avrebbero minacciato di uccidere il richiedente con le bombe che avevano rinvenuto presso il loro domicilio. A seguito di tutti questi eventi e dopo la ricerca da parte di militari presso il suo domicilio, temendo per la sua incolumità, l'interessato sarebbe espatriato illegalmente dal suo Paese d'origine il (...) maggio 2019, partendo dall' (...) di C._______ in direzione dell'Europa ed entrando in Svizzera il (...) maggio 2019 (cfr. verbale 2, D15 segg., pag. 3 seg.; D56 segg., pag. 6 seg.; verbale 3, D4 segg., pag. 2 segg.). Dopo il suo espatrio, il richiedente avrebbe appreso dalla madre, rimasta con il padre presso il loro domicilio in Sri Lanka, che degli agenti del C.I.D. sarebbero nuovamente passati a controllare il loro domicilio ed il (...) (cfr. verbale 3, D167 seg., pag.19 e D171, pag. 19). Nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli teme di essere condotto al "(...)", che lo torturerebbero e che non potrebbe circolare liberamente, nonché che ne scaturirebbero delle problematiche per la sua famiglia d'origine (cfr. verbale 3, D158 seg., pag. 18; D170, pag. 19; D172, pag. 20). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha consegnato la seguente documentazione: il certificato di nascita originale (di seguito: doc. 1), una fotocopia dell'ordine d'arresto della (...) di B._______ (di seguito: doc. 2), un messaggio della (...) di B._______, in lingua cingalese, datato (...) (di seguito: doc. 3), la scansione di una ricevuta di segnalazione della "(...)" dello Sri Lanka datata (...) (di seguito: doc. 4), la scansione di uno scritto rilasciato dal partito D._______ che attesta l'appartenenza del padre del richiedente alle LTTE dal (...) sino al (...), datato (...) (di seguito: doc. 5). D. D.a Il 2 agosto 2019 la SEM ha notificato il suo progetto di decisione al rappresentante legale del richiedente (cfr. atto n. 1042575-25/11). D.b A seguito della proroga richiesta per la consegna di un parere da parte del rappresentante legale (cfr. atto n. 1042575-24/1) - concessa dalla SEM con scritto del 2 agosto 2019 (cfr. atto n. 1042575-27/1) - il ricorrente ha presentato lo stesso in data 6 agosto 2019 (cfr. atto n. 1042575-29/19). Al parere è stato allegato un rapporto dell'(...) del (...), intitolato: "(...)" (cfr. atto n. 1042575-29/19). E. Con decisione del 7 agosto 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto n. 1042575-31/1), la Segreteria di Stato della migrazione, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinato l'esecuzione dello stesso provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. F. Sempre alla data sopraccitata, il rappresentante legale dell'interessato, ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei suoi confronti (cfr. atto n. 1042575-32/1). G. Il 19 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Nel gravame il ricorrente ha postulato, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; a titolo subordinato ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione; ed infine, a titolo eventuale, che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. H. In data 23 agosto 2019 il Tribunale ha ricevuto l'incarto N (...) dalla SEM, contenente in particolare i documenti prodotti dall'insorgente e citati supra al p.to C (cfr. doc. 1 - doc. 5). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, l'insorgente è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 4. 4.1 Nella prima parte della decisione querelata, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'insorgente circa i suoi motivi d'asilo. In primo luogo, in relazione alle minacce telefoniche ricevute a partire dal mese di febbraio 2017, l'interessato avrebbe spiegato in modo vago e confuso le motivazioni alla base di tali telefonate, come pure in merito all'identità delle persone che avrebbero chiamato. In secondo luogo, anche le sue asserzioni relative l'episodio del ritrovamento delle bombe nel loro giardino, non sarebbero maggiormente sostanziate, malgrado i numerosi quesiti posti in merito durante le audizioni, né circa l'identità di chi avrebbe sotterrato gli stessi esplosivi nel loro terreno, come neppure di chi fossero ed il ruolo svolto dalle quattro persone che avrebbero assistito al loro ritrovamento, in merito al movente che avrebbe avuto una di queste ultime per chiamare il C.I.D., nonché infine quale fosse l'accusa mossa dal precitato all'insorgente e per quale motivo gli agenti del C.I.D. avrebbero chiesto loro del denaro. Inoltre, vi sarebbero molti elementi discordanti circa la sua descrizione della dinamica dell'evento, interni allo stesso verbale d'audizione del (...) luglio 2019, che renderebbero ancor meno plausibile l'evento del ritrovamento degli esplosivi. Ad identica conclusione si giungerebbe per l'aggressione, il ferimento ed il successivo sequestro a fini estorsivi, avvenuto il (...) marzo 2017, a causa delle differenti versioni fornite durante la prima audizione federale dal ricorrente. Proseguendo nell'analisi, a mente della SEM, risulterebbe poco plausibile che l'interessato, malgrado sia stato riconosciuto dal tribunale competente come non implicato nei fatti accaduti il (...) aprile 2017, si sia dovuto presentare per delle udienze ed a scadenze regolari nei due anni successivi. Risulterebbe pertanto pure inverosimile che sia stato emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti nel (...) del (...) a causa della sua mancata presentazione in tribunale nel mese di (...) 2018. Dipoi, anche le sue dichiarazioni in merito allo svolgimento delle udienze nel tribunale, risulterebbero ripetitive, non sufficientemente dettagliate e stereotipate. Vi sarebbero inoltre delle incongruenze circa l'identità delle persone che avrebbero fatto irruzione al loro domicilio ed al loro movente, come pure non sarebbe comprensibile come mai l'interessato non conosca per lo meno i nominativi della persona ferita dal padre, e che il genitore si rifiuti ancora attualmente di pagare la somma richiesta alla persona ferita per chiudere la vertenza, dato che pure tale fatto avrebbe influito sulla decisione del ricorrente di espatriare. Anche le asserzioni attinenti quanto sarebbe accaduto il (...) presso gli uffici del C.I.D. non sarebbero credibili, in quanto il richiedente non sarebbe stato in grado di spiegare in modo intelligibile né il motivo per il quale sarebbero stati convocati a presentarsi al "(...)" né quale fosse l'accusa mossa nei loro confronti. Per quanto concerne le sue dichiarazioni relative all'interruzione della scuola, le stesse sarebbero in più punti contraddittorie ed indistinte, ciò che ne minerebbe la loro veridicità. Medesima vaghezza delle allegazioni la si riscontrerebbe nell'evento accaduto nel febbraio 2019, ove l'insorgente non sarebbe in particolare riuscito a spiegare né l'identità delle persone che lo avrebbero aggredito né il loro movente. Proseguendo ancora nell'analisi, a mente della SEM, le ricerche effettuate dai militari nel loro (...) seguite all'attentato di C._______, non sarebbero collegate al vissuto personale del ricorrente, ma attinenti ad un evento che avrebbe interessato tutto il suo Paese d'origine. Inattendibili sarebbero infine le asserzioni del richiedente circa il legame esistente tra le vicende esposte e la presunta appartenenza del padre alle LTTE, per le numerose contraddizioni e la mancanza di dettagli nelle stesse. In una seconda parte della decisione impugnata, l'autorità di prime cure ha esaminato i documenti presentati dall'insorgente a supporto delle sue allegazioni. Gli stessi sarebbero dapprima inadeguati per dimostrare un'eventuale persecuzione nei suoi confronti, in quanto non essendo documenti originali, sarebbero facilmente confezionabili e manipolabili. Inoltre, per quanto concerne in particolare la fotocopia del mandato d'arresto emesso nei confronti del richiedente (cfr. sub doc. 2), la stessa dimostrerebbe unicamente che egli non si è presentato in tribunale come pure la scansione dello scritto della (...) (cfr. sub doc. 4) che il ricorrente si sarebbe rivolto a loro, senza però fornire ulteriori elementi circa la veridicità dei motivi invocati. Infine, per quanto attiene i documenti prodotti sub doc. 3 e doc. 5, in quest'ultimo caso anche se lo stesso risultasse autentico, i medesimi sarebbero stati prodotti ai fini della causa e non apporterebbero in alcun modo delle delucidazioni maggiori a sostegno delle sue affermazioni. In una terza parte della sua decisione, la SEM ha infine preso puntualmente posizione in merito al parere espresso dal rappresentante legale dell'insorgente circa la bozza della decisione, sostenendo in sunto che le argomentazioni ivi presentate, non portino ad alcuna modifica delle conclusioni presenti nella decisione avversata e relative all'inverosimiglianza degli asserti dell'interessato. 4.2 Il ricorrente rileva dapprima nel suo gravame che lui, a differenza di quanto sostenuto nella decisione impugnata, avrebbe fornito delle dichiarazioni dettagliate e non divergenti circa i suoi motivi d'asilo. Sulla presunta inverosimiglianza delle precitate secondo la SEM, egli osserva che, vista la natura stessa degli eventi successigli, non poteva che formulare delle ipotesi sia relative agli autori dei diversi episodi, che il loro movente o se avessero dei collegamenti con l'appartenenza del padre alle LTTE. Si dovrebbe inoltre considerare nell'esame globale della plausibilità dei suoi asserti, che egli ha presentato a sostegno delle sue affermazioni diversi mezzi di prova, nonché che al momento dei fatti invocati, egli sarebbe stato minorenne ed avrebbe un'esperienza di vita ridotta rispetto ad una persona adulta. Circa i mezzi di prova presentati, egli ritiene illegittimo che gli stessi siano stati scartati senza un esame nel merito, in quanto le sue allegazioni sono state ritenute inverosimili, ed afferma che tenterà di fornire gli originali di alcuni di loro, per provare la veridicità dei suoi asserti. Alla luce di tali elementi, egli ritiene che la decisione della SEM si fondi su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti per la sua domanda d'asilo. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6. 6.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). 6.3 La SEM ha ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente come complessivamente inverosimili. Tuttavia il Tribunale, per i motivi dappresso, non può confermare in toto tale conclusione dell'autorità inferiore. 6.3.1 Circa le telefonate anonime che il padre del ricorrente avrebbe ricevuto nel mese di febbraio del 2017, per quanto, come denotato rettamente nella decisione impugnata, l'insorgente non sia riuscito a spiegare in modo chiaro chi fossero le persone che chiamavano ed il loro movente (cfr. verbale 2, D62 seg., pag. 10), tali elementi non risultano sufficientemente determinanti per considerare le asserzioni fornite in merito dall'interessato come poco credibili. Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nella sua decisione, il ricorrente ha descritto in modo lineare, fornendo anche diversi dettagli plausibili, le circostanze di tali telefonate. In particolare, ha riportato gli avvicendamenti della denuncia che avrebbero seguito i colloqui telefonici a fini estorsivi in maniera coerente (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D58 segg., pag. 9 seg.), come pure congruenti risultano le sue allegazioni in merito al sunto delle telefonate ricevute, ovvero alle informazioni che gli autori avrebbero posseduto in merito alla sua famiglia (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D58, pag. 9 seg.; D60, pag. 10), nonché la reazione iniziale del padre, che non avrebbe preso seriamente le telefonate (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D60, pag. 10). Pertanto la plausibilità delle stesse risulta data. 6.3.2 Non si può invece giungere a medesima conclusione quo l'episodio narrato dall'insorgente relativo al ritrovamento delle bombe nel giardino della loro casa, in quanto le dichiarazioni dell'interessato in merito risultano essere in punti determinanti dissonanti e confuse. Invero, egli ha dapprima sostenuto che le persone che avrebbero assistito al rinvenimento degli esplosivi nel loro giardino fossero quattro, ovvero un signore musulmano e tre persone che lavoravano sul loro terreno, nonché che tali persone avrebbero informato la polizia (cfr. verbale 2, D57, pag. 7), poi invece, senza alcuna risposta convincente (cfr. verbale 2, D97 segg., pag. 13; D108 seg., pag. 14), ha modificato più volte sia il numero di persone presenti all'evento, che il ruolo che avrebbero giocato, asserendo rispettivamente che si trattasse di tre giovani ragazzi e di un signore musulmano, e che avrebbero avuto il sospetto che fosse quest'ultimo che avesse informato la polizia (cfr. verbale 2, D64, pag. 10), o di cinque persone tra le quali il signore musulmano (cfr. verbale 2, D67; D81, pag. 12), e che le quattro persone avrebbero riferito al padre di chiamare la polizia (cfr. verbale 2, D81, pag. 12), o ancora che fossero tre persone oltre alla persona di religione islamica (cfr. verbale 2, D100, pag. 14), e che sarebbero stati loro (ovvero lui ed il padre) a chiamare la polizia (cfr. verbale 2, D100, pag. 14), per poi capovolgere nuovamente tali asserti, sostenendo che fosse soltanto loro intenzione di chiamare la polizia, ma che gli agenti del C.I.D. si sarebbero presentati prima presso il loro domicilio (cfr. verbale 2, D101, pag. 14), e che avessero avuto il dubbio che fosse stato il signore musulmano ad avvertirli (cfr. verbale 2, D102 segg., pag. 14). Anche in relazione alla dinamica del ritrovamento degli esplosivi vi sono diverse incongruenze. Se dapprima le succitate persone si sarebbero trovate all'interno del (...) al momento del rinvenimento delle bombe e si sarebbero avvicinate soltanto in seguito (cfr. verbale 2, D69, pag. 11), in un secondo momento il ricorrente ha invece sostenuto che mentre le quattro persone erano giunte sul loro terreno per chiedere se stessero pulendo lo stesso, lui ed il padre avrebbero rinvenuto gli esplosivi (cfr. verbale 2, D81, pag. 12), ovvero implicitamente che le stesse persone fossero presenti al momento della scoperta dei medesimi (cfr. anche in merito, verbale 2, D103, pag. 14), per poi nuovamente modificare tale versione, sostenendo d'un canto che tali persone stessero fumando sul sentiero al di fuori della recinzione e che loro non avrebbero visto ciò che stavano facendo (cfr. verbale 2, D91 e D93 seg., pag. 13) e d'altro canto che sarebbe stato lui stesso a rinvenire il sacchetto contenente gli esplosivi e quando avrebbe chiesto spiegazioni in merito al padre, anche tali persone avrebbero visto il contenuto della medesima busta (cfr. verbale 2, D95, pag. 13). Le circostanze menzionate dall'insorgente, relative il rinvenimento degli esplosivi, risultano talmente incoerenti, da rendere l'intero episodio, come pure di convesso la venuta e le minacce a fini estorsivi da parte del C.I.D., inverosimili. 6.3.3 Proseguendo nell'analisi, non risulta condivisibile la conclusione d'inverosimiglianza alla quale è giunta l'autorità inferiore attinente l'aggressione ed il sequestro dell'insorgente successo il (...) marzo 2017. Invero, la dinamica presentata dallo stesso, seppure con qualche piccola incoerenza (il fatto che egli si stesse recando o stesse rientrando dalla lezione extra-scolastica, cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D125, pag. 16; come pure il fatto che abbia nominato soltanto in un secondo momento il "(...)" (cfr. verbale 2, D125 segg., pag. 16), risulta nel complesso lineare e dettagliata, ciò che rende credibile l'intera vicenda e quanto successo in seguito. In particolare ha riportato che nella colluttazione con i malviventi si sarebbe ferito e sarebbe svenuto; al suo risveglio si sarebbe trovato con un coltello puntato al collo, e che tali persone avrebbero telefonato al padre per chiedergli un riscatto in denaro in cambio della sua liberazione (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D125, pag. 16). Nella sua narrazione l'interessato ha inoltre segnatamente addotto spontaneamente dei dialoghi diretti ed indiretti intercorsi tra lui ed i suoi rapitori, come pure tra questi ultimi/lui ed il padre (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D125, pag. 16; D129, pag. 16), come pure fornito diversi dettagli sempre congruenti circa il luogo ove sarebbe stato curato, la sua degenza in ospedale, come pure al seguito che avrebbe avuto la vicenda, con il padre che non avrebbe voluto denunciare i fatti direttamente alla polizia, chiedendo invece delle informazioni in merito ad un conoscente poliziotto (cfr. verbale 2, D57, pag. 7; D135 segg., pag. 17). 6.3.4 Anche rispetto all'episodio successo il (...) aprile 2017, il Tribunale giunge ad un esito differente rispetto alle motivazioni presenti nella decisione avversata. Vi è in primo luogo da constatare che nella decisione impugnata, manca totalmente da parte dell'autorità inferiore, un confronto individuale tra gli argomenti a favore e contrari alla verosimiglianza degli asserti dell'interessato, e si è unicamente dato spazio agli elementi avversi, perdendo quindi di vista che i requisiti per la verosimiglianza consentono anche alcune obiezioni e dubbi, laddove, in una visione complessiva, le circostanze essenziali presentate fanno giungere alla conclusione di credibilità delle dichiarazioni addotte, come risulta essere il caso di specie. Invero, gli elementi fattuali a sostegno della verosimiglianza degli asserti dell'insorgente, risultano innumerevoli nelle audizioni federali rese dal ricorrente. Egli ha in particolare descritto, in maniera dettagliata, persuasiva, e priva di contraddizioni importanti la dinamica dell'aggressione, quanto sarebbe occorso in seguito presso il posto di polizia, i giorni trascorsi in carcere come pure il seguito della vertenza in tribunale (cfr. verbale 2, D57, pag. 8; D141 segg., pag. 17 seg.; verbale 3, D19 segg., pag. 3 seg.). Segnatamente egli ha riportato spontaneamente diversi dialoghi diretti intercorsi tra lui e gli agenti di polizia, come pure tra questi ultimi ed il padre (cfr. verbale 2, D57, pag. 8; verbale 3, D23 e D26, pag. 4), descrivendo anche in modo circostanziato il luogo dove sarebbe stato incarcerato per (...) giorni (cfr. verbale 3, D24 seg., pag. 4; D36 segg., pag. 5). L'interessato ha inoltre espresso il suo sentimento di vergogna provato al momento dell'arresto (cfr. verbale 2, D57, pag. 8; verbale 3, D19, pag. 4), come pure descritto le condizioni nelle quali lui ed il padre sarebbero stati detenuti (cfr. verbale 3, D36, pag. 5: "[...]"; D37, pag. 5: "[...]. [...]"). A differenza di quanto constatato dall'autorità inferiore, l'insorgente ha vieppiù raccontato in modo plausibile quanto avveniva in tribunale, rilasciando delle dichiarazioni sufficientemente dettagliate e concrete circa quanto succedeva durante le udienze (cfr. verbale 3, D43 segg., pag. 6 seg.), il motivo per il quale veniva convocato anche lui (cfr. verbale 3, D55, pag. 7), come pure perché il padre a tutt'oggi si rifiuterebbe di risarcire la persona che avrebbe ferito (cfr. verbale 3, D75 segg., pag. 9 seg.).Tali indizi reali, così come la mancanza di contraddizioni circa gli elementi essenziali delle sue dichiarazioni, conducono alla conclusione di verosimiglianza delle medesime. Vi è infine da denotare che le circostanze addotte dall'insorgente si sposano perfettamente con il contesto politico attuale presente in Sri Lanka. Invero il comportamento adottato e descritto dal ricorrente relativo al comportamento delle forze di polizia e di giustizia del suo Paese d'origine, in particolare il fatto che egli si sia dovuto presentare in tribunale anche senza delle chiare imputazioni a suo carico, risultano essere plausibili rispetto alle informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. Freedom House, Freedom in the World 2019 - Sri Lanka, 4 febbraio 2019, , consultato il 26.08.2019; US Departement of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 - Sri Lanka, 20 aprile 2018, https://www.ecoi.net/de/dokument/1430115.html , consultato il 26.08.2019; Amnesty International, Amnesty International Report 2017/2018 - The State of the World's Human Rights: Sri Lanka, 22 febbraio 2018, , consultato il 26.08.2019). 6.4 Conto tenuto di tutto quanto precede, da un punto di vista globale, la verosimiglianza degli avvenimenti attinenti le telefonate anonime ricevute, come pure i fatti accaduti il (...) marzo 2017 ed il (...) aprile 2017, con il procedimento tutt'ora pendente perlomeno a carico del padre dell'insorgente, non possono essere messi in dubbio senza ulteriori approfondimenti, in ragione delle sole presunte incongruenze ed inconsistenze nelle dichiarazioni dell'insorgente denotate dall'autorità inferiore. 6.5 Di conseguenza, le dichiarazioni del ricorrente a proposito dell'aggressione, del rapimento e successiva richiesta di riscatto in denaro avvenuti nel marzo 2017 come pure il suo arresto, detenzione e susseguente procedura penale a suo carico per i fatti accaduti nell'aprile 2017, ossequiano alle condizioni prescritte dall'art. 7 LAsi, ed il Tribunale parte quindi dall'assunto che tali eventi siano realmente accaduti. A proposito di quanto allegato circa l'emissione di un mandato d'arresto nei suoi confronti nel (...) del (...), come pure quanto sarebbe accaduto presso il (...) di C._______ nel (...) del (...) e l'aggressione subita nel febbraio del 2019, l'autorità di prime cure resta libera di metterne nuovamente in discussione la verosimiglianza, posta una previa ed esaustiva analisi delle dichiarazioni dell'interessato sotto il profilo della sostanza, della plausibilità e della coerenza e nel solo caso in cui non dovesse ritenere gli avvenimenti precedenti sufficienti a giustificare una modifica del provvedimento avversato dal profilo della rilevanza. Malgrado sia appurata la verosimiglianza degli elementi succitati relativi i motivi d'asilo del ricorrente, permangono difatti delle lacune ed incertezze riguardo la determinazione di alcuni fatti giuridicamente rilevanti, che risultano preliminarmente indispensabili da chiarire per poter valutare se fosse dato o meno il fondato timore al momento della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine, come pure se lo stesso sia tutt'ora attuale. In particolare andrà verificato - ad esempio tramite una domanda d'ambasciata - dall'autorità inferiore se lo stesso, viste segnatamente le asserzioni del richiedente in merito al supposto e possibile legame tra i fatti avvenuti e la presunta appartenenza di suo padre alle LTTE dal (...) al (...), nonché il procedimento penale a cui egli ha perlomeno verosimilmente partecipato, sia stato inserito in una "Stop List" o una "Watch List", utilizzata dalle autorità srilankesi all'aeroporto di Colombo, nelle quali sono repertoriate le persone che hanno segnatamente un ordine d'arresto, i sospettati di avere una relazione con le LTTE o di attività criminali. Se invero il Tribunale ha considerato nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016, d'un canto che non esista un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka dall'Europa, rispettivamente dalla Svizzera (cfr. ibidem, consid. 8.3), d'altro canto, nella medesima sentenza, il Tribunale ha definito dei fattori di rischio detti forti, quali: l'iscrizione nella "Stop List" o nella "Watch List" (cfr. ibidem, consid. 8.4.3 e 8.5.2); l'esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, attuali o passati, purché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle autorità srilankesi di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. ibidem, consid. 8.4.1 e 8.5.3); un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare in movimento separatista tamil (cfr. ibidem, consid. 8.4.2 e 8.5.4), che sono in generale sufficienti, presi a sé stanti, per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo (cfr. ibidem, consid. 8.5.5). Inoltre, il Tribunale ha pure definito dei fattori di rischio detti deboli, ovvero che da soli e presi separatamente, non risultano sufficienti per fondare un timore di persecuzione futura determinante in materia d'asilo, ovvero: il ritorno in Sri Lanka senza documenti d'identità validi (cfr. ibidem, consid. 8.4.4); il rinvio forzato od il rimpatrio con l'intermediazione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM, cfr. ibidem, consid. 8.4.4); la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (cfr. ibidem, consid. 8.4.5). Tuttavia questi ultimi, combinati con dei fattori di rischio forti, sono atti ad aumentare il rischio che possono incorrere i richiedenti di essere interrogati e controllati al loro ritorno in Sri Lanka. Inoltre, secondo le fattispecie, i fattori di rischio deboli possono essere pure combinati tra di loro e pertanto risultare determinanti per fondare un timore di persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. ibidem, consid. 8.5.5).
7. Giunti a tale conclusione, il Tribunale ritiene giudizioso - sia per i complementi istruttori che risulteranno necessari, sia per motivi di economia processuale - retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (cfr. consid. 6). È inoltre opportuno, onde evitare di privare il ricorrente di un'istanza di ricorso e conto tenuto della necessità di esperire ulteriori atti istruttori, che sia l'autorità di prima istanza ad incaricarsene. Non può in effetti, in specie ed in questa sede - anche tenuto conto dei termini procedurali imposti dalla nLAsi ex art. 109 cpv. 1 LAsi per la procedura celere - essere compito del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.). Non risulta frattanto necessario, neppure dirimere le ulteriori censure sollevate nel gravame dall'insorgente.
8. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 7 agosto 2019 è annullata, per violazione dell'obbligo di accertare in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio (cfr. supra consid. 6.2). Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità intimata (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, a seguito di ulteriori misure d'istruzione che risulteranno necessarie.
9. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, è da considerarsi priva di oggetto.
10. Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non sono attribuite indennità ripetibili (art. 64 PA).
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 7 agosto 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: