Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono no- zioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considera- zioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo i ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
D-1521/2024 Pagina 4 l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, inoltre, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, i richiedenti, cittadini turchi di etnia curda, prove- nienti dalla città di Istanbul, hanno sostanzialmente addotto di aver subìto svariati atti di repressione sociale e persecuzioni in ragione della loro etnia curda e dell’origine del signor B._______, che quest’ultimo, ha in particolare addotto di non aver mai avuto problemi con le autorità turche, di essere incensurato e di non aver mai svolto attività politiche in patria (cfr. atto SEM n. 36/11 D11-12, D53); che non avrebbe finora svolto il servizio militare poiché, a suo dire, il novanta per cento dei soldati cercherebbe di “assimilare” il popolo curdo e di rendere molto diffi- cile l’esistenza di quest’ultimo nella zona orientale del Paese (idem D28, D30); ch’egli non vuole inoltre far parte di un apparato militare, il quale avrebbe falsamente dichiarato il suicidio di un giovane appena sposato
D-1521/2024 Pagina 5 durante il servizio militare (idem D30); che teme inoltre l’avvio di un’inda- gine a suo carico in quanto di etnia curda, oppure la sua uccisione a causa delle sue condivisioni sui social media (idem D31); che se arruolato, do- vrebbe dipoi probabilmente confrontarsi con “i soldati che si trovano in montagna”, i quali sarebbero tutti fascisti (idem D30-31); che nei confronti di suo fratello sarebbe stata altresì avviata un’indagine penale poiché avrebbe messo un like alla foto di un matrimonio curdo e che, per tale ra- gione, sarebbe stato incarcerato per una settimana durante il servizio mili- tare (idem D28); che il 27 luglio 2023, l’insorgente sarebbe stato inoltre aggredito fisicamente sul posto di lavoro per aver ascoltato della musica curda (idem D28); che a seguito di tale evento, avrebbe sporto denuncia presso le autorità di polizia conseguentemente alla quale nessuna san- zione sarebbe stata adottata nei confronti dei colleghi aggressori e senza conoscere, allo stato attuale, gli sviluppi di tale procedura (idem D44-51); che, data l’assenza di informazioni, avrebbe quindi deciso di espatriare (idem D50); ch’egli avrebbe dipoi subìto delle pressioni religiose dalla so- cietà; che, per esempio, durante i periodo del Ramadan, nonostante non digiunasse, egli non avrebbe potuto mangiare nulla sul posto lavoro perché la mensa sarebbe stata chiusa (idem D28); che quando si recava il venerdì in moschea, le persone lo avrebbero costantemente accusato di essere infedele (idem D39-41); ch’egli sarebbe espatriato anche a fronte degli eventi occorsi nel 1998 e nel 2011, ossia la morte di suo padre, la quale sarebbe da ricondurre all’agire di alcuni soldati che lo avrebbero spinto dal tetto, rispettivamente il decesso di 34 suoi cugini per mano dell’esercito turco (idem D28, D49), che, da parte sua, la signora A._______ ha allegato di aver subìto ripetute pressioni religiose sia da parte della famiglia sia nell’ambito della vita so- ciale (cfr. atto SEM n. 37/11 D31); che da fanciulla sarebbe stata infatti obbligata a seguire dei corsi di Corano; che non avrebbe potuto tagliarsi i capelli come voleva; che dopo il suo matrimonio le sarebbe stato intimato dalla famiglia di indossare il velo e che, durante il Ramadan, la stessa avrebbe preteso da lei il rispetto del digiuno nonostante fosse incinta (idem D34, D40-41); di non volere che suo marito e i suoi figli svolgessero il servizio militare, poiché sarebbero discriminati in quanto curdi; che in Tur- chia non sarebbe stata libera di vestirsi e truccarsi a suo piacimento in quanto giudicata dai genitori e dagli amici (idem D51); di essere anche stata discriminata sia dai vicini, i quali avrebbero anche lanciato un sasso in casa, sia dalle persone che incontrava al parco durante i momenti di svago con suo figlio (idem D46-49, D60-61),
D-1521/2024 Pagina 6 che in merito alle domande d’asilo dei figli, i coniugi hanno affermato di non desiderare che essi vivano le loro stesse esperienze e svolgano il servizio militare (cfr. atti SEM n. 36/11 D28; n. 37/11 D31), che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le di- chiarazioni degli interessati non soddisfino le condizioni richieste per il ri- conoscimento della qualità di rifugiato previste all’art. 3 LAsi; che, in parti- colare, l’addotto rifiuto di prestare servizio militare in Turchia, non risulte- rebbe rilevante ai fini dell’asilo in virtù dell’art. 3 cpv. 3 LAsi (cfr. decisione impugnata pag. 5); che le vessazioni, gli insulti e le lesioni subìte sul posto di lavoro riguarderebbero inoltre delle persecuzioni inflitte da persone pri- vate e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. decisione impugnata pagg. 5- 6); che conformemente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento ri- sulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribu- nale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite; che le pressioni religiose e sociali allegate non soddisferebbero inoltre il criterio di intensità e di attua- lità per risultare rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, poiché né l’integrità corpo- rale né la vita degli insorgenti sarebbero stati concretamente messi in pe- ricolo; che la distanza di tempo fra alcuni eventi allegati e l’espatrio degli interessati ne eliderebbe infine il nesso di causalità, precludendo così la concreta necessità di protezione (cfr. decisione impugnata pagg. 6-7), che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell’autorità opponente, affermando in particolare che, in caso di ritorno in Turchia, i figli dovrebbero vivere in un sistema politicamente islamico, ciò che non corrisponderebbe alle proprie convinzioni (cfr. ricorso pag. 2); che le autorità turche avrebbero “dimo- strato un’incapacità significativa nel proteggere le vittime di violenza” e avrebbero “adottato politiche discriminatorie nei confronti della popolazione curda”, negandole segnatamente il diritto all’istruzione nella propria lingua e il riconoscimento della propria identità culturale (cfr. ricorso pag. 3); che essendo un simpatizzante della causa curda e del PKK, il signor B._______ rappresenterebbe un chiaro profilo di rischio in patria e sarebbe oggetto di discriminazioni, minacce e violenze; che lo svolgimento del ser- vizio militare potrebbe esporre l’intera famiglia a ulteriori persecuzioni; che in Turchia le autorità non avrebbero inoltre risposto alle sue richieste di protezione e non avrebbero preso provvedimenti per garantire la sua sicu- rezza; che i pregiudizi addotti avrebbero inoltre “un’intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia” (cfr. ricorso pag. 4); che giunto in Svizzera, avrebbe dipoi
D-1521/2024 Pagina 7 partecipato a manifestazioni, organizzato eventi di sensibilizzazione e con- diviso le sue opinioni sui social media contro le politiche discriminatorie del governo turco; che, per tale ragione, le autorità turche avrebbero avviato nei suoi confronti una causa penale per attività sovversive e propaganda terroristica (cfr. ricorso pag. 5); che, infine, le discriminazioni subìte in patria comporterebbero per lui una pressione psichica insopportabile (cfr. ricorso pag. 6), che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che le violenze e le persecuzioni riferite non permettono infatti di ricono- scere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, in particolare, i vaghi timori di persecuzione in ragione del prospettato svolgimento del servizio militare in Turchia non rappresentano un valido motivo d’asilo; che, per invalsa giurisprudenza, sia l’avversione al servizio militare sia il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare, o di aver disertato, non costituiscono infatti un timore fon- dato di essere esposti a seri pregiudizi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribunale D-2804/2020 del 29 agosto 2023 consid. 8.4; E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell’11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell’8 marzo 2021 con- sid. 8.2), che il signor B._______ non ha inoltre dimostrato di essere stato oggetto o di essere oggetto in futuro, di una pena disproporzionata o altamente di- scriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del TAF E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2 e D-4909/2020 del 28 giugno 2022 con- sid. 7.4); che, a tale riguardo, i motivi di renitenza addotti, segnatamente il fatto che la maggior parte dei soldati sarebbero dei fascisti nazionalisti che creano problemi ai curdi nella zona orientale del Paese, nonché le presunte uccisioni – non comprovate – all’interno degli organi militari in ragione della razza curda, non sono infatti sufficienti per ammettere la qualità di rifugiato; che l’avvio di un’indagine penale durante il servizio militare in ragione dell’appartenenza all’etnia curda poggia inoltre su mere ipotesi personali prive di concretezza,
D-1521/2024 Pagina 8 che anche in punto alle vessazioni, alle violenze e alle repressioni asseri- tamente perpetrate dalla famiglia, dai colleghi di lavoro e dai vicini va esclusa ogni loro pertinenza per il riconoscimento dalla qualità di rifugiati in quanto non perpetrare da organi statali, che come perfettamente osservato dalla SEM, le persecuzioni non ricon- ducibili ad organi governativi, rivestono infatti un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona inte- ressata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Con- venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la per- sona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le pos- sibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo; che l’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione indi- viduale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’asso- luta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a di- sposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordi- namento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex mul- tis sentenze del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E- 6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di prote- zione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2 – 5.2.5; ex multis le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gen- naio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-4548/202E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che, nel caso concreto, il signor B._______ non ha esaurito nel Paese d’ori- gine le possibilità di protezione contro persecuzioni allegate; che, infatti, benché abbia inizialmente sporto denuncia per le violenze subìte dai colle- ghi nel luglio del 2023 (cfr. atto SEM n. 36/11 D28, D44), egli ha rinunciato ad ottenere giustizia in Turchia poiché, qualche settimana dopo essersi ri- volto alla polizia, le indagini sarebbero state, a suo dire, ancora in fase di analisi, ciò che lo avrebbe già condotto alla scelta di espatriare (idem D44- 47, D50); che ciò inficia d’acchito la rilevanza della domanda d’asilo in pa- rola,
D-1521/2024 Pagina 9 che non sussistono inoltre validi elementi per concludere che le autorità turche non si sono attivate a seguito dell’aggressione ch’egli avrebbe su- bìto nel 2013 n ragione della sua etnia (idem D27, D43, D49), in quanto i documenti agli atti non consentono di determinare l’esito della procedura penale avviata (cfr. mdp SEM n. 1-5); che, di riflesso, anche l’asserita as- senza di protezione nazionale con riferimento a tale evento si esaurisce in una mera allegazione di parte, che, inoltre, come correttamente indicato nella decisione avversata, alla quale si può prestare adesione (cfr. decisione impugnata pag. 7), gli eventi occorsi nel 1998, nel 2011 e nel 2013 allegati dal signor B._______ (cfr. atto SEM n. 36/11 D13, D26-28, D43, D47-49) non sono rilevanti ai fini della domanda d’asilo poiché posti lontani nel tempo; che, infatti il riconosci- mento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi presuppone, di prin- cipio, la sussistenza di un bisogno di protezione attuale al momento dell’emanazione della decisione d’asilo (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2); che di riflesso, l’interessato non può ragionevolmente invocare asserite persecuzioni accadute più di dieci anni fa per dimostrare un attuale timore di persecuzione futura; che, del resto, dopo tali eventi egli ha vissuto in patria con la famiglia ancora per molti anni, ciò che preclude ogni causalità con la pretesa necessità di protezione internazionale, che, ad ogni buon conto, le persecuzioni addotte non raggiungono il grado di intensità necessario per essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, infatti, le pressioni sociali relative al rispetto dei costumi religiosi islamici, l’addotta impossibilità di ottenere un pasto durante il Ramadan e le pretese vessazioni subìte dai vicini e dai passanti, non hanno infatti comportato una concreta messa in pericolo dell’integrità corporale e della vita degli insor- genti; che occorre quindi escludere che, per tali ragioni, essi possano te- mere di essere esposti, con tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione, che va altresì esclusa una pressione psichica insopportabile, non essendo gli interessati vittime di misure sistematiche costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che, da un apprezzamento oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano; che, come anzidetto, la fuga all’estero non rappresentava inoltre l’unica modalità di sottrarsi alle pretese intimidazioni subìte (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti),
D-1521/2024 Pagina 10 che, anche su questo punto, conviene quindi rinviare alle corrette motiva- zioni contenute nella decisione della SEM (cfr. decisione impugnata pag. 6), essendo le censure proposte principalmente appellatorie (art. 109 al. 3 LTF, per rinvio dell’art. 4 PA), che non figurano dipoi mezzi di prova a dimostrazione dell’avvio di un pro- cedimento penale contro il signor B._______ in Turchia, mai addotto in sede di audizione (cfr. atto SEM n. 36/11 D11-12, D53), che con il ricorso non sono stati inoltre prodotti ulteriori mezzi di prova, che, inoltre, per quanto sia noto al Tribunale che la minorità curda subisca abusi e discriminazioni, quest’ultime non raggiungono in generale – nep- pure all’occorrenza – l’intensità prevista all’art. 3 LAsi, difettando infatti di ragioni sufficienti per ammettere una persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. tra molte, le sentenze del Tribunale E-4481/2023 del 7 set- tembre 2023 pag. 9; D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6); che la sola etnia dei ricorrenti non può pertanto portare lo scrivente Tribunale a riconoscere la loro qualità di rifugiati, che, in ultima analisi, gli asserti relativi alle domande d’asilo dei figli mino- renni (cfr. atti SEM n. 36/11 D28; n. 37/11 D31) riguardano un ipotetico futuro e non si basano su concreti pregiudizi avvenuti direttamente nei loro confronti, per il ché va escluso ogni timore di serie persecuzioni, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'a- silo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontana- mento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordi- nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento,
D-1521/2024 Pagina 11 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non sono di- spongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circo- stanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio perso- nale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in rela- zione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispe- cie (cfr. atti SEM n. 27/2, 30/2, 31/3, 32/2, 33/2), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un conte- sto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri ar- mati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e Şırnak in cui il Tribu- nale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile come già
D-1521/2024 Pagina 12 rilevato con pregressa giurisprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; ex multis sentenza del Tribunale E-4670/2023 del 22 settembre 2023 consid. 8.2 con riferimenti), che benché il signor B._______ provenga originariamente dalla regione del Şırnak (cfr. atto SEM n. 36/11 D13), duramente colpita dai terremoti, il suo allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella mi- sura in cui egli ha lasciato tale regione all’età di soli 3 anni per recarsi ad Istanbul con la famiglia nel 1998, dove egli ha vissuto fino al suo espatrio (cfr. atto SEM n. 36/11 D13); che, del resto, egli non ha mai addotto motivi a fronte dei quali si imporrebbe attualmente il suo ritorno nel Şırnak; che gli insorgenti hanno inoltre dichiarato di aver vissuto per decenni in diversi distretti della città di Istanbul ([…]), i quali rappresentano dunque delle va- lide alternative interne di domicilio (cfr. atti SEM n. 36/11 D13-15; n. 37/11 D13-16), ch’essi non possono nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali, ciò tenuto anche conto della presenza dei figli minori; che, invero, essi sono delle persone giovani che godono di buona salute (cfr. atti SEM n. 36/11 D4-5; 37/11 D4-6); che entrambi hanno maturato delle solide esperienze universitarie e lavorative; che la moglie dispone infatti di una laurea in (…) e di valide pratiche lavorative nel (…) (cfr. atto SEM n. 37/11 D21-30); che il marito ha svolto gli studi universitari nel settore (…) e ha lavorato come (…) (cfr. atto SEM n. 36/11 D-20-23); che la coppia ha già vissuto per molti anni in Turchia con i propri figli minori; che gli interessati possono infine fare appoggio a un’ampia rete familiare in patria, segnatamente della ma- dre, della sorella e degli zii del signor B._______ – che vivono nelle città di Istanbul Ankara, Izmir e Urfa – nonché, all’occorrenza, dei genitori, dei fra- telli e degli zii della signora A._______ – domiciliati a Mardin, Istanbul e Şişli (cfr. atti SEM n. 36/11 D25, D56-57; n. 37/11 D18, D20, D55-57), che i ricorrenti sono quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le loro conoscenze, di trovare un nuovo alloggio al di fuori della regione del Şırnak, che circa lo stato valetudinario degli insorgenti, nel merito del quale non è stata avanzata alcuna censura nel gravame, le affezioni risultanti dagli atti di causa, per la maggior parte guarite (cfr. atti SEM SEM n. 27/2, 30/2, 31/3, 32/2, 33/2), possono essere pacificamente trattate in Turchia, che in detto Paese risulta infatti possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-4237/2023
D-1521/2024 Pagina 13 pag. 10; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricor- renti (cfr. ricorso pag. 6), non sussistono pertanto elementi ostativi all'ese- cuzione del loro allontanamento verso la Turchia; che, di riflesso, la quere- lata decisione va confermata anche su questo aspetto, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal ver- samento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è dive- nuta senza oggetto; che essendo le richieste di giudizio sprovviste di pro- babilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese proces- suali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente)
D-1521/2024 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1521/2024 Sentenza del 28 marzo 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 29 febbraio 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno depositato in Svizzera il 25 ottobre 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-10), i verbali delle audizioni svolte il 22 e il 23 febbraio 2024 secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atti SEM n. 36/11, 37/11), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM n. 27/2, 30/2, 31/3, 32/2, 33/2), la decisione del 29 febbraio 2024, con la quale la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d'asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso datato 8 marzo 2024 (data d'entrata: 11 marzo 2024), con il quale gli insorgenti chiedono al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato, essi postulano l'ammissione provvisoria in Svizzera per l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; essi presentano altresì istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo i ricorrenti addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, inoltre, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, i richiedenti, cittadini turchi di etnia curda, provenienti dalla città di Istanbul, hanno sostanzialmente addotto di aver subìto svariati atti di repressione sociale e persecuzioni in ragione della loro etnia curda e dell'origine del signor B._______, che quest'ultimo, ha in particolare addotto di non aver mai avuto problemi con le autorità turche, di essere incensurato e di non aver mai svolto attività politiche in patria (cfr. atto SEM n. 36/11 D11-12, D53); che non avrebbe finora svolto il servizio militare poiché, a suo dire, il novanta per cento dei soldati cercherebbe di "assimilare" il popolo curdo e di rendere molto difficile l'esistenza di quest'ultimo nella zona orientale del Paese (idem D28, D30); ch'egli non vuole inoltre far parte di un apparato militare, il quale avrebbe falsamente dichiarato il suicidio di un giovane appena sposato durante il servizio militare (idem D30); che teme inoltre l'avvio di un'indagine a suo carico in quanto di etnia curda, oppure la sua uccisione a causa delle sue condivisioni sui social media (idem D31); che se arruolato, dovrebbe dipoi probabilmente confrontarsi con "i soldati che si trovano in montagna", i quali sarebbero tutti fascisti (idem D30-31); che nei confronti di suo fratello sarebbe stata altresì avviata un'indagine penale poiché avrebbe messo un like alla foto di un matrimonio curdo e che, per tale ragione, sarebbe stato incarcerato per una settimana durante il servizio militare (idem D28); che il 27 luglio 2023, l'insorgente sarebbe stato inoltre aggredito fisicamente sul posto di lavoro per aver ascoltato della musica curda (idem D28); che a seguito di tale evento, avrebbe sporto denuncia presso le autorità di polizia conseguentemente alla quale nessuna sanzione sarebbe stata adottata nei confronti dei colleghi aggressori e senza conoscere, allo stato attuale, gli sviluppi di tale procedura (idem D44-51); che, data l'assenza di informazioni, avrebbe quindi deciso di espatriare (idem D50); ch'egli avrebbe dipoi subìto delle pressioni religiose dalla società; che, per esempio, durante i periodo del Ramadan, nonostante non digiunasse, egli non avrebbe potuto mangiare nulla sul posto lavoro perché la mensa sarebbe stata chiusa (idem D28); che quando si recava il venerdì in moschea, le persone lo avrebbero costantemente accusato di essere infedele (idem D39-41); ch'egli sarebbe espatriato anche a fronte degli eventi occorsi nel 1998 e nel 2011, ossia la morte di suo padre, la quale sarebbe da ricondurre all'agire di alcuni soldati che lo avrebbero spinto dal tetto, rispettivamente il decesso di 34 suoi cugini per mano dell'esercito turco (idem D28, D49), che, da parte sua, la signora A._______ ha allegato di aver subìto ripetute pressioni religiose sia da parte della famiglia sia nell'ambito della vita sociale (cfr. atto SEM n. 37/11 D31); che da fanciulla sarebbe stata infatti obbligata a seguire dei corsi di Corano; che non avrebbe potuto tagliarsi i capelli come voleva; che dopo il suo matrimonio le sarebbe stato intimato dalla famiglia di indossare il velo e che, durante il Ramadan, la stessa avrebbe preteso da lei il rispetto del digiuno nonostante fosse incinta (idem D34, D40-41); di non volere che suo marito e i suoi figli svolgessero il servizio militare, poiché sarebbero discriminati in quanto curdi; che in Turchia non sarebbe stata libera di vestirsi e truccarsi a suo piacimento in quanto giudicata dai genitori e dagli amici (idem D51); di essere anche stata discriminata sia dai vicini, i quali avrebbero anche lanciato un sasso in casa, sia dalle persone che incontrava al parco durante i momenti di svago con suo figlio (idem D46-49, D60-61), che in merito alle domande d'asilo dei figli, i coniugi hanno affermato di non desiderare che essi vivano le loro stesse esperienze e svolgano il servizio militare (cfr. atti SEM n. 36/11 D28; n. 37/11 D31), che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni degli interessati non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che, in particolare, l'addotto rifiuto di prestare servizio militare in Turchia, non risulterebbe rilevante ai fini dell'asilo in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LAsi (cfr. decisione impugnata pag. 5); che le vessazioni, gli insulti e le lesioni subìte sul posto di lavoro riguarderebbero inoltre delle persecuzioni inflitte da persone private e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. decisione impugnata pagg. 5-6); che conformemente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite; che le pressioni religiose e sociali allegate non soddisferebbero inoltre il criterio di intensità e di attualità per risultare rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, poiché né l'integrità corporale né la vita degli insorgenti sarebbero stati concretamente messi in pericolo; che la distanza di tempo fra alcuni eventi allegati e l'espatrio degli interessati ne eliderebbe infine il nesso di causalità, precludendo così la concreta necessità di protezione (cfr. decisione impugnata pagg. 6-7), che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell'autorità opponente, affermando in particolare che, in caso di ritorno in Turchia, i figli dovrebbero vivere in un sistema politicamente islamico, ciò che non corrisponderebbe alle proprie convinzioni (cfr. ricorso pag. 2); che le autorità turche avrebbero "dimostrato un'incapacità significativa nel proteggere le vittime di violenza" e avrebbero "adottato politiche discriminatorie nei confronti della popolazione curda", negandole segnatamente il diritto all'istruzione nella propria lingua e il riconoscimento della propria identità culturale (cfr. ricorso pag. 3); che essendo un simpatizzante della causa curda e del PKK, il signor B._______ rappresenterebbe un chiaro profilo di rischio in patria e sarebbe oggetto di discriminazioni, minacce e violenze; che lo svolgimento del servizio militare potrebbe esporre l'intera famiglia a ulteriori persecuzioni; che in Turchia le autorità non avrebbero inoltre risposto alle sue richieste di protezione e non avrebbero preso provvedimenti per garantire la sua sicurezza; che i pregiudizi addotti avrebbero inoltre "un'intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia" (cfr. ricorso pag. 4); che giunto in Svizzera, avrebbe dipoi partecipato a manifestazioni, organizzato eventi di sensibilizzazione e condiviso le sue opinioni sui social media contro le politiche discriminatorie del governo turco; che, per tale ragione, le autorità turche avrebbero avviato nei suoi confronti una causa penale per attività sovversive e propaganda terroristica (cfr. ricorso pag. 5); che, infine, le discriminazioni subìte in patria comporterebbero per lui una pressione psichica insopportabile (cfr. ricorso pag. 6), che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che le violenze e le persecuzioni riferite non permettono infatti di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, in particolare, i vaghi timori di persecuzione in ragione del prospettato svolgimento del servizio militare in Turchia non rappresentano un valido motivo d'asilo; che, per invalsa giurisprudenza, sia l'avversione al servizio militare sia il timore di perseguimenti penali per aver rifiutato di prestare servizio militare, o di aver disertato, non costituiscono infatti un timore fondato di essere esposti a seri pregiudizi (cfr. art. 3 cpv. 3 LAsi; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.1 che ha confermato la giurisprudenza esposta nella DTAF 2015/3 consid. 5; sentenze del Tribunale D-2804/2020 del 29 agosto 2023 consid. 8.4; E-4621/2020 del 14 aprile 2022 consid. 5.5.1, E-7080/2018 dell'11 novembre 2021 consid. 4.7.2, D-2324/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 8.2), che il signor B._______ non ha inoltre dimostrato di essere stato oggetto o di essere oggetto in futuro, di una pena disproporzionata o altamente discriminatoria a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9; sentenze del TAF E-7080/2018 consid. 4.7.2, D-2324/2020 precitata consid. 8.2 e D-4909/2020 del 28 giugno 2022 consid. 7.4); che, a tale riguardo, i motivi di renitenza addotti, segnatamente il fatto che la maggior parte dei soldati sarebbero dei fascisti nazionalisti che creano problemi ai curdi nella zona orientale del Paese, nonché le presunte uccisioni - non comprovate - all'interno degli organi militari in ragione della razza curda, non sono infatti sufficienti per ammettere la qualità di rifugiato; che l'avvio di un'indagine penale durante il servizio militare in ragione dell'appartenenza all'etnia curda poggia inoltre su mere ipotesi personali prive di concretezza, che anche in punto alle vessazioni, alle violenze e alle repressioni asseritamente perpetrate dalla famiglia, dai colleghi di lavoro e dai vicini va esclusa ogni loro pertinenza per il riconoscimento dalla qualità di rifugiati in quanto non perpetrare da organi statali, che come perfettamente osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono infatti un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo; che l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2 - 5.2.5; ex multis le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-4548/202E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che, nel caso concreto, il signor B._______ non ha esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro persecuzioni allegate; che, infatti, benché abbia inizialmente sporto denuncia per le violenze subìte dai colleghi nel luglio del 2023 (cfr. atto SEM n. 36/11 D28, D44), egli ha rinunciato ad ottenere giustizia in Turchia poiché, qualche settimana dopo essersi rivolto alla polizia, le indagini sarebbero state, a suo dire, ancora in fase di analisi, ciò che lo avrebbe già condotto alla scelta di espatriare (idem D44-47, D50); che ciò inficia d'acchito la rilevanza della domanda d'asilo in parola, che non sussistono inoltre validi elementi per concludere che le autorità turche non si sono attivate a seguito dell'aggressione ch'egli avrebbe subìto nel 2013 n ragione della sua etnia (idem D27, D43, D49), in quanto i documenti agli atti non consentono di determinare l'esito della procedura penale avviata (cfr. mdp SEM n. 1-5); che, di riflesso, anche l'asserita assenza di protezione nazionale con riferimento a tale evento si esaurisce in una mera allegazione di parte, che, inoltre, come correttamente indicato nella decisione avversata, alla quale si può prestare adesione (cfr. decisione impugnata pag. 7), gli eventi occorsi nel 1998, nel 2011 e nel 2013 allegati dal signor B._______ (cfr. atto SEM n. 36/11 D13, D26-28, D43, D47-49) non sono rilevanti ai fini della domanda d'asilo poiché posti lontani nel tempo; che, infatti il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi presuppone, di principio, la sussistenza di un bisogno di protezione attuale al momento dell'emanazione della decisione d'asilo (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2); che di riflesso, l'interessato non può ragionevolmente invocare asserite persecuzioni accadute più di dieci anni fa per dimostrare un attuale timore di persecuzione futura; che, del resto, dopo tali eventi egli ha vissuto in patria con la famiglia ancora per molti anni, ciò che preclude ogni causalità con la pretesa necessità di protezione internazionale, che, ad ogni buon conto, le persecuzioni addotte non raggiungono il grado di intensità necessario per essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, le pressioni sociali relative al rispetto dei costumi religiosi islamici, l'addotta impossibilità di ottenere un pasto durante il Ramadan e le pretese vessazioni subìte dai vicini e dai passanti, non hanno infatti comportato una concreta messa in pericolo dell'integrità corporale e della vita degli insorgenti; che occorre quindi escludere che, per tali ragioni, essi possano temere di essere esposti, con tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione, che va altresì esclusa una pressione psichica insopportabile, non essendo gli interessati vittime di misure sistematiche costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che, da un apprezzamento oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano; che, come anzidetto, la fuga all'estero non rappresentava inoltre l'unica modalità di sottrarsi alle pretese intimidazioni subìte (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che, anche su questo punto, conviene quindi rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione della SEM (cfr. decisione impugnata pag. 6), essendo le censure proposte principalmente appellatorie (art. 109 al. 3 LTF, per rinvio dell'art. 4 PA), che non figurano dipoi mezzi di prova a dimostrazione dell'avvio di un procedimento penale contro il signor B._______ in Turchia, mai addotto in sede di audizione (cfr. atto SEM n. 36/11 D11-12, D53), che con il ricorso non sono stati inoltre prodotti ulteriori mezzi di prova, che, inoltre, per quanto sia noto al Tribunale che la minorità curda subisca abusi e discriminazioni, quest'ultime non raggiungono in generale - neppure all'occorrenza - l'intensità prevista all'art. 3 LAsi, difettando infatti di ragioni sufficienti per ammettere una persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. tra molte, le sentenze del Tribunale E-4481/2023 del 7 settembre 2023 pag. 9; D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6); che la sola etnia dei ricorrenti non può pertanto portare lo scrivente Tribunale a riconoscere la loro qualità di rifugiati, che, in ultima analisi, gli asserti relativi alle domande d'asilo dei figli minorenni (cfr. atti SEM n. 36/11 D28; n. 37/11 D31) riguardano un ipotetico futuro e non si basano su concreti pregiudizi avvenuti direttamente nei loro confronti, per il ché va escluso ogni timore di serie persecuzioni, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non sono dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. atti SEM n. 27/2, 30/2, 31/3, 32/2, 33/2), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak in cui il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile come già rilevato con pregressa giurisprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; ex multis sentenza del Tribunale E-4670/2023 del 22 settembre 2023 consid. 8.2 con riferimenti), che benché il signor B._______ provenga originariamente dalla regione del irnak (cfr. atto SEM n. 36/11 D13), duramente colpita dai terremoti, il suo allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui egli ha lasciato tale regione all'età di soli 3 anni per recarsi ad Istanbul con la famiglia nel 1998, dove egli ha vissuto fino al suo espatrio (cfr. atto SEM n. 36/11 D13); che, del resto, egli non ha mai addotto motivi a fronte dei quali si imporrebbe attualmente il suo ritorno nel irnak; che gli insorgenti hanno inoltre dichiarato di aver vissuto per decenni in diversi distretti della città di Istanbul ([...]), i quali rappresentano dunque delle valide alternative interne di domicilio (cfr. atti SEM n. 36/11 D13-15; n. 37/11 D13-16), ch'essi non possono nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali, ciò tenuto anche conto della presenza dei figli minori; che, invero, essi sono delle persone giovani che godono di buona salute (cfr. atti SEM n. 36/11 D4-5; 37/11 D4-6); che entrambi hanno maturato delle solide esperienze universitarie e lavorative; che la moglie dispone infatti di una laurea in (...) e di valide pratiche lavorative nel (...) (cfr. atto SEM n. 37/11 D21-30); che il marito ha svolto gli studi universitari nel settore (...) e ha lavorato come (...) (cfr. atto SEM n. 36/11 D-20-23); che la coppia ha già vissuto per molti anni in Turchia con i propri figli minori; che gli interessati possono infine fare appoggio a un'ampia rete familiare in patria, segnatamente della madre, della sorella e degli zii del signor B._______ - che vivono nelle città di Istanbul Ankara, Izmir e Urfa - nonché, all'occorrenza, dei genitori, dei fratelli e degli zii della signora A._______ - domiciliati a Mardin, Istanbul e i li (cfr. atti SEM n. 36/11 D25, D56-57; n. 37/11 D18, D20, D55-57), che i ricorrenti sono quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le loro conoscenze, di trovare un nuovo alloggio al di fuori della regione del irnak, che circa lo stato valetudinario degli insorgenti, nel merito del quale non è stata avanzata alcuna censura nel gravame, le affezioni risultanti dagli atti di causa, per la maggior parte guarite (cfr. atti SEM SEM n. 27/2, 30/2, 31/3, 32/2, 33/2), possono essere pacificamente trattate in Turchia, che in detto Paese risulta infatti possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-4237/2023 pag. 10; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti (cfr. ricorso pag. 6), non sussistono pertanto elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia; che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche su questo aspetto, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto; che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: